Rep. n. Prot. n.
.Rep. n. Prot. n.
Contratto normativo per l’affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi dell’Agenzia Entrate - Territorio – Lotto 1 e/o 2 e/o 3
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i signori:
- , dirigente pubblico, nato a il ,
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;
- , nato a il , domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di della
Banca (di seguito, per brevità, “Banca” o
“Operatore Economico”), con sede legale in , alla Via/Piazza
; partita IVA: ; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:
, capitale sociale versato € ; aggiudicatario dell’appalto per l’affidamento dei servizi di riscossione tributi
con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi dell’Agenzia Entrate- Territorio.
Al presente atto pubblico, redatto in forma pubblica amministrativa, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano quanto segue
Premesse, allegati e definizioni
- Con determina n. 19673 del 30 dicembre 2013, l’Agenzia ha avviato una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi dell’Agenzia Entrate- Territorio;
- all’esito della procedura di gara l’offerta presentata dall’Operatore
Economico per il Lotto è risultata quella migliore, secondo quanto
indicato nel disciplinare di gara;
- per il Lotto
con provvedimento prot.
/ del ,
l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Banca;
- a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui al comma 10 dell’art. 11, D.lgs. n. 163/2006;
- la Banca, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un
importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al a favore di
;
- la Banca, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
- Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
⮚ Allegato “A” (Schema di Contratto esecutivo);
⮚ Allegato “B” (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici);
⮚ Allegato “C” (Offerta economica dell’Appaltatore);
⮚ …… altri allegati eventuali ;
- In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
⮚ Contratto normativo;
⮚ Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
⮚ Contratto esecutivo;
⮚ Offerta economica dell’Appaltatore;
- Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
⮚ STAZIONE APPALTANTE: Agenzia delle Entrate
▪ CONTRAENTE/COMMITTENTE: Agenzia delle Entrate
⮚ APPALTATORE/OPERATORE/BANCA/SOCIETÀ: affidatario dei servizi di cui al successivo articolo 2.
⮚ CONTRATTO ESECUTIVO: E’ il documento con il quale la Committente chiede all’Operatore Economico i servizi oggetto del Contratto normativo di riferimento nei limiti del proprio fabbisogno. La Banca ha l’obbligo di eseguire le prestazioni richieste in conformità e alle condizioni previste nel Contratto normativo e nel Contratto esecutivo.
⮚ CONTRATTO NORMATIVO (o “Contratto”): è il contratto sottoscritto dall’Agenzia con la Banca, per effetto del quale quest’ultima si obbliga a prestare in favore del Soggetto Contraente le prestazioni richieste a seguito di apposito Contratto Esecutivo.
La Banca prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che nel corso della durata del Contratto normativo e dei singoli Contratti esecutivi, per effetto di modifiche alla struttura organizzativa dell’Agenzia si potrebbero determinare modifiche soggettive/subentri nella titolarità dei singoli Contratti esecutivi.
Art. 1 – Oggetto
Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e di ritiro valori presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate-Territorio. Le condizioni e le modalità alle quali dovranno rispondere i Servizi suddetti sono stabilite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, da intendersi qui integralmente recepito.
Si precisa che le prestazioni affidate saranno eseguite in seguito alla trasmissione, da parte della Committente, di specifici contratti esecutivi in conformità allo schema allegato. L’Appaltatore, entro 1 giorno dalla ricezione di ciascun contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.
Per effetto del presente contratto, che ha natura di contratto normativo, la Società si impegna ad accettare contratti esecutivi fino alla concorrenza del massimale esposto secondo quanto definito al successivo art. 6 del presente contratto.
Resta naturalmente inteso tra le parti che, fermo restando la validità ed efficacia del Contratto normativo e dei singoli Contratti Esecutivi eventualmente ancora in corso, non sarà più possibile concludere contratti attuativi qualora sia esaurito il corrispettivo massimo previsto nel presente contratto.
I singoli Contratti Esecutivi avranno la durata fissata dalla Committente, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Contratto normativo.
La Società ha attivato, per tutta la durata dell’appalto, il call center con linea dedicata nei termini previsti dal Capitolato, da intendersi qui integralmente recepito, indicando il n. e, quale responsabile del servizio, il/i signore/i: .
Art. 2– Durata del contratto
Il presente contratto normativo avrà durata quadriennale, decorrente dalla data di stipula dello stesso.
Si precisa che la stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo immediato di prestazione dei servizi, e che, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno soltanto in seguito all’emanazione dei singoli contratti esecutivi. L’Agenzia, attraverso le proprie strutture regionali, potrà emettere singoli contratti esecutivi, fino alla concorrenza del massimale contrattuale, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale medesimo.
Art. 3 – Termini e modalità di esecuzione dei servizi
I contratti esecutivi saranno emessi tramite gli Uffici Risorse Materiali di ciascuna Direzione Regionale in relazione al fabbisogno di tutti gli Uffici provinciali facenti capo ad una Direzione Regionale dell’Agenzia.
L’elenco degli Uffici presso cui effettuare le prestazioni potrà variare a seconda delle esigenze dell’Amministrazione, senza che la Banca possa eccepire nulla in merito.
Ai fini dell’esecuzione del presente accordo, la Banca si impegna ad eseguire i Servizi:
- con la massima professionalità e tempestività, al meglio delle proprie conoscenze ed al più alto livello tecnico, assumendo piena responsabilità per ogni pregiudizio che dovesse derivare all’Agenzia a causa di errore, negligenza o imperizia;
- con il xxxxxxx xxxxxxxx e la massima diligenza, nel rispetto dei termini e delle modalità definiti nel presente contratto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché di quelli che
saranno indicati dall’Agenzia, nel corso dell’espletamento dei Servizi stessi.
La Banca sarà responsabile nei confronti dell’Agenzia del puntuale adempimento delle prestazioni previste. Sarà cura della Banca garantire la rispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto dall’Agenzia, impegnandosi a tale scopo a provvedere, a sua cura e spese, anche su espressa indicazione dell’Agenzia, alla sostituzione del personale dei materiali e/o di tutti quei mezzi utilizzati che non assicurino la perfetta esecuzione dei Servizi stessi. La suddetta garanzia è prestata in proprio dalla Banca, intendendo l’Agenzia restare estranea a tutti i rapporti che la stessa dovesse intrattenere con terzi.
La Banca garantisce che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto saranno eseguite da personale qualificato, coadiuvato da tutti i mezzi necessari per l’espletamento dei servizi.
La Banca si impegna ad organizzare ed effettuare i servizi a suo completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla manodopera, ai materiali, alle attrezzature ed ai mezzi di trasporto che si intendono remunerati con il corrispettivo di cui all’art. 5 del presente contratto.
Art. 4 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
La Banca si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o
regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito. La Banca si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dalla Banca, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto della Banca direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo.
Resta inteso che la Banca è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
L’Agenzia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Banca dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento da parte della Banca agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente
potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e del relativo contratto esecutivo ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 5 – Corrispettivi e modalità di pagamento
Per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € NON COMPILARE (NON COMPILARE /00) + IVA.
LOTTO 1 €
LOTTO 2 €
LOTTO 3 €
I corrispettivi unitari per i servizi sono indicati nell’offerta economica che viene qui integralmente recepita:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO PREZZI UNITARI
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
€ NON COMPILARE
Tali corrispettivi sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale. La Società dichiara pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.
I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti i riferimento ai numeri di CIG relativi al lotto di pertinenza e allo specifico Contratto Esecutivo.
L’Agenzia, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art.17 del presente contratto.
La Società si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.
La fatturazione avrà cadenza trimestrale. Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi del contratto esecutivo cui questa si riferisce.
“La fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo
cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale di pertinenza (Cfr. allegato xxx).
Si precisa che, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; a decorrere da tale data l’Agenzia non potrà accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica.
In ossequio a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 55/2013, l’Agenzia delle entrate ha identificato le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, curandone l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Tali codici sono elementi obbligatori nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposti indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
A far data dal mese di settembre 2014, inoltre, l’Agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento sino all’invio delle fatture in formato elettronico”.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi
moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del dpr 207/2010, comma 3.
Art. 6 - Verifiche e controlli
L’Amministrazione ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.
Resta inteso che, qualora da verifiche ed accertamenti eseguiti durante la prestazione dei servizi, emerga la mancata ottemperanza a prescrizioni ed indicazioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel presente contratto, l’Agenzia concederà un congruo termine alla Banca per conformarsi alle stesse, pena la facoltà di risolvere parzialmente o totalmente il contratto con incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto esecutivo ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 7 – Oneri a carico della Società
La Banca si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all’Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. La Banca assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’Agenzia in relazione ai servizi prestati, obbligandosi a tenere indenne l’Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudizio. La Società si impegna ad eseguire i servizi mantenendo invariati i prezzi offerti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.
Art. 8 – Penali
1. Il ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero la mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, comporterà l’applicazione, nei confronti del Fornitore, delle penali come di seguito stabilite, conformemente al combinato disposto degli articoli 298 e 145, comma 3, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
A) Penale: Avvio del servizio
In caso di mancata attivazione del servizio nel termine di 35 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto (cfr. Paragrafo 10 del capitolato) per cause
imputabili al Fornitore, sarà applicata la seguente penale, per ogni giorno lavorativo di ritardo:
Lotto 1: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 2: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 3: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
B) Penali: Attività di raccolta del contante e degli altri valori
Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione della prestazione dell’attività di raccolta del contante e degli altri valori (cfr. art.
4.1 del capitolato), l’Agenzia applicherà una penale pari a:
Lotto 1: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 2: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 3: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
C) Penali: Versamento delle somme riscosse dagli Uffici
Per ciascun versamento effettuato oltre il terzo giorno lavorativo successivo alle operazioni effettuate tramite POS o al ritiro dei fondi (cfr. art. 4..2 del capitolato), l’Agenzia applicherà una penale pari a:
Lotto 1: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 2: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 3: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
D) Restituzione delle Quietanze di Versamento
Per ciascuna quietanza restituita oltre il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal riversamento delle somme alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e/o alla Cassa Regionale ( cfr. art. 4.2 del capitolato), l’Agenzia applicherà una penale pari a:
Lotto 1: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 2: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 3: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
E) Penale: Ritardo nel ripristino e sostituzione dei terminali POS
Per ogni ora di ritardo successiva alle 24 ore previste nel capitolato (cfr. paragrafo 4.3.1) per la prestazione di ripristino o sostituzione POS, l’Agenzia applicherà una penale pari a:
Lotto 1: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 2: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 3: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
F) Penale: Installazione di nuovi terminali POS (implementazione apparecchiature)
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, oltre i 20 giorni indicati nel capitolato (cfr. paragrafo 9 capitolato), per l’esecuzione del servizio di installazione di nuove apparecchiature POS (implementazione), l’Agenzia applicherà una penale pari a:
Lotto 1: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 2: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 3: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
G) Call Center dedicato
Per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al punto A dell’art. 5.1 del capitolato sarà applicata una penale mensile pari a 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Per il mancato rispetto del livello di servizio di cui al punto B dell’art. 5.1 del capitolato sarà applicata una penale mensile pari a 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Per il mancato rispetto del livello di servizio di cui al punto C dell’art. 5.1 del capitolato sarà applicata una penale mensile pari a 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Per il mancato rispetto del livello di servizio di cui al punto D dell’art. 5.1 del capitolato sarà applicata una penale mensile pari a 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale
Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
H) Servizio di assistenza per malfunzionamenti tecnico-applicativi e disponibilità del servizio di autorizzazione ai pagamenti
Per ogni ora di ritardo successiva alle 4 ore previste nel capitolato per la risoluzione delle problematiche tecnico-applicative previste all’ art. 4.3.2 del capitolato, l’Agenzia applicherà una penale pari a:
Lotto 1: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 2: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale Lotto 3: 0,3 per mille sul valore netto contrattuale
La penale in questione verrà applicata nell’ipotesi in cui la mancata risoluzione delle problematiche nel termine su indicato sia superiore al 5% delle segnalazioni su base mensile.
Salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
2. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
4. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del contratto.
5. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Banca, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Art. 9 – Recesso
La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto normativo e/o esecutivo in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 (trenta)
giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per la Committente medesima.
E’ facoltà della Contraente recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dal Contratto e/o dal Contratto esecutivo qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per la Contraente.
È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.
L’Agenzia si riserva, altresì, la facoltà di recedere parzialmente, ossia limitatamente ad un solo lotto (qualora la medesima Banca risulti aggiudicataria di più lotti e venga stipulato un unico contratto).
Art. 10 – Risoluzione del contratto
L’Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento e anche parzialmente, ossia limitatamente ad un solo lotto (qualora la medesima società risulti aggiudicataria di più lotti e venga stipulato un unico contratto) il presente contratto e/o i Contratti Esecutivi, qualora accerti l’incapacità della Banca di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell’eseguirlo.
L’Agenzia potrà risolvere i contratti anche se è stata iniziata l’esecuzione dei servizi. In tal caso, spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte dei servizi fino ad allora svolta.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere i contratti di diritto, ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
- frode e grave negligenza nella prestazione dei servizi;
- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nella prestazione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della prestazione dei servizi da parte della Banca senza giustificato motivo;
- rallentamento nell’esecuzione dei servizi senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicarne l’esecuzione nei termini previsti dal contratto;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art.38 D.lgs. 163/06;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’appalto, o la parte rimanente di questa, in danno dell’impresa inadempiente.
L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di prestazione dei servizi affidati e degli importi relativi.
Alla Banca inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni dell’impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Banca inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 11 – Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere il presente contratto.
In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Banca.
Art. 12 - Subappalto
È fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto.
Oppure
Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare servizi fino alla concorrenza del 30% del valore dell’appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art.118 del D.Lgs.n.163/2006.
I pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 118 D.lgs. n. 163/2006, oltre che di quelle introdotte dall’art.3 L. n.136/2010 e smi, per la quota di competenza direttamente al subappaltatore contestualmente al pagamento erogato alla Banca affidataria, previo benestare di quest’ultima, che avrà l’onere di trasmettere la fattura del subappaltatore con espressa liberatoria del pagamento. Resta peraltro inteso che l’importo erogato al subappaltatore andrà a compensazione del corrispettivo dovuto alla Banca.
Art. 13 – Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Banca nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Banca risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Banca espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Banca. Per consentire la verifica ex art. 48 bis,
D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Art. 14 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Banca
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Banca deve darne
comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 15 - Responsabilità civile e cauzione
La Banca assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
La Banca ha stipulato una Polizza assicurativa RCT ed RCO per eventuali danni diretti ed indiretti causati nell’espletamento dell’appalto con un massimale annuo R.C.T. pari ad € NON COMPILARE (NON
COMPILARE /00 ed R.C.O. pari ad € NON COMPILARE (NON
COMPILARE /00;
Ha altresì stipulato una Polizza assicurativa RC Professionale a copertura dei danni patrimoniali che il Fornitore possa arrecare alla Committente nonché a terzi derivanti dall’attività professionale oggetto della fornitura/affidamento anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da trattamento dei dati personali ecc. con un massimale annuo pari ad € NON COMPILARE
(NON COMPILARE /00.
Nonché una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad € NON
COMPILARE (NON COMPILARE /00 a copertura di qualsiasi
rischio/evento/danno (ivi compresa la giacenza ed il C.D. “rischio marciapiede”) ed a garanzia:
i) dei valori ritirati e presi in consegna e custoditi nel/i caveau/x e/o nelle sale di contazione della Banca;
ii) dell' attività di presa in consegna, ritiro, custodia e contazione (ed attività connesse) svolta dalla Banca in adempimento, esatto e puntuale, degli obblighi tutti di cui al presente capitolato e relativi allegati e del risarcimento dei danni conseguenti.
A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Banca ha costituito una cauzione definitiva per un importo pari ad € NON
COMPILARE (NON COMPILARE /00) nelle forme e nei modi previsti nel Disciplinare di gara, da intendersi, qui, integralmente recepito.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Banca, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
Art. 16 – Disposizioni antimafia
La Banca prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la L.n.136/2010 e s.m.i..
In particolare, la Banca garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime
disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Banca si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Banca stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione vigente nonché di quella emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Banca, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Banca dichiara che il
conto dedicato è il seguente: __NON
COMPILARE
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE
codice fiscale NON COMPILARE
la Banca si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
La Banca si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
La Banca si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
La Banca si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 18 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 19 – Spese
Sono a carico della Banca tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali derivanti dal presente contratto.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, e come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa pagine di mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.
La Banca dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi
degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all’Art. 8 (Penali), Art. 9 (Recesso), Art. 10 (Risoluzione del contratto); Art. 11 (Divieto di cessione del contratto), art. 13 (Cessione del credito), art. 14 (Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica del Fornitore), Art. 15 (Responsabilità civile e cauzione), Art. 18 (Foro competente) del presente atto.