Allegato n. 3
Allegato n. 3
Oggetto: Affidamento del servizio di contenimento tramite cattura della popolazione di colombi di città nel territorio del Comune di Vicenza e del servizio di falconeria per l’allontanamento volatili (interventi di bird-control) dal centro storico di Vicenza. CIG: 87365182BA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Vicenza,
Il Direttore: avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Il RUP: xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Città Patrimonio Mondiale Unesco
Città Decorata di due Medaglie d’Oro per il Risorgimento e la Resistenza
Palazzo Trissino Baston - Corso X. Xxxxxxxx, 98 - 36100 Vicenza - Tel. 0000.000000 - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241
Art. 1: Oggetto e durata dell’appalto
Sul territorio della città di Vicenza, la consistenza della popolazione di colombi di città (Xxxxxxx Xxxxx) ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficile la gestione della convivenza tra uomo e colombo e tali da rappresentare una problematica per la salute della cittadinanza e per l’integrità del patrimonio storico-culturale ed artistico della città.
Con la delibera del 12 giugno 2008, n. 170, la Giunta Comunale ha approvato il piano di intervento per il contenimento della popolazione di colombi di città nel territorio comunale.
La Provincia di Vicenza, a seguito del parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), con determina del 13 giugno 2018, n. 586 ha approvato il piano pluriennale 2018-2022 per il contenimento della popolazione di colombi di città, la cui attuazione è affidata all’Amministrazione Comunale.
Ciò premesso, il Comune di Vicenza procede per l’affidamento di interventi volti al contenimento della popolazione di Xxxxxxx Xxxxx nel territorio comunale.
La gara ha per oggetto il servizio di contenimento numerico tramite cattura dei colombi nel territorio comunale con tecniche e metodi ecologici ed incruenti e il servizio di falconeria per l’allontanamento di volatili (interventi di bird-control dei colombi di città) dal centro storico di Vicenza, per anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione del contratto, alle condizioni di cui al presente Capitolato ed in conformità alle leggi vigenti in materia.
Art. 2: Importo a base di appalto
L’importo presunto dell’appalto è così suddiviso:
- € 30.000,00 annui per il servizio di falconeria per l’allontanamento dei colombi di città (interventi di
bird-control) dal centro storico di Vicenza, per un totale di € 90.000,00;
- € 13.500,00 annui per il servizio di contenimento tramite cattura dei colombi di città nel territorio comunale, per un totale di € 40.500,00;
per un totale della base d’asta di € 130.500,00, soggetti al ribasso d’asta, a cui vanno aggiunti
€ 1.500,00 per oneri per la sicurezza esclusi dal ribasso d’asta, per un importo complessivo di
€ 132.000,00. A tale importo vanno aggiunti € 29.040,00 di IVA al 22% e € 2.640,00 per incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per un totale complessivo di
€ 163.680,00.
Art. 3: Modalità di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura di gara aperta a tutti gli operatori economici interessati ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. mediante RDO da effettuare tramite il mercato elettronico MEPA, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività e le cui condizioni sono definite dal mercato, e secondo quanto indicato nel “Capitolato speciale d'appalto” e nel Disciplinare di gara.
Nella valutazione delle offerte ricevute, la stazione appaltante individua, nei casi e ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., una soglia di anomalia secondo le indicazioni contenute al
medesimo articolo, e si riserva di valutare la congruità delle offerte che si pongono al di sopra di tale soglia.
Art. 4: Definizioni
Ai fini del presente appalto, si definiscono:
a) “contenimento numerico tramite cattura”: attività volta alla cattura con metodi incruenti di esemplari di una (o più) specie animale, per questo appalto il colombo di città Xxxxxxx Xxxxx, al fine di ridurne il numero sul territorio. Tale intervento prevede la cattura, in apposite gabbie o voliere di cattura, e il successivo trasferimento;
b) “allontanamento”: attività con la quale si dissuade e si allontana un animale (per questo appalto, il colombo di città Xxxxxxx Xxxxx) dal territorio;
c) “bird-control”: intervento di allontanamento incruento di volatili infestanti (per questo appalto, i colombi di città Xxxxxxx Xxxxx) che utilizza falchi o altri rapaci addestrati appositamente, sfruttando la paura istintiva del volatile verso un predatore. Nel bird-control l’obiettivo è il semplice allontanamento dei volatili infestanti, non la loro uccisione;
d) “volatile target”: volatile oggetto delle attività di cui sopra. Per questo appalto, il volatile target è identificato nel colombo di città Xxxxxxx Xxxxx;
e) “volatile non-target”: volatile che non appartiene alla specie del volatile target;
f) “voliera di cattura”: uccelliera/grande gabbia in rete di metallica o altro materiale resistente, di una misura adeguata e proporzionata rispetto al numero di volatili che si prevede di contenere al suo interno. La voliera di cattura è costruita con caratteristiche adatte al contenimento dei volatili target e alla loro permanenza, con spazio sufficiente per il volo al suo interno, nel rispetto della normativa sul maltrattamento degli animali (Legge 20 luglio 2004, n. 189 e s.m.i.);
g) “gabbia-trappola per la cattura selettiva”: strumento per la cattura di animali vivi (per il presente appalto, i colombi di città Xxxxxxx Xxxxx), adatta alla cattura di un numero contenuto di volatili target, da utilizzarsi su richiesta/a chiamata in zone ridotte dove è stato riscontrata una presenza di volatili target elevata e per un periodo di stazionamento da concordare con chi ha la disponibilità delle strutture dove la gabbia sarà installata o comunque fino alla normalizzazione della problematica. La gabbia-trappola per la cattura selettiva è costruita con caratteristiche che rispettano le norme sul maltrattamento degli animali (Legge 20 luglio 2004,
n. 189 e s.m.i.), e costruita in metallo o altro materiale resistente e di dimensioni adeguate al numero di volatili che si prevede di catturare;
h) “voliera di stabulazione/stalle di sosta”: un tipo di uccelliera, costituita da una grande gabbia (in ferro e rete metallica quelle più solide), in cui gli uccelli hanno spazio sufficiente per spostarsi a volo, o una struttura dove vengono trasferiti stabilmente i volatili dopo la cattura. La voliera di stabulazione può identificarsi con uno stabile predisposto ed idoneo al contenimento di volatili (es.: capannoni), purché sia rispettata la normativa contro il maltrattamento degli animali (Legge 20 luglio 2004, n. 189 e s.m.i.);
i) “periodo di stazionamento”: periodo di tempo in cui è installata la voliera di cattura o la gabbia- trappola per la cattura xxxxxxxxx. Il periodo di stazionamento può avere una durata estesa o ridotta, a seconda delle necessità, comunque fino alla normalizzazione della problematica;
j) “zona di intervento”: zona sottoposta agli interventi di cui sopra;
k) “punto critico/area critica”: preciso punto/area della città in cui la presenza dei volatili target è eccessiva rispetto al livello per cui è possibile la pacifica convivenza;
l) “zona di influenza (della voliera/gabbia-trappola)”: zona sulla quale si prevede il verificarsi degli effetti di contenimento della voliera/gabbia-trappola installata;
m) “normalizzazione”: assestamento del numero di volatili target, presenti sul territorio, a un livello che renda possibile la convivenza pacifica tra uomo e volatile.
Art. 5: Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla procedura aperta ditte che non rientrino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) possedere almeno 20 falchi, addestrati per il bird-control, di cui il 50% idonei per il “basso volo” e il 50% idonei per l’ “alto volo”, appartenenti tassativamente alle seguenti specie:
BASSO VOLO:
- Xxxxxx (Parabuteo unicinctus)
- Astore (Accipiter gentilis) ALTO VOLO:
- Pellegrino (Falco peregrinus)
- Lanario (Falco biarmicus)
- Sacro (Falco cherrug)
- Girfalco e relativi ibridi (Falco rusticolus)
b) possedere un mezzo adeguato per il trasporto dei falchi, munito di apposita autorizzazione sanitaria dell’ULSS territorialmente competente o registrazione sanitaria di autodichiarazione di trasporto animali;
c) possedere un mezzo adeguato per il trasporto dei colombi catturati, munito di apposita autorizzazione sanitaria dell’ULSS territorialmente competente o registrazione sanitaria di autodichiarazione di trasporto animali;
d) possedere almeno 2 radio riceventi da telemetria oltre alla normale attrezzatura per la gestione dei rapaci;
e) possedere o avere in disponibilità di almeno 5 voliere di cattura. Le voliere di cattura devono essere dotate di meccanismo indolore di entrata e di non più uscita ed essere appositamente costruite con peculiarità atte ad evitare qualsiasi maltrattamento sugli animali;
f) possedere o avere la disponibilità di idonee gabbie-trappola per la cattura selettiva di colombi, dotate di meccanismo di entrata e di non più uscita, conformi alla normativa in materia di maltrattamento degli animali e di protezione della fauna selvatica;
g) possedere o avere in disponibilità idonee stalle di sosta (voliere di stabulazione), autorizzate dall’ULSS territorialmente competente.
Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione deve essere fornita idonea documentazione del possesso dei predetti requisiti (libretto di circolazione e autorizzazioni ULSS dei veicoli di cui ai punti b) e c), autorizzazioni ULSS delle stalle di sosta/voliera di stabulazione) e la seguente documentazione:
1) dichiarazione che le voliere di stabulazione, le voliere di cattura e le gabbie-trappola per la cattura xxxxxxxxx di colombi sono appositamente costruite con peculiarità atte ad evitare qualsiasi maltrattamento di animali;
2) Certificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali per l'attività specifica, come da articolo 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
3) Autorizzazione rilasciata dalla propria Regione e/o ASL e/o Ente competente, per il trasporto di esemplari morti (carcasse).
4) Registro delle partite di sottoprodotti di origine animale come prescritto dall’art. 22 del Reg. CE/1069/2009.
Art. 6: Modalità di espletamento del servizio
a) Il servizio di falconeria per l’allontanamento volatili (interventi di bird-control) deve essere espletato assicurando la presenza di un falconiere e di un congruo numero di falchi e/o altri rapaci idonei, adeguatamente addestrati al bird-control e comunque non inferiori a 5 (cinque), per un minimo di 8 interventi mensili da 4,5 ore cad., variando orari e giorni di intervento, in accordo con il RUP o con il direttore dell’esecuzione, fermo restando che le eventuali ore eccedenti il minimo stabilito non comportano maggiorazione di spesa a carico del Comune di Vicenza.
Ogni intervento deve riguardare tutte le zone previste dal presente Capitolato, con particolare riguardo ai punti critici che vengano rilevati nel corso dello svolgimento del servizio o segnalati dal RUP o suo delegato. Le zone di intervento predefinite potranno essere sostituite definitivamente o per il periodo necessario alla normalizzazione della problematica rilevata, su preventiva indicazione del RUP o del direttore dell’esecuzione.
Prima dell’avvio del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, sarà concordato un puntuale programma di intervento al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi stessi, che potrà subire variazioni da concordarsi tra impresa e RUP.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, a garantire eventuali interventi straordinari, da eseguirsi con le modalità sopra descritte, il cui corrispettivo viene determinato sulla base dell’offerta prodotta in sede di
gara in diminuzione rispetto al prezzo a base d’asta oltre all’IVA di legge omnicomprensivo ad intervento.
L’Appaltatore si impegna, altresì, alla rimozione a propria cura e spese delle eventuali carcasse di volatili (ivi compresi nidi, uova ecc.) eventualmente colpiti dai propri predatori.
Il servizio deve essere svolto in base alla normativa di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e s.m.i.
Al termine di ciascun intervento di bird-control tramite falchi effettuato deve essere redatto, a cura della Xxxxx, apposito modello che riporti almeno le seguenti indicazioni:
o data dell’intervento;
o orario dell’intervento;
o luogo dell’intervento;
o rimozione e smaltimento di eventuali carcasse di volatili (ivi compresi nidi, uova, ecc.) colpiti dai propri predatori.
Il sopraccitato modello deve essere consegnato entro 7 giorni ai competenti uffici del Comune di Vicenza tramite mail a: xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx. La mancata consegna del modello di rendicontazione delle catture comporta l’applicazione della penale di cui all’art. 21 del presente Capitolato.
A fine servizio e prima del pagamento dell’ultima fattura dovrà essere consegnato, per le attività oggetto d’appalto, un report finale contenente il resoconto complessivo degli interventi effettuati, ricavabile dalla sommatoria dei modelli consegnati. La mancata consegna comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 21 del presente Capitolato speciale d’appalto.
b) Il servizio di contenimento tramite cattura della popolazione dei colombi deve essere espletato attraverso le seguenti modalità operative:
1. individuazione delle aree critiche nel territorio comunale per eccessiva presenza di colombi di città in accordo con il RUP o con il direttore all’esecuzione;
2. installazione, nelle aree di cui al punto 1, di idonee voliere di cattura di volatili, fino a un numero massimo di 5. In tale numero sono comprese anche le eventuali voliere costruite artigianalmente sul posto per sopperire all’impossibilità di installare delle normali voliere di cattura (es.: sottotetti). Le dimensioni devono essere proporzionate al luogo di installazione ed al numero di catture previste. Le voliere di cattura devono essere dotate di meccanismo indolore di entrata e di non più uscita, di mangiatoie e abbeveratoi forniti in misura adeguata di mangime, acqua e posatoi; devono essere costruite con caratteristiche tali da evitare qualsiasi maltrattamento degli esemplari catturati, nel rispetto della normativa sul maltrattamento degli animali e sulla protezione della fauna selvatica;
3. installazione, su richiesta della Stazione Appaltante, di idonee gabbie-trappola per la cattura xxxxxxxxx di colombi. Le gabbie-trappola possono essere installate fino a un numero di 5 su indicazione del RUP o del direttore dell’esecuzione; devono avere dimensioni non inferiori a 100x100x50 cm ed essere costruite con apposita rete metallica dotata di maglie di dimensioni tali da trattenere i colombi all’interno; devono essere costruite con meccanismo di entrata e di non più uscita dei volatili target, fornite di cibo e acqua in misura adeguata al numero di volatili previsto e
con caratteristiche tali da evitare qualsiasi maltrattamento degli esemplari catturati, nel rispetto della normativa sul maltrattamento degli animali e sulla protezione della fauna selvatica;
4. consegna di campioni degli animali catturati al Servizio Veterinario dell'ULSS 8 Berica, deputato al monitoraggio della situazione igienico - sanitaria, secondo i tempi e le modalità convenuti con gli organi di vigilanza medesimi;
5. raccolta degli animali catturati con le voliere di cattura con cadenza di 15 giorni nel periodo invernale e 10 giorni nel periodo estivo, per un numero di interventi annui non inferiore a 24, così
come stabilito dall’amministrazione, salvo particolari necessità definite di volta in volta dall’amministrazione. Sono escluse le gabbie-trappola per la cattura xxxxxxxxx, i cui termini per l’attività di raccolta sono indicati nel successivo punto 6. Eventuali interventi di raccolta effettuati dall’Appaltatore, su propria iniziativa o comunque necessari allo svuotamento delle voliere, e oltre il numero minimo stabilito, non comportano maggiorazioni delle spese a carico della Stazione Appaltante;
6. raccolta degli animali catturati con le gabbie-trappola per la cattura xxxxxxxxx di colombi con cadenza da concordare con il soggetto che ha la disponibilità dello spazio dove la gabbia-trappola è installata. Per questa attività, la Stazione Appaltante non stabilisce un numero fisso o minimo di interventi, in quanto la raccolta deve essere effettuata fino alla riuscita normalizzazione della presenza dei colombi nella zona di influenza della singola gabbia-trappola, ferma restando la scadenza contrattuale;
7. pulizia e disinfezione del luogo di installazione della voliera di cattura e della gabbia-trappola per la cattura xxxxxxxxx ad ogni operazione di raccolta e svuotamento delle stesse;
8. approvvigionamento di acqua e cibo in quantità idonea a permettere il sostentamento degli animali dal momento della cattura sino alla raccolta;
9. esistendo la possibilità che altri animali/volatili siano attratti ed entrino all’interno delle gabbie- trappola o delle voliere di cattura, l’Appaltatore deve procedere alla liberazione degli eventuali animali/volatili non-target al momento della raccolta dei volatili target;
10. dopo la raccolta, i colombi di città dovranno essere trasportati, ad esclusione degli esemplari di cui al punto 3, con automezzo autorizzato, ai fini del trasporto, dall'ULSS territorialmente competente, in idonee stalle di sosta (voliere di stabulazione) anche queste appositamente autorizzate dall'ULSS territorialmente competente e fornite di abbeveratoi, mangiatoie (riforniti adeguatamente di mangime e acqua) e posatoi in numero adeguato rispetto ai quello dei colombi detenutivi. Sono fatte salve ulteriori disposizioni degli organi di vigilanza territorialmente competenti inerenti al trasporto ed alla stabulazione;
11. dalle stalle di sosta (voliere di stabulazione) i colombi catturati potranno essere destinati al conferimento presso altri allevamenti autorizzati, al conferimento autorizzato all'estero e/o al conferimento ad enti ed associazioni per il recupero dei rapaci in appositi centri provvisti delle necessarie autorizzazioni;
12. l'eventuale soppressione di individui malati deve avvenire con sistema eutanasiaco certificato da parte di un medico veterinario. La soppressione deve essere effettuata in modo tale da evitare inutili sofferenze agli animali, come prescritto dalla normativa vigente in materia di maltrattamenti degli animali (Legge 20 luglio 2004, n. 189 e s.m.i.) e in materia di protezione degli animali durante la macellazione e l’abbattimento (Reg. CE/1099/2009 e s.m.i. e Linee Guida per l’applicazione del
Reg. CE/1099/2009). Le carcasse degli animali dovranno essere smaltite nel rispetto delle normative vigenti. E' assolutamente vietata la soppressione di esemplari sani.
Tutte le operazioni sopra elencate dovranno avvenire con l'utilizzo di metodi che non comportino alcun maltrattamento degli animali, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
Al termine di ogni operazione di raccolta dei colombi dovrà essere redatto, a cura della Xxxxx, apposito modello riportante almeno le seguenti indicazioni:
o estremi dell'intervento (indicazione della collocazione delle stazioni e data d'intervento);
o numero di esemplari raccolti;
o numero degli esemplari consegnati ai Servizi Veterinari;
o modalità di trasporto e luogo di conferimento;
Il sopraccitato modello deve essere consegnato entro 7 giorni ai competenti uffici del Comune di Vicenza tramite mail a: xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx La mancata consegna del modello di rendicontazione delle catture comporta l’applicazione della penale di cui all’art. 21 del presente Capitolato.
A fine servizio e prima del pagamento dell’ultima fattura dovrà essere consegnato, per le attività oggetto d’appalto, un report finale contenente il resoconto complessivo degli interventi effettuati, ricavabile dalla sommatoria dei modelli consegnati. La mancata consegna comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 21 del presente Capitolato speciale d’appalto.
Sia le voliere di cattura, incluse le eventuali voliere costruite artigianalmente sul posto per sopperire all’impossibilità di installare delle normali voliere di cattura, che le gabbie-trappola per la cattura selettiva di colombi devono essere posizionate in sicurezza e ancorate alla struttura presso la quale sono installate.
Alla fine del periodo di stazionamento, che si concretizzerà con la normalizzazione della presenza dei colombi nella zona di influenza di ogni singola voliera e gabbia-trappola, queste andranno smontate e reinstallate in altra area critica individuata, su disposizione del RUP o del direttore all’esecuzione.
Nelle aree in cui risulti impossibile od inopportuno, a giudizio dei referenti comunali, installare le voliere di cattura o le gabbie-trappola per la cattura selettiva di colombi, le stesse sono sostituite con apposite gabbie da ricavarsi artigianalmente in sottotetti od altri luoghi disponibili, ritenuti idonei allo scopo. Le voliere di cattura e le gabbie-trappola per la cattura xxxxxxxxx sono sempre spostate su semplice richiesta del RUP o del direttore dell’esecuzione.
Art. 7: Variazioni dell’entità del servizio
Nel corso dell’esecuzione del contratto, il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di modificare la consistenza del servizio in oggetto, anche in diminuzione. Di tali modifiche sarà data preventiva e congrua comunicazione all’Appaltatore.
Le variazioni di cui sopra non costituiscono motivo per l’Appaltatore di risoluzione anticipata del contratto, e non comportano una modifica del corrispettivo contrattuale.
Art. 8: Personale dipendente dell’Appaltatore – Referenti
L’Appaltatore deve svolgere il servizio con proprio personale dipendente (a tempo indeterminato, determinato o a progetto) regolarmente assunto. Il personale deve essere di provata capacità, onestà
e moralità; deve essere adeguato qualitativamente e numericamente in relazione a tutti gli obblighi, le prescrizioni e gli adempimenti previsti da tutti i documenti contrattuali. Qualora, nel corso di svolgimento del servizio, il Comune di Vicenza dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, che il personale destinato all’esecuzione sia inadatto o incompetente o in numero insufficiente allo svolgimento del servizio, provvederà al suo adeguamento in termini numerici e agli standard qualitativi, normativi e di sicurezza, senza nessun maggior compenso per l’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto alla nomina di un responsabile o di un sostituto, reperibile tramite telefono cellulare in caso di urgenza o in caso di assenza o impedimento dei titolari o dei legali rappresentanti. All’atto della sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà comunicare al Comune di Vicenza i nominativi e recapiti del/dei responsabile/i, nonché di tutto il personale adibito al servizio in oggetto.
Art. 9: Osservanza delle norme in materia di lavoro e salute e sicurezza
L’Appaltatore è tenuto, ed è l’unico responsabile, all’esatta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti vigenti, nonché all’osservanza di quelli che entreranno in vigore nel corso dell’appalto, in materia di contratti di lavoro, tutela dei lavoratori, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione.
È altresì tenuto, ed è ritenuto unico responsabile, all’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, vigenti nel periodo e nelle località in cui si svolge il servizio, e deve applicarne le condizioni normative e retributive. All’applicazione ed al rispetto dei contratti collettivi deve sottostare anche l’impresa eventualmente non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che abbia receduto da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi. Deve altresì produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.
L’Appaltatore ha l’obbligo di adempiere agli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie.
Il pagamento dei corrispettivi all’Appaltatore, da parte dell’ente appaltante, per le prestazioni di cui ai precedenti punti, è subordinato all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti. Il Comune ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore, in qualsiasi momento, di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Nel caso di irregolarità contributive il Comune, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendone l’importo, a titolo di controprestazione per il servizio, dall’ammontare del corrispettivo dovuto. Per tali pagamenti, inclusa la loro determinazione, l’Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo di risarcimento del danno. Nel caso il Comune ottenga, per due volte consecutive, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo, il RUP proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L’Appaltatore è tenuto a tutti gli obblighi relativi alla retribuzione del proprio personale dipendente, secondo quanto stabilito dalle leggi, i regolamenti e dai contratti collettivi applicati o, nel caso l’impresa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o abbia receduto da queste, vigenti nel periodo e nelle località in cui si svolge il servizio. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l’Appaltatore sarà invitato dalla Stazione Appaltante a provvedervi entro quindici giorni. Qualora, dopo i quindici giorni, l’Appaltatore non abbia provveduto o non abbia contestato formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, anche in corso d’opera, detraendone l’importo dalle somme dovute all’Appaltatore per esecuzione del contratto. Nel caso di mancata regolarizzazione, entro il termine assegnato all’impresa, delle irregolarità retributive accertate, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
L’Appaltatore deve tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, comunque utilizzati, sul luogo di lavoro. A tal fine, deve adempiere a tutti gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro in vigore o che entreranno in vigore durante l’esecuzione del servizio. Deve attenersi a tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “T.U. delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” e s.m.i. È altresì tenuto a seguire esattamente le indicazioni del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) allegato al presente Capitolato.
L’Appaltatore deve, inoltre, attenersi alla normativa, nonché alle ordinanze regionali e ai protocolli sottoscritti che saranno sottoscritti da sindacati e imprese, per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro da malattie infettive, in vigore o che entreranno in vigore nel corso dell’appalto. Si deve attenere, inoltre, a tutte le indicazioni che verranno eventualmente fornite in merito dalla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore deve dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi di cui sopra. La mancata richiesta da parte del Comune non lo esonera in alcun modo dalle proprie responsabilità.
Art. 10: Rispetto del Protocollo di legalità e Codice di comportamento
L’Appaltatore dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 06/11/2019, consultabile sul sito della Giunta Regionale.
Oltre all’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente, alla Stazione Appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata verso un proprio rappresentante, agente o dipendente, nel corso dell’esecuzione dei lavori. In caso di omessa comunicazione alla Stazione Appaltante e alle Autorità competenti di tentativi di pressione criminale, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente.
L’Appaltatore e, per suo tramite, i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della giunta comunale il 28 gennaio 2014, n. 16. I sopraccitati codici sono consultabili sul sito del Comune di Vicenza
xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx seguendo il percorso “Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti degli operatori medesimi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 11: Assunzione di responsabilità
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente appalto alla perfetta regola dell’arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni del presente Capitolato, nonché nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e che dovessero entrare in vigore nel corso della durata del contratto.
È a carico dell’Appaltatore ogni cura per evitare danni, così, avvenendo questi, ne sarà pure ed unicamente a carico dell’Assuntore medesimo il completo risarcimento senza diritto a compensi da parte della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore dichiara e garantisce che tutti i soggetti incaricati da essa di svolgere le prestazioni del presente appalto sono in regola con le vigenti normative in tema di lavoro, previdenza e assicurazione infortuni. Per gli infortuni e danni subiti da questi soggetti o da terzi o dall’uopo, in dipendenza dell’appalto, l’Appaltatore si assume ogni responsabilità civile, qualunque sia la natura e la causa di essi, esonerando così il Comune di Vicenza.
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni arrecati a terzi e al Comune in dipendenza di manchevolezze o trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi di cui sopra, ricadrà pertanto esclusivamente sull’impresa stessa, restandone completamente sollevato il Comune. Il soggetto aggiudicatario, in relazione alle responsabilità assunte, dovrà presentare prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale di
€ 1.500.000,00.
Art. 12: Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore svolge la propria attività in modo da non ostacolare quella espletata direttamente dal Comune di Vicenza e da altri Appaltatori o fornitori che si trovino a operare nello stesso ambiente di lavoro, attenendosi scrupolosamente al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) redatto dalla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore, sotto propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative ed osservare tutte le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e igiene del lavoro e quanto sia rilevante ai fini della esecuzione dell’appalto.
Art. 13: Garanzia provvisoria
L’impresa, ai fini della partecipazione alla gara di appalto, deve costituire idonea garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Art. 14: Garanzia definitiva
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, provvederà a costituire idonea garanzia definitiva secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. La garanzia definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Art. 15: Avvalimento
Ai fini della partecipazione alla presente gara, è data facoltà alla Ditta concorrente di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo di un’altra impresa (impresa ausiliaria) con cui abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica, a tal fine, l’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Si precisa che:
- ai fini della partecipazione, non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa ausiliaria, pena l’esclusione dalla gara;
- ai fini della partecipazione, alla gara non possono partecipare sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei suoi requisiti;
- il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della presente gara;
- per le forniture e i servizi in oggetto della presente gara, il concorrente non può avvalersi di più di una ausiliaria, pena l’esclusione dalla gara.
Art. 16: Subappalto
All’Appaltatore è data la facoltà di affidare, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto di questa gara a terzi, concludendo un contratto di subappalto. È fatto divieto all’Appaltatore di concludere un contratto di sub-appalto per le prestazioni oggetto dell’appalto con un’azienda già partecipante alla presente gara d’appalto.
Si applica, in caso di subappalto, quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Art. 17: Cessione
Per tutta la durata dell’appalto, all’Appaltatore è fatto divieto di cedere, totalmente o parzialmente, il contratto, a pena di nullità.
Art. 18: Sospensione e ripresa del servizio - proroghe
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di circostanze speciali di forza maggiore, e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all’impresa e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione dell’appalto, il RUP, sentita l’impresa, ne dispone la sospensione. Una volta venute a cessare le cause della sospensione del servizio, il RUP ne ordinerà la ripresa.
Le disposizioni di sospensione e di ripresa devono risultare da appositi processi verbali in contraddittorio con l’impresa e nel verbale di sospensione devono essere indicate le ragioni che hanno indotto all’adozione del provvedimento.
Art. 19: Corrispettivi e pagamenti
Il prezzo dell’appalto relativo al servizio in oggetto è quello corrispondente all’importo offerto in sede di gara.
I pagamenti saranno effettuati bimestralmente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura. Ciascuna fattura, prima di essere liquidata, dovrà essere corredata di benestare scritto della Stazione Appaltante circa la regolare esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste.
Sul rateo saranno applicate altresì le eventuali penalità specificate nel presente Capitolato.
Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta esecutrice del servizio si assume, a pena di nullità del contratto di appalto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e si impegna ad applicare la tracciabilità anche ad eventuali contratti di subappalto/subcontratto.
Ai fini della regolarità dei pagamenti, la Ditta deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle operazioni finanziarie relative all’appalto. La comunicazione relativa al conto corrente dedicato deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti corrente già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine devono essere comunicati alla Stazione Appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La Ditta deve completare le fatture fiscali elettroniche relative al presente affidamento, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., con il codice identificativo di gara (CIG) e con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento di servizi.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 21: Penali
I servizi del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, in conformità alla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice è sottoposta a una penale in caso di ritardo, inadempienza o interruzione ingiustificata, anche parziale, del servizio e/o per inadempienze degli altri obblighi previsti. Tale penale è commisurata al 15% del corrispettivo dovuto della prima fattura bimestrale successiva alla contestazione, ferma restando la facoltà del Comune di Vicenza di procedere ai sensi del successivo articolo 22.
La Ditta è altresì sottoposta a una penale nella misura del 10% del valore del contratto nel caso in cui la Prefettura comunichi, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono date in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento secondo le indicazioni pervenute dalla Prefettura, come da Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto e dalle Prefetture n. 170 del 6 novembre 2011. Verrà altresì applicato l’art. 22 del presente Capitolato.
Le inadempienze sono accertate dal Responsabile del Servizio o dal direttore dell’esecuzione e trasmesse all’Appaltatore il quale, entro sette giorni, dovrà produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell’inadempienza riscontrata.
La penalità sarà eventualmente emanata con motivato provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio o dal RUP.
Il pagamento della penalità deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta erogazione della stessa, trasmessa via PEC alla sede dell’Appaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse procedere al pagamento, si procederà all’escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni.
Nel caso in cui gli importi penali superino il 30% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Servizio o il direttore dell’esecuzione propone la risoluzione del contratto alla Stazione Appaltante per grave inadempimento.
Art. 22: Risoluzione e recesso del contratto
a) Risoluzione:
Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora si verifichi una delle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La medesima facoltà è accordata alla Stazione Appaltante nei casi in cui:
• il direttore dell’esecuzione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, che compromette la buona riuscita delle prestazioni (comma 3);
• sia accertato un grave ritardo nell’esecuzione rispetto ai termini contrattuali per negligenza dell’Appaltatore (comma 4).
Nei casi di cui ai commi 3 e 4 la Stazione Appaltante procederà secondo le modalità di cui ai medesimi commi.
La Stazione Appaltante è altresì obbligata a risolvere il contratto nei casi di cui al comma 2 dell’art. 108:
• intervenuta decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
• intervenuto provvedimento definitivo nei confronti dell’Appaltatore che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La risoluzione avviene nel rispetto di tutte le indicazioni e secondo le modalità di cui all’art. 108. La Stazione Appaltante può risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi:
• gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
• arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato non dipendenti da cause di forza maggiore;
• inadempimenti, insufficienze e violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Capitolato, di gravità tale da compromettere il raggiungimento delle finalità del contratto;
• cessione del contratto o subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
• mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la sicurezza e la protezione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
Qualora la risoluzione dovesse avvenire per colpa della Ditta aggiudicataria e/o ritardi, inadempimenti o difetti nell’esecuzione del servizio, ogni maggiore costo sostenuto da altre Ditte, incaricate dal Comune per garantire i servizi oggetto dell’appalto, è a carico della Ditta aggiudicataria, comprese le spese per atti e simili, fatta salva la possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.
La risoluzione è automatica in caso di fallimento o cessazione della Ditta aggiudicataria. La risoluzione automatica è altresì prevista nel caso in cui la Prefettura dovesse comunicare, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, oltre all’applicazione delle penali di cui all’articolo 21.
In caso di risoluzione del contratto a causa di una delle ipotesi sopra indicata, la cauzione definitiva verrà incamerata dalla Stazione Appaltante, salvo eventuale risarcimento del danno ulteriore.
Per quanto non espressamente indicato, in materia di risoluzione, dal presente articolo, si rimanda al Codice Civile e all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
b) Recesso
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante può, in qualunque tempo e a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto. Il recesso è comunicato con un preavviso di 20 giorni tramite formale comunicazione da parte del Comune di Vicenza. Non sono previsti oneri a carico della Stazione Appaltante salvo i pagamenti dovuti alla Ditta aggiudicataria come previsto dal comma 1 art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Il Comune di Vicenza, nell’esercitare la facoltà di recesso, si attiene a tutte le indicazioni prescritte all’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 23: Stipula del contratto e termini per l’espletamento del servizio
La forma prevista per il contratto è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa vigente, secondo l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 22 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti.
L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del RUP, previa formale stipulazione del medesimo.
Art. 24: Trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale, mediante l’utilizzo di strumenti cartacei e/o informatici, da parte dell’Amministrazione per finalità inerenti alla valutazione dell’esistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara d’appalto, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento generale per la protezione dei dati (Reg. UE/679/2016, “GDPR”).
I dati saranno utilizzati nell’ambito del procedimento a cui afferiscono e conservati sino al suo termine. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale i dati si riferiscono, e saranno resi pubblici in sede di contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi.
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali o la loro rettifica o cancellazione o la limitazione del trattamento che lo riguardano; ha altresì il diritto di opporsi al loro trattamento. L’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 000, 00000 Xxxx, tel.: 00000000, e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx e pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e saranno trattati adottando le misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo il rischio di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare del trattamento e/o società terze incaricate e debitamente nominare Responsabili del trattamento.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del “GDPR”, si informa che:
- il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza, con sede in Coxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx (XX), tel.: 0444/221111, pec: xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx;
- il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) del Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx;
- il delegato al trattamento è l’avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente del Servizio Ambiente, Energia, Territorio, Pixxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), tel.: 0444/221515, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e al Reg. UE/679/2016.
Art. 25: Riservatezza
L’Appaltatore, e per esso il proprio personale dipendente, è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza su tutto quanto fosse venuto a sua conoscenza durante l’espletamento del servizio.
Art. 26: Documenti facenti parte integrante del contratto
Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
a) il presente Capitolato;
b) l'offerta della Ditta aggiudicataria,
c) il DUVRI.
Art. 27: Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rimette alle norme del Codice Civile e alle disposizioni della normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e le Linee Guida dell’ANAC di attuazione dello stesso.
Art. 28: Controversie e foro competente
Per eventuali controversie si fa riferimento alle norme previste dall’art. 204 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Per qualsiasi controversia inerente il contratto di cui al presente Capitolato è competente il Foro di Vicenza.
Art. 29: Oneri fiscali e spese contrattuali e di registrazione
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono effettuate dall’Appaltatore nell’esercizio di impresa; trattasi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’IVA, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese relative alla stipula del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.). Sono altresì a carico della Ditta tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti l’appalto. Le spese di registrazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 30: Vigilanza
Il Responsabile del Procedimento, i Responsabili del Servizio e i loro delegati hanno il diritto di vigilare sull’attività dell’Appaltatore, al fine di assicurare l’osservanza delle norme contenute nel presente contratto.
Art. 31: Dichiarazione dell’Appaltatore
L'Appaltatore dichiara di aver letto e considerato quanto indicato negli articoli del presente Capitolato per i quali esprime il suo consenso ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore
Servizio Ambiente, Energia, Territorio Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
L’Appaltatore