LeasePlan Italia S.p.A.
LeasePlan Italia S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 000 00000 Xxxx
CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE
Formula Pronta
Contratto di locazione a lungo termine denominato
Formula Pronta
Con riferimento alle intese raggiunte, riassumiamo, qui di seguito, modalità, termini e condizioni che regoleranno il rapporto di locazione intercorrente
Tra: LeasePlan Italia S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx, in persona dei procuratori all’uopo nomi- nati, qui di seguito denominata “LeasePlan” e:
............................................................................................ , con sede in , iscritta nel Registro delle Imprese
di ............................................................................................. , al n. ........................................................... , P. XXX , in persona del legale rap-
presentante Sig qui di seguito denominata “Cliente”
1 SERVIZI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
LeasePlan Italia S.p.A. (di seguito per brevità “Lease- Plan”) si rende disponibile a noleggiare, dietro corrispet- tivo, alla propria clientela, per un tempo e con percorrenze chilometriche predeterminate, uno o più veicoli di marca, modello ed allestimenti e con i servizi accessori identificati su richiesta del Cliente, così come indicato nella scheda d’ordine (di seguito “Ordine”), co- stituente le condizioni speciali di locazione e parte inte- grante del presente contratto (di seguito “Contratto” ovvero “contratto di Noleggio”).
2 ORDINI
Il presente accordo (di seguito “Accordo”) regola le con- dizioni generali applicabili ad ogni singolo Noleggio.
Su richiesta del Cliente, LeasePlan fornirà una o più “Quotazioni” per il Noleggio di veicoli, con la specifica indicazione della configurazione dello/degli stesso/i (al- lestimento veicolo, eventuali optionals, durata del no- leggio e caratteristiche particolari dello stesso, chilometraggio, ecc.). Il Cliente riconosce ed accetta che in caso di variazioni del Cobf – vedi “Glossario” - supe- riori allo 0,25%, rispetto a quanto in vigore al momento dell’Ordine, ed intervenute prima della consegna dei vei- coli, sarà facoltà di LeasePlan provvedere all’adegua- mento del canone senza che ciò possa costituire titolo per il Cliente per recedere o risolvere anticipatamente il Contratto di Noleggio.
Il Cliente riconosce ed accetta che la possibilità di effet- tuare un Ordine è subordinata, da un lato, alla sottoscri- zione del presente Accordo quadro e, dall’altro alla valutazione della propria situazione economico-patrimo- niale, onde consentire a LeasePlan di valutare la possi- bilità di noleggiare i propri veicoli al Cliente e che pertanto la Quotazione non può in nessun caso ritenersi vincolante.
A tal fine si impegna, ora per allora, a consegnare a Xxx- sePlan la documentazione tutta utile alla predetta valu- tazione.
Ulteriormente, il Cliente si impegna a fornire a LeasePlan la documentazione di aggiornamento (bilanci, relazione sulla gestione, dichiarazione dei redditi e, se disponibile, certificazione della Società di revisione) su base annuale. Ciò premesso, il Cliente, qualora voglia perfezionare il Contratto di Noleggio, dovrà trasmettere a LeasePlan ed entro il termine di validità indicato nella Quotazione, l’Or- dine debitamente sottoscritto.
L’Ordine, debitamente ricevuto ed accettato, costituisce, a tutti gli effetti, il Contratto di Noleggio regolato dal pre- sente Accordo.
3 DISDETTA ORDINI
Per il caso di disdetta dell’Ordine di un veicolo prima della sua consegna, il Cliente prende atto ed accetta che per gli Ordini disdettati LeasePlan si riserva il diritto di addebitare al Cliente una penale pari al 10% del prezzo di listino del veicolo inclusi gli eventuali optional, fatto salvo il diritto di LeasePlan al risarcimento dell’even- tuale maggior danno.
4 DEPOSITO CAUZIONALE - DOWNPAYMENT
Contestualmente ovvero entro 10 giorni dall’invio di cia- scun Ordine il Cliente provvederà a versare a LeasePlan la somma indicata nell’Ordine a titolo di deposito cau- zionale infruttifero, per la quale LeasePlan emetterà fat- tura. Il deposito cauzionale verrà restituito da LeasePlan al Cliente trascorsi 3 mesi dalla definitiva restituzione del veicolo, decurtato di un importo pari a quanto il Cliente dovesse risultare eventualmente debitore verso LeasePlan a tale data, a qualunque titolo derivante, anche in relazione ad altri Contratti di Noleggio conclusi con LeasePlan.
Qualora di interesse, il Cliente potrà richiedere Quota- zioni di veicoli per i quali sia richiesta la corresponsione di un importo variabile, a titolo di anticipo canoni (c.d. downpayment); tale importo verrà regolarmente fattu- rato da LeasePlan ed agirà in detrazione al monte ca- noni, diminuendo proporzionalmente l’importo del canone mensile.
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6.A
6.B
Le Parti inoltre convengono che, in caso di risoluzione anticipata del Contratto, per qualsiasi motivo interve- nuta, le somme versate a titolo di downpayment, quali parte del corrispettivo dei servizi già fruiti, non verranno in nessun caso rimborsate al Cliente.
ACQUISTO DEI VEICOLI
LeasePlan provvederà ad acquistare presso i propri for- nitori i veicoli nuovi - ovvero già immatricolati, ma con percorrenze chilometriche limitate (c.d. “Chilometri zero”) - così come indicato nell’Ordine; previo specifico Accordo tra le Parti circa le condizioni di acquisto, sarà anche possibile che LeasePlan acquisti i veicoli dal Cliente onde concederli in noleggio a lungo termine al Cliente stesso. In tal caso, quanto previsto dal presente articolo si applicherà solo se vi sia un periodo di garan- zia residua.
Ulteriormente, sarà onere del Cliente comunicare e do- cumentare a LeasePlan particolari condizioni di acqui- sto già in essere con Fornitori del Cliente stesso.
In ogni caso, LeasePlan non assume nessuna responsa- bilità in merito ai tempi di consegna e/o alle effettive di- sponibilità di modelli/versioni/allestimenti richiesti.
I veicoli sono coperti dalla garanzia concessa dalla Casa costruttrice e pertanto il Cliente esonera LeasePlan da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, funzionamento, vizi occulti o palesi degli autoveicoli.
SERVIZIO PRELEASE
Qualora il Cliente abbia espressamente richiesto al mo- mento dell’Ordine di usufruire del servizio “Prelease”, LeasePlan metterà a disposizione del Cliente, un veicolo “provvisorio” per il periodo di attesa della consegna del veicolo noleggiato da parte del costruttore e per la rela- tiva immatricolazione. Il Cliente riconosce ed accetta che, qualora dovesse consuntivarsi una percorrenza in esubero rispetto a quanto dichiarato dal Cliente stesso all’atto della richiesta di usufruire del servizio Prelease, LeasePlan avrà diritto di fatturare al Cliente tali diffe- renze sulla base dell’importo evidenziato nell’Ordine.
CANONI E LISTINO DEL SERVIZIO PRELEASE
Per il servizio Prelease il Cliente si impegna a versare i canoni indicati nel listino consegnato al Cliente al mo- mento dell’Ordine, ove sono anche indicate le categorie di veicoli Prelease disponibili per categoria di veicolo no- leggiato. La validità del suddetto listino è limitata alla data indicata sullo stesso. LeasePlan si impegna a for- nire al Cliente un nuovo listino almeno 30 giorni prima della scadenza; resta inteso che, per i Prelease attivati prima della scadenza del listino, resteranno valide le condizioni di quest’ultimo.
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO PRELEASE
Il veicolo Prelease potrà essere reperito da LeasePlan come ritenuto più opportuno, ivi compresa la possibilità di noleggiare lo stesso presso terzi.
Il Cliente prende atto che le condizioni di utilizzo e le co- perture assicurative del veicolo Prelease potranno es- sere diverse da quelle del veicolo definitivo, e saranno quelle stabilite dal proprietario del veicolo, così come ri-
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portate nella documentazione consegnata al Cliente al momento del ritiro del veicolo Prelease.
Durante il periodo di utilizzo del veicolo Prelease non si potranno effettuare sullo stesso lavori di manutenzione. In caso di guasti o malfunzionamenti, occorrerà rivol- gersi al Servizio di assistenza 24 ore su 24 (Centrale Operativa), chiamando il numero telefonico riportato a bordo del veicolo.
LeasePlan si riserva, anche per l’eventuale proprietario del veicolo, il diritto di sostituire, in qualsiasi momento, il veicolo Prelease con altro equivalente o similare, ed in tal senso il Cliente si impegna a restituire il veicolo da sostituire nei modi e nei tempi indicati da LeasePlan. In caso di ritardo nella restituzione del veicolo da sostituire da parte del Cliente, ogni ulteriore giorno di utilizzo del veicolo sarà fatturato alle tariffe di noleggio vigenti in quel momento.
In ogni caso il veicolo dovrà essere riconsegnato nei luo- ghi e con le modalità concordate al momento di ritiro, sempre con il pieno di carburante; in caso contrario verrà addebitato il corrispettivo della quantità di carburante consumata, oltre al costo per il servizio di rifornimento. LeasePlan non sarà responsabile verso il Cliente delle perdite di tempo, di profitti e di ogni altro danno diretto o indiretto derivante da eventuali fermi per manuten- zioni e riparazioni.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Gli importi derivanti dal servizio Prelease verranno fattu- rati al Cliente alle medesime condizioni di fatturazione di cui al contratto di Noleggio del veicolo definitivo.
CONSEGNA E DURATA CONTRATTUALE
I veicoli saranno immatricolati a cura di LeasePlan e sa- ranno consegnati provvisti dei documenti atti a consen- tirne la circolazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa esistente.
I documenti attestanti la proprietà del veicolo (certifi- cato di proprietà) saranno trattenuti da LeasePlan.
Gli autoveicoli saranno consegnati in Italia, nelle città concordate con il Cliente, presso uno degli uffici di Lea- sePlan o presso fornitori convenzionati con LeasePlan stessa.
LeasePlan avviserà il Cliente della disponibilità dei vei- coli via telefax, e-mail o telegramma.
Al ritiro del veicolo, il soggetto incaricato dal Cliente al ri- tiro stesso firmerà il verbale di consegna in nome e per conto del Cliente, con il quale riconoscerà di avere ac- certato la conformità del veicolo rispetto a quanto indi- cato nell’Ordine, nonché l’idoneità ed efficienza dello stesso, ovvero di accettarne in ogni caso eventuali diffor- mità rispetto a quanto pattuito.
La fatturazione dei canoni di noleggio di ciascun veicolo e la relativa decorrenza contrattuale avranno inizio dalla data di ritiro del veicolo e comunque non oltre tre (3) giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione, av- venuta con la predetta comunicazione.
La durata del noleggio sarà quella indicata nell’Ordine. In caso di mancato ritiro, trascorsi dieci (10) giorni dalla data di messa a disposizione, LeasePlan provvederà a trasferire il veicolo presso un deposito per la custodia, secondo le proprie esigenze e senza tener conto della
città di consegna concordata, ponendo le spese relative comprensive, altresì, dei costi di custodia a carico del Cliente che ne riceverà comunicazione a mezzo tele- gramma, fax o e-mail e potrà comunque ritirare il veicolo presso tale struttura.
Se, trascorsi trenta (30) giorni dalla data di disponibilità, il veicolo non dovesse essere ritirato, il Contratto di No- leggio relativo a quel singolo veicolo si risolverà di di- ritto e, fatto salvo il diritto di LeasePlan ad ottenere il pagamento dei canoni maturati, si applicheranno al Cliente le penali previste al successivo art. 18C ultimo comma.
Le parti escludono fin da ora ogni volontà di proroga ta- cita dei predetti termini, da ritenersi essenziali.
8 CANONI E ALTRI ONERI
Il canone di noleggio, stabilito nella Quotazione e ripor- tato nell’Ordine, comprende il costo del Noleggio e di tutti i servizi richiesti dal Cliente. A tal proposito, il Cliente riconosce e accetta che il canone è calcolato – oltre che in relazione alle percorrenze chilometriche di- chiarate dal Cliente stesso – anche in funzione dell’im- porto della tassa di proprietà, degli oneri amministrativi e gestionali, dei premi di assicurazione, dei costi di ma- nutenzione, riparazione e sostituzione, dei prezzi del carburante e valori di rivendita del veicolo, così come de- terminabili al momento in cui è stato stipulato il pre- sente Contratto.
Il primo pagamento comprenderà il canone relativo al rateo del mese in cui è avvenuta la consegna del veicolo, oltre al canone per i due mesi successivi, il costo del primo rifornimento di carburante con cui il veicolo viene consegnato, ove fornito, e quant’altro risulti alla data dovuto in forza del presente Accordo; il pagamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo dell’ultimo mese fatturato.
I successivi canoni mensili, da intendersi anticipati, di- venteranno invece esigibili entro il primo giorno del mese di competenza indipendentemente dalla data di ri- cezione della fattura. LeasePlan comunque si impegna a fatturare tali canoni con congruo anticipo, onde per- mettere la ricezione e contabilizzazione della fattura in tempo utile rispetto alla data stabilita per il pagamento. Su richiesta del Cliente risultante dall’Ordine e contro- firmata dall’utilizzatore, sarà possibile che quotaparte del canone di Noleggio del veicolo, ovvero del canone relativo a singoli accessori, venga fatturato ed addebi- tato direttamente all’utilizzatore; in tal caso il Cliente ri- xxxxx comunque obbligato in solido al pagamento di tali importi.
Il canone si intende fisso per tutta la durata del singolo Contratto di Noleggio; pur tuttavia, il canone potrà su- bire variazioni qualora si verifichino aumenti relativi:
- alla tassa di possesso;
- alle eventuali coperture assicurative obbligatorie ov- vero accessorie, parametrate anche alla sinistrosità dei veicoli noleggiati; in tale ultima ipotesi, LeasePlan avrà facoltà di adeguare il canone qualora il numero dei sini- stri con responsabilità del conducente eccedano il 55 (cinquantacinque) % del totale dei sinistri subiti dalla flotta;
- agli oneri conseguenti alle eventuali limitazioni di re- sponsabilità;
- all’istituzione di tributi od altri oneri straordinari con- nessi all’utilizzo degli autoveicoli.
LeasePlan, inoltre, avrà diritto di adeguare i canoni men- sili per veicolo sostitutivo, soccorso stradale, assicura- zioni, pneumatici e/o carburante in caso di variazione dei loro costi effettivi di mercato superiori al 10 (dieci) % - su base annua - rispetto ai costi originariamente calcolati nel Contratto; inoltre, se la scala dei costi di manuten- zione dovesse variare - su base annua - rispetto ai costi originariamente calcolati nel Contratto in misura supe- riore al 10 (dieci) % (con riferimento all’indice ISTAT “spese esercizio mezzi di trasporto”), i corrispettivi per i costi di manutenzione saranno adeguati in proporzione. LeasePlan si riserva inoltre il diritto di incrementare gli oneri amministrativi e gestionali a fronte di aumenti del- l’Indice dei prezzi al consumo pubblicato dall’ISTAT. Ulteriormente, ed in caso di richiesta di servizi ulteriori a quelli scelti dal Cliente in sede di Ordine, LeasePlan ef- fettuerà un ricalcolo del canone che terrà pertanto conto di tali servizi.
Gli aumenti del canone saranno proporzionali agli au-
menti del costo dei relativi servizi o oneri sopra citati e potranno essere fatturati ricalcolando il canone ovvero per mezzo di addebiti una tantum.
Il canone potrà inoltre essere adeguato qualora risulti uno scostamento superiore al 15 (quindici) % rispetto al chilometraggio previsto nel Contratto di noleggio, te- nendo conto del maggior utilizzo e percorrenza del vei- colo e senza che ciò possa costituire titolo per il Cliente per recedere o risolvere anticipatamente il Contratto di Noleggio.
Qualora dovesse consuntivarsi una percorrenza in esu- bero a tale limite, LeasePlan effettuerà un ricalcolo del canone tenendo conto del maggior utilizzo e percorrenza del veicolo. Pertanto, verrà fatturata al Cliente la diffe- renza tra quanto dovuto a LeasePlan e quanto già fattu- rato al Cliente.
A tal fine, il Cliente, in occasione delle manutenzioni perio- diche, renderà i veicoli noleggiati disponibili per i controlli di percorrenza, presso i centri con essa all’uopo conven- zionati; inoltre, il Cliente – qualora usufruisca del servizio Easy Fuel – si impegna a comunicare il chilometraggio al- l’atto di ogni rifornimento di carburante.
Inoltre il Cliente, potrà richiedere un ricalcolo del canone:
a) per modifica dei servizi, dalla data di consegna e fino alla data di scadenza del singolo contratto di locazione;
b) anche per variazione del chilometraggio e della du- rata inizialmente previsti, decorsi 12 mesi dalla data di consegna e fino a 6 mesi prima della scadenza del sin- golo contratto di locazione.
Ciascun altro pagamento previsto a favore di LeasePlan, diverso dai canoni di noleggio, dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emis- sione della fattura.
In caso di ritardo nella ricezione di qualsiasi pagamento, saranno dovuti a LeasePlan dalla data di esigibilità del credito, senza necessità di atti di messa in mora, inte- ressi moratori convenzionali al tasso di cui al Dlgs. n. 231 del 9.10.2002, fermo il diritto di LeasePlan alla risolu- zione del presente Accordo e di ogni singolo Contratto di Noleggio.
In deroga all’art. 1584 Cod. Civ., il pagamento del canone sarà dovuto anche in caso di fermo del veicolo a qual-
siasi titolo o causa intervenuta; inoltre, il Cliente non potrà, per nessuna circostanza, salvo ove previsto dalla legge, ritardare o sospendere il pagamento del canone ovvero di qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del pre- sente Contratto e non potrà agire o resistere contro Xxx- sePlan se non previo pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Contratto.
9 ECCEDENZE CHILOMETRICHE
I chilometri inclusi nel totale dei canoni mensili per la durata contrattuale sono riportati nell’Ordine ovvero ri- sulteranno dalle successive simulazioni di ricalcolo ef- fettuate ai sensi dell’articolo 8 che precede ed accettate dal Cliente. Alla scadenza del singolo Contratto di no- leggio sarà determinata ed accreditata / fatturata la dif- ferenza a debito / credito del Cliente tra le percorrenze chilometriche rispettivamente inferiori o superiori a quanto pattuito in sede di Ordine, secondo le condizioni in esso previste purché non inferiori o superiori al 15 (quindici) % del chilometraggio contrattualmente previ- sto nell’Ordine.
Nel conteggio dei chilometri percorsi saranno prese in considerazione anche le percorrenze effettuate con auto sostitutive concesse ai sensi dell’art. 15 del presente contratto.
Qualora dovesse consuntivarsi una percorrenza in esu- bero a tale limite, tali differenze saranno fatturate al Cliente sulla base dell’importo evidenziato nell’Ordine moltiplicato per 1,5.
Resta altresì inteso che non saranno rimborsati i chilo- metri non percorsi qualora siano maggiori del 15 (quin- dici) % del chilometraggio contrattualmente previsto. In caso di cessazione anticipata di ciascun Contratto di Noleggio, per qualsiasi motivo intervenuta, al fine di de- terminare se sia dovuto il corrispettivo per eccedenze chilometriche, i chilometri inclusi nei canoni mensili per la durata originariamente prevista verranno ridotti in proporzione alla minor durata effettiva dello stesso con la seguente formula:
dove:
A = chilometri effettivi rilevati nell’ultimo controllo di Lea- sePlan
B = giorni trascorsi dall’inizio dell’uso del veicolo all’ul- timo controllo di LeasePlan
C = giorni trascorsi dall’inizio dell’uso dell’autoveicolo al furto
Il contachilometri sarà sigillato e dovrà essere sempre funzionante; il Cliente ha l’obbligo di avvertire per iscritto immediatamente LeasePlan di qualsiasi rottura o anomalia di funzionamento dello stesso, comunicando i chilometri registrati al momento della rottura. In caso di mancata o ritardata comunicazione, LeasePlan avrà facoltà di conteggiare forfetariamente una percorrenza di 100 (cento) chilometri giornalieri dal giorno dell’ultimo controllo effettuato da LeasePlan fino al giorno della ri- parazione.
10 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Cliente si impegna a pagare i canoni mensili e quant’al- tro dovuto a mezzo RID, a tal fine dovrà essere compilato e sottoscritto il modulo RID con l’indicazione delle coordi- nate bancarie ove andranno appoggiati i pagamenti; Lea- sePlan provvederà all’invio del modulo completato all’istituto bancario indicato dal Cliente. Resta altresì in- teso che, in caso di insoluto, LeasePlan avrà la facoltà di addebitare al Cliente i costi del predetto insoluto.
11 USO DEGLI AUTOVEICOLI
Il Cliente si impegna a far condurre gli autoveicoli da per- sona in possesso di valida patente di guida. Il Cliente potrà, sotto la sua responsabilità, concedere in uso gli autoveicoli a persone che siano dipendenti o consulenti del Cliente, e ai componenti il nucleo familiare convi- vente. Il Cliente dovrà comunque comunicare per iscritto a LeasePlan il nome del soggetto cui viene assegnato il veicolo ed ogni variazione di assegnatario che può inter- venire nel corso di esecuzione di ogni singolo Contratto
totale chilometri inclusi
x
numero giorni durata prevista
numero giorni durata effettiva
di Noleggio; in difetto di ciò gli autoveicoli saranno rite- xxxx affidati alla persona che ha sottoscritto il presente Accordo o al successore nella carica.
Il Cliente si impegna a non usare o far usare gli autovei-
Qualora dovesse consuntivarsi una percorrenza in esu- bero a tale limite, tali differenze saranno fatturate al Cliente sulla base dell’importo evidenziato nell’Ordine moltiplicato per 1,5.
Inoltre, in caso la risoluzione anticipata del singolo Con- tratto di Noleggio si verifichi per furto totale dell’auto- veicolo, essendo così impossibile accertare i chilometri effettivi percorsi fino al momento del furto, al fine di de- terminare se sia dovuto il corrispettivo per eccedenze chilometriche, il chilometraggio effettivo totale verrà convenzionalmente determinato con la seguente for- mula:
A
x C = chilometraggio effettivo totale
B
coli per scopi contrari alla legge, difformi da quanto pre- visto dalla carta di circolazione ovvero in Stati dove non siano valide le coperture assicurative sulla base di quanto riportato nella c.d. “Carta Verde” ed ancora in fuoristrada, competizioni sportive ovvero su strade dal fondo dissestato.
Il Cliente si impegna inoltre a non apportare modifiche ai veicoli o apporre scritte pubblicitarie senza l’autorizza- zione di LeasePlan.
Il Cliente, o chi per lui autorizzato all’uso, dovrà usare la massima diligenza nella custodia dei veicoli e nella guida, e rispettare tutte le norme di disciplina stradale e di uso e cura dei veicoli prescritte o suggerite dalla casa costruttrice e da LeasePlan.
In caso di smarrimento, ovvero di furto, delle chiavi del veicolo, delle chiavi dell’antifurto e/o dei documenti del veicolo il Cliente dovrà presentare immediata denuncia alla Autorità preposta e recapitare copia originale della
stessa a LeasePlan entro cinque giorni dall’evento. In ogni caso, LeasePlan ha il diritto di addebitare al Cliente i costi previsti per la sostituzione dei dispositivi di chiu- sura ed antifurto e/o per la reimmatricolazione del vei- colo.
I veicoli noleggiati possono essere utilizzati all’estero, limitatamente in quegli stati per i quali sia valida la co- pertura assicurativa.
In ogni caso sarà necessario richiedere specifica auto- rizzazione scritta per condurre gli autoveicoli in paesi esteri; le spese sostenute per l’autentica notarile del- l’autorizzazione verranno addebitate al Cliente.
LeasePlan si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento, tramite suo personale specializzato, lo stato dei veicoli.
12 COMPONENTI ASSICURATIVE FUNZIONALI AL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
12.A ASSICURAZIONE RCA
LeasePlan - così come previsto nell’Appendice 2 al pre- sente Contratto - fornirà i veicoli noleggiati completi di una copertura assicurativa Responsabilità Civile Auto ad elevato massimale.
Prima di ogni scadenza, LeasePlan provvederà alla di- stribuzione dei certificati assicurativi (c.d. contrassegni); è fatto obbligo al Cliente di esporre in modo visibile sul veicolo il contrassegno dell’assicurazione RCA ai sensi di legge. In caso di mancata esposizione di detto con- trassegno, il Cliente manleverà e risarcirà LeasePlan delle eventuali conseguenze giuridiche e pecuniarie.
Il Cliente si impegna a denunciare a LeasePlan, che prov- vederà a gestirlo, ogni singolo sinistro, per iscritto e sulla modulistica eventualmente fornita, specificando dove il veicolo si trovi. Non saranno considerate valide denunce cumulative relative a più sinistri.
Nel caso di interventi coperti da polizza assicurativa, sarà cura di LeasePlan anticiparne il pagamento, in at- tesa dell’indennizzo, subordinatamente alla diligente collaborazione del Cliente nell’espletamento delle prati- che presso la società assicuratrice.
Il Cliente è tenuto a fornire la massima cooperazione a LeasePlan ed ai suoi assicuratori nelle investigazioni e per le difese conseguenti a tutti gli incidenti nonché per le controversie che provengano dall’uso dei veicoli locati. Qualora gli indennizzi non fossero recuperabili per causa imputabile al Cliente, verranno addebitati a quest’ultimo i costi di riparazione.
12.B LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
i) Furto e incendio: il Contratto di noleggio prevede la ri- duzione della responsabilità per i casi di furto, rapina o incendio (anche parziali) del veicolo, fatta salva l’even- tuale quota a carico del Cliente indicata nell’Ordine, da intendersi per evento. Tale limitazione di responsabilità in nessun caso sarà estendibile alle ipotesi di appropria- zione indebita da parte del conducente.
È fatto salvo il diritto di LeasePlan di richiedere il risar- cimento dell’intero valore del veicolo qualora si possa dimostrare dolo o colpa grave del Cliente. In caso di furto totale o parziale, ovvero qualora il veicolo sia fermo per manutenzione o riparazione, oppure se il veicolo non
marciante sia stato soccorso, LeasePlan non sarà re- sponsabile dei danni subiti dal Cliente per furto di merce, oggetti personali o accessori addizionali conte- xxxx nel veicolo, anche quando il furto sia avvenuto al- l’interno di una struttura LeasePlan o convenzionata con LeasePlan, né per i danni diretti e/o indiretti e per per- dita di occasioni.
LeasePlan non sarà altresì responsabile per i danni su- biti dal Cliente per furto di apparecchi radio, radiotele- foni, navigatori satellitari e altre apparecchiature simili non integrate nella plancia del veicolo.
In caso di furto/incendio del veicolo, l’Utilizzatore dovrà sporgere immediatamente denuncia all’Autorità compe- tente e farsi rilasciare attestato di resa denuncia.
Due originali della denuncia, le chiavi del veicolo e del- l’antifurto dovranno essere recapitate a LeasePlan a mezzo raccomandata A.R. entro 5 giorni dal sinistro. La mancanza anche di uno solo degli originali richiesti (de- nuncia, set di chiavi originali veicolo, chiave e teleco- mando antifurto, se prevista) determinerà l’addebito al Cliente del valore contabile del veicolo al momento del- l’evento.
ii) Xxxxx causati dall’utilizzatore: fermo restando quanto stabilito nell’art. 11, la cui inosservanza deter- mina l’inefficacia di diritto della presente limitazione di responsabilità, il Cliente non sarà ritenuto responsabile per i danni causati al veicolo noleggiato, fatta salva l’eventuale quota a carico del Cliente indicata nell’Or- dine, da intendersi per evento e salvo i casi di danni pro- vocati con dolo o colpa grave.
12.C COPERTURE ASSICURATIVE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ ALL’ESTERO
I veicoli saranno garantiti dalla copertura RCA in tutti i paesi aderenti al sistema Carta Verde le cui sigle non siano barrate sul certificato assicurativo.
Le limitazioni di responsabilità per danni da circolazione, furto (incluso il furto parziale) e incendio sono altresì ga- rantite nei Paesi in cui è valida la RCA.
Per tutte le altre nazioni sarà facoltà di LeasePlan conce- dere la specifica autorizzazione all’espatrio e valutare se estendere le limitazioni di responsabilità di cui sopra in tali paesi.
In caso di danni da circolazione, furto e incendio, in as- senza di specifica autorizzazione del locatore, verrà ad- debitato al Cliente l'importo del danno, ovvero il valore commerciale del veicolo.
12.D PROTEZIONE INFORTUNI
Se previsto nel Contratto, LeasePlan provvederà ad as- sicurare il veicolo noleggiato contro gli infortuni del con- ducente alle condizioni riportate nell’Ordine.
13 MANUTENZIONE E PNEUMATICI
i) Manutenzione: LeasePlan si farà carico, per tutta la durata contrattuale ed esclusivamente nell’ambito del territorio italiano, di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione del veicolo.
Qualsiasi intervento di manutenzione urgente all’estero può comunque essere effettuato dagli utilizzatori con anticipo in contante e richiesta di rimborso (con le moda- lità previste dalle procedure LeasePlan), fino alla quota
concordata in contratto con il Cliente. Per importi supe- riori al limite fissato in contratto, occorre sempre richie- dere autorizzazione preventiva al Customer Service LeasePlan.
Rsteranno comunque a carico del Cliente:
* i liquidi additivi non esplicitamente raccomandati dal costruttore;
* i lavaggi interni ed esterni;
* i rabbocchi di lubrificante e degli altri fluidi necessari negli intervalli tra gli interventi di manutenzione curativa e preventiva.
Per quanto attiene gli interventi di manutenzione ordi- naria o straordinaria che siano coperti da garanzia del costruttore, LeasePlan si riserva di declinare la propria competenza in favore di quella del costruttore del vei- colo, autorizzando all’uopo il Cliente e l’Utilizzatore a ri- volgersi direttamente alla rete di assistenza del costruttore del veicolo. Le prestazioni di manutenzione verranno fornite da LeasePlan esclusivamente attra- verso la propria rete di officine convenzionate, previa prenotazione con almeno 48 ore di anticipo. Gli inter- venti riparativi ordinari potranno essere effettuati esclu- sivamente in Italia (veicolo in condizioni normali di marcia e sicurezza), presso una qualsiasi delle officine convenzionate con LeasePlan, la cui lista completa viene resa disponibile all’utilizzatore.
All’atto della consegna in officina del veicolo da riparare,
il Cliente dovrà consegnare:
* il modulo ‘Elenco lavori’ opportunamente compilato e controfirmato;
* copia della denuncia/dichiarazione di incidente per qualsiasi riparazione di carrozzeria e per tutti gli inter- venti di altro genere conseguenti ad un sinistro;
* copia della denuncia presentata presso le Autorità competenti in relazione a danni arrecati da ignoti.
Qualora l’Utilizzatore si trovi in località ove sia impossi- bile contattare un’officina della rete convenzionata, ov- vero qualora necessiti urgentemente di riparazioni in ore notturne, potrà rivolgersi presso una qualsiasi officina e richiedere riparazioni per importi non superiori a Euro 150,00 IVA esclusa. In tal caso, il costo della riparazione sarà rimborsato al Cliente ovvero all’Utilizzatore dietro emissione di una fattura con allegato copia dei giustifi- cativi dei lavori eseguiti e al corrispettivo pagato.
Sarà onere e cura del Cliente verificare l’effettiva com- pilazione della “Scheda tagliandi” posta a bordo dell’au- toveicolo ad esito di ogni operazione di manutenzione e riparazione.
Per quanto attiene ad interventi di manutenzione straordi- naria, qualora gli stessi siano stati determinati da imperi- zia, incuria, imprudenza, negligenza o dolo del Cliente nell’utilizzo del veicolo, sarà facoltà di LeasePlan riaddebi- tare i costi delle relative riparazioni eseguite.
Qualora sia necessaria l’effettuazione di revisioni di legge, sarà Obbligo del Cliente recarsi presso officina autorizzata a tal fine. Il Cliente sarà responsabile dello svolgimento, sosterrà il costo di tale ispezione e permetterà l’effettua- zione di eventuali interventi di ripristino antecedenti o suc- cessivi e ad essa connessi. LeasePlan dovrà essere opportunamente informata - entro 5 (cinque) giorni lavo- rativi - dell’esito dell’ispezione stessa.
ii) Pneumatici: LeasePlan si farà carico della sostituzione degli pneumatici secondo le modalità di seguito definite.
Il Cliente avrà diritto alla sostituzione degli pneumatici, salva l’ipotesi della rottura o danno accidentale, con il li- mite massimo di tante sostituzioni quante previste nell’Or- dine, al raggiungimento di 3 mm di spessore del battistrada nella sezione di massima usura e comunque non oltre i limiti di usura stabiliti dalla Legge.
Se previsto nella Quotazione e con le medesime modalità di cui sopra, il Cliente avrà diritto agli pneumatici invernali. Gli pneumatici dovranno essere utilizzati secondo le pre- scrizioni dei relativi costruttori, la pressione e l’usura degli stessi dovrà essere controllata dal Cliente regolar- mente. I danni agli pneumatici ed al veicolo derivanti dall’inosservanza del Contratto verranno integralmente addebitati al Cliente.
Per le sostituzioni degli pneumatici, che verranno fornite da LeasePlan esclusivamente in Italia, ed esclusiva- mente attraverso la propria rete di officine convenzio- nate, l’Utilizzatore o il Cliente dovrà prenotare l’intervento con almeno 48 ore di anticipo.
In ogni caso il Cliente si impegna a manlevare e garantire LeasePlan da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, di- retta o indiretta connessa con l’uso degli pneumatici in condizioni di usura o manutenzione contrarie a quanto previsto dal presente Accordo o da previsioni di Legge.
14 ASSISTENZA STRADALE
LeasePlan fornisce i propri veicoli al Cliente unitamente ad un servizio di Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, che fornirà assistenza all’Utilizzatore, in Italia, in Svizzera e nel resto dell’Unione Europea, in tutti i casi in cui il veicolo non possa proseguire la marcia in condi- zioni di sicurezza a causa di guasto o incidente. La Cen- trale Operativa, contattabile al numero telefonico indicato nella documentazione a bordo del veicolo, di- sporrà l’invio di un mezzo di soccorso sul luogo del gua- sto o incidente per provvedere al traino fino alla più vicina officina convenzionata LeasePlan, secondo le mo- dalità riportate nella ‘Guida del conducente’.
LeasePlan non sarà responsabile verso il Cliente delle perdite di tempo, di profitti e di ogni altro danno diretto o indiretto derivante da eventuali ritardi nelle operazioni di soccorso.
14.A ASSISTENZA STRADALE ALL’ESTERO
In casi di break down o grave incidente, utilizzando il nu- mero urbano del servizio LeasePlan “Soccorso Stradale” riportato nello sticker autoadesivo inserito all’interno del veicolo (il numero verde non è utilizzabile all’estero), è possibile fruire delle prestazioni di assistenza nei se- guenti Stati:
Andorra | Austria | Belgio |
Bulgaria | Cipro | Croazia |
Danimarca | Finlandia | Xxxxxxx |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx |
lrlanda | Islanda | Liechtenstein |
Lussemburgo | Malta | Monaco |
Norvegia | Xxxxxx | Xxxxxxx |
Portogallo | Regno Unito | Repubblica Ceca |
Romania | San Marino | Slovacchia |
Slovenia | Spagna | Svezia |
Svizzera | Turchia (zona europea) | Ungheria |
14.B
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ASSISTENZA ALLE PERSONE ALL’ESTERO
L’eventuale assistenza alle persone sarà prestata se- condo le modalità di volta in volta comunicate da Lease- Plan; pertanto, in caso di necessità il Conducente dovrà prendere contatti con il Customer Service LeasePlan.
VEICOLO SOSTITUTIVO
Su richiesta del Cliente, risultante nell’Ordine, Lease- Plan, in caso di guasto, tagliando, furto, incidente, in- cendio e nei casi in cui la durata di un intervento di manutenzione sia tale da non consentire una immediata riparazione, reperirà a proprie spese un veicolo sostitu- tivo secondo la tipologia, le modalità e la durata indicate nella Quotazione e nell’Ordine, esclusivamente nell’am- bito del territorio italiano.
Il Cliente prende atto che le condizioni di utilizzo, di as- sistenza e le coperture assicurative dell’eventuale vei- colo sostitutivo saranno quelle stabilite nella documentazione consegnata al Cliente al momento del ritiro del veicolo stesso e che, pertanto, sarà facoltà di LeasePlan provvedere al riaddebito di alcuni costi, tra i quali - ed a titolo esemplificativo e non esaustivo - con- travvenzioni, franchigie assicurative, refuelling.
Il veicolo sostitutivo potrà essere trattenuto solo per il periodo strettamente necessario al ripristino del veicolo principale ed andrà riconsegnato entro 24 ore dalla con- ferma dell’avvenuta riparazione comunicata dall’offi- cina.
In caso di mancata riconsegna entro detto termine, ogni ulteriore giorno di utilizzo del veicolo sostitutivo sarà fatturato al Cliente unitamente agli eventuali maggiori oneri.
Durante il periodo di utilizzo del veicolo sostitutivo, non potrà essere effettuato sullo stesso alcun lavoro di ma- nutenzione.
LeasePlan non sarà responsabile verso il Cliente delle perdite di tempo, di profitti e di ogni altro danno diretto o indiretto derivante da eventuali fermi per manuten- zione o riparazioni, ovvero nel caso che non riuscisse, per causa di forza maggiore, ad effettuare la sostituzione del veicolo fermo.
In caso di definitiva indisponibilità del veicolo per com- pleta distruzione o per furto totale, LeasePlan si impe- gna a consegnare al Cliente, per la durata prevista dall’art. 18.A, entro 48 ore dall’evento, un veicolo sosti- tutivo di gruppo pari a quello indicato nell’Ordine.
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18.A
atto che venga recapitato a LeasePlan, la stessa avrà di- ritto di addebitare al Cliente le spese amministrative di gestione pratica, ad oggi pari ad Euro 20,00. L’importo delle spese amministrative potrà essere aggiornato da LeasePlan previa comunicazione al Cliente. Sarà obbligo del Cliente documentare a LeasePlan l’avvenuto paga- mento delle sanzioni rinotificate; diversamente, ed in caso di notifica a LeasePlan di cartelle esattoriali per mancato pagamento, LeasePlan provvederà a riaddebi- tare al Cliente l’importo delle cartelle esattoriali maggio- rato delle spese amministrative di gestione pratica di cui sopra.
TASSA DI PROPRIETA’
LeasePlan provvederà al pagamento della tassa di pro- prietà ed eventuali altre tasse relative al possesso o alla circolazione del veicolo, in ottemperanza alle vigenti leggi.
L’importo corrispondente a tali oneri è incluso nel ca- none stabilito alla data di sottoscrizione dell’Ordine stesso. Eventuali variazioni stabilite dalle Autorità fa- ranno variare di conseguenza il canone.
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL NOLEGGIO
LeasePlan potrà risolvere ogni singolo Contratto di No- leggio in virtù di semplice comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero fax ovvero te- legramma, nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni:
FURTO TOTALE
In caso di definitiva indisponibilità del veicolo in conse- guenza di furto totale e/o rapina, LeasePlan ha diritto di proseguire la fatturazione per 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento.
Se in questo periodo il veicolo sottratto fosse ritrovato, è facoltà di LeasePlan riconsegnare il veicolo ritrovato al Cliente continuando nell’esecuzione del Contratto di No- leggio ai canoni originariamente convenuti; altrimenti, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell’evento, il Con- tratto di Noleggio relativo al veicolo interessato si inten- derà risolto di diritto.
Per i casi di furto e rapina, per tutti i casi in cui non sia operante la relativa limitazione di responsabilità, Lease- Plan provvederà ad addebitare al Cliente una somma pari al valore contabile del veicolo al momento della sot- trazione.
16 MULTE E PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA’
Il Cliente sarà l’unico responsabile per le violazioni alle norme di legge derivanti dall’uso dei veicoli.
Il Cliente, pertanto, si impegna a pagare quanto dovuto a titolo di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivanti manlevando ovvero risarcendo LeasePlan da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indi- retta. A tal fine LeasePlan provvederà ove possibile a ri- chiedere agli enti emittenti la rinotifica al Cliente degli eventuali atti che le fossero in qualsiasi modo recapitati. Qualora la richiesta di notifica non fosse possibile o tem- pestivamente possibile, LeasePlan provvederà diretta- mente al pagamento degli importi richiesti, provvedendo al successivo addebito al Cliente. In ogni caso, per ogni
18.B SINISTRO GRAVE O DANNO CHE NON RENDA CONVENIENTEMENTE RIPARABILI I VEICOLI
LeasePlan ha diritto di richiedere la risoluzione del Con- tratto di Noleggio relativo al veicolo interessato qualora, a seguito di sinistro grave o grave danno al veicolo, ri- tenga, a suo insindacabile giudizio, antieconomica la ri- parazione ovvero ne derivi un pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limita- zioni di responsabilità, LeasePlan provvederà ad addebi- tare al Cliente una somma pari al valore contabile del veicolo al momento del sinistro/danno.
Anche in tale ipotesi, troverà l’applicazione di cui al di- sposto dell’articolo 18.A.
18.C FATTO O COLPA DEL CLIENTE
LeasePlan avrà diritto di risolvere ogni singolo Contratto di Noleggio e/o il presente Accordo, dandone comuni- cazione a mezzo lettera raccomandata A.R., fax o tele- gramma:
* in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità anche di un solo canone per ciascun veicolo o altro im- porto a qualunque titolo dovuto dal Cliente;
* in caso si verifichi qualsiasi fatto che determini ad in- sindacabile giudizio di LeasePlan una diminuzione dei requisiti di affidabilità economica del Cliente; in tale ipo- tesi, LeasePlan avrà altresì la facoltà di proseguire il rap- porto con il Cliente a fronte della concessione di apposite garanzie ovvero di revisione del canone appli- cato.
* in caso di violazione da parte del Cliente di uno qual- siasi degli obblighi e impegni a suo carico previsti nelle clausole del presente Accordo, che il Cliente dà atto es- sere tutti importanti ed essenziali per LeasePlan ai fini di quanto previsto nell’art. 1455 Cod. Civ.
Nel caso di risoluzione del singolo Contratto di Noleggio e/o del presente Accordo, il Cliente, a sua cura e spese, dovrà restituire immediatamente a LeasePlan i veicoli presso le sedi indicate da LeasePlan, fermo il diritto di quest’ultima a riprenderne legittimamente il possesso anche in luoghi di pertinenza del Cliente.
Il Cliente dovrà inoltre corrispondere immediatamente tutti i canoni e importi a qualunque altro titolo dovuti al momento del verificarsi della risoluzione e non ancora pagati, oltre ad un importo pari alla differenza negativa tra il valore contabile e il valore di rivendita/realizzo del veicolo ottenuto da LeasePlan, maggiorato di una somma pari agli oneri amministrativi e gestionali.
19 DIRITTO DI RECESSO
Le parti potranno recedere consensualmente da ogni singolo Contratto di Noleggio.
Quale corrispettivo del diritto di recesso il Cliente corri- sponderà immediatamente tutti i canoni e importi a qua- lunque altro titolo dovuti al momento del verificarsi della risoluzione e non ancora pagati, oltre ad un importo pari alla differenza negativa tra il valore contabile e quello di mercato rivendita/realizzo del veicolo ottenuto da Lea- sePlan, maggiorato di una somma pari agli oneri ammi- nistrativi e gestionali.
Il Cliente che intenda recedere unilateralmente dal Con- tratto di Noleggio di uno o più veicoli prima della sca- denza contrattuale, dovrà comunque darne comunicazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
20 RESTITUZIONE DEI VEICOLI E VALUTAZIONE DEI DANNI
Il Cliente, alla scadenza contrattuale prevista per ciascun veicolo, ovvero in qualsiasi caso di cessazione del Con- tratto di Noleggio, dovrà restituire i relativi veicoli presso le strutture indicate da LeasePlan, comunicando per iscritto a quest’ultima e preventivamente la data ed il luogo di restituzione.
Il veicolo dovrà essere restituito nelle normali condizioni di uso, in corretto stato manutentivo con gli pneumatici in condizioni di usura nei limiti previsti dalla legge e
completi di tutti gli accessori previsti nell’Ordine e/o successivamente installati da LeasePlan su espressa ri- chiesta del Cliente.
All’atto della riconsegna verrà firmato dal Cliente e da LeasePlan un ‘Verbale di riconsegna’ dove saranno ri- portate le condizioni del veicolo. Nel caso in cui alla ces- sazione del Contratto di Noleggio per qualsiasi motivo intervenuta, il veicolo fosse ricoverato in officina, Lea- sePlan metterà comunque l’autoveicolo a disposizione del Cliente - per 48 ore dalla data della cessazione del Contratto - al fine di poter visionare i danni rilevati e sot- toscrivere il verbale di consegna.
Il veicolo non si considererà restituito se non perverrà a LeasePlan il verbale di riconsegna e, a tal fine, farà fede la data d’invio a LeasePlan del verbale stesso.
Gli eventuali danni meccanici e/o di carrozzeria e/o agli accessori e altre parti riscontrati sui veicoli, non impu- tabili a normale usura, verranno addebitati al Cliente se- condo la quantificazione che LeasePlan farà effettuare da società specializzate, dalla stessa incaricate. Pari- menti saranno valutati e addebitati al Cliente i costi so- stenuti per il ripristino di riparazioni mal eseguite, e per l’eliminazione di scritte pubblicitarie non espressamente concordate con LeasePlan.
Per normale usura deve intendersi l’appropriato utilizzo del veicolo che comporti un normale degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti mec- caniche e/o di carrozzeria dovute ad incuria, imperizia o negligenza nell’utilizzo del veicolo. A tal fine, all'interno del sito internet LeasePlan è consultabile il fascicolo de- nominato “Calibro Usato” contenente la definizione con- venzionale del concetto di “normale usura”, che il Cliente si impegna ad osservare.
Sono previste penali, da quantificarsi a seconda dei casi, nell'eventualità di mancata osservanza di quanto ripor- tato nel fascicolo "Calibro Usato" in fase di restituzione dei mezzi locati.
In caso di ritardo rispetto alla scadenza contrattuale nella restituzione del veicolo, in assenza di preventivi accordi scritti e fatte salve le azioni di diritto di LeasePlan per rientrare in possesso del veicolo, verranno applicati per tutto il periodo di mancata riconsegna, canoni maggio- rati del 30 (trenta) % a titolo di copertura dei maggiori costi, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso, in tale ipotesi, il Cliente decade dal diritto ad ogni prestazione contrattuale.
21 PROROGA
Il Cliente ha facoltà di richiedere, previa comunicazione scritta con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla scadenza naturale, una proroga del Contratto di Noleg- gio per ciascun veicolo, nei seguenti casi:
a) Proroga con xxxxxxxx contestuale - qualora il Cliente proceda ad un nuovo Ordine di veicolo in sostituzione del precedente, LeasePlan autorizzerà il Cliente a tratte- nere il veicolo al medesimo canone fino alla data di con- segna del nuovo, qualora la proroga sia inferiore ai sei mesi. Per periodi superiori sarà diritto di LeasePlan ap- plicare una maggiorazione del canone.
b) Proroga senza riordino - in mancanza di riordino di nuovo veicolo, LeasePlan si riserva il diritto di accordare o meno, a proprio insindacabile giudizio, la proroga e di
comunicare l’adeguamento dei canoni relativi al periodo di proroga che non potrà comunque eccedere la durata di sei mesi.
Il Cliente riconosce ed accetta che, in mancanza della predetta richiesta di proroga, verranno applicati per tutto il periodo di proroga canoni maggiorati del 30 (trenta) %.
22 DIVIETO DI CESSIONE DELL’ ACCORDO E DI ALTRI ATTI
È espressamente fatto divieto al Cliente di cedere a terzi il presente Accordo e/o i singoli Contratti di Noleggio, di sublocare gli autoveicoli ed in genere di compiere atti di disposizione, anche temporanea o parziale, dei veicoli noleggiati che ne comportino il trasferimento della de- tenzione/possesso a terzi, anche a titolo gratuito.
Sarà invece facoltà di LeasePlan cedere qualsiasi diritto nascente dal presente Contratto di Noleggio.
23 IMPOSTE E TASSE
Gli importi riportati nella Quotazione e nell’Ordine e nel presente Accordo si intendono al netto di IVA, che verrà applicata con l’aliquota pro tempore prevista dalla legge. Qualsiasi onere fiscale eventualmente connesso alla sottoscrizione del presente Accordo e dei Contratti di Noleggio è a carico del Cliente.
24 FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in rela- zione alla validità, interpretazione, esecuzione o risolu- zione del presente Accordo e dei singoli Contratti di Noleggio perfezionati in virtù del presente Accordo, sa- ranno devolute alla competenza del Foro di Roma ovvero di Milano.
25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003 – CODICE DELLA PRIVACY)
Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso e ai fini dell’esecuzione delle attività previste dal presente Ac- cordo, potrebbero essere scambiate fra esse, e ritenute dalla parte volta per volta ricevente, informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Dlgs. 30 Giu- gno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in ma- teria di tutela dei dati personali (di seguito «Codice della Privacy» o anche «Codice»), e che tali informazioni po- trebbero essere inserite all’interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti per rispondere alle proprie finalità organizzative.
Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti pre-
stano il loro consenso espresso e informato a che i dati che le riguardano e implicati nell’esecuzione del presente Accordo e dei singoli Contratti di Noleggio siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all’articolo 4, comma 1 lett. a) del Codice. Pertanto:
a) Ciascuna Parte presta il proprio consenso al tratta- mento di dati, informazioni e notizie che la riguardano per opera dell’altra;
b) Il Cliente dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall’articolo 13 del Codice, e quivi allegata, circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a cono- scenza dei propri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice;
c) Il Cliente garantisce di aver acquisito il consenso al trat-
tamento dei dati di dipendenti, collaboratori, etc. coinvolti nell’esecuzione dell’oggetto del presente Accordo e/o dei singoli Contratti di Noleggio ed il cui trattamento sia co- munque necessario alla Parte che lo effettua per adem- piere correttamente gli obblighi di cui al presente Accordo e/o ai singoli Contratti di Noleggio.
Inoltre, le Parti prendono atto di quanto segue:
a) il trattamento dei dati forniti è necessario per l’adempi- mento del presente Accordo ed il rispetto di norme di legge, civilistiche e fiscali;
b) il rifiuto di fornirli di una delle Parti potrebbe compor- tare l’impossibilità di dare corretta esecuzione al presente Accordo e dei singoli Contratti di Noleggio;
c) le Parti, in ogni momento, potranno esercitare i diritti menzionati all’articolo 7 del Codice della Privacy;
d) affinché LeasePlan proceda alla prestazione dei servizi di noleggio previsti dal presente Accordo e dei singoli Contratti di Noleggio, potrebbe essere necessario il trat- tamento di dati personali riferiti oltre che al Cliente, anche a soggetti diversi eventualmente coinvolti nell’esecuzione dell’Accordo. Il Cliente garantisce che tutti i dati perso- nali che verranno comunicati a LeasePlan in quanto even- tualmente necessari per la successiva erogazione del servizio di noleggio saranno raccolti e trattati dal mede- simo Cliente in qualità di autonomo Titolare del tratta- mento, in piena conformità alle disposizioni del Codice della Privacy, con particolare riguardo alle norme in mate- ria di previa informativa agli interessati ed in materia di acquisizione del consenso al trattamento dei dati dei Clienti, ove richiesto. Il Cliente manleva fin d’ora Lease- Plan da ogni responsabilità e/o contestazione dovesse essere avanzata dai Clienti come sopra definiti in merito alla violazione degli obblighi che il Codice della Privacy pone in capo al Titolare del trattamento dei dati personali. LeasePlan garantisce che i dati personali oggetto di co- municazione che le verranno trasferiti per l’esecuzione del presente Accordo saranno trattati, nell’ambito delle pro- prie obbligazioni contrattuali, nel rispetto del Codice della Privacy.
26 MODIFICHE
Eventuali modifiche o deroghe al presente Accordo, ai singoli Contratti di Noleggio e ai suoi Allegati dovranno essere concordate esclusivamente in forma scritta fra le Parti.
In ogni caso LeasePlan si riserva il diritto di recedere e/o di modificare in qualsiasi momento dal/il presente Ac- cordo, dandone notizia a mezza Raccomandata A.R. con preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla decorrenza della stessa; in tal caso gli eventuali Contratti di Noleg- gio in corso o al momento della modifica e/o revoca del presente Accordo rimarranno comunque validi e rego- lati dallo stesso sino alla loro scadenza. In caso di mo- difica del presente Accordo, gli eventuali Ordini di veicoli effettuati dal Cliente successivamente al predetto ter- mine saranno regolati dal nuovo testo dell’Accordo.
27 TITOLI
I titoli degli articoli di cui al presente Accordo hanno mero fine indicativo e non hanno alcuna funzione espli- cativa o integrativa rispetto al contenuto delle previsioni cui si riferiscono.
28 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente convenuto nel presente Accordo e nei singoli Contratti di Noleggio, in relazione al soggetto, si applicheranno le norme del Codice Civile.
29 CONTATTI
Per qualsiasi esigenza nascente durante la vigenza del presente Contatto il Cliente potrà far riferimento alla se- zione “Servizi online” del sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx ove sono reperibili tutte le informazioni e i form di con- tatto.
.........................................................
Il Cliente (Xxxxxx e Firma) (Data) .........................................................
Il Cliente dichiara di aver attentamente esaminato ed espressamente accetta, a norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C., i seguenti articoli: 3 (Disdetta Ordini); 5 (Acquisto dei veicoli); 7 (Consegna e durata contrattuale); 8 (Canone ed altri oneri); 12.B (Limitazioni di responsabilità); 13 (Ma- nutenzione e pneumatici); 16 (Multe e provvedimenti delle autorità); 18 (Risoluzione anticipata del noleggio); 19 (Re- cesso unilaterale); 20 (Restituzione dei veicoli e valuta- zione dei danni); 24 (Foro competente).
.................................................................................................................
Cliente (Timbro e Firma) (Data) .........................................................
GLOSSARIO
Canone mensile
Importo oggetto di pagamento su base mensile e comprensivo dei costi finanziari (interessi ed ammortamento), costi di ge- stione ed amministrativi unitamente ai costi stimati per i ser- vizi erogati per ciascuna vettura.
Costi Finanziari
LeasePlan offre un finanziamento al Cliente tramite il noleggio a lungo termine. Il costo finanziario, costituente parte del ca- none mensile, è rappresentato dall’ammortamento e dalla quota interesse (come di seguito definita).
Ammortamento
L’ammortamento mensile corrisponde al valore dell’investi- mento al netto del valore residuo del veicolo diviso la durata contrattuale espressa in mesi.
Il valore dell’investimento consiste nel costo d’acquisto del veicolo inclusi gli optionals, eventuali accessori addizionali e i costi di consegna applicabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di immatricolazione, approntamento veicolo e messa su strada.
Il valore residuo corrisponde alla stima del valore del veicolo alla scadenza contrattuale, valore definito in conformità alle condizioni contrattuali richieste dal Cliente (durata espressa in mesi, chilometraggio totale, caratteristiche meccaniche/tec- niche del veicolo). Rappresenta altresì il valore teorico di ri- vendita del veicolo.
Interessi
L’interesse mensile corrisponde alla base capitale moltiplicata per il tasso d’ interesse diviso 12.
Base Capitale
È rappresentata dal valore di investimento sommato agli im- porti anticipati da LeasePlan su base annua ed inerenti all’uti- lizzo del veicolo oltre al valore residuo, diviso due. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli importi annui anticipati si riferiscono ai premi assicurativi e alle tasse di proprietà.
Tasso di interesse
Il finanziamento dei veicoli che saranno consegnati nel corso del mese sarà riferito al tasso di interesse a partire dal primo giorno, e sarà costituito dalla somma del tasso di riferimento applicabile in base alla scadenza oltre allo spread.
Il tasso di riferimento che viene applicato nei contratti di noleg- gio è rappresentato dal costo dei finanziamenti LeasePlan (COBF). Il COBF è una media ponderata del costo di finanzia- mento per le diverse valute e scadenze.
APPENDICE 1
AL CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle per- sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
Desideriamo informarla, ai sensi dell’articolo 13 del De- creto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (di seguito “Codice”), che le informazioni e i dati forniti od altrimenti acquisiti in occasione dell’adesione al Con- tratto di fornitura di servizi di Noleggio a lungo termine di autoveicoli sottoscritto con LeasePlan saranno og- getto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di LeasePlan Italia S.p.A.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conserva- zione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’intercon- nessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non regi- strati in una banca di dati.
Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati sa- ranno improntati ai principi di correttezza, liceità e tra- sparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Il trattamento dei suoi dati che intendiamo effettuare:
a) ha le seguenti finalità: fornitura dei servizi oggetto del Contratto cui la Sua Società ha aderito e relativi all’auto- noleggio a lungo termine;
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: sia in forma elettronica che cartacea.
c) i dati potranno anche essere comunicati a società, ai loro addetti e incaricati e a soggetti che comunque rice- veranno le informazioni solo se coinvolti a qualsiasi ti- tolo nell’esecuzione del Contratto (es: compagnie di Assicurazione, società per il recupero del credito, etc). In ogni caso, i dati trattati non saranno oggetto di diffu- sione.
La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento comporte- rebbe l’impossibilità di dare esecuzione al Contratto per la fornitura dei Servizi.
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati forniti dalla Sua Società sono i seguenti: Lease- Plan Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Ales- xxxxxx Xxxxxxxxx, 105, la quale ha nominato quali Responsabili del trattamento degli stessi dati personali dei Clienti i Sigg.ri
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ,
domiciliati per la carica presso la suddetta sede legale di LeasePlan Italia S.p.A.
.................................................................................................................
Il Cliente (Xxxxxx e Firma) (Data) .........................................................
APPENDICE 2
AL CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
COPERTURE ASSICURATIVE
1 CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E DELLE GARANZIE ACCESSORIE INCLUSE NEL CONTRATTO
Se previsto nella Quotazione, LeasePlan fornirà le co- perture assicurative e le garanzie accessorie qui di se- guito indicate, valide unicamente in caso di sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Ma- rino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché nel ter- ritorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia e del Liechten- xxxxx. L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati fa- centi parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate. Resta convenuto che tutti i costi e/o le spese sostenute o da sostenersi a qualsiasi titolo da LeasePlan in relazione a sinistri non rientranti o non coperti nelle garanzie di seguito men- zionate, saranno interamente a carico del Cliente.
omissione del rinnovo del documento di guida, con di- ritto di rivalsa nei confronti del solo conducente;
- autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abili- tata a svolgere le funzioni d’istruttore secondo la nor- mativa vigente;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è ef- fettuato in conformità alle disposizioni di legge vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- sinistro causato da veicolo assicurato con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle di- sposizioni che ne regolano l’utilizzo;
- nel caso di veicolo partecipante a competizioni spor- tive su strada e aree pubbliche così come previsto dal
D.L. 20/6/2002 n. 121 che modifica l’art. 9 del D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo di- pendente.
Deroga alla rivalsa
La polizza RCA sottoscritta da LeasePlan prevede la de- roga alla rivalsa nei confronti del Conducente, del Con- traente e dell’Assicurato nei seguenti casi:
- sinistro causato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistro causato per fatto per figli minori.
Copia delle Condizioni Generali di Assicurazione sono di- sponibili presso la sede di LeasePlan Italia S.p.A.
1.A RESPONSABILITA’ CIVILE
Responsabilità Civile auto
La copertura assicurativa fornita garantisce, nel limite del massimale previsto nella Quotazione, le somme do- vute per capitale, interessi e spese a titolo di risarci- mento dei danni involontariamente cagionati a terzi della circolazione del veicolo assicurato.
Responsabilità civile dei terzi trasportati
La copertura assicurativa sottoscritta da LeasePlan ga- rantisce, nel limite del massimale previsto nella Quota- zione, le somme dovute per capitale, interessi e spese a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagio- nati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.
Ricorso terzi da incendio
La copertura assicurativa sottoscritta da LeasePlan ga- rantisce, con massimale pari ad Euro 1.550.000,00, le somme dovute per capitale, interessi e spese, in forza di Ricorso Terzi, per i danni diretti e materiali a beni mobili e immobili di terzi, cagionati da incendio o esplosione del veicolo assicurato, allorché lo stesso non sia in circo- lazione ai sensi di Legge.
Esclusioni
La polizza RCA sottoscritta da LeasePlan per i propri Clienti, non è operante nei seguenti casi:
- conducente non abilitato alla guida a norma delle di- sposizioni di legge in vigore, salvo il caso di involontaria
1.B INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La copertura assicurativa sottoscritta da LeasePlan assi- cura il conducente e i trasportati, secondo i massimali indicati in Quotazione, per gli infortuni subiti in occa- sione della guida del veicolo assicurato, che hanno come conseguenza il decesso o l’invalidità totale e perma- nente. È inoltre prevista la garanzia “Rimborso Spese di Cura”, che garantisce al conducente del veicolo assicu- rato e ai trasportati, in seguito ad infortunio indennizza- bile ai termini di polizza, il rimborso delle spese mediche sostenute per cure e interventi chirurgici secondo i mas- simali indicati in Quotazione.
1.C LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' CORPI VEICOLI TERRESTRI
Incendio
LeasePlan si farà carico dell’importo dei danni diretta- mente subiti dal veicolo (sia fermo sia in circolazione) o da sue parti, a causa di incendio sviluppatosi sia per agenti esterni, compreso il fulmine e lo scoppio del car- burante, sia per fenomeni interni, quali il corto circuito dell’impianto elettrico o il surriscaldamento del motore, previo addebito al Cliente per ogni singolo evento del- l’importo della penale convenuta ed evidenziata nella Quotazione (con riferimento al valore del veicolo indi- cato su Eurotax blu del mese di accadimento del sini- stro). Sono compresi i danni causati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio. Sono invece esclusi i danni determinati da:
- dolo o colpa grave del Cliente o delle persone da que-
sti incaricate alla guida, riparazione o custodia del vei- colo locato;
- semplici bruciature, corto circuito non seguito da in- cendio, nonché i danni conseguenti a fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- partecipazione del veicolo a gare o competizioni spor- tive e alle relative prove;
- trasporto di materiale infiammabile.
Sono inoltre esclusi i danni, sia diretti sia indiretti, conse- guenti a fermo tecnico o svalutazione del veicolo nonché i danni alle cose trasportate dal veicolo stesso, ivi com- presi gli oggetti personali lasciati a bordo, nonché le ap- parecchiature elettroniche non integrate nella plancia del veicolo e non presenti nella Quotazione di LeasePlan.
Furto
LeasePlan si farà carico dell’importo dei danni diretta- mente subiti dal veicolo o da sue parti, in conseguenza di furto (totale o parziale) o rapina, anche solo tentati, previo addebito al Cliente per ogni singolo evento del- l’importo della penale convenuta ed evidenziata nella Quotazione (con riferimento al valore del veicolo indi- cato su Eurotax blu del mese di accadimento del sini- stro). Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo stesso durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina, fino al momento del ritrovamento. Sono esclusi i danni determinati da dolo o colpa grave del Cliente o dalle persone da esso incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo locato. Sono altresì esclusi i danni
o la sottrazione di oggetti personali lasciati a bordo del veicolo (es. Cd musicali, occhiali, abbigliamento, Pc, borse…) nonché le apparecchiature elettroniche non in- tegrate nella plancia del veicolo e non presenti nella Quotazione di LeasePlan, salvo diverso accordo scritto in tal senso con LeasePlan. In caso di furto totale, il Cliente dovrà restituire a LeasePlan tutte le serie di chiavi originali del veicolo consegnate, complete di an- tifurto se previsto. In caso di mancata riconsegna di tutte le serie originali di chiavi, LeasePlan si riserverà il diritto di addebitare al Cliente il valore dell’auto al momento del sinistro.
Danni da circolazione
LeasePlan si farà carico dell’importo dei danni diretta- mente subiti dal veicolo o da sue parti, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada, veri- ficatisi durante la circolazione su aree pubbliche o pri- vate, previo addebito al Cliente per ogni singolo evento dell’importo della penale convenuta ed evidenziata nella Quotazione.
Sono esclusi i danni:
- provocati da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- determinati da dolo o colpa grave del Cliente o delle persone da esso incaricate alla guida, riparazione o cu- stodia del veicolo locato, nonché dei trasportati;
- avvenuti in conseguenza di traino attivo o passivo, non- ché di manovre di spinta a mano;
- conseguenti a semplici bruciature, corto circuito non seguito da incendio, nonché quelle da fenomeno elet- trico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- conseguenti a partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive e alle relative prove;
- avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stra- dali e carrabili, salvo in caso di uscita di strada acciden- tale;
- in occasione di partecipazione ad azioni delittuose;
- conseguenti ad operazioni di carico e scarico;
- indiretti di qualsiasi genere;
- subiti dal veicolo mentre si trova sotto sequestro a di- sposizione della Pubblica Autorità;
- avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Rottura cristalli
LeasePlan, fino al massimale convenuto e evidenziato in Quotazione, si farà carico dell’importo delle spese per la sostituzione o riparazione dei cristalli perimetrali, esclusi i gruppi ottici e gli specchietti retrovisori, dell’au- tovettura locata, comunque verificatisi, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave del Cliente o dalle persone da esso incaricate alla guida. Sono esclusi i danni al vei- colo, ai trasportati ed agli oggetti all’interno del veicolo, conseguenti alla rottura dei cristalli.
Eventi socio-politici ed eventi atmosferici
LeasePlan si farà carico dell’importo dei danni diretta- mente causati al veicolo o a sue parti rispettivamente in conseguenza di:
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, som- mosse, atti di vandalismo, sabotaggio, etc.
- trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti etc.;
previo addebito al Cliente per ogni singolo evento del- l’importo della penale convenuta ed evidenziata nella Quotazione. Sono esclusi i danni causati da condotta do- losa o gravemente colposa del Cliente.
Danno Totale
Nel caso in cui il veicolo, in seguito a sinistro in carico a LeasePlan, venga dichiarato da questa non riparabile, l’importo del danno sarà sostenuto da LeasePlan, pre- vio addebito al Cliente dell’importo della penale conve- nuta ed evidenziata nella Quotazione (con riferimento al valore del veicolo indicato su Eurotax blu del mese di ac- cadimento del sinistro).
Nel caso in cui, a seguito di sinistro, sia necessaria la reimmatricolazione (smarrimento di targa e/o dei docu- menti), sarà facoltà di LeasePlan richiedere al Cliente le relative spese sostenute.
2 CARATTERISTICHE MINIME DELLE COPERTURE ASSICURATIVE STIPULATE DAL CLIENTE
Qualora il Cliente non sottoscriva l’Offerta assicurativa proposta da LeasePlan, con riferimento agli autoveicoli locati, e salvo diverso accordo scritto tra le parti, lo stesso dovrà provvedere a stipulare per ciascuno degli autoveicoli in oggetto le seguenti coperture assicurative con le caratteristiche minime sotto indicate. Resta inteso che il Cliente dovrà in ogni caso manlevare e tenere in- denne LeasePlan di qualunque costo e/o spesa che que- st’ultima fosse chiamata a corrispondere a qualunque titolo in relazione a danni causati all’autoveicolo o dal- l’autoveicolo locato.
2.A
2.B
RESPONSABILITA’ CIVILE
Responsabilità Civile Auto
Copertura RC Auto ai sensi della normativa in vigore. La polizza assicurativa sottoscritta dal Cliente, gestita con formula a Libro Matricola, dovrà garantire, con massi- male non inferiore ad Euro 25.000.000,00, le somme do- vute per capitale, interessi e spese a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli locati.
Responsabilità civile dei terzi trasportati
Copertura RC dei trasportati che dovrà garantire, nel li- mite del massimale RC Auto, le somme dovute per capi- tale, interessi e spese, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati ai terzi trasportati a bordo del veicolo locato.
Ricorso terzi da incendio
La polizza assicurativa stipulata dovrà garantire, con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00, le somme dovute per capitale, interessi e spese, in forza di Ricorso Terzi, per i danni diretti e materiali a beni mobili ed im- mobili di terzi, cagionati da incendio o esplosione del veicolo, allorché lo stesso non sia in circolazione ai sensi di Legge.
AUTO RISCHI DIVERSI
La Copertura ARD dovrà garantire il veicolo locato contro i seguenti rischi:
- furto (totale o parziale) e rapina, anche solo tentati, compresi i danni conseguenti alla circolazione, agli atti vandalici e ai danneggiamenti che il veicolo abbia subito dopo il furto la rapina fino al suo ritrovamento;
- incendio, sia parziale che totale;
- danni da circolazione (Kasko totale);
- eventi naturali e Socio-Politici;
- rottura cristalli.
Resta comunque inteso che, nel caso in cui la Compa- gnia del Cliente non liquidasse interamente il danno, per qualsiasi ragione, sarà facoltà di LeasePlan addebitare il saldo al Cliente stesso.
Vincolo
Qualora le polizze Auto Rischi Diversi vengano stipulate direttamente dal Cliente, LeasePlan dovrà risultare come Beneficiaria di polizza. Tale polizza dovrà inoltre preve- dere un vincolo a favore di LeasePlan, come sotto indi- cato:
“Premesso che il veicolo assicurato è di proprietà di LEA- SEPLAN ITALIA S.p.A. ed immatricolato a suo nome, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di LEASEPLAN ITALIA S.p.A. con sede in xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 000, 00000 – Xxxx.”
La Compagnia Assicuratrice, in caso di vincolo, si obbliga a:
- non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate, se non con il consenso della vincolataria;
- comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo, entro quindici giorni dalla rice- zione della relativa denuncia;
- comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata
A.R., qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assi- curazione scaduto, nonché l’eventuale interruzione o prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà co- munque la sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, qualsiasi indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza, verrà, a norma dell’art.1891, 2° co., c.c., corrisposto alla vincolataria nella sua qualità di proprie- taria di detto veicolo e da essa verrà pertanto sotto- scritta la relativa quietanza liberatoria.
3 GESTIONE SINISTRI
Modalità di denuncia dei sinistri
Nel caso di coperture assicurative e garanzie accessorie fornite direttamente da LeasePlan, o nel caso in cui la gestione del sinistro sia a carico di quest’ultima, Lease- Plan si attiverà al ricevimento della comunicazione dello stesso. A tal fine il Cliente dovrà informare LeasePlan del sinistro entro e non oltre tre giorni dalla data del suo ac- cadimento o entro e non oltre tre giorni da quando è ve- nuto a conoscenza dello stesso. In caso di sinistro, sarà inoltre cura del Cliente compilare in ogni sua parte l’ap- posito modulo “CAI” e/o il “modulo LeasePlan per de- nuncia sinistri”, presenti a bordo di ogni veicolo, specificando il luogo dove si trova il veicolo. Per deter- minate categorie di sinistri, LeasePlan avrà la facoltà di sollecitare il Cliente affinché questi si rechi presso una struttura convenzionata al fine di effettuare una valuta- zione dei danni. Nel caso in cui il contratto di locazione non preveda la gestione sinistri a carico di LeasePlan, il Cliente dovrà comunque inviare a LeasePlan copia della denuncia dello stesso inviata alla compagnia di assicu- razione, nonché copia delle fatture per il ripristino del veicolo. Nei casi di furto e rapina il Cliente dovrà sempre sporgere immediata denuncia all’Autorità competente, con contestuale inoltro a LeasePlan di originale della de- nuncia o di copia conforme. La medesima procedura dovrà essere seguita anche in caso di danni conseguenti ad eventi socio-politici o a condotte dolose. In caso di furto, il Cliente o l’Utilizzatore dovranno inoltre inviare a LeasePlan tutte le serie di chiavi originali del veicolo con- segnate, complete di antifurto se previsto.
LeasePlan, in presenza della sopracitata denuncia, prov-
vederà ad interrompere la fatturazione del canone, de- corsi trenta (30) giorni dalla data dell’evento, salvo il ritrovamento del veicolo. Qualora il furto o la rapina siano avvenuti all’estero, la denuncia deve essere ripe- tuta all’Autorità italiana.
“Il sottoscritto
…………………...................….........…………………...................….........…………………...................….........…
………………...................….........…………………...................….........…………………...................….........….
dichiara di aver preso visione del presente allegato assi- curativo e della documentazione contrattuale ivi allegata che ne costituisce parte integrante (Condizioni Generali di locazione) e di accettarle in ogni sua parte.”
Firma del Cliente …….............................…………….........................……………….........….
Data ….........../….........../…...........
APPENDICE 3
AL CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE
NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO IL SERVIZIO “EASY FUEL” PREMESSA
LeasePlan, qualora il Cliente abbia richiesto di usufruire, in sede di Ordine, del servizio “Easy Fuel”, mette a di- sposizione del Cliente, per ciascun autoveicolo noleg- giato, una o più carte commerciali appositamente emesse da primarie compagnie petrolifere, che consen- tono la fruizione di determinati servizi (di seguito le “carte” o singolarmente la “carta”).
Tutte le carte consentono l’effettuazione del riforni- mento di carburante, sia in Italia che all’estero, presso le stazioni di servizio convenzionate. Sul territorio estero è consentito inoltre anche il pagamento di pedaggi auto- stradali, ponti, tunnel, imbarco traghetti e trasporto vet- tura a mezzo ferroviario. Alcune carte potranno essere utilizzate nelle stazioni italiane convenzionate oltre che per il rifornimento di carburante (benzina/gasolio) anche per i servizi offerti presso i Punti Vendita delle stazioni stesse, compreso l’acquisto di prodotti lubrificanti e il lavaggio della vettura. In tutti i casi non sarà necessario l’utilizzo di denaro o di altri mezzi di pagamento.
La carta è valida ed utilizzabile esclusivamente per l’au- toveicolo indicato nella stessa e per il quale il Cliente ha richiesto di usufruire del servizio “Easy Fuel” nell’Ordine di Noleggio.
Nell’ipotesi in cui verrà fornito un veicolo in temporanea sostituzione della vettura in copertura servizi, sarà cura del Cliente verificare che sia riportata la seguente for- mula nel contratto rilasciato dalla Stazione di noleggio (formula riportata in basso a sinistra), “Sostituisce tem- poraneamente il veicolo…… (targa)”.
La carta è utilizzabile attraverso un codice segreto/PIN che dovrà essere digitato dal Cliente dopo avere effet- tuato il rifornimento.
1 VALIDITA’
La validità della carta verrà appositamente indicata sulla stessa. Qualora la scadenza della carta non coincida con quella del contratto, sarà cura di LeasePlan consegnare al Cliente la nuova carta prima della scadenza della pre- cedente.
Al momento della cessazione del contratto per qualsiasi ragione, il Cliente dovrà dichiarare sotto la propria re- sponsabilità a LeasePlan la disabilitazione definitiva, con un taglio sulla banda magnetica, delle relative carte emesse ancora valide.
2 CONSEGNA DELLE CARTE E DEL CODICE SEGRETO/PIN
La carta viene inviata da LeasePlan in prossimità della consegna del veicolo al Cliente c/o l’indirizzo di spedi-
zione documenti fornito dal Cliente.
Il codice segreto/PIN verrà successivamente spedito, in busta chiusa, da LeasePlan al Cliente, presso lo stesso indirizzo.
Qualora si verifichino ritardi, smarrimenti o altri eventi che impediscano il ricevimento del codice segreto/PIN da parte del Cliente, quest’ultimo dovrà darne imme- diata comunicazione all’ufficio competente di LeasePlan a mezzo posta elettronica. La data di efficacia della carta coinciderà con la data di ricezione del codice segreto/PIN.
Il codice dovrà restare segreto e non dovrà essere anno- tato sulla carta né conservato insieme alla stessa; il Cliente dovrà pertanto assicurare la custodia e la segre- tezza del codice segreto/PIN e sarà ritenuto unico re- sponsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare a seguito di incuria, negligenza o altre condotte illegittime nell’uso della carta e del codice segreto/PIN anche se a seguito di smarrimento, rapina o sottrazione. Pertanto con la digitazione del codice segreto/PIN, la transazione verrà imputata al Cliente. Le carte, che ri- mangono di proprietà delle Aziende Petrolifere, sono strettamente connesse e sono utilizzabili solo per l’auto- veicolo la cui targa è riportata sulla stessa e quindi non devono essere in nessun caso firmate dall’utilizzatore. Sulla carta sarà riportato, oltre al numero ed alla data di scadenza, la targa dell’autoveicolo oggetto del con- tratto.
3 CONTROLLO E USO DELLA CARTA
Il personale delle stazioni di servizio della rete è auto- rizzato a controllare la validità della carta, la conoscenza da parte del Cliente del codice segreto/PIN e, in partico- lare, la corrispondenza dei dati sulla carta con il numero di carta del veicolo.
Qualora il Cliente effettui rifornimenti nelle ore di chiu- sura degli impianti, accetta che i rifornimenti effettuati si intendano approvati dal Cliente stesso tramite la sola transazione elettronica con l’utilizzo del PIN, senza la sottoscrizione del relativo documento giustificativo (scontrino/bolla di consegna). In caso di non conformità dei dati, o di carta scaduta o inserita nella lista di blocco, il personale della stazione di servizio potrà ritirare la stessa. Per ogni rifornimento la stazione di servizio emetterà un buono di consegna riportante i dettagli della fornitura; sarà responsabile del Cliente assicurarsi dell’esattezza dei dati riportati sul buono prima della firma dello stesso per accettazione.
Ciascuna carta è utilizzabile entro il limite di spesa gior- naliero nell’arco delle 24 ore, concordato con la Compa- gnia petrolifera emittente. Tale limite potrà subire modifiche a fronte di specifiche richieste delle Compa- gnie petrolifere emittenti.
In ogni caso LeasePlan non sarà considerata responsa- bile per l’uso fraudolento della carta successivamente alla data di cessazione del contratto e prima della ricon- segna della stessa a LeasePlan, così come per l’uso frau- dolento a seguito di smarrimento o furto della carta.
4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’addebito del corrispettivo del servizio “Easy Fuel” al Cliente sarà effettuato da LeasePlan mensilmente, con unico documento contabile, congiuntamente al canone. Qualora il Cliente richieda di integrare il contratto già in essere con il servizio “Easy Fuel”, l’addebito sarà inse- rito nella fattura del mese in corso o comunque verrà in- tegrata nella fattura emessa nel mese successivo.
Al termine di ciascun periodo pattuito, LeasePlan verifi- cherà quale sia stato il quantitativo di carburante acqui- stato nel medesimo periodo dal Cliente. Quindi, ove risulti una differenza rispetto al quantitativo di carbu- rante di cui era stato preventivato il consumo con il Cliente, LeasePlan invierà al Cliente un documento di conguaglio in cui saranno riportati in dettaglio i dati di quanto già fatturato e il carburante realmente erogato su ogni singolo veicolo, con le seguenti modalità:
- qualora il costo del carburante acquistato dal Cliente, nel periodo considerato, sia superiore al totale dell’im- porto fatturato mensilmente da LeasePlan al Cliente, LeasePlan emetterà una nota di debito per l’importo do- vuto a differenza,
- qualora il costo del carburante acquistato dal Cliente, nel periodo considerato, sia inferiore al totale dell’im- porto fatturato mensilmente da LeasePlan al Cliente, LeasePlan emetterà una nota di credito per l’importo ad- debitato in eccedenza.
Il calcolo del costo del carburante acquistato dal Cliente mediante la carta verrà effettuato da LeasePlan moltipli- cando la quantità acquistata per il prezzo del prodotto in vigore presso la stazione di servizio al momento del ri- fornimento.
LeasePlan potrà variare i corrispettivi mensili del servi- zio “Easy Fuel” qualora si siano verificate variazioni del prezzo medio del carburante “alla pompa” superiori al 3 (tre) %. Tale limite potrà subire modifiche a fronte di specifiche richieste delle Compagnie petrolifere emit- tenti le carte.
Le rilevazioni del prezzo medio del carburante vengono effettuate direttamente dal sito di comparazione delle compagnie petrolifere titolari delle carte.
Eventuali contestazioni sugli importi determinati a con- guaglio dovranno essere inoltrate a LeasePlan per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ri- torno, entro trenta giorni dalla data di emissione del do- cumento contabile.
5 FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO DELLE CARTE
Il Cliente deve curare la custodia e il buon uso della carta.
In caso di furto o smarrimento, il Cliente è tenuto a spor- xxxx immediatamente denuncia alle Autorità di Polizia e a darne comunicazione contestuale, a mezzo posta elet- tronica all’ufficio competente di LeasePlan.
In nessun caso LeasePlan sarà considerata responsabile per l’utilizzo abusivo o fraudolento della carta, bensì sa- ranno a carico del Cliente tutte le conseguenze pregiudi- zievoli connesse con l’eventuale uso abusivo o fraudolento della carta avvenute entro il 5° giorno lavo- rativo successivo alla ricezione della denuncia da parte di LeasePlan.
In caso di deterioramento, il Cliente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità a LeasePlan la disabilita- zione definitiva, con un taglio sulla banda magnetica. Al fine di una rapida emissione di una nuova carta, la co- municazione potrà avvenire a mezzo posta elettronica all’ufficio competente di LeasePlan.
6 SOSTITUZIONE DELLA CARTA
In caso di furto, smarrimento e deterioramento, il Cliente, nella persona del referente aziendale titolato, avrà diritto di richiedere una nuova carta che sarà inviata con le stesse modalità indicate nel punto 2. In ogni caso, LeasePlan avrà diritto di addebitare al Cliente, a titolo di rimborso spese per gestione amministrativa, ad oggi, l’importo di Euro 15,00 per ogni carta rilasciata. In caso di ritrovamento della carta dichiarata smarrita rubata o sottratta, da parte del Cliente la stessa non potrà essere utilizzata e dovrà essere dichiarata a LeasePlan dal Cliente, sotto la propria responsabilità, la disabilitazione definitiva, con un taglio sulla banda magnetica, a mezzo posta elettronica all’ufficio competente.
7 SCADENZA O VOLTURA CONTRATTO
Alla scadenza del contratto o alla richiesta di voltura, il Cliente ha l’obbligo di dichiarare sotto la propria respon- sabilità a LeasePlan la disabilitazione definitiva, con un taglio sulla banda magnetica, a mezzo posta elettronica all’ufficio competente.
Qualora, fatta eccezione per eventuali proroghe autoriz- zate, alla scadenza del contratto o all’approvazione della voltura richiesta, la carta non venga riconsegnata e se ne certifichi l’ulteriore utilizzo, fermo restando quanto disciplinato al punto 5, saranno addebitati al Cliente tutti i consumi rilevati ed una penale pari al 3 (tre) % del monte consumi fatturato.
8 RECESSO O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
È facoltà di LeasePlan comunicare, a mezzo lettera rac- comandata con ricevuta di ritorno, al Cliente, senza ob- bligo di motivazione, la propria volontà di non offrire più il servizio “Easy Fuel” con effetto immediato.
Il Cliente dovrà dichiarare sotto la propria responsabi- lità a LeasePlan la disabilitazione definitiva di tutte le carte emesse e valide, con un taglio sulla banda magne- tica, a mezzo posta elettronica da indirizzare all’ufficio competente entro 48 ore dalla data di ricevimento della comunicazione; decorso tale termine saranno conside- rati a carico del Cliente eventuali addebiti derivanti dal- l’uso fraudolento delle carte.
La sospensione o cessazione del servizio “Easy Fuel” non comporta alcun diritto ad indennità, risarcimenti o altre rivalse da parte del Cliente nei confronti di Lease- Plan.
Qualora, fatta eccezione per eventuali proroghe autoriz- zate, alla scadenza del contratto la carta non venga ri- consegnata e se ne certifichi l’ulteriore utilizzo, fermo restando quanto disciplinato al punto 5, saranno adde- bitati al Cliente tutti i consumi rilevati ed una penale pari al 3 (tre) % del monte consumi fatturato.
9 ACCORDI STIPULATI IN PRECEDENZA
Il Cliente prende atto che qualsiasi accordo relativo alle carte “Easy Fuel” e stipulato in precedenza, deve inten- dersi senza effetto e sostituito dal presente contratto.
10 LIMITE TEMPORALE DELLE CONDIZIONI
In caso di disdetta, anche successivamente alla cessa- zione dell’uso della Carta, le condizioni generali rimar- ranno valide fino all’integrale pagamento delle somme dovute in relazione alle stesse.
Visto, letto ed approvato
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Cliente (Timbro e Firma) (Data) .........................................................
Il Cliente, ai sensi ed agli effetti degli articoli 1361 e se- guenti c.c., dichiara di approvare e confermare specifi- catamente le clausole: 5 (FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO DELLE CARTE), 7 (RECESSO O SO- SPENSIONE DEL SERVIZIO).
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Cliente (Timbro e Firma) (Data) .........................................................