Circolare esplicativa
Circolare esplicativa
Decreto Legge 7 dicembre 2021 n. 197 “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19”
Al fine di garantire una corretta applicazione ed interpretazione del Decreto Legge 7 dicembre 2021 n. 197, si propone di seguito la spiegazione di alcune delle misure introdotte.
POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA (Art. 5)
Sono da ritenersi esonerati dal possesso di uno dei documenti di cui all’articolo 5:
• i fornitori di beni e/o servizi delle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, mense, bed & breakfast, agriturismi, hotel e strutture ricettive in genere, delle sale giochi, dei luoghi della cultura, congressi e meeting, nonché delle strutture sportive pubbliche e private;
• gli avventori che accedono alle attività economiche ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande serviti al tavolo posto all’esterno delle stesse in base all’applicazione del distanziamento di 1 metro sia a livello interpersonale sia tra tavoli adiacenti;
• gli avventori che usufruiscono del servizio di asporto nel rispetto del corretto utilizzo 1
della mascherina e del mantenimento del distanziamento interpersonale di 1 metro;
• i lavoratori e i collaboratori di tutte le attività economiche per i quali resta fermo l’obbligo di utilizzo corretto e puntuale di tutti i presidi sanitari e le misure anti contagio.
Per quanto concerne i “tavoli posti all’esterno” si precisa che sono considerati tali i tavoli posti in:
- area senza alcuna copertura;
- dehors, vale a dire tensostrutture con pareti in materiale plastico amovibile/apribile, totalmente aperti;
- strutture con soffitto fisso, ma con almeno tre lati completamente aperti (salvo l’ingombro costituito dai sostegni);
- strutture con soffitto fisso e pareti scorrevoli, aperte per almeno il 50% della superficie dei tre lati.
FESTE ED EVENTI OVE È PREVISTO IL BALLO (Art. 5 comma 5)
• Dove possono essere organizzati: le feste e gli eventi ove è previsto il ballo sono consentiti esclusivamente presso le sedi di operatori economici che abbiano come oggetto principale di licenza “discoteca, sale da ballo, night club e simili” e svolte in
strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9 di cui al comma 1 dell’articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.
In tutti i locali con caratteristiche diverse da quelle sopra riportate, incluse le abitazioni private, sono vietati eventi e feste da ballo. Rimangono invece consentite le attività di intrattenimento musicale nell’ambito del proprio esercizio (ad es. piano bar) che non prevedano balli e assembramenti.
• Chi può partecipare: solo gli avventori vaccinati o guariti in possesso di uno dei seguenti documenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge:
o San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC), verificabile tramite la apposita APP gratuita XXXxxxxxxx00.XX ;
o Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 9 mesi precedenti;
o apposito certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 9 mesi precedenti;
o certificato medico di guarigione avvenuta entro i sei mesi precedenti.
Agli eventi e feste da ballo non è consentito accedere con tampone antigenico e certificato 2
anticorpale.
ULTERIORI MISURE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (Art. 6)
Il limite massimo di 6 persone al tavolo può essere superato nei casi in cui i clienti seduti al medesimo tavolo siano tutti conviventi o siano soggetti vaccinati o guariti in possesso di uno dei seguenti documenti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge:
o San Marino Covid certificate;
o Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 9 mesi precedenti;
o apposito certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana
o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 9 mesi precedenti.
Le medesime disposizioni valgono anche per coloro che sono in possesso del certificato medico di guarigione avvenuta entro i sei mesi precedenti.
Ai soggetti in possesso di certificato negativo di tampone antigenico e certificato anticorpale
non è consentito superare il limite massimo di 6 persone sedute al tavolo.
Per tutti rimane l’obbligo di indossare la mascherina all’entrata e all’uscita dei locali nonché in tutti gli spostamenti interni.
CONSUMAZIONI AL BANCO - Agli avventori in possesso di uno dei documenti di cui all’art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e) è consentita la consumazione al banco nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro.
ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE (Art. 7)
STRUTTURE PUBBLICHE - Come da disposizioni della Direzione Generale ISS di cui alla nota del 9 dicembre 2021 (prot. 5448), l’accesso ai servizi ospedalieri, socio sanitari e previdenziali è consentito ai soggetti in possesso di uno dei documenti di cui all’articolo 5, comma 1. Tale obbligo non si applica ai soggetti minori di anni 12 e alle situazioni di emergenza.
In via subordinata, qualora un utente acceda a una visita programmata in ambito sanitario e/o socio-sanitario e/o di laboratorio senza essere in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5, comma 1 del Decreto Legge sopraccitato, lo stesso deve essere sottoposto all'esecuzione di un tampone antigenico rapido, gratuito, da parte del personale dell'Unità afferente, prima dell'erogazione della prestazione, fino a nuove disposizioni.
Si specifica inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge, per l’accesso alle 3 Farmacie del territorio (ad esclusione della farmacia dell'Ospedale), non sarà richiesta alcuna documentazione di cui all’art. 5, comma 1. L’utente che risulti essere sprovvisto di green pass
negli orari in cui l’unica farmacia aperta del territorio è quella dell'Ospedale, dovrà seguire il percorso esterno dedicato all'accesso notturno.
STRUTTURE PRIVATE – Per tutta la vigenza del Decreto Legge 197/2021, le superiori disposizioni valgono anche per le strutture sanitarie private.
PERSONALE SANITARIO DELLE STRUTTURE PRIVATE (Art. 7)
Il personale sanitario che non può svolgere attività lavorativa in quanto non in possesso di almeno uno dei documenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), mantiene in ogni caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, pertanto, la mancanza dei suddetti documenti non è motivo di licenziamento per giusta causa.
L'assenza dal posto di lavoro potrà essere coperta con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
ASSISTENZA AI MINORI IN QUARANTENA (Art. 14) E LAVORO AGILE
Il genitore che assiste il figlio minore (0-14 anni) posto in quarantena può astenersi dall’attività lavorativa e beneficiare dell'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro.
In alternativa, il genitore può lavorare in modalità “lavoro dal domicilio” o “lavoro agile”
previo accordo con il datore di lavoro.
Dipendenti settore privato: l’accordo deve essere trasmesso, dal datore di lavoro, all'associazione di categoria di riferimento, alle organizzazioni sindacali e all’Ufficio Attività Economiche per il tramite del portale LABOR (vedi circolare n. 11/2020 dell’Ufficio Attività Economiche). Occorre inoltre che il lavoratore dipendente invii all’Istituto Sicurezza Sociale (xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx) la richiesta di rinuncia al periodo di copertura della malattia ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13/2021.
Dipendenti settore pubblico: il contratto di lavoro agile dovrà essere predisposto dal competente dirigente sulla base del modello già disponibile sul portale della PA e dovrà essere trasmesso al dirigente dell’Ufficio Gestione Personale PA per la sottoscrizione (per ulteriori informazioni si veda la circolare della Direzione Generale Funzione Pubblica del 16 settembre 2021 prot. 98649).
Per tutta la durata della quarantena, il genitore che assiste il minore deve essere il medesimo. 4
Si rammenta infine che:
- la richiesta di accedere al lavoro agile e rinunciare all’indennità economica può avvenire sia da parte del genitore che assista il minore in quarantena, come sopra descritto, sia per tutti lavoratori dipendenti posti in quarantena;
- è vietato, per i pazienti in isolamento domiciliare, sintomatici o non sintomatici, svolgere attività lavorativa dal domicilio o in lavoro agile (art. 7 comma 3 del Decreto Legge 13/2021)
Si coglie l’occasione per ricordare che la presentazione di documentazione sanitaria falsa ovvero di persona diversa dal soggetto che la esibisce è perseguibile a norma del vigente Codice Penale.
Numeri utili
✓ per sintomi sospetti di Covid: 0549. 994111 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00) oppure xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
✓ per problemi relativi agli spostamenti in Italia e all’estero e aeroporti, Dipartimento Affari Esteri 0549.882337
✓ per consegna medicinali, spesa e servizio cinofilo, Protezione Civile 0549.883401- 883402.
Info
Domande frequenti su vaccinazione: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx Info su APP COVerifica 19: xxxxx://xxxxxxxxxx00.xxx.xx/
Xxx Xxxxxx, 00 dicembre 2021/1721 d.F.R.
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