COMODATO "VERBALE" E IMPOSTA DI REGISTRO
COMODATO "VERBALE" E IMPOSTA DI REGISTRO
IL CONTRATTO VERBALE DI COMODATO E L'IMPOSTA DI REGISTRO
di Xxxxx Xx Xxxxx *
Pubblicato sul del 14 giugno 2006
"Con la risoluzione n. 71 del 25.5.2006 (consultabile nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito qual è il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, al contratto verbale di comodato enunciato nel processo verbale di nomina di armatore redatto dall’autorità competente. In particolare, nel ribadire quanto affermato nella precedente risoluzione n. 14/2001, ha precisato che, in riferimento al contratto verbale di comodato, l’art. 3 comma 1 del T.U. dell’imposta di registro - nell’elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione - non richiama il contratto di comodato. Ne discende che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano ad oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti. Infatti, in virtù del disposto di cui al successivo comma 2 dell’art. 3 citato, al contratto di comodato si applicano le disposizioni dell’articolo 22 - concernenti l’enunciazione di atti non registrati - il quale stabilisce che “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”.
Con riferimento alla enunciazione di atti non registrati, infatti, la Corte di Cassazione (sentenza n. 13 del gennaio 1991) ha affermato che “nel sistema della legge di registro una convenzione verbale enunciata in un atto scritto costituisce oggetto d’imposta”. A tale proposito con l’ultima risoluzione è stato fatto presente che sulla problematica legata all’applicazione del citato art. 22, la Corte Costituzionale - anche se per diversa fattispecie - si era espressa riconoscendo la piena legittimità della tassazione degli atti enunciati in provvedimenti giurisdizionali. E’ stato, pertanto, puntualizzato che se il contratto verbale di comodato, con il quale il proprietario della barca affida l’armamento ad altri, viene enunciato nel processo verbale di nomina armatore stilato dall’ufficiale dell’ufficio di iscrizione della nave, poiché nello stesso processo verbale (per il quale vi è obbligo di richiedere la registrazione) sono enunciate disposizioni contenute nei contratti verbali di comodato posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, i contratti verbali sono tassabili in virtù del citato art. 22 del T.U. dell’imposta di registro. E’ stato, inoltre, puntualizzato che ogni singolo contratto verbale di comodato posto in essere tra il proprietario della barca e l’armatore – ove enunciato nel processo verbale – è da assoggettare a tassazione."
* Funzionario Tributario dell'Ufficio Fiscalità della Direzione Regionale della Sicilia – Agenzia delle Entrate