Contract
XVIII legislatura
A.S. 2482:
"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
Marzo 2022
n. 299
Servizio del bilancio
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Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2482: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"». NL299, marzo 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura
I N D I C E
Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica) 1
Articolo 2 (Ordine di esecuzione) 1
Articolo 3 (Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani) 1
Articolo 4 (Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani) 6
Articolo 5 (Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri) 7
Articolo 6 (Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro) 8
Articolo 7 (Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri) 9
Articolo 8 (Ripartizione della compensazione finanziaria) 10
Articolo 9 (Risorse finanziarie per i comuni di frontiera) 13
Articolo 10 (Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche) 14
Articolo 11 (Copertura finanziaria) 14
(Autorizzazione alla ratifica)
Con le disposizioni in commento si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare:
a) l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;
b) Il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio1.
La RT rappresenta che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti finanziari.
Al riguardo, nulla da osservare.
(Ordine di esecuzione)
Con le disposizioni in commento è data Piena ed intera esecuzione agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
La RT evidenzia che le disposizioni in commento hanno carattere ordinamentale, non determinando pertanto effetti finanziari.
Al riguardo, nulla da osservare.
(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)
Si prevede che ai lavoratori frontalieri2 si applichino le disposizioni previste dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). I redditi dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.
La RT evidenzia che la norma dispone che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data
1 Con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
2 Come definiti all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) di cui alla presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), dell'Accordo.
dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, con una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera. Pertanto la tassazione ordinaria sarà applicata ai soli soggetti residenti nel territorio italiano che, successivamente all’entrata in vigore della norma stessa, diventino titolari di reddito di lavoro dipendente prestato in Svizzera in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. In base all’articolo 3 dell’Accordo in esame, detto reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa entro il limite dell’80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell’altro Stato. Ricorda quindi che l’articolo 4 eleva la franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani da 7.500 a 10.000 euro; è disposta quindi la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri (articolo 5) e l’esenzione degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro (articolo 6). Per quanto riguarda l’elevazione della franchigia a 10.000 euro, la presente stima considera gli effetti per i soli frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.
La legislazione vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce, per i lavoratori frontalieri che hanno la propria residenza in un Comune italiano ubicato nell’ambito della “fascia di 20 chilometri” dal confine, che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l’attività dei frontalieri stessi viene svolta. Sono, inoltre, previste delle modalità per la compensazione finanziaria operata da alcuni Cantoni a beneficio dei comuni italiani di confine di una parte del gettito fiscale proveniente dall’imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani. Nella presente stima non vengono considerati gli effetti della suddetta compensazione finanziaria. Per i frontalieri italiani che risiedono oltre la fascia di 20 chilometri è invece applicabile il regime generale di tassazione italiano prevedendo la disciplina della franchigia di
7.500 euro e del credito d’imposta.
Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio. I lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani.
Si ipotizza che ogni anno la quota di nuovi frontalieri sia pari al 5% della platea esistente fino ad un completo effetto di sostituzione fra nuovi e vecchi frontalieri a partire dal ventesimo anno dall’entrata in vigore della norma.
Applicando al reddito di lavoro dipendente la deducibilità di 10.000 euro prevista dalla norma, le aliquote medie di imposizione in Italia stimate con il modello di micro simulazione IRPEF, attribuendo il credito di imposta per le imposte trattenute in Svizzera, si stimano i seguenti effetti sul gettito, su base annua, dovuti all’introduzione della norma, nell’ipotesi che l’Accordo si applichi a decorrere dall’anno d’imposta 2023:
(milioni di euro)
0000 | 0000 | 0000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
IRPEF | 14,4 | 28,9 | 43,3 | 57,7 | 72,2 | 86,6 | 101 | 115,5 | 129,9 | 144,3 | 158,7 |
Addizionale regionale | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 7,6 | 8,9 | 10,2 | 11,4 | 12,7 | 14 |
Addizionale comunale | 0,5 | 1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 5,3 |
Totale | 16,2 | 32,4 | 48,5 | 64,7 | 81 | 97,1 | 113,3 | 129,6 | 145,6 | 161,8 | 178 |
(milioni di euro)
2034 | 2035 | 2036 | 0000 | 0000 | 0000 | 2040 | 2041 | Dal 2042 | |
IRPEF | 173,2 | 187,6 | 202 | 216,5 | 230,9 | 245,3 | 259,8 | 274,2 | 288,6 |
Addizionale regionale | 15,3 | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,2 | 25,4 |
Addizionale comunale | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 |
Totale | 194,3 | 210,4 | 226,6 | 242,8 | 258,9 | 275,1 | 291,4 | 307,6 | 323,7 |
L’andamento finanziario risulta il seguente:
(milioni di euro)
0000 | 0000 | 0000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
IRPEF | 0,0 | 25,3 | 39,7 | 54,1 | 68,6 | 83,0 | 97,4 | 111,8 | 126,3 | 140,7 | 155,1 |
Addizionale regionale | 0,0 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 7,6 | 8,9 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
Addizionale comunale | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
Totale | 0 | 27,2 | 43,3 | 59,5 | 75,8 | 92 | 108 | 124,2 | 140,5 | 156,6 | 172,8 |
(milioni di euro)
2034 | 2035 | 2036 | 0000 | 0000 | 0000 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Dal 2044 | |
IRPEF | 169,6 | 184,0 | 198,4 | 212,9 | 227,3 | 241,7 | 256,2 | 270,6 | 285,0 | 299,5 | 288,6 |
Addizionale regionale | 14,0 | 15,3 | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,2 | 25,4 | 25,4 |
Addizionale comunale | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 9,7 |
Totale | 189,1 | 205,2 | 221,3 | 237,6 | 253,8 | 269,9 | 286,2 | 302,3 | 318,5 | 334,7 | 323,7 |
Al riguardo, si evidenzia che la stima è stata effettuata con utilizzo del modello di micro simulazione IRPEF, con applicazione del nuovo limite di esenzione (elevato da
7.500 a 10.000 euro), considerando il credito di imposta riconosciuto per le imposte corrisposte in Svizzera, nonché l'impatto finanziario associato agli articoli 5 e 6 del DDL in commento. Si rappresenta che l'utilizzo di un modello di micro simulazione costituisce la metodologia più appropriata per la stima dell'impatto finanziario della fattispecie in esame ed è suscettibile quindi, in astratto, di offrire un elevato livello di attendibilità e quindi di prudenzialità della quantificazione. Tuttavia l'estrema sintesi della RT e l'indicazione dell'impatto complessivo delle norme in esame, non consente di ripercorrere la quantificazione e di verificarne puntualmente l'esito (ossia i valori indicati nelle tabelle riepilogative degli effetti finanziari). Si ricorda che, a norma della legge di contabilità (L. n. 196 del 2009, art. 17), la RT deve recare indicazione dei dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.
Nello specifico, non è stata fornita indicazione:
a) dell'anno di imposta posto a base della stima. Dalla RT associata all'articolo 4 (si tratta della disposizione che eleva a 10.000 euro la soglia di esenzione) si evincerebbe l'avvenuto utilizzo di dati rivenienti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019. Si tratta quindi di informazioni riferite all'esercizio finanziario 2018 (redditi IRPEF 2018). In proposito - in aggiunta ad una conferma che detti redditi sono stati posti a base della quantificazione anche delle disposizioni di cui all'articolo 3 - appare opportuno un chiarimento circa le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti che dovrebbero essere disponibili (redditi relativi all'anno 2019) nonché, in ogni caso, della mancata attualizzazione della stima che appare necessaria;
b) degli importi dei redditi considerati, dell'aliquota media applicata, del valore del credito di imposta riferito al prelievo operato in Svizzera, dell'impatto finanziario della deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri previsti a carico dei medesimi. Si ricorda che la RT associata all'articolo 5, che dispone il ricordato regime di deducibilità, fa rinvio alla quantificazione riferita all'articolo in commento avendovi incluso il minor recupero IRPEF; pertanto la stima si presenta quale effetto netto di variabili di segno opposto che andrebbero, ai fini di chiarezza, singolarmente indicate e valutate.
c) della platea soggettiva interessata dall'applicazione delle nuove norme. In proposito, appare necessario esplicitare il numero dei lavoratori frontalieri per i quali troverà applicazione, rispettivamente, il regime transitorio e il nuovo regime3. Si ricorda che, a norma dell'articolo 9 dell'Accordo, "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera". La RT ipotizza che ogni anno la quota dei nuovi frontalieri - ossia quella ai quali si applicherà la disciplina a regime4 - sia pari al 5% della platea esistente con la conseguenza che, a partire dal ventesimo anno, si sarà determinata la completa sostituzione dei vecchi con i nuovi frontalieri. Appaiono necessari elementi informativi (ad esempio l'età media degli attuali frontalieri per i quali troverà applicazione il regime transitorio) a supporto della scelta di indicare detta percentuale quale tasso di sostituzione con la conseguente ipotesi che la stessa potrà completarsi nell'arco temporale di 20 anni. Si osserva che tale
3 Dalla indicazione del primo valore si potrebbe ricavare la numerosità dei nuovi frontalieri (indicata pari al 5% della platea esistente).
4 Si fa riferimento ai lavoratori frontalieri che hanno la propria residenza in un Comune italiano ubicato nell'ambito della "fascia di 20 km" dal confine che, in base alla legislazione vigente, sono imponibili soltanto nello stato in cui l'attività dei frontalieri viene svolta. Per i frontalieri oltre i venti chilometri si applica il regime generale di tassazione con applicazione della franchigia (a legislazione vigente pari a 7.500 euro) e del credito di imposta.
percentuale non si registra nella variazione annua 2021-20225 dei lavoratori transfrontalieri nel Canton Ticino, nonché nella variazione riferita al più ampio arco temporale (2011-2021)6, come si desumerebbe dalle tabelle infra riportate che sono comunque riferite all'insieme dei frontalieri, senza ulteriori specificazioni7. Si rileva che, qualora detta percentuale risultasse inferiore, il gettito riveniente potrebbe risultare sovrastimato nell'arco temporale considerato poiché la completa sostituzione richiederebbe maggior tempo. La stima inoltre ipotizza, a regime (dopo il 2043), l'invarianza della platea interessata.
5 3,8 %.
6 39,2%.
7 Potrebbe trattarsi quindi di una platea differente (più ampia) rispetto a quella considerata dalla norma in esame e dalla Convezione che, all'art. 2 definisce "lavoratore frontaliero" un residente di uno stato contraente che è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente nella ona di 20 Km dal confine con l'altro Stato contraente.
Fonte: Panorama Statistico del mercato del lavoro Ticinese8.
(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)
Si dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo,9 il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge n. 147 del 201310, è fissato in 10.000 euro (è quindi elevato da 7.500 euro a 10.000 euro).
La RT rappresenta che la norma in commento dispone che i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente i 10.000 euro.
La legislazione vigente prevede che tali redditi siano imponibili per la parte eccedente i 7.500 euro.
Per i nuovi frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 Km dal confine svizzero che in base al nuovo Accordo verseranno l’IRPEF applicando per la prima volta la franchigia, la stima degli effetti finanziari è compresa nell’ambito della valutazione del gettito IRPEF contenuta nella stima dell’articolo 3.
Per gli altri soggetti, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, tramite il modello di micro simulazione Irpef si stima che l’elevazione dell’esenzione a
10.000 euro per i soggetti frontalieri determini una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa -10,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -0,6 e -0,2 milioni di euro.
8 Repubblica e Cantone Ticino - Dipartimento delle finanze e dell'economia - Divisione delle risorse -Ufficio di Statistica - aggiornato al 22 febbraio 2022 - pp. 6-8.
9 Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
10 Con la disposizione richiamata si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. A decorrere dal 1 gennaio 2015 il limite di reddito è rideterminato in 7.500 euro.
Considerando la decorrenza della disposizione dall’anno di applicazione dell’Accordo in esame, ipotizzata nell’anno 2023, si riporta di seguito l’andamento finanziario:
(milioni di euro)
0000 | 0000 | 0000 | |
IRPEF | 0,0 | -18,1 | -10,4 |
Addizionale regionale | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
Addizionale comunale | 0,0 | -0,3 | -0,2 |
Totale | 0 | -19,0 | -11,2 |
Al riguardo, si evidenzia che la stima è stata effettuata con utilizzo del modello di micro simulazione IRPEF ed è limitata - come si legge in RT - all'impatto finanziario dell'elevazione dell'area di esenzione per i frontalieri residenti oltre il raggio di 20 km dal confine Svizzero. Ancorché considerata nell'ambito della stima di cui all'articolo 3, sarebbe stato utile poter disporre del valore dell'impatto finanziario del regime di esenzione operante per le fattispecie di cui all'art. 3, non essendo stata fornita specifica informazione in detta sede.
Si rappresenta che l'utilizzo di un modello di micro simulazione costituisce la metodologia più adatta per la stima dell'impatto finanziario della disposizione in commento ed è suscettibile quindi, in astratto, di offrire un elevato livello di attendibilità della quantificazione. Tuttavia la RT si limita a fornire l'esito della stima e non consente di ripercorrere la stessa. Si ricorda che, a norma della legge di contabilità (L. n. 196 del 2009, art. 17), la RT deve recare indicazione dei dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.
Nello specifico, si osserva che non è stata fornita indicazione della numerosità dei soggetti interessati, degli importi dei redditi considerati e dell'aliquota media applicata. Si rileva inoltre che sono stati utilizzati dati rivenienti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019 e quindi informazioni relative ai redditi IRPEF dell'anno 2018. In proposito appare opportuno un chiarimento circa le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti che dovrebbero essere disponibili (redditi relativi all'anno 2019) nonché, in
ogni caso, della mancata attualizzazione della stima che appare necessaria.
La stima parrebbe considerare un'ipotesi di invarianza della numerosità della platea considerata. Sul punto appaiono necessarie maggiori informazioni.
(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)
Si dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo11, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza
11 Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa, sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)
La norma in commento dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo12, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.
La RT considera unitariamente l'impatto finanziario delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. Nello specifico rappresenta che la norma dispone la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri previsti a carico dei medesimi (articolo 5) e l’esenzione da tassazione degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta attività di lavoro dipendente (articolo 6).
La misura di cui all’articolo 5 determina un minor recupero IRPEF che è già incluso nella stima complessiva del gettito della stessa imposta effettuata per l’articolo 3. Con riferimento all’articolo 6, la misura rappresenta una disposizione volta a dare maggiore certezza circa l’applicazione dello stesso trattamento tributario già previsto a legislazione vigente per analoghe prestazioni erogate in Italia. La precisazione si rende necessaria alla luce del nuovo trattamento tributario dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 km dal confine disposto dall’Accordo. Alla luce di quanto esposto la misura di esenzione non determina effetti finanziari rispetto né a quanto scontato nelle previsioni del Bilancio dello Stato né rispetto alla stima del gettito IRPEF derivante dall’Accordo effettuata per l’articolo 3, che non tiene conto dei suddetti assegni familiari.
Al riguardo, pur prendendo atto - sulla base di quanto si legge in RT - che la stima degli effetti del minor recupero IRPEF è stato già incluso nella quantificazione complessiva, associata all'articolo 3, del gettito della stessa imposta, appare utile poter disporre di tale informazione sia ai fini della verifica dell'impatto finanziario della disposizione di cui all'articolo 5 sia per poter ripercorrere e riscontrare la più complessa quantificazione del gettito IRPEF associato all'art. 3. Si prende inoltre atto che la stima del regime di esenzione non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica.
12 Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)
Si dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo13, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal
« lavoratore frontaliere »14 come definito all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo, e, tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La RT rappresenta che la norma in esame introduce, per i soggetti frontalieri residenti in Svizzera, titolari di reddito di lavoro dipendente prestato in Italia, una riduzione del 20 per cento dell’imposta netta e le addizionali comunale e regionale all’IRPEF dovuta su tali redditi.
La legislazione vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l’attività dei frontalieri stessi viene svolta.
Sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell’anno 2019, i soggetti che hanno indicato la residenza in Svizzera, percettori di reddito di lavoro dipendente in regioni italiane confinanti con la Svizzera, risultano di circa 570 unità. Per tali soggetti si stima un ammontare di Irpef dovuta, ridotta di un quarto per tener conto degli effettivi frontalieri, di circa 9,3 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 0,5 e 0,2 milioni di euro. Applicando la riduzione del 20 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di 1,9 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 0,1 e 0,04 milioni di euro.
Considerando la decorrenza della disposizione dall’anno di applicazione dell’Accordo in esame, ipotizzata nell’anno 2023, si riporta di seguito l’andamento finanziario:
(milioni di euro)
0000 | 0000 | 0000 | |
IRPEF | -1,6 | -1,9 | -1,9 |
Addizionale regionale | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
Addizionale comunale | 0,0 | -0,04 | -0,04 |
Totale | -1,6 | -2,04 | -2,04 |
Al riguardo, si osserva che ai fini della stima sono stati considerati i redditi IRPEF dell'anno 2018 (Dichiarazioni presentate nell'anno 2019). Anche in tal caso si ripropone la richiesta di chiarimenti, già formulata a commento di altri articoli del
13 Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
14 Come definito all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo.
DDL in esame, circa le ragioni del mancato utilizzo di dati più recenti che dovrebbero essere disponibili (redditi relativi all'anno 2019) nonché, in ogni caso, della mancata attualizzazione della stima che appare necessaria. La RT fornisce utilmente la numerosità dei soggetti interessati (570 unità). Tuttavia un chiarimento sul punto sarebbe opportuno in relazione a quanto si legge in RT nella parte in cui, nell'indicare l'imposta dovuta, procede ad un abbattimento della stessa per tener conto degli "effettivi frontalieri", evidentemente ipotizzati in numero inferiore a 570. La RT presuppone che la platea rimanga costante nel tempo. In proposito appaiono necessari maggiori informazioni a supporto dell'ipotesi prescelta per il riscontro del carattere prudenziale della stima.
(Ripartizione della compensazione finanziaria)
Il comma 1 prevede che ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versi ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
Il comma 2 dispone che la compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni sia pari al 40% dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
Il comma 3 precisa che la compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze/Dipartimento del tesoro e denominato
«Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».
La RT evidenzia che la norma dispone che ciascuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versi ogni anno, per gli anni fiscali di riferimento sino all’anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40% dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l’anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.
Considerando il dato dei ristorni ultimo disponibile e la quota annua di nuovi frontalieri ipotizzata pari al 5% della platea esistente al momento dell’applicazione dell’Accordo, si stima il seguente andamento finanziario:
(milioni di euro)
0000 | 0000 | 0000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Dal 2044 | |
Effetti sui ristorni (Maggiori spese) | 0 | -4,5 | -8,9 | -13,4 | -17,8 | -22,3 | -26,7 | -31,2 | -35,6 | -40,1 | -44,5 | -49 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 |
Nel complesso si hanno i seguenti effetti derivanti dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8:
(milioni di euro)
0000 | 0000 | 0000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
Maggiori entrate erariali - tassazione frontalieri italiani | 0 | 25,3 | 39,7 | 54,1 | 68,6 | 83 | 97,4 | 111,8 | 126,3 | 140,7 | 155,1 |
Minori entrate erariali - tassazione frontalieri svizzeri | -1,6 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 |
Effetti sui ristorni (Maggiori spese) | 0,0 | -4,5 | -8,9 | -13,4 | - 17,8 | -22,3 | -26,7 | -31,2 | -35,6 | -40,1 | -44,5 |
TOTALE maggiori entrate nette erariali | -1,6 | 18,9 | 28,9 | 38,9 | 48,9 | 58,9 | 68,8 | 78,8 | 88,8 | 98,8 | 108,7 |
Maggiori entrate territoriali - tassazione frontalieri italiani | 0 | 1,9 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9 | 10,6 | 12,4 | 14,2 | 15,9 | 17,7 |
Minori entrate territoriali - tassazione frontalieri svizzeri | 0 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | - 0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
TOTALE maggiori entrate nette territoriali | 0 | 1,76 | 3,46 | 5,26 | 7,06 | 8,86 | 10,46 | 12,26 | 14,06 | 15,76 | 17,56 |
Totale | -1,6 | 20,71 | 32,36 | 44,11 | 56,0 | 67,71 | 79,26 | 91,01 | 102,86 | 114,51 | 126,26 |
(milioni di euro)
2034 | 2035 | 2036 | 0000 | 0000 | 0000 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | Dal 2044 | |
Xxxxxxxx entrate erariali - tassazione frontalieri italiani | 169,6 | 184 | 198,4 | 212,9 | 227,3 | 241,7 | 256,2 | 270,6 | 285 | 299,5 | 288,6 |
Minori entrate erariali - tassazione frontalieri svizzeri | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 |
Effetti sui ristorni (Maggiori spese) | -49,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 |
TOTALE maggiori entrate nette erariali | 118,8 | 93,1 | 107,5 | 122,0 | 136,4 | 150,8 | 165,3 | 179,7 | 194,1 | 208,6 | 197,7 |
Maggiori entrate territoriali - tassazione frontalieri italiani | 19,5 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | 26,5 | 28,2 | 30 | 31,7 | 33,5 | 35,2 | 35,1 |
Minori entrate territoriali - tassazione frontalieri svizzeri | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
TOTALE maggiori entrate nette territoriali | 19,36 | 21,06 | 22,76 | 24,56 | 26,36 | 28,06 | 29,86 | 31,56 | 33,36 | 35,06 | 34,96 |
Totale | 138,11 | 114,16 | 130,26 | 146,56 | 162,76 | 178,86 | 195,16 | 211,26 | 227,46 | 243,66 | 232,66 |
Effetti complessivi – articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8
(milioni di euro)
0000 | 0000 | 0000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
IRPEF | -1,6 | 5,3 | 27,4 | 41,8 | 56,3 | 70,7 | 85,1 | 99,5 | 114 | 128,4 | 142,8 |
Addizionale regionale | 0 | 0,6 | 1,8 | 3,1 | 4,4 | 5,7 | 6,9 | 8,2 | 9,5 | 10,7 | 12 |
Addizionale comunale | 0 | 0,26 | 0,86 | 1,36 | 1,86 | 2,36 | 2,76 | 3,26 | 3,76 | 4,26 | 4,76 |
Effetto sui ristorni (maggiori spese) | 0 | -4,5 | -8,9 | -13,4 | -17,8 | -22,3 | -26,7 | -31,2 | -35,6 | -40,1 | -44,5 |
Totale | -1,6 | 1,66 | 21,16 | 32,86 | 44,76 | 56,46 | 68,06 | 79,76 | 91,66 | 103,26 | 115,06 |
(milioni di euro)
2034 | 2035 | 2036 | 0000 | 0000 | 0000 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | |
IRPEF | 157,3 | 171,7 | 186,1 | 200,6 | 215 | 229,4 | 243,9 | 258,3 | 272,7 | 287,2 | 276,3 |
Addizionale regionale | 13,3 | 14,6 | 15,8 | 17,1 | 18,4 | 19,6 | 20,9 | 22,2 | 23,5 | 24,7 | 24,7 |
Addizionale comunale | 5,26 | 5,66 | 6,16 | 6,66 | 7,16 | 7,66 | 8,16 | 8,56 | 9,06 | 9,56 | 9,46 |
Effetto sui ristorni (maggiori spese) | -49,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 | -89,0 |
Totale | 126,86 | 102,96 | 119,06 | 135,36 | 151,56 | 167,66 | 183,96 | 200,06 | 216,26 | 232,46 | 221,46 |
Al riguardo, si ricorda preliminarmente che la compensazione finanziaria a carico dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallone è fissata in misura pari al 40% dell'ammontare lordo delle imposte su salari, stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale. Tale contribuzione, a beneficio dei comuni italiani di confine, sarà dovuta fino al 31 dicembre 2033. La compensazione operata dalla Svizzera darà luogo ad un importo con andamento decrescente nel tempo nell'arco temporale considerato (fino ad azzerarsi nel 2033) in considerazione dell'effetto di riduzione della platea esistente dei frontalieri il cui reddito è imponibile soltanto in Svizzera (con conseguente sostituzione nella misura percentuale del 5%). Si comprende pertanto sia l'andamento crescente dell'onere fino al 2033 sia la sua successiva stabilizzazione in considerazione di quanto previsto a legislazione vigente15. Si ricorda infatti che, come si legge nella RT a commento dell'art. 9, l'importo di 89 mln di euro - corrispondente all'importo garantito per l'anno 2019 tramite i trasferimenti dalla Svizzera - è assicurato in base all'Accordo tra Italia e Svizzera del 197416. In ogni caso si rappresenta che i dati riportati in RT, raffrontati con quelli esposti nella stima associata all'art. 3, appaiono coerenti con le differenze della pressione fiscale esistenti sui redditi da lavoro tra i due Paesi.
15 In ogni caso, l'esigenza di ristoro "a regime" come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni", non parrebbe essere coerente con l'esaurimento nel tempo della platea dei soggetti per cui trova applicazione il regime transitorio (in base all'ipotesi assunta in RT la sostituzione richiederà un arco temporale di venti anni per cui l'esigenza di ristoro potrebbe correlarsi esclusivamente a tale periodo). Per i nuovi frontalieri è infatti dovuto il pagamento dell'addizionale comunale, che peraltro in base alla quantificazione associata all'art. 3 darà luogo a gettito crescente nel tempo ed a titolo anche di addizionale regionale. La previsione a regime del contributo di 89 mln di euro disposto dall'art. 9, comma 2, troverebbe quindi la sua giustificazione in relazione a quanto previsto dal Memorandum di intesa tra il Governo, sindacati ed associazione dei comuni italiani di frontiera siglato il 23 dicembre 2020 (di cui si fa menzione nella RT associata all'articolo 9).
16 In ogni caso si rappresenta che i dati riportati in RT, raffrontati con quelli esposti nella stima associata all'art. 3, appaiono coerenti con le differenze della pressione fiscale esistenti sui redditi da lavoro tra i due Paesi. Fonte: OECD 2020 - Taxing Wages 2018, OECD publishing, tabella 5.4 (Italia 21, 8%, Svizzera 11,1%).
Inoltre, posto che la norma è finalizzata alla compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio, andrebbe fornito un quadro dettagliato su tali spese e sui comuni coinvolti.
(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)
La norma, durante il periodo transitorio previsto fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, attribuisce ai comuni italiani di frontiera, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
Al termine del predetto periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera in esame è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento.
Per le predette finalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della commissione mista, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo.
La RT descrive la norma.
Al riguardo, atteso che il contributo statale nei confronti dei comuni italiani di frontiera è finalizzato a compensare finanziariamente le spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri e che il predetto contributo è stabilito durante il periodo transitorio e a regime nell'importo fisso di 89 milioni di euro annui, si osserva che aver stabilito un importo predeterminato a fini compensativi potrebbe nel corso degli anni perdere la sua capacità di ristoro nei confronti dei comuni destinatari e determinare in capo a questi ultimi oneri aggiuntivi, anche soltanto per effetto dell'inflazione. Su tale punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di assicurare la neutralità finanziaria a regime dei comuni frontalieri interessati.
Inoltre, considerato che l'istituzione del fondo decorre dall'anno 2024 e che il predetto regime entrerà in vigore dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'Accordo, andrebbe altresì assicurato che il presente Accordo non entrerà in vigore prima dell'anno 2023.
(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)
La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2024, 21,16 milioni di euro per l'anno 2025, 32,86 milioni di euro per l'anno 2026, 44,76 milioni di euro per l'anno 2027, 56,46 milioni di euro per l'anno 2028, 68,06 milioni di euro per l'anno 2029, 79,76 milioni di euro per l'anno 2030, 91,66 milioni di euro per l'anno 2031, 103,26 milioni di euro per l'anno 2032, 115,06 milioni di euro per l'anno 2033, 126,86 milioni di euro per l'anno 2034, 102,96 milioni di euro per l'anno 2035, 119,06 milioni di euro per l'anno 2036, 135,36 milioni di euro per l'anno 2037, 151,56 milioni di euro per l'anno 2038, 167,66 milioni di euro per l'anno 2039, 183,96 milioni per l'anno 2040, 200,06 milioni di euro per l'anno 2041, 216,26 milioni di euro per l'anno 2042, 232,46 milioni di euro per l'anno 2043 e 221,46 milioni di auro annui a decorrere dall'anno 2044, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 9 del presente provvedimento, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per la distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del Fondo.
La RT descrive la norma.
Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.
(Copertura finanziaria)
Il comma 1 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 4 e 7 valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 21,04 milioni di euro per l'anno 2024 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 3, e 10, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2024, 110,16 milioni di euro per l'anno 2025, 121,86 milioni di euro per l'anno 2026, 133,76 milioni di euro per l'anno 2027, 145,46 milioni di euro per l'anno 2028, 157,06 milioni di euro per l'anno 2029, 168,76 milioni di euro per l'anno 2030, 180,66 milioni di euro per l'anno 2031, 192,26 milioni di euro per l'anno 2032, 204,06 milioni di euro per l'anno 2033, 215,86 milioni di euro per l'anno 2034, 191,96 milioni di euro per l'anno 2035, 208,06 milioni di euro per l'anno 2036, 224,36 milioni di euro per l'anno 2037, 240,56 milioni di euro per l'anno 2038, 256,66 milioni di euro per l'anno 2039, 272,96 milioni per l'anno 2040, 289,06 milioni di euro per l'anno 2041, 305,26 milioni di euro per l'anno 2042, 321,46 milioni di euro per l'anno 2043 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2044:
a) quanto a 1,6 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2024, 80,1 milioni di euro per l'anno 2025, 75,6 milioni di euro per l'anno 2026, 71,2 milioni di euro per l'anno 2027, 66,7 milioni di euro per l'anno 2028, 62,3 milioni di euro per l'anno 2029, 57,8 milioni di euro per l'anno 2030, 53,4 milioni di euro per l'anno 2031, 48,9 milioni di euro per l'anno 2032, 44,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 40 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle
risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975,
n. 386 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.
Il comma 2 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
La RT descrive la norma.
Al riguardo, in merito all'utilizzo a fini di copertura delle risorse di cui alla lettera b), mediante riduzione delle quote annuali delle risorse versate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386, e in considerazione della previsione del meccanismo di monitoraggio delle risorse di cui al comma 2, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'entità e la disponibilità delle predette risorse nei corrispondenti anni di utilizzo. Al fine di comprenderne la consistenza, appare utile fornire un quadro a consuntivo delle risorse finora oggetto di compensazione finanziaria operata dai predetti Cantoni.
In relazione all'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), si evidenzia la necessità di aggiornare i riferimenti annuali dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente.
Con riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera c), si rinvia a quanto osservato all'articolo 3 del presente provvedimento.
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