REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE MEDYAPRO
REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE MEDYAPRO
REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DI MEDYAPRO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio di Arbitrato amministrato istituito presso l’Organismo Medyapro – divisione ADR di Progest Servizi SRL con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx 00.
2. Il presente regolamento si applica all’attività arbitrale rituale – svolta in forma unica o collegiale
- relativa a tutte le controversie compromettibili che sono demandate alla Camera Arbitrale di MedyaPro in forza di clausola arbitrale, compromesso, nonché convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.
3. Al di fuori di quanto previsto dal precedente comma, la parte che intenda, comunque, instaurare un procedimento arbitrale rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di MedyaPro, può farne richiesta a mezzo di domanda di arbitrato – specificando se in forma di arbitro unico o di collegio arbitrale – avente i requisiti di cui all’art.9, comma 2°, da depositarsi presso la sua Segreteria e da inviarsi alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora la controparte non si costituisca nelle forme e termini di cui all’art.9, comma 3°, così manifestando implicitamente l’intenzione di aderire, l’arbitrato non potrà avere luogo.
4. La domanda di avvio del procedimento arbitrale e l’adesione ad esso comportano per le parti e loro arbitri – ove non prescelti tra quelli iscritti nell’elenco tenuto presso l’Organismo MedyaPro - l’accettazione integrale del presente regolamento e suoi allegati, nonché l’attribuzione all’arbitro unico o al collegio arbitrale della facoltà di poter assegnare termini perentori per il deposito di atti e/o documenti.
Art. 2 Disposizione generali
1. La Camera Arbitrale di Medyapro gestisce i procedimenti arbitrali rituali secondo le disposizioni dello statuto e del presente regolamento. I procedimenti arbitrali si svolgono in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle norme previste dalla vigente legge in tema di arbitrati rituali, con rispetto del principio del contraddittorio.
2. In base a quanto stabilito dal compromesso, dalla clausola compromissoria o sull’accordo delle
parti le controversie potranno essere decise da un arbitro unico o da un collegio arbitrale.
Nel silenzio del compromesso o della clausola arbitrale ed in difetto di diverso accordo delle parti, le controversie che rientrerebbero nella competenza del giudice di pace saranno decise da un arbitro unico, tutte le altre da un collegio arbitrale.
3. Salvo diverso accordo, i procedimenti si svolgono presso lo studio dell’arbitro unico o del
presidente del collegio arbitrale.
4. In tutti i procedimenti arbitrali demandati alla Camera Arbitrale di Medyapro le parti devono essere assistite da un avvocato regolarmente iscritto ad un albo circondariale.
5. La lingua del procedimento arbitrale è l’italiano.
6. La Legge applicabile è il diritto italiano.
7. La sede dell’arbitrato è Verona.
Art. 3 Arbitri della Camera Arbitrale di Medyapro
1. La segreteria della Camera Arbitrale di Medyapro tiene l’elenco degli arbitri.
2. Per essere inseriti nell’elenco deve essere presentata apposita domanda in cui l’istante
attesta, a pena di inammissibilità:
a) di non essere stata esercitata nei suoi confronti azione penale per delitto non colposo, di non aver subito sentenze penali, anche non definitive, di condanna per reati non colposi, di non avere subito sanzioni interdittive o negli ultimi 5 anni la sanzione, anche non definitiva, della censura;
b) di disporre di locali idonei per l’espletamento del procedimento arbitrale.
3. Inoltre nella domanda l’istante deve indicare, a pena di inammissibilità, se è pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare - specificandone l’oggetto – il proprio indirizzo pec e gli estremi della polizza assicurativa, anche dell’associazione, per la responsabilità professionale che abbia un massimale non inferiore ad euro cinquecentomila/00 e che deve comprendere pure la responsabilità per la funzione di arbitro.
4. Possono essere iscritti all’elenco degli arbitri/arbitratori/periti coloro che sono iscritti ad Ordini o Collegi professionali con un’anzianità di almeno 5 anni e che esercitano effettivamente l’attività alla data della presentazione della domanda di iscrizione.
5. Potrà essere richiesta documentazione comprovante le esperienze acquisite nell’esercizio
della professione svolta.
6. Le richieste di iscrizione all’elenco arbitri dovranno essere corredate della opportuna documentazione relativa a:
a) titoli di studio posseduti;
b) esperienza professionale, attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
c) esperienze acquisite in materia arbitrale;
d) partecipazioni a corsi di formazione per arbitri;
e) pubblicazioni in materie giuridiche, economiche o tecniche;
f) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita;
g) dichiarazione di accettazione del regolamento, del codice deontologico e delle tariffe vigenti.
7. E’ motivo di cancellazione dall’elenco, la cancellazione, per un qualsiasi motivo, dall’ordine o
collegio di appartenenza.
8. E’, altresì, cancellato dall’elenco chi viene condannato in via definitiva per delitto non colposo, chi risulti responsabile di gravi fatti che rivelino la inidoneità alle funzioni arbitrali ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli ordini o collegi di appartenenza. La cancellazione viene disposta dal Responsabile dell’Organismo.
9. Ai sensi dell’art. 812 c.p.c., non può essere arbitro chi è privo in tutto o in parte della capacità legale di agire.
10. Le norme relative al Presidente del Collegio Arbitrale si applicano anche all’Arbitro Unico.
11. L’elenco è a disposizione degli interessati presso la Segreteria della Camera Arbitrale di Medyapro e pubblicati sul sito internet della stessa. Sul sito vengono anche indicati il numero di ruolo ed il valore dei procedimenti arbitrali di cui ciascun arbitro è stato incaricato
12. Sulle domande di iscrizione delibera il Responsabile dell’Organismo Medyapro.
13. Prima di procedere all'inserimento del richiedente nell’elenco verrà verificata la completezza della domanda e la mancanza di elementi ostativi. A tale scopo esso può anche richiedere l’esibizione di documentazione
14. E' facoltà della Camera Arbitrale di Medyapro – previo contraddittorio con l’interessato –
provvedere motivatamente al suo non inserimento.
ART. 4 – Sospensione e cancellazione dall’elenco degli arbitri
1. Il Responsabile dell’Organismo dispone la sospensione cautelare dell’arbitro dagli Elenchi in cui
è iscritto:
a) su richiesta dell’iscritto;
b) nel caso di esercizio dell’azione penale per delitto non colposo;
c) nel caso di sospensione cautelare dall’attività di avvocato irrogata nell’ambito di un procedimento disciplinare o di misura cautelare personale disposta nel procedimento penale;
d) ove ravvisi gravi motivi, nel caso di pendenza di procedimento disciplinare e/o di intervenuta notifica di capo di incolpazione in procedimento disciplinare;
e) per altri gravi motivi.
2. La sospensione è revocata a seguito di sentenza penale o di decisione disciplinare, anche non definitiva, di proscioglimento o che irroghi una pena o una sanzione, compatibile con l’iscrizione negli Elenchi. E’, inoltre, revocata qualora vengano meno la sospensione cautelare o la misura cautelare personale.
3. Si dispone la cancellazione degli arbitri dagli Elenchi:
a) su richiesta dell’interessato;
b) nel caso in cui vengano meno i requisiti per la sua iscrizione;
c) in caso di sentenza penale di condanna definitiva per reato non colposo o di decisione disciplinare definitiva che irroghi una sanzione non inferiore alla censura;
d) nel caso in cui egli sia stato gravemente negligente o inadempiente agli obblighi assunti con
l’accettazione della nomina ad arbitro;
e) nel caso di rifiuto senza giustificato motivo dell’incarico di arbitro, quando sia ripetuto per più di tre volte nell’arco di due anni;
f) nel caso di grave inadempimento all’obbligo di aggiornamento professionale;
g) nel caso di dichiarazioni mendaci.
h) per gravi motivi.
Art. 5 La nomina dell’arbitro unico.
1. Le parti possono di comune intesa scegliere l’arbitro unico, purché tra i nominativi inseriti nell’elenco degli Arbitri.
2. In difetto di accordo, la nomina avviene da parte del Responsabile dell’Organismo, che vi provvederà secondo un criterio di rotazione e, ove possibile, di vicinanza geografica alla sede legale o alla residenza della parte resistente.
Art. 6 La nomina del collegio arbitrale.
3. 1. Ciascuna parte è libera di scegliere il proprio arbitro, anche tra coloro che non sono inseriti nell’elenco degli Arbitri.
Gli arbitri designati dalle parti possono di comune intesa scegliere il presidente del collegio, purché tra i nominativi inseriti nell’elenco degli Arbitri.
4. In difetto di accordo, la nomina avviene da parte del Responsabile dell’Organismo, che vi provvederà secondo un criterio di rotazione e, ove possibile, di vicinanza geografica alla sede legale o alla residenza della parte resistente.
Art. 7 La sostituzione dell’arbitro
1. Il Responsabile provvede alla sostituzione dell’arbitro da esso designato nei seguenti casi:
a) su sua motivata richiesta;
b) su motivata richiesta di almeno una delle parti del procedimento arbitrale, ove la ritenga accoglibile;
c) per sue sopravvenute incompatibilità o mancanza di imparzialità;
d) in caso di grave inadempimento nelle obbligazioni assuntesi con l’accettazione dell’incarico
arbitrale;
e) in caso di sua sospensione o di cancellazione dall’Elenco degli arbitri.
2. In caso di sostituzione dell’arbitro, il Responsabile designa il nuovo arbitro e la Segreteria gliene dà immediata comunicazione, oltre che alle parti e, in caso di arbitrato collegiale, ai loro arbitri.
Art. 8 Dichiarazione di imparzialità - cause di incompatibilità – codice etico dell’arbitro
1. Gli Arbitri devono essere indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti del Collegio Arbitrale e rimanere tali per tutta la durata del procedimento. Di conseguenza, una volta nominati, devono presentare, a mezzo pec, presso la Segreteria della Camera Arbitrale di
Medyapro entro i successivi 5 giorni, in una con la dichiarazione di accettazione dell’incarico, pure la “dichiarazione di imparzialità”, in cui dichiarano:
a) che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità che comprometta la loro imparzialità o indipendenza dalle parti;
b) che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 37 e 55 del codice deontologico
forense e dall’art. 815 del codice di procedura civile;
2. Agli arbitri, ai loro collaboratori, soci o associati, ovvero che esercitino negli stessi locali ove essi hanno lo studio, è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nel procedimento di arbitrato e di percepire direttamente o indirettamente compensi dalle parti.
3. Agli arbitri è fatto divieto di assumere, direttamente o indirettamente nei successivi tre anni, la difesa giudiziale di una parte del procedimento arbitrale.
4. Gli arbitri s’impegnano ad informare immediatamente la Camera Arbitrale di Medyapro e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità o all’indipendenza nello svolgimento della loro funzione, anche se non espressamente previste.
5. Gli arbitri sono responsabili dei danni che derivino alla Camera Arbitrale di Medyapro da loro dichiarazioni non veritiere.
Art. 9 Avvio del procedimento
1. Chi intende promuovere il procedimento arbitrale deve depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale di Medyapro, o inviargliela a mezzo posta o pec, la domanda di cui al successivo comma 2° sottoscritta dal difensore, nonché, a pena di sua inammissibilità, versare i diritti di segreteria ed il 50% del compenso arbitrale, come da relativa tariffa allegata.
2. La domanda di arbitrato deve contenere:
a) il nome, cognome, residenza e codice fiscale dell’istante; il nome, cognome, residenza e codice fiscale della parte convenuta. Se istante o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la domanda deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza;
b) l’elezione del domicilio, l’indicazione della procura, il nominativo e codice fiscale dell’avvocato difensore - che deve certificare l’autografia della sottoscrizione della parte - il
suo indirizzo pec, cui devono essere inviate le comunicazioni e gli atti del procedimento, ivi compreso il dispositivo del lodo;
c) l'esposizione dei fatti, la formulazione delle domande anche riconvenzionali, l'indicazione delle prove richieste e del valore della controversia;
d) l’eventuale indicazione dell'arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale o la richiesta alla Camera Arbitrale di Medyapro di relativa nomina. In caso di collegio arbitrale, l’indicazione dell’arbitro di parte, del suo studio ed indirizzo pec o la richiesta al Consiglio Direttivo di sua nomina.
e) se l’Xxxxxxx può decidere secondo equità;
Alla domanda devono essere allegati la clausola compromissoria o la convenzione di arbitrato o la richiesta - corredata della ricevuta dell’avvenuta sua spedizione - alla controparte di aderire all’arbitrato, l’accettazione dell’incarico dell’arbitro di parte, i documenti di cui dichiari di volersi avvalere, nonché, a pena di sua inammissibilità, la ricevuta di integrale pagamento delle spese di procedimento arbitrale e del pagamento, quantomeno del 50%, del compenso arbitrale secondo il valore da essa indicato.
3. La parte resistente deve costituirsi con memoria avente i requisiti di cui alle lettere a), b), c), e).
La memoria deve pure contenere la dichiarazione di adesione o meno all’eventuale indicazione del nominativo proposto quale arbitro unico o presidente del collegio arbitrale dalla parte istante, nonché, in caso di collegio arbitrale, l’indicazione dell’arbitro di parte, del suo studio ed indirizzo pec o la richiesta alla Camera Arbitrale di Medyapro di sua nomina. La memoria deve essere comunicata a mezzo pec alla Segreteria ed alla parte istante nel termine perentorio di gg.30 dall’avvenuta ricezione della notifica dell’istanza di arbitrato e ad essa devono essere allegati la dichiarazione di accettazione dell’arbitro di parte, i documenti di cui dichiari di volersi avvalere, nonché la ricevuta di integrale pagamento delle spese di procedimento arbitrale e del pagamento, quantomeno del 50%, del compenso arbitrale secondo il valore indicato dal ricorrente o, se maggiore, secondo quanto in essa indicato.
4. La Camera Arbitrale di Medyapro, nel caso di richiesta di nomina dell’arbitro di parte, vi provvede entro dieci giorni rispettivamente dal deposito della domanda della parte istante o dalla comunicazione della memoria della parte resistente e la Segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti ed all’arbitro.
In caso di richiesta di nomina dell’arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale o di
mancata adesione al nominativo indicato dalla parte istante, la Camera Arbitrale di Medyapro convoca rispettivamente le parti o i loro arbitri entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3° e, in difetto di loro accordo, lo nomina.
La Segreteria ne dà immediata comunicazione all’arbitro unico o al presidente del collegio
arbitrale a mezzo pec.
5. L’arbitro unico o il presidente del collegio arbitrale, nel termine di gg.5 dalla ricevuta comunicazione di nomina, deve inviare a mezzo pec la propria accettazione alla Segreteria, nonché alle parti e loro arbitri. Nel medesimo termine deve essere inviata a mezzo pec alla Segreteria la dichiarazione di imparzialità. Il procedimento arbitrale ha inizio solo dopo il deposito delle predette dichiarazioni.
6. In qualsiasi momento lo ritenga opportuno e, comunque, prima della precisazione delle conclusioni o del deposito del lodo, l’arbitro unico o il collegio arbitrale tenta di conciliare le parti.
7. Nel corso del procedimento arbitrale tutte le comunicazioni, scambio di memorie e di documenti devono avvenire, sia tra le parti che con l’arbitro, esclusivamente tramite pec in formato PDF.
8. L’arbitro unico o il collegio arbitrale in occasione della prima udienza arbitrale – salvo quanto
previsto dall’art.13, 1° comma - se almeno una
di esse ne fa richiesta, assegna loro i termini di giorni trenta per il deposito di memorie aventi il contenuto di cui all’art.183 comma VI n. 1 c.p.c., di successivi giorni trenta per il deposito di memorie aventi il contenuto di cui all’art.183 comma VI n. 2 c.p.c. e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie aventi il contenuto di cui all’art.183 comma VI n.3 c.p.c.. Nei termini che precedono le parti dovranno scambiarsi le memorie con i documenti in esse menzionati ed inviare le une e gli altri a mezzo pec all’arbitro unico o a ciascuno dei componenti il collegio arbitrale. Una volta precisate le conclusioni e salvo quanto previsto dall’art.13, 1° comma ultima parte, l’arbitro unico o il collegio arbitrale assegna alle parti - che dovranno scambiarsele e farle pervenire all’arbitro unico o a ciascuno dei componenti il collegio arbitrale a mezzo pec - i termini di giorni trenta e di ulteriori giorni venti per le difese conclusive, salvo che le parti congiuntamente richiedano di discutere oralmente la controversia e l’arbitro unico o il collegio arbitrale lo ritengano opportuno.
Al termine di ogni riunione arbitrale l’arbitro unico o il presidente del collegio arbitrale
consegna alle parti copia del verbale.
9. Per quant’altro non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 806-831 del codice di procedura civile.
Art. 10 Il lodo.
1. Al termine del procedimento l’arbitro unico o il collegio arbitrale, nei termini di cui all’art.820, 1° o 2° comma c.p.c., pronuncia il lodo, che trasmette alla Segreteria in tanti originali cartacei quante sono le parti. Inoltre ne trasmette pure un originale in formato PDF.
Nei casi in cui l’arbitro unico o il collegio arbitrale debba concedere i termini di cui al successivo art.13, comma 1° a causa del mancato tempestivo pagamento delle spese e/o del compenso arbitrale, i termini di cui all’art.820 sono prorogati per il corrispondente numero di giorni.
2. Con il lodo l’arbitro o il presidente del collegio arbitrale pronuncia anche in merito all’addebito
delle spese e competenze del procedimento arbitrale.
Art. 11 Segreteria.
1. La Segreteria:
a) riceve e verifica l’avvenuto pagamento delle spese del procedimento e del compenso dell’arbitro;
b) riceve ed annota la domanda di arbitrato nell’apposito registro dei procedimenti arbitrali,
che poi pubblica sul sito;
c) acquisisce la designazione degli arbitri e provvede alle comunicazioni di sua competenza;
d) acquisisce la dichiarazione di imparzialità dell’arbitro;
e) acquisisce e comunica tempestivamente alle parti la motivata determinazione del Responsabile dell’Organismo circa l’eventuale diverso valore del procedimento rispetto a quanto da loro indicato ed i conseguenti compenso arbitrale e spese del procedimento arbitrale come previste dalle allegate tabelle.
f) comunica prontamente alle parti il dispositivo del lodo e, su loro richiesta, ne rilascia gli originali alle stesse spettanti;
g) una volta che ha riscosso dalle parti il compenso arbitrale, corrisponde agli arbitri quanto loro dovuto, previa presentazione della relativa fattura intestata alla Camera Arbitrale di Medyapro.
Art. 12 Conservazione degli atti dei procedimenti e diritto di accesso ai documenti
1. A norma dell’art. 2961, 1° comma, del codice civile, la Segreteria conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per un triennio dalla data di loro conclusione.
Art.13 Spese del procedimento arbitrale e compenso arbitrale
1. Le parti sono solidalmente tenute al pagamento in favore della Camera Arbitrale di Medyapro sia delle spese del procedimento arbitrale che del compenso arbitrale.
2. In occasione della prima udienza, ove il resistente non abbia pagato quanto da esso dovuto,
l’arbitro unico o il collegio arbitrale, nell’assegnare alle parti i termini per le memorie di cui all’art.9, comma 8°, assegna loro pure il termine perentorio di giorni quindici per provvedervi, onerandole di darne comunicazione nel medesimo termine alla controparte ed alla Segreteria.
Ove nessuna delle parti abbia a ciò ottemperato, la Segreteria informa l’arbitro unico o il
collegio arbitrale, il quale dichiara l’improcedibilità del procedimento arbitrale. La Segreteria ne dà, quindi, comunicazione alle parti. Almeno 10 giorni prima dell’udienza arbitrale fissata per la precisazione delle conclusioni le parti devono pagare, ove già non lo abbiano fatto, la restante quota del compenso arbitrale e devono darne comunicazione alla controparte ed alla
Segreteria. Ove ciò non sia avvenuto, all’udienza di precisazione delle conclusioni l’arbitro unico o il presidente del collegio arbitrale fissa alle parti il termine di quindici giorni per il pagamento, onerandole di darne comunicazione nel medesimo termine alla controparte ed alla Segreteria.
Ove nessuna delle parti abbia a ciò ottemperato, la Segreteria informa l’arbitro unico o il
collegio arbitrale, il quale dichiara l’improcedibilità del procedimento arbitrale. La segreteria né
dà immediata comunicazione alle parti.
3. Il mancato tempestivo integrale pagamento delle spese del procedimento e/o del compenso arbitrale sarà prontamente segnalato dalla Segreteria all’arbitro ed al Responsabile dell’Organismo, affinché quest’ultimo proceda al recupero coattivo del credito.
4. Le spese e competenze arbitrali sono interamente dovute dalle parti anche in caso di rinuncia – per qualsiasi motivo – al procedimento o di conciliazione. Il solo compenso arbitrale, tuttavia, sarà ridotto del 50% o del 25% ove la rinuncia o la conciliazione intervengano rispettivamente al più tardi in occasione della prima udienza o di quella di precisazione delle conclusioni.
5. Il valore della controversia è provvisoriamente determinato sulla base di quanto indicato delle parti nei rispettivi atti iniziali.
6. Il Responsabile dell’Organismo ove ravvisi, anche alla luce del lodo, che il valore della controversia è superiore a quello indicato dalle parti, provvede motivatamente alla sua rideterminazione ai fini della quantificazione delle spese e del compenso arbitrale.
TARIFFE ARBITRALI
(Allegate al Regolamento della CAMERA ARBITRALE DI MEDYAPRO)
Le tariffe (sia le spese amministrative che gli onorari arbitrali) sono al netto di iva ed altri eventuali accessori di legge.
Gli importi indicati sono complessivi e, quindi, da dividersi tra le parti sulla base di quanto deciso dal dall’arbitro (sia che sia Arbitro Unico che Collegiale). In caso di compensazione vanno suddivisi a metà per ciascuna parte.
In caso di valore indeterminato/indeterminabile della lite, si applica, in via provvisoria, la tariffa
del secondo scaglione (da € 25.001,00 a € 50.000,00).
ALLEGATO 1
SPESE COMPLESSIVE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE CON ARBITRO UNICO.
Le spese del procedimento arbitrale, al cui pagamento le parti sono solidalmente obbligate, sono stabilite nei seguenti importi:
• Procedimenti di valore ricompreso nella competenza del Giudice di Pace: € 80,00 oltre IVA;
• Procedimenti di valore superiore: € 110,00 oltre IVA;
ALLEGATO 2
COMPENSO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE CON ARBITRO UNICO.
Il compenso del procedimento arbitrale, al cui pagamento le parti sono solidalmente obbligate, è così complessivamente determinato in base ai seguenti scaglioni di valore:
1. sino a € 5.000,00: € 540,00 oltre IVA;
2. da € 5.000,01 a € 25.000,00: € 940,00 oltre IVA;
3. da € 25.000,01 a € 50.000,00 (o di valore indeterminabile): € 1.500,00 oltre IVA;
4. da € 50.000,01 a € 100.000,00: € 2.500,00 oltre IVA;
5. da € 100.000,01 a € 250.000,00: € 4.000,00 oltre IVA;
6. da € 250.000,01 a € 500.000,00: €. 6.000,00 oltre IVA;
7. da € 500.000,01 a € 1.000.000,00: €. 9.000,00 oltre IVA;
8. da 1.000.000,01 l’ 1,20% oltre IVA.
ALLEGATO 3
SPESE COMPLESSIVE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE COLLEGIALE
Le spese del procedimento arbitrale, al cui pagamento le parti sono solidalmente obbligate, sono stabilite nei seguenti importi:
a) Procedimenti di valore ricompreso nella competenza del Giudice di Pace: € 120,00 oltre
IVA;
b) Procedimenti di valore superiore:: € 160,00 oltre IVA.
ALLEGATO 4
COMPENSO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE COLLEGIALE.
Il compenso del procedimento arbitrale, al cui pagamento le parti sono solidalmente obbligate, è così complessivamente determinato in base ai seguenti scaglioni di valore:
1. sino a € 5.000,00: € 710,00 oltre IVA;
2. da € 5.000,01 a € 25.000,00: € 1.410,00 oltre IVA;
3. da € 25.000,01 a € 50.000,00 (o di valore indeterminabile): € 2.250,00 oltre IVA;
4. da € 50.000,01 a € 100.000,00: € 4.200,00 oltre IVA;
5. da € 100.000,01 a € 250.000,00: € 6.000,00 oltre IVA;
6. da € 250.000,01 a € 500.000,00: €. 9.000,00 oltre IVA;
7. da € 500.000,01 a € 1.000.000,00: €. 13.500,00 oltre IVA;
8. oltre € 1.000.000,01 si applicherà il compenso calcolato nella misura percentuale dell’1,80% oltre IVA.
N.B.: Nel caso in cui le parti prima di intraprendere il procedimento arbitrale abbiano esperito innanzi l’Organismo di Mediazione Medyapro una procedura di mediazione, anche obbligatoria, purché questa non si sia conclusa al primo incontro di programmazione, le spese ed il compenso del procedimento arbitrale saranno ridotti del 15%.
COMPENSI PER LA CAMERA ARBITRALE
La Camera Arbitrale di Medyapro– a copertura delle spese di personale ed organizzative tratterrà dal compenso arbitrale:
A: in caso di arbitro unico:
1. la percentuale del 10% sino al 3° scaglione di valore compreso,
2. del 6% sino al 5° scaglione di valore compreso,
3. del 5% sino al 7° scaglione di valore compreso,
4. del 4% per l’ultimo scaglione;
B: in caso di arbitrato collegiale
1. la percentuale trattenuta è del 8% sino al 3° scaglione di valore compreso;
2. del 5% sino al 5° scaglione compreso,
3. del 4% sino al 7° scaglione compreso,
4. del 3% per l’ultimo scaglione.
L’importo residuo viene ripartito per il 40% al Presidente e per il 30% a ciascuno dei due arbitri.