Accordo
Accordo
sulla partecipazione al programma di incentivazione per riscaldamenti a legna
tra
Energie Zukunft Schweiz AG CHE-378.895.075 Xxxxxxxxxxxxxx 0 XX-0000 Xxxxxxx | (XXX) |
e | |
XXX | (partecipante al pro- gramma) |
Indice
7. Incentivazione e condizioni di pagamento 6
8. Diritto di recesso di EZS 8
9. Diritto di recesso del/della partecipante al programma 9
10. Conseguenze legali del recesso 9
11. Comunicazioni reciproche 9
13. Entrata in vigore e durata dell'accordo 10
15. Diritto applicabile e risoluzione delle controversie 11
Allegato 1 Descrizione del progetto, requisiti di monitoraggio, aiuti finanziari e prestazioni in denaro non rimborsabili 13
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
Preambolo
Nel quadro della ratifica dell’Accordo di Parigi, la Svizzera si è posta l'obiettivo di ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas serra in Svizzera di almeno il 37,5 percento rispetto ai livelli registrati nel 1990. Per raggiungere questo obiettivo, una delle misure previste consiste nell’accelerare la sostituzione dei riscaldamenti fossili con alternative rinnovabili.
EZS ha lanciato un programma di incentivazione per riscaldamenti a legna al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi svizzeri per il clima. Il programma di incentivazione è finanziato dalla “Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK” di Zurigo, un raggruppamento di compensazione ai sensi della legge sul CO2 che ha l’obiettivo di adempiere gli obblighi di compensazione per i responsabili dell'immissione in consumo di carburanti fossili. A tal fine, la fondazione Klik finanzia misure di compensazione computabili secondo le prescrizioni della legge sul CO2.
Il/la partecipante al programma ha messo in funzione un nuovo riscaldamento a legna che sostituisce (in parte) forniture di calore da riscaldamenti a olio e gas. EZS ha verificato l’ammissibilità del riscaldamento a legna e ha rilasciato al/alla par- tecipante al programma un’approvazione dell’incentivazione, sulla cui base è stato ordinato e messo in funzione il riscal- damento a legna.
EZS e il/la partecipante al programma stipulano il presente accordo che riguarda l’incentivazione del piano da parte di EZS e l'assegnazione a EZS degli attestati rilasciati per il piano dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Il finanziamento con- cordato in questo documento è fornito indirettamente dalla fondazione KliK.
Su questa base, le parti concordano quanto segue:
1. Definizioni
Nel presente accordo e negli altri documenti contrattuali, le seguenti espressioni significano quanto segue:
“attestato” indica la conferma, rilasciata dall'UFAM ai sensi dell’ordinanza sul CO2, relativa alle riduzioni di emissioni com- provate. Gli attestati vengono emessi in forma elettronica nel Registro dello scambio di quote di emissioni (in tonnellate equivalenti di CO2, CO2e).
“Funzionamento” significa l’azionamento continuo e ininterrotto del piano, compreso il mantenimento e il monitoraggio,
da parte del/della partecipante al programma durante il periodo di validità dell'accordo.
“Autorizzazioni” indica tutte le autorizzazioni legalmente vincolanti e incondizionate rilasciate dalle autorità competenti in base alle disposizioni legali e ai regolamenti pertinenti per la realizzazione, l'uso e lo sfruttamento del piano e/o per il suo funzionamento.
“Verifica riuscita” significa che nell’ambito della verifica iniziale del piano sono stati emessi degli attestati. Le verifiche successive (effettuate o non effettuate) non sono incluse in questo termine.
“Attestati previsti” indica l'insieme degli attestati che si prevede vengano rilasciati per il piano ai sensi del presente ac-
cordo e assegnati a EZS.
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
“Esclusivo” significa che, nell’arco della rispettiva durata contrattuale, le riduzioni di emissioni e gli attestati realizzati con il piano ai sensi del presente accordo e da assegnare a EZS non saranno trasferiti dal/dalla partecipante al programma a qualsiasi altra persona naturale o giuridica, a titolo oneroso o gratuito, e saranno esclusivamente a libera disposizione di EZS.
“Incentivazione” indica il compenso da parte di EZS al/alla partecipante al programma per l'assegnazione a EZS delle ridu-
zioni delle emissioni e degli attestati derivanti dal piano ai sensi dell’accordo.
“Partecipante al programma” indica la persona fisica o giuridica con la quale XXX stipula il presente accordo per la realiz-
zazione di un piano.
“Fondazione KliK” indica la Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK di Zurigo, che finanzia l’incentivazione e la versa a EZS che la inoltrerà al/alla partecipante al programma.
“Mantenimento” indica la manutenzione, la riparazione e la verifica continua del piano da parte del/della partecipante al programma ai fini del funzionamento; in particolare anche le misure volte a garantire e preservare la sicurezza, lo stato della tecnica applicabile nonché la conformità legale del piano.
“Accordo” indica il presente documento contrattuale, inclusi gli allegati corrispondenti. La gerarchia di applicazione dei documenti contrattuali è regolamentata al capoverso 3.
“Piano” indica il riscaldamento a legna messo in funzione dal/dalla partecipante al programma.
Il significato dei termini presenti in questo accordo non definiti precedentemente si basa sulle disposizioni dell’Ordinanza
sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 30 novembre 2012 (aggiornata al 1° gennaio 2021, SR 641.711).
2. Oggetto dell’accordo
L’oggetto dell’accordo consiste nel funzionamento del piano a cura del/della partecipante al programma nonché l’asse- gnazione esclusiva a EZS, da parte del/della partecipante al programma, delle riduzioni di emissioni ottenute con il piano e degli attestati dietro assegnazione di un’incentivazione. Il funzionamento del piano e l'assegnazione sopra descritta sosti- tuiscono l’approvazione dell’incentivazione per il riscaldamento a legna, che quindi decade.
3. Elementi dell’accordo
1. Sono parte integrante dell’accordo il presente documento contrattuale, l’Allegato 1 nonché, se applicabile, l’Alle-
gato 2 del presente documento contrattuale.
2. Se alcune componenti dell’accordo come da capoverso 3.1 sono in contrasto, il presente documento contrat-
tuale ha la precedenza sugli allegati.
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
4. Piano
Il piano si qualifica come segue:
Nome del piano: XXX
N. ID del piano: YYY
Per il resto si applicano i dati riportati nell’Allegato 1.
5. Attestati
1. Il/la partecipante al programma si impegnerà al meglio, senza una garanzia, per ottenere dal piano ZZZ attestati entro la fine del 2030.
2. Il/la partecipante al programma cede irrevocabilmente a EZS tutti gli attestati e i risparmi di CO2 ottenuti attra- verso il piano durante la durata dell’accordo.
3. Il/la partecipante al programma si impegna a non richiedere alcuna remunerazione per il valore aggiunto am- bientale quando acquista un output (quantità di energia o servizio) prodotto dal piano.
6. Funzionamento del piano
6.1 Obbligo di messa in funzione del piano
Il/la partecipante al programma utilizza il piano secondo l’Allegato 1, nel rispetto delle disposizioni legali e dei regolamenti pertinenti. Se necessario, il/la partecipante al programma si occupa dell’ottenimento e del mantenimento delle autorizza- zioni e stipula opportune assicurazioni sulla proprietà e sul patrimonio per coprire i rischi associati al funzionamento di questo tipo di piano. Su richiesta, il/la partecipante al programma consegna a EZS le copie dei contratti assicurativi attivi.
6.2 Monitoraggio
Il/la partecipante al programma agisce sempre nel pieno rispetto dei requisiti di monitoraggio secondo l’Allegato 1. Il/la partecipante al programma trasmette di propria iniziativa a EZS i dati di monitoraggio dell’anno solare precedente, inclusi i giustificativi, entro la fine di gennaio dell’anno successivo. Nel farlo rispetta le indicazioni di EZS sul tipo di trasmissione (ad es. immissione in banca dati elettronica) e sul formato dei dati da trasmettere.
6.3 Aiuti finanziari e prestazioni in denaro non rimborsabili della Confederazione, dei cantoni o dei comuni
Il/la partecipante al programma prevede di ricevere o ha già ricevuto aiuti finanziari per il piano per un importo di xxx CHF. Sono inclusi zzz CHF di prestazioni in denaro non rimborsabili della Confederazione, dei cantoni o dei comuni per la promo- zione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica o della protezione del clima ai sensi dell'Allegato 1. Per le presta- zioni in denaro non rimborsabili con una quota di riduzione delle emissioni attestata di qq % è disponibile una ripartizione degli effetti firmata conforme ai requisiti della Segreteria Compensazione (Confederazione).
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
Nel periodo di validità dell’accordo, il/la partecipante al programma informa EZS di tutte le prestazioni in denaro non rim- borsabili della Confederazione, dei cantoni o dei comuni per la promozione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energe- tica o della protezione del clima ai sensi dell'Allegato 1 che prevede di ricevere per il piano o che vengono versate agli utilizzatori del calore del piano. Il/la partecipante si assicura che tali prestazioni in denaro non rimborsabili non incidano sul numero di attestati attesi e rilasciati.
[per reti di riscaldamento e progetti con calore di processo che ricevono un pagamento anticipato]
6.4 Consumo energetico del piano fino alla fine dell’accordo
Il consumo energetico del piano, corretto per gradi-giorno, non deve superare i XXXX kWh in nessuno degli anni solari di
durata dell’accordo.
6.5 Diritti di verifica di EZS
EZS ha il diritto di verificare il funzionamento del piano. A tale scopo, il/la partecipante al programma consente a EZS o a un soggetto appositamente incaricato da EZS di accedere ai locali, agli impianti e ai documenti che possono influenzare il rispetto del presente accordo. Lo stesso principio si applica alle persone impiegate dal/dalla partecipante al programma per svolgere funzioni che possono influenzare il rispetto del presente accordo.
6.6 Cessione a terzi
Se il/la partecipante al programma intende cedere a un soggetto terzo la gestione del piano e/o il piano stesso, del tutto o in parte, oppure intende incaricare un soggetto terzo della gestione del piano, del tutto o in parte, EZS deve essere infor- mata per iscritto almeno 90 giorni prima indicando tutti i dettagli. EZS autorizza la cessione se (i) il soggetto terzo è idoneo a svolgere le funzioni assegnate, se (ii) il/la partecipante al programma continua a rispondere dei propri obblighi nell’am- bito del presente accordo e se (iii) anche il soggetto terzo si impegna al rispetto del presente accordo.
7. Incentivazione e condizioni di pagamento
7.1 Definizione ed entità dell’incentivazione
1. L’incentivazione per il piano ha un importo massimo di XXX CHF. L’incentivazione viene versata completamente
al/alla partecipante al programma a meno che il presente accordo non preveda diversamente.
2. L’incentivazione è la contropartita esclusiva di EZS per la cessione a EZS delle riduzioni di emissioni e degli atte- stati ottenuti tramite il piano. XXX non si assume eventuali costi che il/la partecipante al programma deve soste- nere in relazione al piano o al funzionamento del piano. In particolare, tutti i tributi di diritto pubblico sono a carico del/della partecipante al programma.
3. L'IVA sarà aggiunta agli importi dovuti, se applicabile, al tasso in vigore in quel momento, attualmente il 7,7%.
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
4. Ciascuna delle parti deve sostenere le proprie spese derivanti da o in relazione alla preparazione, alle negozia-
xxxxx e all'esecuzione dell’accordo.
7.2 Scadenza, fatturazione e termini di pagamento
1. Le scadenze dell’incentivazione sono le seguenti:
[per i progetti con un pagamento anticipato all'inizio del funzionamento]
a. l’importo di XXX CHF è dovuto, con riserva della disposizione di cui alla lettera 0. sotto, il primo giorno del secondo mese di calendario successivo alla firma del presente accordo;
b. l’importo di XXX CHF è dovuto, con riserva della disposizione di cui alla lettera 0. sotto, entro sessanta giorni dopo la verifica riuscita.
[per i progetti con un pagamento anticipato dopo il primo anno di funzionamento (Il contratto sarà firmato dopo il primo anno di funzionamento)]
a. l’importo di XXX CHF è dovuto, con riserva della disposizione di cui alla lettera 0. sotto, il primo giorno del secondo mese di calendario successivo alla firma del presente accordo.
[per progetti con un pagamento anticipato superiore a 200’000 CHF o senza un pagamento anticipato]
c. Il restante importo di XXX CHF, con riserva della disposizione di cui alla lettera d. sotto, è dovuto entro sessanta giorni dopo l’emissione di yyy – zzz attestati sul conto di EZS. Ogni attestato emesso viene saldato con un importo di 160 CHF.
[per reti di riscaldamento, progetti con centrali termiche bivalenti e/o calore di processo]
Resta riservata una trattenuta per coprire i costi di adempimento dei requisiti di monitoraggio in con- formità con l'Allegato 1. EZS notificherà al/alla partecipante al programma l'ammontare della tratte- nuta e il suo scopo. Non appena le condizioni per la trattenuta non sono più soddisfatte, EZS rimborsa la trattenuta meno i costi interni ed esterni documentati per soddisfare le condizioni.
d. Il pagamento degli importi di cui alle precedenti lettere a., b. e c. sarà effettuato solo e nella misura in cui EZS sia stata rimborsata o finanziata dalla fondazione KliK per i suoi obblighi ai sensi delle presenti disposizioni; EZS deve inoltre aver ricevuto una fattura in conformità al capoverso 7.2.2.
2. Alla scadenza dell’incentivazione, il/la partecipante al programma emette la fattura a EZS. La fattura conforme all’IVA deve contenere i seguenti dati: nome e n. ID del piano, incentivazione in scadenza, IVA e numero IVA.
3. L’importo in scadenza va versato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura corretta del/della partecipante al programma. La scadenza viene rispettata effettuando un bonifico bancario con data di valuta l'ultimo giorno della scadenza.
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
7.3 Rimborso incentivazione
1. Se nell’ambito della verifica periodica del piano, ad es. in caso di violazione dei capoversi 6.1, 6.2, 6.3 o 6.4, non vengono emessi attestati, il/la partecipante al programma risponde nei confronti di XXX per i danni derivanti.
2. I danni vengono calcolati come segue:
Incentivazione come da capoverso 7.1.1 – (
piano)
Incentivazione come da capoverso 7.1.1
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑝𝑣 .5.1
* attestati già emessi per il
3. Se al/alla partecipante al programma non è ancora stata versata l’intera incentivazione, il danno viene compen- sato con i pagamenti non ancora effettuati. Se il danno supera l’importo dei pagamenti da effettuare, il/la parte- cipante al programma rimborsa a EZS la differenza.
4. L’importo in scadenza va versato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura corretta di EZS. La scadenza viene rispettata effettuando un bonifico bancario con data di valuta l'ultimo giorno della scadenza.
8. Diritto di recesso di EZS
In uno dei seguenti casi, EZS ha diritto di recedere dall’accordo con effetto immediato attraverso una comunicazione
scritta:
(i) il/la partecipante al programma interrompe il funzionamento del piano e/o non provvede a sufficienti livelli di funzionamento e/o mantenimento e/o monitoraggio;
(ii) il/la partecipante al programma viola l’obbligo di esclusività (capoverso 5.2) o di compensazione del valore ag-
giunto ecologico (capoverso 5.3);
(iii) il/la partecipante al programma comunica a EZS informazioni non veritiere;
(iv) è evidente l’incapacità di pagamento del/della partecipante al programma;
(v) il funzionamento del piano viene interrotto per ragioni non imputabili a nessuna delle parti e l'interruzione dura più di 90 giorni;
(vi) l’UFAM annulla la sua disposizione sul riconoscimento della fondazione Klik come raggruppamento di compensa-
zione;
(vii) l’UFAM annulla o modifica la disposizione sul Programma riscaldamenti a legna in modo tale da rendere impossi- bile l’emissione di attestati per il progetto;
(viii) la fondazione Klik viola un obbligo contrattuale sostanziale nei confronti di XXX e/o interrompe o riduce il finan- ziamento.
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
9. Diritto di recesso del/della partecipante al programma
In uno dei seguenti casi, il/la partecipante al programma ha diritto di recedere dall’accordo con effetto immediato attra-
verso una comunicazione scritta:
(i) EZS viola un obbligo contrattuale sostanziale e non riesce successivamente a effettuare l’adempimento entro un
ragionevole periodo di tempo;
(ii) è evidente l’incapacità di pagare di EZS;
(iii) il funzionamento del piano viene interrotto per ragioni non imputabili a nessuna delle parti e l'interruzione dura più di 90 giorni.
10. Conseguenze legali del recesso
1. Se EZS recede dall’accordo per una delle ragioni citate al capoverso 8 (i), (ii), (iii) o (iv), il/la partecipante al pro- gramma deve rimborsare a EZS i danni derivanti. I danni vengono calcolati ai sensi del capoverso 7.3.2.
2. Se il/la partecipante al programma recede dall’accordo per una delle ragioni citate al capoverso 9 (i) o (ii), EZS deve rimborsare al/alla partecipante al programma i danni derivanti.
3. Se EZS recede dall’accordo per i motivi riportati al capoverso 8 (v), (vi), (vii) o (viii), oppure se il/la partecipante al programma recede dall’accordo per il motivo riportato al capoverso 9 (iii), nessuna delle parti ha diritto di rivalsa sull’altra, indipendentemente dal motivo.
4. Le rivendicazioni del/della partecipante al programma derivanti da o in connessione con l’accordo o la sua cat- tiva esecuzione sono espressamente e irrevocabilmente regolate in questo documento contrattuale. Si esclu- dono eventuali altre rivendicazioni da parte del/della partecipante al programma.
5. Anche in caso di recesso, le seguenti disposizioni dell’accordo restano in vigore: cpv. 1. (Definizioni), 10. (Conse- guenze legali del recesso), 11. (Comunicazioni reciproche), 12. (Comunicazione), 14. (Disposizioni generali) e 15. (Diritto applicabile e risoluzione delle controversie).
11. Comunicazioni reciproche
1. Le comunicazioni riguardanti l’accordo vanno inviate in forma scritta per posta raccomandata, per posta A plus o
tramite corriere (con conferma di xxxxxxxx) ai seguenti indirizzi:
a) se destinate a EZS: Energie Zukunft Schweiz AG xxxxxxxxxxxx@xxx.xx Xxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxxxx
b) se destinate al/alla partecipante al programma: XXXX
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
2. Per il rispetto dei termini legali o contrattuali si applica il momento di ricezione da parte del destinatario.
12. Comunicazione
1. EZS è autorizzata, nel rispetto del capoverso 12.2, a pubblicare le seguenti informazioni: nome e indirizzo del piano, partecipante al programma, importo dell’incentivazione, attestati emessi, attestati previsti fino al 2030 e breve descrizione secondo l’Allegato 1. La fondazione può rendere note altre informazioni diverse da quelle ci- tate solo previo accordo con il/la partecipante al programma. Restano in vigore le disposizioni pertinenti in tema di tutela dei dati.
2. Nelle comunicazioni esterne, ogni parte deve rispettare i segreti commerciali dell'altra parte.
13. Entrata in vigore e durata dell'accordo
1. L’accordo entra in vigore se e non appena una copia dell’accordo firmata dal/dalla partecipante al programma viene recapitata a EZS, Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxx, prima del XXX. Se la copia dell’accordo viene ricevuta dopo questa data, XXX ha la facoltà di non stipulare l’accordo o di stipularlo con una data successiva.
2. Con riserva dei capoversi 8, 9 e 13.5, l’accordo è valido fino al 31 dicembre 2030.
3. Dopo l’entrata in vigore delle modifiche all’ordinanza sul CO2 al 1° gennaio 2022, le parti concorderanno se sono necessarie modifiche al presente accordo.
4. EZS versa l’incentivazione con la condizione del rifinanziamento da parte della fondazione Klik anche se l’incenti- vazione è dovuta dopo la scadenza dell’accordo ma si riferisce a riduzioni di emissioni effettuate durante il pe-
riodo di validità dell’accordo.
5. Se EZS notifica per iscritto al/alla partecipante al programma entro il 31.12.2030 che EZS è interessata agli atte- stati del piano anche dopo l’1.1.2031, comprese eventuali proroghe ai sensi dell'ordinanza sul CO2, il/la parteci- pante al programma deve assegnare a EZS le riduzioni delle emissioni e gli attestati da emettere a partire
dall’1.1.2031 secondo le condizioni stabilite nel presente accordo.
14. Disposizioni generali
14.1 Forma scritta, integrazioni e modifiche
L’accordo definisce in modo definitivo i diritti e i doveri delle parti in relazione all’oggetto dell’accordo. Le modifiche e le integrazioni all’accordo devono essere fatte per iscritto. Le parti possono modificare questa disposizione solo per iscritto. Al posto della forma scritta è possibile utilizzare anche una firma elettronica specificata da EZS. Da parte di EZS sono con- sentite anche firme facsimile.
14.2 Nessuna decadenza
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
Se una delle parti rinuncia a far valere un diritto contrattuale in un caso specifico, questo non può essere considerato come una rinuncia generale all'applicazione di questo o di qualsiasi altro diritto.
14.3 Cessione
Ad eccezione di quanto diversamente previsto nel presente accordo, qualsiasi cessione di diritti o obblighi a una terza parte ai sensi o in relazione all'accordo richiede il consenso scritto dell'altra parte. EZS ha il diritto di assegnare il presente accordo a una società affiliata previo preavviso al/alla partecipante al programma.
14.4 Nullità parziale
La nullità di una o più disposizioni dell'accordo non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni nulle vengono sostituite da una nuova disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione nulla secondo l'intenzione originale delle parti.
15. Diritto applicabile e risoluzione delle controversie
15.1 Diritto applicabile
Il presente accordo è disciplinato esclusivamente dal diritto materiale svizzero.
15.2 Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno risolte esclusivamente dal Tribunale commerciale del Canton Zurigo o, a scelta delle parti, dai tribunali ordinari della città di Basilea.
Indice degli allegati
Allegato 1 Descrizione del progetto, requisiti di monitoraggio e aiuti finanziari
Allegato 2 (se applicabile) Ripartizione degli effetti firmata secondo le disposizioni della Segreteria Compensa-
zione (Confederazione)
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
Luogo e data: ........................................... | ........................................... |
Energie Zukunft Schweiz AG | Partecipante al programma |
........................................... Nome, Posizione | ........................................... Nome, Posizione |
........................................... Nome, Posizione | ........................................... Nome, Posizione |
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
Allegato 1 Descrizione del progetto, requisiti di monitoraggio, aiuti finanziari e prestazioni in denaro non rimborsabili
a) Descrizione del progetto
[Descrizione del progetto]
b) Requisiti di monitoraggio:
Requisiti per la misurazione della quantità di legna
a. Si deve misurare la quantità di legna da ardere (pellet, legno in pezzi o cippato) bruciata ogni anno civile per far funzionare l'impianto di riscaldamento.
b. La fonte dei dati deve essere un saldo delle scorte della legna da ardere.
c. La qualità viene garantita tramite un controllo della plausibilità sulla base di fonti alternative di dati (ad es. bolle di consegna, conteggi delle spese accessorie, misurazione della fornitura di calore del riscaldamento a legna).
d. I valori di misura, incl. i giustificativi, vengono registrati nel tool online entro il 31 gennaio dell’anno succes- sivo, nel rispetto delle indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG. Tali misurazioni devono essere effettuate almeno fino alla fine del 2030; Energie Zukunft Schweiz AG ha la facoltà di prolungare tale periodo.
[per reti di riscaldamento o progetti con calore di processo]
Requisiti per le forniture di calore
a. deve essere misurata la quantità di calore fornita a tutti gli utilizzatori per anno civile;
b. la fonte dei dati deve essere un contatore della quantità di calore;
c. la misurazione deve avvenire in megawattora (MWh);
d. la misurazione deve essere continua;
e. la qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli stru- menti di misurazione (OStrM) e alle relative prescrizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), in particolare l’ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica. È particolarmente importante attenersi a una procedura idonea al mantenimento della stabilità di misura- zione. Di norma questo significa effettuare una verificazione successiva dei contatori di calore ogni cinque anni;
f. come luogo di misurazione deve essere utilizzato il punto di fornitura della rete di riscaldamento a distanza
presso l’utilizzatore;
g. le forniture di calore misurate devono essere indicate in un elenco di tutti gli utilizzatori con la quantità di calore fornita in MWh per anno civile;
h. per gli edifici nuovi occorre aggiungere gli indirizzi; e
i. per i gestori di impianti esentati dalla tassa sul CO2 secondo l’articolo 96 capoverso 2 occorre anche indicare
i) i nomi e gli indirizzi; e ii) le emissioni in tCO2eq dello scenario di riferimento per ciascun gestore.
j. I valori di misura, incl. i giustificativi, vengono registrati nel tool online entro il 31 gennaio dell’anno succes- sivo, nel rispetto delle indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG. Tali misurazioni devono essere effettuate almeno fino alla fine del 2030; Energie Zukunft Schweiz AG ha la facoltà di prolungare tale periodo.
[per progetti bivalenti con una caldaia a olio]
Requisiti per la misurazione della quantità di olio da riscaldamento
a. Si deve misurare la quantità di olio da riscaldamento bruciato ogni anno civile per far funzionare l'impianto di riscaldamento.
b. La fonte dei dati deve essere un contatore o un saldo delle scorte dell’olio da riscaldamento.
c. La misurazione va effettuata in litri (l).
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
d. La qualità viene garantita attraverso la taratura del contatore dell’olio da riscaldamento, altrimenti deve
essere svolto un controllo della plausibilità tramite fonti alternative di dati.
e. I valori di misura, incl. i giustificativi, vengono registrati nel tool online entro il 31 gennaio dell’anno succes- sivo, nel rispetto delle indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG. Tali misurazioni devono essere effettuate almeno fino alla fine del 2030; Energie Zukunft Schweiz AG ha la facoltà di prolungare tale periodo.
[per progetti bivalenti con una caldaia a gas naturale]
Requisiti per la misurazione della quantità di gas
a. Si deve misurare la quantità di gas bruciato ogni anno civile per far funzionare l'impianto di riscaldamento.
b. La fonte dei dati deve essere un contatore del gas.
c. La misurazione deve essere in metri cubi normali (Nm3).
d. La misurazione deve essere continua.
e. La qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell’OStrM e alle relative prescrizioni d’esecu- zione del DFGP, in particolare l’ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas. È particolarmente importante attenersi a una procedura idonea al mantenimento della stabilità di misura- zione. Di norma questo significa effettuare una verificazione successiva degli strumenti di misurazione delle quantità di gas entro i termini stabiliti all’articolo 8 dell’ordinanza del DFGP.
f. I valori di misura, incl. i giustificativi, vengono registrati nel tool online entro il 31 gennaio dell’anno succes- sivo, nel rispetto delle indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG. Tali misurazioni devono essere effettuate almeno fino alla fine del 2030; Energie Zukunft Schweiz AG ha la facoltà di prolungare tale periodo.
[per progetti bivalenti con una pompa di calore]
Requisiti per la misurazione dell’energia elettrica
a. Si deve misurare la quantità di elettricità utilizzata ogni anno civile per l’esercizio di pompe di calore nella
centrale di riscaldamento.
b. La fonte dei dati deve essere un contatore di elettricità.
c. La misurazione deve avvenire in kilowattora (kWh) o in megawattora (MWh).
d. La misurazione deve essere continua.
e. La qualità deve essere garantita conformemente ai requisiti dell’OStrM e alle relative prescrizioni d’esecu- zione del DFGP, in particolare l’ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’energia e della po- tenza elettriche. È particolarmente importante attenersi a una procedura idonea al mantenimento della sta- bilità di misurazione. Di norma questo significa effettuare una verificazione successiva ogni 10 anni per i contatori con elemento di misurazione elettronico e ogni 15 anni per i contatori con elemento di misura- zione elettromeccanico.
f. I valori di misura, incl. i giustificativi, vengono registrati nel tool online entro il 31 gennaio dell’anno succes- sivo, nel rispetto delle indicazioni di Energie Zukunft Schweiz AG. Tali misurazioni devono essere effettuate almeno fino alla fine del 2030; Energie Zukunft Schweiz AG ha la facoltà di prolungare tale periodo.
c) Aiuti finanziari e prestazioni in denaro non rimborsabili
I contributi previsti e assegnati al progetto da aiuti finanziari ai sensi della legge sui sussidi, nonché i supplementi ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 della legge sull'energia del 30 settembre 2016 (compresa la rimunerazione d’immissione a co- pertura dei costi) devono essere comunicati a Energie Zukunft Schweiz AG. Occorre indicare l’importo e la provenienza dei contributi. Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari concessi a beneficiari estranei all’amministrazione federale per assi- curare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore (art. 3 cpv. 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finan- ziari e le indennità [RS 616.1]). Eventuali dichiarazioni intenzionalmente false in materia di aiuti finanziari sono punibili penalmente.
Si deve effettuare una ripartizione degli effetti se la Confederazione, i cantoni o i comuni hanno versato prestazioni in de- naro non rimborsabili per la promozione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica o della protezione del clima, oppure per impianti per la produzione di elettricità da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 19 LEne che beneficiano del
Visto EZS: Visto partecipante al programma:
sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. La tabella seguente illustra le prestazioni in denaro non rimborsa- bili attualmente note da considerare per la ripartizione degli effetti se gli enti pubblici fanno valere la riduzione di emis- sioni ottenuta:
Fonte: progetti e programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera, 7a edizione, UFAM 2021, pagina 19
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