Commissione europea
Ref. Ares(2024)1601613 - 01/03/2024
COMMISSIONE EUROPEA CENTRO COMUNE DI RICERCA JRC.R - Support Services Safety and Security |
Commissione europea
Gara d'appalto EC-JRC/IPR/2024/OP/0008 - Consulenza per il Servizio di Ispezione di Sicurezza e Ambiente
Procedura aperta
Contratto quadro di servizi no. …………..
Allegato I CAPITOLATO D'ONERI
Parte 1: Specifiche amministrative
INDICE
1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO 4
1.1. Amministrazione aggiudicatrice: chi è l'acquirente 4
1.2. Oggetto: di che cosa tratta la gara d'appalto 4
1.3. Lotti: se l'appalto è suddiviso in lotti 4
1.4. Descrizione: che cosa si intende acquistare con la presente gara d'appalto 4
1.5. Luogo di esecuzione: dove sarà eseguito il contratto 4
1.6. Natura del contratto: come sarà eseguito il contratto 4
1.7. Volume e valore del contratto: quanto si intende acquistare 5
1.8. Durata del contratto: per quanto tempo dovrà durare il contratto 5
1.9. Sistema di scambio elettronico: se è possibile automatizzare gli scambi ai fini del contratto
................................................................................................................................... 6
1.10. Sicurezza 8
2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA GARA D'APPALTO 8
2.1. Base giuridica: quali sono le norme 8
2.2. Soggetti destinatari di misure restrittive e norme in materia di accesso agli appalti: chi può presentare un'offerta 8
2.3. Iscrizione nel registro dei partecipanti: perché registrarsi 9
2.4. Modalità di presentazione di un'offerta: come possono organizzarsi gli operatori economici per presentare un'offerta 9
3. VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 15
3.1. Criteri di esclusione 15
3.2. Criteri di selezione 16
3.3. Conformità alle condizioni di partecipazione e ai requisiti minimi precisati nella documentazione di gara 22
3.4. Criteri di aggiudicazione 23
3.5. Aggiudicazione (graduatoria delle offerte) 23
4. STRUTTURA E CONTENUTO DELLE OFFERTE 24
4.1. Struttura della presentazione : come presentare l'offerta 24
4.2. Contenuto della presentazione : quali documenti presentare insieme all'offerta? 24
4.3. Firma: come firmare i documenti 25
4.4. Riservatezza delle offerte: quali informazioni è possibile divulgare e a quali condizioni 25 APPENDICE: ELENCO DEI RIFERIMENTI 27
ALLEGATI 28
Allegato 1. Elenco dei documenti da presentare unitamente all'offerta o durante la procedura 29 Allegato 2. Autocertificazione relativa ai criteri di esclusione e di selezione 33
Allegato 3. Accordo/procura 34
Allegato 4. Elenco dei subappaltatori identificati e percentuale di subappalto 36
Allegato 5.1. Lettera d'impegno di un subappaltatore identificato 37
Allegato 5.2. Lettera d'impegno di un soggetto sulla cui capacità si fa affidamento 38
Allegato 6. Modulo di offerta finanziaria 39
1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO
1.1. Amministrazione aggiudicatrice: chi è l'acquirente
La presente gara d'appalto è indetta e gestita dalla Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC), di seguito amministrazione aggiudicatrice ai fini del presente appalto.
1.2. Oggetto: di che cosa tratta la gara d'appalto
Oggetto del presente bando di gara è “Consulenza per il Servizio di Ispezione di Sicurezza e Ambiente”.
1.3. Lotti: se l'appalto è suddiviso in lotti
Il presente appalto non è suddiviso in lotti.
1.4. Descrizione: che cosa si intende acquistare con la presente gara d'appalto
Le commesse oggetto della presente gara d'appalto, compresi eventuali requisiti minimi, sono descritte dettagliatamente nel documento Capitolato d'oneri – parte 2: Specifiche tecniche, di seguito specifiche tecniche.
Non sono autorizzate varianti (alternative alla soluzione modello descritta nel capitolato d'oneri). L'amministrazione aggiudicatrice ignorerà qualsiasi variante descritta nell'offerta.
1.5. Luogo di esecuzione: dove sarà eseguito il contratto
I servizi saranno prestati nei seguenti siti:
• luoghi indicati al documento Specifiche tecniche (Capitolato d'oneri – parte 2).
Si tratta soltanto di stime che non comportano l'impegno dell'amministrazione aggiudicatrice.
1.6. Natura del contratto: come sarà eseguito il contratto
La procedura avrà per esito la conclusione di contratti quadro multipli a cascata con un massimo di 2 contraenti.
Il contratto quadro istituisce un meccanismo per l'acquisto futuro di servizi ripetitivi da parte dell'amministrazione aggiudicatrice mediante contratti specifici. La firma del contratto quadro non obbliga l'amministrazione aggiudicatrice a stipulare contratti specifici con un contraente del contratto quadro.
I contratti quadro multipli saranno stipulati sotto forma di contratti distinti ma identici con al massimo 2 contraenti, purché vi sia un numero sufficiente di offerenti la cui offerta è stata selezionata a seguito della valutazione.
Ai fini dell'aggiudicazione di contratti quadro multipli a cascata, le offerte ritenute ammissibili a seguito della valutazione saranno ordinate per stabilire un elenco di contraenti e un ordine in base al quale saranno offerti loro contratti specifici in fase di esecuzione dei contratti quadro. Le modalità di esecuzione del contratto quadro a cascata figurano nel progetto di contratto.
Gli offerenti devono tenere pienamente conto di tutti i documenti di gara, xxx comprese le disposizioni del progetto di contratto dal momento che questo definisce e disciplina i rapporti contrattuali da stabilire tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti selezionati. Occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni che specificano i diritti e gli obblighi del contraente, in particolare in materia di pagamenti, esecuzione del contratto, riservatezza, controlli e verifiche.
Se un offerente (o in caso di un'offerta congiunta un membro del raggruppamento) cui è aggiudicato il contratto ha un debito o debiti accertati nei confronti dell'Unione, della Comunità europea dell'energia atomica o di un'agenzia esecutiva, se quest'ultima esegue il bilancio dell'Unione, detto debito o detti debiti possono essere compensati in linea con l'articolo 101, paragrafo 1, e con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (regolamento finanziario)2 e alle condizioni di cui al progetto di contratto, detraendolo da pagamenti eventualmente dovuti ai sensi del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice verificherà l'esistenza di debiti scaduti degli offerenti selezionati (di un membro del raggruppamento in caso di offerta congiunta) e, nel caso siano accertati, informerà l'offerente (il capofila del raggruppamento in caso di offerta congiunta, che in seguito avrà l'obbligo di informare tutti gli altri membri del raggruppamento prima di firmare il contratto) che detti debiti possono essere compensati da qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del contratto.
1.7. Volume e valore del contratto: quanto si intende acquistare
Una stima indicativa dei volumi da acquistare per l'intera durata dei contratti quadro è riportata nel modulo di offerta finanziaria di cui all'allegato 6. Questi volumi sono soltanto stime e non sussiste alcun impegno in ordine ai quantitativi esatti da acquistare. I volumi effettivi dipenderanno dai quantitativi che l'amministrazione aggiudicatrice ordinerà mediante contratti specifici. In ogni caso non deve essere superato il massimale del contratto quadro, ossia l'importo massimo da spendere nel contesto dei contratti quadro.
Il massimale del contratto quadro è indicato alla sezione 2.1.3 del bando di gara.
Entro tre anni dalla firma dei contratti quadro risultanti dalla presente gara, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata di cui all'allegato I, punto 11.1, lettera e), del regolamento finanziario per la fornitura di nuovi servizi da parte dei contraenti fino a un massimo del 50% del valore massimale del contratto quadro. Tali servizi consisteranno nella ripetizione di servizi analoghi già affidati ai contraenti e saranno aggiudicati alle seguenti condizioni: procedura negoziata a partire da un’offerta del contraente.
1.8. Durata del contratto: per quanto tempo dovrà durare il contratto
2 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE)
n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
I contratti quadro in esito alla presente gara sarà stipulato per una durata massima di 48 mesi. I dettagli della durata iniziale del contratto e gli eventuali rinnovi figurano nel progetto di contratto.
1.9. Sistema di scambio elettronico: se è possibile automatizzare gli scambi ai fini del contratto
Per tutti gli scambi con i contraenti in fase di esecuzione dei contratti quadro in esito alla presente gara e per gli eventuali procedimenti futuri successivi ai fini, tra l'altro, del sistema EDES (Sistema di individuazione precoce e di esclusione dell'Unione europea), l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare un sistema di scambio elettronico che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 148 del regolamento finanziario. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il ricorso a tale sistema diventa obbligatorio per i contraenti senza costi aggiuntivi a carico di detta amministrazione aggiudicatrice. Saranno precisati in anticipo i dettagli sulle specifiche, sull'accesso, sui termini e sulle condizioni d'uso.
1.10. Sicurezza
Nello svolgimento di compiti per l'amministrazione aggiudicatrice in esecuzione del contratto, il contraente e il suo personale devono rispettare le norme e standard di sicurezza applicabili dell'amministrazione aggiudicatrice.
Per la Commissione (e se del caso per le agenzie esecutive), le norme e standard di sicurezza applicabili comprendono:
✓ decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea, le sue versioni successive, le relative norme di attuazione (periodicamente adattate) e le norme, gli orientamenti e le comunicazioni corrispondenti in materia di sicurezza;
✓ decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, le sue versioni successive, le relative norme di attuazione (periodicamente adattate) e le norme, gli orientamenti e le comunicazioni corrispondenti in materia di sicurezza;
✓ decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione, e tutte le sue versioni successive;
✓ i documenti disponibili al seguente link: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx_xx
I costi di conformità alle misure di sicurezza (ad es. controlli dei precedenti, nulla osta di sicurezza ecc.) saranno interamente a carico del contraente e non già dell'amministrazione aggiudicatrice.
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di esigere da chiunque concorra alla fornitura dei servizi previsti da un dato progetto di partecipare a riunioni informative o formazioni sulla sicurezza organizzate dall'amministrazione aggiudicatrice e/o di firmare una dichiarazione di sicurezza.
Se il contraente nell'eseguire il contratto necessita di accedere da remoto a un sistema di comunicazione e informazione della Commissione o ai set di dati ivi trattati, deve essere osservato uno dei due approcci seguenti:
1) al personale del contraente è consentito accedere da remoto ai sistemi di comunicazione e informazione della Commissione o alle serie di dati ivi trattate, senza dover disporre di dispositivi informatici della Commissione. In questo caso il contraente è tenuto a rispettare le norme di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione del 10 gennaio 2017. Ciò comporta un'autorizzazione preventiva che sarà rilasciata previa domanda formale di accesso alla rete "Accesso da remoto per le imprese" e una procedura di approvazione che richiede in media 4-6 settimane. L'esito dell'approvazione, vale a dire l'accordo sulla sicurezza dell'interconnessione (Interconnection Security Agreement), sarà valido per una durata determinata collegata al contratto e deve essere ottenuto prima di attivare la connessione. A presentare la domanda formale è la direzione generale o il servizio della Commissione interessati che si baserà sulla valutazione dei rischi, con particolare attenzione alla natura e al carattere sensibile dei compiti da svolgere da remoto e alle esigenze di sicurezza del sistema di comunicazione e informazione in questione.
Durante il processo di autorizzazione il contraente è invitato a descrivere le misure organizzative, fisiche, logiche e di sicurezza della rete previste per garantire in misura ragionevole che i rischi siano adeguatamente e sistematicamente trattati a un livello equivalente a quello dettato dalla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione del 10 gennaio 2017 e relative norme di attuazione, e negli standard di sicurezza corrispondenti. La procedura di autorizzazione può imporre obblighi di sicurezza supplementari come prerequisito per l'approvazione, intesi a proteggere i sistemi e le reti di comunicazione e informazione della Commissione dal rischio di accessi non autorizzati o altre violazioni della sicurezza. In questo contesto non sarà possibile nessun accesso da remoto senza che sia approvato un accordo di sicurezza per l'interconnessione (ex "convenzione di sicurezza").
Ai contraenti e ai prestatori di servizi può essere imposto di ottemperare alle misure di sicurezza di base pubblicate dalla Commissione sul xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx_xx.
2) Il personale del contraente usa i dispositivi informatici della Commissione (in genere computer portatile) e si collega alla rete interna della Commissione dal servizio di accesso da remoto per il personale della Commissione. In questo caso i contraenti sono tenuti a mettere in atto misure minime di sicurezza per attenuare i rischi di sicurezza cui possono essere esposte le informazioni della Commissione durante l'esecuzione dei servizi appaltati. Dette misure riguardano principalmente la riservatezza e l'integrità dei dispositivi informatici e delle informazioni della Commissione. Le misure di sicurezza di base cui devono attenersi i contraenti nel contesto della fornitura di servizi da remoto sono consultabili su: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx_xx. Le norme di sicurezza si applicano ai prestatori di servizi che lavorano nei locali del contraente o da casa, se consentito dal contratto specifico. Queste misure di base non si applicano ai prestatori di servizi che accedono a sistemi diversi da quelli della Commissione, come gli ambienti di sviluppo dei contraenti. Quando il contraente si impegna a seguire questi controlli nel contratto, l'accesso è consentito senza ulteriore accordo sulla sicurezza delle interconnessioni (ex convenzione di sicurezza).
2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA GARA D'APPALTO
2.1. Base giuridica: quali sono le norme
Il presente bando di gara è disciplinato dalle disposizioni del regolamento finanziario.
L'amministrazione aggiudicatrice ha scelto di aggiudicare i contratti in esito alla presente gara mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 164(1)(a) del regolamento finanziario.
In una procedura aperta può presentare un'offerta qualsiasi operatore economico interessato (persona fisica o giuridica che si impegna a fornire prodotti, prestare servizi o eseguire lavori).
2.2. Soggetti destinatari di misure restrittive e norme in materia di accesso agli appalti: chi può presentare un'offerta
Gli offerenti devono garantire che nessun soggetto interessato (cfr. sezione 2.4) né subappaltatore, compresi quelli che non devono necessariamente essere identificati nell'offerta (cfr. sezione 2.4.2), sia destinatario di misure restrittive dell'UE adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)3, consistenti nel divieto di mettere a disposizione di detto soggetto o di trasferirgli fondi o risorse economiche o di elargirgli finanziamenti o assistenza finanziaria, direttamente o indirettamente, o nel congelamento dei suoi beni. Il divieto si applica all'intera esecuzione del contratto.
La partecipazione alla presente gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, nonché alle organizzazioni internazionali.
È inoltre aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia stipulato un accordo specifico con l'Unione europea nel settore degli appalti pubblici, alle condizioni ivi stabilite.
Qualora sia applicabile l'accordo sugli appalti pubblici4 concluso in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, la partecipazione alla presente gara è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite nei paesi che hanno ratificato detto accordo alle condizioni ivi stabilite.
Le norme in materia di accesso agli appalti non si applicano ai soggetti sulla cui capacità gli offerenti fanno affidamento per soddisfare i criteri di selezione né ai subappaltatori. Non è ammesso il ricorso al subappalto con l'intento o l'effetto di eludere le norme in materia di accesso agli appalti.
La partecipazione alla presente gara è aperta, a parità di condizioni, anche alle persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo ammissibile a finanziamenti nell'ambito del programma Horizon Europe.
I paesi terzi che stanno negoziando l'associazione al programma saranno trattati come paesi associati, a condizione che l'accordo di associazione con il paese terzo interessato sia d'applicazione al momento dell'aggiudicazione dell'appalto.
3 La Gazzetta ufficiale dell'UE contiene l'elenco ufficiale; in caso di discordanza il suo contenuto prevale su quello della mappa delle sanzioni dell'UE.
4 xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx_X/xxxxx_x/xx_xxx_x.xxx
Perché l'amministrazione aggiudicatrice possa procedere alle opportune verifiche, ciascun offerente deve indicare il proprio paese di stabilimento (in caso di offerta congiunta il paese di stabilimento di ciascun membro del raggruppamento) e presentare i documenti giustificativi di norma accettati dalla legislazione di quel paese. Lo stesso o gli stessi documenti possono fungere da prova del o dei paesi di stabilimento e della o delle deleghe dell'autorizzazione a firmare, come descritto alla sezione 4.3.
2.3. Iscrizione nel registro dei partecipanti: perché registrarsi
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara devono iscriversi nel registro dei partecipanti, il registro online delle organizzazioni e delle persone fisiche (partecipanti) che partecipano alle gare d'appalto o agli inviti a presentare proposte della Commissione europea e di altre istituzioni, organi o organismi dell'UE.
A ciascun partecipante viene attribuito, all'atto della registrazione, un codice di identificazione (PIC, numero a 9 cifre) che funge da identificativo univoco nel suddetto registro. I partecipanti devono registrarsi una sola volta – le informazioni fornite possono essere riutilizzate o aggiornate dal partecipante per altre gare d'appalto o inviti a presentare proposte della Commissione europea e di altre istituzioni, organi o organismi dell'UE.
Spetta a ciascun partecipante assicurarsi che la sua qualifica di PMI sia registrata nel registro dei partecipanti e che sia aggiornata.
I servizi di convalida dell'Agenzia esecutiva per la ricerca (di seguito servizi di convalida dell'UE) possono contattare il partecipante e richiedere prove documentali dell'esistenza giuridica e dello status giuridico in qualsiasi momento della procedura d'appalto. La richiesta è inviata dal sistema di messaging del registro all'indirizzo email del referente del partecipante indicato nel registro. È responsabilità del partecipante indicare un indirizzo email valido e controllarlo regolarmente. I documenti che potrebbero richiedere i servizi di convalida dell'UE sono elencati nelle Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del LEAR e la valutazione della capacità finanziaria.
La richiesta di prove documentali da parte dei servizi di convalida dell'UE non implica in alcun modo che l'offerente sia stato selezionato.
2.4. Modalità di presentazione di un'offerta: come possono organizzarsi gli operatori economici per presentare un'offerta
Gli operatori economici possono presentare un'offerta sia come operatore economico unico (offerente unico) sia come raggruppamento di operatori economici (offerta congiunta)5. In entrambi i casi è ammesso il ricorso al subappalto.
Ciascuna offerta deve essere preparata e presentata in piena indipendenza e autonomia rispetto alle altre offerte. È obbligatoria una dichiarazione in tal senso di ciascun offerente (o del capofila in caso di offerta congiunta) (Allegato 2).
Nell'ambito della stessa procedura non è ammessa la partecipazione di una persona fisica o giuridica in contemporanea e né come membro di due o più raggruppamenti di operatori economici né come offerente unico e membro di un altro raggruppamento di operatori economici. In tal caso saranno respinte tutte le offerte cui detta persona ha partecipato in qualità di offerente unico o di
5 Ciascun operatore economico che partecipa all'offerta congiunta è denominato "membro del raggruppamento".
membro di un raggruppamento di operatori economici.
Gli operatori economici legati da un rapporto di controllo o di associazione (ad es. perché appartengono allo stesso gruppo economico/societario) sono autorizzati a presentare offerte diverse e distinte, purché ciascun offerente sia in grado di dimostrare che la sua offerta è stata preparata in piena indipendenza e autonomia.
Una persona fisica o giuridica può essere il subappaltatore di più offerenti, purché le offerte siano preparate e presentate in piena indipendenza e autonomia l'una dall'altra. È invece vietato il subappalto incrociato tra offerenti. Più precisamente un soggetto A può partecipare in qualità di offerente (come offerente unico o membro di un raggruppamento di operatori economici) e di subappaltatore per un altro offerente B nell'ambito della stessa procedura di appalto, ma l’offerente B (o uno dei suoi membri partecipanti in caso di raggruppamento di operatori economici) non può essere al tempo stesso subappaltatore dell offerente A (o del raggruppamento di operatori economici di cui è membro A) nell'ambito della stessa procedura di appalto. Nel caso descritto le offerte di A e B saranno respinte.
Al fine di soddisfare i criteri di selezione di cui alla sezione 3.2, l'offerente può fare affidamento sulle capacità di subappaltatori (cfr. sezione 2.4.2) o di altri soggetti che non sono subappaltatori (cfr. sezione 2.4.3).
Si definisce "soggetto interessato" ciascun operatore economico che partecipa all'offerta. Rientrano in questa definizione quattro categorie di operatori economici:
• offerente unico,
• i membri di un raggruppamento (compreso il capofila),
• i subappaltatori identificati (cfr. sezione 2.4.2) e
• altri soggetti (che non sono subappaltatori) sulla cui capacità l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione.
Il ruolo di ciascun soggetto interessato che all'offerta deve essere indicato chiaramente nell'applicazione eSubmission: i) offerente unico, ii) capofila (in caso di offerta congiunta), iii) membro del raggruppamento (in caso di offerta congiunta) o iv) subappaltatore6.
Il ruolo del soggetto sulla cui capacità l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione è definito nella lettera di impegno (allegato 5.2)
2.4.1. Offerte congiunte
Si definisce offerta congiunta la situazione in cui un'offerta è presentata da un raggruppamento (costituito o meno in forma giuridica) di operatori economici, a prescindere dal rapporto che li lega al suo interno. Il raggruppamento nel suo complesso è considerato un offerente7.
Tutti i membri del raggruppamento rispondono solidalmente all'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione del contratto nel suo insieme.
I membri del raggruppamento devono nominare, scegliendolo al proprio interno, un capofila (capofila) con funzione di referente unico autorizzato ad agire per loro conto in relazione alla
6 Nell'applicazione eSubmission occorre specificare solo i subappaltatori identificati (cfr. sezione 2.4.2).
7 I riferimenti a offerente o offerenti nel presente documento si intendono fatti sia a offerenti unici che a raggruppamenti di operatori economici che presentano un'offerta congiunta.
presentazione dell'offerta e per tutte le domande pertinenti, richieste di chiarimenti, notifiche ecc., ricevibili durante la valutazione, l'aggiudicazione e fino alla firma del contratto. Tutti i membri del raggruppamento (compreso il capofila) devono firmare un accordo/procura redatto secondo il modello di cui all'allegato 3.
L'offerta congiunta deve indicare chiaramente il ruolo e i compiti di ciascun membro del raggruppamento e del capofila che fungerà da referente per l'amministrazione aggiudicatrice per gli aspetti amministrativi o finanziari e per la gestione operativa del contratto. Il capofila avrà pieni poteri di impegnare il raggruppamento e ciascuno dei suoi membri durante l'esecuzione del contratto.
Qualora il contratto venga aggiudicato a un'offerta congiunta, l'amministrazione aggiudicatrice firmerà il contratto con il capofila autorizzato dagli altri membri a firmare il contratto anche a loro nome con accordo/procura redatto secondo il modello di cui all'allegato 3.
L'eventuale modifica della composizione del raggruppamento durante la procedura di appalto (dopo il termine per la presentazione delle offerte e prima della firma del contratto) comporterà il rigetto dell'offerta, tranne nei casi seguenti:
• fusione o acquisizione di un membro del raggruppamento (successione a titolo universale), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- il nuovo soggetto non è destinatario di misure restrittive, può partecipare agli appalti (cfr. sezione 2.2) e non si trova in una situazione di esclusione (cfr. sezione 3.1);
- tutti i compiti assegnati al soggetto precedente sono rilevati dal nuovo membro del raggruppamento;
- il raggruppamento soddisfa i criteri di selezione (cfr. sezione 3.2);
- la modifica non deve rendere l'offerta non conforme ai documenti di gara;
- le condizioni dell'offerta originariamente presentata non subiscono alterazioni nella sostanza né cambia la valutazione dei criteri di aggiudicazione dell'offerta originaria;
- il nuovo soggetto si impegna a sostituire il soggetto precedente nell'esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione;
• un membro del gruppo è destinatario di misure restrittive o non può partecipare agli appalti (cfr. sezione 2.2) o si trova in una situazione di esclusione (cfr. sezione 3.1), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
- nessuno degli altri membri del raggruppamento è destinatario di misure restrittive (cfr. sezione 2.2);
- tutti gli altri membri del raggruppamento possono partecipare agli appalti (cfr. sezione 2.2);
- gli altri membri del raggruppamento soddisfano i criteri di selezione (cfr. sezione 3.2);
- la modifica non deve rendere l'offerta non conforme ai documenti di gara,
- le condizioni dell'offerta originariamente presentata non subiscono alterazioni nella sostanza né cambia la valutazione dei criteri di aggiudicazione dell'offerta originaria;
- il proseguimento della partecipazione degli altri membri del raggruppamento alla procedura di appalto non pone gli altri offerenti in una situazione di svantaggio competitivo;
- gli altri membri del raggruppamento si impegnano ad eseguire l'appalto, in caso di aggiudicazione, senza il membro del raggruppamento escluso.
Non è consentito sostituire il membro del raggruppamento che non può partecipare agli appalti o che è in una situazione di esclusione.
2.4.2. Subappalto
Il subappalto è la situazione in cui il contraente sottoscrive impegni giuridici con altri operatori economici che eseguiranno parte del contratto per suo conto. Il contraente mantiene nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice la piena responsabilità per l'esecuzione del contratto nel suo insieme.
Non è considerato subappalto:
a) l'impiego di lavoratori distaccati presso il contraente da un'altra impresa appartenente allo stesso raggruppamento e stabilita in uno Stato membro ("distacco infragruppo" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi).
b) l'impiego di lavoratori ceduti al contraente da un'impresa di lavoro temporaneo o da un'agenzia di collocamento stabilita in uno Stato membro ("cessione di lavoratori" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi).
c) l'impiego di lavoratori temporaneamente trasferiti presso il contraente da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro e appartenente allo stesso raggruppamento ("trasferimento intra-societario" ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari).
d) l'impiego di personale senza contratto di lavoro ("lavoratori autonomi che lavorano per il contraente"), senza che i compiti dei lavoratori autonomi costituiscano parti ben definite del contratto;
e) l'impiego di fornitori e/o trasportatori da parte del contraente per l'esecuzione del contratto sul luogo di esecuzione, a meno che le attività economiche dei fornitori e/o dei servizi di trasporto non rientrino nell'oggetto della presente gara d'appalto (cfr. sezione 1.4);
f) l'esecuzione di una parte del contratto da parte dei membri di un GEIE (gruppo europeo d'interesse economico) qualora il GEIE sia esso stesso un contraente o un membro del raggruppamento.
Le persone di cui alle lettere a), b), c) e d) saranno considerate "personale" del contraente come indicato nel contratto.
Possono essere subappaltate tutte le prestazioni oggetto del contratto, tranne nel caso in cui i documenti di gara riservino espressamente l'esecuzione di determinate prestazioni essenziali allo stesso offerente unico o in caso di offerta congiunta a un membro del raggruppamento.
In sede di compilazione del modulo figurante all'allegato 4 (elenco dei subappaltatori identificati), gli offerenti devono indicare la quota del contratto che intendono subappaltare e specificare e descrivere brevemente i ruoli/compiti contrattuali previsti dei subappaltatori che soddisfano una delle condizioni seguenti (di seguito subappaltatori identificati):
• hanno capacità su cui l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione descritti alla sezione 3.2;
• detengono una quota individuale del contratto, nota alla data di presentazione, superiore al 20%.
Tali subappaltatori devono rilasciare all'offerente una lettera d'impegno redatta conformemente al modello di cui all'allegato 5.1 e firmata dal loro rappresentante legale.
Ciascun offerente deve identificare detti subappaltatori e presentare le lettere di impegno insieme all'offerta. Le informazioni devono essere veritiere e corrette al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale aggiunta o modifica dei subappaltatori previsti dopo il termine per la presentazione delle offerte deve essere giustificata all'amministrazione aggiudicatrice.
Le norme di cui sopra si applicano anche quando gli operatori economici che eseguiranno parte dell'appalto per conto di un offerente selezionato appartengono allo stesso gruppo economico/societario dell'offerente unico o di un membro del raggruppamento che presenta l'offerta congiunta.
Le modifiche relative ai subappaltatori indicati nell'offerta (revoca/sostituzione di un subappaltatore, subappalto aggiuntivo) durante la procedura d'appalto (dopo la scadenza del periodo utile per la presentazione dell'offerta e prima della firma del contratto) sono subordinate all'approvazione preventiva e scritta dell'amministrazione aggiudicatrice a seguito delle seguenti verifiche:
• i nuovi subappaltatori non sono destinatari di misure restrittive, possono partecipare agli appalti se le norme in materia di accesso agli appalti si applicano anche ai subappaltatori (cfr. sezione 2.2), e non si trovano in una situazione di esclusione (cfr. sezione 3.1);
• l'offerente soddisfa ancora i criteri di selezione e il nuovo subappaltatore soddisfa, se del caso, i criteri di selezione ad esso applicabili individualmente;
• le condizioni dell'offerta originariamente presentata non subiscono alterazioni nella sostanza, ossia tutti i compiti assegnati al subappaltatore precedente sono rilevati da un altro soggetto interessato, le modifiche non rendono l'offerta non conforme al capitolato d'oneri né cambia la valutazione dei criteri di aggiudicazione dell'offerta originaria.
Si considera autorizzato il subappalto ai subappaltatori identificati in un'offerta che l'amministrazione aggiudicatrice abbia accettato e che abbia dato luogo alla firma di un contratto.
2.4.3. Soggetti (diversi dai subappaltatori) sulle cui capacità l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione
Per soddisfare i criteri di selezione un offerente può anche fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (diversi dai subappaltatori), a prescindere dalla natura giuridica del rapporto che li lega. In tal caso deve dimostrare che disporrà delle risorse necessarie per l'esecuzione del contratto presentando una lettera d'impegno redatta conformemente al modello di cui all'allegato 5.2 e firmata dal rappresentante legale di tale soggetto, e documenti comprovanti che gli altri soggetti dispongono delle risorse rispettive8.
Le norme di cui sopra si applicano anche quando gli operatori economici (diversi dai subappaltatori) sulle cui capacità l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione appartengono allo stesso gruppo economico/societario dell'offerente unico o di un membro del raggruppamento che presenta l'offerta.
2.4.4. Norme comuni a subappaltatori e altri soggetti sulle cui capacità l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione
8 Non si applica ai subappaltatori sulla cui capacità l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione e per i quali deve essere fornita la documentazione richiesta per i subappaltatori.
Se l'offerente selezionato intende fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto per soddisfare i livelli minimi di capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che detto soggetto firmi il contratto o in alternativa produca una garanzia finanziaria in solido a prima richiesta per l'esecuzione del contratto.
Per quanto riguarda i criteri di selezione tecnici e professionali, l'offerente può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi eseguiranno i lavori o i servizi per i quali sono richieste tali capacità, ossia assumeranno il ruolo di subappaltatori o rientreranno nelle eccezioni di cui alla sezione 2.4.2 e assumeranno quindi il ruolo di soggetti (diversi dai subappaltatori) sulle cui capacità l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione.
Deve fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo l'offerente che non ha capacità sufficienti a soddisfare i livelli minimi richiesti. Non saranno presi in considerazione gli impegni astratti con cui altri soggetti dichiarano di mettere risorse a disposizione dell'offerente.
3. VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte conformi alle condizioni di presentazione sarà condotta sulla base dei criteri seguenti.
• Verifica che l'offerente non sia destinatario di misure restrittive e possa partecipare agli appalti pubblici (cfr. sezione 2.2);
• verifica della conformità amministrativa (se l'offerta è redatta in una delle lingue ufficiali dell'UE e i documenti richiesti sono firmati da uno o più rappresentanti legali dell'offerente);
• verifica che gli offerenti non si trovino in una situazione di esclusione in base ai criteri di esclusione;
• selezione degli offerenti in base ai criteri di selezione;
• verifica della conformità ai requisiti minimi precisati nella documentazione di gara;
• valutazione delle offerte in base ai criteri di aggiudicazione.
L'amministrazione aggiudicatrice valuterà tali criteri nell'ordine che considera più appropriato.
Se un offerente non supera la valutazione rispetto a uno o più criteri, la sua la sua offerta sarà respinta e non sarà valutata nemmeno rispetto alle altre categorie di criteri. L'offerente sarà informato del motivo del rigetto senza ricevere riscontri sul contenuto dell'offerta che non è stato oggetto di valutazione. I contratti in esito alla presente gara possono essere aggiudicati soltanto agli offerenti che superano la valutazione rispetto alla totalità dei criteri.
La valutazione si baserà sulle informazioni e sulle prove documentali contenute nelle offerte e, se del caso, su ulteriori informazioni e prove fornite su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura. Ove una delle dichiarazioni rese o informazioni fornite risulti falsa, l'amministrazione aggiudicatrice potrà comminare sanzioni amministrative (esclusione o sanzioni pecuniarie) al soggetto che dichiara il falso o trasmette false informazioni.
Ai fini della valutazione relativa ai criteri di esclusione e di selezione, l'amministrazione aggiudicatrice può anche fare riferimento a informazioni pubblicamente disponibili, in particolare a prove documentali cui può accedere gratuitamente in una banca dati nazionale.
3.1. Criteri di esclusione
Obiettivo dei criteri di esclusione è valutare se l'offerente si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
Gli offerenti che si trovano in situazione di esclusione saranno scartati.
Per comprovare la non esclusione, ciascun offerente9 deve presentare, unitamente all'offerta un'autocertificazione10 redatta secondo il modello di cui all'allegato 211. L'autocertificazione deve essere firmata da un rappresentante legale del soggetto che la redige. Se la dichiarazione è stata
9 Cfr. allegato 1 per vedere quali soggetti interessati che partecipano a un'offerta devono presentare l'autocertificazione.
10 Nelle gare d'appalto della Commissione europea non è ancora possibile utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE).
11 Salvo se la stessa autocertificazione è già stata presentata in occasione di un'altra procedura di aggiudicazione della
Commissione europea, la situazione non è cambiata e il tempo trascorso dalla data dell'autocertificazione non supera un anno.
firmata a mano, non occorre presentare l'originale all'amministrazione aggiudicatrice che tuttavia si riserva il diritto di chiederlo all'offerente in qualsiasi momento durante il periodo di conservazione dei documenti di cui alla sezione 4.3.
La verifica iniziale della non esclusione degli offerenti sarà effettuata sulla base delle autocertificazioni presentate e della consultazione del Sistema di individuazione precoce e di esclusione dell'Unione europea.
In qualsiasi momento della procedura di appalto13, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere i documenti menzionati nell'autocertificazione come prove documentali della non esclusione (prove documentali). L'amministrazione aggiudicatrice può anche chiedere informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza o che hanno poteri di rappresentanza, decisione o controllo, comprese le persone fisiche e giuridiche che sono parte dell'assetto proprietario e di controllo e i titolari effettivi, nonché prove adeguate del fatto che nessuna di tali persone si trova in una delle situazioni di esclusione di cui alla sezione A, punto 1, lettere da c) a f), dell'autocertificazione.
Tutti gli offerenti sono invitati a predisporre in anticipo le prove documentali, giacché potrebbe essere loro richiesto di esibirle in tempi brevi. Gli offerenti proposti dal comitato di valutazione per l'aggiudicazione dei contratti dovranno presentarle in ogni caso.
Se l'offerente non trasmette prove documentali valide entro i termini fissati dall'amministrazione aggiudicatrice, questa si riserva il diritto di respingere l'offerta. In ogni caso, quando un offerente proposto per l'aggiudicazione del contratto non rispetta l'obbligo di prova di cui sopra, la sua offerta sarà respinta, salvo se non sia in grado di giustificare l'inadempienza adducendo l'impossibilità materiale di esibire tali prove.
L'allegato 1 specifica quali soggetti interessati che concorrono all'offerta devono presentare l'autocertificazione e, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, le prove documentali.
La richiesta di prove documentali non implica in alcun modo l'offerente sia stato selezionato.
3.2. Criteri di selezione
Obiettivo dei criteri di selezione è valutare la capacità giuridica, normativa, economica, finanziaria, tecnica e professionale dell'offerente di eseguire il contratto.
I criteri di selezione per la presente gara d'appalto, compresi i livelli minimi di capacità, la base per la valutazione e le prove documentali richieste, sono specificati nelle sottosezioni che seguono.
Saranno respinte le offerte presentate da offerenti che non soddisfano i livelli minimi di capacità.
13 L'obbligo di presentare prove documentali non sussiste nelle situazioni seguenti:
- gli stessi documenti sono già stati presentati per una precedente procedura di aggiudicazione della Commissione europea, sono stati rilasciati in data non anteriore a un anno dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e sono ancora validi a quella data;
- l'amministrazione aggiudicatrice può accedere a tali documenti gratuitamente in una banca dati nazionale, nel qual caso l'operatore economico trasmette all'amministrazione aggiudicatrice l'indirizzo internet della banca dati e se necessario i dati identificativi per ottenere i documenti;
- è materialmente impossibile fornire tali documenti.
Al momento di presentare l'offerta, ciascun offerente autocertifica di soddisfare i criteri di selezione nel quadro della gara d'appalto. Pe questo va usato il modello di autocertificazione di cui all'allegato 2.
La valutazione iniziale dell'adempimento dei criteri di selezione sarà effettuata sulla base della o delle autocertificazioni presentate.
Nelle sottosezioni che seguono sono specificate le prove documentali relative ai criteri di selezione da presentare unitamente all'offerta, o che possono essere richieste in un qualsiasi momento successivo della procedura d'appalto entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice14.
Le prove documentali devono essere esibite conformemente alle disposizioni applicabili per la valutazione di ciascun criterio: in caso di valutazione consolidata, soltanto dai soggetti interessati che contribuiscono all'adempimento del criterio e, in caso di valutazione individuale, da ciascun soggetto a cui il criterio si applica individualmente.
Anche se non sono richieste unitamente all'offerta, tutti gli offerenti sono invitati a predisporre in anticipo tutte le prove documentali relative ai criteri di selezione, giacché potrebbe essere loro richiesto di esibirle in tempi brevi.
Gli offerenti proposti dal comitato di valutazione per l'aggiudicazione dei contratti dovranno presentarle in ogni caso.
Se l'offerente non trasmette prove documentali valide entro i termini fissati dall'amministrazione aggiudicatrice, questa si riserva il diritto di respingere l'offerta. In ogni caso, quando un offerente proposto per l'aggiudicazione del contratto non rispetta l'obbligo di prova di cui sopra, la sua offerta sarà respinta, salvo se vi sia motivo per una deroga.
La richiesta di prove documentali non implica in alcun modo che l'offerente sia stato selezionato.
3.2.1. Capacità giuridica e normativa
Gli offerenti possono essere persone fisiche o giuridiche. Gli offerenti non sono tenuti ad assumere una forma giuridica specifica per poter presentare un'offerta.
Se presentano gli offerenti tramite un soggetto privo di personalità giuridica (ad es. una succursale), la conformità ai criteri di esclusione, ai criteri di selezione, alle norme in materia di accesso agli appalti e all'assenza di misure restrittive sarà valutata a livello degli offerenti.
Gli offerenti devono dimostrare di possedere la capacità giuridica per eseguire il contratto e la capacità normativa di esercitare l'attività professionale necessaria per svolgere il lavoro oggetto della presente gara d'appalto.
La capacità giuridica e normativa deve essere dimostrata fornendo le seguenti prove documentali:
14 L'obbligo di presentare prove documentali non sussiste nelle situazioni seguenti:
- gli stessi documenti sono già stati presentati per una precedente procedura di aggiudicazione della Commissione europea e sono ancora validi;
- l'amministrazione aggiudicatrice può accedere a tali documenti gratuitamente in una banca dati nazionale, nel qual caso l'operatore economico trasmette all'amministrazione aggiudicatrice l'indirizzo internet della banca dati e se necessario i dati identificativi per ottenere i documenti.
• documento attestante l'iscrizione all'albo professionale o nel registro delle imprese pertinente;
Questo criterio si applica ad ogni soggetto interessato (offerente unico, membro del gruppo in caso di offerta congiunta o subappaltatore).
Inoltre i soggetti interessati (cfr. sezione 2.4) e tutti i subappaltatori, compresi quelli che non devono essere identificati nell'offerta (cfr. sezione 2.4.2), non devono essere destinatari di misure restrittive dell'UE adottate ai sensi dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)15 e che costituiscono un ostacolo giuridico all'esecuzione dell'appalto. Tale obbligo sarà valutato con riferimento alle misure restrittive dell'UE in vigore. L'offerente non è quindi tenuto a dimostrare di non essere destinatario di misure restrittive dell'UE.
3.2.2. Capacità economica e finanziaria
Al fine di dimostrare la capacità economica e finanziaria di eseguire il contratto, gli offerenti devono soddisfare i seguenti criteri di selezione.
Criterio F1 | |
Livello minimo di capacità | Fatturato annuo medio degli ultimi due esercizi finanziari superiore a EUR 150 000. |
Base per la valutazione | Questo criterio si applica all'offerente nel suo complesso, sarà cioè effettuata una valutazione consolidata delle capacità combinate di tutti i soggetti interessati. |
Prove documentali | Copia del conto profitti e perdite degli ultimi due esercizi per i quali sono stati chiusi i conti di ciascun soggetto interessato o, in mancanza di questo, idonee attestazioni bancarie. L'esercizio più recente deve essere stato chiuso negli ultimi 18 mesi. |
Le prove documentali della capacità economica e finanziaria non devono essere presentate unitamente all'offerta ma possono essere richieste dall'amministrazione aggiudicatrice.
3.2.3. Capacità tecnica e professionale
Con riguardo ai criteri di selezione tecnici e professionali, un offerente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi eseguiranno i lavori o i servizi per cui sono richieste tali capacità (cioè se assumeranno il ruolo di subappaltatori). Il soggetto sulla cui capacità l'offerente fa affidamento assumerà il ruolo di subappaltatore o rientrerà nelle eccezioni di cui alla sezione 2.4.2.
Al fine di dimostrare la loro capacità tecnica e professionale di eseguire il contratto, gli offerenti devono soddisfare i seguenti criteri di selezione:
15 La Gazzetta ufficiale dell'UE contiene l'elenco ufficiale; in caso di discordanza il suo contenuto prevale su quello della mappa delle sanzioni dell'UE.
Criterio T1 | |
L'offerente dovrà dimostrare esperienza nel campo della Consulenza per la Salute e Sicurezza sul Lavoro per l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 e/o in Consulenza Ambientale per l'attuazione del D.Lgs. 152/2006 e/o in Consulenza sulla sicurezza. | |
Livello minimo di capacità | Xxxxxx 3 contratti/progetti simili completati negli ultimi tre precedenti il termine per la presentazione delle offerte. |
Base per la valutazione | Questo criterio si applica all'offerente nel suo complesso, sarà cioè effettuata una valutazione consolidata delle capacità combinate di tutti i soggetti interessati. |
Prove documentali | Un elenco dei contratti/progetti che soddisfano il livello minimo di capacità. L'elenco deve comprendere i dettagli relativi alla data di inizio e di conclusione, l'importo totale e l'oggetto del contratto/progetto, il ruolo e l'importo fatturato. L'elenco deve essere accompagnato da almeno 3 certificati di buona esecuzione del servizio rilasciati dai destinatari, specificando che i servizi sono stati portati a termine ed eseguiti in modo professionale. In alternativa, l’elenco potrà essere accompagnato dalle fatture quietanzate relative a ciascun progetto. Nel caso di contratti/progetti ancora in corso sarà presa in considerazione soltanto la parte completata durante il periodo di riferimento. In caso di servizi forniti da raggruppamenti diversi da quelli partecipanti alla gara, saranno considerati solo i servizi effettivamente forniti dall'offerente. A titolo di prove documentali relative a ciascun progetto, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere dichiarazioni rilasciate dai clienti e contattarli. |
Criterio T2 | |
Capacità di utilizzare misure di garanzia della qualità per garantire la qualità dei servizi forniti. | |
Livello minimo di capacità | Le misure di garanzia della qualità devono essere conformi a un sistema di gestione della qualità (ad esempio EN ISO 9001: 2015) o a uno standard di garanzia della qualità equivalente. |
Base per la valutazione | Questo criterio sarà verificato rispetto all'offerente unico o a ciascun membro del raggruppamento in caso di offerta congiunta. |
Prove documentali | Certificati rilasciati da organismi indipendenti o qualsiasi altra prova di misure equivalenti di garanzia della qualità e dell'organizzazione attestante il rispetto dei livelli minimi di capacità in corso di validità alla data di scadenza della presente |
Criterio T2 | |
procedura, o in corso di certificazione o di rinnovare. In caso di subappalto, l’offerente unico o il capogruppo nel caso di un’offerta congiunta, deve impegnarsi esplicitamente per iscritto a garantire che il proprio Sistema di Gestione della Qualità abbracci gli standard di garanzia della qualità di tali entità coinvolte. |
Criterio T3 | |
Una squadra di risorse umane disponibili, prevista per svolgere i compiti descritti nelle specifiche tecniche allo scopo di fornire una corretta esecuzione del contratto. | |
Livello minimo di capacità | Una squadra con almeno il seguente personale: T3.a: un Responsabile Tecnico di Progetto (RTP) − Laurea Triennale nel campo di gestione o scientifico (es. ingegneria, fisica, scienze, architettura, ecc.) − Almeno 10 anni di esperienza lavorativa post laurea nella gestione di progetti/contratti, che comprenda anche la supervisione sulla consegna dei progetti e il controllo della qualità del servizio offerto. Si richiede inoltre esperienza nella gestione di gruppi di lavoro, comprendente anche esperienza nella risoluzione di conflitti e nella soddisfazione del cliente. L’esperienza di cui sopra può essere ridotta ad 8 anni nel caso in cui il profilo disponga di una laurea magistrale/specialistica o quinquennale. − Almeno 5 anni di esperienza lavorativa post laurea, nel campo della sicurezza sul lavoro o della consulenza ambientale. L’esperienza di cui sopra può essere ridotta a 3 anni nel caso in cui il profilo disponga di una laurea magistrale/specialistica o quinquennale. − Conoscenza scritta e parlata dell’italiano a livello C2 e dell’inglese a livello B1 (sulla base del quadro europeo comune di riferimento per le lingue o equivalente). − Questa figura professionale dovrà essere un dipendente dell’offerente o un membro del consiglio di amministrazione. La figura non può essere subappaltata. T3. b: un Consulente Senior per il Servizio Ispezioni Sicurezza e Ambiente (SCON) − Laurea triennale in ambito scientifico (es. ingegneria, fisica, scienze, architettura, ecc.) − Almeno 10 anni di esperienza pratica post-laurea in uno o più dei seguenti settori di consulenza: sicurezza sul lavoro (safety), sicurezza (security), ambiente. L’esperienza di cui sopra può essere ridotta ad 8 anni nel caso in cui il profilo |
disponga di una laurea magistrale/specialistica o quinquennale. − Conoscenza scritta e parlata dell’italiano a livello C2 e dell’inglese a livello B2 (sulla base del quadro europeo comune di riferimento per le lingue o equivalente). T3.c: un Consulente Middle per il Servizio Ispezioni Sicurezza e Ambiente (MCON) − Laurea triennale in ambito scientifico (es. ingegneria, fisica, scienze, architettura, ecc.) − Almeno 6 anni di esperienza pratica post-laurea in uno o più dei seguenti settori di consulenza: sicurezza sul lavoro (safety), sicurezza (security), ambiente. L’esperienza di cui sopra può essere ridotta a 4 anni nel caso in cui il profilo disponga di una laurea magistrale/specialistica o quinquennale. − Conoscenza scritta e parlata dell’italiano a livello C2 e dell’inglese a livello B2 (sulla base del quadro europeo comune di riferimento per le lingue o equivalente). T3.d: un Consulente Junior per il Servizio Ispezioni Sicurezza e Ambiente (JCON) − Laurea triennale in ambito scientifico (es. ingegneria, fisica, scienze, architettura, ecc.). − Almeno 3 anni di esperienza pratica post-laurea in uno o più dei seguenti settori di consulenza: sicurezza sul lavoro (safety), sicurezza (security), ambiente. L’esperienza di cui sopra può essere ridotta a 1 anno nel caso in cui il profilo disponga di una laurea magistrale/specialistica o quinquennale. − Conoscenza scritta e parlata dell’italiano a livello C2 e dell’inglese a livello B2 (sulla base del quadro europeo comune di riferimento per le lingue o equivalente). | |
Base per la valutazione | Questo criterio si applica all'offerente nel suo complesso, ossia sarà effettuata una valutazione delle capacità combinate di tutti i soggetti interessati. |
Prove documentali | Per ogni tipo di profilo, l’offerente deve fornire il minimo numero di CV richiesti, in formato Europass, che rispecchino i livelli minimi di capacità per questo criterio. Deve essere specificato il preciso legame contrattuale con l'offerente e i compiti da svolgere. Il CV dovrà chiaramente indicare a quale dei profili di cui sopra è riferibile la persona individuata. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere opportuna documentazione a comprova delle qualifiche professionali/inquadramento richiesti. |
Le prove documentali della capacità tecnica e professionale non devono essere presentate unitamente all'offerta, ma possono essere richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in qualsiasi momento della procedura.
I soggetti interessati (cfr. sezione 2.4) e tutti i subappaltatori, compresi quelli che non devono essere identificati nell’offerta (cfr. sezione 2.4.2) devono essere scevri da interessi professionali confliggenti che possano incidere negativamente sull'esecuzione del contratto. Ove accerti l'esistenza di tali conflitti di interesse, l'amministrazione aggiudicatrice può concludere che l'offerente o un soggetto interessato non possiede la capacità professionale necessaria per eseguire il contratto con adeguati standard di qualità.
La presenza di conflitti di interesse deve essere esaminata nella fase di valutazione in base alle dichiarazioni rese nelle autocertificazioni e, se del caso, alle lettere d'impegno (allegati 5.1 e 5.2).
La presenza di conflitti di interesse è esaminata anche sulla base delle seguenti informazioni:
Al fine di eliminare qualunque potenziale conflitto di interesse, sono da ritenere esclusi dalla presente procedura i contraenti (o parti dello stesso gruppo industriale e/o commerciale, o membri del raggruppamento, o suoi eventuali subappaltatori) che svolgono servizi di consulenza in materia di sicurezza e ambiente presso il Sito di Ispra.
In particolare, non possono partecipare alla presente gara d’appalto i contraenti (o parti dello stesso gruppo industriale e/o commerciale, o membri del raggruppamento, o suoi eventuali subappaltatori) che hanno aggiudicato i seguenti contratti:
- 945394 IPR 2023 – Servizio coordinamento della sicurezza
- 944541 IPR 2023 – Servizi di architettura e ingegneria
- 948680 IPR 2022 – Servizi di supporto per l’operazione, l’ingegneria e la manutenzione
3.3. Conformità alle condizioni di partecipazione e ai requisiti minimi precisati nella documentazione di gara
Con la presentazione di un'offerta l'offerente s'impegna a eseguire il contratto in piena conformità ai termini e alle condizioni dei documenti della presente gara di appalto. Occorre prestare particolare attenzione ai requisiti minimi di cui al documento Specifiche tecniche (Capitolato d'oneri – parte 2) e al fatto che le offerte devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale, del lavoro e di protezione dei dati derivanti dal diritto dell'Unione, dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
I requisiti minimi devono essere rispettati per l'intera durata del contratto. Il rispetto di tali requisiti è obbligatorio e non può essere soggetto ad alcuna ipotesi, restrizione, condizione o riserva da parte di un offerente.
Al momento della presentazione delle offerte in eSubmission, gli offerenti devono dichiarare se le loro offerte soddisfano i requisiti minimi specificati nei documenti di gara.
Saranno respinte le offerte che non sono conformi ai requisiti minimi applicabili.
3.4. Criteri di aggiudicazione
Obiettivo dei criteri di aggiudicazione è valutare le offerte al fine di scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione e della loro ponderazione:
1. Prezzo - 100%
Sarà sottoposto a valutazione il prezzo totale dell'offerta, ovvero il prezzo comprensivo di tutti i requisiti indicati nel capitolato d'oneri.
3.5. Aggiudicazione (graduatoria delle offerte)
Le offerte sono classificate in ordine crescente rispetto al prezzo totale considerato per la valutazione, con il prezzo più basso al primo posto.
I contratti quadro multipli a cascata sono aggiudicati agli offerenti che risultano ai primi posti della graduatoria fino al numero massimo di contraenti indicato al punto 1.6, la cui offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nella documentazione di gara ed è presentata da offerenti che non sono destinatari di misure restrittive, possono partecipare agli appalti pubblici, non si trovano in una situazione di esclusione e soddisfano i criteri di selezione. La graduatoria determinerà l'ordine con cui saranno offerti ai contraenti contratti specifici durante l'esecuzione dei contratti quadro.
Se vi è un solo offerente in graduatoria, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di annullare la procedura di appalto o di firmare un unico contratto quadro.
Individuazione di offerte anormalmente basse
Gli offerenti devono essere a conoscenza dell'allegato I, punto 23, del regolamento finanziario relativo alle offerte anormalmente basse e della possibilità che l'offerta sia respinta in forza dello stesso.
4. STRUTTURA E CONTENUTO DELLE OFFERTE
4.1. Struttura della presentazione : come presentare l'offerta
Le offerte devono essere presentate usando l'applicazione eSubmission secondo le istruzioni contenute nella lettera d'invito e nella Guida rapida eSubmission disponibile all'indirizzo indicato di seguito.
xxxxx://xxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/XXXxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxx_XX
Assicurarsi di preparare e di presentare l'offerta elettronica in eSubmission con sufficiente anticipo per essere sicuri che venga ricevuta entro il termine specificato alla sezione 5.1.12 del bando di gara e/o nel portale "Funding & Tenders" (portale F&T)16
4.2. Contenuto della presentazione: quali documenti presentare insieme all'offerta?
I documenti da presentare in eSubmission unitamente all'offerta figurano all'allegato 1. All'offerta tecnica e finanziaria da caricare in eSubmission si applicano i requisiti seguenti:
• Offerta tecnica
Agli offerenti non è chiesto di presentare un'offerta tecnica.
• Offerta finanziaria
L'offerta finanziaria presentata deve essere completa e ricomprendere la scomposizione del prezzo. A tal fine deve essere utilizzato il modello per l'offerta finanziaria di cui all' allegato 6.
L'importo totale dell'offerta indicato nella casella “TOTALE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA PER 4 ANNI [€]” deve essere codificato nel campo "Importo totale" nella sezione "Dati dell'offerta" in eSubmission.
È responsabilità di ciascun offerente assicurarsi che l'importo totale dell'offerta inserito nel campo "Importo totale" in eSubmission corrisponda all'importo indicato nell'offerta finanziaria caricata. In caso di discrepanze sarà preso in considerazione solo l'importo indicato nell'offerta finanziaria.
L'offerta finanziaria deve essere:
• espressa in euro. Gli offerenti di paesi che non appartengono alla zona euro devono indicare i prezzi in euro. Il prezzo dell'offerta non può essere rivisto in base all'andamento dei tassi di cambio. L'offerente si assume tutti i rischi o i benefici derivanti da eventuali variazioni;
• indicata al netto di dazi, imposte (ad es. l'IVA) e altri oneri.
Le istituzioni dell'Unione europea sono esenti da tali oneri nell'UE in virtù degli articoli 3 e 4 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dell'8 aprile 1965 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'esenzione è accordata alla Commissione dai governi
16 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxx
degli Stati membri mediante rimborsi, previa presentazione di prove documentali, oppure mediante esenzione diretta.
In caso di dubbio sul regime IVA applicabile, sarà responsabilità dell'offerente contattare le proprie autorità nazionali per chiarimenti sull'esenzione dall'IVA di cui beneficia l'Unione europea.
4.3. Firma: come firmare i documenti
Quando è necessaria la firma, questa deve essere autografa o, preferibilmente, elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS).
Gli offerenti sono caldamente invitati ad apporre una firma elettronica qualificata18 su tutti i documenti che richiedono la firma e a firmare a mano solo in via eccezionale, in quanto le firme autografe comportano un onere amministrativo supplementare sia per l'offerente che per l'amministrazione aggiudicatrice. Gli originali di tutti i documenti firmati a mano (diversi dal contratto) non devono essere trasmessi all'amministrazione aggiudicatrice, bensì devono rimanere presso l'offerente per cinque anni dalla comunicazione dell'esito della procedura o, se all'offerente è stato aggiudicato un contratto in esito alla presente gara e il contratto è stato firmato, fino a pagamento del saldo.
Tutti i documenti devono essere sottoscritti dai firmatari (nel caso siano persone fisiche) o dai loro rappresentanti legali.
Per i seguenti documenti, ove siano firmati dai rappresentanti, gli offerenti devono fornire prove a sostegno della delega dell'autorizzazione alla firma:
• l'autocertificazione dell'offerente (in caso di offerta congiunta, l'autocertificazione di tutti i membri del raggruppamento);
• (in caso di un'offerta congiunta) l'accordo/procura redatto secondo il modello di cui all'
allegato 3).
La delega dell'autorizzazione alla firma a nome dei firmatari (compresa, in caso di procura o procure, la catena di autorizzazioni) deve essere comprovata con adeguata prova scritta (copia della notifica di nomina delle persone autorizzate a rappresentare (insieme o da sole) la persona giuridica nella firma dei contratti, copia della pubblicazione di tale nomina nel caso in cui la legislazione che si applica al firmatario preveda la pubblicazione o la procura). Non è necessario presentare documenti cui l'amministrazione aggiudicatrice può accedere gratuitamente in una banca dati nazionale se all'amministrazione aggiudicatrice sono forniti l'indirizzo internet esatto e se del caso i dati identificativi necessari per ottenere tali documenti.
4.4. Riservatezza delle offerte: quali informazioni è possibile divulgare e a quali condizioni
Una volta che l'amministrazione aggiudicatrice ha aperto l'offerta, questa diventa di sua proprietà e deve essere trattata in maniera riservata, alle condizioni seguenti.
18 Cfr. qui per informazioni su come apporre una firma elettronica qualificata su un documento scambiato con un'istituzione, organo o organismo dell'UE.
• Ai fini della valutazione dell'offerta e se del caso dell'esecuzione del contratto, di audit, dell'analisi comparativa ecc., l'amministrazione aggiudicatrice è autorizzata a mettere l'offerta (parte dell'offerta) a disposizione del proprio personale e del personale di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché di altre persone e soggetti che lavorano per suo conto o che collaborano con essa, compresi i contraenti o i subcontraenti e relativo personale, a condizione che siano vincolati da obbligo di riservatezza.
• Firmata la decisione di aggiudicazione, agli offerenti le cui offerte sono pervenute conformemente alle modalità di presentazione, che non sono destinatari di misure restrittive, che possono partecipare agli appalti pubblici, che non si trovano in una situazione di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario, che non sono stati respinti ai sensi dell'articolo 141 del regolamento finanziario, le cui offerte non sono risultate non conformi ai documenti di gara e che presentano domanda per iscritto, saranno comunicati il nome dell'offerente selezionato, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il valore totale dell'offerta finanziaria19. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare le informazioni che reputa riservate, in particolare se la divulgazione pregiudica i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o rischia di nuocere a una concorrenza leale. Tali informazioni possono includere anche aspetti riservati dell'offerta quali i prezzi unitari inclusi nell'offerta finanziaria, i segreti tecnici o commerciali20.
• L'amministrazione aggiudicatrice può divulgare l'offerta presentata nell'ambito di una domanda di accesso del pubblico a documenti o in altri casi in cui la legge applicabile ne preveda la divulgazione. Salvo interesse pubblico prevalente alla divulgazione21, l'amministrazione aggiudicatrice può rifiutare di dare pieno accesso all'offerta presentata, espungendo le (eventuali) parti contenenti informazioni riservate la cui divulgazione pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali dell'offerente, inclusa la proprietà intellettuale.
L'amministrazione aggiudicatrice non terrà conto di dichiarazioni generiche secondo cui l'intera offerta o sue parti sostanziali contengono informazioni riservate. Gli offerenti devono indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate e i motivi per cui non possono essere divulgate. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di una valutazione della natura riservata delle informazioni contenute nell'offerta.
19 In caso di gara d'appalto che determini contratti quadro multipli, questa informazione sarà fornita per tutti gli offerenti selezionati e tutte le offerte selezionate.
20 Per la definizione di "segreto commerciale" cfr. l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione
del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.
21 Cfr. articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
APPENDICE: ELENCO DEI RIFERIMENTI
Criteri di aggiudicazione | Cfr. sezione 3.4 |
Amministrazione aggiudicatrice | Cfr. sezione 1.1 |
Soggetti sulle cui capacità l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione | Cfr. sezione 2.4.3 |
Servizi di convalida dell'UE | Cfr. sezione 2.3 Norme UE sulle sovvenzioni e sugli appalti per la convalida delle persone giuridiche, la nomina del LEAR e la valutazione della capacità finanziaria |
Criteri di esclusione | Cfr. sezione 3.1 |
Regolamento finanziario | Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione |
Contratto quadro | Cfr. sezione 1.6 |
Massimale del contratto quadro | Cfr. sezione 1.6 |
Capofila | Cfr. sezione 2.4.1 |
Membro del raggruppamento | Cfr. sezione 2.4.1 |
Subappaltatori identificati | Cfr. sezione 2.4.2 |
Soggetti interessati | Cfr. sezione 2.4 |
Offerta congiunta | Cfr. sezione 2.4.1 |
Registro dei partecipanti | Cfr. sezione 2.3 xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/ screen/how-to-participate/participant-register |
Criteri di selezione | Cfr. sezione 3.2 |
Offerente unico | Cfr. sezione 2.4 |
Subappalto/subcontraente | Cfr. sezione 2.4.2 |
Trattati | I trattati dell'UE: |
ALLEGATI
Allegato 1. Elenco dei documenti da presentare unitamente all'offerta o durante la procedura
Descrizione | Offeren te unico | Offerta congiunta Capofil Memb a ro del raggru ppame nto | Subappaltato re identificato | Soggetti sulla cui capacità si fa affidamento (diversi dai subappaltatori) | Quando e dove presentare il documento | Istruzioni per il caricamento in eSubmission (se del caso) Come Dove caricare i documenti denominare il file | ||
1. Identificazione e informazioni sull'offerente Visualizzazione in eSubmission | ||||||||
Autocertificazione relativa ai criteri di esclusione e di selezione (cfr. sezione 3.1) modello all'allegato 2 | Unitamente all'offerta in eSubmission | "Autocertificazi one" | Con il soggetto interessato alla voce "Parti" ➝"Identificazione del partecipante" ➝"Allegati" ➝"Autocertificazione". | |||||
Per i soggetti diversi dai subappaltatori sulla cui capacità l'offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione, il documento va caricato nella sezione dell'offerente unico o del capofila: | ||||||||
➝"Identificazione del partecipante" ➝"Allegati"➝"Altri documenti". | ||||||||
Dimostrazione persona | Unitamente all'offerta | "Autorizzazione | Con il soggetto interessato |
che firma i documenti è un rappresentante legale del | in eSubmission | a firmare i documenti" | alla voce "Parti" | ||||||
soggetto interessato22 (cfr. | ➝"Identificazione del | ||||||||
sezione 4.3) | partecipante" ➝"Allegati"➝"Altri documenti". | ||||||||
Accordo/procura | (cfr. | Unitamente all'offerta | "Accordo | Nella sezione del capofila | |||||
sezione 2.4.1) | procura" | alla voce "Parti" | |||||||
in eSubmission | |||||||||
modello all'allegato 3 | ➝"Identificazione del | ||||||||
partecipante" | |||||||||
➝"Allegati"➝"Altri | |||||||||
documenti". | |||||||||
Elenco subappaltatori identificati (cfr. 2.4.2) | dei sezione | Unitamente all'offerta in eSubmission | "Elenco dei subappaltatori identificati" | Nella sezione dell'offerente unico o del capofila alla voce "Parti" | |||||
modello all'allegato 4 | ➝"Identificazione del partecipante" ➝"Allegati"➝"Altri documenti". | ||||||||
Lettera d'impegno (cfr. | Unitamente all'offerta | "Lettera | Con il soggetto interessato | ||||||
sezione 2.4.2 e 2.4.3) | d'impegno" | alla voce "Parti" | |||||||
(modello all'allegato 5.1) | (modello all'allegato 5.2) | in eSubmission | ➝"Identificazione del partecipante" | ||||||
➝"Allegati"➝"Altri | |||||||||
documenti". | |||||||||
Prove della | non | n.a. | |||||||
esclusione (cfr. | sezione | Gli offerenti (offerenti | |||||||
3.1) | unici/tutti i membri del | n.a. | |||||||
raggruppamento in caso di | |||||||||
offerta congiunta) devono | |||||||||
presentare le prove | |||||||||
documentali su richiesta | |||||||||
dell'amministrazione | |||||||||
aggiudicatrice e in ogni |
22 Non è necessario presentare documenti cui l'amministrazione aggiudicatrice può accedere gratuitamente in una banca dati nazionale se all'amministrazione aggiudicatrice sono forniti l'indirizzo internet esatto e se del caso i dati identificativi necessari per ottenere tali documenti.
caso, se l'offerente è selezionato, prima dell'aggiudicazione del contratto. I subappaltatori e i soggetti sulla cui capacità un offerente fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione devono presentare le prove documentali solo su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice. | ||||||||
Prove dell'esistenza giuridica e dello status giuridico (cfr. sezione 2.3) | Solo su richiesta dei servizi di convalida dell'UE In qualsiasi momento della procedura Nel registro dei partecipanti | n.a. | n.a. | |||||
Prove della capacità giuridica (cfr. sezione 3.2.1) | Solo su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice In qualsiasi momento della procedura | n.a. | n.a. | |||||
Prova della capacità economica e finanziaria F1 (cfr. punto 3.2.2) | Xxxxxx presentare i documenti soltanto i soggetti interessati che contribuiscono al raggiungimento del livello minimo di capacità per il criterio F1 | Solo su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dei servizi di convalida dell’UE. In qualsiasi momento della procedura | n.a. | n.a. ". | ||||
Prova della capacità tecnica e professionale T1 (cfr. punto 3.2.3) | Xxxxxx presentare i documenti soltanto i soggetti interessati | Solo su richiesta dell'amministrazione | n.a. | n.a. |
che contribuiscono al raggiungimento del livello minimo di capacità per il criterio T1 | aggiudicatrice In qualsiasi momento della procedura | |||||||
Prova della capacità tecnica e professionale T2 (cfr. punto 3.2.3) | Xxxxxx presentare i documenti soltanto i soggetti interessati che contribuiscono al raggiungimento del livello minimo di capacità per il criterio T2 | Solo su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice In qualsiasi momento della procedura | n.a | n.a. | ||||
Prova della capacità tecnica e professionale T3 (cfr. punto 3.2.3) | Xxxxxx presentare i documenti soltanto i soggetti interessati che contribuiscono al raggiungimento del livello minimo di capacità per il criterio T3 | Solo su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice In qualsiasi momento della procedura | n.a | n.a. | ||||
2. Dati relativi all'offerta Visualizzazione in eSubmission Il mancato caricamento in eSubmission dei seguenti documenti comporterà il rigetto dell'offerta. | ||||||||
Offerta finanziaria (cfr. sezione 4.2) modello all'allegato 6 | Unitamente all'offerta in eSubmission | "Offerta finanziaria" | Nella sezione "Dati dell'offerta" ➝"Offerta finanziaria" |
Allegato 2. Autocertificazione relativa ai criteri di esclusione e di selezione
L’Allegato 2 è pubblicato come documento separato
Allegato 3. Accordo/procura
Gara d'appalto EC-JRC/IPR/2024/OP/0008 – Consulenza per il Servizio di Ispezione di Sicurezza e Ambiente
ACCORDO/PROCURA
I sottoscritti/Le sottoscritte:
[- Firmatario/a 1 (nome, qualifica, nome del soggetto giuridico, sede legale, numero di partita IVA)
- Firmatario/a 2 (nome, qualifica, nome del soggetto giuridico, sede legale, numero di partita IVA)
- …
Firmatario/a N (nome, qualifica, nome del soggetto giuridico, sede legale, numero di partita IVA)]
in possesso della capacità giuridica necessaria per agire per conto dei soggetti che rappresentano,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1) Di presentare un’offerta (offerta) come membri di un raggruppamento di offerenti (raggruppamento), costituito da [nome del soggetto giuridico 1, soggetto giuridico 2,... soggetto giuridico N – includere nome del capofila] membri del raggruppamento) e guidato da [nome del soggetto giuridico 1] (capofila), conformemente alle condizioni di cui ai documenti di gara e ai termini dell'offerta a cui è allegato il presente accordo/procura.
2) Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice aggiudichi il contratto risultante dalla presente gara d'appalto (contratto) al raggruppamento sulla base dell'offerta cui è allegato il presente accordo/procura, tutti i membri del raggruppamento (incluso il capofila) sono considerati parti del contratto alle seguenti condizioni:
(a) tutti i membri del raggruppamento (incluso il capofila) rispondono in solido all'amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione del contratto;
(b) tutti i membri del raggruppamento (incluso il capofila) rispettano i termini e le condizioni del contratto e garantiscono la corretta prestazione/consegna della loro quota di servizi e/o forniture oggetto del contratto.
3) I pagamenti dell'amministrazione aggiudicatrice per i servizi e/o le forniture oggetto del contratto saranno effettuati sul conto bancario del capofila indicato nel contratto.
4) I membri del raggruppamento conferiscono al capofila tutti i poteri necessari per agire per loro conto nel presentare l'offerta e nel concludere il contratto, con il seguente mandato:
(a) il capofila presenta l'offerta a nome proprio e di tutti gli altri membri del raggruppamento e indica nella sezione "Persona di contatto" in eSubmission il nome e l'indirizzo email di un referente unico autorizzato a comunicare ufficialmente con l'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'offerta presentata a nome di tutti i membri del raggruppamento, e per tutte le pertinenti domande, richieste di chiarimenti, notifiche ecc., ricevibili durante la valutazione, l'aggiudicazione e fino alla firma del contratto;
(b) il capofila firma tutti i documenti contrattuali – compreso il contratto, i contratti specifici e relative modifiche – e assicura che siano trasmesse le fatture relative all'esecuzione del contratto a nome di tutti i membri del raggruppamento;
(c) il capofila è l'unico punto di contatto per l'amministrazione aggiudicatrice per quanto riguarda la prestazione dei servizi e/o la consegna delle forniture oggetto del contratto. Coordina la prestazione dei servizi e/o la consegna delle forniture all'amministrazione aggiudicatrice a opera del raggruppamento e vigila sulla corretta esecuzione del contratto.
Il presente accordo/procura può essere stipulato in plurime copie, ciascuna da ritenersi copia originale e tutte insieme da ritenersi un solo e medesimo documento.
Eventuali modifiche del presente accordo/procura sono soggette all'approvazione esplicita dell'amministrazione aggiudicatrice. Il presente accordo/procura scadrà quando tutti gli obblighi contrattuali del raggruppamento avranno cessato di esistere. Le parti non possono risolverlo prima di tale data senza il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice.
Nome Qualifica Nome del soggetto giuridico | Nome Qualifica Nome del soggetto giuridico |
Firma/e Xxxxx a ....................................... , il ....... | Firma/e Fatto a ....................................... , il ....... |
Nome Qualifica Nome del soggetto giuridico | Nome Qualifica Nome del soggetto giuridico |
Firma/e Fatto a ....................................... , il ....... | Firma/e Fatto a ........................................ , il ....... |
Allegato 4. Elenco dei subappaltatori identificati e percentuale di subappalto
Gara d'appalto EC-JRC/IPR/2024/OP/0008 – Consulenza per il Servizio di Ispezione di Sicurezza e Ambiente
Elementi di identificazione | Ruoli/compiti durante l'esecuzione del contratto | Percentuale di subappalto (% del volume del contratto) |
[Denominazione ufficiale completa del subappaltatore identificato, sede legale, numero di iscrizione nel registro delle imprese, numero di partita IVA] | ||
[Denominazione ufficiale completa del subappaltatore identificato, sede legale, numero di iscrizione nel registro delle imprese, numero di partita IVA] | ||
[RIPETERE TANTE VOLTE QUANTO È IL NUMERO DI SUBAPPALTATORI IDENTIFICATI] | ||
Altri subappaltatori che non necessitano di essere identificati nella sezione 2.4.223 | ||
% di subappalto TOTALE | 0,00% |
23 Per questa categoria di subappaltatori, indicare genericamente i ruoli/compiti previsti durante l'esecuzione del contratto, e la percentuale aggregata del volume del contratto per tutti i subappaltatori non identificati.
Allegato 5.1. Lettera d'impegno di un subappaltatore identificato [intestazione se del caso]
COMMISSIONE EUROPEA
Gara d'appalto n. EC-JRC/IPR/2024/OP/0008 c.a.
[data]
Lettera d'impegno del subappaltatore identificato
Il sottoscritto/La sottoscritta Nome:
Qualifica:
Soggetto giuridico:
Sede legale:
Numero di partita IVA:
in possesso della capacità giuridica necessaria per agire per conto di [nome del soggetto]], con la presente conferma che quest'ultimo/a accetta di partecipare in qualità di subappaltatore all'offerta di [nome dell'offerente] nell'ambito della gara d'appalto EC-JRC/IPR/2024/OP/0008 – Consulenza per il Servizio di Ispezione di Sicurezza e Ambiente.
Nel caso in cui il contratto venga aggiudicato al summenzionato offerente, [nome del subappaltatore] si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie per l'esecuzione del contratto in qualità di subappaltatore e a prestare i servizi che saranno subappaltati conformemente ai termini del contratto. Dichiara altresì di non essere soggetto/a a conflitti di interessi che potrebbero avere ripercussioni negative sull'esecuzione del contratto e di accettare i termini dei documenti di gara per la gara di cui sopra, in particolare le disposizioni contrattuali relative ai controlli e alle verifiche.
Fatto a: Nome: Funzione: Firma:
Allegato 5.2. Lettera d'impegno di un soggetto sulla cui capacità si fa affidamento [intestazione se del caso]
COMMISSIONE EUROPEA
Gara d'appalto n. EC-JRC/IPR/2024/OP/0008 c.a.
[data]
Lettera d'impegno di un soggetto sulla cui capacità si fa affidamento
Il sottoscritto/La sottoscritta Nome:
Qualifica:
Soggetto giuridico:
Sede legale:
Numero di partita IVA:
in possesso della capacità giuridica necessaria per agire per conto di [nome del soggetto], con la presente conferma che quest'ultimo/a autorizza [nome dell'offerente] ad avvalersi della propria [capacità economica e finanziaria] [capacità tecnica e professionale] per soddisfare i livelli minimi di capacità previsti per la gara d'appalto EC-JRC/IPR/2024/OP/0008 – Consulenza per il Servizio di Ispezione di Sicurezza e Ambiente.
Nel caso in cui il contratto venga aggiudicato al summenzionato offerente, [nome del soggetto] si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie per l'esecuzione del contratto. Dichiara altresì di non essere soggetto/a a conflitti di interessi che potrebbero avere ripercussioni negative sull'esecuzione del contratto e di accettare i termini dei documenti di gara per la gara di cui sopra, in particolare le disposizioni contrattuali relative ai controlli e alle verifiche.
Fatto a: Nome: Funzione: Firma:
Allegato 6. Modulo di offerta finanziaria
L'allegato 6 è pubblicato come documento separato.