CAMERA DI COMMERCIO
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PAVIA
CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO
PER LA COMPRAVENDITA DI XXXXXX
INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA COMPRAVENDITA DI XXXXXX
Contratto concordato 3
Efficacia 3
Art. 1. | Oggetto del contratto | 4 |
Art. 2 | Tipo di vendita | 4 |
Art. 3. | Caratteristiche qualitative, tolleranze e riduzioni del prezzo | 5 |
Art. 4. | Termini di ritiro o consegna | 7 |
Art. 5. | Inosservanza dei termini di ritiro o consegna | 8 |
Art. 6. | Modalità di ritiro o consegna | 8 |
Art. 7. | Rischi di viaggio | 9 |
Art. 8. | Peso | 9 |
Art. 9. | Campionamento | 10 |
Art. 10. | Rifiuto di una consegna | 10 |
Art. 11. | Analisi e perizie | 11 |
Art. 12. | Condizioni di pagamento | 11 |
Art. 13. | Modalità di pagamento | 12 |
Art. 14. | Forza maggiore | 13 |
Art. 15. | Composizione delle controversie | 13 |
Art. 16. | Mancato esercizio di diritti ed azioni | 14 |
Art. 17. | Documenti contrattuali | 14 |
ALLEGATI
Allegato n. 1
Modello di stabilito 15
Allegato n. 2
Esempio di applicazione della Tabella difetti di cui all’art. 3 16
Condizioni generali di contratto per la compravendita di risone
Contratto concordato
Queste condizioni generali di contratto sono state promosse dalla Commissione di Regolazione del Mercato istituita dalla Camera di Commercio di Pavia coerentemente alle funzioni individuate dall’art. 2 della l. 29 dicembre 1993, n. 580 e sono state elaborate dal Gruppo di lavoro formato dalla Commissione medesima e dai rappresentanti le Associazioni imprenditoriali delle categorie interessate, vale a dire Airi, Associazione Industrie Risiere Italiane, Ascom, Associazione Commercianti della provincia di Pavia, Cia, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti e Unione Agricoltori, con la collaborazione tecnica dell’Ente Nazionale Risi.
Finalità comune alle Associazioni ed agli Enti che hanno recato il loro contributo alla elaborazione delle presenti condizioni generali di contratto è di disciplinare tramite esse tutti i contratti stipulati nella circoscrizione della Camera di Commercio di Pavia fra produttori ed industria di trasformazione.
La Camera di Commercio, ad istanza congiunta delle medesime Associazioni, procederà alla riconvocazione del Gruppo di lavoro, possibilmente nella stessa composizione, onde apportare alle presenti condizioni generali di contratto le variazioni che dovessero rendersi necessarie.
Efficacia
Queste condizioni generali costituiscono il contratto normativo, o contratto quadro, alle cui condizioni sono assoggettati tutti i singoli contratti stipulati nella circoscrizione della Camera di Commercio di Pavia, i quali non possono derogarvi se non in relazione ai profili espressamente consentiti dalle condizioni medesime.
I contratti sono singolarmente stipulati nella forma dello stabilito, dal quale le presenti condizioni sono richiamate per relationem. Lo stabilito utilizzato nelle relazioni fra produttori ed acquirenti deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 1 delle presenti condizioni generali e al modello che ne costituisce l’allegato n. 1.
La misura del diritto di contratto sul risone per le diverse campagne di commercializzazione è determinata dai provvedimenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblicati nella G.U.
Le tabelle relative ad una campagna di commercializzazione trovano applicazione anche in relazione alle campagne successive, sino alla pubblicazione di nuovi parametri di riferimento.
Art. 1. Oggetto del contratto
Conformemente a quanto stabilito nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente contratto, queste condizioni generali disciplinano la vendita di risone.
Ogni contratto è stipulato mediante la compilazione dello stabilito. Lo stabilito deve riportare, a pena di nullità:
a) le firme delle parti
b) la data
c) i dati identificativi del venditore
d) i dati identificativi dell’acquirente
e) i dati identificativi dell’eventuale intermediario e l’ammontare delle provvigioni dovute dalle parti
f) il tipo e/o varietà di risone oggetto di vendita
g) il tipo di vendita di cui all’art. 2
h) la quantità
i) il prezzo
j) le caratteristiche qualitative
k) i termini di ritiro o consegna
l) le condizioni in deroga al contratto tipo, ove consentito (art. 3; art. 5; art. 6; art. 7).
Lo stabilito deve essere sottoscritto dal venditore e dall’acquirente; è redatto in un originale per ogni parte, più uno per l’eventuale intermediario.
Le clausole dello stabilito in deroga alle presenti condizioni generali sono efficaci solo in presenza dell’espressa approvazione per iscritto di tutte le parti contraenti, secondo quanto disposto dall’art. 1341, secondo comma cod. civ.
Art. 2. Tipo di vendita
La vendita può essere:
a) a “campione”, corrispondente alle caratteristiche del campione oggetto del contratto
b) a “denominazione”, corrispondente alle caratteristiche dichiarate.
Nelle vendite a “campione”, qualora il contratto sia stipulato per il tramite di un intermediario, quest’ultimo è responsabile dell’identità tra il campione e il risone oggetto della vendita.
Art. 3. Caratteristiche qualitative, tolleranze e riduzioni del prezzo
Le caratteristiche qualitative del risone sono definite:
a) dal tenore di umidità,
b) dalla resa alla lavorazione,
c) dalla percentuale di difetti presenti.
a) Tenore di umidità
Il contenuto di umidità è tollerato sino al 14,5%.
Per contenuto superiore, e sino al 15%, è riconosciuta una detrazione sul prezzo pattuito pari alla percentuale eccedente il 14,5%.
Qualora il contenuto di umidità risultasse superiore al 15% il compratore potrà rifiutare la merce oppure, a sua scelta, avrà diritto di ottenere una detrazione sul prezzo pattuito pari al doppio della percentuale di umidità eccedente il 15%.
b) Resa alla lavorazione
La resa alla lavorazione è determinata secondo le modalità in uso presso gli operatori della Provincia di Pavia.
Per resa in grani interi si intende la percentuale di grani interi lavorati ottenuta da 100 grammi di risone.
Per resa globale si intende la percentuale di grani di riso (interi o parti) ottenuta da 100 grammi di risone.
La valutazione delle eventuali differenze di resa in grani interi o globale dovrà essere effettuata come segue:
✓ il valore del punto di resa in grani interi si calcola sottraendo al prezzo massimo del riso lavorato - rilevato nella Sala contrattazione merci della Camera di Commercio di Pavia alla data del contratto - di varietà e qualità corrispondente a quella contrattata, il prezzo massimo della mezzagrana;
✓ il valore del punto di resa globale è considerato pari al prezzo massimo - indicato dalla rilevazione nella Sala contrattazione merci della Camera di Commercio di Pavia alla data del contratto - della ‘mezzagrana’.
È tollerata una differenza massima pari ad un punto percentuale per la resa in grani interi rispetto al contrattato senza differenze di prezzo.
È tollerata una differenza massima pari ad un punto percentuale per la resa globale
rispetto al contrattato senza differenze di prezzo.
Differenze di resa superiori al 10% rispetto a quanto dichiarato nello stabilito consentono all’acquirente di rifiutare la partita.
Sia la resa in grani interi, sia la resa globale vengono determinate per ogni singola consegna, salvo diverso accordo fra le parti.
c) Percentuale di difetti
I difetti del risone sono determinati analizzando il corrispondente riso bianco ottenuto dalla lavorazione, effettuata con le modalità d’uso, di un campione del risone oggetto del contratto.
Per la definizione dei difetti si rinvia a quanto stabilito dalla legge 18 marzo 1958,
n. 325 e successive modificazioni, ed ai pertinenti Decreti Ministeriali applicativi.
Le percentuali dei singoli difetti sono indicate nello stabilito per ogni singola partita. In difetto di compilazione o nel caso di non corrispondenza della merce, il calcolo delle detrazioni di prezzo viene effettuato per ogni punto o frazione di punto, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella.
Tipo di difetto
Intervallo di tolleranza
Detrazione Limite di sul prezzo ritirabilità
Grani striati rossi
Disformità naturali
Impurità varietali Grani gessati Grani danneggiati
Grani danneggiati da calore
Corpi estranei (commestibili)
da 0 a 0,5% Nessuna
da 0,51 a 3% % eccedente 0,5%
da 0 a 2% Nessuna
da 2,01 a 5% % eccedente 2%
da 0 a 2% Nessuna
da 2,01 a 5% % eccedente 2%
da 0 a 1% Nessuna
da 1,01 a 3% % eccedente 1%
da 0 a 0,3% Nessuna
da 0,31 a 2,0% % eccedente 0,30%
0 Nessuna
da 0 a 0,05 % eccedente 0%
da 0 a 0,30% Nessuna
oltre 0,30% % eccedente 0,30%
3,00%
5,00%
5,00%
3,00%
1,5%
0,05%
0,30%
Corpi estranei da 0 a 0,15% Nessuna 0,15%
(non commestibili) oltre 0,15% % eccedente 0,15%
Percentuali di difetti eccedenti i limiti di ritirabilità indicati consentono all’acquirente di rifiutare comunque la merce o, a sua scelta, di ottenere una detrazione sul prezzo pari al doppio della percentuale eccedente tale limite.
La percentuale dei difetti relativi ai corpi estranei:
✓ commestibili, quali semi, parti di semi o loro derivati, granoni;
✓ non commestibili, quali sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che non siano tossiche sono determinate analizzando 100 grammi di risone.
Qualora siano riscontrate, rispetto al campione, differenze di qualità relative ai soli difetti a causa dei quali la somma delle detrazioni non superi il 7% del prezzo pattuito, non sarà applicata alcuna penalità sul prezzo stesso (v. allegato 2 - Esempio di applicazione).
Nel caso in cui la percentuale sia superiore, sul prezzo pattuito è applicata una penalità pari alla percentuale eccedente il 7%.
La presenza nel risone di sostanze tossiche o di insetti vivi dà sempre facoltà al compratore di respingere la merce.
Art. 4. Termini di ritiro o consegna
I termini di ritiro o consegna si riferiscono al luogo di ritiro o, viceversa, di consegna del risone e sono concordati fra le parti che li indicano nello stabilito esprimendoli in giorni; in assenza di indicazioni nello stabilito il termine è di venti giorni decorrenti dalla data dello stabilito stesso.
Entro il termine concordato le parti definiscono le cadenze delle singole consegne.
Per ogni ritiro o consegna entro il termine indicato dallo stabilito o determinato dal presente contratto, è convenuta una cadenza di carico, in difetto della quale la massima possibilità di carico giornaliera è determinata in cinquanta tonnellate.
In relazione ai ritiri e alle consegne da eseguire in un periodo non superiore a quindici giorni, non sono computati i giorni festivi o, comunque, non lavorativi; negli altri casi il termine di ritiro o consegna comprende tutti i giorni intercorrenti, anche se festivi o non lavorativi.
I termini decorrono dal giorno in cui il venditore riceve le istruzioni per il ritiro o la consegna del risone e lo vincolano alle condizioni indicate nello stabilito o, alternativamente, a quanto disposto dal successivo art. 6.
Se l’ultimo giorno utile per il ritiro o la consegna cadono in un giorno festivo o, comunque, non lavorativo, la consegna o la spedizione è rinviata al giorno lavorativo successivo.
Le disposizioni per il ritiro o la consegna del risone devono essere concordate, precisate e sottoscritte dai contraenti nello stabilito, del quale ogni parte riceve una copia; nell’eventualità di contratto concluso tramite intermediario anche quest’ultimo ha diritto ad una copia dello stabilito.
Il ritiro o la consegna possono iniziare entro due giorni dalla data dello stabilito e, comunque, con preavviso di quarantotto ore, fatta salva l’eventualità di differente accordo fra le parti debitamente riportato nello stabilito.
L’intermediario o, in sua assenza, l’acquirente trasmettono a mezzo telefax al venditore lo stabilito completo delle indicazioni.
Art. 5. Inosservanza dei termini di ritiro o consegna
L’inosservanza dei termini di consegna da parte del venditore, o di ritiro da parte dell’acquirente, nel termine indicato dallo stabilito o disposto dal presente contratto, danno facoltà all’una ed all’altra parte contraente di attivare la procedura di diffida e contestuale messa in mora entro quarantotto ore (due giorni esclusi i festivi) dalla data di scadenza dello stesso termine.
La diffida è effettuata nella forma della lettera raccomandata a.r., eventualmente anticipata mediante telefax, e il termine moratorio inizia a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della raccomandata recante la diffida stessa.
Decorsi quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, il contratto è risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 1454 cod. civ.
Il prezzo rimane quello concordato.
La parte inadempiente è tenuta al risarcimento di ogni elemento del danno eventualmente subito dall’altra.
Gli interessi moratori sono calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Art. 6. Modalità di ritiro o consegna
Per luogo di ritiro o consegna si intende la località nella quale il venditore si obbliga a rendere disponibile la partita di risone oggetto della singola vendita.
In particolare:
✓ per il risone venduto ‘franco partenza’, il venditore deve rendere disponibile il risone sfuso sul veicolo dell’acquirente, al quale competono le operazioni di carico;
✓ per il risone venduto ‘franco destino’, il venditore è tenuto al trasporto a proprie spese sino al luogo indicato dall’acquirente, ove il risone deve essere consegnato ‘a ciglio veicolo’ se insaccato, o ‘ribaltato’ se sfuso.
Nell’uno e nell’altro caso, qualora il risone sia venduto insaccato, le spese di confezionamento sono a carico del venditore, che si obbliga ad effettuare la
fornitura a bordo del veicolo, insaccata e legata in tele di proprietà dell’acqui- rente.
Per accordo scritto fra l’acquirente ed il venditore, al momento del carico potrà tenersi conto delle condizioni metereologiche suscettibili di dar luogo a modificazioni dello stato del risone, concordando eventualmente altre date per il ritiro o consegna.
Il trasporto del risone può aver luogo esclusivamente con l’accompagnamento del
Certificato di trasferimento rilasciato dall’Ente Nazionale Risi.
Art. 7. Rischi di viaggio
I contratti stipulati ‘franco partenza’ comportano l’assunzione da parte dell’acquirente di tutti i rischi cui è esposto il risone durante il viaggio.
I contratti stipulati ‘franco destino’ comportano l’assunzione da parte del venditore dei rischi di viaggio; tuttavia l’acquirente deve immediatamente render noti al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie imputabili a sinistri verificatisi nel corso del viaggio, rendendo al più presto disponibili copie dei verbali redatti da organi di polizia giudiziaria od altra idonea documentazione.
In ogni caso, ritardi nelle consegne dipendenti da comprovati incidenti di viaggio non comportano la risoluzione del contratti stipulati ‘franco destino’.
Art. 8. Peso
Per il risone venduto ‘franco partenza’, il peso riconosciuto è quello eseguito alla pesa più vicina al luogo di carico.
Per il risone venduto ‘franco destino’, il peso riconosciuto è quello effettuato alla pesa più vicino al luogo di scarico.
In relazione ad entrambi i casi sono fatte salve diverse pattuizioni contrattuali recepite dallo stabilito.
Ognuna delle parti contraenti può richiedere, all’atto della prima pesatura, che venga eseguita una pesatura di verifica presso una diversa pesa.
È prevista una tolleranza del 10% in più o in meno sul peso dichiarato di ogni partita, salvo che sia stata indicata nello stabilito la dizione “fine magazzino”.
Per ‘fine magazzino’ si intende l’acquisto del quantitativo totale di risone della partita oggetto di acquisto disponibile presso l’azienda venditrice.
Art. 9. Campionamento
Il campionamento è obbligatorio in relazione ad ogni vendita. Le modalità di campionamento sono le seguenti:
✓ per le vendite ‘franco partenza’, il campionamento è effettuato nel luogo di consegna al vettore;
✓ per le vendite ‘franco destino’, il campionamento è effettuato nel luogo di scarico.
Il campionamento è effettuato in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna e ha luogo a cura e spese dell’acquirente.
Devono essere prelevati almeno due campioni.
I campioni sono destinati uno a ciascuna delle parti contraenti e sono formati in modo tale da essere rappresentativi della totalità della partita.
Ognuna delle parti contraenti può, comunque, richiedere l’applicazione delle norme UNI 10243, relative alle modalità di campionamento dei cereali in grani.
Ai fini dell’effettuazione delle operazioni di campionamento il vettore, senza necessità di specifica autorizzazione, rappresenta ad ogni effetto la parte dalla quale ha ricevuto l’incarico di trasportare il risone.
I campioni, del peso massimo di 1.000 grammi l’uno, devono essere confezionati e sigillati in sacchetti idonei, firmati dalle parti contraenti, sigillati e diligentemente conservati dalle parti stesse. Nell’etichetta sono inoltre riportati la data e l’ora del prelievo, la varietà e i nomi per esteso delle parti, e il numero del Certificato di trasferimento, rilasciato dall’Ente Nazionale Risi.
Art. 10. Rifiuto di una consegna
In presenza di caratteristiche difformi rispetto a quanto pattuito, qualora entro le quarantotto ore dalla singola consegna ritenesse sussistere le condizioni che legittimano il rifiuto di una consegna, l’acquirente dovrà innanzitutto metterla a disposizione del venditore in attesa della conclusione della controversia, concordando con il venditore medesimo le modalità di scarico dell’automezzo, nonché la più idonea collocazione della consegna contestata.
In difetto di accordo sulla collocazione del risone l’acquirente può, a propria cura ed anticipandone i costi, depositarlo presso magazzini pubblici o privati in attesa dell’esito della procedura della quale al successivo art. 11, rendendo nota al venditore la relativa ubicazione.
Qualora l’esito della procedura di analisi conforti le prospettazioni dell’acquirente e questi decida di rifiutare la partita, il venditore dovrà ritirarla nei quindici giorni
successivi al ricevimento della messa in mora da parte dell’acquirente, previo rimborso degli oneri sostenuti per il magazzinaggio e la conservazione.
Allorché le prospettazioni dell’acquirente risultino, invece, infondate, rimarranno definitivamente a suo carico i costi sostenuti per il magazzinaggio e la conservazione del risone.
Art. 11. Analisi e perizie
Le parti contraenti si impegnano a fare ricorso alle procedure di analisi e verifica appresso indicate in relazione ad ogni contestazione inerente le caratteristiche merceologiche o qualitative di singole consegne.
La parte interessata ad attivare la procedura deve, entro cinque giorni dal ritiro o dalla consegna, depositare il campione di risone in proprio possesso presso un laboratorio dell’Ente Nazionale Risi nella circoscrizione della Camera di Commercio di Pavia, concordando con lo stesso laboratorio e con la controparte la data e l’ora dell’inizio delle operazioni.
Le parti possono concordemente individuare un altro laboratorio al quale affidare l’effettuazione delle analisi.
Le parti hanno il diritto di assistere personalmente all’effettuazione delle analisi di laboratorio, così come possono farsi rappresentare da un terzo di propria fiducia, debitamente delegato.
Le parti concordano quale dei campioni prelevati debba essere utilizzato per le analisi e le verifiche; la parte in possesso del campione che non è stato utilizzato può richiedere la contestuale effettuazione dei medesimi test sul proprio campione.
Copia dei risultati delle analisi e delle verifiche effettuate è consegnata a ciascuna delle parti.
Qualora le parti accettino l’esito delle analisi e verifiche è definitivamente composta la lite fra loro insorta, e rinunziano a qualsivoglia azione con attinenza al medesimo oggetto. Le spese sono a carico della parte soccombente.
Nel caso, invece, permangano contrasti che le parti non riescono a comporre, la controversia è sottoposta al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Pavia, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 15.
Art. 12. Condizioni di pagamento
Concordemente a quanto disposto dall’art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali) il venditore deve ricevere il pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data dello stabilito, fatte salve eventuali indicazioni differenti, specificate nello stesso stabilito.
Il ritardato pagamento produce gli effetti disciplinati dagli artt. 4, 5 e 6 del medesimo decreto e, nel frattempo, il venditore ha facoltà di sospendere o differire le eventuali ulteriori consegne o spedizioni del risone al medesimo acquirente, oppure di esigere il pagamento alla consegna.
Eventuali reclami per differenze di quantità, di qualità o di caratteristiche merceologiche non esimono l’acquirente dall’osservanza dei termini di pagamento, fatto salvo l’obbligo di restituire gli importi che si dimostrassero non dovuti.
Nel caso di ritardato ritiro o consegna per accordo raggiunto fra le parti, il venditore emette la fattura per un peso presuntivo, il cui pagamento avrà luogo nelle quarantotto ore successive.
Art. 13. Modalità di pagamento
Qualora il pagamento sia convenuto mediante apertura di credito, questa deve corrispondere all’intero importo contrattuale e, in difetto di diversa specificazione, deve essere “confermata, irrevocabile, frazionabile, trasferibile e divisibile”, valida per il periodo di consegna o spedizione stabilito in quindici giorni.
Qualora, invece, il pagamento sia convenuto mediante garanzia bancaria, questa deve corrispondere all’intero importo contrattuale e deve costituire valida garanzia, senza alcuna riserva, per il venditore. La Banca, a fronte della presentazione dei documenti richiesti, effettua il pagamento integrale della partita anche frazionatamente. La garanzia è valida per il periodo di consegna o spedizione stabilito in quindici giorni.
Ritardi od irregolarità nell’invio dell’apertura di credito o della garanzia bancaria, legittimano il venditore a sospendere l’esecuzione del contratto, ex art. 1460 cod. civ., sino al ricevimento della regolare notifica bancaria in regola con le condizioni di pagamento pattuite.
Permanendo l’inadempimento, il venditore procede a diffidare l’acquirente ad adempiere ex art. 1454, secondo comma cod. civ., ingiungendogli di provvedere entro quarantotto ore, decorso il qual termine il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il diritto del venditore al risarcimento dei danni.
Il venditore può altresì protrarre i termini di ritiro o consegna per un periodo eguale al ritardo verificatosi nell’arrivo della comunicazione bancaria per l’apertura di credito o per la garanzia bancaria, oppure per la rettifica delle imperfezioni riscontrate, ma deve dichiarare al compratore che intende valersi di questa facoltà.
Art. 14. Forza maggiore
Al manifestarsi di qualsiasi evento imprevisto, imprevedibile ed indipendente dalla volontà delle parti contraenti che precluda o ritardi l’esecuzione, anche parziale, del contratto, la parte impedita deve darne immediata notizia scritta alla controparte ed il termine di ritiro o di consegna è prorogato di un periodo eguale al ritardo cumulato.
Qualora l’impedimento permanga decorsi quindici giorni dal suo insorgere, il contratto è risolto di diritto senza oneri per le parti, fatto salvo diverso accordo fra le stesse.
Art. 15. Composizione delle controversie
a) Tentativo di conciliazione
Le controversie che non sono composte in seguito alle analisi e perizie merceologiche delineate al precedente art. 11 sono, innanzitutto, oggetto di un tentativo di conciliazione che le parti contraenti si obbligano ad esperire avvalendosi dell’apposito Servizio della Camera di Commercio di Pavia.
La sottoscrizione dello stabilito comporta l’impegno delle parti a partecipare al tentativo di conciliazione.
Il tentativo deve concludersi entro quindici giorni dalla richiesta presentata dalla parte che lo promuove.
b) Arbitrato
Decorso il termine di cui sopra senza che la lite sia stata composta, le parti - esclusa la competenza dell’autorità giudiziaria - si obbligano a devolvere la decisione ad un unico arbitro nominato dalla Camera di Commercio di Pavia secondo il regolamento arbitrale in uso presso la stessa.
L’arbitrato sarà celebrato presso la Camera di Commercio di Pavia secondo il Regolamento in uso, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
La richiesta di arbitrato e di contestuale nomina dell’arbitro deve essere avanzata a mezzo lettera raccomandata a. r. inviata alla Camera di Commercio di Pavia ed alla controparte.
L’arbitro opererà ritualmente entro novanta giorni improrogabili decorrenti dall’accettazione dell’incarico arbitrale.
Art. 16. Mancato esercizio di diritti ed azioni
La circostanza che una delle parti ometta talvolta di esigere che l’altra si attenga al puntuale rispetto di tutte le disposizioni del presente contratto, così come il mancato esercizio di uno o più fra i diritti riconosciuti dall’ordinamento o dalle presenti condizioni generali di contratto, non comporta alcuna rinunzia all’esercizio di diritti ed azioni, fatti salvi gli effetti di eventuali decadenze.
Art. 17. Documenti contrattuali
Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano i rapporti fra le parti contraenti superando ed annullando ogni diverso accordo, verbale o scritto, eventualmente intercorso fra le stesse.
È fatta, tuttavia, salva la possibilità di derogare nello stabilito alle presenti condizioni generali ove espressamente consentito dalle stesse.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA COMPRAVENDITA DI XXXXXX
Allegato 1
STABILITO
in riferimento alle condizioni generali di contratto per la compravendita di xxxxxx approvate dalla Camera di Commercio di Pavia
N. redatto in 2 3 copie
VENDITORE: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ACQUIRENTE: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INTERMEDIARIO: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIETÀ: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VENDITA A: Campione Denominazione
PREZZO (XXX XXXXXXX): Euro/Tonnellata ...................................................................................................................................................................................................................................
QUANTITÀ: Tonnellate ................................................................................................. Fine magazzino: Sì No
QUALITÀ: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TENORE DI UMIDITÀ ...................................................... RESA IN GRANI INTERI ...................................................... RESA GLOBALE ......................................................
Difetti | |||
% | % | ||
Grani rossi | Disformità naturali | ||
Impurità varietali | Grani gessati | ||
Grani danneggiati | Grani danneggiati da calore | ||
Corpi estranei commestibili | Corpi estranei non commestibili |
TEMPI DI CONSEGNA / RITIRO DALLA DATA DELLO STABILITO: giorni ...............................................................................................................................................
MODALITÀ DI CONSEGNA / RITIRO: Xxxxxx partenza Franco destino
LUOGO DI CONSEGNA / RITIRO ..........................................................................................................................................................................................................................................................
PAGAMENTO: Modalità ....................................................................................................................... giorni dalla data dello stabilito: ............................................................................
MEDIAZIONE: Euro/Tonnellata ...................................................................................................................................................................................................................................................................
IMBALLAGGIO: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LABORATORIO PER L’ANALISI DELLE CARATTERISTICHE: .................................................................................................................................................................................
CONDIZIONI PARTICOLARI: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LUOGO ............................................................................................................................................................ DATA ..................................................................................................................................
IL VENDITORE L’ACQUIRENTE IL MEDIATORE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, secondo xxxxx, cod.civ. dichiariamo di approvare espressamente le clausole del presente stabilito in deroga alle condizioni generali di contratto, che qui si intendono integralmente richiamate: Art. 5, clausola risolutiva espressa (art. 1454 cod. civ.); Art. 7, assunzione dei rischi di viaggio, Art. 10, rifiuto di una consegna; Art. 11, arbitraggio tecnico; Art. 12, effetti dei ritardi nei pagamenti; art. 13, clausola risolutiva espressa (art. 1454 cod. civ.); Art. 15, conciliazione ed arbitrato.
LUOGO ............................................................................................................................................................ DATA ..................................................................................................................................
IL VENDITORE L’ACQUIRENTE IL MEDIATORE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA COMPRAVENDITA DI XXXXXX
Allegato 2
Esempio di applicazione della Tabella difetti di cui all’art. 3
I dati relativi ai difetti sono ricavati dall’esperienza degli operatori addetti all’analisi del risone della Sezione di Pavia dell’Ente Nazionale Risi.
Si tratta di dati estremamente indicativi e soggetti a variazioni anche rilevanti da varietà a varietà, che vengono riportati per la sola simulazione di applicazione pratica delle disposizioni dell’art. 3.
Tipo di difetto | Percentuale di difetti | Detrazione da applicare |
Grani striati rossi | 2,25% | 2,25 – 0,51 = 1,74% |
Disformità naturali | 2,0% | 0% |
Impurità varietali | 1,5% | 0% |
Grani gessati | 2,5% | 2,5 – 1= 1,5% |
Grani danneggiati | 2,251% | 2,251 – 0,3 = 1,951% |
Grani danneggiati | ||
da calore | 0,03% | 1,5% |
Corpi estranei | ||
(commestibili) | 0,01% | 0% |
Corpi estranei | ||
(non commestibili) | 0,01% | 0% |
Totale detrazione = 6.69%
Detrazione da applicare sul prezzo pattuito = 0%