Contract
C O M U N I T À M O N T A N A DELL'ALTO E MEDIO METAURO
via Manzoni, 25 — 61049 Urbania
tel. 0722 - 31 30 21 / 31 30 22 Fax 31 97 83
Comuni di: Borgo Pace - Mercatello sul Metauro - Sant’Angelo in Xxxx - Xxxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx - Xxxxxx
MODELLO “B”
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER DISABILI “FRANCESCA” E DEL SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO PER L’ETA’ EVOLUTIVA “LA SCUOLA PER TUTTI”
CAPITOLATO D’ONERI
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO ART. 2 - FINALITA’
ART. 3 - DESTINATARI
ART. 4 - PRESTAZIONI E SEDI ART. 5 - PERSONALE
ART. 6 - SPESE DI GESTIONE A CARICO DELLA DITTA ART. 7 – SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI UTENTI ART. 8 - TRASPORTO DEGLI UTENTI
ART. 9 - LOCALI ED ATTREZZATURE ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. 11 - AMMONTARE PRESUNTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO ART. 12 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 14 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO
ART. 16 - SUBAPPALTO
ART. 17 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO
ART. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE ART. 19 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA ART. 20 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ART. 21 - AGGIORNAMENTO
ART. 22 - VOLONTARIATO
ART. 23 - CASI DI FORZA MAGGIORE ART. 24 - DANNI A PERSONE O COSE ART. 25 - PENALITÀ
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 27 - RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE
ART. 29 - RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 ART. 30 - RISPETTO LEGGE N°68/1999
ART. 31 - RISPETTO D.LGS. 196/2003 – T.U. PRIVACY
ART. 32 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
ART. 33 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE DI COMPORTAMENTO ART. 34 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
ART. 35 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI
ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 38 - NORME DI RINVIO
ART . 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto è relativo:
1) alla gestione del Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili. Il centro è una struttura territoriale a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizione di disabilità, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo. E' un servizio aperto alla comunità locale con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali (legge Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 del 6.11.2002).
Il servizio è aperto per almeno sette ore al giorno, nella fascia oraria 8,30 – 16,00 per minimo 5 giorni settimanali e per almeno 48 settimane all'anno esclusi sabato, domeniche, festivi, festività natalizie e pasquali in conformità a quanto stabilito nel regolamento Regione Marche n. 1 dell'8.03.2004 e successive modifiche ed integrazioni. Per un mese nel periodo estivo da programmare con la stazione appaltante, il servizio è svolto in forma ridotta.
I periodi di chiusura programmata del Centro in ogni caso non devono superare le due settimane consecutive,
2) alla gestione del Servizio Psicopedagogico per l’Età Evolutiva rivolto a soggetti con problemi frequentanti la scuola dell’obbligo. E' un servizio pomeridiano aperto alla comunità locale, strettamente integrato con le scuole del territorio, che indirizza la sua attività in due direzioni:
- al trattamento di problematiche di apprendimento e comportamento;
- alla gestione di bambini con gravi disabilità intellettive e con autismo;
Il servizio è aperto nel periodo scolastico per 37 settimane, da settembre a giugno, nell’orario 14,30
– 18,30, con la seguente organizzazione:
- sede di Urbino tre pomeriggi alla settimana;
- sede di Fermignano due pomeriggi alla settimana;
- sede di Urbania due pomeriggi alla settimana;
- sede di X. Xxxxxx in Vado due pomeriggi alla settimana.
E' fatta salva la facoltà della Comunità Montana di modificare l'orario ed i giorni di funzionamento dei servizi sopra indicati, qualora ciò sia reso indispensabile da esigenze di organizzazione della struttura.
ART . 2 FINALITA’
1) Il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno offre prestazioni ed interventi di assistenza tutelare ed educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:
• migliorare la qualità della vita delle persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale
• rispondere in modo globale ed armonico ai livelli di crescita
• mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali ed ambientali
• favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo
• incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionali contrastando i processi involutivi
• sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.
2) Il Servizio Psicopedagogico per l’Età Evolutiva persegue le seguenti finalità;
- supportare gli allievi con specifici disturbi dell’apprendimento scolastico (lettura, scrittura e matematica);
- sostenere gli allievi nei compiti scolastici, promuovendo anche programmi sulle abilità di studio;
- promuovere attività educative a favore di allievi con disabilità intellettiva grave e con autismo;
- attivare programmi per il trattamento dei problemi comportamentali e dei disturbi della condotta.
ART . 3 DESTINATARI
1) Sono destinatari del servizio educativo i soggetti con deficit psico-fisico medio grave. Su specifico progetto elaborato d'intesa tra i servizi competenti, il Centro può accogliere soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.
2) Sono destinatari del Servizio Psicopedagogico per l’Età Evolutiva con disabilità e difficoltà di apprendimento frequentanti la scuola dell’obbligo.
Entrambi i servizi accolgono persone disabili residenti o domiciliate nei Comuni dell’ambito della Comunità Montana, dei Comuni di Petriano e Xxxxxxxxxx in Foglia e di altri Comuni limitrofi che ne facciano richiesta formalizzata secondo le procedure previste.
Qualora facciano richiesta di frequenza utenti non residenti nel territorio della Comunità Montana l'accettazione è subordinato alla disponibilità dei posti, completate tutte le richieste dei residenti della Comunità Montana.
ART . 4 PRESTAZIONI E SEDI
I servizi oggetto dell'appalto vengono descritti come di seguito specificato:
1) Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno
• attività di coordinamento
• attività educativa
• autista per il trasporto, con i mezzi del centro, degli utenti limitatamente al tragitto: Peglio, Urbania, Xxxxxx x Xxxxxx
Xxxxxxxxxx, xxx. Xxxxxxxx, Xxxxxx.
• attività di assistenza al trasporto
• tutto quant'altro necessario per la gestione del Centro in relazione all’attività didattica proposta dalla ditta (uscite, laboratori, gite, ecc.).
Il servizio viene svolto nelle seguenti sedi del Centro:
-sede di Cà Messere via Strada Rossa ad Urbino
-sede di Piola S. Margherita ad Urbino
-sede in località Montesoffio ad Urbino
2) Servizio Psicopedagogico per l’Età Evolutiva
• attività di coordinamento
• attività educativa, con rapporto uno ad uno o in piccolo gruppo, in relazione alle singole esigenze.
Il servizio viene svolto nelle seguenti sedi del Servizio:
-sede di via Xxxxx Xxxxxxxxx ad Urbania
-sede di via Milano a Fermignano
-locali ex biblioteca del Comune di X. Xxxxxx in Vado, in Piazza Xxxxxxx X
-sede di via Xxxxxx Xxxxxxxx ad Urbino, ovvero altra sede similare idonea in Comune di Urbino messa a disposizione dalla Ditta aggiudicataria.
Si valuta, per quanto di competenza, che il contratto d’appalto per la gestione dei servizi non debba comprendere la stesura del D.U.V.R.I. di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.e ii. in quanto si prevede che il servizio sarà prestato da un’unica ditta appaltatrice senza che intervengano lavoratori della Committente Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, salvo gli incontri di programmazione e controllo di natura prettamente intellettuale. Non è prevedibile, inoltre, che sussistano rischi da interferenze lavorative legate alla specificità del servizio svolto.
Restano fermi:
- l’obbligo da parte della ditta esecutrice di provvedere autonomamente ai rischi specifici della mansione;
- la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze qualora i soggetti ospitanti il servizio, o la ditta esecutrice stessa, evidenziano alla Comunità Montana committente la eventuale presenza di rischi per la salute o la sicurezza di tipo interferente; in tal caso l’appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all’intervento dandone opportuna comunicazione alla ditta esecutrice;
- la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze laddove vengano attivate iniziative/interventi da parte di terzi, autorizzati dalla stazione appaltante, in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 26 comma 3 bis e allegato 11 del D. Lgs. 81/2008; anche in questo caso l’appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all’intervento dandone opportuna comunicazione alla Ditta esecutrice;
- la necessità da parte della Comunità Montana committente di informare la ditta esecutrice circa la natura esatta del lavoro da svolgere – desumibile comunque già dal presente capitolato - e di assicurare la qualificazione e l’esperienza professionale della ditta esecutrice stessa.
ART. 5 PERSONALE
La ditta aggiudicataria per la esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 4) dovrà:
a) garantire il rispetto del rapporto personale/utenti stabilito dal Regolamento Regionale concernente “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” richiesto dal Regolamento Regione Marche n. 1 del 25.02.2004 “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” (Allegato “A”).
b) garantire che ogni unità lavorativa impiegata sia in possesso dei titoli richiesti dal Regolamento Regione Marche n. 1 del 25.02.2004 “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” (Allegato “B”).
Le figura professionali previste sono:
A) Coordinatore organizzativo
Il Coordinatore dovrà essere nominato dalla ditta aggiudicataria e la Comunità Montana si riserva la supervisione dell’attività attraverso un esperto appositamente incaricato.
Le funzioni attribuite al Coordinatore Responsabile sono le seguenti:
1. garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;
2. verificare l’esatta esecuzione delle attività concordate in equipe da parte degli operatori;
3. organizzare uno schedario che dovrà essere tenuto aggiornato che memorizzi i dati più significativi degli utenti, i relativi progetti individuali e le verifiche degli stessi nel rispetto del segreto d’ufficio di cui all’art. 326 C.P , e del D.Lgs n. 196/2003;
4. tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nella struttura;
5. programmazione del lavoro di tutti gli operatori;
6. verifica dell’effettuazione delle valutazioni periodiche da parte di tutti gli operatori e tenuta della documentazione relativa
7. organizzazione delle attività del Centro (uscite, laboratori etc..);
8. partecipazione, su richiesta delle scuole, alle attività di predisposizione della documentazione riferita agli allievi frequentanti il Servizio Psicopedagogico per l’Età Evolutiva (PEI e PDP).
B) Personale educativo
Le funzioni attribuite al personale educativo sono in particolar modo:
- gestione e verifica di interventi educativi mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti anche attraverso attività di laboratorio;
- progettazione, organizzazione gestione delle proprie attività professionali all’interno della struttura in modo coordinato con le altre figure professionali.
- presa in carico diretta della persona nell’ambito del PEI predisposto dal Coordinatore;
- l’intenzionalità educativa in ogni azione operativa
- la gestione della quotidianità emergente del rapporto educativo
- interventi domiciliari sulla base di progetti personalizzati concordati con il Coordinatore della struttura.
C) Personale addetto al trasporto
Il trasporto deve essere assicurato con personale in regola con il possesso della patente richiesta dal Codice della Strada per la guida degli automezzi in dotazione al CSER e di eventuali altri mezzi messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria.
D) Personale di assistenza al trasporto
L’attività di assistenza al trasporto deve essere garantita per ogni mezzo mediante almeno 1 (uno) operatore che assicuri le funzioni di controllo ed assistenza durante il trasporto degli utenti dal proprio domicilio al Centro e viceversa, negli spostamenti per raggiungere le varie sedi di attività e nelle escursioni programmate.
E) Personale ausiliario
L’aggiudicatario, dovrà fornire un’assistenza socio sanitaria per le ore indicate nel disciplinare, con funzioni di assistenza e cura alla persona disabile presente al CSER.
Il numero degli addetti dovrà essere equilibrato rispetto al numero degli utenti e comunque, rispettare i parametri di legge.
Il personale educativo della ditta appaltatrice, oltre alle ore di servizio a contatto con l’utenza, deve disporre di ore per riunioni, programmazione ecc.; tali attività devono essere assicurate alla chiusura della struttura e comunque in momenti in cui non vi è la presenza dell’utenza.
In sede di gara la ditta dovrà presentare una scheda relativa all’organizzazione del personale considerando che tutto il personale dovrà prendere servizio al momento di inizio dell’appalto (o nei giorni precedenti necessari per l’organizzazione del servizio) indipendentemente dal numero degli utenti iscritti e frequentanti.
Inoltre nei casi di assenza per qualsiasi motivo del citato personale dipendente, la ditta appaltatrice si obbliga a mantenere attivo il servizio provvedendo alla immediata sostituzione del personale, che deve comunque avvenire entro quattro ore, per l’intera durata del periodo di assenza in modo da mantenere inalterati i parametri previsti dalla vigente normativa.
Tutto il personale impiegato deve possedere i seguenti requisiti di base:
-capacità fisica e professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
-.titolo di studio richiesto dal presente Capitolato;
-idoneità psico attitudinale per l’attività da svolgersi con gli utenti;
-assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.
Presso la Ditta aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste, i titoli di studio, le certificazioni professionali e quelle inerenti l’assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti. Il responsabile del procedimento ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio.
ART. 6
SPESE DI GESTIONE A CARICO DELLA DITTA
Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico della Comunità Montana in particolare è onere della ditta:
- ogni spesa inerente il personale
- l'assistenza agli utenti durante il trasporto e tutti i costi connessi
- mantenimento di un buon livello di funzionalità degli arredi e delle attrezzature nello svolgimento delle attività all’interno della struttura;
- l’aggiornamento e le altre iniziative di cui la ditta si sia assunta l’onere in sede di offerta
- sede operativa dello sportello del servizio psicopedagogico “La scuola per tutti” in Comune di Urbino.
Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o conseguente a questa, nessuna eccettuata o esclusa sarà a carico della ditta aggiudicataria. Di dette spese non si potrà esercitare diritto di rivalsa.
ART. 7 SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AGLI UTENTI
Per la somministrazione dei pasti agli utenti del CSER l’aggiudicatario utilizzerà le strutture convenzionate con la Comunità Montana -a norma con le disposizioni di legge relative alla preparazione dei pasti-, presenti nei Comuni sedi di attività.
A seconda dell’organizzazione dell’attività socio educativa, il consumo dei pasti potrà avvenire sia direttamente presso le strutture convenzionate o presso le sedi del centro previo asporto dei pasti dalle medesime strutture.
I pasti per gli utenti e per gli educatori del CSER in servizio, sono a carico della Comunità Montana.
ART. 8 TRASPORTO DEGLI UTENTI
La ditta aggiudicataria dovrà fornire gli autisti per il trasporto degli utenti residenti nei Comuni di di cui all’art. 4 punto 1 dalle proprie abitazioni al alla sede del centro per disabili, per tutta la durata dell'appalto. Dovrà inoltre assicurare gli autisti per gli spostamenti nelle varie sedi di attività e/o strutture utilizzate e per le escursioni programmate.
ART. 9
LOCALI ED ATTREZZATURE
L’aggiudicatario si impegna a mantenere con cura i locali e le attrezzature ove si svolgono i servizi oggetto di gara. La Comunità Montana è sollevata da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti; tali spese infatti saranno a carico totalmente dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione alla Comunità Montana e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest’ultima.
L’aggiudicatario si obbliga a lasciar verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato, e a segnalare tempestivamente in forma scritta di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato.
Sarà cura della Comunità Montana provvedere alla sostituzione di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore si obbliga a riconsegnare alla Comunità Montana i locali e gli impianti ad essi connessi, le attrezzature e gli utensili perfettamente funzionanti tenuto conto dell’usura dovuta al loro utilizzo durante la gestione.
L’aggiudicatario è ritenuto responsabile per i danni arrecati alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature dovuti ad imperizia, negligenza, incuria o mancata manutenzione.
La quantificazione di tali danni sarà effettuata dalla Comunità Montana ed addebitata all’aggiudicatario.
Della consegna di tutto il materiale all’inizio del servizio e della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti in contraddittorio appositi verbali sottoscritti dalle parti contraenti.
ART. 10
DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio decorre dalla data della stipula del contratto di appalto di servizio e durerà tre anni.
Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte della Comunità Montana.
L’aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all’individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.
ART. 11
AMMONTARE PRESUNTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'importo annuo per la gestione onnicomprensiva dei servizi oggetto dell'appalto è pari ad €. 424.085,88 annuali, l’ammontare del presente appalto è quindi pari a €. 1.272.257,64 (oneri per la sicurezza pari a zero) + iva se ed in quanto dovuta. La base di gara viene calcolata come appresso indicato:
Xxxxxxxxx.xx | Livello | Qualifica | Ore | Tariffa | Settimane | Compenso |
D3 | Responsabile del Centro | 12 | 23,48 | 44 | 12.397,44 | |
Centro Socio Educativo Diurno | Livello | Qualifica | Ore | Tariffa | Settimane | Compenso |
C3 | Educatori coordinatori | 60 | 20,78 | 44 | 54.859,20 | |
C1 | Educatori | 260 | 19,56 | 44 | 223.766,40 | |
C3 | Apertura estiva - educ. coordinatori | 25 | 20,78 | 4 | 2.078,00 | |
C1 | Apertura estiva - educatori | 155 | 19,56 | 4 | 12.127,20 | |
B1 | Serv. operatore sanitario | 40 | 18,14 | 44 | 31.926,40 | |
B1 | Autisti | 22 | 18,14 | 48 | 19.155,84 | |
Totale | 343.913,04 |
Serv. psicopedagogi co "La scuola per tutti" | Livello | Qualifica | Ore | Tariffa | Compenso | |
C1 | Urbino | 924 | 19,56 | 18.073,44 | ||
C1 | Urbania | 924 | 19,56 | 18.073,44 | ||
C1 | Fermignano | 924 | 19,56 | 18.073,44 | ||
C1 | X. Xxxxxx in Vado | 693 | 19,56 | 13.555,08 | ||
Totale | 3.465 | 67.775,40 |
Si precisa che gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza sono paria 00,00 (zero) in quanto riferiti esclusivamente a situazioni lavorative che consistono in riunioni di coordinamento, confronto, programmazione, periodicamente svolte all’interno degli edifici di proprietà comunale e/o della Comunità Montana. Eventuali prestazioni accessorie o aggiuntive, precedentemente autorizzate dalla stazione appaltante, verranno liquidate con fattura apposita. Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura secondo quanto previsto dal
D.L. 9.11.2012 n. 192. Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara” (C.I.G.), riferito al servizio. Il calcolo dell'importo trimestrale della fattura avverrà tenuto conto dell’effettiva presenza degli utenti presso i servizi, tenuto conto delle eventuali decurtazioni sopra precisate in relazione all’effettiva presenza nei servizi degli utenti.
Le fatture, emesse a norma di legge, con i prospetti allegati come sopra descritto, devono pervenire alla Comunità Montana, Ufficio Protocollo e verranno pagate entro i termini di cui sopra. Tali termini verranno interrotti con comunicazione scritta ove la documentazione allegata alla fattura risulti incompleta o irregolare. Analogamente le fatture non regolari saranno restituite a cura dell’Ufficio competente e i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione. Con tale pagamento l’Aggiudicataria s’intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Comunità Montana per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dalla Comunità Montana con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate. S’intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l’espletamento dei servizi, nonché le spese di missione e viaggio per raggiungere il domicilio dei destinatari dei servizi medesimi. I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere lo scioglimento del contratto. La stazione appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’aggiudicatario cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
ART. 12 REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
Il corrispettivo previsto dal presente capitolato non può essere oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo offerto resterà quindi fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. In esso si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l’esecuzione delle prestazioni del servizio in parola.
I prezzi praticati si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo
rischio, e sono, quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto.
ART. 13
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il responsabile del procedimento, cioè il Responsabile del Settore Servizi Sociali della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, è anche il Responsabile dell’esecuzione del servizio che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante. Il direttore assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del servizio svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. La stazione
appaltante potrà nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione, e dovrà comunicarne il nominativo all’aggiudicataria.
ART. 14
AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante, per l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni, tramite il Responsabile del procedimento della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro. Il mancato adempimento può costituire causa di risoluzione contrattuale.
E’ in facoltà della Stazione Appaltante disporre l’avvio dell’esecuzione tramite apposito verbale, redatto ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010, del quale, su richiesta dell’esecutore, potrà essere rilasciata copia conforme all’originale.
ART. 15 VIGILANZA E CONTROLLO
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte dell’Aggiudicataria dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara. Si avverte altresì che eventuali verifiche, da cui risulti che l’Aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, comporteranno la risoluzione del contratto, che pertanto deve intendersi sottoposta a questa condizione risolutiva espressa.
Spettano alla Comunità Montana ampie facoltà di controllo e di indirizzo, in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'appaltatore, sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori, sia per quanto attiene l’esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato e comunque il buon andamento dei servizi e dei programmi di lavoro.
La Comunità Montana si riserva infatti di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:
- verifiche semestrali dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell’aggiudicataria, finalizzate a valutare l’azione degli operatori impiegati, in termini di efficienza ed efficacia.
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Direttore dell’esecuzione del contratto allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo all’aggiudicataria.
All’aggiudicataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.
ART. 16 SUBAPPALTO
In considerazione della natura dell’appalto relativo a “servizi alla persona”, la Comunità Montana non riconosce altra controparte che l’Aggiudicataria della presente gara, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla. E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
ART. 17 VARIAZIONI DEL CONTRATTO
Nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, del DPR 207/2010, la stazione appaltante può chiedere all’aggiudicataria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di
un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite in aumento, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale - nei limiti prescritti dall’ordinamento in tema di affidamenti diretti - dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore
Qualora durante l’esecuzione del servizio, la Comunità Montana a proprio insindacabile giudizio, dovesse verificare la necessità di integrare gli stessi con ulteriori prestazioni di natura simile, accessoria o complementare, potrà affidare gli stessi con atto formale all’Aggiudicataria.
ART. 18
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE
L’aggiudicataria, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligata a rispettare, per gli operatori, alla data dell’offerta e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge il servizio, stipulati dalle XX.XX. più rappresentative, nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, assistenziali, previdenziali, e quant’altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l’Amministrazione potrà mai essere configurato.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicataria, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l’aggiudicataria si impegna a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nonché a predisporre, prima dell’inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.
L’aggiudicataria solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione.
L’aggiudicataria (qualora cooperativa o Consorzio di cooperative) applicherà l'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Assistenziale, in materia di cambi di gestione. Pertanto, ai sensi della lettera B del citato art. 37, l’azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Ditta cessante, il personale addetto al servizio nelle modalità previste dal citato art. 37. Le imprese interessate prenderanno pertanto preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto dei lavoratori addetti al servizio. La Ditta assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dalla ditta cessante. Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio. In particolare sarà garantito il mantenimento dell’anzianità maturata e il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici così come previsti dal contratto nazionale di lavoro. In caso però di indisponibilità del personale già addetto al servizio, o per provvedere ad eventuali sostituzioni o incrementi del servizio stesso in corso d’opera, l’aggiudicataria deve comunque disporre di proprio personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato. La Comunità Montana è tenuta all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva. A tal fine, l’aggiudicataria si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, prima dell’avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, potrà richiedere idonea documentazione
da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione. L’Aggiudicataria si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impegnato nel servizio. Alla Comunità Montana resta comunque, relativamente agli obblighi suddetti, la facoltà di richiedere opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale dellavoro. Qualora l’Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all’Aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora l’Aggiudicataria non adempia entro il predetto termine l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.
ART. 19
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA
Le prestazioni dovranno essere effettuate con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché nell’osservanza delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e ingenerale di tutte le leggi che disciplinano la materia. L’aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire a regola d’arte i servizi affidati. L’aggiudicataria assicura il regolare svolgimento del servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente l’operato, le attività, la relazione con l’utenza e il rispetto degli orari degli operatori individuando le forme più opportune a tale scopo. E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta o al personale da essa dipendente. L’aggiudicataria provvede all’organizzazione complessiva del servizio e alle concrete modalità di espletamento attraverso la migliore pianificazione delle attività, articolazione degli interventi,valutazione e organizzazione della mobilità e degli spostamenti degli operatori, abbinamento operatore / utente, etc. , sulla base delle finalità perseguite dall’Amministrazione e in accordo con essa.
L’Aggiudicataria si obbliga inoltre a:
- costituire un sede operativa nel territorio della Comunità Montana entro 30 giorni dall’aggiudicazione;
- garantire i servizi programmati assicurando una organizzazione uniforme ed efficiente, la rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- rispettare il rapporto operatore/utente previsto dal Xxx.xx Regionale n.1 dell'8.03.2004 e successive modificazioni;
- comunicare al Direttore dell’esecuzione del servizio o suo delegato, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima dell’esecuzione dell’appalto, l’elenco nominativo del personale con le esatte generalità di ognuno, la qualifica, il livello retribuito applicato, il domicilio e il numero di telefono.
- svolgere le prestazioni prescritte nel presente capitolato in stretta collaborazione e in rapporto con il Direttore dell'esecuzione del servizio.
- comunicare al Direttore dell’esecuzione del servizio o suo delegato ogni variazione di personale, comprese eventuali sostituzioni, prima che il personale non compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’espletamento del servizio.
- garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all’utenza;
- assicurare, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, la regolarità e la continuità delle prestazioni, sostituendo il personale assente con personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato, entro e non oltre le 12 ore successive e limitando il più possibile la
rotazione onde evitare difficoltà di rapporto con l’utenza. Le sostituzioni dovranno essere segnalate all'Unione entro il giorno successivo.
- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi, sia organizzando in proprio, sia partecipando a incontri formativi proposti dalla Comunità Montana o da altri Enti, al di fuori dell'orario di lavoro, secondo quanto definito dal successivo art. 21 e dal progetto di servizio;
- effettuare riunioni, al di fuori dell'orario di lavoro, per coordinare il gruppo degli operatori e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale, e per il raccordo programmatico e operativo;
- garantire comunque il funzionamento dei servizi essenziali in caso di astensione dal lavoro per sciopero.
- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. n. 626/1994) e successive modificazioni ed integrazioni,
- documentare semestralmente le attività svolte mediante una relazione concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio, con l’indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e di criticità rilevati nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall’Amministrazione;
- realizzare il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti nel rispetto di quanto stabilito dal T.U. sulla Privacy – X.Xxx. 196/2003.
- informare tempestivamente il Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del servizio e individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dallo stesso.
Nell’ambito della programmazione ed in relazione alle attività, l’Ufficio competente potrà richiedere una diversa articolazione del personale e dei tempi, funzioni e attività aggiuntive e/o accessorie, in riferimento ai bisogni e alle necessità che potranno emergere in corso d’opera. Tali attività e servizi accessori e complementari verranno liquidati con fattura apposita.
La pianificazione delle attività sarà effettuata dal Direttore dell’esecuzione del servizio in collegamento con il coordinatore dell’aggiudicataria. Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l’Aggiudicataria ha la responsabilità di segnalare al Direttore dell’esecuzione del servizio ogni problema sorto nell'espletamento del servizio stesso con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato d'oneri. In tale quadro l’Aggiudicataria è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
ART. 20
OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
L’aggiudicataria è tenuta a fornire agli operatori le adeguate attrezzature, in termini qualitativi e quantitativi, indumenti e materiali idonei alle attività da svolgere, per la tutela igienico sanitaria degli utenti e degli operatori stessi. Il personale impiegato per i servizi oggetto del presente capitolato deve:
- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, professionale, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell’utenza, delle famiglie e degli Uffici della Comunità Montana;
- rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l’allontanamento dal servizio;
- garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
- oltre alle prestazioni rivolte direttamente all'utenza, partecipare agli interventi di programmazione e verifica dell'attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglie, ente locale, Ambito sociale, ASUR, istituzioni scolastiche e organizzazioni di volontariato) e ai percorsi di formazione organizzati dalla Comunità Montana e da altri organismi.
- osservare, nell'espletamento del servizio, tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.
La Comunità Montana si riserva di segnalare, per i provvedimenti che l’Aggiudicataria vorrà adottare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, quali, ad esempio: -.scarse attitudini o capacità a svolgere il servizio;
-contegno poco corretto o non idoneo a garantire le finalità dei servizi;
-presenza di gravi inadempienze;
-eccesso di assenze.
Qualora le inadempienze persistano, sarà facoltà della Comunità Montana richiedere la sostituzione di detto personale. Su richiesta del Responsabile del Servizio, l’aggiudicataria provvederà quindi alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei all’espletamento del servizio entro e non oltre due giorni dalla richiesta medesima.
Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all’aggiudicataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l’Amministrazione ed il personale dell’aggiudicataria, la quale solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell’Amministrazione stessa.
ART . 21 AGGIORNAMENTO
Tutto il personale in servizio, nell’ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenze e capacità nei confronti dell’utenza, deve frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte della Comunità Montana, corsi retribuiti di formazione di almeno n. 20 ore annue su tematiche inerenti le problematiche attinenti lo svolgimento del servizio, sentito il parere del Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato.
L’ulteriore attività di formazione (contenuti, modalità, destinatari) dovrà essere conforme a quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di offerta e valutato in sede di gara.
ART. 22 VOLONTARIATO
La Comunità Montana riconosce il valore del volontariato in campo sociale.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a promuovere il contributo del volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio, per attività di supporto agli operatori impiegati nel servizio. L’impiego dei volontari è destinato esclusivamente ad attività complementari e di supporto e pertanto, gli operatori devono essere presenti durante i servizi prestati.
Il soggetto aggiudicatario dovrà informare il Direttore dell’esecuzione del servizio dell’eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante segnalando:
- la responsabilità del volontario/ tirocinante in modo esplicito, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa, senza oneri per l'ente appaltante;
- le forme di cautela adottate per garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui il volontario venga a conoscenza nell’espletamento del proprio servizio.
- forme e modalità di accesso a documenti riservati.
Il Direttore valuta la richiesta e autorizza l’utilizzo del suddetto personale.
In nessun caso le prestazioni dei volontari o dei tirocinanti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori.
La ditta aggiudicataria può consentire la partecipazione dei volontari e dei tirocinanti alla formazione.
Può essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del servizio l’impiego di eventuali volontari in Servizio civile Nazionale e/o regionale attribuiti dall’UNSC alla Ditta aggiudicataria; in tal caso i volontari debbono svolgere una funzione di supporto e mai in sostituzione dei lavoratori, e la Ditta è tenuta a rispettare tutte le vigenti normative in materia.
ART. 23
CASI DI FORZA MAGGIORE
L’aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione all’Amministrazione, col più celere mezzo possibile, dell’inizio e/o della cessazione di qualunque evento, giudicato di forza maggiore, da cui possa derivare pregiudizio o ritardo nell’adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, ponendo in essere, contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’affidatario non abbia potuto evitare nonostante l’adozione di ogni idonea cautela imposta dall’ordinaria diligenza.
Non sono riconducibili a cause di forza maggiore i danni derivanti dall’esecuzione negligente da parte dell’affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l’amministrazione degli eventuali danni subiti.
ART. 24
DANNI A PERSONE O COSE
La Comunità Montana é esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere agli utenti, agli operatori impiegati a qualunque titolo inclusi i volontari, tirocinanti e figure similari e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, ivi incluse tutte le attività svolte all’esterno del domicilio dell’utente o di altra sede autorizzata della Comunità Montana, incluse le fasi “in itinere”; intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere é già compreso nel corrispettivo del contratto.
L’aggiudicatario è l’unico responsabile dei danni che comunque dovessero derivare nell'espletamento del servizio e nella utilizzazione delle attrezzature e mezzi propri – o autorizzati - dell’aggiudicatario o fornite della Comunità Montana al personale od essere provocati a terzi, a persone o cose per fatto dell’Aggiudicatario medesima e dei suoi dipendenti.
A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Comunità Montana.
A tal fine l’Aggiudicataria deve essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa da presentare alla Comunità Montana prima della stipula del contratto:
-per i danni comunque derivanti all’Amministrazione causati dal proprio personale a beni mobili ed immobili, per un massimale di €. 1.500.000,00 e per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di €. 1.500.000,00.
La polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato.
La polizza anzidetta dovrà essere prodotta, in caso di R.T.I, dall’Impresa capogruppo a copertura di eventuali danni arrecati in esecuzione del servizio svolto da ciascuna Impresa costituente il Raggruppamento.
La Ditta è comunque tenuta a reintegrare in modo corrispondente alla fornitura iniziale gli arredi, attrezzature e suppellettili danneggiate per utilizzo improprio.
La Comunità Montana è esonerata da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall’espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione.
ART. 25 PENALITÀ
L’Aggiudicataria, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità variabile da un importo minimo pari lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale previa contestazione scritta a seconda della gravità dell’infrazione - qualora:
-si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato;
-assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;-.non fornisca tutte le prestazioni convenute;
-esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente;
-.effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo;
-impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione;
-esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini già indicati;
-.non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato.
In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l’Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Responsabile del servizio procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.
Qualora l’aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura sopra indicata.
La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all’eventuale recidiva.
La Comunità Montana si riserva di far eseguire da altra ditta il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore.
Si procederà al recupero della penalità, delle spese ed eventuali danni, mediante ritenuta diretta da parte della Comunità Montana sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento o in mancanza sulla cauzione definitiva con semplice atto amministrativo.
ART . 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Comunità Montana si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo. In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.
E’ automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell’aggiudicataria.
In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con Racc. AR. Con la risoluzione del contratto la Comunità Montana acquisisce il diritto di incamerare l’intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicataria, la stazione appaltante avrà facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare alla ditta inadempiente.
ART. 27
RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, di trasformazione del servizio o delle proprie strutture, di riorganizzazione strutturale del servizio stesso, di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o di mancanza di finanziamento regionale, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d’appalto, previo preavviso alla
controparte a mezzo raccomandata R.R. con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l’interruzione del rapporto, senza che l’aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.
Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti l’aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.
In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di tre mesi.
In tal caso alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all’articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
Art. 28 DIVIETO DI CESSIONE
Il contratto non può essere ceduto; non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Comunità Montana. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dalla Comunità Montana, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
ART. 29
RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81
La Ditta aggiudicataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, nonché delle normative collegate, ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell’Amministrazione
La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell’articolo 17, comma 1 lettera a, D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi al servizio affidato nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d’Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.
Qualora il personale della Ditta aggiudicataria rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l’avvio del servizio le informazioni sotto indicate:
- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto
- Mezzi e attrezzature disponibili per l’esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.
ART. 30 RISPETTO LEGGE N°68/1999
Le imprese partecipanti devono essere in regola con quanto prescritto dalla L. 68/99 in materia di collocamento dei disabili. Pertanto, devono presentare in sede di offerta un'apposita dichiarazione del rispetto della normativa sui disabili, contenuta nel modello di dichiarazione unica.
ART. 31
RISPETTO D.LGS. 196/2003 – T.U. PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell’articolo 73, comma 1, lett. a,b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196. La tipologia di dati sensibili e di operazioni eseguibili sono definite dalle apposite schede allegate al Regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana con atto n. 45 del 21/12/2005.
L’Impresa, in quanto aggiudicataria del servizio, è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale responsabile del trattamento dati. Il predetto Responsabile:
- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall’Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli incaricati ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
L’Impresa aggiudicataria, il/i Responsabile/i e gli incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l’aggiudicataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- potranno essere trattati esclusivamente le tipologie di dati sensibili e potranno essere eseguite esclusivamente le operazioni previste dal Regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione con atto n. 6 del 28.04.2006;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l’aggiudicataria si impegna, in assenza di rinnovo dell’affidamento del servizio, a consegnare i dati alla Comunità Montana entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea.
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.
ART. 32
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati al presente appalto. L’appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara” (C.I.G.), riferito al servizio.
Il contratto d'appalto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o subcontraente in caso di inadempimento dell’appaltatore.
L’appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 21
Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.6 della medesima Legge.
ART. 33
OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE DI COMPORTAMENTO
La ditta aggiudicataria si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice” stesso. A tal fine l’aggiudicataria è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del “Codice”, la Comunità Montana ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, garantendone l’accessibilità all’indirizzo web. La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. N. 62/2013, costituisce causa di risoluzione dell’incarico.
ART. 34
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rilasciare alla aggiudicataria l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi:
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l’indicazione dell’esecutore;
- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
- l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.
All’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione fanno seguito i provvedimenti di cui all’art. 324 del D.P.R. 207/2010.
ART. 35
DOMICILIO E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti contrattuali e di legge l’aggiudicataria elegge domicilio nel Comune di Urbania, in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 00. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove l’amministrazione sia attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Urbino, con rinuncia di qualsiasi altro.
Art. 36
SPESE CONTRATTUALI
1. L’Impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .
2. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.
Art. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avrà luogo in conformità a quanto disposto da X.X.xx. 196/2003 e ss. mm.ii – (Codice in materia di trattamento dei dati personali). Si precisa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di trattamento ineriscono all’espletamento della gara medesima;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla scrivente amministrazione in base alla vigente normativa;
- l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude all’Amministrazione la possibilità di disporre l’aggiudicazione in favore dell’interessato.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale dell’amministrazione implicato nel procedimento;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 medesimo, cui si rinvia. Soggetto attivo della raccolta dei dati è la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Settore Servizi Sociali: Dr. Xxxxx Xxxxxxxx.
ART. 38 NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia.
Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara.
Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 Codice Civile il legale rappresentante della Ditta dichiara espressamente di conoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali contenute nel presente capitolato.
Per accettazione
(Timbro e firma del legale rappresentante)