ACCORDO TERRITORIALE SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
ACCORDO TERRITORIALE SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
“MILANO CITTÀ TURISTICA”
Il 6 novembre scorso, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e le Organizzazioni sindacali di categoria di Milano hanno sottoscritto l’Accordo Territoriale sui contratti a tempo determinato “Milano Città Turistica” dando attuazione alla regolamentazione sui contratti a tempo determinato regolata dall’art. 75 del CCNL del Terziario.
Le aziende del commercio della Città di Milano potranno assumere lavoratori a tempo determinato in particolari periodi dell’anno, applicando la specifica disciplina prevista per le attività stagionali.
L’Accordo Territoriale permette ai datori di lavoro di gestire i picchi dell’attività lavorativa (festività natalizie/pasquali e stagione estiva), rispondendo alle esigenze di flessibilità organizzativa derivante dalla crescita dei flussi turistici tradizionali (oltre un milione di visitatori a settembre con un + 17% rispetto allo stesso mese del 2018) e di quelli emergenti legati alla cultura, alle manifestazioni ed eventi e di affrontare la sfida delle Olimpiadi invernali 2026.
Tale Accordo consente infatti di andare oltre i limiti di durata nonché poter prorogare e rinnovare i contratti a termine in assenza di causali per un massimo di 36 mesi.
La possibilità, inoltre, di superare le percentuali massime di assunzioni a tempo determinato previste dalla legge, consente di incrementare l’occupazione di qualità, valorizzando le competenze, professionalità e l’esperienza acquisita dai lavoratori.
Le aziende potranno assumere lavoratori a tempo determinato anche per la partecipazione a fiere ed eventi che si svolgeranno nelle Aree di Fieramilanocity e di Rho – Pero.
L’Accordo può essere utilizzato esclusivamente dalle aziende associate a Confcommercio Milano che applicano integralmente il CCNL del Terziario e che versano la contribuzione all’ente bilaterale Ebiter Milano.
Direzione Relazioni Sindacali – Lavoro – Bilateralità
Area Lavoro
Xxxxx Xxxxxxx, 00 • 00000 Xxxxxx • Tel. 00.0000.000 • Fax 00.0000.000
xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ACCORDO MILANO CITTÀ TURISTICA TERZIARIO – Indicazioni operative per le imprese associate
Articolo 1 – Località a prevalente vocazione turistica e attività interessate
L’Accordo Territoriale, ai sensi di quanto previsto dall’art.75 del CCNL del Terziario, individua come località a prevalente vocazione turistica il Comune di Milano e le Aree fieristiche di Fieramilanocity e di Rho – Pero, in quanto caratterizzate da un andamento economico assimilabile a quello delle attività stagionali.
Integrano il requisito di stagionalità necessario ai fini della legittima apposizione del termine, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, i contratti che:
1. hanno come luogo di lavoro il Comune di Milano e siano stipulati da datori di lavoro che svolgano le attività con CSC sotto individuati:
Attività | C.S.C. |
Attività commerciali | 701xx - 702xx - 70301 |
Attività di musei, gestione di luoghi e monumenti storici | 20101 - 30101 - 70706 |
Gestione di parcheggi e autorimesse | 70401 |
Organizzazione di convegni | 70708 |
Attività di noleggio autoveicoli | 70708 |
Inoltre, i datori di lavoro sopra richiamati potranno stipulare contratti a termine esclusivamente nei seguenti periodi:
a) periodo natalizio: dall’ultima domenica di novembre alla 3ª domenica di gennaio;
b) periodo pasquale: dalla domenica precedente a quella successiva alla Pasqua;
c) periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre.
2. hanno come luogo di lavoro le Aree fieristiche di Fieramilanocity e di Rho – Pero e siano stipulati da datori di lavoro che partecipano a fiere, eventi, esposizioni per il periodo di durata delle manifestazioni e per i due giorni antecedenti e successivi al termine delle manifestazioni stesse.
Articolo 2 – Condizioni di applicabilità
L’Accordo Territoriale è applicabile esclusivamente dai datori di lavoro individuati dall’articolo 1
che:
1. siano associati ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Milano;
2. applicano e rispettano integralmente, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs – UIL.
Pertanto, solo le aziende che, oltre ad applicare ai propri dipendenti le disposizioni contrattuali che una parte della giurisprudenza ha qualificato come “parte economica/normativa” (ad es. retribuzione, ferie, permessi, inquadramento ecc.) applicano anche le disposizioni relative alla c.d. “parte obbligatoria” (ad es. bilateralità, contributi di
assistenza contrattuale, diritti sindacali, composizione delle controversie, etc.) possono
avvalersi della regolamentazione contenuta nell’Accordo Territoriale.
Per quanto riguarda l’osservanza della c.d. “parte obbligatoria”, si evidenzia che l’applicazione dell’Accordo Territoriale è consentita esclusivamente a fronte del rispetto dell’articolo 257 del vigente CCNL del Terziario, relativo al contributo di assistenza contrattuale (Contributo ASCOM);
3. versano a Ebiter Milano i contributi previsti dall’art. 23, comma 1 (0,10% carico azienda e 0,05% carico lavoratore su paga base e contingenza), del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi;
4. non utilizzano contratti di lavoro intermittente di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015 e non utilizzano, contemporaneamente alle assunzioni a termine ai sensi del presente Accordo, nelle unità operative interessate e per le medesime mansioni, contratti di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015;
5. non svolgono le attività individuate dal D.P.R. del 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni;
6. siano privi di Rappresentanze Sindacali Aziendali – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nell’ambito della Città Metropolitana di Milano.
Fermo restando quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, nelle aziende ove siano costituite RSA/RSU nell’ambito della Città Metropolitana di Milano, si terrà, presso la sede di Confcommercio Milano e con l’assistenza delle Organizzazioni sindacali firmatarie, un confronto al fine di sottoscrivere un accordo aziendale per l’attivazione delle assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’Accordo Territoriale.
Articolo 3 – Adesione all’Accordo Territoriale
I datori di lavoro che intendono aderire all’Accordo Territoriale devono presentare a Ebiter Milano specifica richiesta di adesione, utilizzando il modello di cui all’allegato 1 - parte integrante dell’AT - pubblicato sul sito internet di Ebiter Milano (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) - da compilare telematicamente e trasmettere esclusivamente tramite PEC aziendale all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx contenete le seguenti dichiarazioni:
• di aderire all’Accordo Territoriale e rispettare le condizioni ivi previste;
• di essere associato ad Associazioni di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Milano;
• di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat – CISL, Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
• di versare i contributi a favore di Ebiter Milano previsti dall’articolo 23, comma 1, del CCNL
per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi;
• di non utilizzare contratti di lavoro intermittente di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015 e di non utilizzare, contemporaneamente alle assunzioni a termine ai sensi del presente Accordo, nelle unità operative interessate e per le medesime mansioni, contratti di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015;
• di non rientrare nel campo di applicazione dell'elenco allegato al D.P.R. del 7 ottobre 1963,
n. 1525, e successive modifiche e integrazioni;
• che non vi siano Rappresentanze Sindacali Aziendali – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nella Città Metropolitana di Milano.
Sulla base delle dichiarazioni rese, Ebiter Milano trasmetterà al datore di lavoro una ricevuta di conformità che avrà validità di 1 mese a decorrere dalla data del suo rilascio. Entro tale termine il datore di lavoro dovrà effettuare le assunzioni.
I datori di lavoro dovranno riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti all’Accordo Territoriale.
Nell’ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di adesione e/o in assenza dei dati richiesti, Ebiter Milano trasmetterà al datore di lavoro una dichiarazione di irricevibilità della richiesta. Conseguentemente non potranno essere attivate le relative assunzioni a termine.
Articolo 4 – Disciplina applicabile
Ai lavoratori assunti a tempo determinato si applica la specifica disciplina della stagionalità contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 riguardante:
• la durata del contratto a tempo determinato (articolo 19, comma 2);
• il numero complessivo dei contratti a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato (articolo 23, comma 2, lett. c));
• gli intervalli temporali previsti per le riassunzioni c.d. stop & go (articolo 21, comma 2);
• le causali delle proroghe e dei rinnovi (articolo 21, comma 01).
I contratti a tempo determinato stipulati, anche per sommatoria, ai sensi dell’Accordo Territoriale non potranno avere una durata complessiva superiore a 36 mesi (1 mese = 30 gg).
I lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, punto 1. dell’Accordo non potranno essere trasferiti in unità operative ubicate al di fuori del Comune di Milano.
Articolo 5 – Diritto di precedenza
Il lavoratore assunto a tempo determinato che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi di lavoro (1 mese = 30 giorni) anche per effetto di più rapporti stagionali, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei predetti rapporti a termine.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel singolo contratto di assunzione e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, sempre che non sia stato licenziato per giusta causa o per motivi disciplinari, non si sia dimesso o le parti non abbiano risolto il rapporto di lavoro nel periodo di prova o per risoluzione consensuale.
Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Al fine di consentire ai lavoratori aventi i requisiti previsti di esercitare il diritto di precedenza il datore di lavoro dovrà portare a conoscenza degli stessi l’intenzione di assumere a tempo determinato o indeterminato.
Articolo 6 – Normativa
I periodi di lavoro effettuati dai lavoratori assunti a tempo determinato, anche in caso di successione di contratti, verranno computati nell’anzianità di servizio del lavoratore ai fini della maturazione degli scatti di anzianità nonché ai fini della permanenza nel livello stabilita dall’articolo 113 - Quinto livello - punti 21, 23, 24 del CCNL del Terziario.
Nel contratto a tempo determinato stipulato con il lavoratore precedentemente assunto per le stesse mansioni non potrà essere inserito un ulteriore periodo di prova.
Articolo 7 – Validità
L’Accordo Territoriale scade il 31 gennaio 2021. Al fine del rinnovo Confcommercio Milano e le XX.XX firmatarie si incontreranno entro ottobre 2020 per monitorare e valutare congiuntamente l’andamento e gli effetti dell’attuazione dell’Accordo stesso sulla base dei dati elaborati da Ebiter Milano.
Quanto contenuto nell’Accordo Territoriale ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.