CONVENZIONE QUADRO TRA
CONVENZIONE QUADRO TRA
La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (in prosieguo denominata "CRUI") con sede in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, C.F. 97476030586, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
E
IBM Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), C.A.P. 20090, Circonvallazione Idroscalo (in prosieguo denominata "Azienda"), iscritta alla CCIAA di Milano, Monza Brianza Lodi al n. 01442240030 in data 19.02.1996, Codice Fiscale 01442240030 e Partita IVA 10914660153, in persona della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, in forza dei poteri a lei attribuiti dalla giusta Procura n. rep. 27073/11968 del 27.09.2016 (in prosieguo denominata “IBM Italia” o “Azienda”).
di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le “Parti” o singolarmente la “Parte”
Premesso che:
a) la CRUI intende sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, per se e per le Università associate, attraverso l'interazione con attori pubblici e privati che sul territorio a livello nazionale ed internazionale, contribuiscono alla creazione e diffusione della conoscenza;
b) la CRUI intende potenziare la collaborazione con soggetti qualificati pubblici e privati nell'ottica di favorire, nel comune interesse, l'avvio di progetti di ricerca, sviluppo e trasformazione digitale, nonché di progetti di alta formazione ed attività didattiche integrative in partnership con tali soggetti;
c) l’Azienda è interessata a estendere la collaborazione con la CRUI e le Università Italiane, sia su temi di ricerca, sviluppo e trasformazione digitale di comune interesse, sia favorendo attività didattiche e formative;
d) l’Azienda può aiutare altresì gli studenti delle Università Italiane, nella migliore comprensione del mercato del lavoro, attraverso l’utilizzo di soluzioni innovative, orientate anche allo sviluppo di nuove figure professionali;
e) l’Azienda e la CRUI intendono attivare una collaborazione tesa a identificare azioni programmate e concordate per l’attuazione di quanto sopra.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
(nel seguito l’“Accordo”):
Articolo 1 - Finalità dell’Accordo
1.1 Le Parti riconoscono il valore dei potenziali progetti condivisi di ricerca, innovazione, trasformazione digitale, trasferimento tecnologico e formazione di dimensione nazionale ed internazionale, che vedano coinvolti la CRUI e l’Azienda.
1.2 L’Azienda e la CRUI, con il presente Accordo, intendono definire i contenuti della loro reciproca collaborazione nell'ambito della ricerca, dello sviluppo tecnologico, della trasformazione ed innovazione digitale ed inoltre nell'ambito delle attività di didattica, e della formazione nel rispetto delle disposizioni normative a ciascuna delle Parti rispettivamente applicabili e delle policies interne di ciascuna Parte.
Articolo 2 - Oggetto della collaborazione
2.1. In esecuzione del presente Accordo, le Parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo, trasformazione ed innovazione digitale, da svolgersi nelle forme indicate di seguito:
a) Aree di sviluppo di interesse comune – in particolare il Gruppo di Lavoro CRUI sull’ICT e IBM hanno individuato le soluzioni cognitive, le soluzioni analitiche e statistiche con le competenze ad esse riferite.
b) Collaborazione nello sviluppo di Soluzioni Cognitive e Statistiche in particolare
attraverso l’utilizzo di Piattaforme IBM: Bluemix (Xxxxxx) e SPSS;
c) Progettazione congiunta di corsi di alta formazione, di seminari (anche sotto forma di Webinar) e di formazione continua nel rispetto della regolamentazione vigente in materia;
d) Organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, testimonianze ed eventi per la diffusione della conoscenza sui temi Cognitivi e Statistici/Analitici;
e) Partecipazione congiunta ad eventuali programmi di ricerca a vari livelli (Bandi Nazionali e Bandi Commissione Europea).
2.2 Resta inteso che per l’attivazione delle forme di collaborazione di cui sopra, si provvederà alla stipula di appositi contratti e/o accordi attuativi negoziati tra le Parti in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa italiana per le pubbliche amministrazioni, dallo statuto e dal regolamento vigenti presso la CRUI, nonché nel rispetto delle policies interne dell’Azienda (“Accordi Attuativi”).
2.3 Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento della CRUI, delle Università rappresentate e nel rispetto delle politiche aziendali dell’Azienda.
Articolo 3 – Comitato di gestione
3.1 Le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di gestione, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto per la CRUI dal Gruppo di Lavoro per l’ICT incaricato dalla Giunta della CRUI e per IBM dal Presidente di IBM o suo delegato e da un rappresentante per ciascuna delle Parti, in relazione allo specifico settore di attività previsto, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorarne i processi esecutivi attuati nell’ambito del presente Accordo.
3.2 Ciascuna Parte sopporterà gli eventuali costi e le spese per l’attività dei propri membri nel
Comitato.
Articolo 4 – Durata e recesso
4.1 Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato, alla scadenza per ulteriori tre anni previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso
di almeno 3 mesi, fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti nell’ambito degli specifici Accordi Attuativi posti in essere in esecuzione dell’Accordo medesimo.
Articolo 5 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
5.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, la CRUI e l'Azienda si impegnano a consentire, in linea con quanto sarà previsto nell’ambito dei singoli Accordi Attuativi e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti applicabili a ciascuna delle Parti rispettivamente, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.
5.2 Ciascuna Parte conferma che sul proprio personale che, in virtù del presente Accordo, dovesse essere chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività, sono vigenti le coperture assicurative obbligatorie per legge. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e/o degli Accordi Attuativi, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Articolo 6 - Proprietà Intellettuale e pubblicazioni
6.1 Proprietà intellettuale.
Fatto salvo quanto al successivo Articolo 7, il presente Accordo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d’autore, marchi, siano essi registrato o meno, dell’altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possano dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale, le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.
Resta salva la possibilità di utilizzare liberamente le informazioni, le idee, i concetti e il know- how scambiate tra le Parti nel corso delle collaborazioni svolte in esecuzione del presente
Accordo e dei singoli Accordi Attuativi, e che restano impresse nella memoria dei dipendenti delle Parti che abbiano avuto accesso a tali informazioni, idee, concetti e know-how (Informazioni Residuali), anche se considerate informazioni confidenziali.
6.2 Pubblicazioni.
6.2.1 Ogni comunicazione e pubblicazione di natura scientifica relativa all’esecuzione del presente Accordo richiede la preventiva autorizzazione scritta di ambo le Parti che non sarà negata fatti salvi i casi di cui all’ultimo capoverso del presente articolo 6.2.1. Ogni Parte entro sei settimane esaminerà la relativa richiesta e avrà il diritto di richiedere modifiche, cancellazioni e proroghe di pubblicazioni che siano in contrasto con gli interessi delle Parti, con le rispettive informazioni confidenziali, con il deposito di brevetti ai quali le Parti intendano procedere. Nel caso in cui una Parte non si sia espressa nei confronti della richiesta dell’altra Parte entro otto settimane dalla richiesta sopra menzionata, l’autorizzazione si intenderà concessa.
Fermo restando quanto precede, qualora l’Azienda e la CRUI intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche eseguite in esecuzione di singoli Accordi Attuativi o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l’intesa nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
Laddove le attività diano luogo a brevetto, fermo restando quanto previsto al precedente art. 6.1, la CRUI ha diritto a dar luogo a pubblicazioni scientifiche solo successivamente al momento in cui la domanda di brevetto risulti depositata e la tutela brevettuale sia formalmente attiva.
Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
7.1 Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse; in particolare i loghi delle Parti potranno essere utilizzati congiuntamente nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e/o dell’identità visiva e/o dei segni distintivi della CRUI, come anche dell’Azienda all’altra Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. L’utilizzo del logo della CRUI e dell’Azienda, straordinario o estraneo all’azionale istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 2 del
presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata e dovrà esser regolato da specifici accordi, anche eventualmente a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti delle Parti e compatibili con la tutela dell’immagine delle stesse.
Articolo 8 - Riservatezza
8.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 6 e 7 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono che le informazioni scambiate in esecuzione del presente Accordo possono contenere informazioni confidenziali e conseguentemente si impegnano a gestirle secondo la disciplina riportata in Allegato 1 – Accordo per lo scambio di Informazioni Confidenziali.
Articolo 9 – Trattamento dei dati
9.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo, la CRUI e l’Azienda, ognuna per quanto di competenza, si conformano alle disposizioni del D. Lgs.196/03 e a decorrere dal 25 maggio 2018 a quelle del GDPR (c.d. Normativa Privacy).
9.2 Nel caso in cui le Parti ciascuna per gli ambiti di propria e specifica competenza ed esclusivamente per le finalità della presente Accordo, si trovassero a dover trattare dati personali di cui l’altra Parte è Titolare procederanno a stipulare un apposito atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni della Normativa Privacy.
9.3 Le Parti, ognuna per quanto di competenza, nell’ambito della presente Accordo si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla suddetta Normativa Privacy.
Articolo 10 - Comunicazioni
10.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
a. Se alla CRUI: CRUI, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (XX), xxx.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
b. Se alla Azienda: IBM Xxxxxx X.x.X., Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxxx (XX), xxx.xx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx;
c. o all’eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
Articolo 11 - Codice Etico e Trasparenza
11.1 La CRUI dichiara di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, del Codice Etico e di Condotta dell’Azienda, così come pubblicato sul seguente sito internet: xxxx://xxx-000.xxx.xxx/xxx00000x/xx/xxx/xxxxx.xxxx (“Codice Etico”). La CRUI dichiara inoltre di essere conforme a quanto previsto in materia di trasparenza per le pubbliche amministrazioni così come evincibile dal sito xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente.html Ciascuna Parte nell’esecuzione del presente Accordo si conformerà ai rispettivi principi etico-comportamentali contenuti nei codice etico/trasparenza sopra indicati.
Articolo 12 – Responsabilità
12.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti dell’altra Parte alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale per danni diretti, indiretti ivi incluse le perdite di profitto, connessi in qualsiasi modo al buon esito del presente Accordo e/o alla mancata sottoscrizione di successivi Accordo Attuativi.
Articolo 13 – Controversie
13.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
13.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.
Articolo 14 - Registrazione e spese
14.1 Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, allegato b, del DPR 642/72. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Articolo 15 – Rinvio
15.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Articolo 16 - Disposizioni finali
16.1 Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.
Roma, lì
Firmato digitalmente da
Xxxxxxx XXXXXXXX
O = Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane
T = Presidente C = IT
Data e ora della firma: 18/05/2018 15:06:50
Digitally signed by Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
C: IT
OU: Settore Pubblico O: IBM ITALIA S.p.A./10914660153
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
IBM Italia S.p.A
ESU Manager - Central Government Systems Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
Allegato 1
Accordo per lo scambio di informazioni riservate
Le Parti sottoscrivono il presente accordo al fine comune di assicurare una adeguata protezione delle informazioni riservate (Informazioni), pur continuando a svolgere le proprie attività. Le Parti concordano che quanto segue trova applicazione nel caso in cui una di esse (Comunicante) riveli Informazioni all'altra (Ricevente).
1. Comunicazione Le Informazioni possono essere comunicate:
1. per iscritto,
2. tramite consegna di oggetti o elaborati,
3. consentendo l'accesso alle informazioni, ad esempio quelle contenute in un database, o
4. tramite presentazione, orale o audiovisiva.
Le Informazioni devono essere contrassegnate con una dicitura di riservatezza da parte del Comunicante. Se la dicitura dovesse mancare o se l’Informazione fosse comunicata oralmente, l’Informazione sarà identificata come confidenziale al momento della comunicazione.
2. Obblighi delle parti
Il Ricevente conviene di:
1. adottare la stessa cura e discrezione che lo stesso normalmente adotta trattando informazioni proprie aventi la stessa natura al fine di evitarne la divulgazione, diffusione o pubblicazione;
2. usare le Informazioni ricevute per il solo scopo per cui sono state fornite o comunque nel solo interesse del Comunicante.
Il Ricevente può rivelare le Informazioni ricevute:
1. ai suoi dipendenti e ai dipendenti delle società consociate che abbiano necessità di conoscerle. Per consociata si intende qualsiasi società o altro soggetto giuridico controllante, controllato o sottoposto al comune controllo di del Ricevente.
Il termine “Controllo” e i suoi derivati, “controllante”, “controllato” o “sottoposto al comune controllo” significa la titolarità, diretta o indiretta, di più del 50% della totalità dei diritti di voto o quote di partecipazione in una società o altro soggetto giuridico
2. a terzi, su preventiva autorizzazione scritta del Comunicante.
Prima di rivelare le Informazioni ai suddetti soggetti terzi, il Ricevente deve ottenere un impegno scritto degli stessi, che sia tale da assicurare l'adozione, da parte degli stessi, di misure di sicurezza equivalenti a quelle qui espresse.
Il Ricevente può rivelare le Informazioni nei casi in cui vi sia tenuto per legge. In tale evenienza, ne darà immediato avviso al Comunicante, onde consentirgli di adottare idonei provvedimenti a propria tutela.
3. Periodo di riservatezza
Le Informazioni sono soggette al presente accordo per un periodo di due anni a decorrere dalla data di comunicazione delle Informazioni.
4. Eccezioni
Il Ricevente può divulgare, diffondere, pubblicare ed usare liberamente le Informazioni ricevute, se:
1. sono già in suo possesso senza obbligo di riservatezza;
2. sono elaborate autonomamente;
3. sono ottenute da terzi in base ad un titolo valido e senza obbligo di riservatezza;
4. sono già di pubblico dominio, o lo divengono senza colpa del Ricevente; o
5. sono rivelate dal Comunicante a terzi senza obbligo di riservatezza.
Il Ricevente può utilizzare, nella propria attività commerciale, le idee, i concetti e il know-how contenuti nelle Informazioni fornite dal Comunicante e che restano impresse nella memoria dei dipendenti del Ricevente che abbiano avuto accesso a tali Informazioni (Informazioni Residuali).
5. Limitazione di Responsabilità
Il Comunicante fornisce le Informazioni senza garanzie di alcun genere. Il Comunicante non è responsabile dei danni che possano emergere dall'uso delle Informazioni rivelate, salvo che
nei casi espressamente previsti da norme inderogabili di legge. Il presente accordo e le Informazioni rivelate non conferiscono al Ricevente alcun diritto o licenza in merito a marchi, nomi commerciali, diritti d'autore e brevetti, che siano posseduti o controllati dal Comunicante, al momento della sottoscrizione di questo accordo o successivamente.
6. Disposizioni Generali
Il presente accordo non obbliga alcuna delle parti a rivelare all'altra proprie informazioni di tipo riservato. Nessuna delle parti può cedere o trasferire a terzi i diritti che acquisisce in base al presente accordo, né i doveri e le obbligazioni che assume, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte. Ogni cessione o trasferimento non avvenuto in conformità a quanto precede è inefficace.
Il Ricevente che abbia ricevuto informazioni in virtù del presente accordo è libero di:
1. commercializzare prodotti o servizi che possono essere in concorrenza con quelli del Comunicante;
2. fornire prodotti e servizi a terzi che operino in concorrenza con il Comunicante; o
3. assegnare i propri dipendenti ad altri progetti.
Il Ricevente 1) aderirà a tutte le leggi e i regolamenti vigenti alle esportazioni e importazioni, comprese le norme concernenti embargo e sanzioni, e 2) a meno di autorizzazione proveniente da licenza governativa o altra norma applicabile, non esporterà o riesporterà direttamente o indirettamente verso una destinazione o un paese proibito, come individuato dalle norme applicabili sull'esportazione (compresa la distribuzione o trasmissione ai cittadini di qualsiasi paese proibito, dovunque esso si trovi) qualsiasi informazione tecnica o software soggetto al presente accordo (inclusi prodotti derivati da tali informazioni tecniche o software). Qualsiasi disposizione di cui al presente accordo che per sua natura si resti valida oltre la scadenza, recesso o risoluzione dello stesso accordo o il periodo di confidenzialità ivi previsto, rimarrà in vigore fino alla sua esecuzione.
Il presente accordo può essere modificato solo tramite addendum scritti, sottoscritti da entrambe le parti.
Ciascuna parte può recedere dal presente accordo con preavviso scritto di un mese. Le disposizioni che, per la loro natura, hanno validità oltre il termine del presente accordo,
saranno valide fino a quando non saranno soddisfatte, e vincolano i successori e gli eredi della parte interessata.
Il presente accordo, la sua interpretazione ed esecuzione sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Il presente accordo rappresenta l’esclusiva volontà delle parti in tema di scambio di informazioni riservate, e sostituisce ogni precedente pattuizione, orale o scritta, in materia.
La sottoscrizione avviene in nome delle società/enti rappresentati e le impegna ai termini dell'accordo.
Le riproduzioni di questo accordo ottenute con mezzi affidabili, quali il facsimile o la copiatrice, sono considerate originali.