AELE 65
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 14 luglio 1999 (OR.EN)
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx X. 00/0000 (XXX)
9751/99
LIMITE
AELE 65
AGRI 128
Oggetto: Versione consolidata dell'Accordo tra la Comunità europea e la confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli e relativo Atto finale con tutti gli errata corrige
9751/99 GU/ao I
DG E II 1
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI
La Comunità europea,
di seguito denominata « la Comunità », da un lato, e
la Confederazione elvetica,
di seguito denominata « la Svizzera », dall’altro, di seguito denominate « le Parti »,
RISOLUTE ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,
CONSIDERANDO che, all’articolo 15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :
Articolo 1 - Obiettivo
1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
2. Per « prodotti agricoli » si intende i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.
3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.
Articolo 2 - Concessioni tariffarie
1. Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
2. Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
Articolo 3 - Concessioni relative ai formaggi
L’Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.
Articolo 4 - Regole di origine
Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio.
Articolo 5 - Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio
1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori :
- Allegato 4 relativo al settore fitosanitario
- Allegato 5 concernente l’alimentazione degli animali
- Allegato 6 relativo al settore delle sementi
- Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
- Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
- Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
- Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
- Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.
2. L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all’Allegato 11.
Articolo 6 - Comitato misto per l’agricoltura
1. E’ istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato « il Comitato »), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all’unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
Articolo 7 - Composizione delle controversie
In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.
Articolo 8 - Scambi di informazioni
1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto dell’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.
Articolo 9 - Riservatezza
I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo e coperte dal segreto professionale.
Articolo 10 - Misure di salvaguardia
1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati :
a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure :
– se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi ;
– se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile ;
– fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate ;
– in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile ;
b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.
Articolo 11 - Modifiche
Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell’Accordo.
Articolo 12 - Revisione
1. Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Articolo 13 - Clausola evolutiva
1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Articolo 14 - Attuazione dell’Accordo
1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo.
Articolo 15 - Allegati
Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.
Articolo 16 - Sfera di applicazione territoriale
L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.
Articolo 17 - Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
Accordo sul commercio di prodotti agricoli Accordo sulla libera circolazione delle persone Accordo sul trasporto aereo
Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.
Accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli con allegati e appendici
Indice
Accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli
Allegato 1 Concessioni della Svizzera Allegato 2 Concessioni della Comunità Allegato 3 Concessioni relative ai formaggi
Appendice 1 Concessioni della Comunità Appendice 2 Concessioni della Svizzera
Appendice 3 Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo "Italico" ammessi all'importazione in Svizzera
Appendice 4 Descrizione dei formaggi
Allegato 4 relativo al settore fitosanitario
(Appendici da 1 a 4 da stabilire) Appendice 5 Scambi di informazioni
Allegato 5 Concernente l'alimentazione degli animali (Appendice 1 da stabilire)
Appendice 2 Disposizioni legislative di cui all'articolo 9
Allegato 6 relativo al settore delle sementi
Appendice 1 Legislazioni
Appendice 2 Organismi di controllo e di certificazione delle sementi Appendice 3 Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Appendice 1 Elenco degli atti di cui all'articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli
Appendice 2 Denominazioni protette di cui all'articolo 6 Appendice 3 Relativa agli articoli 6 e 25
Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
Appendice 1 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità
Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 1 Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea Appendice 2 Modalità di applicazione
Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10
Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato Appendice 3 Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai
paesi terzi
Appendice 4 Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi Appendice 5 Controlli e canoni
Appendice 6 Prodotti animali Appendice 7 Autorità competenti
Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9 Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche Appendice 10 Controlli alle frontiere e canoni
Appendice 11 Punti di contatto
ALLEGATO 1 CONCESSIONI DELLA SVIZZERA
La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.
Dazio doganale | Quantitativo | ||
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | applicabile FS/100 kg | annuo in peso netto |
peso lordo | (tonnellate) | ||
ex 0210 11 91 | Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati | esente | 1 000 (1) |
ex 0210 19 91 | Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati | esente | |
0210 20 10 | Carni secche della specie bovina | esente | 200 (2) |
0602 10 00 | Talee senza radici e marze | esente | illimitato |
Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o | |||
da moltiplicazione vegetativa): | esente | (3) | |
0602 20 11 | - innestati, con radici nude | ||
0602 20 19 | - innestati, con zolla | ||
0602 20 21 | - non innestati, con radici nude | ||
0602 20 29 | - non innestati, con zolla | ||
Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi | |||
o da moltiplicazione vegetativa): | esente | (3) | |
0602 20 31 | - innestati, con radici nude | ||
0602 20 39 | - innestati, con zolla | ||
0602 20 41 | - non innestati, con radici nude | ||
0602 20 49 | - non innestati, con zolla | ||
Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o | |||
a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta | |||
commestibile: | esente | illimitato | |
0602 20 51 | - con radici nude | ||
0602 20 59 | - altri | ||
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con | |||
radici nude: | |||
0602 20 71 | - di frutta a granella | ||
0602 20 72 | - di frutta a nocciolo | esente | (3) |
0602 20 79 | - altri | esente | illimitato |
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla: | |||
0602 20 81 | - di frutta a granella | ||
0602 20 82 | - di frutta a nocciolo | esente | (3) |
0602 20 89 | - altri | esente | illimitato |
Dazio doganale | Quantitativo | ||
Voce della tariffa | Designazione della merce | applicabile | annuo |
svizzera | FS/100 kg | in peso netto | |
peso lordo | (tonnellate) | ||
0602 30 00 | Rododendri e azalee, anche innestati | esente | illimitato |
Rosai, anche innestati : - rosai xxxxxxxxx e alberetti di rosai selvatici - altri: -- con radici nude, -- altri, con zolla | esente | illimitato | |
0602 40 10 | |||
0602 40 91 | |||
0602 40 99 | |||
Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali | |||
d'utilità; bianco di funghi (micelio): | esente | illimitato | |
0602 90 11 | - piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli | ||
0602 90 12 | - bianco di funghi (micelio) | ||
0602 90 19 | - altri | ||
Altre piante vive (comprese le loro radici): | esente | illimitato | |
0602 90 91 | - con radici nude | ||
0602 90 99 | - altre, con zolla | ||
0603 10 31 | Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al | esente | 1000 |
25 ottobre | |||
0603 10 41 | Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al | ||
25 ottobre | |||
Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per | |||
mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre: | |||
0603 10 51 | - legnosi | ||
0603 10 59 | - altri | ||
0603 10 71 | Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 26 ottobre al 30 aprile | esente | illimitato |
Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, per | |||
mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile : | esente | illimitato | |
0603 10 91 | - legnosi | ||
0603 10 99 | - altri | ||
Pomodori, freschi o refrigerati : - pomodori ciliegia (cherry): - dal 21 ottobre al 30 aprile - pomodori peretti (di forma allungata): - dal 21 ottobre al 30 aprile - altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): - dal 21 ottobre al 30 aprile - altri : - dal 21 ottobre al 30 aprile | esente | 10.000 | |
0702 00 10 | |||
0702 00 20 | |||
0702 00 30 | |||
0702 00 90 |
Dazio doganale | Quantitativo | ||
Voce della tariffa | Designazione della merce | applicabile FS/100 | annuo |
svizzera | kg peso lordo | in peso netto | |
(tonnellate) | |||
0705 11 11 | Lattuga iceberg, senza corona: - dal 1° gennaio alla fine di febbraio | esente | 2.000 |
0705 21 10 | Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: - dal 21 maggio al 30 settembre | esente | 2.000 |
0709 30 10 | Melanzane, fresche o refrigerate - dal 16 ottobre al 31 maggio | esente | 1.000 |
0709 51 00 | Funghi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
0709 60 11 | Peperoni, freschi o refrigerati, - dal 1° novembre al 31 marzo | 2,5 | illimitato |
0709 90 50 | Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: - dal 31 ottobre al 19 aprile | esente | 2.000 |
ex 0710 80 90 | Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati | esente | illimitato |
Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: - con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli - sgusciate, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli | esente | illimitato | |
0802 21 90 | |||
0802 22 90 | |||
ex 0802 90 90 | Pinoli, freschi o secchi | esente | illimitato |
0805 10 00 | Arance, fresche o secche | esente | illimitato |
0805 20 00 | Mandarini (compresi i tangerini satsuma); xxxxxxxxxx, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi | esente | illimitato |
0807 11 00 | Cocomeri freschi | esente | illimitato |
0807 19 00 | Meloni, freschi, diversi dai cocomeri | esente | illimitato |
Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: | esente | 2.000 | |
0809 10 11 | - dal 1° settembre al 30 giugno | ||
in altro imballaggio: | |||
0809 10 91 | - dal 1° settembre al 30 giugno | ||
0810 10 10 | Fragole, fresche - dal 1° settembre al 14 maggio | esente | 10.000 |
0810 50 00 | Kiwi, freschi | esente | illimitato |
0910 20 00 | Zafferano | esente | illimitato |
Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione di animali: | |||
1509 10 91 | - in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l | 60,60 (4) | illimitato |
1509 10 99 | - in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti | 86,70 (4) | illimitato |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo | Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate) |
1509 90 91 1509 90 99 | Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione di animali: - in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l - in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti | 60,60 (4) 86,70 (4) | illimitato illimitato |
2002 10 10 2002 10 20 | Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: - in recipienti eccedenti 5 kg - in recipienti non eccedenti 5 kg | 2,50 4,50 | illimitato illimitato |
2002 90 10 | Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, - in recipienti eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2002 90 21 | Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2002 90 29 | Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori, - in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
ex 2004 90 18 ex 2004 90 49 | Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 - in recipienti eccedenti 5 kg - in recipienti non eccedenti 5 kg | 17,50 24,50 | illimitato illimitato |
2005 60 10 2005 60 90 | Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: - in recipienti eccedenti 5 kg - in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
2005 70 10 2005 70 90 | Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: - in recipienti eccedenti 5 kg - in recipienti non eccedenti 5 kg | esente | illimitato |
ex 2005 90 11 ex 2005 90 40 | Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 - in recipienti eccedenti 5 kg - in recipienti non eccedenti 5 kg | 17,5 24,5 | illimitato illimitato |
Voce della tariffa svizzera | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo | Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate) |
2008 30 90 | Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove | esente | illimitato |
2008 50 10 | Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove | 10 | illimitato |
2008 50 90 | Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove | 15 | illimitato |
2008 70 10 | Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove | esente | illimitato |
2008 70 90 | Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove | esente | illimitato |
ex 2009 30 19 ex 2009 30 20 | Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole, - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati | 6 14 | illimitato illimitato |
2204 21 50 2204 29 50 | Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: - non eccedente 2 l (5) - eccedente 2 l (5) | 8,5 8,5 | illimitato illimitato |
ex 2204 21 50 | Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione (6) | esente | 1000 hl |
ex 2204 21 21 | Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione (7) | esente | 500 hl |
ex 2204 29 21 ex 2204 29 22 | Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione (7), con titolo alcolometrico volumico - eccedente 13% vol. - non eccedente 13% vol. |
(1) Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Xxxxxxx, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
(2) Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
(3) Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60.000 piante.
(4) Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzinaggio obbligatorio.
(5) Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'Allegato 7 dell'accordo.
(6) Descrizione: per "vino di Porto", si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CEE) n° 823/87.
(7) Descrizione : per "retsina", si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'articolo 17 e all'Allegato I del regolamento (CEE) n° 822/87.
ALLEGATO 2 CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ
La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso netto | Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate) |
ex 0210 20 90 | Carni della specie bovina, disossate, secche | esente | 1 200 |
ex 0401 30 | Crema, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6% | esente | 2 000 |
0403 10 | Iogurt | ||
0402 29 11 ex 0404 90 83 | Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti" in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 000 x, xxxxxx xxxxxx, xx peso, di materie grasse superiore a 10 % (1) | 43,8 | illimitato |
0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) | esente | illimitato |
0603 10 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi | esente | illimitato |
0701 10 00 | Patate, da semina, fresche o refrigerate | esente | 4 000 |
0702 00 | Pomodori, freschi o refrigerati | esente (2) | 1 000 |
0703 10 19 0703 90 00 | Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati | esente | 5 000 |
0704 10 0704 90 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati | esente | 5 500 |
0705 11 0705 19 00 0705 29 00 | Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), esclusa la witloof (Chicorum intybus var. foliosum,) fresche o refrigerate | esente | 3 000 |
0706 10 00 | Carote e navoni, freschi o refrigerati | esente | 5 000 |
0706 90 05 0706 90 11 0706 90 17 0706 90 90 | Barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, escluso il rafano (Cochlearia amoracia), freschi o refrigerati | esente | 3 000 |
0707 00 05 | Cetrioli, freschi o refrigerati | esente (2) | 1 000 |
0708 20 | Fagioli (Vigna, spp., Phaseolus spp.) freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0709 30 00 | Melanzane, fresche o refrigerate | esente | 500 |
0709 40 00 | Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati | esente | 500 |
0709 51 | Funghi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso netto | Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate) |
0709 52 00 | Tartufi, freschi o refrigerati | esente | illimitato |
0709 70 00 | Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0709 90 10 | Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, fresche o refrigerate | esente | 1 000 |
0709 90 50 | Finocchi, freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0709 90 70 | Zucchine,fresche o refrigerate | esente (2) | 1 000 |
0709 90 90 | Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati | esente | 1 000 |
0710 80 61 0710 80 69 | Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati | esente | illimitato |
0712 90 | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi | esente | illimitato |
ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 | Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche | esente (2) | 3 000 |
0808 20 | Pere cotogne, fresche | esente (2) | 3 000 |
0809 10 00 | Albicocche, fresche | esente (2) | 500 |
0809 20 95 | Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche | esente (2) | 1 500 (3) (4) |
0809 40 | Prugne e prugnole, fresche | esente (2) | 1 000 |
0810 20 10 | Fragole, fresche | esente | 100 |
0810 20 90 | More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche | esente | 100 |
1106 30 10 | Farine, xxxxxxxx e polveri di banane | esente | 5 |
1106 30 90 | Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8 | esente | illimitato |
ex 2002 90 90 | Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (5) | esente | illimitato |
2003 10 80 | Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico | esente | illimitato |
0710 10 00 | Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate | esente | 3 000 |
2004 10 10 2004 10 99 | Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le farine, i semolini e i fiocchi | ||
2005 20 80 | Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate | ||
ex 2005 90 | Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (5) | esente | illimitato |
Codice NC | Designazione della merce | Dazio doganale applicabile euro/100 KG peso netto | Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate) |
ex 2008 30 | Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (5) | esente | illimitato |
ex 2008 40 | Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (5) | esente | illimitato |
ex 2008 50 | Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(5) | esente | illimitato |
2008 60 | Ciliege, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove | esente | 500 |
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 | Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | ||
0811 90 80 | Ciliege dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | ||
ex 2008 70 | Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (5) | esente | illimitato |
ex 2008 80 | Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido(5) | esente | illimitato |
ex 2008 99 | Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido (5) | esente | illimitato |
ex 2009 19 | Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 20 | Xxxxxxx di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 30 | Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 40 | Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 70 | Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 80 | Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
ex 2009 80 | Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | esente | illimitato |
(1) Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti" si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
(2) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.
(3) Comprese le 1 000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.
(4) Se la data dell'entrata in vigore del presente accordo non coincide con l'inizio dell'anno civile, il contingente supplementare di 500 t sarà gestito pro rata temporis.
(5) Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e legumi e delle polveri di frutta.
ALLEGATO 3 CONCESSIONI RELATIVE AI FORMAGGI
1. La Comunità e la Svizzera s’impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue.
a) All’importazione nella Comunità
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all’appendice 1 del presente Allegato.
(i) La Comunità riduce ogni anno del 20% i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell’Accordo.
(ii) La Comunità aumenta di 1 250 t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all’appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.
(iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.
b) All’esportazione dalla Comunità
Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Svizzera.
c) All’importazione in Svizzera
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell’Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all’importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all’appendice 2, lettera a) del presente Allegato.
(i) La Svizzera riduce ogni anno del 20% i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell’Accordo.
(ii) La Svizzera aumenta di 2 500 t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all’appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.
d) All’esportazione dalla Svizzera
Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all’esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:
(i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione 1
figurano all’appendice 2, lettera b) del presente Allegato;
(ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:
- un anno dopo l’entrata in vigore dell'Accordo, del 30%,
- due anni dopo l’entrata in vigore, del 55%,
- tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80%,
- quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90%,
- cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100%.
3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.
4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.
5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni.
A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.
1 Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.
APPENDICE 1 CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ
All'importazione nella Comunità
Codice NC | Designazione delle merci | Dazio doganale di base (EUR/100 kg peso netto) | Quantitativo annuo di base (tonnellate) |
ex 0406 20 | Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio | esenzione | illimitato |
0406 30 | Formaggi fusi | esenzione | illimitato |
0406 90 02 0406 90 03 0406 90 04 0406 90 05 0406 90 06 0406 90 13 0406 90 15 0406 90 17 | Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse | 6,58 | illimitato |
0406 90 18 | Fromage fribourgeois 1, Vacherin Mont d'Or, Tête de moine | esenzione | illimitato |
0406 90 19 | Glaris (Schabziger) | esenzione | illimitato |
ex0406 90 87 | Fromage des Grisons | esenzione | illimitato |
0406 90 25 | Tilsit | esenzione | illimitato |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli sopra menzionati | esenzione | 3000 |
1 Sinonimo: Vacherin fribourgeois.
APPENDICE 2
CONCESSIONI DELLA SVIZZERA
a) All'importazione in Svizzera
Voce della tariffa doganale svizzera | Designazione delle merci | Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo di base (tonnellate) |
0406.10 10 | Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech | esenzione | illimitato |
ex 0406 20 | Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio | esenzione | illimitato |
0406.40 | . Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech . Xxxxxxxxx, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con prova dell'origine . Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gorgonzola e Roquefort | esenzione | illimitato |
0406.90 11 | Brie, Camembert, Crescenza, Italico 1, Pont l'Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech | esenzione | illimitato |
ex 0406.90 19 | Feta, come descritta nell'appendice 4 | esenzione | illimitato |
ex 0406.90 19 | Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell’appendice 4 | esenzione | illimitato |
0406.90 21 | Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65% | esenzione | illimitato |
1 Per i formaggi a pasta molle del tipo "Italico", l'elenco delle denominazioni ammesse all'importazione in Svizzera figura nell'appendice 3.
Voce della tariffa doganale svizzera | Designazione delle merci | Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo di base (tonnellate) |
0406.90 31 0406.90 39 | Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech | esenzione | illimitato |
0406.90 51 0406.90 59 ex 0406.90 91 | . Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Xxxxxx (Port Salut) e Saint-Xxxxxxxx, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech . Formaggi da raclette, come descritti nell'appendice 4 | esenzione | 5000 |
0406.90 60 | Cantal, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech | esenzione | illimitato |
ex 0406.90 91 ex 0406.90 99 | Manchego, Idiazabal e Xxxxxx, come descritti nell'appendice 4 | esenzione | illimitato |
ex 0406.90 99 | Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l'imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32%. Parmigiano Reggiano: tenore di acqua pari al massimo al 32%; Xxxxx Xxxxxx: tenore di acqua pari al massimo al 33,2% | esenzione | illimitato |
Voce della tariffa doganale svizzera | Designazione delle merci | Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo) | Quantitativo annuo di base (tonnellate) |
ex 0406.10 90 | Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech | esenzione | 500 |
ex 0406.90.91 ex 0406.90 99 | Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera- Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65% | esenzione | 500 |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65% | esenzione | 5000 |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli sopra menzionati | esenzione | 1000 |
0406.10 20 | Mozzarella, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell'appendice 4 1 | 185 | illimitato |
0406.30 | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere | 180,55 | illimitato |
0406.90 51 | Asiago, Bitto, Fontal, Saint- Xxxxxx (Port Salut) e Saint- Xxxxxxxx, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5000 t | 289 | illimitato |
0406.90 91 | Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54% e il 65% | 315 | illimitato |
1 Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.
b) All'esportazione dalla Svizzera
Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:
Voce della tariffa doganale svizzera | Designazione delle merci | Aiuto massimo 1 all'esportazione 2 (FS/100 kg peso netto) |
0406.30 | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere | 0 |
0406.20 | Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi | 0 |
ex 0406.90 19 | Vacherin Mont d'Or | 204 |
0406.90 21 | Formaggio verde (Glaris) | 139 |
ex 0406.90 99 | Emmental | 343 |
ex 0406.90 91 | Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) | 259 |
ex 0406.90 91 | Fromage des Grisons | 259 |
ex 0406.90 91 | Tilsit | 113 |
ex 0406.90 91 | Tête de moine | 259 |
ex 0406.90 91 | Appenzell | 274 |
ex 0406.90 91 ex 0406.90 99 | Bergkäse | 343 |
ex 0406.90 99 | Xxxxxxx | 000 |
ex 0406.90 99 | Xxxxxx | 000 |
ex 0406 | Formaggi diversi da quelli sopra menzionati - Formaggi freschi e a pasta molle - Formaggi semiduri - Formaggi duri e extraduri | 000 000 000 |
1 Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.
2 Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.
APPENDICE 3
Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo "Italico" ammessi all'importazione in Svizzera
- Bel Piano Lombardo
- Stella Alpina
- Cerriolo
- Italcolombo
- Tre Stelle
- Cacio Giocondo
- Il Lombardo
- Stella d'Oro
- Bel Mondo
- Xxxx
- Pastorella Cacio Reale
- Valsesia
- Casoni Lombardi
- Formaggio Margherita
- Formaggio Bel Paese
- Monte Bianco
- Metropoli
- L'Insuperabile
- Universal
- Fior d'Alpe
- Alpestre
- Primavera
- Italico Milcosa
- Caciotto Milcosa
- Italia
- Reale
- La Lombarda
- Codogno
- Il Novarese
- Mondo Piccolo
- Bel Paesino
- Primula Gioconda
- Alfiere
- Costino
- Xxxxxxxxxx
- Lombardo
- Lagoblu
- Imperiale
- Antica Torta Cascina X. Xxxx
- Torta Campagnola
- Martesana
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
APPENDICE 4
Descrizione dei formaggi
I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.
1. Feta | |
Denominazione: | Feta |
Zone di produzione: | Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia) |
Forma, dimensioni: | Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza |
Caratteristiche: | Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30%, con una stagionatura di almeno due mesi |
Tenore di materie grasse nella sostanza secca: | Almeno il 43% |
Tenore di sostanza secca: | Almeno il 44% |
2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora | |
Designazione: | Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d’origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d’origine, prodotto con latte di pecora e di capra |
Regione di produzione: | Paesi membri dell’Unione europea |
Forma, dimensioni: | Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza |
Caratteristiche: | Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10%, con una stagionatura di almeno due mesi |
Tenore di materie grasse nella sostanza secca: | Almeno il 43% |
Tenore di sostanza secca: | Almeno il 44% |
Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l'imballaggio di ciascun pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra. |
3. Manchego | |
Denominazione: | Manchego |
Zone di produzione: | Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo) |
Forma, dimensioni, peso per forma: | Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 a 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme: da 1 a 3,5 kg. |
Caratteristiche: | Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 e 32°C per un periodo di 45- 60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni. |
Tenore di materie grasse nella sostanza secca: | Almeno il 50% |
Tenore di sostanza secca: | Almeno il 55% |
4. Idiazabal | |
Denominazione: | Idiazabal |
Zone di produzione: | Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya |
Forma, dimensioni, peso per forma: | Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme: da 1 a 3 kg. |
Caratteristiche: | Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e «Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 e 32°C per un periodo di 20-45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni. |
Tenore di materie grasse nella sostanza secca: | Almeno il 45% |
Tenore di sostanza secca: | Almeno il 55% |
5. Roncal | |
Denominazione: | Roncal |
Zone di produzione: | Valle di Roncal (Navarra) |
Forma, dimensioni, peso per forma: | Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro e peso variabili. |
Caratteristiche: | Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa fra 32 e 37°C. |
Tenore di materie grasse nella sostanza secca: | Almeno il 50% |
Tenore di sostanza secca: | Almeno il 60% |
6. Formaggio da raclette | |
Designazione: | Paese d'origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o formaggio da raclette francese |
Regione di produzione: | Paesi membri dell'Unione europea |
Forma, dimensioni, peso per forma: | Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 a 8 cm; diametro da 28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm. Peso delle forme: da 4,5 a 7,5 kg |
Caratteristiche: | Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno 8 settimane. |
Tenore di materie grasse nella sostanza secca: | Almeno il 45% |
Tenore di sostanza secca: | Almeno il 55% |
Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono
conservati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25% del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.
7. Mozzarella nel suo liquido di governo
ALLEGATO 4
RELATIVO AL SETTORE FITOSANITARIO
Articolo 1
OGGETTO
Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.
Articolo 2
PRINCIPI
(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.
(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.
(3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un'appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.
(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.
Articolo 3
(1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell’appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d’identità, controlli fitosanitari).
(2) Qualora una delle Parti abbia l’intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l’altra Parte.
(3) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro "fitosanitario" valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un’eventuale modifica delle appendici corrispondenti.
Articolo 4
ESIGENZE REGIONALI
(1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall’origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.
(2) L’appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.
Articolo 5
CONTROLLO ALL’IMPORTAZIONE
(1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro "fitosanitario" e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All’atto dell’entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10%.
(2) In virtù dell’articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro "fitosanitario", di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.
Articolo 6
MISURE DI SALVAGUARDIA
Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.
Articolo 7
DEROGHE
(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell’insieme o di una porzione del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l’altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.
Articolo 8
CONTROLLO CONGIUNTO
(1) Ciascuna delle Parti acconsente all’esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell’altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell’articolo 2.
(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.
(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro "fitosanitario".
Articolo 9
SCAMBI DI INFORMAZIONI
(1) In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all’oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.
(2) Al fine di garantire l’applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell’altra, visite di esperti dell’altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l’organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.
Articolo 10
GRUPPO DI LAVORO "FITOSANITARIO"
(1) Il gruppo di lavoro "fitosanitario", denominato gruppo di lavoro, istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
APPENDICE 5 SCAMBI DI INFORMAZIONI
Le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:
- notifiche d’intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
- notifiche di cui all’articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.
ALLEGATO 5
CONCERNENTE L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Articolo 1 Oggetto
1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.
2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.
3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente Allegato si intende per
a) “prodotto”, l’alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell’alimentazione degli animali;
b) “stabilimento”, qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell’imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
c) “autorità competente”, l’autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale.
Articolo 3 Scambi di informazioni
1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:
− la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
− l’elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
− se del caso, l’elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
− i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.
I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.
Articolo 4
Disposizioni generali in materia di controlli
Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l’altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli
− siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all’obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell’esperienza acquisita;
− riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti
all’immissione in commercio, l’immissione in commercio, inclusa l’importazione, e l’utilizzazione dei prodotti;
− siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
− siano effettuati, di norma, senza preavviso;
− riguardino anche le utilizzazioni vietate nell’alimentazione degli animali.
Articolo 5 Controllo all’origine
1. Le Parti provvedono affinché l’autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all’articolo 1, applicabili sul territorio d’origine.
2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l’autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.
Articolo 6 Controllo a destinazione
1. L’autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.
2. Tuttavia, qualora l’autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un’infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.
3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l’autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:
− messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
− eventuale decontaminazione;
− qualsiasi altro trattamento appropriato;
− utilizzazione per altri fini;
− rinvio alla Parte d’origine, dopo aver informato l’autorità competente di detta Parte;
− distruzione dei prodotti.
Articolo 7
Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti
1. In deroga all’articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell’introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all’articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d’identità per campione allo scopo di accertarne
− la natura,
− l’origine,
− la destinazione geografica,
in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.
2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell’immissione in libera pratica.
Articolo 8 Collaborazione in caso d’infrazione
1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l’alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L’assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Articolo 9
Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva
1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 2.
2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Consultazioni e clausola di salvaguardia
1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l’altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l’applicazione del presente Allegato.
Articolo 11
Gruppo di lavoro per l’alimentazione animale
1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato "gruppo di lavoro", istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l’evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell’aggiornamento delle appendici del presente Allegato.
Articolo 12 Obbligo di riservatezza
1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell’ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l’informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all’articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all’altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell’autorità amministrativa da cui emana l’informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.
Il disposto del paragrafo 1 non osta all’utilizzazione delle informazioni nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un’assistenza giuridica internazionale.
5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.
APPENDICE 2
Disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Disposizioni della Comunità europea:
Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39).
Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).
Disposizioni della Svizzera:
Ordinanza del Consiglio federale del 26 gennaio 1994 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 312).
Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia pubblica del 1° marzo 1995 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l’alimentazione animale e coadiuvanti per l’insilamento, modificata da ultimo il 10 gennaio 1996 (RU 1996 208).
ALLEGATO 6
RELATIVO AL SETTORE DELLE SEMENTI
ARTICOLO 1
Oggetto
(1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
(2) Ai sensi del presente Allegato s’intendono per “sementi” tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.
ARTICOLO 2
Riconoscimento della conformità delle legislazioni
(1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l’etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
(3) Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell’appendice 2.
ARTICOLO 3
Riconoscimento reciproco dei certificati
(1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell’altra Parte dagli organismi indicati nell’appendice 2.
(2) Per “certificato” ai sensi del paragrafo 1 s’intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell’appendice 1, seconda sezione.
ARTICOLO 4
Armonizzazione delle legislazioni
(1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima e seconda sezione.
(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s’impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.
(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s’impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.
ARTICOLO 5
Varietà
(1) La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2) La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.
(4) Le Parti s’informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest’ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l’utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell’altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l’ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell’ambiente.
(5) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro "Sementi" è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.
(6) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.
ARTICOLO 6
Deroghe
(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all’appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all’appendice 1, prima sezione.
(2) Le Parti s’informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un’entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.
(3) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.
(4) In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.
(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all’appendice 1, prima sezione.
(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:
• nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente Allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero
precedentemente a tale entrata in vigore;
• nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel
catalogo nazionale svizzero successivamente all’entrata in vigore del presente Allegato.
(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell’articolo 4, potrebbero figurare nell’appendice 1, prima sezione, successivamente all’entrata in vigore del presente Allegato.
(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.
(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell’appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.
ARTICOLO 7
Paesi terzi
(1) Fatto salvo l’articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.
(2) L’elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell’appendice 4.
ARTICOLO 8
Prove comparative
(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.
(2) L’organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all’approvazione del gruppo di lavoro "Sementi".
ARTICOLO 9
Gruppo di lavoro "Sementi"
(1) Il gruppo di lavoro "Sementi" (denominato "gruppo di lavoro"), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.
(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.
ARTICOLO 10
Accordo con altri paesi
Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l’altra Parte all’accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.
APPENDICE 1
Legislazioni
PRIMA SEZIONE (riconoscimento della conformità delle legislazioni)
A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1. Testi di base
- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
- Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (GU n. L 28 del 4.2.1998, pag. 42).
- Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994 1.
2. Testi di applicazione 1
- Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU n. L 108 dell'8.5.1972, pag. 8).
1 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di creali o i tuberi-seme di patate.
- Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 34).
- Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE della Commissione (GU n. L 64 dell'11.3.1981, pag. 13).
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU
n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 23).
- Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU n. L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 31).
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. L 140 del 12.5.1998, pag. 14).
B. DISPOSIZIONI DELLA SVIZZERA 1
- Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033).
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).
- Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429) 2.
1 Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.
2 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.
SECONDA SEZIONE (riconoscimento reciproco dei certificati)
A. DISPOSIZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1. Testi di base
- Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
- Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
2. Testi di applicazione 1
- Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
1 Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.
- Decisione 81/675/CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU
n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
- Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU
n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108).
- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 23).
- Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
- Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissione (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41).
- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU
n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 3).
- Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU n. L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 30).
- Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 39).
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. X 000 xxx 00.0.0000, xxx. 00).
X. XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX:
- Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RU 1998 3033).
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).
- Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).
C. CERTIFICATI RICHIESTI ALL’ATTO DELLE IMPORTAZIONI:
a) Dalla Comunità europea:
I documenti previsti dalla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21).
b) Dalla Svizzera:
Le etichette ufficiali d’imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all’appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell’ISTA o un certificato di analisi equivalente.
APPENDICE 2
Organismi di controllo e di certificazione delle sementi
A. Comunità europea
BELGIO Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture Service Matériel de Reproduction
Bruxelles
DANIMARCA Xxxxxxxxxxx for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries)
Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby
GERMANIA Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe B Referat Ernährung und Xxxxxxxxxxxxxx
- Xxxxxxxxx XX X 0 - Xxxxxx
Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XX als Landesbeauftragter
Saatenanerkennungsstelle Bonn
Regierungspräsidium Freiburg FR
- Abt. III, Referat 34 - Freiburg i. Br.
Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur FS und Pflanzenbau - Amtliche Saatenanerkennung
für landwirtsch. Saatgut - Freising
Landwirtschaftskammer Hannover H Referat 32
Hannover
Regierungspräsidium Xxxxx XXX
Abteilung 5, Dezernat 51 Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle
Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, HB Soziales und Umweltschutz
Referat 33 Bremen
Wirtschaftsbehörde, HH
Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Abt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft HRO und Fischerei Xxxxxxxxxxx-Vorpommern Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut
Rostock
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft J Sachgebiet 270
Jena
Regierungspräsidium Karlsruhe KA
- Referat 34 - Karlsruhe
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz KH
- Amtliche Saatanerkennung - Bad Kreuznach
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein KI LUFA-ITL
Kiel
Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung KS und Xxxxxxxxxxxxxx
Xxx. 00 Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Landwirtschaft MEI Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen Saatenanerkennung
Nossen
Der Direktor der Landwirtschaftskammer MS Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter
Gruppe 31 Landbau Münster
Landwirtschaftskammer Weser-Ems OL Institut für Pflanzenbau und Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx X0 Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx und P Flurneuordnung
Saatenanerkennungsstelle Potsdam Potsdam
Regierungspräsidium Stuttgart Referat 34 a Stuttgart | S | |
Landwirtschaftskammer für das Saarland Saarbrücken | SB | |
Regierungspräsidium Tübingen Referat 34 Tübingen | TÜ | |
Regierung von Unterfranken - Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern - Würzburg | WÜ | |
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx XX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx | ||
XXXXXX | Ministry of Agriculture Directorate of Inputs of Crop Production Athens | |
SPAGNA | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid |
Generalidad de Cataluña
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona
Comunidad Autónoma del Xxxx Xxxxx Departamento de Industria Agricultura y Pesca Vitoria
Junta de Galicia
Consejería de Agricultura, Ganadería y Xxxxxx Xxxxxxxx de Compostela
Diputación Regional de Cantabria
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander
Principado de Asturias Consejería de Agricultura Oviedo
Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia
Diputación General de Aragón
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo
Generalidad Valenciana
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia
Comunidad Autónoma de La Rioja Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Logroño
Junta de Extremadura
Consejería de Agricultura y Comercio Mérida
Comunidad Autónoma de las Canarias Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Xxxx de Tenerife
Junta de Castilla y Xxxx
Xxxxxxxxxx de Agricultura y Ganadería, Valladolid
Comunidad Autónoma de las Xxxxx Baleares Consejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca
Comunidad de Madrid
Consejería de Economía y Empleo Madrid
Diputación Foral de Navarra
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona
FRANCIA Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris
IRLANDA The Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House Dublin
ITALIA Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano
LUSSEMBURGO L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)
Service de la Production Végétale Luxembourg
AUSTRIA Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft
Wien
Bundesamt für Agrarbiologie Linz
PAESI BASSI Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en
pootgoed van landbouwgewassen (NAK) Ede
PORTOGALLO Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas
Direcção Geral de Protecção das Culturas Lisboa
FINLANDIA Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (XXXX)/Xxxxxxxx- xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx
XXXXXX a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate
- Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
- Frökontrollen Mellansverige AB Linköping
- Frökontrollen Mellansverige AB Örebro
b) Tuberi-seme di patate
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv
REGNO UNITO England and Wales
a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Seeds Branch
Cambridge
b) Tuberi-seme di patate
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division
York
Scotland
Scottish Office Agriculture Fisheries and Environment Department
Edinburgh
Northern Ireland
Department of Agriculture for Northern Ireland Seeds Branch
Belfast
B. Svizzera
Service des Semences et Plants RAC Changins
Nyon
Dienst für Saat- unf Pflanzgut FAL Reckenholz
Zürich
APPENICE 3
Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera 1
(a) che dispensano taluni Stati membri dall’obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali:
- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)
- decisione 69/271/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)
- decisione 69/272/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)
- decisione 70/47/CEE della Commissione (GU n. L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
- decisione 74/5/CEE della Commissione (GU n. L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
- decisione 74/361/CEE della Commissione (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
- decisione 74/532/CEE della Commissione (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
- decisione 80/301/CEE della Commissione (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
- decisione 86/153/CEE della Commissione (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
- decisione 89/101/CEE della Commissione (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37);
(b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di patate (cfr. il "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", ventesima edizione integrale, colonna 4, GU n. L 264A del 30.8.1997, pag. 1);
1 Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.
(c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:
- decisione 74/269/CEE della Commissione (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 35) 0
- xxxxxxxxx 00/000/XXX xxxxx Xxxxxxxxxxx (XX n. L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
- decisione 95/75/CE della Commissione (GU n. L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
- decisione 96/334/CE della Commissione (GU n. L 127 del 25.5.1996, pag. 39);
(d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie:
- decisione 93/231/CEE della Commissione (GU n. L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione
• 95/21/CE (GU n. L 28 del 7.2.1995, pag. 13),
• 95/76/CE (GU n. L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e
• 96/332/CE (GU n. L 127 del 25.5.1996, pag. 31).
1 Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.
APPENDICE 4
Elenco dei paesi terzi 1
ARGENTINA AUSTRALIA BULGARIA CANADA CILE CROAZIA ISRAELE MAROCCO NORVEGIA
NUOVA ZELANDA POLONIA REPUBBLICA CECA ROMANIA SLOVACCHIA SLOVENIA
STATI UNITI D'AMERICA SUDAFRICA
TURCHIA UNGHERIA URUGUAY
1 Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l’ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 00/000/XX xxx Xxxxxxxxx (XX n. L 322 del 25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l’accordo sullo Spazio economico europeo.
ALLEGATO 7
RELATIVO AL COMMERCIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
Articolo 1
Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.
Articolo 2
Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti:
- per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/982, e classificati sotto i codici NC 2009 60 e 2204;
- per la Svizzera: dal capitolo 36 dell'Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.
Articolo 3
Ai fini del presente Xxxxxxxx e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:
a) "prodotto vitivinicolo originario di", se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;
b) "indicazione geografica": un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio Allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio;
c) "dicitura tradizionale": una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;
1 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
2 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.
d) "denominazione protetta": un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;
e) "designazione": le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
f) "etichettatura": il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
g) "presentazione": le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
h) "imballaggio": gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.
TITOLO I
Disposizioni applicabili all'importazione e alla commercializzazione
Articolo 4
1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 1, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
4. Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.
TITOLO II
Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2
Articolo 5
1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.
2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.
3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se:
- la vera origine del prodotto è indicata;
- l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione;
- tale denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:
a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
b) se un'indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.
5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali,
a) se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
b) se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.
6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.
7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.
8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione "Champagne" che figura nell'elenco della Comunità contenuto nell'appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, l'uso della parola "Champagne" per designare e presentare di alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.
Articolo 6
Sono protette le seguenti denominazioni:
a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:
- i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario,
- i termini specifici comunitari che figurano nell'appendice 2,
- le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2;
b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:
- i termini « Suisse », « Schweiz », « Svizzera », « Svizra » o altri termini utilizzati per indicare questo paese,
- i termini specifici svizzeri che figurano nell'appendice 2,
- le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2.
Articolo 7
1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o che consista in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su richiesta dell'interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono originari:
- del luogo a cui fa riferimento l'indicazione geografica, o
- del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale.
2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.
Articolo 8
Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.
Articolo 9
Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.
Articolo 10
1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:
a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.
Articolo 11
L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.
TITOLO III
Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo Sottotitolo I
Disposizioni preliminari
Articolo 12
Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:
a) "normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli": tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;
b) "autorità competente": ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;
c) "autorità di contatto": l'organismo o l'autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;
d) "autorità richiedente": l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
e) "autorità interpellata": l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
f) "infrazione": qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.
Articolo 13
1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.
Sottotitolo II Controlli effettuati dalle Parti
Articolo 14
1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
- abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
- abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
- possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
- possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
- possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e xxxxxxxne copie o estratti;
- possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.
Articolo 15
1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:
- trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte,
- riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende,
- rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III,
- comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 14.
Sottotitolo III
Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza
Articolo 16
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita - o assume le iniziative necessarie per farlo - una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio paese.
4. D'Accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta,
- per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure
- per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.
Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'Accordo dell'autorità interpellata.
5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.
I funzionari dell'autorità richiedente:
- presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
- fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione,
= godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 14, paragrafo 3,
= godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,
- adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.
6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:
- le risposte a tali domande,
- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.
In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente
- rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte,
- risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.
In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.
Articolo 17
Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto
- che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l'elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto
e
- che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,
essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.
Articolo 18
1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:
- il nome dell'autorità richiedente,
- la misura richiesta,
- l'oggetto o il motivo della domanda,
- la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
- indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
- una sintesi dei fatti pertinenti.
3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.
4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.
Articolo 19
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.
Articolo 20
1. La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Articolo 21
1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:
- la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,
- la sua designazione e la sua presentazione,
- il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.
2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio
- in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,
- in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.
3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4.
4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.
Sottotitolo IV Disposizioni generali Articolo 22
1. Nell'ambito dell'applicazione dei sottotitoli II e III, l'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.
2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.
3. In caso di disAccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un'analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune Accordo.
Articolo 23
1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.
2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.
3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'Accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.
4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.
5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Articolo 24
Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.
TITOLO IV
Disposizioni generali
Articolo 25
I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:
a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 3 del presente Allegato.
Articolo 26
Le Parti:
a) si comunicano reciprocamente, alla data dell'entrata in vigore dell'Allegato:
- l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
- l'elenco degli organismi competenti per l'attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
- l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 12, lettere b) e c);
- l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;
b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.
Articolo 27
1. Il gruppo di lavoro "prodotti vitivinicoli", denominato in appresso gruppo di lavoro, istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.
Articolo 28
1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 29
1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un Accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.
Articolo 30
L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.
APPENDICE 1
Elenco degli atti di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli
A Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità
ATTI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO ∗
1. 373 R 2805: regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 (GU L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da ultimo da:
- 377 R 0966: regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione, del 4 maggio 1977 (GU L 115 del 6.5.1977, pag. 77)
2. 374 R 2319: regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17° (GU L 248 dell'11.9.1974, pag. 7)
3. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:
- 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989
(GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18)
4. 376 L 0895: direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:
- 397 L 0041: direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 184
del 12.7.1997, pag. 33)
∗ Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998.
Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.
5. 378 R 1972: regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:
- 380 R 0045: regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980 (GU L 7 dell'11.1.1980, pag. 12)
6. 379 L 0700: direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26)
7. 384 R 2394: regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da ultimo da:
- 386 R 2751: regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione, del 4 settembre 1986 (GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11)
8. 385 R 3804: regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 37)
9. 386 R 0305: regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1º settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (GU L 38 del 13.2.1986, pag. 13)
10. 386 R 1888: regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1º settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU L 163 del 19.6.1986, pag. 19)
11. 386 R 2094: regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:
- 386 R 2736: regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione, del 3 settembre 1986 (GU L 252 del 4.9.1986, pag. 15)
12. 387 R 0822: regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 398 R 1627: regolamento (CE) n. 1627/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8)
13. 387 R 0823: regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:
- 396 R 1426: regolamento (CE) n. 1426/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1)
14. 388 R 3377: regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 296 del 29.10.1988, pag. 69)
15. 388 R 4252: regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da ultimo da:
- 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11)
16. 389 L 0107: direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27), modificata da:
- 394 L 0034: direttiva 94/34/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1994 (GU L 237
del 10.9.1994, pag. 1)
17. 389 L 0109: direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU L 347 del 28.11.1989, pag. 37
18. 389 L 0396: direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo da:
- 392 L 0011: direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992 (GU L 65
dell'11.3.1992, pag. 32)
19. 389 R 2202: regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento (GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31)
20. 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:
- 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3)
21. 390 L 0642: direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo da:
- 397 L 0071: direttiva 00/00/XX xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxxxx 0000 (XX
L 347 del 18.12.1997, pag. 42)
22. 390 R 2676: regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 397 R 0822: regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione, del 6 maggio 1997 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10)
23. 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14)
Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:
l'articolo 9, paragrafo 2, secondo xxxxx, e paragrafo 3, non si applica.
24. 390 R 3220: regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22), modificato da ultimo da:
- 397 R 2053: regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15)
25. 391 R 3223 : regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 305 del 6.11.1991, pag. 14)
26. 391 R 3895: regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1)
27. 391 R 3901: regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 15)
28. 392 R 1238: regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell'8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro nel settore del vino (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 13)
29. 392 R 2332: regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11)
30. 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:
- 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9)
31. 392 R 3459: regolamento (CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 60)
32. 393 R 0315: regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag.1)
33. 000 X 000: regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39), modificato da ultimo da:
- 396 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 17 aprile 1996 (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17)
34. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29
Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:
a) qualora il documento valga come attestato di denominazione di origine di cui all'articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:
- sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92
oppure
- sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92;
b) in caso di trasporto, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole:
(i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:
- l'esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
- l'esemplare n. 4, o una copia certificata conforme dell'esemplare
n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
(ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:
- l'esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
- una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
c) oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21)
35. 393 R 3111: regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 0 x 00 xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00 (XX L 278 dell'11.11.1993, pag. 48), modificato da:
- 398 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 27 marzo 1998 (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17)
36. 394 L 0036: direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13)
37. 394 R 2733: regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 novembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 289 del 10.11.1994, pag. 5)
38. 394 R 3299: regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37), modificato da:
- 395 R 0670: regolamento (CE) n. 670/95 della Commissione, del 29 marzo 1995 (GU L 70 del 30.3.1995)
39. 395 L 0002: direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), modificata da:
- 396 L 0085: direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4)
40. 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 056 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:
- 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10)
41. 395 R 0593: regolamento (CE) n. 593/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 3)
42. 395 R 0594: regolamento (CE) n. 594/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 5)
43. 395 R 0878: regolamento (CE) n. 878/95 della Commissione, del 21 aprile 1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l'acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia) (GU L 91 del 22.4.1995, pag. 1)
44. 395 R 2729: regolamento (CE) n. 2729/95 della Commissione, del 27 novembre 1995, relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» e del «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 5)
45. 396 R 1128: regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13)
46. 398 R 0881: regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22)
ATTI DEI QUALI LE PARTI PRENDONO ATTO
Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera
ATTI AI QUALI SI FA RIFERIMENTO ∗
1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033)
2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) (RU 1999 86)
3. Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l’elenco dei vitigni e l’esame delle varietà (RU 1999 535)
4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3033)
5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303)
Ai fini del presente Allegato, l'ordinanza è adattata come segue:
a) in applicazione degli articoli da 11 a 16, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono i seguenti:
1) arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno;
2) trattamenti termici;
3) utilizzazione nei vini secchi, e in quantità non superiori al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;
4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;
5) impiego di lieviti per vinificazione;
6) impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per ettolitro;
∗ Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998.
Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.
7) impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro;
8) impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;
9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:
- fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro;
- solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro;
- dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina;
10) impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;
11) aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro;
12) impiego, entro i limiti previsti dalla normativa svizzera, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto anche disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;
13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale in acido sorbico del prodotto trattato non sia superiore a 200 milligrammi per litro al momento dell'immissione al consumo umano diretto;
14) aggiunta di acido L-ascorbico, entro il limite di 150 grammi per litro;
15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 grammo per litro;
16) impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico;