ACCORDO PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE L’INTERGRAZIONE SOCIALE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA.
ACCORDO PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE L’INTERGRAZIONE SOCIALE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA.
Nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (codice fiscale 80237250586), con sede in Roma, via Fornovo, 8 nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Ministero”, rappresentato dal dr. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, dirigente, nato a Salerno il 29.12.1968, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del xx.xx.2014 e la Regione XXXX (codice fiscale XXXXXXX), con sede in XXXXX, Via XXXXX, di seguito indicata per brevità come “Regione”, rappresentata dal dr. XXXX nato a xxxx il xx.xx.xxxx, nella sua qualità di…. ( direttore generale, ovvero dirigente, giusta delega alla stipula del xx.xx.xxxx ;)
All. A
PREMESSO CHE
- l’art. 4 bis del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” definisce l’integrazione come “quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società”;
- l’articolo 42 del sopracitato D. L.vo 25 luglio, n. 286 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell’ambito delle proprie
competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono attribuiti dall’art.1, comma 4 del D.L. 16.5.2008, n.85 compiti di coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati;
- il Piano per l’integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza ed, in particolare, i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante: educazione e apprendimento; lavoro; alloggio e governo del territorio; accesso ai servizi essenziali; minori e seconde generazioni;
- la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno
2014, emanata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.1.2014, registrata dalla Corte dei Conti in data 27.3.2014, foglio n.767, postula la necessità della promozione del rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni centrali, le Regioni e gli enti locali con le reti associative del privato sociale, per accrescere l’efficacia degli interventi rivolti a favorire l’integrazione socio lavorativa dei cittadini stranieri;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.2013 sull’integrazione dei migranti, gli effetti sul mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale invita gli Stati membri a integrare più adeguatamente le politiche in materia di migrazione con quelle del lavoro, evidenziando la necessità che la politica e le misure di
integrazione degli Stati membri siano maggiormente differenziate, mirate e qualitativamente migliori;
- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.4.2014, ha istituito il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI), che rappresenta il nuovo strumento finanziario previsto dall’Unione Europea nella programmazione 2014 -2020, avente l’obiettivo generale di contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune dell’immigrazione, attraverso il sostegno finanziario ad azioni volte a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri dell’UE in funzione del loro fabbisogno economico e sociale e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, ha stabilito le norme comuni dei fondi strutturali e di investimento europei, per realizzare la strategia dell’Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, relativo al Fondo sociale europeo, ha definito i compiti del FSE, che sostiene i seguenti obiettivi tematici: ”promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”; ”promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”, nell’ambito dei quali, si individuano, tra gli altri, quali risultati attesi, rispettivamente, la crescita dell’occupazione degli immigrati e l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili;
- l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e
di investimento europei, adottato il 29 ottobre alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale, che prevede i seguenti Programmi Operativi Nazionali a titolarità di questo Ministero: PON “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” e PON “Inclusione”;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, sta partecipando in stretta collaborazione con l’Autorità Responsabile del FAMI e con le Autorità di Gestione dei PON sopracitati, alla definizione dei contenuti della programmazione 2014-2020 relativamente ai fondi sopra citati (FAMI, FSE) per gli ambiti di propria competenza;
- è in corso di perfezionamento una convenzione con Italia Lavoro S.p.a. a valere sul Fondo Nazionale Politiche Migratorie 2014 volta a supportare la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione nel rafforzamento della cooperazione interistituzionale con le altre amministrazioni statali e con quelle regionali, per assicurare uno stretto raccordo tra misure di integrazione sociale e interventi di inserimento/ reinserimento lavorativo;
- nell’ambito della succitata convenzione è prevista una linea di intervento volta all’elaborazione di piani integrati regionali degli interventi in materia di inserimento lavorativo e integrazione della popolazione immigrata attraverso la complementarietà delle azioni e delle risorse a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.
- il Sottosegretario ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ con nota n. xxxx del xx/xx/2014 ha presentato a tutte le Regioni una proposta di accordo concernente la programmazione integrata in tema di politiche migratorie attraverso la definizione di obiettivi condivisi e l’integrazione degli strumenti finanziari
comunitari, nazionali e regionali, verso cui direzionare l’azione dei vari livelli di governo;
- la Regione xxxxxxx ha formalmente manifestato l’adesione all’iniziativa;
- l’art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO CHE
- la dinamica evolutiva del fenomeno migratorio in Italia negli ultimi anni ha fatto registrare quindi alcune tendenze riconducibili da un lato, al perdurare degli effetti della crisi economica (aumento del tasso di disoccupazione della popolazione immigrata, calo della domanda di lavoro) e, dall’altro, alla forte instabilità politica di alcune aree geografiche (aumento dei flussi migratori non programmati), associate alla stabilizzazione del percorso migratorio degli stranieri già presenti in Italia, che trova una sua significativa espressione nell’incremento dei ricongiungimenti familiari e delle seconde generazioni di migranti, con conseguente aumento della popolazione attiva straniera;
- lo scenario sopra descritto comporta l’esigenza di riposizionare le politiche migratorie dando priorità al processo di integrazione socio- lavorativa della popolazione immigrata nel nostro Paese, attraverso il potenziamento della cooperazione interistituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali ed il rafforzamento della partnership con gli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro e del privato sociale;
- il Ministero, in coerenza con gli atti sopra citati , intende realizzare con le Regioni una programmazione integrata in tema di politiche migratorie,
secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili (comunitari, statali e regionali), funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui direzionare l’azione e le risorse dei vari livelli di governo, che tengano conto delle peculiarità del fenomeno migratorio in ogni territorio, nonché delle caratteristiche del mercato del lavoro locale;
- la metodologia della programmazione sistemica favorisce l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie in modo da evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- nel corso di questi anni, le iniziative promosse e finanziate dal Ministero hanno permesso di sviluppare un’efficace rete di interventi che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono una continuità di programmazione, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto in tale settore sia ulteriormente consolidato;
Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1 PREMESSE
Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha per oggetto la definizione del sistema di interventi da sviluppare nel periodo di programmazione 2014-2020 in materia di politiche migratorie, attraverso una programmazione coordinata ed integrata degli interventi di competenza nazionali e regionale in materia di inserimento lavorativo e integrazione sociale della popolazione immigrata, attraverso la complementarietà delle azioni e delle risorse.
ARTICOLO 3 OBIETTIVI
Attraverso il presente accordo le parti firmatarie intendono perseguire l’obiettivo generale del consolidamento della governance multilivello in materia di politiche migratorie, attraverso la messa in atto di una programmazione integrata delle misure di integrazione sociale e delle politiche del lavoro, atta a valorizzare le sinergie e la complementarietà tra le fonti di finanziamento e la conseguente massimizzazione dell’efficacia degli interventi programmati.
Ai fini del conseguimento dell’obiettivo generale enunciato al precedente comma 1, gli interventi programmati dovranno rispondere ai seguenti obiettivi specifici:
1) aumentare la partecipazione della popolazione immigrata regolarmente presente in Italia alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale;
2) contrastare la povertà e l’esclusione sociale degli immigrati lungo soggiornanti con familiari a carico;
3) promuovere programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a target vulnerabili della popolazione immigrata (richiedenti e titolari protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età).
4) promuovere programmi di integrazione rivolti alle seconde generazioni e ai giovani migranti attraverso misure che supportino e accompagnino il raccordo tra la formazione e il mondo del lavoro.
5) sviluppare azioni di promozione dello spirito di iniziativa in possesso dei migranti valorizzandone la capacità imprenditoriale.
L’obiettivo generale e gli obiettivi specifici saranno perseguiti dalle Regioni nell’ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria.
ARTICOLO 4
PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI
Al fine di perseguire gli obiettivi specifici indicati al precedente articolo 3 del presente accordo le Parti si impegnano a predisporre un piano integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale della popolazione immigrata.
Il piano integrato degli interventi costituisce il documento che definisce le sinergie tra le azioni programmate dal Ministero e dalla Regione, le modalità di intervento, gli strumenti a disposizione, i soggetti coinvolti, la tempistica di realizzazione e le risorse disponibili.
Tale piano dovrà essere perfezionato consensualmente entro il 31.5.2015. Per la predisposizione del piano integrato, per gli aspetti di propria competenza, il Ministero si avvarrà dell’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A.
Il piano degli interventi potrà essere oggetto di revisione consensuale tra le parti, ove sia necessario attualizzarne i contenuti a sopravvenuti mutamenti del contesto socio-economico o del quadro normativo di riferimento.
ARTICOLO 5 AZIONI
Il piano di cui al precedente articolo 4 dovrà prevedere la realizzazione di azioni riconducibili alle seguenti tipologie:
a) un’azione di sistema nazionale, che persegue le seguenti finalità:
a.1) qualificare l’infrastrutturazione dei servizi territoriali rivolti alla popolazione immigrata, atta ad agevolare l’accesso ai servizi secondo un approccio integrato e multidisciplinare ed attraverso il coinvolgimento degli stakeholders di riferimento;
a.2) definire strumenti metodologici e dispositivi, atti a garantire standard di erogazione dei servizi, applicabili su tutto il territorio nazionale.
Tale azione sarà realizzata attraverso il ricorso a risorse provenienti dalla programmazione nazionale.
b) ▇▇▇▇▇▇ pilota, rivolte direttamente ai destinatari, volte a sperimentare su target e ambiti di intervento specifici gli elementi di innovazione introdotti nell’ambito dell’azione di sistema. In particolare, tali azioni potranno riguardare:
b.1) inserimento socio lavorativo dei minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta;
b.2) inserimento socio lavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
b.3) valorizzazione delle seconde generazioni di migranti nell’ambito sociale, culturale e sportivo;
b.4) sostegno, accompagnamento e rafforzamento dei percorsi di integrazione dei migranti di recente ingresso in Italia;
b.6) prevenzione del lavoro sommerso;
b.7) rafforzamento delle attitudini imprenditoriali dei soggetti che intendono avviare un’attività di impresa, autoimpiego o auto imprenditorialità;
b.8) promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale.
Tali azioni saranno realizzate attraverso il concorso di risorse provenienti sia dalla programmazione nazionale che da quella regionale. In particolare le risorse della programmazione nazionale saranno destinate alla realizzazione di azioni di valenza ultraregionale (identificazione dei bacini di riferimento, presa in carico dei destinatari…) da svilupparsi attraverso l’attivazione di dispositivi e misure di intervento a valere sulla programmazione regionale.
c) azioni dirette, ad impatto diffuso sui destinatari, incidenti sul territorio regionale.
Tali azioni saranno realizzate attraverso risorse provenienti dalla programmazione regionale.
Il piano dovrà altresì contenere la descrizione delle azioni propedeutiche indicate al successivo art.6.
Ciascuna delle Parti si impegna a convogliare sugli obiettivi enunciati al precedente art.3 e sulle azioni, di rispettiva competenza, di cui al presente articolo, come definite nel piano degli interventi, le risorse finanziarie che si renderanno disponibili a valere sui fondi europei citati in premessa, nell’ottica della complementarietà delle risorse medesime e della sinergia delle azioni.
ARTICOLO 6 AZIONI PROPEDEUTICHE
Nelle more del perfezionamento delle procedure di approvazione, da parte
della Commissione dell’Unione Europea, dei programmi operativi nazionali e regionali dei fondi strutturali e del programma nazionale del fondo asilo, migrazione e integrazione, al fine di costituire le precondizioni atte ad assicurare la celere cantierabilità delle azioni di cui al precedente art.5, il Ministero sostiene l’esecuzione del piano integrato degli interventi concordato ai sensi del precedente art.4, attraverso un finanziamento di complessivi € xxxxxxxxx (euroXXXXXXXXXXXXXomila/00).
In particolare, le risorse indicate al comma precedente saranno destinate alla progettazione, strutturazione e sperimentazione del sistema dei servizi territoriali integrati, descritti al capoverso a.1) del precedente art.5, nella prospettiva della facilitazione dell’accesso ai servizi, ed attraverso la valorizzazione delle reti pubblico-private (operatori del mercato del lavoro, associazionismo, parti sociali, ecc.).
ARTICOLO 7 CABINA DI REGIA
Le Parti, al fine di garantire la piena attuazione e l’operatività degli interventi previsti dal presente accordo, costituiranno una cabina di regia alla quale parteciperanno le Parti Firmatarie e Italia Lavoro S.p.A.
ARTICOLO 8 DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo avrà durata di diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione.
ARTICOLO 9 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il finanziamento delle azioni propedeutiche di cui al precedente articolo 6
sarà erogato in due soluzioni, mediante versamento sul conto di tesoreria n. 000000001918 presso la Banca d’Italia, IBAN: IT58 Y030 6909 7900 0000
0001 918.
La prima rata, corrispondente al 75% del suddetto finanziamento, pari ad € XXXXXXX,00 (euroxxxxxxxxomila/00) sarà corrisposta alla Regione ad avvenuto perfezionamento del piano integrato degli interventi, ai sensi del precedente art.4, comma 3.
Il saldo, nella misura massima del restante 25% del finanziamento previsto, pari ad € XXXXXXX,00 (euroxxxxxxxxomila/00), sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale, della rendicontazione e delle risultanze del monitoraggio, di cui all’articolo successivo.
ARTICOLO 10
RELAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE
La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell’attuazione delle azioni propedeutiche realizzate in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.
La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo, in conformità alle linee guida individuate dalla Cabina di regia di cui al precedente articolo 7.
ARTICOLO 11
INADEMPIENZE E MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad
adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l’eventuale esercizio dei poteri sostituivi in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente.
In caso di mancata integrale attuazione dei contenuti del presente accordo la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.
In caso di mancata attuazione di parte del presente accordo, la Regione sarà tenuta alla restituzione dell’importo, finanziato in prima soluzione, corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.
ARTICOLO 12
IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:
- a rispettare i termini concordati;
- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell’accordo.
Il presente atto, redatto in tre originali, si compone di tredici facciate. Letto, confermato e sottoscritto.
