tra
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN LEGNO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
RILEGNO, Consorzio Nazionale per la raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli
Imballaggi in Legno, X.Xxx 02549390405, con sede a Cesenatico (FC) in xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00/X, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura ,
C.F. __ _ nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “RILEGNO”
-da una parte-
e
, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di _ o _ (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero
in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio , giusta delega …, con sede a , in , P.Iva __ in persona
del legale rappresentante , C.F. _ “Convenzionato”
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
nel proseguo anche solo
-dall’altra parte-
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e RILEGNO relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in legno per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in legno conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente
Convenzione.
Articolo 3 - Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□1 fino al _ _ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
oppure
□ per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati2:
□ “dati standard” (allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi
1 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).
2 Barrare l’opzione prescelta.
così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di
delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO _
Indirizzo:
Via __ _, __
Tel: _ ; Fax: __ ; e-mail: __
Pec: _ _
CONVENZIONATO
Denominazione:
Referente: _ _ Ruolo:__ Indirizzo:
Via __ _, __
Tel: _ ; Fax: __ ; e-mail: __
Pec: _ _
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 – Tutela della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori
in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. - gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.
SEZIONE II
Articolo 13 – Definizioni
1. Ai fini della CONVENZIONE i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
A. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: il luogo presso cui il CONVENZIONATO rende disponibile il conferimento alle utenze domestiche;
B. CONVENZIONATI: l’autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune o (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero il gestore del servizio di raccolta rifiuti che hanno sottoscritto la Convenzione.
C. DICHIARAZIONE: l’atto redatto secondo lo schema tipo allegato alla presente CONVENZIONE (allegato “E”) con il quale il CONVENZIONATO comunica a RILEGNO le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno;
D. IMPUREZZE: i rifiuti non legnosi. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine.
E. PARTI: RILEGNO e il CONVENZIONATO;
F. PIATTAFORME e RICICLATORI: gli impianti riconosciuti da RILEGNO in cui vengono conferiti i rifiuti oggetto di CONVENZIONE;
G. RACCOLTA: raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno (CER 15.01.03) di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica, come disciplinata all’Art. 1 dell’Allegato Tecnico Anci- Conai;
H. RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DA IMBALLAGGIO: le operazioni come definite all’Art. 218, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
I. RIFIUTI DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio come definito ai sensi dell’Art. 218, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
J. RITIRO: presa in carico da parte di RILEGNO, presso le PIATTAFORME e/o RICICLATORI, della RACCOLTA eseguita dal CONVENZIONATO;
K. UTILIZZATORI: come definito ai sensi dell’Art. 218, comma 1, lett. s) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 14 – Specificazione delle obbligazioni generali e degli impegni a carico del Convenzionato
1. Ai fini dell’identificazione della presenza di rifiuti di imballaggio di legno, il CONVENZIONATO provvederà a comunicare a Rilegno, tramite DICHIARAZIONE, le modalità di RACCOLTA dei rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica (a titolo esemplificativo: da piattaforma ecologica comunale, da mercati rionali o stradali, da raccolta porta/porta per utenze particolari, da appositi containers su territorio posizionati presso utenze particolari ed altro) svolta nel territorio dallo stesso servito e puntualmente specificato e conseguentemente avviati in PIATTAFORMA. RILEGNO si riserva comunque la facoltà di realizzare, in collaborazione con il convenzionato, specifiche verifiche documentali e campagne di analisi merceologiche, strutturate in funzione delle specifiche modalità di RACCOLTA autodichiarate.
2. Le modalità del servizio di raccolta differenziata organizzate dal Convenzionato e comunicate a RILEGNO tramite DICHIARAZIONE, vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi di legno di cui ai documenti predisposti da RILEGNO ai sensi dell’Art. 223 del Decreto Legislativo 152/2006 e succ. modd.
3. In virtù di tale obbligo, il CONVENZIONATO:
a) si impegna ad attivare ed organizzare la raccolta, su superficie pubblica, di rifiuti imballaggio primari di legno (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi provenienti dal consumo domestico);
b) si impegna a favorire il conferimento dei rifiuti di cui alla precedente lettera a), nonché degli imballaggi secondari e terziari presso una o più PIATTAFORME e RICICLATORI di riferimento;
c) condivide e comunica a RILEGNO i nominativi delle PIATTAFORME e dei RICICLATORI destinatari, che potranno essere modificati, sempre in accordo fra le parti, nel corso della CONVENZIONE;
d) è tenuto a compilare l’apposito formulario o altro documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti con la specifica dicitura …“in convenzione con RILEGNO”…..;
e) si impegna con la presente ed accetta la condizione di porre a disposizione di RILEGNO o di soggetti dallo stesso designati, tutta la documentazione attinente i materiali raccolti e conferiti a recupero in relazione all’osservanza delle norme che regolamentano la gestione dei rifiuti e quindi, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, formulari di trasporto dei singoli carichi o altri documenti di accompagnamento, registri di carico e scarico dei rifiuti e Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.).
f) dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio delle attività oggetto della presente CONVENZIONE. In caso di modifica della normativa, il CONVENZIONATO è tenuto a mettere in atto tutte le procedure necessarie per adeguarvisi, tenendo RILEGNO tempestivamente informato. Il CONVENZIONATO garantisce inoltre che il materiale raccolto corrisponde per tipologia ai materiali compresi nei codici dei rifiuti specificati all’Art. 13.1, conformi alle tipologie di materiali compresi negli atti autorizzativi ed in particolare garantisce l’assenza di rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente. A tale fine libera RILEGNO da qualsiasi responsabilità in ordine all’eventuale difformità dei rifiuti rispetto alle norme vigenti ed alle autorizzazioni in essere.
Articolo 15 – Specificazione delle obbligazioni generali e degli impegni a carico di RILEGNO
1. RILEGNO con il fine di ottimizzare i servizi in essere e per il raggiungimento degli obiettivi di recupero degli imballaggi di legno, si impegna a coordinarsi con le PIATTAFORME e i RICICLATORI di riferimento per assicurare la ricezione gratuita dei rifiuti di imballaggio di
legno oggetto della presente convenzione nel rispetto dei limiti di IMPUREZZE indicate al successivo Art. 16.
2. RILEGNO si impegna ad erogare i corrispettivi di cui al successivo Art. 16.
Articolo 16 – Corrispettivi
1. Quale contributo, RILEGNO riconoscerà il corrispettivo:
- di 16,70 Euro/ton. oltre I.V.A. per materiali con IMPUREZZE sino all’2,5% in peso;
- di 8,35 Euro/Ton. oltre I.V.A. per materiali con IMPUREZZE comprese tra il 2,5% e il 5%.
RILEGNO non riconosce alcun corrispettivo e non provvede alla presa in carico del materiale presso le PIATTAFORME e/o i RICICLATORI, ove il materiale superi il 5% di IMPUREZZE.
Per conferimenti che contengano oltre il 2,5% di IMPUREZZE le stesse saranno ritirate dal convenzionato presso le piattaforme concordate a propria cura e spese.
2. Qualora i rifiuti di imballaggio di legno provengano da isole minori e le PIATTAFORME di conferimento siano ubicate in continente o isole maggiori, per i relativi costi di trasporto a mezzo nave RILEGNO riconosce al convenzionato un contributo supplementare pari a 30,00 €uro/ton per il quantitativo conferito.
3. XXXXXXX promuove e sostiene, anche attraverso misure mirate di incentivazione economica (un extra-contributo pari al 20% di quanto previsto al precedente Art. 16.1), i sistemi di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio presso piattaforme ecologiche comunali e presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali che garantiscono il raggiungimento di elevate rese pro-capite.
Articolo 17 – Fatturazione
1. Il CONVENZIONATO provvederà ad emettere, con cadenza trimestrale (periodi di competenza dei conferimenti: gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic), fattura nei confronti di RILEGNO e comunque entro 6 mesi dalla consegna del materiale ad una o più PIATTAFORME e RICICLATORI di riferimento, allegando elenco (conforme ai modelli predisposti da RILEGNO) comprovante i conferimenti effettuati. La fattura dovrà prevedere la seguente descrizione “servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti di imballaggio di legno”.
2. Nel caso RILEGNO rilevi incongruenze nella comunicazione dei dati di cui sopra è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al CONVENZIONATO.
3. La reiterata mancanza dell’elenco riepilogativo comporterà, ove preventivamente comunicata al
convenzionato, la sospensione del pagamento dei corrispettivi fatturati.
4. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo Bonifico Bancario a 60 gg. data fattura fine mese. Le fatture dovranno inoltre riportare il codice IBAN necessario alla disposizione del bonifico ed eventuali modifiche dello stesso dovranno essere immediatamente comunicate a RILEGNO.
Articolo 18 – Penali per inadempimento del Convenzionante
1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RILEGNO, qualora RILEGNO non avesse preventivamente comunicato ai sensi dell’Art. 17.2 eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal CONVENZIONATO, il CONVENZIONATO potrà addebitare a RILEGNO una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 2 punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo
Articolo 19 – Accertamento della qualità
1. Le operazioni di verifica del materiale oggetto della presente CONVENZIONE devono essere svolte in contraddittorio tra le parti, fin dalla formazione del campione, presso la PIATTAFORMA o RICICLATORE di conferimento all’atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate.
Ai fini dell’individuazione del tenore medio di IMPUREZZE, le parti stabiliscono la seguente attività:
a. identificazione in contradditorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità, se concordate tra le parti;
b. Pesatura del campione individuato;
c. Cernita dei rifiuti di imballaggio in legno;
d. Pesatura delle IMPUREZZE;
e. Determinazione della percentuale di IMPUREZZE secondo la formula seguente: Peso campione – Peso rifiuti di imballaggio di legno cerniti) X 100
Peso campione
f. Redazione di apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato e dal gestore della PIATTAFORMA.
Costi ed oneri della suddetta verifica sono a carico di RILEGNO.
E’ data facoltà al convenzionato, qualora si verifichi un declassamento dei conferimenti, di richiedere a proprie spese una ulteriore verifica che dovrà essere effettuata entro il trimestre di fatturazione successivo, restando inapplicata la verifica oggetto di accertamento.
2. RILEGNO effettua accertamenti, sia direttamente che a mezzo terzi incaricati, atti a verificare le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti di imballaggio di legno conferiti dal CONVENZIONATO. Gli accertamenti o prelievi potranno essere effettuati presso i CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE, PIATTAFORME e RICICLATORI.
3. RILEGNO, qualora ricevesse dalla PIATTAFORMA o RICICLATORE destinatario dettagliata comunicazione all’atto dello scarico dei rifiuti di imballaggio di legno, per presenza di IMPUREZZE oltre il 5% in peso, così come indicato all’Art. 16, provvederà ad effettuare una verifica sullo scarico oggetto di contestazione, in contraddittorio con il CONVENZIONATO entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione.
Articolo 20 – Campagne d’informazione
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, RILEGNO realizza, in collaborazione con il CONVENZIONATO, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di legno. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato e finalizzati all’ottimizzazione dei relativi livelli di qualità e quantità.
Articolo 21 – Cessione
1. Ciascuna delle PARTI non potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza previo consenso dell’altra parte.
Articolo 22 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Allegato “B”
Dati Convenzionati opzione 1
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta
Istat Comune | Codice CER | Descrizione CER | Kg |
Sezione 3. Impianti di destinazione
Istat Comune Produttore | Codice CER | Descrizione Cer | Ragione sociale Impianto | Istat Comune Sede Impianto | Totale (kg) | Tipo operazione |
Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.
Note:
1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati per ciascun Comune.
2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “C”
Dati Convenzionati opzione 2
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 2. Automezzi
Istat Comune | Targa | Tipo | Alimentazione | Codice CER | Km Anno | Giro (urbano/extraurbano/entrambi) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 3. Dati Movimenti CER
Nome CAMPO |
Mese Riferimento |
Istat Comune Produttore |
Nome Impianto Destinazione |
Istat Impianto Destinazione |
Cer |
Kg |
Descrizione Rifiuto |
Operazione |
Operazione Descrizione |
Unità Misura |
Targa Automezzo |
Trasmessi con cadenza mensile o semestrale
Parte 3 – Dati economici
Comune | Costo Totale servizio (€/anno) | Costo trattamento (€/anno) | Ricavi vendita (€/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Note:
1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “D”
Dati Consorzi
I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Nome Consorzio | Codice Consorzio | Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Data Attivazione | Bacino | Nome Comune | Codice Istat | Provincia |
Parte 2 – Dati quantità e fatturati
Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Bacino | Mese Conferimento | Codice Articolo | Raccolta Differenziata Conferita (ton) | Rifiuti di imballaggio conferiti (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivi (euro iva escl.) | % frazione estranea | Sfuso Pressato | Mono Multi | Flusso |
Parte 3 – Dati analisi di qualità
Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici.
Note:
1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “E”
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Da compilarsi da parte del Comune o Delegato su carta intestata
Spett.le
Consorzio Rilegno
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ove previsto e possibile p.c. Spett.le
Delegante
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……………………………… Oggetto : Dichiarazione delle modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno
Con la presente il/la Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………….……..
nato/a a………………………………………………….Il ,
in qualità di …………………………………………………………………………………….……
o del Comune di………………………………………………………………………………………
oppure
o dell’Ente….…………………………………………….…………………………………………….
delegato dal/dai Comune/i di o
si veda elenco allegato
DICHIARA
che presso il/i comune/i sopraccitato/i, al fine di intercettare i rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica ha attivato le seguenti forme di raccolta:
raccolta mercatale (mercati stradali, mercati rionali, mercati ortofrutticoli, ect…); servizio di ritiro ingombranti di legno domestici (su chiamata o con giorni prestabiliti); da centri di raccolta (CdR), area/stazione/piattaforma/isola ecologica;
da container posizionati presso utenze particolari (aziende, zone artigianali/industriali ect…); da raccolta stradale con cassonetti dedicati;
altro (specificare)
Distinti saluti.
Data (timbro e firma)