COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia
Area Tecnica
Settore Lavori Pubblici –Patrimonio-Ecologia
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE E DEL FIORITO DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 16.06.2019-15.06.2021
ALLEGATO 4
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ARTICOLO 1: Oggetto dell'affidamento
L’affidamento ha per oggetto la manutenzione dei giardini, delle aree verdi e del fiorito presenti nel territorio comunale, come meglio illustrato nelle planimetrie allegate alla procedura.
ARTICOLO 2: Descrizione delle prestazioni
Il servizio prevede:
1. l’esecuzione gli interventi di tosatura dei tappeti erbosi, il taglio dei cigli stradali, la risagomatura dei sentieri erbosi, la potatura degli oleandri/aranci amari, di siepi e cespugli, come indicato per ciascuna zona nell’Allegato 3 – Computo metrico estimativo ;
2. la raccolta, il trasporto ed il conferimento al centro di raccolta comunale e gli oneri di smaltimento dei seguenti rifiuti :
• dei materiali grossolani (sassi, cocci, ecc.) che affiorano dal terreno durante i tagli dell’erba;
• dei residui vegetali e floreali derivanti dai vari interventi di manutenzione del verde e del fiorito
• dei rifiuti presenti nel verdee nel fiorito comunale (carte, sacchetti, lattine, ecc.) al momento dell’esecuzione dell’intervento di manutenzione ;
3. la segnalazione di eventuali pericoli o anomalie presenti nelle aree in gestione;
ARTICOLO 3: Luoghi di intervento
I luoghi d’intervento sono quelli evidenziati nell’Allegato 3 e come riportati negli elaborati grafici (Tav. 1, Tav. 2), con le rispettive sotto-tavole o estratti, (per una migliore visione).
In tali prospetti per ciascuno di detti luoghi è precisato il tipo di intervento richiesto ed il numero indicativo di interventi da prestare nel corso della durata dell’appalto.
Le misure riportate sono soggette a verifica congiunta, sarà pertanto compito dell’appaltatore provvedere ad una verifica delle stesse.
L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Ufficio Tecnico, settimanalmente, la “Scheda dei lavori programmati”. Le eventuali modifiche al programma dei lavori dovranno essere comunicate almeno 24 ore prima all’Ufficio lavori Pubblici.
Entro una settimana dalla fine dei lavori la ditta assegnataria dovrà consegnare al predetto ufficio la contabilità relativa ai lavori effettuati.
Nel caso di mancata comunicazione verrà applicata la penale di € 100,00.
Per attestare la corretta esecuzione degli interventi la ditta assegnataria dovrà fornire all’ufficio competente la documentazione fotografica in formato digitale che dimostri lo stato dei luoghi prima e dopo l’intervento.
Tutti gli attrezzi di giardinaggio (scale, cesoie, vanghe, etc.) ed ogni altra attrezzatura necessaria alla gestione del servizio sono a carico della cooperativa assegnataria.
ARTICOLO 4: Prescrizioni particolari
Il servizio previsto dovrà essere svolto con l'impiego di una adeguata tecnica di giardinaggio.
La trascuratezza delle aiuole, dei tappeti erbosi, del fiorito che evidenziano cattiva manutenzione o scarsa cura dei giardini o altra tipologia di verde pubblico, comporteranno le sanzioni di cui all'art. 22.
ARTICOLO 5: Durata dell'appalto L’appalto decorre dal 16.06.2019 al 15.06.2021.
Qualora, per qualsiasi motivazione, non fosse possibile formalizzare l’assegnazione definitiva entro il 16.06.2019, o comunque procedere alla consegna degli immobili oggetto del servizio, la decorrenza verrà stabilita ad una data successiva, compatibile con l’affidamento, fermo restando la durata del contratto di anni due.
Allo scadere dell’appalto, il soggetto affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di servizio vigente alla scadenza, fino all’inizio dell’affidamento da parte del nuovo gestore e comunque non oltre tre mesi dalla scadenza.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio anche in pendenza della stipula del contratto.
ARTICOLO 6: Gestione provvisoria
La cooperativa assegnataria del servizio è tenuta ad assicurare le prestazioni alle stesse condizioni contrattuali oltre il termine di scadenza del contratto per un periodo di tempo non superiore a 3 ( tre ) mesi.
ARTICOLO 7: Importo dell'affidamento e pagamenti
L'importo annuale presunto dell'affidamento sarà quello risultante dall’offerta di gara con riferimento all’importo complessivo di € 217.950,32 + iva di cui all’allegato 3 della Lettera di invito alla gara.
Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato, in seguito alla verifica della contabilità dei lavori svolti in base ai prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi di cui al predetto Allegato 3 della Lettera di invito alla gara, al netto dell’eventuale ribasso d’asta, dietro presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile dell'ufficio al raggiungimento dell’importo minimo di € 25.000,00 + iva.
Con tale corrispettivo la cooperativa assegnataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta dal Comune con il pagamento del canone.
L'importo dell’affidamento, sia nella parte relativa alle prestazioni da eseguirsi a prezzo unitario sia in quella relativa al servizio di custodia, potrà essere ridotto o aumentato del 20% da parte del Comune, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la cooperativa assegnataria possa sollevare eccezioni.
Per l'esecuzione di servizi non commissionati dal Responsabile del Servizio con ordine scritto nulla verrà corrisposto alla cooperativa.
Qualsiasi irregolarità riscontrata, interromperà il termine di pagamento indicato sopra. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere fatture separate, se i servizi devono essere prestati in ambiti diversi, per consentire l’esatta imputazione dei relativi costi.
Il pagamento del saldo finale delle prestazioni verrà effettuato previa verifica di regolare esecuzione del servizio.
La cooperativa, con la stipula del contratto relativo al presente appalto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la cooperativa dovrà effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della Legge 136/2010.
La cooperativa dovrà comunicare al Comune i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti relativi al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La cooperativa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La cooperativa si impegna ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni del presente appalto.
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. ne da immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. ”Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC da parte di questo Ente.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione Comunale procederà alle verifiche in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
Sono a carico della cooperativa l’imposta di bollo dovuta sulle quietanze e le commissioni di bonifico.
ARTICOLO 8: Cauzione definitiva
La cooperativa assegnataria, precedentemente alla stipulazione del contratto, dovrà costituire cauzione di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità in uso presso il Comune. In presenza di ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, fatte salve le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'affidamento. Nel caso in cui la cauzione venga costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, questa deve contenere le seguenti condizioni particolari:
1) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale:
- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del C.C.;
2) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune senza alcuna riserva.
ARTICOLO 9: Copertura assicurativa
La cooperativa assume in proprio ogni responsabilità, tanto in via civile che penale, per infortuni e/o danni arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose, tanto dell’Amministrazione quanto dei terzi, che dovessero verificarsi durante l’espletamento del servizio o come conseguenza di esso, qualunque sia la natura o la causa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
La cooperativa infatti solleva sin d’ora il Comune da qualunque responsabilità derivante dall’espletamento del servizio.
A tal fine la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare una polizza, stipulata con primaria compagnia assicurativa, per la copertura della responsabilità civile propria e del personale dipendente per tutti i danni che possano essere arrecati a terzi, compresa l’amministrazione comunale.
Tale copertura dovrà prevedere un massimale Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) non inferiore a € 1.500.000,00 unico ed un massimale Responsabilità Civile Prestatori d’Opera (RCO) non inferiore ad € 1.000.000,00 unico, per danni a persone e cose (comprese le cose che per volume e peso possono essere rimosse). La polizza dovrà coprire la responsabilità di tutti i soggetti che a diverso titolo ed indipendentemente dal rapporto con la cooperativa, partecipano all’esecuzione dell’appalto.
Tale polizza dovrà essere trasmessa, unitamente all’attestazione di avvenuto pagamento del
premio, in copia conforme all’originale, prima dell’inizio del servizio. Analogamente per i premi di rinnovo dovrà essere trasmessa ricevuta di avvenuto pagamento.
L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.
Eventuali scoperti e/o franchigie saranno posti a totale carico della ditta assegnataria.
Qualora la cooperativa disponga già di analoga copertura assicurativa il Comune si riserva di valutare l’adeguatezza della stessa in relazione a quanto sopra previsto.
ARTICOLO 10: Spese contrattuali
La cooperativa assegnataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (diritti fissi di scritturazione, di segreteria ed eventuali imposte di registro ecc). L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, comporta la decadenza dell'affidamento.
ARTICOLO 11: Stipulazione del contratto
La cooperativa assegnataria è obbligata alla stipulazione del contratto. Qualora, senza giustificati motivi, essa non adempia a tale obbligo, il Comune può dichiarare la decadenza dell'affidamento.
ARTICOLO 12: Ispezioni
L'ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune ha il compito di effettuare la vigilanza del servizio. Qualsiasi inadempimento contrattuale verrà contestato alla cooperativa assegnataria dagli organi comunali competenti.
ARTICOLO 13: Conferimento dei residui vegetali al centro di raccolta
Tutti i materiali di spoglio, di potatura e comunque di risulta provenienti dalle aree verdi del capoluogo comunale saranno conferiti presso il centro di raccolta comunale.
Per il conferimento dei residui vegetali presso il Centro di raccolta sopra specificato dovrà essere utilizzato il modulo di accompagnamento denominato “SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE “.
Il luogo di produzione del rifiuto da indicarsi in tale scheda dovrà corrispondere ai luoghi concordati con la cooperativa assegnataria nel programma settimanale dei lavori stabilito dall’ufficio comunale che si occupa della verifica contabile dei lavori.
ARTICOLO 14: Personale
La cooperativa si obbliga ad inserire persone svantaggiate secondo le modalità previste dalla
L. 381/1991 e s.m.i., dalla L.R. Lombardia n. 1/2008, dalla D.G.R. Lombardia IX/1353/2011.
Oltre a quanto previsto nell’offerta tecnica, per i soggetti in condizioni di svantaggio sociale inseriti l’aggiudicataria dovrà inviare trimestralmente all’Ufficio Servizio Sociali e per conoscenza all’Ufficio Lavori Pubblici una relazione che illustri l’andamento degli inserimenti lavorativi.
La cooperativa deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene e di previdenza sociale, ed assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, previsti per legge a carico delle cooperative sociali di tipo B).
I dipendenti impiegati nei servizi dovranno registrare quotidianamente la propria presenza sul luogo di lavoro, con strumenti elettronici messi a disposizione della cooperativa ovvero firmando, all’inizio e al termine del turno lavorativo, un apposito registro messo a disposizione dalla cooperativa. Al fine di verificare il regolare espletamento del servizio il Responsabile del procedimento o suo delegato potrà richiedere in qualsiasi momento, anche verbalmente, l’esibizione del registro delle presenze alla cooperativa che dovrà ottemperare alla richiesta senza alcun indugio.
Il personale della cooperativa, oltre all’obbligo di eseguire con cura le prestazioni, dovrà indossare il cartellino di riconoscimento conforme al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e le divise fornite dalla cooperativa stessa, dovrà inoltre fare corretto e regolare uso dei dispositivi di protezione individuale forniti a cura e spese della cooperativa.
Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.
Ai dipendenti della cooperativa dovrà essere prescritta l'osservanza del segreto d’ufficio.
Il personale, inoltre, dovrà consegnare al responsabile del settore ecologia gli oggetti rinvenuti nell'espletamento dei servizi.
Il personale, nell’ambito della reciproca collaborazione, ha l’obbligo di segnalare ogni guasto, manomissione, alterazione o altro danno che dovesse riscontrare e/o procurare durante l’espletamento del servizio.
La cooperativa è comunque responsabile del perfetto adempimento di quanto sopra specificato, da parte del suo personale.
Comunque l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere l’allontanamento del personale non gradito, per valide ragioni, e la cooperativa dovrà provvedere alla conseguente sostituzione dello stesso senza alcun indugio.
La cooperativa assegnataria dovrà:
- gestire il servizio con sufficiente personale regolarmente assunto;
- comunicare il numero delle persone regolarmente assunte e la loro qualifica;
- indicare il numero minimo di addetti che intende impiegare stabilmente al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti previsti nel presente disciplinare (nel caso di cooperative sociali, i soci volontari dovranno essere impiegati per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori).
Il personale dovrà:
- indossare un'uniforme ed una tessera di riconoscimento da tenersi in evidenza durante l'orario di lavoro.
- mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità, pertanto la cooperativa assegnataria si impegna a sostituire i dipendenti che non dovessero osservare siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.
- essere informato del servizio da svolgere.
ARTICOLO 15: Obblighi e responsabilità dell’assegnatario
La cooperativa dovrà designare un Responsabile per l’appalto e comunicare al Comune il nominativo dello stesso ed il recapito di telefonia mobile prima dell’inizio del servizio. A tale Responsabile dovrà essere conferito l’incarico di vigilare sulla regolarità ed efficacia del servizio.
Il Comune potrà fare riferimento al responsabile suddetto per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendessero opportuni durante lo svolgimento del servizio.
Il Responsabile della cooperativa, con qualifica adeguata alle mansioni da svolgere, ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti; lo stesso deve intervenire, decidere e rispondere direttamente alla stazione appaltante riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la propria reperibilità almeno durante le fasce orarie di apertura degli uffici comunali. Il Responsabile dovrà controllare che le operazioni svolte dai lavoratori della sua ditta siano conformi per qualità e quantità a quanto previsto dal presente capitolato, dall’offerta presentata e dalla convenzione; dovrà altresì controllare il rispetto dell’orario di lavoro da parte del personale e sarà responsabile del buon andamento del servizio e dell’efficienza degli addetti alle pulizie. Sarà infine responsabile anche della loro corretta e civile condotta nei confronti di terzi.
Su richiesta dei Responsabili del Servizio per il Comune il Responsabile della cooperativa dovrà presentarsi per ricevere segnalazioni, effettuare sopralluoghi, relazionare sull'andamento dei servizi ed in generale per l’evasione delle diverse richieste inerenti il servizio svolto.
Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte al referente dell’appalto si intenderanno come fatte direttamente alla cooperativa.
Tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico della cooperativa assegnataria, la quale ne è responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla cooperativa, se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico della cooperativa, della situazione originaria preesistente.
ARTICOLO 16: Infortuni, xxxxx e responsabile della sicurezza
La cooperativa dovrà garantire che tutto il personale addetto al servizio assegnato sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D. Lgs, siano trattati gli argomenti riguardanti i possibili rischi annessi all'attività svolta, nonché sulle modalità di sicurezza dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, o su quanto altro si renda necessario affinché siano osservate le disposizioni di cui al predetto decreto.
La cooperativa assegnataria dovrà indicare all'Ufficio Lavori Pubblici-Ecologia un responsabile della sicurezza, al quale saranno attribuiti compiti di prevenzione e protezione dai rischi connessi all'attività lavorativa facendo pervenire entro 60 giorni dalla data di approvazione della convenzione per l’affidamento del servizio, una relazione sui provvedimenti adottati per garantire la tutela del personale addetto al servizio.
Tutto il personale addetto dovrà essere dotato di equipaggiamento adatto ed a norma per il servizio da svolgere.
Sono a totale carico della cooperativa gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l’attività svolta.
Gli oneri per la sicurezza derivanti dagli incontri informativi in materia di rischi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono valutati pari ad € 500,00 come risulta dallo Schema di verbale di collaborazione e coordinamento in materia di sicurezza di cui allegato 2).
ARTICOLO 17: Interruzione di servizi
Tutti i servizi previsti nel presente capitolato speciale hanno ad ogni effetto carattere di interesse pubblico nei riflessi dell’igiene e non potranno pertanto essere sospesi o abbandonati, anche parzialmente, nelle varie fasi. Per gli stessi motivi la cooperativa è tenuta anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto a garantire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.
La cooperativa ha l’obbligo di provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia o infortunio, in modo da garantire la continuità e l’efficienza del servizio.
In caso di scioperi del personale o di altra causa di forza maggiore, la cooperativa dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione e dovrà assicurare, per i siti oggetto di pulizia, un servizio di emergenza. L’Amministrazione provvederà, dunque, al computo delle prestazioni corrispondenti al servizio non svolto, da detrarre dalla relativa fattura del primo pagamento in scadenza. Durante il periodo di ferie, aspettative, infortuni, malattie od altre assenze del personale il servizio dovrà essere svolto, comunque, con regolarità ed in maniera completa e soddisfacente.
In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione anche parziale del servizio, l’amministrazione, previa diffida ad adempiere a mezzo fax o mail alla cooperativa, si riserva di rivolgersi ad altra ditta per l’esecuzione dei servizi, ponendo a carico della cooperativa ogni onere derivante, senza pregiudizio per l’applicazione delle penalità previste nel presente capitolato speciale.
ARTICOLO 18: Danni a cose dell’Amministrazione
La cooperativa sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti all’Amministrazione dall’impropria esecuzione del servizio.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del referente della cooperativa. Qualora la cooperativa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento il responsabile del contratto procederà autonomamente.
In caso di accertata responsabilità della cooperativa la stessa dovrà procedere senza indugio ed a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato. Il controllo delle riparazioni e/o sostituzioni di cui sopra sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con il rappresentante della cooperativa.
Qualora la cooperativa non provveda al risarcimento o alla riparazione nei termini notificati alla stessa dal Comune, il Comune stesso è autorizzato a provvedere direttamente, rivalendosi, mediante trattenute, sui crediti della cooperativa ovvero sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ARTICOLO 19: Divieto di subappalto
E' fatto divieto alla cooperativa assegnataria di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto. E’ fatta salva l'eventuale occasionale collaborazione richiesta ad altre cooperative sociali, ferma restando la responsabilità della cooperativa assegnataria per la conduzione del servizio.
Per l'eventuale collaborazione occasionale con altre cooperative sociali dovrà essere data comunicazione scritta che ne precisi le motivazioni; tale collaborazione potrà essere effettuata previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici.
La mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità previste comporterà una penale di € 100,00. Il subappalto non autorizzato e la cessione costituiscono motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per l’Amministrazione ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
ARTICOLO 20: Controlli
Il Comune si riserva ampie facoltà di controllo per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni del presente capitolato e alle normative vigenti in materia. I controlli indicativamente avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti:
1. esame visivo della qualità di servizio;
2. professionalità degli addetti;
3. rispetto degli orari di lavoro. A tale scopo la cooperativa dovrà comunicare all’ufficio ecologia i turni di lavoro degli operatori e rendere disponibile, a richiesta del Comune, il registro delle presenze od altri strumenti di rilevazione in uso;
4. controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti;
5. controllo del corretto utilizzo delle attrezzature;
6. verifica dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per l’effettuazione del servizio di tosatura e sfalcio del verde ;
7. adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro. Saranno altresì oggetto di controlli:
8. il rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori della cooperativa;
9. la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti, attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.
Quanto sopra potrà essere effettuato mediante ispezioni, check-list, questionari, sondaggi o altro, senza che la cooperativa possa eccepire alcunché e si rende invece disponibile fin da ora a dare la massima collaborazione per il buon fine dei controlli.
Per ogni inadempienza accertata nell’esecuzione del servizio verranno altresì applicate le penali previste dal presente capitolato, fermo restando l’obbligo da parte della cooperativa di eseguire la prestazione.
I Responsabili del Comune segnaleranno inoltre eventuali disservizi riscontrati nel servizio svolto dalla cooperativa .
In caso di inadempienze nell’esecuzione del servizio la cooperativa dovrà provvedere all’immediato rifacimento del servizio non eseguito od irregolarmente eseguito, fatta salva la facoltà per il Comune di applicare le penali previste al successivo art. 22 In caso di mancata presentazione dei rapporti di intervento relativi alla prestazione correttiva non sarà possibile procedere al pagamento delle relative fatture.
ARTICOLO 21 : Contestazioni
L’Amministrazione aggiudicatrice comunicherà alla cooperativa le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la cooperativa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 2 giorni dalla comunicazione di contestazione, la cooperativa sarà tenuta a sanare le contestazioni stesse, fatta salva l’eventuale applicazione delle penalità previste nel presente capitolato.
ARTICOLO 22 : Penalità
In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nella documentazione di gara in genere e di quanto risultante dall'offerta presentata verranno applicate a carico della cooperativa le seguenti penali:
A) Fino ad Euro 1.000,00 per inadempimenti circa l’obbligo di inserimento di soggetti svantaggiati;
B) Euro 200,00 in caso di mancato espletamento del servizio, anche per un solo giorno. La penale sarà applicata con riferimento a ciascuna area ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino;
C) ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell’elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l’invio dell’elenco: € 50,00 per giorno;
D) ove risulti che il personale impiegato non indossi il cartellino di riconoscimento e la divisa, la penale sarà applicata per singolo addetto e per ogni giorno di inadempienza: € 50,00;
E) in caso di danneggiamento di cose o materiali una penale da commisurarsi in relazione all’entità del danno cagionato;
F) nel caso di altra violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato, per ciascuna infrazione: un importo non inferiore a Euro 100,00 da determinarsi a giudizio insindacabile ed inappellabile dal Dirigente del Servizio in base alla gravità della violazione commessa.
L’applicazione delle penali e dei motivi che le hanno determinate saranno comunicate con contestazione scritta del Responsabile del Servizio, trasmessa a mezzo raccomandata a.r. ed anticipata via fax. La cooperativa ha la facoltà di presentare, con le stesse modalità di cui sopra, le controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione della contestazione. Nel caso in cui le contro deduzioni non fossero ritenute valide e fondate verranno applicate le penali sopra specificate.
Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire ad altre ditte i lavori non fatti o eseguiti in maniera non soddisfacente, salvo ed impregiudicato il diritto al rimborso delle spese sostenute, al risarcimento per eventuali danni e l’applicazione della penale relativa. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempienza relativa alla fornitura dei materiali di consumo, di acquisire il materiale occorrente a spese della cooperativa.
Rifusione spese, pagamento dei danni e penalità sono addebitati alla cooperativa mediante ritenute sulle fatture in pagamento, ovvero mediante ritenuta sulla cauzione, che di conseguenza dovrà essere opportunamente integrata.
In caso di recidiva nell’osservanza delle prescrizioni del capitolato e conseguente applicazione di due penalità, l’Amministrazione avrà la facoltà di rescindere il contratto, senza alcun diritto della cooperativa di pretendere qualsiasi compenso o indennizzo.
ARTICOLO 23: Documento Unico di Regolarità Contributiva
L’aggiudicazione del servizio, ai sensi della normativa vigente, è subordinata al possesso, da parte dell’aggiudicatario, del requisito di “Regolarità contributiva” ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso dell’appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell’appaltatore.
In caso di inadempienza contributiva, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva; in tal caso, il mancato o ritardato pagamento delle fatture non dà diritto alla maturazione di interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, dal momento che il ritardo non è imputabile alla stazione appaltante.
ARTICOLO 24 : Deroghe
Eventuali deroghe al presente capitolato speciale, relative alla modalità di esecuzione dei servizi, dovranno essere, di volta in volta concordate, formulate per iscritto e sottoscritte dalle parti.
ARTICOLO 25 : Esenzione dalla responsabilità Solidale
Si dà atto che l’Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti della cooperativa non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.
ARTICOLO 25 : Salvaguardia Occupazione
Ai sensi di quanto disposto dal verbale di accordo del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 1997, art. 4 CCNL , il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione. L’impresa subentrante dovrà assumere mediante passaggio diretto ed immediato il personale dell’impresa cessante.
ARTICOLO 26 : Rifusione danni e spese
La cooperativa dovrà rifondere all’Amministrazione eventuali multe comminate da organi esterni di vigilanza, connesse ad irregolare svolgimento del servizio.
Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della cooperativa o sulla cauzione. Conseguentemente la cooperativa è obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui l’Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
ARTICOLO 27 : Fallimento dell’appaltatore
Il Comune si riserva la facoltà di cui all’art. 110 (fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ARTICOLO 28 : Risoluzione del contratto
Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, previa diffida scritta ad adempiere, qualora si verifichino inadempimenti alle obbligazioni contrattuali. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. L’Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto.
Clausola di risoluzione espressa
L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a danno e rischio della cooperativa nei seguenti casi:
- Messa in liquidazione;
- Accertato non miglioramento della qualità dei servizi prestati, dopo l’applicazione di due penali e relativa diffida ad adempiere;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- Interruzione non motivata del servizio;
- Contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte della cooperativa o del personale adibito al servizio;
- Cessione totale o parziale del contratto, subappalto non autorizzato;
- Qualora non sia inserita la percentuale dei soggetti svantaggiati prevista dalla legge e dall’offerta presentata.
E’ altresì causa di risoluzione della convenzione, la cancellazione della cooperativa dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà del Comune, sulla base di provvedimento motivato, di far procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione scritta del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla cooperativa a titolo di risarcimento danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.
Sono fatte salve le eventuali responsabilità civili o penali della cooperativa per il fatto che ha determinato la risoluzione.
In caso di risoluzione della convenzione l’Amministrazione si riserva il diritto di affidare l’espletamento del servizio alla cooperativa seconda classificata.
ARTICOLO 29 : Recesso
Ai sensi dell’art. 1 – comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il Comune si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
c) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla legge per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito, dal disciplinare e dal Capitolato relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’Appaltatore medesimo;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia tra il contraente e l’Appaltatore.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Comune.
La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R.
In caso di recesso del Comune la cooperativa ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del C.C.
La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico del soggetto aggiudicatario, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.
ARTICOLO 30 : Esecuzione in danno
Qualora la cooperativa ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla cooperativa stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
ARTICOLO 31 : Referente del Comune
In relazione al presente appalto, referente per il Comune è il Responsabile del settore Lavori Pubblici o suo delegato.
ARTICOLO 32 : Validità delle offerte e utilizzo della graduatoria
L’offerta ha validità per tutta la durata dell’affidamento ed ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile.
Entro il termine di validità dell’offerta, stabilito in 180 (centottanta) giorni, ciascun soggetto partecipante, utilmente classificato in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’appalto.
In caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto che si verifichino oltre il termine di validità dell’offerta, il Comune ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria ai fini dell’affidamento del servizio alle medesime condizioni da questi offerte in sede di gara.
ARTICOLO 33: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)
Titolare del trattamento: Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0000000000.
Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a xxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
Finalità e base giuridica del trattamento: I dati raccolti, anche di natura particolare, sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Destinatari dei dati: I dati identificativi con l’indicazione del servizio richiesto sono conservati dall’Ufficio Tecnico LL.PP. – Patrimonio – Ecologia.
I dati raccolti sono conservati secondo normativa vigente.
I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi richiesti, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
ARTICOLO 34 : Stipula del contratto
Il Comune comunicherà alla cooperativa il giorno e l’ora stabiliti per la stipula del contratto; in caso di mancata ed ingiustificata presenza della persona autorizzata allo scopo, il Comune si riserva la facoltà di disporre la decadenza dell’affidamento e di incamerare la cauzione provvisoria.
La cooperativa dovrà altresì trasmettere all’Ente appaltante, entro il termine che verrà indicato dall’ufficio contratti del Comune, i documenti necessari per la stipula del contratto.
Tutte le spese correlate alla stipulazione del contratto (imposta di bollo e di registro, copie, ecc.) e conseguenti, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato speciale, saranno a totale carico della cooperativa, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
ARTICOLO 35 : Esecuzione in pendenza di stipula
La cooperativa si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto a decorrere dal 16.04.2019 o altro diverso termine indicato dall’Ente appaltante in ragione dell’andamento delle operazioni di gara, anche nelle more della stipula del relativo contratto.
ARTICOLO 36 : Accettazione di tutte le clausole
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente capitolato, dal disciplinare, dai documenti di gara in genere e dai regolamenti comunali in materia.
ARTICOLO 37 : variazione nella ragione sociale
L’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi modifica della denominazione o ragione sociale e dei cambiamenti di sede.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.
Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, si applicherà quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ARTICOLO 38 : Disdetta del contratto da parte della cooperativa assegnataria Qualora la cooperativa dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, l’amministrazione comunale sarà autorizzata a rivalersi su tutta la cauzione definitiva, a titolo di risarcimento danni, fatto salvo l’eventuale addebito della maggior spesa per la commissione a terzi dell’esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 39 : Foro competente
La soluzione di eventuali controversie sorte, in fase di esecuzione del contratto, tra l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria sarà deferita al giudice competente.
Per ogni eventuale controversia unico Foro competente è quello di Brescia.
ARTICOLO 40 : Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici – Patrimonio-Ecologia.
ARTICOLO 41 : Rinvio a norme
Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente in materia, nel Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia e nelle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.
Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.
Nel caso in cui dovessero insorgere dubbi o difficoltà interpretative in relazione a quanto previsto dal presente capitolato e relativi allegati, si intenderà valida l’indicazione più favorevole per il Comune.
Allegati:
1° - NORME TECNICHE – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
2° - NORME TECNICHE – MODALITA’ DI ESECUZIONE
3° - ELENCO PREZZI
TAVV. 1 (GESTIONE AREE VERDI), 2 (FILARI E ALBERI, SIEPI E FIORITO)
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/aTitolare e/o legale rappresentante della cooperativa
con sede in dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole e tutti i documenti ed atti afferenti il presente appalto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; nello specifico dichiara di approvare tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato Speciale, del disciplinare e nella documentazione di gara in genere.
Data,
PER ACCETTAZIONE:
Timbro e firma
Allegato 1°
NORME TECNICHE
Descrizione delle prestazioni
ART. 1 DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Le prestazioni comprendono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini e delle aree verdi e del fiorito comunale con particolare riferimento a:
A) MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA
Prestazioni
In tali operazioni è compresa la pulizia delle aree in oggetto, dalle frazioni previste dalla raccolta dei rifiuti urbani (a titolo esemplificativo bottigliette di plastica o vetro, cartacce…) che saranno conferiti presso l’isola ecologica comunale. Si escludono rifiuti pericolosi e/o indebitamente abbandonati sul territorio.
Per i giardini pubblici, le aiuole stradali e le aree verdi in genere:
1. pulizia da detriti, immondizie, sassi e quanto altro potrà esservi presente;
2. sfalcio meccanico e manuale di aree verdi, prati e giardini di qualunque forma, sagoma, superficie e collocazione, compresa pulizia preventiva, raccolta detriti e sporcizia varia, rastrellatura, raccolta e conferimento in isola ecologica dell’erba tagliata e di quanto altro raccolto;
3. pulitura delle ceppaie (ivi compresi gli ippocastani);
4. potatura dei polloni di tutti gli alberi presenti e delle siepi;
5. controllo e la messa in funzione degli impianti di irrigazione Per le aree verdi scolastiche:
1. pulizia da detriti, immondizie, sassi e quanto altro potrà esservi presente;
2. sfalcio meccanico e manuale di aree verdi, prati e giardini di qualunque forma, sagoma, superficie e collocazione, compresa pulizia preventiva, raccolta detriti e sporcizia varia, rastrellatura, raccolta e conferimento in isola ecologica dell’erba tagliata e di quanto altro raccolto;
3. pulitura delle ceppaie (ivi compresi gli ippocastani);
4. potatura dei polloni di tutti gli alberi presenti e delle siepi;
5. controllo e la messa in funzione degli impianti di irrigazione
6. pulizia dei viali e delle corti da erbe infestanti. Per le aree incolte;
1. pulizia da detriti, immondizie, sassi e quanto altro potrà esservi presente;
2. sfalcio meccanico e manuale di aree verdi, prati e giardini di qualunque forma, sagoma, superficie e collocazione, compresa pulizia preventiva, raccolta detriti e sporcizia varia, rastrellatura, raccolta e conferimento in isola ecologica dell’erba tagliata e di quanto altro raccolto;
3. pulitura delle ceppaie (ivi compresi gli ippocastani);
4. potatura dei polloni di tutti gli alberi presenti e delle siepi
Frequenza delle Prestazioni
1. La frequenza degli interventi sono stabilite all’interno del Computo metrico estimativo allegato da effettuarsi in date da stabilire a cura del Responsabile del Procedimento a partire da Aprile fino ad Ottobre inclusi, da effettuarsi entro la prima quindicina del mese.
2. Per le tutte aree ad esclusione durante il 1° sfalcio effettuare il controllo e la messa in funzione degli impianti di irrigazione con eventuale sostituzione degli irrigatori danneggiati o manomessi.
Le prestazioni, potranno subire variazioni in diminuzione o in aumento, in ordine alla frequenza o alle quantità, secondo le effettive necessità e disponibilità economica dell’Amministrazione Comunale, senza che l’appaltatore possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo.
B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. piantumazione, a richiesta specifica e previa definizione dei prezzi, di nuove aree verdi, ove non soggette ad appalto separato;
2. Irrigazione delle alberature e delle aree a verde, a richiesta dell’Amministrazione Comunale.
Ove sia presente la derivazione dell'acquedotto comunale l'irrigazione verrà eseguita dal suddetto attacco a mezzo di opportune gomme da innaffio ed irrigatori mobili a getto; ove manchi la suddetta derivazione, si dovrà provvedere a mezzo di autobotte.
3. la sostituzione degli irrigatori danneggiati o manomessi.
L'Amministrazione Comunale potrà aggiungere all'appalto altri spazi verdi che venissero approntati durante la validità del contratto.
I relativi nuovi compensi verranno definiti di volta in volta, in analogia al prezzo che sarà offerto per l'assunzione del presente appalto.
Le aree di cui al successivo elenco, art. 3 LUOGHI DI LAVORO del presente allegato oggetto dell’appalto sono localizzate nelle planimetrie allegate e le superfici indicate sono da utilizzarsi quale riferimento standardizzato univoco senza dover provvedere a misurazioni di riscontro in loco.
Sarà inoltre compito dell'appaltatore intervenire per qualsiasi servizio e necessità in ordine al pronto intervento per calamità naturali o emergenze che riguardino il pubblico interesse.
Nell'esecuzione degli interventi, l'affidatario dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, agli ordini che verranno impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito chiamato R.U.P.), nonché alle prescrizioni che di seguito vengono date.
ART. 2 ASSISTENZA TECNICA PER ESECUZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
La Ditta metterà a disposizione del Comune, senza richiedere alcun onere, la propria organizzazione e/o tecnico di fiducia:
• per effettuare sopralluoghi;
• per fornire le preventivazioni di massima delle opere da eseguirsi;
• per fornire supporto tecnico per la redazione di xxxxxxx, disegni per la contabilità dei lavori, redazione della contabilità in contraddittorio;
• quant’altro si rendesse necessario ad insindacabile giudizio del personale dell’Ufficio Tecnico, per valutare lavori relativi ai beni immobili del Comune o nella sua disponibilità, alle strade, agli impianti tecnologici anche a rete, alle relative pertinenze, alle aree comunali o di uso pubblico, agli edifici in uso al Comune.
ART. 3 LUOGHI DI LAVORO
Le prestazioni saranno eseguite nelle aree di proprietà dell’Amministrazione comunale identificate nell’allegato 3 – Computo Metrico Estimativo e visualizzate nelle planimetrie tavv. 1, 2.
Allegato 2°
NORME TECNICHE
Modalità di esecuzione
ART.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
1. I lavori sono classificati, esclusivamente in relazione ai termini prescritti per la loro esecuzione e successivamente definiti, in:
a) lavori ordinari programmati (entro 5 giorni dall’emissione dell’Ordine di Servizio di seguito O.d.S.);
b) lavori straordinari (entro 3 giorni dall’emissione dell’O.d.S.);
c) lavori urgenti (entro 1 giorno dall’emissione dell’O.d.S.);
d) lavori di somma urgenza (in brevissimo tempo dall’emissione dell’O.d.S.);.
ART. 2 ORDINI DI SERVIZIO.
1. L’impresa deve eseguire tutti e solo i lavori previsti da ogni specifico Ordine di Servizio (O.d.S.).
2. L’O.d.S. è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici e economici, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra il Comune e l’impresa, ai reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive.
ART. 3 FORMA DELL’O.D.S.
L’O.d.S. è emesso in forma scritta, secondo il modello allegato “D” del presente capitolato e trasmesso via e-mail o fax all’affidatario.
L’O.d.S. può essere sostituito da documento equivalente, quale Ordinanza Sindacale, Ordinanza Responsabile di Area Tecnica, Autorizzazioni Edilizie, o qualsiasi altro provvedimento rilasciato dal Comune;
Nei casi previsti dal precedente comma, l’O.d.S sarà redatto entro e non oltre il giorno successivo dalla notifica, e dovrà essere compilato come previsto dal presente capitolato d’Oneri;
Ferma restando la forma scritta e i contenuti minimi, equivale all’O.d.S. la copia dell’Ordinanza, Autorizzazione o altro provvedimento/documento specifico emesso dal Comune, dal quale si evinca comunque e senza equivoci, l’ordine impartito all’impresa per l’esecuzione di uno o più lavori.
ART. 4 ORDINI VERBALI O TELEFONICI
1. L’O.d.S., per i soli lavori URGENTI E DI SOMMA URGENZA, può essere telefonico o verbale ma in tal caso deve essere confermato in forma scritta, entro il giorno successivo.
ART. 5 CONTENUTO DELL’O.d.S.
1. L’O.d.S., contiene:
sezione dedicata all’ordinante (fronte)
• nr. progressivo dell’O.d.S.;
• data e protocollo dell’O.d.S.
• nome o identificazione dell’impresa cui è diretto;
• descrizione sommaria e ubicazione dei lavori da eseguire;
• data di emanazione, firma del Responsabile del Procedimento (R.U.P.);
• termine di inizio lavori e termine di fine lavori. sezione dedicata all’impresa (retro)
• rapporto del lavoro svolto;
• data di inizio lavori;
• nominativo del personale che ha eseguito il lavoro con relativo inquadramento lavorativo;
• ore di manodopera eseguite, riportando gli orari di inizio e fine lavori (specificando eventuali pause);
• elenco dei noleggi;
• elenco materiali utilizzati;
• misurazioni con schemi grafici contabili del lavoro eseguito;
• documentazione fotografica;
• data di fine lavori;
ART. 6 OSSERVAZIONI DELL’IMPRESA
1. Qualora l’impresa abbia osservazioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori inseriti in un O.d.S., deve farle entro il termine prescritto per l’inizio dei lavori, apponendo le relative annotazioni nell’O.d.S. ricevuto restituendolo tempestivamente al Comune;
2. Se il Comune riconosce l’ammissibilità delle osservazioni può annullare l’O.d.S., sostituirlo con uno nuovo oppure confermarlo;
3. Per i lavori urgenti o di somma urgenza l’impresa non può avanzare preventive osservazioni o riserve. Potrà presentarle nel rapporto del lavoro svolto contenuto nell’O.d.S., a lavori eseguiti.
4. Non sono ammesse osservazioni in ordine ai termini di inizio lavori, se non per manifesta irragionevolezza degli stessi o per cause accertate o accertabili di forza maggiore.
5. Non sono mai ammesse osservazioni, presentate dall’impresa, giustificate da ragioni organizzative o finanziarie.
6. La mancata ottemperanza all’O.d.S., comporta l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.
7. Non saranno ammissibili le osservazioni palesemente in contrasto con le disposizioni del presente capitolato, ovvero palesemente irragionevoli o manifestamente illogiche.
ART. 7 LAVORI ORDINARI
I lavori ordinari sono le manutenzioni di all’allegato B art.1 lettera A) ed il termine per l’inizio dei lavori non dovrà essere superiore ai 5 giorni, e comunque non superiore a quello espressamente ordinato nell’O.d.S. emesso;
ART. 8 LAVORI STRAORDINARI
I lavori straordinari sono le manutenzioni di all’allegato B art.1 lettera B), il termine per l’inizio dei lavori non dovrà essere superiore ai 3 giorni, e comunque non superiore a quello espressamente ordinato nell’O.d.S. emesso;
ART. 9 LAVORI URGENTI
I lavori urgenti sono le manutenzioni delle aree verdi di una situazione di pericolo o di pericolo imminente, non prevedibile e non programmabile, il termine per l’inizio dei lavori non dovrà essere superiore un giorno, e comunque non superiore a quello espressamente ordinato nell’O.d.S. emesso;
ART. 10 LAVORI DI SOMMA URGENZA
I lavori di somma urgenza sono le manutenzioni delle aree verdi al ripristino di situazioni gravi intervenute per cause non prevedibili e programmabili, tali manutenzioni sono atte alla messa in sicurezza immediata, il termine per l’inizio dei lavori non dovrà essere nel minor tempo possibile, in quanto è in atto un pericolo di incolumità pubblica.
ART. 11 CAUTELE
1. I lavori non possono mai essere sospesi o interrotti arbitrariamente dall’Impresa, nemmeno nel rispetto dei termini di ultimazione imposti; eventuali sospensioni, motivate da causa di forza maggiore, o autorizzate dal Comune, sono ammissibili solo se l’impresa pone in atto tutte le opere provvisorie e cautelari che impediscono in modo assoluto pericoli, rischi o altri pregiudizi per il Comune e per terzi, con particolare riguardo per la circolazione e la sicurezza.
2. La sospensione o l’interruzione dei lavori in violazione del comma 1, costituisce autonoma fattispecie di inadempimento contrattuale, comportando le penalità nella stessa misura prevista dall’articolo 19 del capitolato d’oneri..
ART. 12 RITARDI NELL’ESECUZIONE
1. La mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti con O.d.S. comporta l’applicazione della penalità previste all’art. 19 e 20 del capitolato d’oneri.
ART. 13 AZIONI SOSTITUTIVE
1. Fatte salvo quanto previsto nel capitolato d’oneri, il Comune ha facoltà di esercitare l’azione sostitutiva nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore non dia il giusto seguito ai lavori, tale da pregiudicare la fine degli stessi entro il termine stabilito dall’O.d.S. (ex articolo 341 della legge n. 2248 del 1865),
2. L’azione sostitutiva può essere esercitata anche per lavori in contestazione, difettosi, sospesi arbitrariamente, tralasciati o mancanti, rivalendosi su qualunque credito l’impresa abbia maturato nei confronti del Comune.
3. La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino o riparazione per i lavori difettosi, ai maggiori costi di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per i lavori in ritardo, sospesi o non eseguiti.
4. Qualora il Comune intenda esercitare l’azione sostitutiva deve notificare tempestivamente tale circostanza all’impresa; entro ventiquattro ore dall’avvenuta notificazione è consentito all’impresa eseguire, completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione ai lavori oggetto di azione sostitutiva; tale intervento dell’impresa non è consentito per i lavori di somma urgenza ad esecuzione immediata per i quali l’azione sostitutiva sia già iniziata.
ART. 14 ULTIMAZIONE DI LAVORI
1. Ultimati i lavori l’Appaltatore restituisce l’O.d.S. al Comune affinché ne prenda atto ponendo il visto di regolarità.
2. Nessun lavoro è ammesso alla liquidazione se non sia stato sottoposto a visto di regolarità, espresso o tacito; peraltro tale visto può essere cumulativo per l’intero O.d.S. o, se del caso, limitato a una parte (purché omogenea e riguardante almeno un singolo ordine).
3. Il Comune ordina, motivatamente, il rifacimento, il ripristino o il completamento, in tutto o in parte e senza alcun onere, di lavori che risultano eseguite in difformità dai criteri generali ovvero che risultino difettosi, incompleti, carenti o comunque inaccettabili.
4. Il rifacimento, il completamento e il ripristino dei lavori non esime l’impresa dalla successiva presentazione degli atti al fine di ottenere il visto di regolarità.
5. Per tali esecuzioni il Comune può assegnare un ulteriore termine, non inferiore alla metà di quello previsto dall’O.d.S. originario e non superiore allo stesso, non ulteriormente prorogabile. Trascorso tale termine trovano applicazione le penalità del Capitolato d’Oneri e l’azione sostitutiva delle Norme Tecniche.
6. Quando le mancanze, i difetti, l’incompletezza o i vizi siano tali da prefigurare come inosservato l’O.d.S. o da far considerare il lavoro come non eseguito, o che questo non risponda allo scopo per il quale venne ordinato e comunque in ogni caso si renda necessario il suo rifacimento totale, le penalità e l’azione sostitutiva trovano applicazione ai termini dell’O.d.S. originario e si cumulano con quelle relative ai nuovi termini prorogati di cui al comma 5.
ART. 15 PRESENTAZIONE DEL BUONO PER LA LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI MISURAZIONE
Per ogni lavoro ultimato l’Appaltatore deve presentare i Xxxxx,
dei lavori ultimati nell’ambito di ogni mese di validità dell’appalto devono essere presentate, per la liquidazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Per i buoni inoltrati oltre il termine succitato, si applicherà la relativa penale del Capitolato Speciale d’Appalto.
Le prestazioni di mano d’opera in economia.
Le prestazioni di manodopera in economia verranno computate in base alle ore di lavoro effettivamente prestate dal personale e cioè senza tenere conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi di inattività.
Le ore di prestazione verranno contabilizzate quali ore effettivamente prestate e saranno arrotondate alla "mezz'ora" per eccesso.
Le prestazioni di mezzi d’opera in economia.
Per prestazioni di mezzi d'opera od autocarri, di durata complessiva inferiore ad un'ora, verrà riconosciuta mezz'ora aggiuntiva per lo spostamento del mezzo senza applicazione di durata minima.
Nel caso un mezzo venga utilizzato solo per una porzione di tempo e poi rimanga in cantiere fermo, è riconosciuto solo il tempo di effettivo lavoro.
Le ore di prestazione verranno contabilizzate quali ore effettivamente prestate e saranno arrotondate alla "mezz'ora" per eccesso.
I mezzi d'opera si intendono forniti "a caldo" con carburanti, olii, operatori, ecc. propri della ditta.
Il Comune verificherà la rispondenza fra le prestazioni di mano d’opera e di mezzi d’opera riportate nella prefattura. Non saranno liquidati gli interventi non riportati o registrati in modo incompleto nella prefattura.
Forniture e prestazioni di opere compiute.
L’Appaltatore dovrà garantire per le forniture dirette di materiali e per prestazioni di opere compiute ai prezzi di cui all’elenco prezzi allegato F ;
Il Comune ha la facoltà di rettificare motivatamente le quantità, i prezzi, gli importi, le maggiorazioni e ogni altro elemento contabile quando non conformi al contratto; se ne ricorrono le condizioni sottrae inoltre le penalità e le somme a rivalsa comunicando all’impresa tali rettifiche.
Le quantità sono misurate o computate solo in opera, senza tenere conto di scarti, rimanenze, ecc. secondo i criteri di misurazione in uso.
ART. 16 MANCATA ACCETTAZIONE DELLE RETTIFICHE
1. L’Appaltatore non può opporsi alle rettifiche del Comune se non per manifesta irragionevolezza, violazione di legge, errore materiale, omissione accidentale o mancata applicazione del listino prezzi.
2. Sulle osservazioni e riserve dell'impresa alle rettifiche il R.U.P. si esprime entro sette giorni. Quando l’impresa si oppone alle rettifiche e il Comune accoglie in tutto o in parte le ragioni dell’impresa, l’importo è nuovamente rettificato e riliquidato, e la somma da corrispondere all’impresa è pagata entro i trenta giorni successivi all’accordo; oltre tale termine trovano applicazione gli interessi legali.
ART. 17 ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Anche dopo la liquidazione e il pagamento del corrispettivo e anche dopo la scadenza del contratto, il Comune può, entro ventiquattro mesi dalla liquidazione, chiedere motivatamente all’impresa il rifacimento di lavori che si rilevino viziati, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile.
2. Il Comune non è tenuto alla corresponsione di alcun importo per tali rifacimenti e ripristini e, a proprio insindacabile giudizio, può far eseguire i rimedi a terzi, con rivalsa e ripetizione delle relative somme.
ART. 18 RITARDATA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare i buoni dei lavori eseguiti entro il 15 del mese successivo e comunque non oltre la fine mese (con una penale del 20% sull’importo dei lavori eseguiti), ai sensi dell’art. 19 del capitolato d’Oneri.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, l’Ufficio tecnico Comunale procederà autonomamente alla liquidazione dei lavori, in base agli elementi contabili (schemi grafici, ore delle economie, forniture, noleggi ect.) ricavabili dagli O.d.S. e/o rispetto alla valutazione forfetaria insindacabilmente delle opere eseguite dall’Ufficio Tecnico, applicando all’importo risultante una penale pari al 50,00%.
2. Il Comune notifica le risultanze economiche di cui al comma precedente all’Appaltatore, che ne dovrà prendere atto per l’emissione della fattura, lo stesso potrà fare osservazioni solo nel caso in cui la liquidazione dei lavori da parte dell’Ufficio Tecnico risultasse non conforme ai lavori effettivamente eseguiti.
3. La ritardata liquidazione non esonera l’Appaltatore dalle penalità per mancata ultimazione dei lavori, ove applicabili.
4. E’ fatta salva la valutazione forfetaria ai sensi dell’art. 14 del capitolato d’oneri.
ART. 19 VALUTAZIONE ECONOMICA
I prezzi unitari come definiti dell’allegato F voci B), C) e D), Elenco Prezzi Unitari al Capitolato Speciale d’Appalto, sono moltiplicati per le relative quantità.
Per la voce A) PRESTAZIONI dell’ Elenco Prezzi Unitari i allegato F al Capitolato Speciale d’Appalto, le superfici le superfici delle aree indicate all’art. 3 LUOGHI DI LAVORO allegato B) NORME TECNICHE indicate sono da utilizzarsi quale riferimento standardizzato univoco senza dover provvedere a misurazioni di riscontro in loco
Per le voci D) OPERE COMPIUTE, dell’allegato F Elenco Prezzi Unitari al Capitolato Speciale d’Appalto i prezzi unitari sono definiti, al netto della percentuale di ribasso, dall’ultimo prezziario opere edili della provincia di Brescia, per l’esecuzione di tutti i lavori necessari all’esecuzione del contratto.
E’ sempre ammesso sia il concordamento di nuovi prezzi per lavori non previsti al momento dell’aggiudicazione che l’approvazione di listini ufficiali di materiali da fornire, purché la loro applicazione non comporti maggiorazione dell’impegno di spesa.
Le quantità sono misurate o computate solo in opera, senza tenere conto di scarti, rimanenze, ecc. secondo i criteri di misurazione in uso.
Per le prestazioni notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), festive e prefestive (domenica e feste riconosciute) verrà riconosciuto un aumento del 10% sul prezzo d'appalto.
Detto aumento non è cumulativo (notturno + festivo) applicandosi una sola volta per intervento.
ART. 20 VALUTAZIONE FORFETARIA FACOLTATIVA
1. E’ facoltà del Comune stabilire per tutti i lavori, prima dell’emissione dell’O.d.S., un prezzo forfetario onnicomprensivo, da indicarsi espressamente anche sul relativo O.d.S.; tale prezzo è soggetto ad accettazione da parte dell’impresa.
2. La conoscenza, anche implicita, dell’O.d.S. da parte dell’impresa con la mancata presentazione di osservazioni in ordine al prezzo nel termine di cui all’articolo 7, comma 1, comporta l’accettazione incondizionata di tale prezzo.
3. La mancata accettazione del prezzo da parte dell’impresa deve pertanto essere esplicita, con restituzione dell’O.d.S. recante la relativa osservazione, con l’eventuale proposta di prezzo diverso; la mancata accettazione sospende la validità dell’O.d.S. fino a definitiva determinazione da parte del Comune, da rendersi con revoca o modifica dell’O.d.S. o sua sostituzione; i lavori di somma urgenza, devono comunque essere sempre eseguiti, anche in pendenza di determinazione definitiva del prezzo.
4. Il prezzo forfetario non può essere superiore all’importo risultante dalla applicazione dei prezzi elementari del prezziario; il verificarsi di tale evenienza, se accertata dal Comune in qualunque momento prima della liquidazione, comporta l’applicazione della modalità di valutazione più favorevole per il Comune.
ART. 21 OBBLIGHI DELL’IMPRESA
1. L’Appaltatore è sempre obbligato a:
a) eseguire i lavori a perfetta regola d’arte;
b) curare le forniture e le prestazioni secondo le migliori caratteristiche merceologiche e professionali disponibili sul mercato;
c) assicurare il proprio personale, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;
d) assicurare la buona tenuta e la buona conduzione dei cantieri, garantendo l’incolumità pubblica;
e) curare la riservatezza e l’ordine nei luoghi chiusi degli edifici comunali che sono coinvolti nell’esecuzione dei lavori;
f) fornire tracciamenti, misurazioni, previsioni, garantendo inoltre il personale di manovalanza per tracciamenti o misurazioni effettuate a cura del Comune in ogni occasione;
g) corrispondere tempestivamente le spese e le tasse inerenti i contratti e la loro formazione.
ART. 22 OBBLIGHI GENERALI
1. L’Appaltatore è obbligato all’assolvimento dei compiti e degli obblighi che, anche se non previsti, sono posti a suo carico da usi e consuetudini consolidate.
2. L’Appaltatore è obbligato a segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso della esecuzione dei lavori.
3. Tutti gli obblighi sopra riportati si intendono compensati con i corrispettivi da liquidarsi ai sensi del presente Capitolato D’oneri.
ART. 23 REPERIBILITA’
Al fine di garantire la pubblica incolumità è istituito il servizio di reperibilità delle ditte operanti sul territorio, che opereranno sotto la supervisione dell’Ufficio Tecnico Comunale.
A tale scopo la ditta appaltatrice dovrà assicurare la reperibilità dei mezzi e del personale necessario, nonché di un proprio responsabile in grado di attivare il servizio entro 3 ore dalla chiamata o immediatamente, in caso di pericolo imminente per persone o cose, intendendo per "reperibilità" gli interventi da realizzarsi dalle 18.00 alle 8.00 dei giorni feriali, dalle 0.00 alle 24.00 del sabato e festivi, la disponibilità ad essere operativi.
Per tale impegno verrà riconosciuto alla ditta Euro 50,00 quale diritto fisso per ciascuna chiamata.
Le prestazioni saranno liquidate con le modalità previste del precedente art. 19.
All'atto dell'offerta la ditta dovrà comunque impegnarsi a fornire il nominativo del proprio responsabile, degli operai reperibili e la specifica dei mezzi messi a disposizione, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Allegato 3°
ELENCO DEI PREZZI
ELENCO PREZZI
lavorazione u.m. p.u. Sfalcio aree verdi mq €/mq 0,06 Riprofilatura sentieri ml €/ml 0,15 Riprofilatura sentieri ml €/ml 0,20 Riprofilatura sentieri ml €/ml 0,30 Riprofilatura sentieri ml €/ml 0,50 Potature alberi così realizzata: 2 interventi annui, pulizia da polloni 3 volte cad. all'anno. pianta €/cad. 50,00 Potature alberi così realizzata: 2 interventi annui, pulizia da polloni 3 volte all'anno. Trattamento antiparassitario solo per esemplari con sottostante cad. aiuola fiorita pianta €/cad. 60,00 Potatura di siepi fino ad un’altezza di m 1,80 e con perimetro della sezione media di passaggio fino a 4,5 metri, eseguita con tosasiepi meccaniche compreso l’asporto ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche, escluso l’onere di accesso alle stesse, pulizia finale; con 4 interventi all’anno. Prezzo inteso per ciascun intervento ml €/ml 4,00 | ||
Potatura di siepi fino ad un’altezza di m 1,80 e con perimetro della sezione media di passaggio fino a 4,5 metri, eseguita con tosasiepi meccaniche compreso l’asporto ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche, escluso l’onere di accesso alle stesse, pulizia finale; con 2 interventi all’anno. Prezzo inteso per ciascun intervento ml €/ml 3,80 | ||
5 fioriere ; intorno al monumento la Bell'Italia , 2 adiacenti torre del Leone di San Marco, una trapezoidale fronte negozi con irrigazione manuale ,una intorno al monumento San Ercolano, con impianto di irigazione. Sono presenti 800 ciclamini rossi complessivi da manutenere ,da sostituire in estate con 400 Impatiens (guinea) in autunno si ripianteranno i ciclamini rossi. Nel formulare il prezzo si è considerato: il prezzo dei fiori per entrambi i cambi stagione ; Il tempo per la manutenzione con controllo e sostituzione di eventuali fiori danneggiati , l'innaffio manuale estivo ed invernale; IlTempo impiegato per gli espianti e i reimpianti delle nuove essenze; Il terriccio eil concime, il tutto per ottenere una gestione del fiorito a regola d'arte. | a corpo | € 12.000,00 |
Trattasi di una vasca fioriera longitudinale a margine Piazza maderno di fronte alla Gelateria Calchera, Ristorante Cantinone , Bar Angolo del Caffè Sono Presenti 2 gruppi di 80 ciclamini rossi per un totale di 160 piantine da manutenere ,da sostituire in estate con 60+60 120 Impatiens (guinea). in autunno si ripianterano i ciclamini rossi. E' presemte impianto innaffio . Nel formulare il prezzo si è considerato: Il prezzo dei fiori per entrambi i cambi stagione ; Il tempo per la manuenzione con controllo e sostituzione di eventuali fiori danneggiati; Il controllo dell'impianto d'innaffio; La manutenzione delle rose esistenti, con pulizia quando necassario e una potatura. IlTempo impiegato per gli espianti e i reimpianti delle nuove essenze; Il terriccio e il concime, il tutto per ottenere una gestione del fiorito a regola d'arte. a corpo € 2.400,00 3 vasche a marciapiede a lato banca e fino a farmacia ; Sono presenti 80 ciclamini rossi X vasca da manutenere per un totale di 240 piantine ,da sostituire in estate con 50 Impatiens (guinea X vasca ) 150 totali . e in autunno si ripianteranno i ciclamini rossi , è presente impianto di innaffio. Nel formulare il prezzo si è considerato: Il prezzo dei fiori per entrambi i cambi stagione ; Il tempo per la manuenzione con controllo e sostituzione di eventuali fiori danneggiati; Il controllo dell'impianto d'innaffio; La manutenzione delle rose esistenti, con pulizia quando necassario e una potatura. IlTempo impiegato per gli espianti e i reimpianti delle nuove essenze; Il terriccio e il concime, il tutto per ottenere una gestione del fiorito a regola d'arte. a corpo € 2.400,00 | ||
2 grandi aiuole a lato della fermat a bus e monumento Salvo D'acquisto Sono presenti 350 ciclamini rossi complessivi da manutenere ,da sostituire in estate con 150 Impatiens (guinea). e in autunno si ripianterano i ciclamini rossi. Le aiule presentano impianto di irrigazione. Nel formulare il prezzo si è considerato: Il prezzo dei fiori per entrambi i cambi stagione ; Il tempo per la manuenzione con controllo e sostituzione di eventuali fiori danneggiati; Il controllo dell'impianto d'innaffio ; La manutenzione delle rose esistenti, con pulizia quando necasssario e una potatura. IlTempo impiegato per gli espianti e i reimpianti delle nuove essenze; Il terriccio e il concime, il tutto per ottenere una gestione del fiorito a regola d'arte. | a corpo | € 2.200,00 |
Trattasi di vasche n. 38 da Piazzale roma a imbarcadero . Sono presenti 80 viole gialle con occhio da manutenere ,da sostituire in estate con 40 Impatien (guinea ). In autunno si ripianterano le viole. Le vasche i oggetto hanno impianto di innaffio . el formulare il prezzo si è considerato: Il prezzo dei fiori per entrambi i cambi stagione ; Il tempo per la manuenzione con controllo e sostituzione di eventuali fiori danneggiati ,il controllo dell'impianto d'innaffio ; IlTempo impiegato per gli espianti e i reimpianti delle nuove essenze; Il terriccio e il concime, il tutto per ottenere una gestione del fiorito a regola d'arte. | a corpo | € 4.000,00 |
"Trattasi di 10 fioriere esagonali poste in Piazzale Roma sono presenti 50 viole gialle con occhio per vasca da manutenere , da sostituire in estate con 30 Impatien (guinea ). per vasca In autunno si ripianterano le viole Le fioriere in oggetto hanno impianto di innaffio . Nel formulare il prezzo si è considerato: Il prezzo dei fiori per entrambi i cambi stagione ; Il tempo per la manuenzione con controllo e sostituzione di eventuali fiori danneggiati ,il controllo dell'impianto d'innaffio ; IlTempo impiegato per gli espianti e i reimpianti delle nuove essenze; Il terriccio e il concime, il tutto per ottenere una gestione del fiorito a regola d'arte. " | a corpo | € 5.800,00 |
"Trattasi di aiuola con monumento ai caduti con cerchio fiorito presente n. 300 ciclamini rossi da manutenere , da sostituire in estate con 200 Impatiens (guinea). In autunno si ripianterano i ciclamini. L' aiuola in oggetto ha impianto di innaffio MANUALE Nel formulare il prezzo si è considerato: Il prezzo dei fiori per entrambi i cambi stagione; Il tempo per la manuenzione con controllo e sostituzione di eventuali fiori danneggiati, il controllo dell'impianto d'innaffio e l'attesa del completamennto dell'innaffio Il Tempo impiegato per gli espianti e i reimpianti delle nuove essenze; Il terriccio e il concime, il tutto per ottenere una gestione del fiorito a regola d'arte. " | a corpo | € 3.000,00 |