Contratto di assicurazione per l’attività di asseveratore ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito in L. 77/2020
BUSINESS
PROFESSIONAL
Contratto di assicurazione per l’attività di asseveratore ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito in L. 77/2020
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Edizione 10/2020
Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario devono essere Consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO
Redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018
PROFESSIONAL
PERSONA MOBILITÀ ATTIVITÀ
Mod. PRAS_CGA_2010
INDICE DEL PRODOTTO PROFESSIONAL
GLOSSARIO pag. 1 di 3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 1 di 9
CAPITOLO 1 – RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESIONALE
• Garanzie prestate pag. 3 di 9
• Esclusioni pag. 3 di 9
• Condizioni Particolari (sempre operanti) pag. 5 di 9
CAPITOLO 2 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI pag. 7 di 9
• Richieste di risarcimento: come e quando notificarle pag. 7 di 9
• Gestione della difesa pag. 8 di 9
• Limiti di indennizzo pag. 9 di 9
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI pag. 1 di 6
RIFERIMENTI UTILI pag. 1 di 1
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:
Assicurato: si intende:
(1) il Contraente purché sia abilitato secondo la norma al rilascio di asseverazioni ai sensi del D.L 34/2020,
(2) qualsiasi persona fisica che sia titolare, socio o amministratore del Contraente, purché sia abilitato secondo la norma al rilascio di asseverazioni ai sensi del D.L 34/2020;
(3) qualsiasi Dipendente;
(4) qualsiasi lavoratore, collaboratore autonomo od altra persona similare di cui il Contraente sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando (i) sia vincolato da un contratto sottoscritto con il Contraente e (ii) operi sotto la direzione e diretta supervisione del Contraente;
ma soltanto quando svolgano Attività professionali in dette qualità, purché residente in Italia.
Per Assicurato si intende anche qualsiasi erede, legatario, tutore, curatore o legale rappresentante di qualsiasi soggetto indicato ai punti (2) e (3) della presente definizione in relazione ad Attività professionali svolte dall’Assicurato.
Assicurazione: si intende il contratto di Assicurazione.
Attività professionali: si intendono i servizi professionali relativi all’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Atto: si intende qualsiasi Errore professionale ovvero qualsiasi Azione dolosa/fraudolenta del Dipendente.
Azioni dolose/fraudolente si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un Dipendente:
del dipendente: - non condonata, né espressamente né implicitamente; e
- tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al Contraente.
Contraente: si intende il soggetto che stipula l’Assicurazione purché residente o con sede legale in Italia.
Costi di difesa: si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato o per conto dell’Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento.
Xxxxx: si intende qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a Xxxxx, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dalla Società con il consenso dell’Assicurato o del Contraente.
Danno a cose: si intende il Xxxxx arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
Danno alla persona: si intende la lesione all’integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all’integrità psichica.
Dipendente: si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come Dipendente dal Contraente con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i Dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
Documenti: si intendono tutti i Documenti di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni
Errore professionale: si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell’adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali, astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi Assicurato.
Perdite pecuniarie: si intendono
- Danni,
- Costi di difesa,
- Spese per il ristoro del danno reputazionale
- ogni altro pagamento effettuato dalla Società ai sensi di qualsiasi estensione della presente polizza.
Non rientrano nella definizione di “Perdite pecuniarie” e sono esclusi dalla copertura assicurativa: 1) tasse e imposte; 2) Danni di tipo non compensativo, ivi compresi i Danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche o variazioni, i Danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; 3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all’Assicurato; 4) i costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecuniaria; 5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi Assicurato ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure 6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento.
Periodo di osservazione: si intende il periodo di tempo durante il quale l’Assicurato potrà dare comunicazione alla Società di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza della Polizza.
Assicurazione: si intende il documento che prova l’Assicurazione.
Premio: si intende l’ammontare indicato nel frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un’appendice alla presente polizza.
Richiesta di risarcimento:
si intende: (i) qualsiasi richiesta scritta, oppure (ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale finalizzato ad ottenere un risarcimento di Danno a seguito di Atti.
Spese per il ristoro del danno reputazionale:
si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall’Assicurato, con il previo consenso scritto della Società, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i Danni causati alla reputazione dell’Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
Società: si intende l’impresa assicuratrice del presente contratto.
Terzi: si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di Xxxxx non include: (i) un Assicurato; oppure (ii) un
altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell’Assicurato.
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale:
si intende una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Xxxxx, ad eccezione di brevetti.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, comprese quelle riportate sul questionario di polizza (che forma parte integrante della stessa), relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2) Pagamento del Premio
Il Premio deve essere pagato all’atto della stipula della Polizza.
Art. 3) Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti nel corso della Polizza, devono essere fatte con lettera raccomandata o P.E.C. alla Direzione della Società oppure all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza.
Art. 4) Aggravamento del rischio
L’Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l’aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5) Diminuzione del rischio
L’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
Art. 6) Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. od anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società mette a disposizione del Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
Resta fermo quanto previsto dalla Condizione Particolare F) - Periodo di Osservazione (Postuma).
Art. 7) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8) Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente Contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Art. 9) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.
Art. 10) Durata ed effetto dell'Assicurazione
A parziale deroga dell’articolo 1899 c.c. l’assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento effettivo
Art. 11) Xxxxxx e termine della garanzia (principio “claims made”)
La presente polizza vale per le richieste di risarcimento
- presentate per la prima volta agli Assicurati e
- comunicate per iscritto alla Società
durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione a condizione che le stesse non si riferiscano ad Xxxx già denunciati ad altro Assicuratore.
Art. 12) Ripartizione del danno
Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e la Società in proporzione ai rispettivi interessi.
Art. 13) Altre assicurazioni
La presente polizza opera a primo rischio. Nel caso in cui l’Assicurato abbia stipulato con la Società o con qualsiasi atra impresa o affiliata della Società altra polizza che copra in tutto o in parte i medesimi rischi (l’altra assicurazione), le richieste di risarcimento per Errori professionali commessi nell’esercizio dell’attività di asseverazione svolta ai sensi del comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 si intendono assicurate unicamente dalla presente polizza, pertanto resteranno escluse dall’altra assicurazione e nell’ambito del massimale riportato sul frontespizio della presente polizza.
Art. 14) Cessione del contratto e modifiche
La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto della Società. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di Assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.
Art. 15) Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria
Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell’arbitrato sarà l’italiano. Ai sensi dell’art. 810 del Codice di procedura civile, la Società e l’Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. L’Assicurato sceglierà l’Arbitro tra gli iscritti del Collegio Provinciale di appartenenza. Entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell’art. 810 del Codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.
Art. 16) Ambito di applicazione territoriale
La presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale dell’Unione Europea laddove consentito dalla legge e fatta salva l’esclusione di cui al punto 20) dell’ art. 1.2
Art. 17) Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati
Il Contraente ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun Assicurato per quanto riguarda:
(1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli Assicurati; (3) l’invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei Premi; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi Assicurato.
1
CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Art. 1.1 Garanzie prestate
A) Responsabilità civile professionale: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato, nell’espletamento dell’attività di asseverazione e della congruità delle spese sostenute ai sensi dell’art. 119 commi 13 e 14 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
Sono compresi in garanzia anche le Perdite Pecuniarie cagionate a Terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dall’art. 119 comma 13 lettera a) del D.L. sopra indicato.
B) Proprietà intellettuale: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.
C) Diffamazione: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall’Assicurato.
D) Azioni dolose/fraudolente del Dipendente: Fermo quanto sopra, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, che non sia l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.
E) Costi di difesa: La Società ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del Codice civile, i Costi di difesa saranno a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata.
Art. 1.2 Esclusioni
La Società non è comunque obbligata a prestare alcuna garanzia per le Perdite Pecuniarie connesse a qualsiasi richiesta di risarcimento:
1) Antitrust: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.
2) Atti dolosi, fraudolenti, disonesti: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, la Società avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente.
3) Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un’autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti o di Terzi in genere.
4) Brevetti: traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti.
5) Xxxxx alla persona/danno a cose: traente origine da, basata su o attribuibile a Xxxxx alla persona o Xxxxx a cose.
6) Esplosioni / emanazioni / radiazioni: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.
7) Fabbricare / Costruire: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione da chiunque effettuata.
8) Gestione di polizze e servizi finanziari: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Richiesta di risarcimento attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue:
- disponibilità di fondi;
- proprietà immobiliari o personali;
- beni e/o merci; oppure
- qualsiasi forma di investimento
che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
9) Guerra/terrorismo: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.
10) Impiego / discriminazione: traente origine da, basata su o attribuibile a: effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche.
11) Infrastrutture: traente origine da, basata su o attribuibile a:
- guasto meccanico;
- guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out; oppure
- guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione;
a meno che tale guasto derivi da un Errore professionale commesso da un Assicurato.
12) Inquinamento: traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l’esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti;
Per Agenti inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “Rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
13) Insolvenza: traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale.
14) Materiale internet fuori dal controllo dell’Assicurato: traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell’invio, l’Assicurato non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale.
15) Responsabilità civile dei prodotti: derivante direttamente o indirettamente da vizi, difetti, non conformità dei prodotti da chiunque fabbricati, venduti, forniti, installati, oggetto di manutenzione, test, prove, controlli o di servizi in genere.
Si intendono inoltre escluse le spese da chiunque sostenute per il ritiro, richiamo, rimpiazzo, sostituzione di prodotti.
16) Responsabilità contrattuale: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi:
- responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo; oppure
- ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali, tranne nel caso in cui l’esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da un Errore professionale di un Assicurato.
17) Muffa tossica e amianto: traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e\o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe tossiche o amianto.
18) Richieste di risarcimento/circostanze pregresse: presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento.
19) Valutazione preventiva dei costi: traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell’Assicurato, di un’accurata valutazione preventiva dei costi relativi all’esecuzione di Attività professionali.
20) U.S.A./Canada: presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
21) Sanzioni: se in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura dell’Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società, la sua capogruppo o la sua controllante non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all’Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell’Assicurato, nella misura in cui ciò costituisce, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)
A) SMARRIMENTO DI DOCUMENTI
In relazione a Documenti di Terzi:
(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
(ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali,
saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, fermo restando che:
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;
(b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
(c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti
all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura della Società con il consenso dell’Assicurato; e
(d) la Società non sarà tenuta al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.
La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (eurocentocinquantamila) per Sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
B) COMPARIZIONE DAVANTI A UN TRIBUNALE
Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:
(i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500,00 (euro cinquecento);
(ii) per qualsiasi Dipendente € 250,00 (euroduecentocinquanta).
Alla presente Xxxxxxxxxx non si applicherà alcuna Franchigia.
C) SPESE PER IL RISTORO DEL DANNO REPUTAZIONALE
La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (eurocinquantamila) per Sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
D) SPESE DI SALVATAGGIO
Fatto quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, la Società rimborserà l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che:
(i) La Società sia stata tempestivamente informata per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di Osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
(ii) La Società sia ragionevolmente convinta che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento;
(iii) l`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla Società; e
(iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`Assicurato;
La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna Franchigia.
E) JOINT VENTURE
La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Attività professionali rese nell’ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture.
La Società potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall’Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures.
F) PERIODO DI OSSERVAZIONE (POSTUMA)
Nel caso in cui la Società o l’Assicurato recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione di 10 (dieci) anni dopo la data di recesso o di scadenza.
Il Periodo di osservazione decorrerà automaticamente e senza il pagamento di un premio aggiuntivo. Il Periodo di osservazione non si potrà attivare in caso di recesso per aggravamento del rischio secondo quanto previsto dall’art. 1898 del codice civile o di recesso in base a quanto previsto al punto d) delll’art. 2.1 della presente polizza.
Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato.
La garanzia prestata dalla Società nel periodo previsto dalla presente estensione è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale, a prescindere dal numero di Richieste di risarcimento.
G) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA-CONTABILE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio della propria Attività Professionale assicurata ai sensi della presente Polizza.
La presente estensione di garanzia, ferme tutte le altre condizioni di polizza, è prestata nell’ambito del massimale di polizza con applicazione di un sottolimite di € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e per anno.
2
CAPITOLO 2 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 2.1 Richieste di risarcimento: come e quando notificarle
a) Notifica di richieste di risarcimento
L’Assicurato deve, come condizione essenziale per l’insorgere degli obblighi della Società in base alla presente polizza, trasmettere, non appena ne si venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta alla Società – mediante lettera raccomandata da inviarsi all’indirizzo della Società – informandola di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti
b) Richieste di risarcimento correlate
Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:
- al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o,
- ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;
sarà considerata come un’unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.
Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare alla Società una Richiesta di risarcimento:
- in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata; o,
- in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,
la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento è stata notificata alla Società.
c) Circostanze
Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
- il contestato, supposto o potenziale Atto;
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
- l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.
d) Richieste di risarcimento fraudolente
Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e la Società avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il Sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dalla Società e non rimborsabili.
Art. 2.2 Gestione della difesa
a) Difesa
La Società ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento, nominando legali e tecnici. La Società ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Xxxxxxxxx non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi della Società
nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.
b) Anticipo dei costi
La Società assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i Costi di difesa e le Spese per il ristoro del danno reputazionale reso necessario a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata contro l’Assicurato. La Società, tuttavia, non assumerà alcun Costo di difesa o Spesa per il ripristino della reputazione nel caso in cui abbia rigettato il Sinistro.
c) Consenso della Società
È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. Saranno indennizzabili a titolo di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Xxxxx di difesa autorizzati per iscritto dalla Società, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza. L'autorizzazione della Società non può essere negata senza ragione, a condizione che alla Società sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.
d) Consenso dell’Assicurato
La Società potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità della Società per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale la Società
avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dalla Società e al netto dell’eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.
e) Cooperazione
Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: fornire alla Società ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; fornire alla Società le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità della Società in base alla presente polizza.
f) Surrogazione
Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una Richiesta di risarcimento, la Società si intenderà immediatamente surrogata in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. La Società avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire alla Società, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dalla Società sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dalla Società. La Società si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente.
Art. 2.3 Limiti di indennizzo
Massimale - Il Massimale indicato nel frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dalla Società in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale della Società in base alla polizza.
Franchigia – La Società risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia, che deve intendersi assoluta. La Franchigia, nella somma indicata nel frontespizio di polizza, è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. La Società potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la Franchigia. In tale caso, gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente alla Società gli importi da questi anticipati.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI
(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)
INDICE
PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI
PREMESSA - PERCHE’ QUESTA INFORMATIVA
Gentile Cliente,
per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito xxx.xxxx.xx “Sito”) oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo “GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:
• Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
• Calcolo dei preventivi
• Assistenza clienti
1 CHI SIAMO
Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: Bene Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Titolare” o “Società”), con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito “Gruppo”) con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni
S.p.A. – Servizio Clienti, via email all’indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx oppure telefonicamente al numero verde 800 615398
2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.
La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all’organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:
• a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co- assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
• a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
• a Banche e/o Istituti di pagamento;
• a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.
Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.
È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.
3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Diritti Cosa significa?
1. Diritto all’informazione È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare,
trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.
2. Diritto di accesso È il diritto dell’utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se
tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.
3. Diritto di rettifica È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso
di inesattezza o incompletezza.
4. Diritto di cancellazione o Diritto all’oblio
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati
È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.
È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.
6. Diritto alla portabilità dei dati È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati
personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l’usabilità.
7. Diritto di obiezione al trattamento
È il diritto dell’utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami È il diritto dell’utente di presentare un reclamo sulle modalità
con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso È il diritto dell’utente di revocare in qualsiasi momento il
proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L’esercizio di tale diritto non comporta l’illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell’utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.
Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a xxxxxxx@xxxx.xx, contattare il servizio clienti al numero verde 800 615398 oppure scrivere all’indirizzo email di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: xxx@xxxx.xx.
4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI? Che cosa sono i dati personali?
I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l’utente come persona fisica. Per “direttamente” si intende, per esempio il nome, il cognome e l’indirizzo; per “indirettamente” si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.
4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
Dati raccolti per l’adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.
Finalità e base giuridica del trattamento
Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi
a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
4.2 Calcolo dei preventivi
Dati raccolti per l’invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.
Finalità e base giuridica del trattamento
Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi
a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
4.3 Assistenza Clienti
Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l’acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un Sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Finalità e base giuridica del trattamento
Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell’interessato).
Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.
5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti Terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell’utente non prevalgono sui legittimi interessi dell’azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi
o diritti e libertà fondamentali dell’utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l’esecuzione del contratto con l’utente o sulla base del consenso ricevuto dall’utente stesso).
7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.
Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l’utente e lo informerà.
8 MODIFICHE
La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito xxx.xxxx.xx per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.
9 DEFINIZIONI
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
4) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terziTerzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
6) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
7) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
8) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
RIFERIMENTI UTILI (Numeri e indirizzi per ogni esigenza)
AREA SELF CLIENTI
Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall’home page di
xxx.xxxx.xx, all’area clienti a lei riservata.
INTERMEDIARIO
Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.
Trova tutti i riferimenti nel Contratto di Polizza.
ASSISTENZA CLIENTI
Numero verde 800 615398 - (Dall’estero x00 00 00000000)
Xxxxx Xxx-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
Ven: dalle 10 alle 12
ASSISTENZA SINISTRI (Responsabilità Civile Professionale)
Telefono x00 00 00000000
Xxxxx Xxx-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Mail Xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
Posta Ordinaria Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
SERVIZIO RECLAMI
Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - Tel.: 00 000000 - Fax: 00 00000 000 - 00 00000 0
PROFESSIONAL
Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
Tel x00 00 000 000
Fax x00 00 000 000 00
Pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale sociale euro i.v. Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene
Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054
Polizza delle Professioni - Attività Asseveratore
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Bene Professional”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Capitolo 1 - Responsabilità Civile
L’assicurazione si impegna a tenere indenne l’assicurato dai danni relativi a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da:
✓ Errore professionale commesso dall’Assicurato nell’espletamento dell’attività specificata in polizza
✓ Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
✓ Atti di diffamazione commessi senza dolo
✓ Azione fraudolenta di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto
✓ Azione dolosa di qualsiasi dipendente salvo che l’assicurato sia l’autore materiale dell’atto
✓ L’assicuratore ha inoltre il diritto di assumere il controllo della difesa contro le richieste di risarcimento supportando i relativi costi nella misura di un quarto
Per il dettaglio delle predette coperture e per tutte le altre e per la lista completa si rimanda alla condizioni di polizza.
Che cosa non è assicurato?
Capitolo 1 - Responsabilità Civile
L’Assicurazione non è comunque obbligata a prestare alcuna garanzia all’assicurato per le Perdite Pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da:
🗶 Violazione di brevetti
🗶 Xxxxx alle persone o danno alle cose
🗶 Guerra e/o terrorismo
🗶 Gestione di polizze e servizi finanziari
🗶 Inquinamento o contaminazione
🗶 Insolvenza dell’Assicurato o sua sottoposizione ad una procedura concorsuale
🗶 Materiale pubblicato o inviato su internet a insaputa dell’Assicurato
🗶 Responsabilità Civile dei prodotti
🗶 Richieste di risarcimento pregresse o derivanti da circostanze pregresse
🗶 responsabilità contrattuale
🗶 Mancata valutazione preventiva dei costi per svolgere l’attività professionale
Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza
Ci sono limiti di copertura?
! Le Franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti.
! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
! Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e/o derivanti da fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).
Mod. PRAS_DIP_2010
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile dei professionisti esercenti la professione di Asseveratore ai sensi dell’ Art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito in L. 77/2020
Dove vale la copertura?
✓ La presente polizza si applicherà a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato nell’ambito territoriale dell’Unione Europea laddove consentito dalla Legge con esclusione di USA e Canada
Che obblighi ho?
• L’obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• Obbligo di comunicare all’Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
• Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall’Intermediario
• Obbligo di dare avviso all’Assicuratore circa l’esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio
• Obbligo in capo all’Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all’Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l’Assicurato
• Obbligo in capo all’Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla
• Obbligo di fornire all’Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento
• Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore
• Obbligo in capo all’Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno
• Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore
Quando e come devo pagare?
Il Premio per tutta la durata di polizza deve essere pagato all’atto di stipulazione della polizza.
?
Puoi pagare il premio, ferme le regole contrattuali, tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura per la garanzia di Responsabilità Civile vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli assicurati e comunicate per iscritto alla società durante il periodo di validità della polizza (data di effetto e scadenza indicate in polizza) o il periodo di osservazione (ove applicabile) e vale per le richieste danni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività indicata e antecedentemente la data di scadenza indicata sul simplo.
Come posso disdire la polizza
L’Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza, pertanto non è richiesta la disdetta.
Assicurazione della Professione
di Asseveratore
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Bene Assicurazioni S.p.A.
Data di realizzazione: 20/10/2020
Il presente documento pubblicato è l’ultimo disponibile
Prodotto “Bene Professional”
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Mod. PRAS_DIPA_2010
Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale
Bene Assicurazioni S.p.A. sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx; tel.00.000.000; sito internet: xxx.xxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.
Il patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a 12,6 milioni di euro, di cui 11,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 1,6 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Nel corso del secondo trimestre 2018 si è conclusa l’operazione di aumento del capitale sociale per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Pertanto, ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a 16 milioni di euro.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 4,5 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milionidi euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 6,3 milioni di euro e a 5,6 milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 140,1%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Capitoli 1- Responsabilità Civile
Garanzie prestate
a) Responsabilità civile professionale: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi errore professionale commesso dall'Assicurato nell’ambito della specifica attività di Asseveratore e della congruità delle spese sostenute ai sensi dell’art. 119 commi 13,14 del D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020.
b) Proprietà intellettuale: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Violazione dei diritti di proprietà intellettuale commessa dall'Assicurato.
c) Diffamazione: La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso senza dolo dall’Assicurato.
d) Azioni dolose/fraudolente del Dipendente: Fermo quanto sopra, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, che non sia l'autore materiale dell’atto, per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per Azioni dolose/fraudolente di qualsiasi Dipendente.
e) Costi di difesa: La Società ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del Codice
Che cosa è assicurato?
civile, i Xxxxx di difesa saranno a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata.
Sono compresi in garanzia anche le Perdite Pecuniarie cagionate a Terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dall’art. 119 comma 13 lettera a) del D.L. sopra indicato.
Condizioni Particolare sempre operanti
A) SMARRIMENTO DI DOCUMENTI
In relazione a Documenti di Terzi:
(i) di cui un Assicurato è legalmente responsabile e
(ii) che, durante il Periodo di validità della polizza, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di Attività professionali,
saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato per sostituire o ripristinare tali Documenti, fermo restando che:
(a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i Documenti sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati;
(b) i Documenti smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato;
(c) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all’approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dalla Società con il consenso dell’Assicurato; e
(d) la Società non sarà tenuta al pagamento per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.
La presente Xxxxxxxxxx sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (eurocentocinquantamila) per Sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
B) COMPARIZIONE DAVANTI A UN TRIBUNALE
Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:
(i) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500,00 (euro cinquecento);
(ii) per qualsiasi Dipendente € 250,00 (euroduecentocinquanta).
Alla presente Xxxxxxxxxx non si applicherà alcuna Franchigia.
C) SPESE PER IL RISTORO DEL DANNO REPUTAZIONALE
La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 50.000,00 (eurocinquantamila) per Sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
D) SPESE DI SALVATAGGIO
Fatto quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile, la Società rimborserà l`Assicurato per i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Errore Professionale a condizione che:
(i) La Società sia stata tempestivamente informata per iscritto durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di Osservazione di tale Errore Professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
(ii) La Società sia ragionevolmente convinta che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre Danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento;
(iii) l`importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla Società; e
(iv) tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell`Assicurato; La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) e non si applicherà alcuna Franchigia. E) JOINT VENTURE La copertura della presente polizza si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Assicurato derivante da Attività professionali rese nell’ambito di una associazione temporanea di impresa e/o ad una joint venture. La Società potrà inoltre valutare la possibilità di estendere la copertura anche ai servizi svolti dall’Assicurato in nome e per conto di altre associazioni temporanee di impresa e/o joint ventures, per la quota di responsabilità a carico delle predette associazioni o joint ventures. F) PERIODO DI OSSERVAZIONE (POSTUMA) Nel caso in cui la Società o l’Assicurato recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione di 10 (dieci) anni dopo la data di recesso o di scadenza. Il Periodo di osservazione decorrerà automaticamente e senza il pagamento di un premio aggiuntivo. Il Periodo di osservazione non si potrà attivare in caso di recesso per aggravamento del rischio secondo quanto previsto dall’art. 1898 del codice civile o di recesso in base a quanto previsto al punto d) dell’art. 2.1. Il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora il pagamento del premio totale della presente polizza non sia stato effettuato. La garanzia prestata dalla Società nel periodo previsto dalla presente estensione è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale, a prescindere dal numero di Richieste di risarcimento. G) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA-CONTABILE La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio della propria Attività Professionale assicurata ai sensi della presente Polizza. La presente estensione di garanzia, ferme tutte le altre condizioni di polizza, è prestata nell’ambito del massimale di polizza con applicazione di un sottolimite di € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro e per anno. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO : NON PREVISTE |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: NON PREVISTE |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | In aggiunta a quanto previsto sul DIP |
Capitolo 1 Responsabilità Civile | Esclusioni valide per tutte le attività: L’assicurazione non comprende i danni per le Perdite Pecuniarie connesse a qualsiasi richiesta di risarcimento: • Antitrust: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza. • Atti dolosi, fraudolenti, disonesti: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l’autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, la Società avrà diritto al rimborso di tutti gli |
importi corrisposti a titolo di Perdite pecuniarie in relazione a tale Richiesta di risarcimento, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia Azioni dolose/fraudolente del Dipendente. • Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi azione o indagine da parte di un governo, di un’autorità di regolamentazione, di un ente preposto al rilascio di licenze o di una commissione, a meno che essa non riguardi esclusivamente l'esecuzione o la mancata esecuzione di Attività professionali a favore di tali enti o di Terzi. • Brevetti: traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di brevetti. • Danno alla persona/danno a cose: traente origine da, basata su o attribuibile a Xxxxx alla persona o Xxxxx a cose. • Esplosioni / emanazioni / radiazioni: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle. • Fabbricare / Costruire: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività di costruzione e/o fabbricazione. • Gestione di polizze e servizi finanziari: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Richiesta di risarcimento attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall’Assicurato in relazione a quanto segue: - disponibilità di fondi; - proprietà immobiliari o personali; - beni e/o merci; oppure - qualsiasi forma di investimento - che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. • Guerra/terrorismo: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. • Impiego / discriminazione: traente origine da, basata su o attribuibile a: effettive o presunte molestie, discriminazioni o altre fattispecie connesse al rapporto di impiego; oppure molestie o discriminazioni intenzionali o sistematiche. • Infrastrutture: traente origine da, basata su o attribuibile a: - guasto meccanico. - guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione x xxxxx-out; oppure - guasto di sistemi satellitari o di telecomunicazione. - a meno che tale guasto derivi da un Errore professionale commesso da un Assicurato. • Inquinamento: traente origine da, basata su o attribuibile a: (i) la reale, presunta o minacciata presenza, discarica, dispersione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti inquinanti, oppure (ii) qualsiasi ordine o richiesta volti a (a) ottenere l’esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, bonificare, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti inquinanti, oppure (b) reagire a o valutare gli effetti di Agenti inquinanti; Per Agenti inquinanti si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, |
gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente in natura o altrimenti generata, compreso amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti. Per “Rifiuti” si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare. • Insolvenza: traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell’Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. • Materiale internet fuori dal controllo dell’Assicurato: traente origine da, basata su o attribuibile a materiale pubblicato o inviato su Internet quando, prima della pubblicazione o dell’invio, l’Assicurato non sia a conoscenza né del contenuto né della fonte del materiale. • Responsabilità civile dei prodotti: derivante direttamente o indirettamente da vizi, difetti, non conformità dei prodotti da chiunque fabbricati, venduti, forniti, installati, oggetto di manutenzione, test, prove, controlli o di servizi in genere. Si intendono inoltre escluse le spese da chiunque sostenute per il ritiro, richiamo, rimpiazzo, sostituzione di prodotti. • Responsabilità contrattuale: traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi: - responsabilità contrattuale, impegno, garanzia o altro obbligo volontariamente assunti, salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia od obbligo; oppure - ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di Attività professionali, tranne nel caso in cui l’esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da un Errore professionale di un Assicurato • Muffa tossica e amianto: traente origine da, basata su o attribuibile a la presenza e\o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all’uso di muffe tossiche o amianto. • Richieste di risarcimento/circostanze pregresse: presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento. • Valutazione preventiva dei costi: traente origine da, basata su o attribuibile alla mancata effettuazione, da parte di qualsiasi Assicurato o di altro soggetto che agisca per conto dell’Assicurato, di un’accurata valutazione preventiva dei costi relativi all’esecuzione di Attività professionali. • U.S.A./Canada: presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all’esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d’America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d’America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. • Sanzioni: se in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura dell’Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società, la sua capogruppo o la sua controllante non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all’Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell’Assicurato, nella misura in cui ciò costituisce, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo. |
Ci sono limiti di copertura?
Capitolo 1 - Responsabilità Civile
L'impegno della Società è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.
L’assicurazione prevede limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie come indicati nel certificato: In particolare si segnala che:
- l’estensione in merito allo Smarrimento di Documenti è soggetta ad un sottolimite di Euro 150.000.000 per sinistro e per anno e non si applica alcuna franchigia.
- l’estensione in merito alla Comparizione prevede le seguenti indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria: i) Euro 500 per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato; ii) Euro 250 per qualsiasi dipendente. Non si applica alcuna franchigia.
-l’estensione per il Ripristino della reputazione è soggetta ad un sottolimite di Euro
50.000.000 per sinistro e per anno, e non è prevista l’applicazione di nessuna franchigia.
-l’estensione per le Spese di Salvataggio è soggetta di un sottolimite di Euro 150.000.000 e non si applicherà nessuna Franchigia.
Si segnala che il Contraente non avrà diritto al Periodo di osservazione qualora il pagamento del premio totale della polizza non sia stato effettuato. La garanzia prestata dalla Società nel Periodo di osservazione è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale, a prescindere dal numero di Richieste di risarcimento.
L’estensione di garanzia per la Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile, ferme tutte le altre condizioni di polizza, è prestata nell’ambito del massimale di polizza con applicazione di un sottolimite di € 500.000,00 per sinistro e per anno
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Con riferimento al Capitolo 1 Responsabilità Civile Professionale: • trasmettere, non appena si venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta alla Società – mediante lettera raccomandata da inviarsi all’indirizzo della Società – informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza. • Inviare la suddetta comunicazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza. L’Inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.). |
ASSISTENZA SINISTRI (Responsabilità Civile Professionale) Telefono x00 00 00000000 Xxxxx Xxx-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx Posta Ordinaria Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
Prescrizione: Così come previsto dall’articolo 2952 del Codice Civile: il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’Assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento del premio, con la periodicità prevista dal presente contratto, può essere effettuato dal Contraente tramite: • assegni bancari, postali o circolari intestati all’Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure alla Società; Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine. • ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure la Società • denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro l’Assicurato ha il diritto di avere il rimborso del premio pagato e non goduto relativo al tempo intercorrente tra la data di annullamento e la scadenza dell’ultima rata pagata. Il premio rimborsato sarà conteggiato al netto delle imposte governative |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione ha la durata prevista nel simplo di polizza e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza |
Sospensione | Non è prevista la Sospensione |
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione | Contratti a distanza – diritto di recesso: Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta che, per legge, resta a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente. |
Risoluzione | L’Assicurato può recedere dal contratto in seguito a sinistro. |
Il prodotto è rivolto ai professionisti che intendono svolgere l’attività di asseveratore ai sensi dell’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione: 20% del premio imponibile
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | SERVIZIO RECLAMI Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Mediazione obbligatoria: l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀ dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non previsti |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.