SANREMO 2021
71° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA
SANREMO GIOVANI
edizione 2020
SANREMO 2021
Premessa
L’organizzazione e realizzazione del 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo (di seguito anche “Festival” o “SANREMO 2021”) sono state affidate dal Comune di Sanremo alla Rai-Radiotelevisione Italiana Spa (di seguito anche “RAI”).
La RAI si avvale della collaborazione di Xxxxxxx, in qualità di Direttore Artistico, che elabora il progetto di spettacolo del Festival e condivide la linea editoriale e le scelte con la Direzione di RaiUno.
RAI-Direzione di RaiUno individua inoltre l’Organizzazione del Festival, ufficio delegato a gestire l’intero progetto del 71° Festival della Canzone Italiana.
Nell’ambito del predetto progetto viene realizzata la manifestazione
SANREMO GIOVANI
oggetto del presente Regolamento, finalizzata all’individuazione di n. 6 (sei ) Artisti con relative canzoni “nuove” ai sensi del presente Regolamento (di seguito anche “canzoni/Artisti” ) che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival.
SANREMO GIOVANI si articolerà in una fase di Semifinale (anche solo “Semifinali”), consistente in cinque serate in onda su Rai Uno, e in una Serata Finale (o anche solo “Finale”), anch’essa trasmessa da Rai Uno.
Il Direttore Artistico si avvale della collaborazione di una Commissione Musicale – da egli presieduta e formata da esperti del mondo della musica, cultura e comunicazione multimediale – per la selezione delle canzoni/Artisti che parteciperanno a SANREMO GIOVANI.
Durante le Semifinali di SANREMO GIOVANI, gli Artisti partecipanti con relative canzoni verranno votati dalla suddetta Commissione Musicale, dal pubblico attraverso il Televoto (di seguito anche solo “Televoto”) e da una Giuria Televisiva (formata anch’essa da esperti del mondo della musica, cultura e comunicazione multimediale).
Durante la Serata Finale, gli Artisti con relative canzoni verranno votati dalla Commissione Musicale e dal pubblico attraverso il Televoto.
La Commissione Musicale sceglierà inoltre – tra i vincitori del concorso Area Sanremo edizione 2020 e secondo la vigente convenzione tra RAI e Comune di Sanremo - n. 2 (due) Artisti, con relative canzoni nuove (di seguito anche qui canzoni/Artisti) che parteciperanno di diritto alla suddetta sezione NUOVE PROPOSTE, aggiungendosi ai precedenti 6.
Le Selezioni
Le fasi
ART. 1 Gli Artisti con relative canzoni che parteciperanno a SANREMO GIOVANI verranno scelti attraverso i seguenti momenti di selezione (di seguito anche solo complessivamente “Selezione” o “Selezioni”):
- una fase di ascolto e valutazione da parte della Commissione Musicale di tutte le canzoni “nuove” di Artisti (singoli o gruppi) fatte pervenire secondo i criteri più avanti elencati. Al termine, verranno scelte le canzoni/Artisti che parteciperanno all’ audizione dal vivo;
- un’audizione dal vivo, all’esito della quale la Commissione Musicale sceglierà le canzoni/Artisti che parteciperanno a SANREMO GIOVANI.
COME PARTECIPARE
Requisiti degli Artisti
ART. 2 Per partecipare alle Selezioni di SANREMO GIOVANI, gli Artisti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) con riferimento alla data del 31 Gennaio 2021, aver compiuto il 15° anno e non aver compiuto il 34° anno di età;
2) non aver mai preso parte a precedenti edizioni del Festival di Sanremo nelle categorie Campioni (o diversamente denominata) o Unica;
3) non essere iscritti alla manifestazione Area Sanremo, edizione 2020
(in caso di gruppo i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) si intendono per ogni componente)
4) essere già presente nel mercato della musica con l’avvenuta commercializzazione di almeno due brani singoli (diversi dal brano “nuovo” da presentare alle Selezioni di SANREMO GIOVANI) alla data dell’invio online della domanda di partecipazione, anche se realizzati dall’Artista con diversa Casa discografica e/o con diversa formazione.
Ai fini della sussistenza del suddetto requisito 4) si specifica inoltre che:
- i brani possono essere stati commercializzati sia attraverso Casa discografica sia direttamente dall’Artista;
- i due brani singoli possono essere contenuti anche in un unico album;
- in caso di gruppo, il requisito si intende necessario per almeno un componente del gruppo stesso, anche se riferito a brani commercializzati con diversa formazione o come artista singolo; il requisito si intende inoltre soddisfatto anche se i due brani sono stati commercializzati ognuno da componenti diversi (come artisti singoli o con diversa formazione);
- in caso di Artista singolo, i brani possono essere stati commercializzati anche da gruppo di cui l’Artista medesimo era componente.
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In caso di gruppo, i componenti indicati dalla Casa discografica in sede di presentazione della domanda di partecipazione dovranno – durante tutta la manifestazione SANREMO GIOVANI e, nel caso, durante tutto lo svolgimento del 71° Festival della Canzone Italiana – rimanere i medesimi, non potendosi ritirare né essere sostituiti.
Domande di partecipazione
ART. 3 Le Case discografiche dovranno inviare all’Organizzazione del Festival - a partire dal 01 settembre 2020 ed entro il 01 ottobre 2020 - le domande di partecipazione dei propri Artisti con le relative canzoni “nuove” attraverso il sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
L’ upload delle suddette domande sarà consentito sino alle ore 18.00 del giorno 01 ottobre 2020.
Per essere abilitate all’invio di domande di partecipazione, le Case discografiche dovranno preventivamente registrarsi – attraverso il proprio legale rappresentante - al suddetto sito, seguendo le istruzioni in esso contenute.
Successivamente alla registrazione, sempre attraverso il proprio legale rappresentante, le Case discografiche potranno accedere all’area riservata e inoltrare online - anche in tempi separati - le domande dei propri Artisti attraverso l’upload de:
- la scheda elettronica con i dati dell’Artista e della canzone “nuova” presentata, compilata in tutte le sue parti;
- il video della canzone presentata;
- l’ audio della canzone presentata;
- il testo della canzone presentata;
- la biografia dell’Artista (comprensiva di una breve presentazione del progetto artistico);
- la foto dell’Artista
Le specifiche tecniche saranno contenute nell’apposito allegato che l’Organizzazione del Festival metterà per tempo a disposizione sul sito.
Disclaimers
- La Casa discografica che intenda presentare domanda di partecipazione di un Artista , con la registrazione al sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx attraverso il proprio legale rappresentante, accetta integralmente il presente Regolamento di SANREMO GIOVANI edizione 2020, si fa garante della veridicità delle informazioni fornite e dichiara di aver acquisito - ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, Articolo 13 - l’autorizzazione al trattamento dei dati da parte degli Artisti, dei compositori, autori, ecc., incluse - in caso di minori - quelle di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- La Casa discografica garantisce altresì – attraverso il proprio legale rappresentante - di essere titolare esclusiva dei diritti sulle tracce video e audio, testi letterari ed eventuali foto fornite, manlevando la RAI da qualsivoglia pretesa, rivendicazione o contestazione in merito formulate da chicchessia.
- RAI si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui dati forniti.
- In caso di gruppi, i componenti indicati nella domanda di partecipazione inviata online non potranno essere sostituiti o ritirati in seguito.
- Non potrà essere imputata a RAI alcuna responsabilità nell’ipotesi di funzionamento difettoso della rete internet che sia di ostacolo all’accesso o all’invio di dati, ivi compresa domanda di partecipazione, video, testo, ecc.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, è esclusa la responsabilità di RAI in caso di malfunzionamento o problemi di connettività, di problematiche legate ad hardware e/o software, di perdita di informazioni fornite dai partecipanti per una causa non imputabile a RAI, di errori umani e/o di origine elettronica, di disturbi che potrebbero impedire il buon svolgimento dell’iniziativa.
- Rai non è responsabile di eventuali ritardi della posta elettronica e del trasferimento dei dati online in generale.
- RAI non e’ responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle informazioni e/o della presenza di virus nella rete.
La fase di ascolto
ART. 4 Le canzoni pervenute con le domande di partecipazione verranno ascoltate e valutate dalla Commissione Musicale.
Nel caso di Artisti che:
- risultino aver presentato, con una o più Case discografiche, più di una canzone nuova;
- risultino aver presentato una canzone nuova già presentata da un altro Artista;
- risultino aver presentato la stessa canzone nuova con più di una Casa discografica, verrà considerata valida solo la domanda di partecipazione della canzone nuova e/o
dell’Artista pervenuta per prima in ordine di tempo (così come rilevato dalla piattaforma telematica di ricezione).
Resta ovviamente ferma la possibilità per una stessa Casa discografica di presentare più di un Artista, ciascuno con una diversa canzone nuova.
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La Commissione Musicale, a seguito dell’ascolto e della valutazione dei brani pervenuti, sceglierà - sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali - non meno di 60 (sessanta) canzoni/Artisti che parteciperanno all’audizione dal vivo.
L’Organizzazione del Festival comunicherà - attraverso gli indirizzi email indicati dalle Case discografiche degli Artisti scelti dalla Commissione Musicale - luogo, data e orario di convocazione per l’audizione.
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I suddetti Artisti, insieme alle rispettive Case discografiche, dovranno far pervenire all’Organizzazione del Festival - entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, o comunque entro la data indicata dall’Organizzazione del Festival, all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx0000@xxx.xx la la seguente documentazione:
a) il modulo di iscrizione (“scaricabile” dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx ) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della Casa discografica e dall’Artista (da tutti i componenti, se si tratta di gruppo; nel caso di minorenni, anche dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore);
b) copia della copertina del CD o di altri supporti fisici contenenti i brani pubblicati e in commercio ovvero certificazione dell’avvenuta commercializzazione su digital stores o su siti di streaming a pagamento (che può essere comprovata con la stampata della relativa pagina internet unitamente all’ indicazione scritta del link della suddetta pagina, oppure, in mancanza, con qualsiasi altra documentazione da cui si evinca in maniera immediata, diretta e incontrovertibile la predetta commercializzazione).
c) 3 fotografie dell’Artista;
d) le dichiarazioni di ogni compositore e/o autore della canzone nuova, debitamente datate e sottoscritte nelle forme di legge, con autocertificazione (modulo scaricabile dal sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx) - nel caso di minorenni, sottoscritte anche dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore - che attestino: (i) la caratteristica di canzone nuova, secondo quanto richiesto dal presente Regolamento; (ii) l’accettazione delle previsioni del presente Regolamento con particolare ma non esaustivo riferimento ai Diritti spettanti a RAI, come infra definiti e individuati (vedi Art. 28 e Allegato 1);
e) per le Case discografiche indipendenti - non iscritte (facendo riferimento all’anno 2020) ad A.F.I. (Associazione dei Fonografici Italiani), F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale Italiana) o P.M.I. (Produttori Musicali Indipendenti) in quanto associazioni di produttori di fonogrammi firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore - la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), ex Artt. 46 e 76 D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura), con indicazione dell’oggetto dell’attività quale produttore discografico o editore musicale o similari;
f) fotocopia di valido documento di identità di ogni soggetto citato alle lettere che precedono (Artisti, anche componenti di gruppi, legale rappresentante Casa discografica, genitori e/o tutori, compositori, autori).
Un apposito Comitato di Controllo (v. anche. succ. art. 15) effettuerà una verifica completa della documentazione prodotta dagli Artisti convocati all’audizione e dalle loro Case discografiche, segnalando all’Organizzazione del Festival gli Artisti che non risultino possedere uno o alcuni tra i requisiti richiesti ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente Art. 2), e/o il cui materiale risulti non conforme, incompleto o carente.
All’esito della suddetta verifica, l’Organizzazione del Festival, se del caso, richiederà materiale integrativo, che dovrà pervenire all’Organizzazione del Festival per email alla casella xxxxxxx0000@xxx.xx, entro e non oltre le ore 18.00 del secondo giorno successivo alla richiesta. Nel caso il materiale integrativo non pervenga entro tale termine, o comunque in caso di comprovata mancanza dei requisiti, impossibilità di accertamento degli stessi, persistenza di non conformità, incompletezza o carenza della documentazione, la domanda di partecipazione sarà dichiarata non valida e la canzone/Artista sarà esclusa dall’audizione.
Tutta la documentazione prodotta per email dagli Artisti e dalle Case discografiche dovrà essere consegnata in originale all’Organizzazione del Festival al momento dell’audizione.
Il Direttore Artistico, sentito il parere della Commissione Musicale e in accordo con RAI- Direzione di XxxXxx, avrà facoltà di sostituire - a proprio insindacabile giudizio - la
canzone/Artista non ammessa all’audizione con un’altra canzone/Artista scelta tra quanti abbiano presentato la propria domanda di partecipazione secondo i criteri del presente Regolamento, oppure di non procedere ad alcuna sostituzione.
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Laddove ne dovessero ricorrere i presupposti, all’audizione prenderà parte - aggiungendosi agli Artisti selezionati dalla Commissione Musicale - anche l’Artista vincitore dell’edizione 2020 del concorso “Voci Nuove Volti Nuovi” di Castrocaro Terme e Terra del Sole, interpretando una canzone “nuova”.
L’Artista dovrà possedere i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1), 2) e 3) (punto 4 escluso) ed iscriversi a SANREMO GIOVANI – attraverso una Casa discografica e nei tempi indicati dall’Organizzazione del Festival - con le modalità riportate al presente art. 4, comma 6, punti a), c), d), e) ed f) (punto b) escluso). Dovrà inoltre far pervenire all’Organizzazione del Festival, sempre nei tempi da questa indicati, il video e/o l’audio della canzone “nuova” con la quale sosterrà l’audizione, corredata dal testo letterario e da una breve biografia.
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L’elenco delle canzoni/Artisti ammesse all’audizione sarà pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
L’ audizione
ART. 5 L’audizione si terrà, senza oneri a carico della RAI, in luogo e date che verranno indicati. I partecipanti si esibiranno dal vivo su base.
La Commissione Musicale, a seguito dell’audizione dal vivo, sceglierà – sulla base di proprie insindacabili valutazioni artistiche e editoriali – 20 (venti) canzoni/Artisti che parteciperanno a SANREMO GIOVANI.
L’Organizzazione del Festival pubblicherà - su apposite aree del sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx - le tracce audio e/o video (o parte di esse) dei brani dei suddetti Artisti.
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L’Organizzazione del Festival provvederà anche alla pubblicazione delle tracce audio e/o video (o parte di esse) dei brani degli Artisti vincitori del concorso Area Sanremo edizione 2020, non appena questi verranno scelti e comunicati dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ente organizzatore del concorso.
SANREMO GIOVANI
ART. 6 La manifestazione SANREMO GIOVANI avrà luogo a Roma e a Sanremo nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 e verrà trasmessa da Rai Uno (in date che verranno stabilite in base alle esigenze di palinsesto).
SANREMO GIOVANI si compone di:
- una fase di Semifinale, che si terrà a Roma, articolata in 5 puntate televisive inserite nel palinsesto di Rai Uno tra i mesi di Ottobre e Novembre 2020, alla quale parteciperanno le 20 canzoni/Artisti selezionate secondo le modalità indicate ai precedenti artt. 4 e 5. Nelle Semifinali gli Artisti si esibiranno dal vivo su base. Le canzoni/Artisti partecipanti verranno votate da:
- la Commissione Musicale
- il pubblico attraverso il Televoto
l - una Giuria Televisiva
Durante le Semifinali, all’esito delle suddette votazioni, verranno scelte 10 (dieci) canzoni/Artisti che parteciperanno alla Serata Finale.
Sempre durante la fase di Semifinale, potrà essere richiesto agli Artisti di eseguire il proprio brano in versione ridotta o comunque con durata differente rispetto all’originale, per eventuali esecuzioni finalizzate alla mera presentazione al pubblico della canzone. Le esecuzioni che verranno votate invece avranno durata originale, fermi restando i limiti di 3’30’’ di cui al successivo art. 7.
- una Serata Finale, che avrà luogo a Sanremo in data da definirsi nel mese di Dicembre 2020, trasmessa in prima serata da Rai Uno.
In quest’occasione, i 10 Artisti finalisti si esibiranno live insieme ad un organico musicale messo a disposizione dalla RAI.
Durante la Serata Finale, le canzoni/Artisti verranno votate da:
la Commissione Musicale
il pubblico attraverso il Televoto
Al termine della Serata Finale, all’esito delle votazioni, verranno proclamati i 6 (sei) Artisti con relative canzoni che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE di SANREMO 2021.
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Sia le puntate televisive di Semifinale sia la Serata televisiva Finale potranno avere in palinsesto titoli scelti da Rai Uno in accordo con il Direttore Artistico
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Le modalità della competizione di SANREMO GIOVANI, delle puntate di Semifinale e della Serata Finale, la suddivisione degli Artisti tra le Semifinali e la collocazione degli Artisti all’interno di esse e all’interno della Serata Finale e l’eventuale composizione di gironi, verranno stabilite – sulla base di insindacabili esigenze artistiche ed editoriali - dal Direttore Artistico e dagli autori delle trasmissioni, in accordo con RAI-Direzione di Rai Uno.
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In occasione delle Semifinali e della Serata Finale, nonché di eventi connessi a SANREMO GIOVANI, il Direttore Artistico potrà richiedere agli Artisti la loro partecipazione a titolo gratuito a momenti di spettacolo, anche musicali.
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Le votazioni effettuate durante le trasmissioni televisive su Rai Uno verranno verbalizzate da notai incaricati da RAI
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Durante la Serata Finale verranno anche comunicati i nomi dei 2 (due) Artisti, con relative canzoni, che - in base agli accordi sottoscritti tra RAI e Comune di Sanremo e scelti, sulla base di proprie insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali, dalla Commissione Musicale tra i Vincitori del concorso Area Sanremo edizione 2020 - parteciperanno di diritto alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival aggiungendosi ai precedenti 6.
I 2 suddetti Artisti dovranno possedere i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1) e 2) e dovranno successivamente iscriversi a SANREMO 2021 (nei tempi e nelle modalità indicate dal Regolamento di SANREMO 2021), attraverso una Casa discografica o, in mancanza di questa, attraverso la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ente organizzatore di Area Sanremo ed. 2020.
Le CANZONI
ART. 7 Il testo di tutte le canzoni dovra’ essere in lingua italiana. Si considera testo in lingua italiana anche il testo che contenga parole e/o locuzioni e/o brevi frasi in lingua dialettale e/o straniera e/o di neo-idiomi o locuzioni verbali non aventi alcun significato letterale/linguistico, purchè tali da non snaturare il complessivo carattere italiano del testo (secondo le valutazioni artistiche/editoriali del Direttore Artistico).
Le canzoni presentate dagli Artisti e relative Case discografiche dovranno essere nuove al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle Selezioni (o dell’iscrizione alla manifestazione Area Sanremo edizione 2020, o – relativamente all’Artista Vincitore del concorso “Voci Nuove Volti Nuovi” edizione 2020 – della partecipazione all’audizione dal vivo), e rimanere tali sino alla loro pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
E’ considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, la canzone che, nell’insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario, non sia già stata fruita da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sussiste inoltre la caratteristica di canzone nuova quando:
(i) le canzoni nell’insieme della composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario siano state solo occasionalmente interpretate e/o eseguite dal vivo (ovvero diffuse in versione registrata) in un contesto privato e/o familiare o comunque al di fuori dell’esercizio della professione artistica seppure sia avvenuta una ripresa e/o registrazione e/o riproduzione da chicchessia senza il consenso e/o all’insaputa degli Artisti medesimi;
(ii) siano stati eseguiti soltanto all’interno della cerchia privata degli autori o dell’Artista presente alle Selezioni e in competizione a SANREMO GIOVANI o degli addetti ai lavori della Casa discografica o editrice di appartenenza del predetto Artista o di operatori del settore, e comunque senza finalità commerciali;
(iii) siano stati trascritti su stampati o altri supporti simili oppure registrati su dischi e nastri fonografici o analoghi mezzi, anche audiovisivi, ma mai posti in circolazione all’esterno degli ambiti sub (i);
(iv) nell’eventualità di utilizzo di stralci di partiture musicali e/o testuali di canzoni gia’ edite purchè mai messe in vendita/commercializzate su supporti fonografici o su negozi digitali online o offerte in streaming a pagamento, purchè composte dallo stesso autore/compositore e/o dallo stesso gruppo di autori/compositori della canzone medesima presentata e sempre che queste nel totale non superino un quinto della canzone nuova stessa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sussiste la caratteristica di canzone nuova
nell’eventualità che l’insieme o la parte musicale o il testo letterario della canzone:
▪ abbia generato introiti derivanti da eventuale sfruttamento, diffusione e distribuzione totale o parziale di natura commerciale, riscontrabili e verificabili presso gli enti preposti alla riscossione di diritti d’autore e/o editoriali, fatti salvi eventuali introiti derivanti dalla mera stampa per finalità interne al di fuori di ogni fattispecie di distribuzione;
▪ abbia già avuto un impiego totale o parziale in una qualsiasi attività o iniziativa, direttamente o indirettamente commerciale anche senza generazione di introiti.
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Tutti gli aventi diritto (Artisti, Case discografiche, editori, compositori, autori, etc.) si obbligano a non diffondere, utilizzare e/o sfruttare le suddette canzoni - in tutto o in parte - per radio, televisione, telefonia, via internet (ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 4), etc. sino alla loro pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx della canzone da parte dell’Organizzazione del Festival.
La vendita al pubblico, in qualsiasi forma effettuata (on-line, telefonia, dischi, supporti fonografici e/o audiovisivi di qualsivoglia natura) delle canzoni potrà avere inizio dal momento della pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx del brano a cura dell’Organizzazione del Festival.
La violazione accertata di tali obblighi comporterà l’esclusione della canzone/Artista da SANREMO GIOVANI edizione 2020 o - se rilevato o accertato prima della conclusione del 71°Festival della Canzone Italiana – dal Festival stesso, e la sua eventuale sostituzione da parte del Direttore Artistico, in accordo con RAI-Direzione RaiUno e sentito il parere della Commissione Musicale, nei termini di cui ai successivi artt. 20 e 23.
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Durante l’audizione dal vivo e la competizione di SANREMO GIOVANI (Semifinali e Finale) le esecuzioni delle canzoni in gara dovranno avere ognuna una durata massima di 3’30 (tre minuti trenta secondi) . Sono ammesse eccedenze di pochi secondi sulle durate indicate solo nel caso di incontrovertibili necessità artistiche e/o di stesura del brano.
Se richiesto dal Direttore Artistico, in tali occasioni dovrà essere realizzata dalla Casa discografica e/o dall'Artista una versione ridotta o comunque di differente durata del brano presentato, senza oneri per RAI.
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Tutte le canzoni, così come tutti i materiali audio video inviati, dovranno rispettare scrupolosamente la normativa vigente primaria e secondaria e/o contenuta in codici di autoregolamentazione e/o delibere/provvedimenti delle Autorità di settore, italiane e/o internazionali, a qualsiasi titolo applicabile, anche in considerazione del fatto che le canzoni e i materiali audio video inviati potranno essere oggetto di comunicazione al pubblico, da parte di RAI e/o dei suoi aventi causa, su una e/o più reti di comunicazione elettronica.
In particolare, dovranno attenersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla normativa in materia di: tutela dei minori, pubblicità, diretta e indiretta, e più in generale relativa alle comunicazioni commerciali e product placement, divieto di discriminazioni, di incitamento alla violenza e all’odio, onorabilità delle persone, diritto alla riservatezza dei dati personali,
pluralismo, proprietà intellettuale, diritto d’autore e diritti connessi (di seguito anche complessivamente “Normativa”), nonché alle previsioni del Codice Etico RAI (consultabile sul sito xxx.xxx.xx ).
ART. 8 Gli Artisti e le rispettive Case discografiche che abbiano presentato domanda di partecipazione nei modi previsti dal presente Regolamento potranno inoltrare formale contestazione a RAI-Direzione di RaiUno circa l’eventuale mancanza del requisito di novità in una tra le canzoni in competizione.
La contestazione, da formularsi a pena di inammissibilità in forma scritta all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx0000@xxx.xx dovrà pervenire all’Organizzazione del Festival non oltre il terzo giorno dal momento della pubblicazione dei brani degli Artisti sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx. Anche per quel che riguarda gli Artisti vincitori di Area Sanremo edizione 2020, il termine dei 3 giorni si intende dal momento della pubblicazione dei loro brani sempre sul medesimo sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
La contestazione dovrà essere corredata dalle prove documentali sulla mancanza del requisito.
RAI-Direzione di Rai Uno, ricevuta la suddetta contestazione nelle modalità sopra indicate, e qualora sulla base delle prove contenute accerti la mancanza del predetto requisito della “novità”, dovrà quindi a sua volta contestare - per iscritto e ad uno o più degli indirizzi email o fisici indicati nel modulo di iscrizione - detta mancanza alla Casa discografica e all’Artista interessato entro 3 giorni dalla ricezione della contestazione formale, comunicando contemporaneamente l’esclusione dalla gara di Sanremo 2021 della canzone e del relativo Artista interprete-esecutore, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento.
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RAI-Direzione di RaiUno potrà comunque rilevare in qualsiasi momento e in qualsiasi maniera, di propria iniziativa o su segnalazione, nel corso delle Selezioni e della competizione di SANREMO GIOVANI edizione 2020, (ma anche successivamente e fino alla conclusione del 71° Festival della Canzone Italiana) la mancanza del requisito di novità di una canzone e/o di uno e/o più requisiti previsti nel presente Regolamento e/o delle norme in esso contenute, e potrà procedere - a seguito di istruttoria e sentita la parte interessata - all’esclusione della canzone/Artista da SANREMO GIOVANI edizione 2020 o - se rilevato e accertato successivamente – dal 71° Festival della Canzone Italiana.
Tale attività verrà svolta nei tempi e con le modalità più funzionali al corretto svolgersi della manifestazione.
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Resta fermo che avverso l’esclusione, da qualsiasi ragione determinata, l’Artista e/o la Casa discografica potranno proporre, entro le successive ventiquattro ore dalla comunicazione dell’esclusione stessa, reclamo motivato e corredato da prove e/o elementi idonei a far ritenere la mancanza di responsabilità anche indiretta per il difetto del requisito della novità e/o di altri requisiti previsti nel presente Regolamento o per la violazione di norme in esso contenute. RAI - Direzione di Rai Uno deciderà sul reclamo sopra indicato, insindacabilmente, entro sei ore dalla ricezione del reclamo medesimo.
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In caso di esclusione, il Direttore Artistico avrà l’insindacabile facoltà - valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai-Direzione di Raiuno e sentito il parere della Commissione Musicale - di scegliere, laddove le condizioni e le tempistiche consentano l’inserimento in gara, un altro Artista con relativa canzone nuova o di non procedere ad alcuna sostituzione.
Le PROVE
ART. 9 Le prove delle canzoni per SANREMO GIOVANI si terranno in luoghi e date che saranno comunicati dall’Organizzazione.
Gli Artisti dovranno, sulla base del calendario stabilito dall’Organizzazione, effettuare tutte le prove che saranno ritenute necessarie dall’Organizzazione stessa.
Le Case discografiche si impegnano a mettere a disposizione dell’Organizzazione gli Artisti, nonché eventuali elementi o materiali utilizzati per l’esibizione, per le date indicate per le prove.
Si impegnano altresì a fornire, quando e nei tempi indicati dall’Organizzazione del Festival, le basi delle canzoni sia nella versione completa che in versione diversa, se richiesta.
I 10 Artisti che parteciperanno alla Serata Finale e le rispettive Case discografiche si impegnano a fornire – nei tempi e nelle modalità che verranno indicate tempestivamente dall’Organizzazione del Festival - le partiture e/o le parti musicali, le sequenze audio e quant’altro serva alla preparazione dell’esibizione live.
Le basi fornite (per le audizioni e per Sanremo Giovani) e le sequenze audio, se da utilizzarsi, non potranno contenere seconde voci che doppino per una durata rilevante la linea del canto.
ORGANISMI di SANREMO GIOVANI
Il Direttore Artistico
ART. 10 Il Direttore Artistico, in accordo con RAI-Direzione di XxxXxx, elabora e cura il progetto della manifestazione, presiede e partecipa ai lavori della Commissione Musicale in tutti i lavori di scelta delle canzoni/Artisti e svolge tutte le attività così come previste dal presente Regolamento.
La Commissione Musicale
ART. 11 Rai-Direzione di RaiUno nomina la Commissione Musicale, presieduta dal Direttore Artistico e composta da esperti provenienti dal mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale, tra i quali possono essere ricompresi, gli autori del programma televisivo ed elementi dell’Organizzazione del Festival.
La Commissione Musicale ha il compito di:
- selezionare - tra tutti coloro che avranno inviato le proprie domande di partecipazione secondo le modalità previste dal Regolamento - le 60 o più canzoni/Artisti da invitare all’audizione dal vivo;
- selezionare - all’esito dell’audizione dal vivo - le 20 canzoni/Artisti che parteciperanno alle Semifinali di SANREMO GIOVANI;
- determinare - durante le Semifinali di SANREMO GIOVANI, attraverso la propria votazione e insieme a quella della Giuria Televisiva e al Televoto - le 10 canzoni
/Artisti che parteciperanno alla Serata Finale di SANREMO GIOVANI;
- determinare - durante la Serata Finale di SANREMO GIOVANI, attraverso la propria votazione e insieme al Televoto - le 6 canzoni/Artisti che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival;
- scegliere, tra i vincitori del concorso Area Sanremo ed. 2020, le 2 canzoni/Artisti che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival, aggiungendosi alle precedenti 6.
La Commissione Musicale effettua le proprie scelte e vota sulla base di insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali.
La Giuria Televisiva
ART. 12 Il Direttore Artistico e Rai-Direzione di RaiUno nominano congiuntamente la Giuria Televisiva, che è composta da esperti e personaggi del mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale.
La Giuria Televisiva ha il compito di:
- determinare, durante le Semifinali di SANREMO GIOVANI attraverso la propria votazione e insieme a quella della Commissione Musicale e al Televoto, le 10 canzoni/Artisti che parteciperanno alla Serata Finale di SANREMO GIOVANI;
La Giuria Televisiva – la cui composizione può variare nel corso della manifestazione – vota sulla base di insindacabili valutazioni artistiche.
ART. 13 Durante le Semifinali e la Serata Finale di SANREMO GIOVANI il pubblico da casa voterà attraverso il sistema del Televoto. La votazione mediante Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile) avverrà nel rispetto del Regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di Televoto approvato con delibera n 38/11/CONS e successive modificazioni (di seguito anche “Regolamento AGCOM”), nonché dell’apposito Regolamento in materia per SANREMO GIOVANI, che verrà pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx, con tutti i dettagli relativi alle modalità di votazione.
ART. 14 Al fine di rispecchiare l’assoluta genuinità del Televoto quale espressione del voto popolare ovvero di manifestazione delle simpatie del pubblico, nonché delle votazioni in generale, e di non influenzare gli esiti di SANREMO GIOVANI edizione 2020 e ai sensi dell’Art. 5 comma 4 del predetto Regolamento AGCOM, è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che forniscono servizi di call center o similari.
L’inosservanza dei predetti divieti comporta comunque l’immediata esclusione dei responsabili e comunque della canzone e relativo Artista, anche ai sensi di quanto infra previsto nel presente Regolamento, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento a tutela e salvaguardia della RAI e di Sanremo Giovani edizione 2020/ SANREMO 2021.
Il Comitato di Controllo
ART. 15 Un apposito Comitato, nominato dall’Organizzazione del Festival e composto da un minimo di 3 (tre) membri, all’interno del quale parteciperanno rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore, svolge funzioni di verifica e controllo per tutta la manifestazione, provvedendo in particolare a:
a) verificare l’idoneità della documentazione fatta pervenire dagli Artisti convocati per l’audizione dal vivo e dalle loro Case discografiche, e segnalare all’Organizzazione del Festival gli Artisti privi dei requisiti richiesti per la partecipazione e/o la cui documentazione sia non conforme, incompleta o carente;
b) verificare, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, le condizioni di ammissibilità dei vincitori del concorso Area Sanremo, edizione 2020, segnalando all’Organizzazione del Festival eventuali mancanze di requisiti richiesti o casi di documentazione non conforme, incompleta o carente;
c) redigere i verbali al termine delle diverse fasi del proprio lavoro
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 16 Contestualmente o successivamente alla comunicazione degli Artisti convocati per l’audizione dal vivo, i titoli delle canzoni e i nomi degli Artisti, degli autori e dei compositori potranno essere diffusi a mezzo degli organi di informazione.
ART. 17 I materiali consegnati a RAI ai sensi del presente Regolamento non verranno restituiti e potranno essere distrutti dopo tre mesi dalla fine del 71°Festival della Canzone Italiana.
ART. 18 Il Direttore Artistico – in accordo con RAI-Direzione di RaiUno - si riserva la facoltà di invitare alle trasmissioni televisive di SANREMO GIOVANI, in qualità di ospiti, artisti di musica italiana ed internazionale, nonché personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della società civile.
ART. 19 Le Case discografiche, una volta fatta pervenire la domanda di partecipazione del proprio Artista, non potranno trasferire la titolarità dell’abbinata canzone/Artista o del supporto fonografico o di altro genere, anche eventualmente audiovisivo, ad altre Case discografiche, pena l’esclusione, fino a tutto lo svolgimento di SANREMO GIOVANI.
Per le Case discografiche degli Artisti scelti per la partecipazione alla sezione NUOVE PROPOSTE di SANREMO 2021 il divieto di cui sopra è da intendersi fino a tutto lo svolgimento del 71° Festival della Canzone Italiana.
ART. 20 RAI-Direzione di RaiUno si riserva espressamente, in caso di inadempienza anche a una sola delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché nel Codice Etico del Gruppo RAI e/o dei principi generali contenuti nel Modello Organizzativo RAI ex D. Lgs. n. 231/2001 e/o nel Piano triennale della prevenzione della corruzione, nella versione degli stessi messa a disposizione dalla RAI medesima (così come pubblicati sul sito internet xxx.xxx.xx) la facoltà di escludere in qualsiasi momento da SANREMO GIOVANI edizione 2020 (o dalle Selezioni) o dal 71°Festival della Canzone Italiana la canzone/Artista.
ART. 21 Garanzie e Manleve
Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato e/o parteciperanno alla realizzazione ed esecuzione di ciascuna canzone presentata alle Selezioni di SANREMO GIOVANI edizione 2020 e - nel caso di passaggio – al 71° Festival della Canzone Italiana, incluse le Case discografiche, dichiarano e garantiscono che:
(i) la stessa è stata ideata e realizzata nel rispetto della Normativa e può essere liberamente comunicata al pubblico da RAI, nel legittimo esercizio dei Diritti, come infra definiti, alla stessa spettanti ai sensi del presente Regolamento, senza che alcuna pretesa, ad alcun titolo, possa essere da terzi avanzata a tale riguardo;
(ii) di essere titolari esclusivi di tutti i diritti sull’AUDIO, sul VIDEO, sulle foto nonchè sul testo letterario e di non aver concesso, né di concedere a terzi, per la durata dei Diritti,
come infra definiti diritti confliggenti con quelli di RAI e/o di non aver posto in essere atti in contrasto con i Diritti concessi a RAI, assicurandone anche il pacifico godimento;
(iii) di aver adempiuto a tutti gli eventuali compensi, spese e oneri di ogni tipo a qualunque titolo dovuti ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione di AUDIO, VIDEO, foto nonché testo letterario;
(iv) che AUDIO, VIDEO, foto nonché testo letterario sono pienamente conformi alle caratteristiche descritte dal presente Regolamento;
(v) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi, le liberatorie e le licenze che sono richieste per permettere l'adempimento di tutte le obbligazioni previste relativamente alla partecipazione a SANREMO GIOVANI edizione 2020 e al 71° Festival della Canzone Italiana, e di concedere validamente alla RAI i Diritti previsti nel presente Regolamento;
(vi) che l’AUDIO, il VIDEO, le foto nonché il testo letterario non sono oggetto di alcuna controversia, vincolo o interesse di terzi che possano impedire o limitare in qualunque modo l'utilizzazione degli stessi;
(vii) che la proprietà e l'utilizzo di AUDIO, VIDEO, foto nonché testo letterario da parte della RAI non violano alcun diritto di terzi, compresi, ma non solo, i diritti derivanti da contratti stipulati tra i titolari e terzi, diritti di proprietà intellettuale, privacy e diritti relativi a dati personali, pubblicità o qualsiasi altro diritto esclusivo.
Inoltre, i predetti soggetti si impegnano a manlevare e tenere indenne RAI da qualsiasi pretesa che, a qualsiasi titolo, in qualsiasi sede e/o in qualsiasi tempo (anche in data successiva al termine di SANREMO GIOVANI edizione 2020 e del 71° Festival della Canzone Italiana), potesse essere da terzi avanzata in relazione alla e/o comunque in connessione con la comunicazione al pubblico, da parte di RAI, delle canzoni presentate per la partecipazione a SANREMO GIOVANI edizione 2020 e - nel caso - al 71°Festival della Canzone Italiana e/o l’esercizio, da parte di RAI, dei diritti alla stessa spettanti in base al presente Regolamento, con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento.
ART. 22 Ferma restando l’assoluta necessità di mantenimento del carattere di novità dei brani sino alla loro pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx , tutti gli Artisti partecipanti alla competizione di SANREMO GIOVANI non potranno partecipare – sino al termine della manifestazione e pena l’esclusione e impregiudicato in ogni caso il diritto della RAI al risarcimento dei danni, anche d’immagine – a programmi televisivi senza preventiva ed espressa autorizzazione di RAI-Direzione di RaiUno. Il divieto viene esteso anche agli Artisti vincitori della manifestazione Area Sanremo edizione 2020, dal momento della loro proclamazione e sino alla comunicazione dei 2 tra di loro che - con relative canzoni nuove
– parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival.
Gli Artisti che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE di SANREMO 2021 saranno assoggettati ai divieti in materia contenuti nel Regolamento del 71° Festival della Canzone Italiana.
ART. 23 Gli Artisti e le loro rispettive Case discografiche, ricevuta la comunicazione della partecipazione a SANREMO GIOVANI edizione 2020, non potranno ritirarsi prima e/o durante lo svolgimento della manifestazione. In egual modo, gli Artisti che parteciperanno alla sezione NUOVE PROPOSTE del Festival e le rispettive Case discografiche non potranno ritirarsi prima o durante lo svolgimento del 71° Festival della Canzone Italiana.
In casi di defezione o di esclusione, da qualsiasi motivo determinate e fatto salvo il diritto della RAI al risarcimento dei danni, anche d’immagine, in accordo con RAI-Direzione di RaiUno e sentito il parere della Commissione Musicale, il Direttore Artistico avrà la facoltà - valutate le circostanze del caso e a proprio insindacabile giudizio - di scegliere un altro Artista o di non procedere ad alcuna sostituzione.
ART. 24 In occasione delle loro pubbliche esecuzioni alla manifestazione gli Artisti dovranno concordare con RAI-Direzione di RaiUno eventuali loro dichiarazioni.
Sempre in occasione delle suddette pubbliche esecuzioni, gli Artisti partecipanti non potranno tenere atteggiamenti e movenze, compiere gesti o pronunziare frasi contrari ai principi del buon costume o che violino norme di legge o diritti anche di terzi. Non potranno altresì pronunziare nomi o frasi e/o indossare oggetti o capi di vestiario che abbiano riferimenti - anche indirettamente - pubblicitari o promozionali.
ART. 25 Nel caso di concomitanza con consultazioni elettorali politiche, amministrative, europee o referendarie, gli Artisti dovranno astenersi da qualsiasi affermazione, dichiarazione o comportamento che possa, direttamente o indirettamente, influenzare o orientare il voto degli elettori, fornire indicazioni di voto o manifestare preferenza di voto e dovranno astenersi, inoltre, dal formulare qualsiasi riferimento alle menzionate elezioni e/o campagne referendarie.
ART. 26 Xxx un Artista si sia esibito, in occasione della prima prova per la propria esibizione sia per la fase di Semifinale sia per la Finale, utilizzando eventuali elementi di accompagnamento (esempio: balletto, musicisti, etc.) questi ultimi, come presentati in detta prova, non potranno essere successivamente modificati senza il consenso dell’Organizzazione del Festival.
Per facilitare il lavoro artistico e tecnico, nel corso delle prove generali gli Artisti – su richiesta
dell’Organizzazione del Festival – dovranno mostrare gli abiti di scena.
ART. 27 Le Case discografiche e tutti gli Artisti partecipanti a SANREMO GIOVANI edizione 2020 e – nel caso – al 71° Festival della Canzone Italiana, si obbligano, su richiesta di RAI-Direzione di RaiUno, a partecipare alla realizzazione da parte della RAI di promo televisivi ed eventuali clip video funzionali ai suddetti spettacoli, e a partecipare a trasmissioni radiotelevisive correlate e/o connesse al Festival (es. Domenica In).
ART. 28 Diritti
Tutti gli Artisti, i gruppi e le relative Case discografiche, fermo restando quanto specificato al successivo capoverso, dichiarano e riconoscono di aver preso chiara ed esatta visione del presente Regolamento, con piena comprensione di tutte le clausole nello stesso contenute e di accettarle incondizionatamente e irrevocabilmente per effetto della loro partecipazione a SANREMO GIOVANI edizione 2020, nei termini e nei modi previsti nel presente Regolamento.
In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, gli Artisti, le relative Case discografiche e tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, aventi diritto sulle canzoni, foto, video e/o interpretazioni-esecuzioni rese nell’ambito di e/o ai fini della partecipazione a SANREMO GIOVANI edizione 2020 (ivi comprese le Selezioni) dichiarano espressamente che spettano a RAI e, per essa, ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, senza limitazioni di spazio, di tempo e/o di passaggi e su base esclusiva, fatte salve le tassative ed esaustive limitazioni espressamente previste nell’Allegato 1 del presente Regolamento :
(A) i diritti di ripresa audio e/o video e/o i diritti di ripresa fotografica (esercitabili anche a mezzo terzi) dell’immagine, della voce e delle interpretazioni-esecuzioni rese dagli Artisti (i) sia nel corso delle prove e della fase di audizione dal vivo e delle prove e delle serate televisive e puntate televisive effettuate da RAI nell’ambito di SANREMO GIOVANI edizione 2020; (ii) sia nel corso delle prove e delle Serate del 71° Festival della Canzone Italiana;
(iii) sia nell’ambito di interventi/interviste in altri programmi RAI (es. Domenica In), siano essi o meno connessi e/o correlati a SANREMO GIOVANI edizione 2020 e al 71°Festival della Canzone Italiana (tutto il materiale di cui sub i, ii e iii della presente lettera A anche complessivamente definito “Riprese”);
(B) i diritti di sfruttamento economico e commerciale/diffusione/comunicazione al pubblico
(i) dei risultati delle Riprese nonché (ii) del materiale audio e/o video fornito dagli Artisti e dalle relative Case discografiche ai fini delle Selezioni previste e per le serate e puntate televisive per SANREMO GIOVANI edizione 2020 nonché (iii) del materiale fotografico realizzato da RAI, direttamente e/o a mezzo terzi e/o fornito dagli Artisti e/o dalle relative Case discografiche
(di seguito complessivamente i diritti sub (A) e (B) anche Diritti” specificati in Allegato 1 al presente Regolamento).
In particolare, segnatamente ai diritti di cui alla precedente lett. (B) punti (ii) e (iii):
a) per gli Artisti che partecipano alle Selezioni attraverso le loro Case discografiche (come meglio specificato al precedente Art. 3) e per le rispettive Case Discografiche che inviano on line la domanda di partecipazione (di cui sempre al precedente Art. 3) i Diritti saranno concessi dalla presentazione della stessa e sino alla comunicazione da parte di Rai del nome degli Artisti selezionati per l’audizione dal vivo;
b) per gli Artisti che partecipano alle audizioni dal vivo e le relative Case discografiche fino alla data di messa in onda della Quinta ed ultima Xxxxxx xx XXXXXXX 0000;
c) per gli Artisti scelti – all’esito delle audizioni – per partecipare a SANREMO GIOVANI (Semifinali e Finale), e le rispettive Case discografiche, ugualmente sino alla data della Quinta ed Ultima Xxxxxx xx XXXXXXX 0000;
d) per gli Artisti che risulteranno vincitori della Finale di SANREMO GIOVANI e parteciperanno quindi alla sezione NUOVE PROPOSTE di SANREMO 2021, e relative Case discografiche, sino al 31 Dicembre 2021;
e) per gli Artisti vincitori concorso Area Sanremo ed. 2020, tramite idoneo separato atto, dal momento della loro proclamazione e fino alla Quinta ed Ultima Serata di SANREMO 2021;
f) per gli Artisti scelti tra i vincitori del concorso Area Sanremo, edizione 2020, per la partecipazione alla sezione NUOVE PROPOSTE di SANREMO 2021, e per le relative Case discografiche a decorrere dalla data di presentazione del modulo di iscrizione al Festival sino al 31 Dicembre 2021.
Resta inteso che le predette limitazioni temporali nonché quelle previste nell’Allegato, non troveranno applicazione con riferimento all’utilizzo dei Diritti sui siti web con dominio Xxx.xx e/o Xxx.xx ai fini della promozione della programmazione RAI e/o per fini istituzionali.
ART. 29 Per inderogabili necessità di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle trasmissioni televisive saranno ammessi in sala esclusivamente gli spettatori muniti di biglietto di invito.
Durante le prove di ogni Artista saranno ammessi in sala solo i rappresentanti della Casa discografica interessata muniti di pass speciali rilasciati dall’Organizzazione.
Xxx durante le prove che durante le trasmissioni televisive sarà ammesso in sala o backstage, tassativamente, un solo rappresentante per ogni Casa discografica, mentre gli accompagnatori al seguito (sarte, parrucchieri, truccatori, personale vario) potranno accedere nell’area camerini in numero limitato e comunque solo se autorizzati e muniti di pass rilasciati dall’Organizzazione, fermo restando l’obbligo di rispettare la normativa applicabile e le procedure adottate da Rai anche in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Rai si riserva di stabilire ulteriori limitazioni all’accesso in funzione dell’evoluzione della suddetta emergenza epidemiologica.
ART. 30 Laddove, per effetto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 e/o della normativa nazionale, regionale e locale emanata ed emananda per fronteggiarla e/o di provvedimenti delle autorità competenti, la Rai, anche in considerazione delle proprie connesse esigenze editoriali e/o artistiche e/o di palinsesto, dovesse sospendere, in tutto o in parte, l’organizzazione della manifestazione e/o del Festival ovvero non procedere alla diffusione televisiva ovvero modificare la manifestazione secondo una diversa articolazione, in nessun caso la Rai potrà essere ritenuta responsabile della mancata e/o diversa organizzazione e/o trasmissione e nulla gli Artisti o le Case discografiche potranno pretendere al alcun titolo. Al riguardo gli Artisti e le Case discografiche forniscono la più ampia garanzia e manleva da qualsiasi pretesa anche di terzi.
Art. 31 Gli Artisti e le Case discografiche si obbligano al rispetto della normativa nazionale, regionale e locale emanata ed emananda per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso oltre che delle prescrizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali in data 14 marzo 2020, come aggiornato in data 24 aprile 2020.
Gli Artisti e le Case discografiche si impegnano altresì, ora per allora, al rispetto delle procedure adottate e/o adottande da RAI in relazione all’emergenza epidemiologica, che saranno messe a disposizione prima dell’ingresso in qualsiasi insediamento ovvero ambiente nella disponibilità di Rai. I medesimi si impegnano altresì a rendere apposita dichiarazione al riguardo all’atto dell’ingresso nei suddetti siti.
ART. 32 In caso di controversia è territorialmente competente esclusivamente il Foro di Roma.
ART. 33 Nel periodo di vigenza del presente Regolamento RAI-Direzione di RaiUno ha facoltà di apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e/o funzionali.
Rai-Direzione RaiUno darà adeguata pubblicità alle suddette eventuali modifiche e integrazioni.
Nessuna delle disposizioni del presente Regolamento potrà essere interpretata, singolarmente o complessivamente, in senso abusivo ovvero non conforme a correttezza, buona fede, lealtà e agli altri principi etici generali e relativi canoni di comportamento, quali contemplati in particolare nel Codice Etico, MOGC 231 e PTPC
del Gruppo RAI
per contatti: xxxxxxx0000@xxx.xx
ALLEGATO ”1” AL REGOLAMENTOdi SANREMO GIOVANI edizione 2020
Definizioni Diritti RAI e relative limitazioni – ulteriori definizioni ai fini
dell’interpretazione del presente regolamento
Diritti RAI di sfruttamento economico e utilizzazione commerciale delle Riprese (complessivamente “Diritti”)
Diritti Free Tv Diritti Pay Tv
Diritti Pay Per View e/o Near Video On Demand Diritti Video On Demand (Diritti VOD)
Diritti Home Video Diritti Multimediali Diritti di Merchandising Diritti Theatrical
Diritti Non Theatrical Diritti Commercial Video Diritti Ancillary
Diritti di Pubblicità e Promozione Diritti di Editing
Diritti di Publishing Diritti di Sponsorship
Diritti di Elaborazione Creativa Diritti Radiofonici
Diritti Musicali Diritti Diversi
Limitazioni Diritti RAI
Diritti Multimediali: i Diritti Multimediali aventi ad oggetto l’interpretazione-esecuzione musicale della canzone di ogni Artista eseguita durante il programma 71°Festival della Canzone Italiana spettano a RAI con le seguenti limitazioni:
(a) esclusivamente in modalità “streaming” (anche non in simultanea con la diffusione televisiva), senza possibilità di “download”; e
(b) solo per il periodo dal 02 al 14 Marzo 2021
Diritti VOD: Per i sei mesi successivi alla prima diffusione televisiva, RAI potrà sfruttare fino ad un massimo di 60” di ogni canzone resa durante il programma 71° Festival della Canzone Italiana anche ai fini dell’erogazione dei cd. servizi di catch up tv” e reply tv , anche su piattaforma diffusiva denominata Raiplay.
Diritti Musicali: è escluso qualsiasi uso discografico delle canzoni e delle loro interpretazioni- esecuzioni musicali da parte di RAI nell’ambito di progetti editoriali diversi da SANREMO GIOVANI e 71° Festival della Canzone Italiana.
Diritti Home Video: è escluso qualsiasi uso di Videogrammi delle Riprese relative all’
interpretazione-esecuzione musicale degli Artisti.
Ai fini di una migliore identificazione dei Diritti spettanti a RAI si riportano qui di seguito le Definizioni di riferimento
DEFINIZIONI
Diritti Free Tv: la diffusione/comunicazione al pubblico - con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi modalità (i.e. streaming, simulcasting, ecc.), attualmente noti o ancora da inventare - di un segnale per la ricezione delle Riprese su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo (es. monitor pc, tablet smart-phone, cellulare, ecc.), senza pagamento di alcun compenso da parte degli Utenti, fatto salvo esclusivamente il pagamento del canone e tasse previsti per legge.
Diritti Pay Tv: la diffusione/comunicazione al pubblico - con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi modalità (i.e. streaming, simulcasting, ecc.), attualmente noti o ancora da inventare - di un segnale per la ricezione delle Riprese su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo (es. monitor pc, tablet smart-phone, cellulare, ecc.), dietro pagamento di un abbonamento da parte degli Utenti (esclusa qualsiasi ricezione dietro pagamento per singolo programma) per l’abilitazione alla visione di più canali e/o prodotti.
Diritti Pay Per View e/o Near Video On Demand: la diffusione/comunicazione al pubblico - con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi modalità, attualmente noti o ancora da inventare - di un segnale per la ricezione delle Riprese su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo e/o su qualsiasi apparecchio atto alla ricezione di un segnale audio/video (es. monitor pc, tablet, smart-phone, cellulare, ecc.), dietro pagamento di uno specifico compenso per ogni singola fruizione da parte degli Utenti, nelle date prestabilite dal Fornitore di servizi di media.
Diritti Video On Demand (Diritti VOD): la diffusione/comunicazione al pubblico - con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi modalità (i.e. streaming, download, ecc.), attualmente noti o ancora da inventare - di un segnale per la ricezione dele Riprese su un apparecchio televisivo e/o su uno schermo e/o su qualsiasi apparecchio atto alla ricezione di un segnale audio/video (es. monitor pc, tablet, smart-phone, cellulare, ecc.), nel momento specificamente richiesto e scelto dagli Utenti. I Diritti VOD devono intendersi comprensivi anche di tutte le funzionalità agli stessi normalmente connesse (es. pause, forward, rewind) nonchè dei Diritti di Catch Up Tv intendendosi per tali i diritti di sfruttare le Riprese, in tutto od in parte, nell’ambito di un servizio non lineare che permette agli Utenti di vedere e/o rivedere le Riprese - in tutto od in parte, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi modalità attualmente noti o ancora da inventare - dopo l’originaria diffusione sui canali televisivi, per un periodo di tempo limitato. Qui di seguito un’elencazione, non esaustiva, delle principali tipologie di Diritti VOD:
1. Free Video On Demand (Diritti FVOD): i Diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l’accesso alla copia digitale delle Riprese con (Diritti Advertising Video On Demand - Diritti AVOD) o senza la possibilità di supportare detto accesso attraverso la vendita di spazi commerciali;
2. Subscription Video On Demand (Diritti SVOD): i Diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l’accesso alla copia digitale delle Riprese a fronte della conclusione, da parte degli stessi, di un contratto di abbonamento che prevede il pagamento di un canone periodico per la fruizione di più programmi;
3. Transactional Video On Demand (Diritti TVOD): i Diritti VOD in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l’accesso alla copia digitale delle Riprese a fronte del pagamento, da parte degli stessi, di uno specifico compenso per ogni singola fruizione. Rientrano nell’ambito dei Diritti TVOD i Diritti Electronic Sell Through, anche detti Diritti Download To Burn/Own (di seguito anche Diritti EST o Diritti DTB/DTO) nonché i Diritti Download to Rent (di seguito anche Diritti DTR), definiti rispettivamente come: (i) Diritti EST, i diritti in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti l’acquisto, a pagamento, della copia digitale delle Riprese per una visione non pubblica, da tenersi in abitazione privata e (ii) Diritti DTR, i diritti in base ai quali il Fornitore di servizi di media consente agli Utenti il noleggio, a pagamento, della copia digitale delle Riprese per una visione non pubblica, da tenersi in abitazione privata.
Diritti Home Video: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese - con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica e/o su qualsiasi supporto (i.e. CD-I. CD-ROM, DVD, DVD ROM, UMD, VCD, ecc.) - attraverso il Canale Rental, il Canale Sell-Through, il Canale
Edicola, il Canale Door-To-Door ed il Canale Mailing, come infra definiti o altri simili canali attualmente noti o ancora da inventare:
1. Canale Rental: il noleggio di un Videogramma delle Riprese effettuato nei videoshop (del genere Blockbuster o similari). Il Canale Rental non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
2. Canale Sell-Through: la vendita di un Videogramma delle Riprese effettuata nei videoshop (del genere Blockbuster o similari), nelle librerie, nei centri di grande distribuzione. Il Canale Sell-Through non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
3. Canale Edicola: la vendita di un Videogramma delle Riprese effettuata presso le edicole e/o i punti vendita dei giornali, anche eventualmente sia abbinata ad una pubblicazione giornalistica (es. quotidiani, settimanali, mensili) sia abbinata ad una testata autonoma della RAI. Il Canale Edicola non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
4. Canale Door-To-Door: la vendita di un Videogramma delle Riprese effettuata porta-a-porta. Il Canale Door-To-Door non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali;
5. Canale Mailing: la vendita di un Videogramma delle Riprese effettuata per corrispondenza. Il Canale Mailing non comprende la pubblica esibizione, la diffusione, la rappresentazione o la trasmissione di alcun Videogramma, se non per fini meramente illustrativi e/o promozionali. Diritti Multimediali: qualsiasi forma di sfruttamento delle Riprese – con qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, con qualsivoglia tecnologia e/o su qualsiasi Rete di comunicazione elettronica, attualmente noti o ancora da inventare – che consenta agli Utenti di interagire con il contenuto attraverso una trasmissione bilaterale con il sistema per l’accesso al contenuto audiovisivo, senza modificarne l’originaria continuità. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nell’ambito dei Diritti Multimediali i diritti di creazione o gestione di siti internet e/o social account, i cd. Diritti IVOD (Interactive Video on Demand), nonché i cd. Diritti di Digital Extension, cioè i diritti di sfruttamento di qualsiasi elemento audio e/o video delle Riprese ai fini della creazione e/o messa in commercio di giochi, suonerie, avvisi, clip video, sfondi per pc, screensaver, short code e/o applicazioni standard o premium di messaggistica (i.e. SMS e MMS), biglietti di auguri e/o servizi integrati costituiti da alcune o tutte le categorie di cui sopra.
Diritti di Merchandising: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese aventi ad oggetto la produzione, la vendita e/o la commercializzazione di oggetti, inclusi libri e dischi, che ritraggano e/o incorporino qualsiasi elemento delle Riprese (es. Titolo, loghi, nome e/o immagine di personaggi, ecc.).
Diritti Theatrical: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese (es. rappresentazione diretta e/o sfruttamento di Videogrammi), in tutto od in parte, presso sale cinematografiche, multiplex, drive in e/o teatri cui sia stata concessa la licenza, a tale titolo, che siano aperti al pubblico su una base di programmazione regolare e che prevedano il pagamento di un biglietto di ingresso per la visione delle Riprese.
Diritti Non Theatrical: le forme di sfruttamento delle Riprese (es. rappresentazione diretta e/o sfruttamento di Videogrammi), in tutto od in parte, consistenti nella trasmissione in piazze e/o luoghi pubblici e/o aperti al pubblico e/o attraverso maxischermi. I Diritti Non Theatrical includono, quindi, anche i Diritti Commercial Video, come infra definiti.
Diritti Commercial Video: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese presso e/o attraverso enti, soggetti e/o organizzazioni la cui attività principale non sia quella dell’esercizio cinematografico e/o teatrale quali, per esempio, organizzazioni didattiche, chiese, ristoranti, bar, club, discoteche, treni/stazioni, aeroporti, porti, piattaforme e giacimenti petroliferi, ambasciate, basi militari, bus, librerie, ecc., esclusi Alberghi, Navi ed Aerei.
Diritti Ancillary: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese e su Aerei, Navi o Alberghi:
1. Aerei: lo sfruttamento delle Riprese per la rappresentazione diretta in aerei che siano autorizzati da una compagnia aerea battente la bandiera di qualsivoglia paese del Territorio;
2. Navi: lo sfruttamento delle Riprese per la rappresentazione diretta su navi, marittime e/o oceaniche, facenti capo ad una compagnia marittima battente la bandiera di qualsivoglia paese del Territorio;
3. Alberghi: lo sfruttamento delle Riprese per la rappresentazione diretta presso abitazioni provvisorie o permanenti quali alberghi, motel, ospedali, residence o altri similari attraverso sistemi televisivi a circuito chiuso.
Diritti di Pubblicità e Promozione: i diritti di utilizzazione dei personaggi, sequenze, immagini e/o elementi tratti dalle Riprese per promuovere e/o pubblicizzare prodotti e/o servizi commerciali diversi dalle Riprese.
Diritti di Editing: il diritto di apportare alle Riprese, in tutto od in parte, correzioni, adattamenti, miglioramenti e modifiche di altro genere (i.e. doppiaggi, traduzioni, adattamenti, variazioni, sottotitolazioni, riduzioni, voice over, sonorizzazioni, sincronizzazioni, ecc.).
Diritti di Publishing: il diritto di pubblicare le Riprese, in tutto od in parte, a mezzo carta stampata e/o a mezzo editoria elettronica (es. quotidiani, settimanali, mensili, libri, enciclopedie, e-book, ecc.).
Diritti di Sponsorship: il diritto di associare e/o abbinare marchi e/o prodotti e/o servizi di terzi alle Riprese e/o a singoli elementi/sequenze degli stessi.
Diritti di Elaborazione Creativa: includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Diritti di Novelization, i Diritti di Prequel e Sequel, i diritti di adattamento del Format nonchè i Diritti di Remake e Spin Off, come qui di seguito definiti:
1. Diritti di Novelization: il diritto di rifacimento e/o rielaborazione delle Riprese ai fini della realizzazione di un testo letterario;
2. Diritti di Sequel: il diritto di creare un nuova opera audiovisiva completa in se stessa ma in continuazione della storia già iniziata nell’ambito delle Riprese;
3. Diritti di Prequel: il diritto di creare una nuova opera audiovisiva in cui appaiono uno e/o più elementi presenti nelle Riprese e che vuole raccontare fatti antecedenti o analoghi a quelli delle Riprese;
4. Diritti di adattamento del Format: il diritto di apportare al Format, in tutto od in parte, correzioni, adattamenti, miglioramenti e modifiche di altro genere (i.e. traduzioni, adattamenti, variazioni, riduzioni, ecc.), anche ai fini della realizzazione di nuove opere e/o prodotti di qualsiasi genere;
5. Diritti di Spin Off: il diritto di creare una nuova opera audiovisiva nella quale appaiono uno e/o più elementi presenti nelle Riprese e che vuole essere lo sviluppo di una storia diversa da quella narrata in questi ultimi ma con gli stessi elementi;
6. Diritti di Remake: il diritto di creare una nuova opera audiovisiva sullo stesso tema o concept su cui si fondano le Riprese.
Diritti Radiofonici: tutte le forme di sfruttamento delle Riprese in sede radiofonica, con qualsiasi modalità e/o tecnologia e/o su qualsiasi piattaforma radiofonica attualmente note o ancora da inventare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: FM, AM, OM, DAB, DVB-S, Internet, WMP, Real Player, podcasting, ecc.).
Diritti Musicali: tutte le forme di sfruttamento, in tutto od in parte, della colonna sonora delle Riprese, in qualsiasi forma e/o modalità attualmente noti o ancora da inventare. E così, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nei Diritti Musicali: i Diritti DEM o di Pubblica Esecuzione, cioè il diritto di eseguire e/o far eseguire in pubblico, dal vivo, la colonna sonora delle Riprese, in tutto od in parte; i Diritti Fonomeccanici, tra i quali si devono includere i Diritti di Music Recording - cioè il diritto di registrare e/o far registrare la colonna sonora delle Riprese , in tutto od in parte e su qualsiasi tipo di supporto attualmente noto o ancora da inventare (i.e. nastri, dischi, video, cd-rom, ecc.) ed il diritto di sfruttare le predette registrazioni, con qualsiasi mezzo attualmente noto o ancora da inventare – nonché i Diritti di Soundtrack Album, cioè il diritto di utilizzare e/o far utilizzare la colonna sonora delle Riprese, in tutto od in parte, quale sottofondo di altri prodotti audiovisivi, diversi dalle Riprese (i.e. film, spot, ecc.); i Diritti di Sincronizzazione, cioè il diritto di collocare la colonna musicale in immagini video, sincronizzandola con le immagini visive stesse; i Diritti di Music Publishing, cioè il diritto di amministrare il diritto d’autore sulle composizioni musicali presenti nella colonna sonora delle Riprese.
Diritti Diversi: ogni altra forma di sfruttamento non compresa negli sfruttamenti di cui alle definizioni Diritti delle precedenti lettere.
Facoltà incluse nei Diritti
Tutti i Diritti sopra menzionati includono anche le seguenti facoltà di RAI: (i) facoltà di sublicenziare e/o cedere a terzi, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito, uno e/o più Diritti (e relative facoltà); (ii) facoltà di interrompere le Riprese con, e/o di abbinare agli stessi, iniziative promozionali, interattive e/o pubblicitarie, di qualsiasi tipo, attualmente consentite e/o consentite in futuro dalla normativa applicabile (es. promo, break pubblicitari, product placement, sponsorizzazioni, televendite, banner pubblicitari, in logo, sovrimpressioni, giochi, concorsi, televoti, ecc.), facendone propri, in via esclusiva, i relativi proventi; (iii) facoltà di utilizzare brani/sequenze delle Riprese anche (ma non solo) per fini promozionali e/o pubblicitari degli stessi e/o di RAI e/o dei suoi prodotti/offerte e/o dei prodotti/offerte facenti capo alle società del Gruppo Societario e/o di terzi, eventualmente anche inserendo detti brani e/o sequenze nell’ambito di altri programmi e/o prodotti.
Tutti i Diritti (e relative facoltà) sono esercitabili da RAI, con la massima libertà artistica ed editoriale, direttamente e/o a mezzo terzi ed hanno ad oggetto le Riprese.
Ulteriori Definizioni
Format: il progetto sul quale si basa il Contributo e relative Riprese ovvero il Materiale. Fornitore di servizi di media: la persona fisica o giuridica definita come tale dal TUR. Gruppo Societario: il gruppo societario cui appartiene RAI, determinato ai sensi e per gli effetti dell’art.2359 del Codice Civile, incluse le consociate e/o partecipate, sia direttamente che indirettamente.
Reti di comunicazione elettronica: (i) Etere; (ii) Cavo; (iii) Satellite; (iv) Rete IP (Internet Protocols) e web in generale; (v) Radio; (vi) Rete Mobile, cioè tutte le reti che utilizzano uno spettro di frequenze radio, in qualsiasi banda, per permettere e/o facilitare la trasmissione di testi, dati, voce, video, multimedia o altri servizi verso terminali mobili, anche ibridi, attualmente noti o ancora da inventare e con qualsiasi tecnologia, attualmente nota o ancora da inventare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: GPRS, GSM, PCN, CDMA e/o CDMA2000, TDMA, WAP, UMTS, DVB-H, EDGE, Bluetooth, Hyperlan, i-mode, W-Lan, ecc.); (vii) Telefonia Fissa, cioè tutte le reti che utilizzano uno spettro di frequenze radio, in qualsiasi banda, per permettere e/o facilitare la trasmissione di testi, dati, voce, video, multimedia o altri servizi verso terminali telefonici fissi; (viii) ogni altro sistema di trasmissione e/o risorsa, attualmente noti o ancora da inventare, che consenta di trasmettere un segnale, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: audio e/o video, testi, dati, ecc.).
Riprese: ripresa televisiva e/o radiofonica dell’evento 71° Festival della Canzone Italiana e di SANREMO GIOVANI edizione 2020, nonchè degli eventi connessi e/o correlati effettuata ai fini della diffusione televisiva e/o radiofonica secondo le modalità definite nei Diritti
Territorio: il territorio entro il quale potranno essere liberamente esercitati i Diritti spettanti a RAI, coincidente con il mondo intero e, quindi, normalmente comprensivo anche dei territori in cui siano comunque ricevibili le trasmissioni del canale attualmente denominato “RAI Italia” e/o quelle di qualsiasi altro canale il cui segnale origini comunque dal territorio italiano e sia destinato principalmente al pubblico italiano presente all’estero, fatte salve eventuali limitazioni contenute, in forma di deroga espressa.
TUR: il D.Lgs. 177/2005 e successive modifiche e/o integrazioni.
Utenti: le persone fisiche e/o giuridiche, enti e/o associazioni, pubbliche e/o private, nazionali e/o straniere, autorizzate, in tutto od in parte, alla ricezione delle Riprese dal Fornitore di servizi di media.
Videogramma: qualsiasi supporto (videocassetta, video disco, CD. dvd, laser disc), attualmente noto o ancora da inventare, che contiene, memorizza e/o comunque viene utilizzato per la riproduzione audiovisiva, in tutto od in parte, delle Riprese e che ne consenta la visione, per uso privato o pubblico, tramite l’utilizzo di un dispositivo di riproduzione direttamente collegato a e/o che faccia parte dell’apparecchio televisivo, schermo del PC o sistema di telecomunicazione o qualunque altro dispositivo per la visione o di ricezione, elettronico, meccanico o altro.