CAPITOLATO D’ONERI
Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. Xxxxx X. Xxxxxxxx, X.X. – 00000 XXXX Capitale Sociale € 199.634,00 i.v.
CCIAA Bari REA n° 456102
Registro Imprese di Bari e P.IVA n° 06010490727 VAT: IT 06010490727
Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari
Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DI SPAZI PUBBLICITARI INTERNI ED ESTERNI SUGLI AUTOBUS NELLA CITTA’ DI BARI PER LA DURATA DI TRE ANNI.
ART. 1 – SOGGETTI CONTRATTUALI
Sono soggetti contrattuali:
a) L’Amtab S.p.A. appresso anche denominata AZIENDA.
b) La ditta aggiudicataria appresso anche denominata concessionaria.
ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto la concessione in esclusiva per la durata di tre anni degli spazi pubblicitari interni ed esterni sugli autobus adibiti al servizio urbano di trasporto collettivo della città di Bari, come risultanti dalla polizza assicurativa RC a libro matricola aziendale (All.A1),
Si segnala che il parco rotabile aziendale è attualmente costituito da 235 (duecentotrentacinque) autobus di varia tipologia, come si evince dal prospetto allegato, di cui 217 utilizzabili in Servizio, definiti veicoli marcianti, e provvisti di copertura assicurativa. Nessuna variazione verrà apportata al canone annuo di locazione in presenza di variazioni del parco rotabile, in più o in meno, entro il limite del 10% rispetto alla consistenza di cui all’allegato “A1”. Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l’AZIENDA dovesse potenziare il proprio parco rotabile oltre il 10%, la ditta aggiudicataria si impegna a corrispondere per ogni autobus di nuovo inserimento in autoparco eccedente il 10%, lo stesso canone unitario offerto; gli autobus che saranno esclusi dal parco oltre il 10% della consistenza di cui all’allegato A1 daranno luogo alla riduzione del canone annuo in base al
valore del canone unitario offerto.
Le variazioni di canone, per inserimento o sottrazioni di veicoli dalla copertura assicurativa oltre il limite del 10%, sono effettuate a consuntivo su base mensile in proporzione ai giorni di effettiva copertura.
Il canone costituisce il corrispettivo per lo sfruttamento degli asset pubblicitari di cui al punto 1) sopra riportato.
L’Azienda si riserva il diritto di escludere uno o più autobus dalla disponibilità del concessionario, previo un preavviso di almeno 60 gg. e con conseguente esclusione dell’obbligo di pagamento del canone relativo.
Si conviene che la percentuale di “fermi vettura” si attesta fisiologicamente attorno al 10% del parco aziendale. Qualora durante l’esecuzione del contratto detta percentuale dovesse risultare significativamente superiore, le parti si impegnano in buona fede a modificare conseguentemente il sopra descritto canone.
ART. 3 – SPAZI UTILIZZABILI
La concessione ad uso pubblicitario sugli autobus riguarda :
• tutti gli spazi utilizzabili all’interno ed all’esterno degli autobus (elencati nel prospetto allegato “A1”) e secondo le relative prescrizioni tecniche – per l’esposizione di pubblicità, non luminosa all’esterno degli autobus
Gli spazi interni utilizzabili sono quelli compresi tra il tetto delle vetture ed il filo superiore dei finestrini.
Gli spazi esterni, sono tutti quelli compresi tra il bordo inferiore ed il filo giuntura per quanto riguarda la pubblicità tabellare. Per la pubblicità mediante pellicole adesive potranno essere utilizzate anche le superfici vetrate ove consentito dalle leggi e regolamenti vigenti, mentre per quanto riguarda il decoro integrale si rimanda al successivo art. 19.
Sono comunque escluse le superfici vetrate indispensabili a fini della sicurezza di guida.
I supporti saranno realizzati con telai in alluminio, o acciaio inox o altro materiale con equivalenti caratteristiche preventivamente autorizzato da AMTAB, fissati alla carrozzeria con strisce bioadesive del tipo 3M o equivalenti o altri sistemi di fissaggio anche meccanici concordati con AMTAB, la cui configurazione (dimensione “spessore” sistemi di drenaggio acqua.) dovrà essere concordata, per ciascun tipo di veicolo, con i tecnici aziendali. I telai in alluminio, o acciaio inox, o altro materiale con equivalenti caratteristiche, in ogni caso, devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) non devono causare il danneggiamento delle setole degli spazzoloni rotanti dell’impianto di lavaggio automatico degli autobus;
b) non devono mai coprire o ostruire feritoie, prese d’aria, sportelli vari presenti nella carrozzeria del bus o scritte di servizio (tipo “entrata – uscita”, numeri aziendali identificativi del veicolo, logo aziendale, marchio bus, ecc.).;
c) devono avere forme geometriche regolari;
d) le distanze dai segnalatori visivi e d’illuminazione e dalle targhe devono rispettare eventuali prescrizioni del Codice della Strada.
Le tabelle di pubblicità da utilizzare per i telai devono avere rigidità tale da non fuoriuscire dagli stessi per deformazioni proprie.
Qualora per l’applicazione delle tabelle esterne o di pellicole adesive si rendesse necessario lo spostamento della denominazione dell’Azienda o del numero aziendale del bus, la concessionaria concorderà con l’Azienda il nuovo posizionamento degli stessi e, previa autorizzazione scritta, provvederà a spostare gli stessi a proprie spese ed in modo che non vengano deturpati estetica e decoro delle vetture e la loro funzionalità; le modalità di applicazione degli impianti pubblicitari sulle vetture saranno preventivamente concordati con l’Azienda.
In sostituzione delle tabelle entro telai, potranno essere utilizzati, a discrezione della concessionaria, spazi di dimensioni maggiori in relazione alle varie tipologie degli autobus, mediante pellicole adesive.
La pubblicità in argomento sarà posizionata sulle superfici laterali e posteriori degli autobus (vetri compresi) e sarà realizzata con pellicole adesive 3M (o simili) di tipo omologato. Avrà caratteristiche tali che, sui finestrini, consentirà la visibilità dall’interno verso l’esterno.
I tempi tecnici di applicazione, effettuata durante le ore diurne, dovranno essere ridotti al minimo in modo da non interferire sul normale utilizzo delle vetture per il servizio di pubblico trasporto.
Resta, quindi, convenuta la più ampia facoltà, per la concessionaria, di effettuare le esposizioni pubblicitarie all’esterno degli autobus nelle forme e dimensioni che riterrà più opportune, compatibilmente con le normative vigenti, e con la possibilità di intercambiare le varie forme pubblicitarie in relazione alle richieste del mercato.
Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l’Azienda dovesse modificare il proprio parco rotabile con altri autoveicoli di dimensioni tali da non rendere più compatibili le misure delle tabelle di pubblicità indicate, la concessionaria dovrà, previa autorizzazione dell’Azienda e ferme restando le ubicazioni designate, conformare le proprie tabelle di pubblicità secondo le nuove possibili misure, purché le stesse rientrino in quelle vigenti per regolamento.
L’Azienda si riserva il diritto di utilizzare gli spazi interni degli autobus per l’affissione di proprie comunicazioni di servizio o agli utenti.
ART. 4 – Documentazione Tecnica.
Oltre ai documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato tecnico e di oneri) predisposti dalla Stazione Appaltante per l'espletamento della procedura di gara, fanno parte integrante del contratto di concessione i documenti sottoindicati, da predisporre a cura della Ditta Concorrente, oggetto di valutazione della Commissione di gara per l’assegnazione dei punteggi ai concorrenti.
La valutazione tecnica potrà concorrere ad assegnare sino a 60 punti.
I documenti che la ditta concorrente deve presentare, pena l'esclusione dalla gara, sono:
1. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ INERENTI L’APPALTO (Max.punti 16)
a. Descrizione della struttura tecnico-organizzativa della ditta concorrente, inerente sia le attività tecnico-gestionali che l’organizzazione commerciale dedicata alla massimizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari;
🡪 Max. punti 4
b. Modalità organizzative d’intervento con indicazione delle rispettive fasi e tempi d’esecuzione anche in riferimento ad altri analoghi servizi eseguiti dal concorrente 🡪 Max. punti 4
c. Modalità e tempi d’intervento: 🡪 Xxx. punti 8
1) per la deafissione dei manifesti o degli adesivi abusivamente affissi sugli autobus rispetto alla rilevazione od alla segnalazione, anche telefonica, da parte dell’AMTAB, 🡪 Max. punti 2
2) per l’eliminazione di scritte e graffiti presenti sugli autobus, al fine di salvaguardare l’integrità e decoro degli stessi. 🡪 Max. punti 6
2. PROPOSTE MIGLIORATIVE (Max.punti 16)
Il documento deve essere presentato anche nella eventualità che la ditta partecipante non intenda offrire miglioramenti alle previsioni aziendali né intenda formulare proposte aggiuntive.
a. Proposte migliorative e /o integrative per prestazioni e/o servizi
🡪 Max. punti 8
b. Proposte migliorative e /o integrative per gestione pubblicità
🡪 Max. punti 8
3. ULTERIORI PROPOSTE MIGLIORATIVE (Max.punti 28)
Saranno valutate proposte e/o progetti che presentano miglioramenti rispetto all’oggetto della gara e riferite alla gestione della pubblicità fissa( pensilline e paline) attualmente gestita dall’AMTAB.
a. Progetto per la gestione e manutenzione degli impianti fissi,
🡪 Max. punti 2
b. Manutenzione degli impianti fissi,
c. Fornitura di nuone pensiline,
🡪 Max. punti 14
🡪 Max. punti 12
ART.5 - PRESTAZIONI ED OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
1) E’ vietata la pubblicità contenente propaganda elettorale o, comunque, politica sugli impianti fissi.
2) La concessionaria è tenuta a rispettare tutte le disposizioni che dovessero essere emanate, anche successivamente alla stipula del contratto, da organi superiori (D.T.T., Comune di Bari, ecc.) senza che per tale motivo possa accampare pretese di sorta.
3) Tutte le tasse erariali e comunali gravanti sulla pubblicità e sull’esercizio della stessa restano a totale carico della concessionaria, la quale solleva l’AMTAB da ogni responsabilità nel caso di contestazioni da parte delle competenti Autorità che potessero eventualmente insorgere a qualunque titolo e qualsiasi motivo.
4) La concessionaria solleva totalmente l’AMTAB da ogni responsabilità per eventuali danni che gli impianti pubblicitari potessero arrecare alle persone ed alle cose, compresi gli eventuali danni che potessero arrecare al personale e beni dell’Azienda. Qualora la concessionaria non esegua le necessarie riparazioni, sostituzioni, ecc., entro il termine di 7 (sette) giorni dalla richiesta, l’AMTAB potrà, se del caso, provvedere a tali riparazioni a spese della concessionaria e senza che questa ultima abbia alcunché da eccepire.
5) Il contratto non può dar luogo ad alcun genere di rapporto tra l’AMTAB e gli utenti di pubblicità.
L’AMTAB resta sollevata da ogni responsabilità in caso di contestazione da parte degli Utenti della pubblicità ai quali non è tenuta a dare spiegazioni di sorta in quanto il loro rapporto interessa unicamente la concessionaria.
Nessuna attestazione, se non preventivamente e di volta in volta concordata, può essere richiesta ad AMTAB inerente l’esposizione della pubblicità.
6) L’AMTAB non sarà ritenuta responsabile per la buona conservazione del materiale pubblicitario e della pubblicità che la concessionaria farà esporre sulle cabine, pensiline e paline di fermata e tabelle porta-orari.
Tuttavia l’AMTAB farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di proprietà della concessionaria.
7) L’AMTAB non risponde del contenuto dei cartelli pubblicitari non conformi a norma di legge.
8) La pubblicità dovrà essere di gradimento dell’AMTAB e non dovrà contenere scritte ed immagini che l’AMTAB dovesse ritenere sconvenienti, inopportuni o antiestetici.
L’AMTAB ha facoltà di non consentire l’esposizione o di far rimuovere quella pubblicità che, a suo insindacabile giudizio, non fosse di suo gradimento per i motivi di cui sopra.
La concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi vigenti in materia pubblicitaria ed in particolare a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
9) Rimane impregiudicato il diritto dell’AMTAB di organizzare e disciplinare l’installazione delle paline, pensiline e tabelle portaorari nel modo che riterrà opportuno o secondo le istruzioni e le direttive delle Autorità competenti senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna né pretendere compensi. Analogamente la concessionaria non potrà fare valere alcuna pretesa nei casi di spostamento degli stessi, sino ad un massimo omnicomprensivo del 2% annuo di ogni tipologia di manufatto.
10) E’ fatto divieto alla concessionaria, a pena di risoluzione anticipata del contratto di cedere anche solo parzialmente la gestione degli spazi pubblicitari o di subappaltarla a terzi.
11) Nel caso in cui, a seguito di incidenti qualsiasi o di atti vandalici, venissero danneggiati o distrutti gli avvisi relativi ad impianti pubblicitari, nessuna responsabilità al riguardo potrà essere addebitata all’AMTAB e la concessionaria stessa dovrà provvedere a riparare e rimettere la pubblicità nel pristino stato a propria cura e spese e senza diritto ad indennizzo da parte dell’AMTAB .
12) Nessun onere potrà derivare all’AMTAB per eventuali infortuni al personale della concessionaria addetto al montaggio ed a tutte le operazioni inerenti alla pubblicità, in quanto la concessionaria stessa dovrà provvedere alle necessarie coperture assicurative ed agli obblighi tutti nascenti dal rapporto di lavoro del personale alle proprie dipendenze.
13) Nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx obbliga ad effettuare:
♦ una campagna pubblicitaria annua per conto dell’AMTAB della durata di giorni 15 (quindici), che sarà effettuata su almeno il 10% (dieci) dei manufatti pensiline utilizzando il pannello posteriore degli stessi o pannelli di pari efficacia pubblicitaria.
♦ una campagna pubblicitaria annua per conto dell’AMTAB della durata di giorni 15 (quindici), che sarà effettuata su almeno 20 (venti) autobus in circolazione utilizzando il pannello posteriore degli stessi.
A tal fine la concessionaria si obbliga a creare il bozzetto grafico a più colori che sottoporrà all’approvazione dell'AMTAB e a produrre i soggetti pubblicitari necessari ad effettuare il tutto a titolo gratuito.
14) Il contratto potrà essere risolto anche prima della fine di detto periodo nel caso che all’AMTAB venisse a mancare, per qualsiasi motivo ad essa non imputabile, l’esercizio del servizio e la proprietà dei manufatti; fatta salva la possibilità di trasferire il contratto alla eventuale società subentrante. Nel caso in cui il soggetto subentrante non dovesse rilevare il contratto, AMTAB si impegna a versare alla concessionaria un indennizzo pari alla comprovata quota di investimento prodotto (riferito a paline e pensiline) e non ancora ammortizzato.
15) A fine contratto, o nel caso previsto al punto 15), la Concessionaria e l’AMTAB potranno trovare un’intesa per il rilievo, da parte di quest’ultima oppure della società subentrante, delle nuove pensiline installate e di proprietà della Concessionaria. Qualora non fosse raggiunta l’intesa o, comunque, AMTAB non fosse interessata al rilievo, le parti concorderanno di comune accordo i tempi di rimozione delle pensiline in questione. La Concessionaria si impegna comunque, al fine di garantire il servizio all’utenza, a lasciare a disposizione di AMTAB le pensiline sino all’installazione di nuovi manufatti da parte del
soggetto subentrante e comunque per un periodo massimo di 12 mesi successivi alla scadenza della concessione.
16) A fine contratto tutte le nuove paline installate dal concessionario resteranno di proprietà dell’AMTAB.
17) I contratti che la ditta concessionaria avrà in portafoglio ed aventi efficacia successiva alla scadenza del rapporto dovranno essere regolati come segue: AMTAB rileverà, o farà rilevare al concessionario subentrante, il portafoglio commissioni aventi efficacia successiva alla decorrenza del nuovo rapporto attraverso il rilievo del portafoglio stesso a titolo oneroso dietro il pagamento di una commissione del 40% calcolata sull’importo di competenza successiva alla scadenza del contratto.
18) la concessionaria stipulerà idonea polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni a terzi a causa della pubblicità, dei manufatti e delle operazioni a questi connesse
ART. 6 – ONERI DELLA CONCESSIONARIA
La concessionaria si impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari locati, salvaguardando il valore commerciale dello strumento pubblicitario.
La concessionaria, con la propria organizzazione, sostenendo tutti i necessari costi, dovrà provvedere, senza alcun onere per la stazione appaltante a:
- alla produzione delle commissioni di pubblicità;
- al pagamento dell'imposta comunale gravante la pubblicità;
- alla manutenzione, nel caso di paline e pensiline, delle strutture ed alla loro pulizia tali da renderle idonee per l'applicazione della pubblicità, secondo le previsioni del presente capitolato e della proposta presentata in sede d offerta e contrattualizzata;
- alla fatturazione degli importi delle commissioni alla clientela;
- all'incasso degli importi dovuti,
- alle spese di struttura per la gestione della pubblicità;
- alle spese per la esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità dai manufatti;
- alle spese che riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per ricerche di mercato, per illustrazioni, depliant, ecc.;
- a quanto altro necessario e qui non elencato
ART. 7 – PUBBLICITA’
La concessionaria dovrà curare direttamente ed in esclusiva il rapporto con la clientela, fatta salva la facoltà di avvalersi, come d’uso, di agenzie, agenti, centri media etc, rimanendo nella totale discrezionalità del cliente la scelta di eventuali Professionisti per la parte relativa al bozzetto grafico .
Eventuali rapporti fra la concessionaria ed il cliente, che abbiano per oggetto realizzazioni di bozzetti, esulano dal presente contratto.
La concessionaria dovrà curare anche i rapporti con i clienti in ordine alle procedure ed ai versamenti (imposte pubblicità ecc.) che questi dovranno effettuare nel rispetto delle norme vigenti. L’AMTAB viene pertanto sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati adempimenti del cliente nei confronti delle amministrazioni interessate, conservando, tuttavia, il diritto alla risoluzione del contratto, dopo aver contestato ripetuti inadempimenti.
Sarà cura della concessionaria selezionare preventivamente messaggi pubblicitari che non abbiano contenuti politici, religiosi, sindacali e/o in contrasto con le norme vigenti in tema di ordine pubblico o di buon costume, come pure in contrasto o in concorrenza con gli interessi dell’AMTAB.
L’AMTAB non risponderà nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di immagini, foto, messaggi dei quali il cliente non abbia la piena disponibilità. A tal proposito la concessionaria manleva espressamente AMTAB da qualunque pretesa da parte di terzi.
L’AMTAB viene sollevata da ogni responsabilità qualora incidenti stradali provocati da terzi dovessero causare danni alle decorazioni pubblicitarie sui manufatti in oggetto.
ART. 8 – ACCESSO ALLE AUTORIMESSE E LOCALI AZIENDALI
E’ consentito agli incaricati della concessionaria di accedere nelle autorimesse ed officine dell’Azienda per la posa in opera della pubblicità, senza disturbare il servizio di manutenzione né immobilizzare le vetture.
La concessionaria deve provvedere a sua cura e spese alla posa in opera del materiale pubblicitario e successivo rinnovo degli impianti relativi allo stesso. Queste applicazioni e rimozioni devono essere eseguite in modo tale da non disturbare l’uso degli automezzi né apportare ad essi alcun danno. In particolare in caso di rimozione del materiale pubblicitario la concessionaria ha l’obbligo di ripristinare i loghi o le scritte aziendali ed i numeri sociali dei bus.
L’AMTAB, se richiesto dalla concessionaria, metterà gratuitamente a disposizione di questa una superficie all’interno dell’area scoperta del proprio deposito sito in Viale X. Xxxxxxxx in Bari, ai fini del ricovero dei materiali di sostituzione e/o manutenzione dei pannelli pubblicitari. La disponibilità verrà automaticamente a cessare con la cessione della concessione, a qualunque motivo questa sia dovuta.
La concessionaria dovrà avere la massima diligenza nel decoro e pulizia dell’area consegnatale, all’interno della quale dovranno essere seguite tutte le prescrizioni impartite da AMTAB. Rimarrà in ogni caso vietato l’uso e il ricovero di materiali infiammabili, nocivi o comunque non autorizzati da AMTAB.
ART. 9 Responsabilità per danni
La concessionaria solleva totalmente l’Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni che gli impianti pubblicitari potessero arrecare alle persone ed alle cose, compresi gli eventuali danni che potessero arrecare al personale e beni dell’Azienda.
Qualora la concessionaria non esegua le necessarie riparazioni, sostituzioni, ecc., entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l’Azienda potrà, se del caso, provvedere a tali riparazioni a spese della concessionaria e senza che quest’ultima abbia alcunché da eccepire.
ART. 10
Il contratto non può dar luogo ad alcun genere di rapporto tra l’Azienda e gli utenti di pubblicità.
L’Azienda resta sollevata da ogni responsabilità in caso di contestazione da parte degli utenti della pubblicità ai quali non è tenuta a dare spiegazioni di sorta in quanto il loro rapporto interessa unicamente la concessionaria. Tuttavia, occorrendo, l’Azienda consentirà che gli utenti, senza disturbare il servizio, possano, soltanto e sempre accompagnati da un incaricato della concessionaria, accedere nelle rimesse dell’Azienda per i controlli desiderati.
Nessuna attestazione, se non preventivamente e di volta in volta concordata, può essere richiesta ad Azienda inerente l’esposizione della pubblicità.
ART. 11
L’Azienda non sarà ritenuta responsabile per la buona conservazione del materiale pubblicitario e della pubblicità che la concessionaria farà esporre nelle vetture.
Tuttavia l’Azienda farà esercitare al suo personale quella cura e sorveglianza prescritta per la buona conservazione dei beni di proprietà della concessionaria.
ART. 12
L’Azienda non risponde del contenuto dei cartelli pubblicitari non conformi a norma di legge.
ART. 13
Rimane impregiudicato il diritto dell’Azienda di organizzare e disciplinare il pubblico trasporto nel modo che riterrà opportuno o secondo le istruzioni e le direttive delle Autorità competenti sia in ordine all’impiego delle vetture sulle varie linee, sia alla frequenza ed agli orari delle corse ed alle percorrenze senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna né pretendere compensi. Analogamente la concessionaria non potrà fare valere alcuna pretesa nei casi di interruzione parziale o totale dei servizi dovuta a sciopero, serrata, od altri avvenimenti imprevedibili.
La concessionaria è altresì consapevole che nessuna deduzione potrà essere pretesa per fermi macchina determinati da manutenzione ordinaria o straordinaria, né per le vetture che non prestano servizio perché destinate alla riserva, tranne quanto stabilito all’art.2.
ART. 14
Nessun onere potrà derivare all’Azienda per eventuali infortuni al personale della concessionaria addetto al montaggio ed a tutte le operazioni inerenti alla pubblicità, in quanto la concessionaria stessa dovrà provvedere alle necessarie coperture assicurative ed agli obblighi tutti nascenti dal rapporto di lavoro del personale alle proprie dipendenze.
Analogo onere grava sulle imprese affidatarie dei lavori di installazione, pulizia e manutenzione di cui la concessionaria intenda avvalersi.
ART. 15
Nel caso in cui nel corso del contratto siano apportate innovazioni al Regolamento del Codice della Strada circa le dimensioni ed il formato dello spazio esterno ai mezzi locabili, resteranno a carico esclusivo della concessionaria le spese e gli oneri conseguenti all’adattamento dei supporti, fermo restando l’ammontare del canone aggiudicato.
ART. 16 – PAGAMENTO DEL CANONE
Il canone dovuto sarà calcolato mensilmente tenuto conto degli autobus effettivamente assicurati ed in proporzione ai giorni di copertura ed alla consistenza del parco rotabile per la immissione o radiazione dal servizio di autobus oltre il limite del 10% .
Il pagamento del canone per la pubblicità sarà trimestrale e dovrà essere effettuato posticipatamente entro gg.10 (dieci) al ricevimento della relativa fattura che l’Azienda provvederà ad emettere.
I pagamenti avverranno esclusivamente a mezzo bonifico, con versamento sul c/c bancario o postale indicato dall’Azienda.
I pagamenti saranno eseguiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Azienda e la Concessionaria sono obbligati al rispetto di quanto stabilito dalla legge 136/2010. Il contratto si intenderà risolto di diritto in tutti casi in cui le transazioni saranno state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA.
La Concessionaria è tenuta ad inserire nei contratti con i subappaltatori/subcontraenti, le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari .
Qualora l’Azienda riscontrasse o le venissero denunciati, da parte dei competenti organi di controllo, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, intimerà alla concessionaria l’assolvimento degli obblighi evasi; allo scadere dei 6 (sei) mesi dalla data dell’intimazione, qualora la Concessionaria non documenti il completo assolvimento, AMTAB si riserva il diritto di recedere il contratto, con la conseguente incameramento della fidejussione e fatta salva la richiesta degli eventuali ulteriori danni presso le sedi competenti
Il mancato reiterato pagamento delle trimestralità del canone darà facoltà all’AMTAB di risolvere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale, fermo restando il diritto per l’Azienda di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni presso le sedi competenti.
Oltre al canone annuo minimo garantito offerto in gara, la Concessionaria si obbliga a riconoscere all’Azienda una quota variabile annua calcolata attraverso la differenza (se positiva) fra il fatturato imponibile realizzato sugli spazi pubblicitari interni ed esterni sugli autobus adibiti al servizio urbano di trasporto collettivo della città di Bari, moltiplicato per la percentuale fissa offerta in gara, e l’importo minimo garantito, secondo la seguente formula:
dove:
CTn = MAG + ROYn
♦CTn = Canone Totale anno “n-esimo” per AMTAB,
♦MAG = Importo Minimo Annuale Garantito offerto in gara,
♦ROYn = Canone variabile anno “n-esimo” calcolato come segue:
x XXXx = (XXX% x Fin) – MAG, dove:
▪ XXX% = Percentuale sul fatturato realizzato sugli spazi pubblicitari sugli autobus offerta in gara;
▪ Fin = Fatturato imponibile realizzato dalla ditta concessionaria e realizzato nell’anno n-esimo, relativamente alla vendita degli spazi pubblicitari interni ed esterni sugli autobus adibiti al servizio urbano di trasporto collettivo della città di Bari.
Per fatturato imponibile si intende la somma delle fatture annualmente emesse alla clientela per la occupazione degli spazi pubblicitari ( interni ed esterni agli autobus aziendali) relative all’annualità contrattuale di competenza, escluse solamente le quote per eventuali clienti dichiarati falliti ed al netto dei comprovati ristorni e diritti di intermediazione riconosciuti ad agenzie/centri media .
Saranno esclusi dal fatturato gli eventuali riaddebiti per la stampa del materiale pubblicitario qualora i clienti della concessionaria dovessero farlo realizzare dalla concessionaria stessa.
La concessionaria dovrà inviare, relativamente al fatturato prodotto sugli asset di cui all’Art. 2.1), entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre contrattuale elenco riepilogativo delle eseguite esposizioni con indicato il nome del cliente, quantità e formato della pubblicità, periodo di esposizione, importo dell’ordine, numero fattura, importo fattura
e importo di competenza dell’anno contrattuale alfine di consentire all’Azienda di effettuare le opportune verifiche, fermo restando la facoltà dell’Azienda di eseguire le verifiche contabili presso la sede della concessionaria.
Al termine di ciascun semestre contrattuale qualora il conteggio del fatturato, come sopra indicato, comportasse il riconoscimento di un canone variabile come sopra calcolato (ROYn) l’Azienda invierà fattura alla concessionaria, la quale dovrà effettuare il pagamento a 30 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario.
Al termine di ciascuna annualità contrattuale verrà operato il conguaglio, positivo o negativo, se dovuto.
ART. 18 – ONERI DELL A CONCESSIONARIA
La concessionaria si impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari locati, salvaguardando il valore commerciale dello strumento pubblicitario.
La concessionaria, con la propria organizzazione, sostenendo tutti i necessari costi, dovrà provvedere:
- alla produzione delle commissioni di pubblicità;
- al pagamento dell'imposta comunale gravante la pubblicità;
- alla applicazione e manutenzione delle strutture per l'applicazione della pubblicità all'esterno ed all'interno delle vetture di pubblico trasporto
- alla fatturazione degli importi delle commissioni alla clientela;
- all'incasso degli importi dovuti, lasciando la Azienda ampia facoltà alla concessionaria di concedere rateazioni, fare transazioni, dare corso ad azioni giudiziarie, effettuare istanze di fallimento e domande di ammissione al passivo, rinunciare ai crediti qualora non fossero più esigibili;
- alle spese di struttura per la gestione della pubblicità;
- alle spese per la esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità sulle vetture;
- alle spese che riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per ricerche di mercato, per illustrazioni, depliant, ecc.;
- a quant'altro necessario, qui non elencato, limitandosi la Azienda a mettere a disposizione della concessionaria i mezzi e le strutture per far esercitare l'attività pubblicitaria.
ART. 19 – PUBBLICITA’ INTEGRALE O PARZIALE
Alla concessionaria della pubblicità sugli autobus è consentita la pubblicità e decoro integrale e/o parziale sugli autobus urbani con le seguenti prescrizioni.
Ferma restando la facoltà per la concessionaria di effettuare le esposizioni pubblicitarie all’esterno degli autobus nelle forme e dimensioni che riterrà opportune, come indicato nel precedente articolo 3, la concessionaria e l’Azienda, di comune accordo, stabiliranno le modalità e i quantitativi ottimali anche in funzione dell’andamento del mercato.
La pubblicità in argomento dovrà essere realizzata tramite l’applicazione di idonee pellicole adesive di tipo omologato, aventi le stesse caratteristiche tecniche delle pellicole SCOTCHPRINT 3M (o tecnicamente equivalenti), sulle due fiancate laterali e sul lato posteriore del mezzo. Le pellicole da applicare devono garantire la mobilità senza danneggiare la carrozzeria delle vetture.
Le decorazioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare del regolamento del Codice della Strada.
Rimangono a carico della concessionaria tutti gli oneri per imposte, tasse, spese di allestimento e rimozione delle pellicole e quant’altro occorra per la realizzazione della pubblicità integrale o del maxiretro.
La concessionaria assume in proprio l’obbligo di reperire e contattare i clienti per la pubblicità integrale decidendo con essi il periodo di esposizione.
L’Azienda si impegna ad assicurare la circolazione giornaliera del mezzo adibito a pubblicità integrale per almeno numero 7 ore e globalmente per un numero di giorni pari al 90% del periodo di esposizione pubblicitaria. Qualora durante il periodo contrattuale il numero di uscite del mezzo non dovesse raggiungere il numero di uscite garantite, l’Azienda consentirà il recupero totale dei giorni di non uscita del mezzo e fino al raggiungimento del periodo contrattuale.
La concessionaria dovrà curare direttamente ed il esclusiva il rapporto con la clientela stipulando singoli contratti per il solo spazio ceduto dall’Azienda in concessione rimanendo nella totale discrezionalità del cliente la scelta di eventuali professionisti per la parte relativa al bozzetto grafico .
Eventuali rapporti fra la concessionaria ed il cliente, che abbiano per oggetto realizzazioni di bozzetti e/o allestimenti di bus, esulano dal presente contratto.
La concessionaria dovrà curare anche i rapporti con i clienti in ordine alle procedure ed ai versamenti (imposte pubblicità ecc.) che questi dovranno effettuare nel rispetto delle norme vigenti. L’Azienda viene pertanto sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati adempimenti del cliente nei confronti delle amministrazioni interessate, conservando, tuttavia, il diritto alla risoluzione del contratto, dopo aver contestato ripetuti inadempimenti.
La concessionaria sottoporrà, di volta in volta, alla Direzione Generale dell’Azienda ogni singolo contratto che dovrà essere approvato o respinto entro 5 (cinque) gg. dalla comunicazione; sarà cura della concessionaria selezionare preventivamente messaggi pubblicitari che non abbiano contenuti politici, religiosi, sindacali e/o in contrasto con le norme vigenti in tema di ordine pubblico o di buon costume, come pure in contrasto o in concorrenza con gli interessi dell’Azienda.
L’Azienda non risponderà nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di immagini, foto, messaggi dei quali il cliente non abbia la piena disponibilità.
La concessionaria dovrà provvedere alla rimozione ed al successivo rimontaggio dei supporti adibiti a contenere le tabelle pubblicitarie esistenti all’atto dell’allestimento per pubblicità integrale, assumendosi inoltre l'obbligo di vigilare affinché tale allestimento (e la successiva rimozione di pellicole) non arrechi alcun danno alla carrozzeria delle vetture.
Si conviene che le operazioni di montaggio e rimozione delle pellicole dovranno essere eseguite nel tempo massimo di 3 (tre) giorni per singola fase.
Eventuali danni causati al mezzo in fase di montaggio e/o rimozione delle decorazioni a causa dell’utilizzo di materiali solventi o altro non conformi alle prescrizioni tecniche anzi citate dovranno essere rimossi a cura e spese della concessionaria entro e non oltre 5 (cinque) giorni.
Nel caso di inottemperanza della concessionaria, vi provvederà l’Azienda addebitando i relativi costi alla stessa, il cui importo sarà prelevato dall’ammontare della cauzione definitiva.
La concessionaria, in tal caso, dovrà provvedere a ripristinare, nel suo valore, la cauzione definitiva nel termine di 15 (quindici) giorni da quello dell’invito.
L’Azienda viene sollevata da ogni responsabilità qualora incidenti stradali provocati da terzi dovessero causare danni alle decorazioni pubblicitarie sui mezzi in oggetto.
Viene pertanto fatto carico alla concessionaria di provvedere direttamente o tramite il cliente alla stipula di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni derivanti alle decorazioni a seguito di incidenti stradali.
ART. 20 – PENALITA’
In caso di inadempimenti da parte della Concessionaria, verranno contestate per iscritto e applicate da AMTAB le seguenti penali:
- Per l’occupazione da parte della concessionaria di spazi del veicolo diversi da quelli consentiti: una penale di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di occupazione dello spazio abusivo, fermo restando l’obbligo a carico della concessionaria di procedere senza indugio alla rimozione di quanto apposto in violazione
- Per il ritardo, direttamente imputabile alla Concessionaria, sui termini indicati in offerta per la sostituzione di cui all’Art. 4 punto 1) lettere c), d) ed e): una penale giornaliera per ogni arredo sostituito in ritardo, pari a euro 100 (euro cento), in caso di pensilina; pari a euro 25 (euro venticinque) in caso di palina;
- Per il ritardo, direttamente imputabile alla Concessionaria, nella realizzazione del cronoprogramma di cui all’art 4 punto 2 lettera c): una penale giornaliera pari a euro 10 (euro dieci) per ogni giorno di ritardo su ogni singolo arredo;
- Per mancato intervento rispetto a quanto indicato nel piano di Manutenzione Ordinaria e Pulizia degli impianti: una penalità giornaliera pari a euro 30 (euro trenta) per obblighi inerenti le pensiline e pari a euro 10 (euro dieci) per obblighi inerenti le paline.
Rimane salva la facoltà di AMTAB di dichiarare la decadenza della Concessionaria dal contratto in uno dei seguenti casi, qualora le inadempienze siano direttamente imputabili alla Concessionaria stessa:
• mancato raggiungimento delle sostituzioni di cui al punto 1 lettere c), d) ed e) art 4;
• ritardo superiore a giorni 120 per l’esecuzione del piano di cui all’art.4.1 lettere c), d) ed e).
ART. 21 – Collaudo
Con riferimento alla installazione/sostituzione dei manufatti di cui ai punti c), d) ed e)del punto 1 dell’art.4, il collaudo delle pensiline e paline installate dalla Concessionaria sarà effettuato a cura della Direzione preposta di AMTAB, entro 60 giorni dalla ultimazione delle installazioni e consisterà nella verifica della rispondenza delle tipologie e caratteristiche tecnico-funzionali dei manufatti installati, rispetto a quelli offerti. Il collaudo dei manufatti risulterà da apposito verbale redatto a firma dell’incaricato della Direzione preposta di AMTAB.
ART. 22 – SPESE DI GARA E CONTRATTUALI
Il contratto sarà redatto sotto forma di scrittura privata e sarà registrato in caso d’uso; in tal caso le relative spese saranno a carico della concessionaria.
ART. 22 – CONTROVERSIE. CLAUOSLA COMPROMISSORIA
Eventuali controversie, di qualsivoglia natura, che dovessero insorgere nel corso della concessione saranno demandate, per la soluzione, ad un Collegio Arbitrale, in Bari, composta da tre Avvocati, uno nominato dall’Azienda, uno nominato dalla aggiudicataria ed il terzo, con funzione del Presidente del Collegio, nominato di comune accordo fra i primi due. In caso di disaccordo provvederà alla nomina, su istanza della parte più diligente, il Presidente della Corte d’Appello di Bari. Il Collegio così composto esprimerà il lodo secondo diritto, anche a maggioranza e con il rispetto delle formalità previste dal codice di rito. L'arbitrato sarà, quindi, rituale.
ART. 23 – FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia non devoluta agli arbitri sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.