CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E FORNITURE CON POSA IN OPERA DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E FORNITURE CON POSA IN OPERA DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
INDICE DEGLI ARTICOLI:
Segue: ______________________________________________________________________________
1. PREMESSA 5
2. Definizioni 5
3. Applicazione selettiva 6
4. Fonti della disciplina contrattuale 6
5. Quinto d’obbligo 6
6. Affidamento anticipato 7
7. VARIANTI 7
8. Qualità della merce - F 7
9. Fornitura di prodotti chimici o pericolosi - F 8
10. Garanzia per evizione - F 8
11. Ritardo nell’esecuzione del contratto 8
12. Divieto di cessione del contratto 9
13. Cessione dei crediti 9
13.1 Notifica della cessione 9
13.2 Contenuto della cessione 9
13.3 Efficacia della cessione 10
13.4 Verifiche ex art.48 bis DPR n.602/1973 10
13.5 Osservanza della legge n.136/2010 e s.m.i. 11
13.6 Modifica/sostituzione conto dedicato 11
13.7 Fatture risultanti in cessioni notificate da diverso cessionario 12
13.8 Opposizione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. alla cessione 12
14. Subappalto 12
15. PAGAMENTI 13
15.1 Diritto al pagamento 13
Segue: ______________________________________________________________________________
15.2 Termini di pagamento 13
15.3 Modalità di pagamento 13
15.4 Ritenuta a garanzia 13
15.5 Termini per l’emissione della fattura S – FP 13
15.6 Autorizzazione alla fatturazione S – FP 14
15.7 Termini per il rilascio delle autorizzazioni a fatturare S – FP 14
15.8 Mancata autorizzazione alla fatturazione S – FP 14
15.9 Autorizzazione alla fatturazione per forniture – F 14
16. Tracciabilità flussi finanziari 14
17. Raggruppamenti temporanei 15
18. Regolarità contributiva e fiscale 15
19. REVISIONE DEL PREZZO - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO (APPALTI PLURIENNALI) 16
20. COMPENSAZIONI FINANZIARIE 16
21. Sospensione dei pagamenti e/o azione di rivalsa 16
22. Risoluzione contrattuale 17
23. Diritto di recesso 17
24. Titolo di legittimazione e risoluzione contrattuale 17
25. Clausola risolutiva espressa 18
26. Salute e sicurezza fisica dei lavoratori e rispetto dell’ambiente – S / FP 19
27. Controversie e foro competente 19
28. Principi etici 19
29. Tutela della privacy 20
29.1 Modalità di rilascio dell’informativa 20
29.2 Finalità 21
29.3 Modalità di trattamento 21
Segue: ______________________________________________________________________________
29.4 Natura del conferimento e consenso 21
29.5 Comunicazione, diffusione 21
29.6 Diritti dell’interessato 22
29.7 Titolare e responsabile 22
29.8 Tempo di conservazione 23
30. Rinvio ad altre norme 23
31. Spese di contratto, di registro ed accessorie 23
32. Comunicazioni e domicilio 23
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1. PREMESSA
Le presenti Condizioni generali di contratto disciplinano i contratti di appalto di servizi, forniture e forniture con posa in opera, conclusi tra Alia Servizi Ambientali S.p.A. e un operatore economico, a titolo oneroso.
2. DEFINIZIONI
Nelle presenti Condizioni generali di contratto, alle espressioni di seguito elencate vengono attribuiti i seguenti significati:
• Committente e/o Alia Servizi Ambientali S.p.A.: “Alia Servizi Ambientali S.p.A.” è la società che svolge servizi di igiene ambientale nei territori dei Comuni proprietari ed affidanti i servizi stessi, avente sede in Firenze, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze n. 04855090488.
• Codice degli appalti: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni ed integrazioni.
• Operatore economico: xx xxx. 0, xxxxx 0, xxxxxxx x), xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;”.
• Affidatario: è l’operatore economico individuato da Alia Servizi Ambientali S.p.A quale appaltatore.
• Subappaltatore: l’operatore economico, diverso dall’Affidatario, che riceve da quest’ultimo l’incarico di eseguire una parte del contratto di appalto nel rispetto della previsione dell’art. 105 del codice degli appalti.
• Documento contrattuale: ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, contratto, capitolato speciale e relativi allegati), che disciplina lo specifico appalto.
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• Condizioni generali di contratto: il presente documento che regola, in via generale, i contratti di appalto stipulati da Alia Servizi Ambientali S.p.A per servizi, forniture e forniture con posa in opera.
• Contratto: ogni tipologia di contratto rientrante nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo, stipulati in forma scritta, tra Alia Servizi Ambientali S.p.A e l’Affidatario (di seguito anche: Parti).
3. APPLICAZIONE SELETTIVA
Se il titolo o un comma di un articolo delle presenti condizioni generali è seguito da una o più sigle, lo stesso si applica soltanto ai contratti indicati, sulla base della seguente corrispondenza:
• S: appalti di servizi
• F: appalti di forniture
• FP: appalti di forniture con posa in opera
4. FONTI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE
Le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole per Alia Servizi Ambientali S.p.A..
In caso di conflitto tra una disposizione delle presenti condizioni generali ed una disposizione contenuta in un documento contrattuale, prevarrà la seconda.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni generali o dai documenti contrattuali, trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici. Persistendo una lacuna, troverà applicazione il codice civile.
5. QUINTO D’OBBLIGO
Le quantità presunte oggetto dell’appalto sono indicate nei documenti contrattuali. L’Affidatario è comunque tenuto ad eseguire quanto richiesto sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara nella misura del 20% dell’importo contrattuale. Le variazioni in eccesso rispetto alla soglia indicata, sia in
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aumento che in ribasso, saranno oggetto di negoziazione relativamente all’importo, fatta salva la disciplina contenuta nei documenti contrattuali.
6. AFFIDAMENTO ANTICIPATO
L’inizio dell’appalto potrà avvenire, su richiesta specifica di Alia Servizi Ambientali S.p.A e per motivo non imputabile all’Affidatario, anticipatamente rispetto alla stipula del contratto d’appalto; in particolare potrà essere effettuato un affidamento precario per motivi di urgenza (ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, per le attività inderogabili in attesa della stipula del contratto) oppure un affidamento precario in via anticipata (decorsi i termini dello stand still, ove previsto, in attesa della stipula del contratto).
In tali circostanze l’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese e non potrà vantare alcun diritto o aspettativa rispetto al contratto, fino a quando quest’ultimo non sia stato effettivamente perfezionato e sottoscritto.
In caso di affidamento anticipato dell’appalto, rispetto alla stipula del contratto, saranno immediatamente applicabili le disposizioni di cui alle presenti Condizioni generali di contratto e eventuali inadempienze nel periodo di affidamento anticipato del contratto potranno essere anche sanzionate con la revoca dell’appalto e la conseguente escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo ogni ulteriore ed altro maggiore addebito in cui l’Affidatario sia incorso.
7. VARIANTI
L’Affidatario non potrà introdurre variazioni ovvero addizioni rispetto alle prestazioni previste dal contratto. Sarà invece tenuto ad eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto da Alia Servizi Ambientali S.p.A, se rese necessarie da esigenze tecniche sopravvenute o comunque consentite dalla normativa in materia di varianti obbligatorie.
8. QUALITÀ DELLA MERCE - F
I materiali si intendono della migliore qualità ed indenni da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di costruzione, ed in tutto idonei all'uso al quale sono stati destinati.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 c.c., il termine per la denunzia dei vizi è di 30 giorni, decorrenti dalla data della scoperta.
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In ogni caso di consegna di cosa diversa (aliud pro alio), il termine di decadenza di cui all’art. 1497, secondo xxxxx, c.c. è di 30 giorni.
L’Affidatario si obbliga ad effettuare a propria cura e spese tutte le sostituzioni richieste da Alia Servizi Ambientali S.p.A inerenti il materiale fornito, se non rispondente agli standard di cui al comma 1. Tutte le spese di trasporto riguardanti la sostituzione del materiale difettoso saranno a carico del fornitore. Nel caso in cui l’Affidatario non provveda a sostituire il materiale entro il termine di 10 gg., Alia Servizi Ambientali S.p.A avrà diritto di rivolgersi ad altre ditte, addebitando al fornitore le spese relative, nonché gli eventuali ulteriori costi e/o danni sopportati.
9. FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI O PERICOLOSI - F
Quando il contratto preveda la consegna di prodotti chimici o pericolosi, l’Affidatario è obbligato a corredare il prodotto fornito di apposita scheda tecnica di sicurezza, il cui contenuto sia idoneo a consentire ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. di adempiere agli obblighi formativi, nei confronti dei propri dipendenti/utilizzatori del prodotto, su di essa gravanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Quando sarà necessario, ai fini dell'esecuzione del contratto, acquisire la fornitura o comunque la messa a disposizione di prodotti chimici o pericolosi, l’Affidatario dovrà assicurarsi che il prodotto sia fornito di apposita scheda tecnica di sicurezza, il cui contenuto sia idoneo a consentire a Alia Servizi Ambientali S.p.A di adempiere agli obblighi formativi, nei confronti dei propri dipendenti/utilizzatori del prodotto, su di essa gravanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
In caso di inadempimento di tali obbligazioni, Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrà sospendere i pagamenti.
10. GARANZIA PER EVIZIONE - F
Nel caso in cui terzi rivendichino diritti sui beni oggetto del contratto, l’Affidatario presta, nei confronti di Alia Servizi Ambientali S.p.A., garanzia di evizione.
11. RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per ogni giorno di ritardo nella prestazione rispetto al termine stabilito verrà applicata nei confronti dell’Affidatario una penale quantificata nel contratto o successivo atto integrativo o modificativo dello stesso. Sono fatti salvi il risarcimento del maggior danno subito da
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Alia Servizi Ambientali S.p.A. e l'eventuale risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario.
L'importo della penale verrà detratto dagli importi della prima fattura successiva dell’Affidatario.
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ espressamente vietata la cessione in tutto od in parte del contratto. In caso di inadempimento anche parziale a tale divieto il contratto di cessione è da considerarsi nullo.
Alia Servizi Ambientali S.p.A. può comunque riservarsi la facoltà di cedere, totalmente o parzialmente, il contratto.
13. CESSIONE DEI CREDITI
La cessione del credito dell’appaltatore è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La cessione del credito sarà opponibile a Alia Servizi Ambientali S.p.A. soltanto a seguito di una rituale e corretta notificazione della cessione, senza che Alia Servizi Ambientali
S.p.A. abbia, in tal caso, il potere di precluderne l’operatività.
13.1 Notifica della cessione
La notifica/comunicazione inerente una cessione del credito per potersi considerare ritualmente notificata:
- dovrà essere formalmente notificata per scritto a Alia Servizi Ambientali S.p.A.;
- dovrà essere, anche al fine di documentare senza equivoci la data, notificata mediante:
■ ufficiale giudiziario
■ lettera raccomandata
■ deposito presso l’Ufficio Protocollo di Alia Servizi Ambientali S.p.A..
13.2 Contenuto della cessione
La notifica/comunicazione della cessione del credito per potersi considerare correttamente notificata non potrà essere generica ma dovrà dare compiuta notizia della cessione nei suoi elementi costitutivi ed identificativi.
Pertanto dovrà essere notificato a Alia Servizi Ambientali S.p.A. in alternativa:
• l’atto di cessione (o estratto di esso contenente comunque tutti gli elementi identificativi) sottoscritto da cedente e cessionario,
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• una comunicazione scritta dell’avvenuta cessione del credito da parte del cedente, comunque indicante tutti gli estremi identificativi della cessione e da questo sottoscritta,
• una comunicazione scritta dell’avvenuta cessione del credito da parte del cessionario, comunque indicante tutti gli estremi identificativi della cessione, sottoscritta dal cessionario e anche dal cedente (è ammessa anche la sottoscrizione disgiunta).
Nel contratto di cessione (o estratto di esso) e/o nella comunicazione di cessione notificati a Alia Servizi Ambientali S.p.A. dovrà:
a) essere indicato il numero di repertorio attribuito da Alia Servizi Ambientali S.p.A. al contratto ceduto in tutto o in parte o in mancanza del repertorio l’esatto oggetto del contratto;
b) essere espressamente specificato se la cessione è relativa all’intero contratto o è parziale. In tale ultima ipotesi dovrà chiaramente essere indicato il numero di riferimento di ciascuna fattura oggetto di cessione completa di data e importo;
c) essere indicato il codice IBAN del conto dedicato ai sensi, per gli effetti e con le modalità della legge n.136/2010 e s.m.i. sul quale Alia Servizi Ambientali S.p.A. dovrà effettuare il pagamento;
d) riportare i riferimenti (numero telefono, fax, indirizzo e - mail) utili ad individuare senza equivoci la specifica società o filiale/agenzia bancaria mittente la notifica/comunicazione. In difetto, Alia Servizi Ambientali S.p.A. non assume responsabilità per ritardi/disguidi nelle comunicazioni/pagamenti.
N.B.: Si fa presente che notifiche/comunicazioni provenienti dal solo cessionario mancanti anche di uno solo degli elementi costitutivi e identificativi della cessione saranno ritenute non sufficienti ad integrare l’opponibilità a Alia Servizi Ambientali S.p.A. dell’avvenuta cessione e pertanto la stessa proseguirà ad effettuare i pagamenti alla scadenze contrattuali nei confronti del creditore originario fino a che cessionario e/o cedente non completino correttamente la notifica.
13.3 Efficacia della cessione
La cessione ritualmente e correttamente notificata sarà considerata a tutti gli effetti irrevocabile, salva espressa specifica comunicazione formale scritta da parte del cessionario, ed i pagamenti oggetto di cessione saranno effettuati unicamente nei confronti del cessionario.
13.4 Verifiche ex art.48 bis DPR n.602/1973
L’Affidatario è edotto che Alia Servizi Ambientali S.p.A. è soggetta all’applicazione dell’art.
48 bis del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxxx di pagamenti da parte delle
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Pubbliche Amministrazioni.
Al fine di attivare il meccanismo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29/2009 (per il quale le verifiche, di cui all’art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di cessione del credito, vengano eseguite, qualora il cedente a seguito di verifica risulti non inadempiente, nei confronti del solo cessionario) il cessionario, contestualmente alla notifica della cessione del credito, dovrà richiedere a Alia Servizi Ambientali S.p.A. l’applicazione dell’istituto previsto dalla circolare in oggetto e cioè richiedere l’accertamento dell’inesistenza di situazioni di inadempienza a carico del cedente; pertanto a tal fine dovrà comunicare il consenso al trattamento dei dati personali del cedente (mediante il modulo allegato alla Circolare ministeriale n.29/2009 o con apposita specifica clausola inserita nel contratto di cessione sottoscritto da entrambi cedente e cessionario), onde consentire a Alia Servizi Ambientali S.p.A. di effettuare la verifica di morosità prevista dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cedente.
In mancanza di attivazione da parte del cessionario del meccanismo di cui al precedente capoverso, al momento del pagamento del corrispettivo, oggetto di cessione del credito, il controllo, ai sensi dell’art. 48 bis, continuerà ad essere effettuato nei confronti del cedente: saranno opponibili al cessionario le conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo dei controlli sul cedente.
13.5 Osservanza della legge n.136/2010 e s.m.i.
L’Affidatario/cedente si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel contratto di cessione del credito in modo espresso e specifico) l’obbligo di quest’ultimo, a favore di Alia Servizi Ambientali S.p.A.:
• di indicare il C.I.G., nell’atto di cessione del credito e atti consequenziali;
• di fornire gli estremi del codice IBAN del proprio conto dedicato (ai sensi dell’art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) con le modalità previste dalla stessa norma.
13.6 Modifica/sostituzione conto dedicato
In caso di comunicazione di un nuovo conto dedicato, sul quale effettuare i pagamenti delle fatture oggetto della cessione del credito, sostitutivo del precedente, è necessaria specifica comunicazione formale scritta, proveniente dallo stesso soggetto intestatario del conto dedicato, inizialmente indicato per la relativa cessione del credito, con la quale espliciti la volontà di cambiare il conto dedicato di riferimento e con indicazione inequivoca da quale fattura questa modifica deve avere effetto, in mancanza Alia Servizi Ambientali
S.p.A. proseguirà ad effettuare sul conto dedicato originario il pagamento degli importi relativi a fatture originariamente cedute su tale conto dedicato originario o si riserverà di
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sospendere i pagamenti, senza che possa essere ritenuta in alcun modo responsabile di ritardo nel pagamento, nel caso il conto dedicato originario non risulti più attivo, fino a che non pervenga a Alia Servizi Ambientali S.p.A. quanto sopra specificato.
Non saranno accolte richieste di cambiamento del conto dedicato originario da parte del cedente se non formalmente avallate e sottoscritte anche dal cessionario.
13.7 Fatture risultanti in cessioni notificate da diverso cessionario
Nel caso che una o più fatture siano indicate come cedute in atti di cessione del credito notificati da diverso cessionario, Alia Servizi Ambientali S.p.A. procederà ad effettuare il relativo pagamento nei confronti del cessionario che per primo abbia ritualmente notificato a Alia Servizi Ambientali S.p.A. l’atto di cessione nel quale è ricompresa la/e fattura/e in oggetto.
13.8 Opposizione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. alla cessione
Il cedente e il cessionario sono edotti che, in mancanza del rispetto degli adempimenti enunciati ai precedenti punti 13.1 e 13.2 , Alia Servizi Ambientali S.p.A. è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e ad effettuare/proseguire il relativo pagamento nei confronti dell’Affidatario/cedente.
14. SUBAPPALTO
Il subappalto è regolato dall’art. 105 del Codice degli appalti.
Si precisa che, a seguito di una specifica valutazione effettuata da Alia Servizi Ambientali
S.p.A. in merito al contesto di mercato (geografico e di prodotto), al fine di prevenire episodi distorsivi della concorrenza, non saranno autorizzati subappalti ad imprese partecipanti alla medesima procedura che ha determinato l’affidamento del contratto.
Nel caso in cui l’Affidatario abbia richiesto autorizzazione al subappalto e questa sia stata accolta da Alia Servizi Ambientali S.p.A. senza previsione di pagamento diretto del subappaltatore è fatto obbligo all’Affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Affidatario al subappaltatore. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, Alia Servizi Ambientali
S.p.A. sospenderà il successivo pagamento in favore dell’Affidatario.
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15. PAGAMENTI
15.1 Diritto al pagamento
Indipendentemente da quando l’Affidatario emetta i propri documenti contabili (fatture), il credito dell’Affidatario al pagamento delle prestazioni tempo per tempo eseguite (fatta salva la normativa sulle condizioni di esigibilità, come ad esempio quella in merito ai controlli di regolarità contributiva e fiscale) si perfeziona solo dopo che abbia avuto esito positivo la periodica verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, svolta dal Direttore dell’Esecuzione.
15.2 Termini di pagamento
Le fatture regolarmente emesse saranno pagate a 60 giorni data ricevimento fattura. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento al protocollo aziendale della fattura, e resteranno sospesi (in caso di invio anticipato della fattura) fino a quando non siano maturate le condizioni di esigibilità di cui al comma precedente. Il termine di 60 giorni è giustificato da ragioni oggettive, dovute alla tempistica dei flussi finanziari dai Comuni-soci a Alia Servizi Ambientali S.p.A., anche in relazione alle criticità connesse con l’attuazione, ancora in fase transitoria, del regime impositivo TARI.
15.3 Modalità di pagamento
I pagamenti del dovuto saranno effettuati esclusivamente con bonifico bancario a fronte di idonea fattura emessa dall'Affidatario, in conformità a quanto previsto nel presente articolo, ed inviata o consegnata al seguente indirizzo: xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx.
15.4 Ritenuta a garanzia
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Codice appalti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A. del certificato di collaudo o della verifica di conformità (si veda il regolamento delle procedure di collaudo di Alia Servizi Ambientali S.p.A. reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx in apposita sezione), previo verifica positiva del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
15.5 Termini per l’emissione della fattura S – FP
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto, quando trattasi di servizio periodico continuativo, potrà essere fatturato di norma con frequenza non inferiore al mese.
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L’Affidatario in questo caso dovrà, pertanto, emettere fatture relative ai servizi effettivamente prestati il mese precedente.
15.6 Autorizzazione alla fatturazione S – FP
Le fatture, potranno essere emesse solo dietro autorizzazione espressa della Direzione di appartenenza del Direttore dell’esecuzione di Alia Servizi Ambientali S.p.A., come individuato nel contratto d’appalto.
15.7 Termini per il rilascio delle autorizzazioni a fatturare S – FP
Le predette autorizzazioni saranno rilasciate, di norma, non oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’appalto.
15.8 Mancata autorizzazione alla fatturazione S – FP
In caso di mancata autorizzazione rilasciata entro il termine stabilito al precedente punto
15.7 l’affidatario potrà procedere comunque alla emissione e consegna della fattura, dalla ricezione della quale decorreranno i termini di pagamento di 60 giorni.
15.9 Autorizzazione alla fatturazione per forniture – F
Per le forniture la fattura, potrà essere emessa solamente a seguito della consegna della merce come rilevabile dal documento di trasporto consegnato alla Stazione Appaltante.
16. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.).
Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva,
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alle commesse pubbliche. L’Affidatario è tenuto a comunicare a Alia Servizi Ambientali S.p.A.: gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo. La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all’appalto. Per maggiori informazioni si rinvia al link “L. 136/2010” reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx in apposita sezione.
Qualora dovessero essere effettuati dall’Affidatario uno o più pagamenti di cui all’art. 3, comma 2, della legge 13/08/10 n. 136 e s. m. i., con modalità diverse da quelle ammesse, il contratto d’appalto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile. In quest’ultimo caso nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà riconosciuto all’Affidatario.
17. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
Nel caso in cui l’Affidatario sia un Raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.C.), i pagamenti saranno effettuati da Alia Servizi Ambientali S.p.A. direttamente a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, in proporzione all’attività da essa svolta, documentata dalla relativa fattura. L’impresa mandataria del R.T.C. è tenuta a verificare la correttezza della fattura per quantità e qualità delle prestazioni fatturate dalla singola impresa mandante del R.T.C.. L’impresa mandataria è altresì tenuta ad inoltrare, in un’unica soluzione, tutte le fatture (propria e delle mandanti) relative alle prestazioni eseguite, corredate da specifico nulla osta.
18. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE
Alia Servizi Ambientali S.p.A. è soggetto all’applicazione dell’art. 48 bis del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxxx di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
La regolarità nel versamento dei contributi previsti dalla legge da parte dell’Affidatario viene verificata al momento dell’affidamento, mediante acquisizione, da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A., del DURC, conformemente alla normativa vigente.
Alia Servizi Ambientali S.p.A. si riserva, in ogni momento, di richiedere agli Enti ed agli Istituti previdenziali ed assistenziali l’accertamento della regolarità contributiva previsti per legge. Qualora sia accertata la non regolarità contributiva, Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà il diritto di sospendere tutti i procedimenti di pagamento in corso in favore dell’Affidatario.
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All’Affidatario è fatto obbligo di adoperarsi affinché gli Enti ed Istituti previdenziali ed assistenziali possano dichiarare tale regolarità. Qualora sia accertata l'irregolarità retributiva, contributiva, previdenziale e assicurativa in forma grave dell’Affidatario, Alia Servizi Ambientali S.p.A. contesterà per iscritto, anche per fax, la violazione, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il rapporto con l’Affidatario potrà essere risolto di pieno diritto.
19. REVISIONE DEL PREZZO - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO (APPALTI PLURIENNALI)
Il corrispettivo contrattuale, così come determinato al momento dell’aggiudicazione, rimarrà fisso ed invariato per un anno dalla data di effettivo inizio del servizio. Successivamente il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione; l’adeguamento verrà effettuato sulla base dei prezzi rilevati ed elaborati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le famiglie di operai e impiegati [FOI(nt)3.1] e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La domanda di revisione del prezzo dovrà essere presentata, per iscritto, entro trenta giorni dalla maturazione del diritto. In caso di presentazione della richiesta oltre tale termine, il riconoscimento del prezzo revisionato decorrerà dalla data di presentazione della domanda da parte dell’Affidatario.
20. COMPENSAZIONI FINANZIARIE
Le somme a qualsiasi titolo dovute dall’Affidatario a Alia Servizi Ambientali S.p.A.., anche non correlate al contratto, saranno oggetto di compensazione finanziaria con i corrispettivi contrattuali.
21. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E/O AZIONE DI RIVALSA
Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora l’Affidatario si renda inadempiente agli obblighi previsti nelle presenti condizioni generali, ovvero le verifiche di regolarità contributiva e fiscale abbiano esito negativo. In tali casi l’Affidatario non ha diritto né agli interessi, né ad altro compensativo economico.
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22. RISOLUZIONE CONTRATTUALE
In caso di grave inadempimento dell’Affidatario, Alia Servizi Ambientali S.p.A.. contesterà, la violazione, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni.
Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il rapporto con Alia Servizi Ambientali S.p.A. sarà risolto di pieno diritto.
L’Affidatario e Xxxx Servizi Ambientali S.p.A.. convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, saranno sospesi tutti i procedimenti di pagamento in corso, anche se relativi a prestazioni già eseguite, ed anche in caso di effettuato collaudo. Alia Servizi Ambientali S.p.A.. avrà diritto al rimborso dei maggiori costi, derivanti dall’affidamento a terzi dell’appalto, ovvero dei costi sopportati per provvedere in proprio allo stesso.
E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. L'esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
23. DIRITTO DI RECESSO
Il recesso di Alia Servizi Ambientali S.p.A.. è disciplinato dall’art. 109 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il recesso dell’appaltatore è vietato.
24. TITOLO DI LEGITTIMAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Qualora, durante la validità dell’affidamento, sopravvengano fatti non imputabili a Alia Servizi Ambientali S.p.A.. e tali da incidere sulla sua legittimazione a mantenere l’affidamento contrattuale, il contratto d’appalto potrà essere risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza che l’Affidatario nulla possa pretendere da Alia Servizi Ambientali S.p.A.. a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l’oggetto del contratto di appalto o le modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole del contratto stesso, mantenendo per quanto possibile la
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regolamentazione da esso prevista. Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto, senza che l’altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre alla disciplina sulla risoluzione prevista nelle presenti condizioni generali di contratto, il rapporto tra Xxxx Servizi Ambientali S.p.A.. e l’Affidatario potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
1. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Direttore dell’esecuzione del contratto;
2. qualora l’Affidatario ricorra al subappalto senza autorizzazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A..;
3. qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto venga meno, in capo all’Affidatario, sopravvenga anche uno soltanto dei motivi di esclusione previsti all’art. 80 del Codice degli appalti;
4. qualora l’Affidatario effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
5. cessione del contratto a terzi o subappalto anche parziale senza autorizzazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A..;
6. qualora il totale cumulato delle penali applicate all’Affidatario superi il 10% dell’ammontare netto del contratto;
7. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza;
8. accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Affidatario o subappaltatore;
9. frode o negligenza grave nella condotta dell’appalto;
10. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, della copertura assicurativa prevista dai documenti contrattuali;
11. comportamenti illeciti sanzionati dal D. lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Affidatario dal modello di gestione;
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12. revoca delle autorizzazioni amministrative / abilitazioni previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del contratto d’appalto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’Affidatario. E’ fatto salvo il diritto di Alia Servizi Ambientali S.p.A.. al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
La decisione di Alia Servizi Ambientali S.p.A.. di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.
26. SALUTE E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI E RISPETTO DELL’AMBIENTE – S / FP
Alia Servizi Ambientali S.p.A.. ha implementato un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI OHSAS 18001 ed adotta una Politica Aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sul lavoro, disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx É essenziale che i fornitori di Alia Servizi Ambientali S.p.A.. condividano con l’azienda i principi ed i traguardi che si è data, per cui si invita a prenderne visione. Eventuali ulteriori chiarimenti, suggerimenti, riscontri possono essere inviati all’indirizzo e- mail xxxx@xxxxxxx.xx.
27. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Sulle eventuali vertenze deciderà in via amministrativa Alia Servizi Ambientali S.p.A.. mediante propri atti; tali decisioni s'intenderanno accettate dall’Affidatario trascorsi 60 giorni naturali e consecutivi dalla notifica dell’atto di cui sopra senza che questi abbia adito l’Autorità Giudiziaria.
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
28. PRINCIPI ETICI
In ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, Alia Servizi Ambientali S.p.A.. opera adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico quale strumento di deontologia aziendale. I principi ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con Alia Servizi Ambientali S.p.A..
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Questi soggetti devono svolgere la propria attività secondo la completa osservanza di tali principi pena la compromissione del rapporto di fiducia instauratosi tra gli stessi e Xxxx Servizi Ambientali S.p.A.. L’osservanza dei principi contenuti nel Codice è infatti condizione fondamentale per poter iniziare o proseguire rapporti di collaborazione con la Società.
Il verificarsi di comportamenti difformi potrà costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal/i rapporto/i attualmente in essere e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione dello/gli stesso/i, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle Società.
Per maggiori informazioni si rinvia ai link reperibili sul sito xxx.xxxxxxx.xx in apposita sezione.
Eventuali segnalazioni all’Organismo di Vigilanza possono essere indirizzate a xxx000@xxxxxxx.xx o alla sede legale di Alia Servizi Ambientali S.p.A.
29. TUTELA DELLA PRIVACY
Premesso che:
-Ai sensi dell’art. 4 lett. f) del D. Lgs. 196/2003 il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
-Ai sensi dell’art. 4 lett. i) del D.lgs. 196/2003, a seguito di modifica normativa, per interessato si intende la persona fisica cui appartengono i dati personali, escludendosi così la persona giuridica;
-Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 grava sul Titolare l’obbligo di informare preventivamente l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi.
Tutto ciò premesso, la Alia Servizi Ambientali S.p.A.., con sede legale a Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52, in qualità di Titolare del trattamento, informa coloro che rivestono la qualifica di interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
29.1 Modalità di rilascio dell’informativa
In considerazione dell’impossibilità per il Titolare di procedere al rilascio diretto dell’informativa di cui all’art. 13 del predetto decreto a ciascun interessato, che collabori x xxxxxx la propria attività a favore del fornitore e possa, pertanto, venire a contatto con il
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Titolare, la Alia Servizi Ambientali S.p.A.. intende assolvere all’obbligo di cui al citato art. 13 mediante il rilascio dell’informativa, secondo quanto previsto al comma 4, al Fornitore persona giuridica, che potrà rendere disponibile internamente il documento privacy ai propri collaboratori o dipendenti che possano venire a contatto con questo Titolare. Resta inteso che la presente informativa è consultabile alla pagina web xxx.xxxxxxx.xx, e richiamata all’interno della corrispondenza anche elettronica.
29.2 Finalità
I dati degli interessati, essenzialmente identificativi e contabili, oggetto del trattamento, sono utilizzati direttamente per la gestione dell’albo fornitori e per adempiere a finalità strumentali allo svolgimento del rapporto in essere precontrattuale e/o contrattuale, il quale si concreta nella gestione ordinativi/approvvigionamento merce o prestazioni di servizi, anche professionali, oltre che di quelle ad esse connesse, quali l’archiviazione, la fatturazione, l’elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza e della liceità e delle disposizioni di legge.
29.3 Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.
29.4 Natura del conferimento e consenso
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, in quanto l’eventuale rifiuto al rilascio comporta l’impossibilità per il Titolare di dar corso pienamente a tutte le attività necessarie o funzionali al rapporto instaurato/instaurando e di adempiere agli obblighi ad esso connessi.
Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l’esecuzione di obblighi derivanti da contratto.
29.5 Comunicazione, diffusione
I dati personali raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati, fatte salve le comunicazioni a società e consulenti di cui il Titolare si avvale (consulenti legali, contabili...) ove esse siano necessarie e comunque indispensabili per lo svolgimento di attività funzionali al Titolare purché connaturate alle finalità di cui alla presente informativa, con garanzia di utilizzo da
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parte dei terzi nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
29.6 Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al Titolare del trattamento. La richiesta scritta può essere inviata per il tramite di raccomandata A/R la Alia Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale a Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
29.7 Titolare e responsabile
Il Titolare è la Alia Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale a Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, x. 00.
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29.8 Tempo di conservazione
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dei rapporti sussistenti tra le parti e comunque non oltre dieci anni decorrenti dalla cessazione del rapporto in essere.
30. RINVIO AD ALTRE NORME
L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ed alle eventuali disposizioni di natura di natura tecnica, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto di appalto e la sua corretta esecuzione.
31. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Salvo diversa previsione contrattuale, sono a carico dell’Affidatario le eventuali spese di bollo, registro, e tutte le imposte o tasse.
32. COMUNICAZIONI E DOMICILIO
Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per Alia Servizi Ambientali S.p.A.. e per l’Affidatario presso le rispettive sedi legali.
L’Affidatario è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili a Alia Servizi Ambientali S.p.A.. eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di Alia Servizi Ambientali S.p.A..
Le comunicazioni di Alia Servizi Ambientali S.p.A.. si intendono ricevute e conosciute dall’Affidatario alla data di ricezione del documento al domicilio. Qualora l’Affidatario non sia reperibile all’indirizzo da essa fornito, le comunicazione si intenderanno come avvenute con il deposito per 15 giorni presso il protocollo aziendale di Alia Servizi Ambientali S.p.A..