Contract
ESTRATTO DELL’ACCORDO DI CONTITOLARITA’ PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE REALIZZATE NELL’AMBITO DELL’AVVISO 1/2020 DI FOR.AGRI
Art. 11.1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente accordo di contitolarità, si applicano le definizioni di cui all’art. 4 del RGPD e i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, al singolare o al plurale, avranno il seguente significato:
a. “Titolare del trattamento” si intende ciascuna singola parte sottoscrittrice del presente Atto.
b. “RGPD”: indica il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
c. “Codice” indica il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
d. “RPD” si intende il “Responsabile della Protezione dei Dati”;
e. “Clausole Contrattuali Standard” e/o “CCS”: indicano le clausole contrattuali standard per il trasferimento di dati personali da un Titolare dell'Unione Europea ad un Soggetto non SEE che agisce come Responsabile, adottate con Decisione della Commissione Europea 2010/87/CE e s.m.i.
Art. 11.2.
(Determinazioni dei compiti dei contitolari)
1. I Titolari, per il tramite dei rispettivi RPD, concordano congiuntamente il testo dell’informativa da rendere agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 e dell’eventuale consenso, laddove necessario, che contengano l’individuazione di ciascun Titolare medesimo e si impegnano ad utilizzare, nei rapporti coi terzi, esclusivamente il testo concordato.
2. Ciascun Titolare è tenuto ad adottare, al proprio interno, le misure di sicurezza di cui all’art. 32 RGPD sia di natura tecnica sia di natura organizzativa, nel rispetto delle eventuali linee guida determinate, rispetto alle attività di trattamento con rilevanza esterna, da FONDAZIONE METES la quale le elabora previo accordo tra i Responsabili della Protezione dei Dati dei due Titolari.
3. Le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del RGPD che riguardino il trattamento nel suo complesso sono individuate, determinate, adottate ed implementate da FONDAZIONE METES, eventualmente anche coordinandosi con gli RPD di entrambi i Titolari.
4. L’eventuale valutazione di impatto necessaria ai sensi dell’art. 35 del RGPD viene elaborata da FONDAZIONE METES, la quale richiede il parere del proprio Responsabile della Protezione dei Dati il quale, ai fini della sua espressione, si coordina con il RPD di PROFESSIONE CONSULENTI allo scopo di rendere un unico parere. FONDAZIONE METES è altresì competente, laddove ne derivi la necessità, a procedere alla consultazione preventiva, anche per conto dell’altro Titolare, prevista dall’art. 36 del RGPD.
5. FONDAZIONE METES procede, sentito il parere del suo RPD, il quale a sua volta si coordina con il RPD di PROFESSIONE CONSULENTI, alla notifica al Garante di cui all’art. 33 del RGPD delle violazioni dei dati e alla loro comunicazione agli interessati di cui all’art. 34 del RGDP. PROFESSIONE CONSULENTI è tenuta, a tal fine, a rendere note le eventuali violazioni delle quali venga a conoscenza, e a collaborare con FONDAZIONE METES ai fini della predisposizione degli atti necessari.
6. L’eventuale designazione di Responsabili del trattamento che procedono al trattamento dei dati per conto di entrambi i contitolari, è di competenza di FONDAZIONE METES, fermo restando che la designazione dell’eventuale Responsabile che riguardi il trattamento di dati di titolarità esclusiva di ciascun contitolare resta di competenza del singolo titolare. FONDAZIONE METES è altresì autorizzata all’eventuale sottoscrizione, anche a nome per conto di PROFESSIONE CONSULENTI, delle CCS. FONDAZIONE METES è tenuta, anche per conto di PROFESSIONE CONSULENTI, a procedere alle attività di controllo e vigilanza nei confronti dei Responsabili designati.
7. Ciascun Titolare è tenuto, secondo la propria procedura interna, ad autorizzare al trattamento dei dati in contitolarità i propri dipendenti e/o i propri collaboratori, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 29 del RGPD e di cui all’art. 2-quaterdecies del Codice.
Art. 11.3.
(Determinazioni dell’unico punto di contatto)
1. Le istanze finalizzate all’esercizio dei diritti di cui al Capo III del RGPD devono essere indirizzate a FONDAZIONE METES, la quale parte è competente al riscontro e a indicare a PROFESSIONE CONSULENTI gli atti da porre in essere per ottemperare ai predetti diritti. FONDAZIONE METES è tenuta a rendere pubblico i dati di contatto ai quali potranno essere indirizzate le richieste da parte degli interessati.
2. In caso di contestazione e/o di dubbio in ordine ai diritti esercitati, il RPD di FONDAZIONE METES si coordina, anche informalmente, con il RPD di PROFESSIONE CONSULENTI.
3. Nel caso in cui l’istanza pervenga a PROFESSIONE CONSULENTI, quest’ultima è tenuta a trasmetterla a FONDAZIONE METES al fine di consentire il riscontro previsto dal comma 1.