ACCORDO INTERCONFEDERALE CNAI – FISMIC-Confsal IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
ACCORDO INTERCONFEDERALE
CNAI – FISMIC-Confsal
IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(23 aprile 2012)
PREMESSA
• Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti Sociali CNAI e FISMIC-Confsal in ottemperanza alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n° 167/2011 che ha riformato integralmente la normativa in materia di Apprendistato nonché dei collegati atti legislativi ed amministrativi.
• Tenuto conto che il 25 aprile 2012 scade il semestre transitorio previsto dall’art. 7, comma 7 del D.Lgs n° 167/2011, e che l’istituto dell’apprendistato rappresenta uno strumento che agevola i giovani nel passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, attraverso l’alternanza tra scuola e lavoro;
• con il presente accordo interconfederale, che ha efficacia transitoria e comunque sussidiaria e cedevole rispetto a quanto sarà disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria, le parti, ferme restando le norme di legge che disciplinano l’istituto, provvedono a definire gli elementi normativi essenziali per consentire una prima applicazione dei contratti di apprendistato ai sensi del D.Lgs 14 settembre 2011 n. 167, con particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante, in attesa della regolamentazione da parte della contrattazione collettiva di categoria.
si conviene quanto segue
1. le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di categoria, le disposizioni del presente accordo si applicano ai rapporti di lavoro di apprendistato instaurati a partire dal 26 aprile 2012. Sono fatti salvi i contratti individuali di apprendistato stipulati prima di tale data;
3. il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere alle proprie dipendenze, sarà pari al 100% dei lavoratori qualificati. I datori di lavoro che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne ha meno di tre, possono assumere fino a 3 apprendisti;
4. in aggiunta a sopra indicati limiti, il datore di lavoro per procedere a nuove assunzioni con contratto di apprendistato , deve aver mantenuto in servizio almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti, escludendo dal computo i lavoratori dimessi , licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti di apprendistato risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
5. l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, rispetto ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono, qualificazioni corrispondenti alle quali è finalizzato il contratto;
6. all’interno del contratto di apprendistato deve essere riportato l’eventuale periodo di prova entro il quale le parti hanno il diritto di recedere dal rapporto senza preavviso. Il relativo periodo di prova non potrà essere superiore a quello previsto dal CCNL per il lavoratore qualificato, inquadrato nello stesso livello di assunzione dell’apprendista;
7. il datore di lavoro potrà stipulare contratti di apprendistato professionalizzante a tempo parziale, a condizione che l’orario di lavoro non sia inferiore al 60% rispetto al normale orario di lavoro previsto dal CCNL, fermo restando le ore di formazione e la durata massima di cui al presente accordo;
8. le imprese che svolgono la propria attività anche in cicli stagionali, nel rispetto del limite massimo di durata previsto dal presente accordo, possono distribuire lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, mediante il ricorso a più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali deve obbligatoriamente avere inizio entro i 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione;
9. nel piano formativo individuale dovrà essere indicato il nominativo del tutor/referente aziendale. Esso inoltre, dovrà indicare i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale ed eventuale extra aziendale, nonché le competenze possedute e quelle da acquisire in funzione del livello di inquadramento iniziale e finale;
10. il piano formativo deve essere allegato al contratto di apprendistato. Deve essere predisposto e sottoscritto dall’apprendista entro 30 giorni dall’assunzione e potrà essere soggetto a modifiche nel corso del rapporto di lavoro, a condizione che le modifiche vengano concordate tra apprendista e il tutor/referente;
11. durante i periodo formativo il recesso dal rapporto di lavoro è consentito solo in presenza di una giusta causa o giustificato motivo. Mentre invece al termine del periodo formativo entrambe le parti possono recedere dal rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 2218 cod. civ. e di quelli previsti nel CCCCNL. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. m del D.Lgs n . 167/2011, la parte che esercita il diritto di recesso, deve darne comunicazione scritta alla controparte entro 30 giorni antecedenti alla scadenza del periodo di formazione. In caso di mancato preavviso, troverà applicazione la disciplina prevista dall’art. 2121 cod. civ in materia di indennità sostitutiva di preavviso;
12. le durate del periodo di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere sono quelle stabilite dai contratti collettivi vigenti. Laddove i contratti prevedano un termine superiore ai tre anni, la durata dell’apprendistato è fissata in tre anni, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi;
13. al verificarsi di assenze involontarie dell’apprendista superiori ai 30 giorni, determinate da: malattia, infortuni, maternità e paternità o altra causa di sospensione involontaria e solamente nei casi in cui l’assenza, sia tale da non permettere di impartire la necessaria componente formativa individuale risultante dal piano formativo nei modi e nei tempi stabiliti, il datore di lavoro potrà prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. Il datore di lavoro dovrà comunicare per iscritto all’apprendista il prolungamento, indicando le ragioni della decisione e indicando inoltre il nuovo termine del periodo formativo;
14. i CCCCNL, nel disciplinare compiutamente l’istituto dell’apprendistato, potranno individuare i profili professionali equiparabili a quelli dell’artigianato, per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è fissata nel limiti di cinque anni;
15. il periodo di apprendistato compiuti presso altri datori di lavoro, nonché le ore di formazione svolte, saranno computate presso il nuovo datore di lavoro anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, a condizione che l’attività lavorativa svolta tra i due datori sia per la medesima mansione e che tra un periodo e l’altro non siano trascorsa un’interruzione superiore ad un anno;
16. il datore di lavoro deve impartire all’apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, in maniera esaustiva e coerente rispetto alla qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire, tenendo conto dei profili formativi stabiliti dal contratto collettivo applicato. Le parti concordano, che il datore di lavoro dovrà erogare durante tutto il periodo di apprendistato, per la formazione tecnico-professionale almeno 80 (ottanta) ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011);
17. la formazione suddetta formazione, potrà essere erogata anche attraverso modalità quali: on the job, aula, seminari, e-learning, esercitazioni di gruppo, visite aziendali;
18. inoltre laddove esistente, la formazione professionalizzante sarà, integrata dall’offerta formativa pubblica, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167;
19. la registrazione della formazione svolta, e della eventuale qualifica ai fini contrattuali acquisita, sarà registrata nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276;
20. In attesa della operatività del libretto formativo, l’attestazione dell’attività formativa potrà avvenire tenendo conto dello schema allegato al presenta accordo;
Le parti concordano di rimandare a successivi incontri per stabilire la regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’art. 5 del D.Lgs. 167/2011 nonché la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011.
Nota a verbale
Le Parti firmatarie del presente accordo intendono rendere operativa la nuova disciplina in vigore dal 26 aprile 2012, in via sussidiaria e cedevole rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva richiamata dal D.Lgs n. 167/2011.
Pertanto, si farà riferimento al presente Accordo, esclusivamente sino ad accordi specifici di settore per ogni singolo CCNL.
Nota congiunta
Le imprese che intendono avviare percorsi formativi non previsti ma comunque riconducibili alla declaratoria del figure professionali, individuate dal CCNL applicato, possono richiedere autorizzazione all’Ente Bilaterale Regionale ERBOA, ed in assenza all’Ente Bilaterale Nazionale ENBOA, il quale provvederà ad individuare un percorso formativo idoneo, per la figura interessata.
Le Parti si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche che il Disegno di Legge della riforma del mercato del lavoro in discussione in Parlamento dovesse determinare alla disciplina dell’apprendistato.
Chieti, 23 aprile 2012
CNAI FISMIC-Confsal
Il Presidente Il Segretario Generale
Xxxxxx Xxxxx Di Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx
SCHEMA TIPO DI PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI
(da definire entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro)
Piano formativo individuale relativo all’assunzione, in qualità di apprendista,
del/la sig./ra __
X. Xxxx relativi al datore di lavoro
Denominazione datore di lavoro Codice fiscale / partita iva Indirizzo della sede legale Indirizzo dell’unità operativa interessata Recapito telefonico/fax/e-mail Attività Contratto applicato
B. Dati relativi all’apprendista
Nome e cognome Codice fiscale Data e luogo di nascita Residenza Recapito telefonico/fax/e-mail Cittadinanza
C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
• Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi
• Eventuali esperienze lavorative
• Eventuali periodi di apprendistato svolti: dal al _
dal _ al
• Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato
1.
2.
3.
4.
• Eventuali possesso di una qualifica professionale (specificare quale)
D. Aspetti normativi
Qualifica da conseguire (prevista dal CCNL applicato) Livello finale di inquadramento (secondo la classificazione del CCNL) Gruppo di appartenenza per il calcolo della progressione retributiva Durata del periodo di formazione/apprendistato (non superiore a 3 anni ovvero 5) Orario di lavoro
E. Tutor
• Tutor aziendale (1) Sig./Sig.ra
• Codice fiscale
• Livello di inquadramento (se dipendente)
• Anni di esperienza_
(1) Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante, o di un dipendente
F. Tutor
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
La formazione indicata nel presente piano formativo è articolata in quantità non inferiore a 80 ore medie annue, ivi comprese le ore di formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Le competenze tecnico professionali e specialistiche da conseguire sono le seguenti:
Le modalità di erogazione e di articolazione della formazione sono le seguenti:
( secondo quanto previsto dal CCNL applicato)
ll piano formativo è stato definito in base a quanto previsto dal D.Lgs. 167/2011, dalle norme regionali, e dal contratto collettivo applicato dall’azienda.
Xxxxx restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato in relazione alle fonti sopra citate e all’evoluzione , tecnologica, organizzativa e produttiva dell’impresa.
L’impresa L’apprendista
ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
APPRENDISTA
NOME E COGNOME _ CODICE FISCALE _ LUOGO E DATA DI NASCITA _ RESIDENTE IN VIA TITOLO DI STUDIO
ASSUNTO IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
DAL AL PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI
IMPRESA
RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO TELEFONO _ FAX _ E-MAIL NOMINATIVO DEL TUTOR/REFERENTE AZIENDALE _
FORMAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTRTTO DI APPRENDISTATO
Competenze generali Specifiche – Insegnamento (con riferimento al piano formativo individuale) | DURATA IN ORE - PERIODO | MODALITA’ ADOTTATA | FIRMA TUTOR E APPRENDISTA |
ORE PERIODO | □ On the job □ Affiancamento □ Altro | FIRMA TUTOR-REFERENTE FIRMA APPRENDISTA | |
ORE PERIODO | □ On the job □ Affiancamento □ Altro | FIRMA TUTOR-REFERENTE FIRMA APPRENDISTA | |
ORE PERIODO | □ On the job □ Affiancamento □ Xxxxx | FIRMA TUTOR-REFERENTE FIRMA APPRENDISTA | |
Totale ore | FIRMA TUTOR-REFERENTE FIRMA APPRENDISTA |
FIRMA TUTOR - REFERENTE AZIENDALE TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA
FIRMA APPRENDISTA DATA