FRA
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XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXX-XXXXXXX E ____________________________ FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA E ARCHIVISTICA REGIONALE PER IL BIENNIO 2022-2023 (L.R. 18/2000, ART. 6, COMMA 3)
L’anno Duemilaventidue addì ___ del mese di ______, con presente scrittura, valida tra le parti ad ogni effetto di Legge,
FRA
La Regione Xxxxxx-Romagna (di seguito Regione) con sede legale in Bologna viale A. Moro n. 30, rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente dell’Area “Biblioteche e Archivi” del Settore Patrimonio culturale della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese, domiciliato per la carica a Bologna in via Galliera n. 21, autorizzato alla sottoscrizione dalla deliberazione della Giunta regionale n….. del….
E
____________________________ (di seguito Ente convenzionato), qui rappresentato nella persona del Presidente/Legale rappresentante _______________________, nato a ___________ il _________________;
PREMESSO CHE
L'Ente convenzionato ha la sua sede legale a ___________________ via _____________n. ___________e ha la sua sede operativa a ________________________________ via ___________n. ____ed è titolare del patrimonio, di interesse pubblico, descritto nella scheda di censimento, relativo alla biblioteca e/o archivio _____________________________________________________________
SI CONVIENE E SI STIPULA:
Art. 1 - Premesse
La Regione e l'Ente convenzionato, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze, si impegnano alla conservazione, incremento e valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario della biblioteca e/o archivio _______________________, al fine di consentirne la fruizione continuativa.
Art. 2 - Finalità
L'Ente convenzionato, quale struttura di rilevanza regionale oltre che _____________ [del caso aggiungere nazionale e/o internazionale] aderisce all'organizzazione bibliotecaria e archivistica regionale per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della L.R. 18/2000.
Nell'ambito dell'organizzazione bibliotecaria regionale l'Ente convenzionato assolve compiti di documentazione, informazione, promozione, divulgazione e ricerca.
Art. 3 - Attività di competenza dell’Ente convenzionato
L'Ente convenzionato si impegna al raggiungimento e rispetto degli standard di servizio e di professionalità previsti come obbligatori specificati ai punti 5.10 e 6.8 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale 3 marzo 2003, n. 309 “Approvazione standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”.
In particolare, sono di competenza dell’Ente convenzionato le seguenti attività:
garantire l'accesso al patrimonio e ai servizi a tutti i cittadini;
assicurare l’imparzialità e il pluralismo dell'informazione;
perseguire l'obiettivo della completezza dell'informazione nelle aree disciplinari di pertinenza;
erogare gratuitamente i servizi essenziali di consultazione, lettura e prestito del proprio patrimonio;
assicurare l’apertura avendo come obiettivo il rispetto degli indicatori previsti al punto 5.5 e 6.7 dell'allegato A alla sopraccitata deliberazione n. 309/2003 e la continuità dei servizi tramite personale qualificato;
aderire ai censimenti regionali dei fondi bibliografici e dei complessi archivistici secondo regole metodologiche adottate in sede regionale e nazionale;
coordinare la politica degli acquisti nel proprio ambito di competenza con il sistema bibliotecario di riferimento;
catalogare i propri documenti e inventariare i propri complessi archivistici secondo gli standard nazionali e regionali e mettere a disposizione dei sistemi e delle reti informative bibliotecarie e archivistiche pubbliche i propri dati;
sottoporre eventuali problemi relativi alla conservazione dei fondi e a interventi di restauro al Settore Patrimonio culturale;
sottoporre al parere tecnico dell’Area Biblioteche e Archivi del Settore Patrimonio culturale le eventuali modificazioni del regolamento interno dei servizi;
incentivare la partecipazione del proprio personale tecnico alle attività formative, di aggiornamento e qualificazione;
aggiornare in modo completo ed esaustivo le schede di censimento per le biblioteche e/o archivi, entro i termini indicati ogni anno dal Settore Patrimonio culturale
…….. [inserire eventuali attività specifiche]
Art. 4 - Attività di competenze della Regione
La Regione a norma del 2° comma dell'art. 11 della L.R. 18/2000, riconosce che l'Ente convenzionato fa parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale.
La Regione, ai fini della programmazione bibliotecaria e archivistica regionale, riconosce il ruolo e l'ambito di specializzazione dell'Ente convenzionato e ne favorisce l'incremento del patrimonio documentario e lo sviluppo delle raccolte, la digitalizzazione, il potenziamento dei servizi nonché le più congrue forme di collaborazione con istituti regionali la cui attività o il cui patrimonio bibliografico e archivistico ricoprano la stessa area di interesse.
Art. 5 - Erogazione del contributo
Le parti concordano quanto segue:
L’ammontare del contributo biennale assegnato sarà pari ad euro ______ per l’anno 2022 ed euro ____ per l’anno 2023, per l’attuazione del programma biennale di attività 2022–2023 della biblioteca e/o archivio, presentato dall’Ente convenzionato ai fini del presente accordo.
L'erogazione del contributo per l’anno 2023 è subordinata alle effettive disponibilità di bilancio. L’erogazione del contributo in relazione ad entrambe le annualità è subordinata all’aggiornamento in modo completo ed esaustivo delle schede di censimento per biblioteche e archivi, entro i termini indicati ogni anno dal Settore Patrimonio culturale – Area Biblioteche e Archivi e avverrà con le seguenti modalità:
per l’anno 2022, l’Ente convenzionato dovrà inviare entro il 31 gennaio 2023 specifica relazione culturale in merito all’attività svolta dalla biblioteca e/o archivio nel 2022, a firma del proprio legale rappresentante, contenente anche la descrizione e l’entità delle voci di spesa sostenute e, sempre entro la stessa data, il proprio bilancio preventivo per l’anno 2023; la Regione, previa acquisizione della documentazione richiesta ed esito positivo della verifica amministrativo contabile e tecnico scientifica, provvederà alla erogazione del contributo entro il 31 marzo 2023;
per l’annualità 2023 il contributo sarà erogato con le modalità sopra riportate per l’anno 2022. [oppure indicare, a fronte di esigenze particolari, eventuale prima tranche sulla base dello stato di avanzamento del programma].
Art. 6 - Spese ammissibili
Le spese ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo sono solo quelle direttamente collegate al programma di attività presentato e chiaramente funzionali alla sua realizzazione, comprese le spese di personale e le spese generali nella misura massima del 25% delle spese ammissibile stesse.
Sono escluse dal contributo le spese relative all'ordinaria e straordinaria manutenzione (a eccezione di quanto previsto alla lettera d) delle azioni prioritarie di cui al punto 2.2. dell'atto dell'Assemblea legislativa a oggetto "Programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R.18/2000). Obiettivi e azioni prioritarie, strumenti e modalità di intervento per il triennio 2015-2017", la quantificazione economica del lavoro volontario e le spese per utenze.
I costi sostenuti dal soggetto che beneficia del contributo devono essere suffragati da apposita documentazione contabile, relativa alle spese ammesse.
Art. 7 - Revoche – Riduzioni - Controlli
In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui all’articolo 5 – “Erogazione del contributo”, il dirigente competente può disporre la revoca del contributo. In caso di mancato o parziale aggiornamento delle schede di censimento, il dirigente competente può sospendere l’erogazione del contributo.
Nel caso si rilevi dalla documentazione presentata una mancata o parziale attuazione delle attività previste nel programma triennale, il dirigente competente per materia provvederà alla revoca o alla riduzione e al recupero totale o parziale del contributo.
Il beneficiario del contributo, nel caso in cui si verifichino situazioni che non consentano di portare a compimento il programma o parte di esso per l’anno di riferimento è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Settore Patrimonio Culturale – Area Biblioteche e Archivi, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno di riferimento.
La Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione relativa alle attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge ed in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
Il contributo concesso è soggetto a decadenza e recupero nel caso in cui dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate risulti che le stesse non corrispondano al vero.
Art. 8 - Durata della convenzione
La Convenzione ha la durata dalla data di stipula fino al 31.12.2023, salvo motivate proroghe.
L’efficacia della presente Convenzione è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione giusto il disposto dagli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” (di seguito il “Codice Privacy”), modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i responsabili del trattamento dei dati personali provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e diritti della controparte.
Art. 10 - Controversie e modifiche
Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le vigenti norme del Codice civile. In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente a decidere sia quello di Bologna.
Eventuali modifiche o deroghe alla presente Convenzione potranno essere apportate soltanto con atti sottoscritti da entrambe le parti.
Art. 11 - Imposta di registro e di bollo
La presente convenzione redatta in duplice copia è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo ai sensi dell’art. 15, del D.P.R. n. 642/72 e successive modificazioni è a carico di_____________ [oppure l’imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs 117/2017].
per la Regione Xxxxxx-Romagna
data firma
per l’Ente convenzionato
data firma