SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
per l’esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione alle Opere Anticipate del nuovo Collegamento Palermo – Catania, tratta Bicocca – Catenanuova e tratta Catenanuova
– Xxxxxxx Xxxxx inserito nell’ambito di quelli di cui al Decreto Legge 133/2014 così come convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
CUP: J11H03000180001
Codice Identificativo Gara (CIG): …………………………….
FRA
Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni – R.F.I. S.p.A., di seguito per brevità “Ferrovie” o “Committente”, rappresentata nel presente Atto da ITALFERR S.p.A.
– Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxx x. 00, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 06770620588, Partita IVA n. 01612901007, nella persona di ,
nato a ................................……………..…………...., il ………….…….........., nella qualità di …………………………………………………………….……………..
E
l’Impresa , di seguito
per brevità “Appaltatore”, con sede in ..……………………………....., Via
…….…..............................................., Registro delle Imprese di ………………....……
e Codice Fiscale n. …….............………............, Partita IVA n.
....................………........., nella persona del suo legale rappresentante
.…………………………………….……, nato a ………………………………, il
……..……………… domiciliato per la carica presso la sede sociale,
PREMESSO CHE
- Ferrovie, in relazione al Piano d’Impresa relativo al Programma: RETE SICILIANA, Progetto: 0275 – Nuovo Collegamento PALERMO - CATANIA, Sottoprogetto ………………….……. - CUP J11H03000180001, ha la necessità di
procedere all’esecuzione dei lavori relativi alle Opere Anticipate del nuovo Collegamento Palermo – Catania, tratta Bicocca – Catenanuova e tratta Catenanuova
– Raddusa Agira.
- gli interventi sono inseriti nell’ambito di quelli di cui al Decreto Legge 133/2014 così come convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164;
- ai sensi dell’articolo1 c.2 del Decreto Legge 133/2014 così come convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Commissario per la realizzazione delle opere relative al nuovo Collegamento Palermo-Catania può bandire gare “anche sulla base dei soli progetti preliminari”;
- sulla base di progetto preliminare è stata esperita procedura aperta ai sensi della Parte III del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento ad un unico operatore di un Accordo Quadro avente ad oggetto la realizzazione, mediante successivi contratti applicativi, dei lavori relativi alle Opere Anticipate del nuovo Collegamento Palermo
– Catania, tratta Bicocca – Catenanuova e tratta Catenanuova – Raddusa Agira.
- a seguito della gara di cui sopra è risultata aggiudicataria l’Impresa
………………………………….…………………………………..;
- con lettera .................................. del ........................... è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- con lettera ……………………. del …………, ricevuta dall’Appaltatore in data
…………., è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
- l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 10;
- si rende ora necessario procedere alla stipula dell’Accordo Quadro.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
ARTICOLO 1 RICHIAMO PREMESSE
Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 2 OGGETTO DELL’ACCORDO
2.1. Il presente Accordo ha ad oggetto , ai sensi dell'articolo 222 del Codice dei contratti pubblici, le condizioni generali che disciplineranno gli eventuali Contratti di Appalto (d’ora in avanti “Contratti Applicativi”) relativi all'esecuzione dei Lavori di realizzazione delle opere di viabilità di cui alle premesse, come più avanti meglio specificati. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti Lavori alle condizioni contenute nel presente Accordo e nei relativi Documenti, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Applicativi - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Applicativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse.
2.2. I lavori oggetto del presente Accordo consisteranno in:
1) INTERVENTO 1 – tratta Bicocca - Catenanuova:
Soppressione PL al km 3+639 e realizzazione di viabilità sostitutiva.
Il progetto prevede la realizzazione di un cavalcaferrovia (IV01) di 3 campate al fine di garantire la continuità territoriale andando a sopprimere il PL esistente e collegare quindi le zone comprese tra la ferrovia e il fiume Dittaino con la SS192 – strada statale della valle del Dittaino. Tale nuova viabilità scavalca la linea ferroviaria al km 199+784 della linea storica attualmente a singolo binario.
I lavori dovranno prevedere la realizzazione di viabilità, di tratti di rilevato compresi movimenti di terra e opere di sostegno, realizzazione della piattaforma stradale, delle opere di scavalco della ferrovia, delle opere di drenaggio e smaltimento acque di piattaforma, delle opere di mitigazione ambientale, delle opere di mitigazione dei cantieri, degli impianti di illuminazione della viabilità, della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e quant’altro necessario al completamento dell’intervento.
I lavori altresì comprendono:
• Bonifica Ordigni
• Sottoservizi
• Demolizioni Rientrano nell’oggetto:
• Allacci impiantistici
• Fasi di attivazione delle opere
• Opere accessorie
• Lavorazioni sotto esercizio
• Esecuzione di tutte le prestazioni e lavori nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare finite ed idonee all’uso cui sono destinate le opere costituenti l’oggetto del contratto nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestari, permessi, nulla osta, o alti provvedimenti dovuti da terzi
2) INTERVENTO 2 – tratta Catenanuova – Xxxxxxx Xxxxx:
Realizzazione di una Viabilità al km 13+000, prevista nel comune di Catenanuova in provincia di Enna, indicata come NI10 nel progetto di raddoppio della tratta Catenanuova-Raddusa. La viabilità ha la funzione di collegare il tratto di Via Enna posto in prossimità dello svincolo dell’autostrada A19 con il futuro piazzale della nuova stazione di Catenanuova. Il progetto prevede la realizzazione parziale della NI10. La categoria stradale prevista è una sezione stradale tipo F1 con due corsie da
3.50 m e banchine da 1 m. L’intervento in oggetto si sviluppa in rilevato basso e presenta sviluppo complessivo di circa 650 m. Gli interventi previsti in progetto consistono principalmente nella realizzazione di opere di contenimento conseguenti all’innalzamento del rilevato stradale e di un nuovo ponte a scavalco del fosso Petroso.
I lavori dovranno prevedere la realizzazione di viabilità, di tratti di rilevato compresi movimenti di terra e opere di sostegno, realizzazione della piattaforma stradale, delle opere di drenaggio e smaltimento acque di piattaforma, di un’opera di scavalco del fosso Petroso, delle opere di
mitigazione ambientale, delle opere di mitigazione dei cantieri, degli impianti di illuminazione della viabilità, della segnaletica stradale, delle barriere di sicurezza e quant’altro necessario al completamento dell’intervento.
I lavori altresì comprendono:
• Bonifica Ordigni
• Sottoservizi
• Demolizioni Rientrano nell’oggetto:
• Allacci impiantistici
• Fasi di attivazione delle opere
• Opere accessorie
• Esecuzione di tutte le prestazioni e lavori nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio indispensabile per dare finite ed idonee all’uso cui sono destinate le opere costituenti l’oggetto del contratto nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestari, permessi, nulla osta, o alti provvedimenti dovuti da terzi
2.3. I Lavori oggetto del presente Accordo Quadro saranno affidati, di volta in volta, all'Appaltatore con appositi Contratti Applicativi di Appalto stipulati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo. La stipula dei singoli Contratti Applicativi avverrà soltanto previa acquisizione del necessario visto della Corte dei Conti sulla Delibera di Approvazione dei relativi Progetti Preliminari, ove ancora mancante al momento della aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Ferrovie non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, Contratti Applicativi che esauriscano - in tutto o in parte - l'oggetto del presente Accordo. Ferrovie potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto al successivo articolo 3.; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia , fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale . L'Appaltatore è, invece,
vincolato a stipulare i Contratti Applicativi, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, sulla base degli elementi essenziali indicati al successivo comma 2.4.
2.4. Ciascun Contratto Applicativo dovrà contenere - a titolo esemplificativo
- le seguenti indicazioni, come risultanti dal Progetto Esecutivo dell'Intervento predisposto da Ferrovie e allegato al Contratto Applicativo medesimo:
- l'oggetto dell'Intervento da eseguire;
- la descrizione e la consistenza delle lavorazioni;
- le categorie di lavoro costituenti l'Intervento da realizzare;
- l'Area interessata dall'Intervento;
- l'importo presunto dell'Intervento con indicazione degli importi relativi ai lavori e degli importi relativi alla sicurezza, come calcolati nel piano di sicurezza e coordinamento di cui al Progetto Esecutivo allegato al Contratto di Appalto;
- le eventuali Voci Ulteriori di cui all’articolo4 punto 3-bis e relativi prezzi unitari;
- il termine di ultimazione dei Lavori ed eventuali termini intermedi, come risultanti dal Programma Lavori di cui al Progetto Esecutivo allegato al Contratto Applicativo, e le relative penali; tali termini saranno definiti con le modalità e nel rispetto dei limiti minimi più avanti specificati;
- i massimali delle polizze a garanzia dell’Intervento.
2.5. La stipula dei singoli Contratti Applicativi e dei relativi Allegati (Elaborati del Progetto Esecutivo, Piano di Sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell’opera, Programma lavori, Piano di monitoraggio ambientale, eventuali Ulteriori Voci Aggiuntive alle Tariffe, ecc.) avverrà, mediante “firma digitale” (D.Lgs.82/205 e D.P.C.M. 22 febbraio 2013), presso la sede Italferr. L’Appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del singolo Contratto Applicativo nel giorno e nell’ora che gli saranno di volta in volta indicati. La Comunicazione
di convocazione alla stipula sarà trasmessa con almeno 5 gg. di anticipo.
2.6. L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna ad eseguire a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle che verranno impartite da Ferrovie, dalla Direzione Lavori e/o da amministrazioni ed enti competenti, e a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che sono interesse primario di Ferrovie la tempestività, la duttilità e la prontezza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo e, pertanto, si impegna a predisporre, sin dalla sua sottoscrizione, tutte le attività - comprese quelle prodromiche - al fine di provvedere all'avvio tempestivo dell'esecuzione dello stesso. L’Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un’organizzazione di cantiere (maestranze, mezzi d’opera ecc.) idonea a garantire l’esecuzione contemporanea anche di più lavori di cui al precedente punto 2.2. L’Appaltatore dichiara di aver preso piena e dettagliata conoscenza dello stato e delle condizioni dei luoghi in cui dovranno essere effettuati gli interventi sopra citati e di essere stato edotto delle circostanze speciali e dei rischi potenziali ad essi connessi.
2.7. L’Appaltatore risponderà verso Ferrovie della perfetta esecuzione dei lavori, rimanendo obbligato, in caso contrario, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale ed esclusivo suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno, ivi compresi gli oneri per i conseguenti maggiori esborsi sopportati da Ferrovie.
2.8. Ferrovie, al fine di rispettare le scadenze temporali previste dall’articolo1
c.2 del Decreto Legge 133/2014, così come convertito dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, si riserva la possibilità di affidare mediante uno o più Contratti Applicativi, attività “propedeutiche” alla esecuzione vera e propria degli
Interventi di cui sopra o comunque lavorazioni preliminari alla realizzazione degli stessi Interventi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’attività di Bonifica da ordigni bellici, la cantierizzazione, la realizzazione di opere provvisionali, ecc.). Le prestazioni “anticipate” mediante questi eventuali Contratti Applicativi “preliminari” saranno poi riassorbite, ai fini del collaudo e della contabilità, all’interno del Contratto Applicativo principale riguardante l’intero singolo Intervento.
2.9. Xxxxxxxx si riserva altresì la facoltà di affidare ad altri soggetti, in presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, talune delle lavorazioni dedotte nel presente Accordo, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
2.10. L'inadempienza dell’Appaltatore all’obbligo di stipulare i singoli Contratti Applicativi e di prendere in consegna i relativi Lavori dà facoltà a Ferrovie di risolvere l’Accordo ai sensi e per gli effetti dell'artico lo 1456 c.c. e di incamerare la cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 1382 c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 3
DURATA DELL’ACCORDO - PROROGHE
1. La durata del presente Accordo è pari a 730 (settecentotrenta) giorni naturali consecutivi, indipendentemente dal fatto che entro tale limite temporale siano stipulati Contratti Applicativi che esauriscano l’importo complessivo stimato dell’Accordo - come indicato al successivo art 6 - e fatta salva invece la possibilità che tale importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data di stipula del presente Accordo Quadro.
3. Ferrovie potrà prolungare di altri sei mesi la durata dell’Accordo Quadro agli stessi patti e condizioni, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di ulteriori compensi e/o oneri. Tale facoltà verrà esercitata mediante comunicazione scritta, inoltrata con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza originaria
dell’Accordo di cui al precedente punto 1.
4. Non potranno essere conclusi Contratti di Applicativi dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al punto 1, come eventualmente prorogato ai sensi del precedente punto 3.
5. Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere eseguito entro il termine utile specificamente previsto nel relativo Contratto Applicativo di Appalto, concluso in esecuzione del presente Accordo.
6. Ove, alla data di scadenza del termine di durata del presente Accordo, fossero ancora in corso di esecuzione lavori affidati con i singoli Contratti Applicativi, gli stessi proseguiranno sulla base delle condizioni generali di contratto fissate dal presente Accordo, come integrate dai relativi Contratti Applicativi.
7. Il protrarsi dell’esecuzione dei lavori dei singoli Contratti Applicativi oltre la scadenza del termine di durata del presente Accordo, al pari della protrazione della durata del presente Accordo oltre la scadenza originaria per effetto della proroga di cui al precedente punto 3, non darà all’Appaltatore titolo per compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo il relativo onere compreso e compensato dai prezzi da lui offerti in gara.
ARTICOLO 4
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
1. I lavori oggetto del presente Accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 37 i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’Accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente atto, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
2. Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” si intendono le Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato
S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012, registrate in data 2 marzo 2012 presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, Ufficio territoriale di Roma Trastevere, al n.5424, Serie 3 - Allegato n° 1 al presente Accordo.
Nel seguito del presente Accordo le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate “CGC” o “Condizioni Generali”.
2bis. Con la dizione “Committente”, riportata all’art. 30 delle Condizioni Generali di Contratto (ed. 2012), s’intende, oltre al soggetto per conto del quale l’Opera viene realizzata, anche Italferr S.p.A. Pertanto, la disciplina in materia di “Danni da forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni” prevista dal predetto art. 30 delle “CGC” si considera, a tutti gli effetti, valida ed efficace anche nei rapporti tra l’Appaltatore e Xxxxxxxx S.p.A.
3. Le Tariffe di Ferrovie e le Voci Aggiuntive richiamate nell’articolo 37 si intendono complete di prescrizioni tecniche ed esecutive.
Sui prezzi delle Tariffe e sui prezzi delle Voci Aggiuntive verrà applicato il ribasso di cui al successivo articolo 37, offerto in gara dall’Appaltatore.
3.bis. I prezzi unitari delle Voci Ulteriori che dovessero emergere nello sviluppo del Progetto Esecutivo, in aggiunta o in sostituzione delle Voci delle Tariffe e delle Voci Aggiuntive di cui sopra, verranno definiti d’intesa tra le Parti, prima della conclusione del singolo Contratto Applicativo, sulla base dei criteri fissati in materia di determinazione dei “Nuovi Prezzi” dall’articolo 37 delle CGC. L’Appaltatore non potrà comunque sottrarsi all’obbligo di addivenire alla conclusione del singolo Contratto Applicativo. In caso di disaccordo, in corrispondenza delle suddette Voci Ulteriori (ulteriori rispetto alle Voci già note al momento della gara) saranno riportati in contratto i Prezzi determinati unilateralmente da Ferrovie nel rispetto dei criteri di cui all’articolo37 citato, salvo il diritto dell’Appaltatore a iscrivere riserva al momento della stipula del singolo Contratto Applicativo.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle
competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, ivi inclusi l’acquisizione formale dei relativi permessi di accesso alle aree sia pubbliche sia private, sono compresi e compensati nell’importo del presente Accordo.
5. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per Ferrovie.
ARTICOLO 4 BIS
GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO
Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, compreso lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, Ferrovie si avvarrà di ITALFERR S.p.A., in forza di mandato con rappresentanza a essa già attribuito ai sensi dell’articolo 1704 c.c. I rapporti tra Ferrovie e l’Appaltatore saranno direttamente curati da ITALFERR S.p.A.
ARTICOLO 4 TER
CODICE ETICO
L’Appaltatore, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Accordo, si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex articolo 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del modello adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/01, pubblicato sul sito internet di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. xxx.xxxxxxxxxx.xx, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
In relazione a quanto previsto all’articolo 60.1, lett. e) delle CGC, rimane inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla responsabilità dell’Appaltatore, anche ex articolo 1381 c.c., sarà facoltà di Ferrovie risolvere, di diritto e con effetto immediato ex articolo 1456 c.c., il contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli
eventuali danni subiti.
In tal caso spetterà all’Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.
Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Appaltatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni Ferrovie e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.
ARTICOLO 4 QUATER
CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO
Xxxxxxxx ha facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall’Appaltatore nell’elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell’appalto ovvero già impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, senza che per questo spetti alcuna indennità all’Appaltatore. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, precedenti penali per reati di furto, ricettazione ed associazione a delinquere, indagini penali in corso in cui Ferrovie sia parte offesa, indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore, inosservanza di leggi e regolamenti in materia ambientale, inosservanza di leggi e regolamenti in materia di Sicurezza.
L’Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta di Ferrovie.
ARTICOLO 4 QUINQUIES
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE - CONTESTAZIONI
A. Modalità di esecuzione
Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo, l’Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte,
con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo e relativi allegati. L’Appaltatore è obbligato a mantenere e adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
L’appaltatore riconosce che l’Opera oggetto del presente Accordo è essenziale per l’immagine di Ferrovie e si impegna a realizzarla con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dell’Opera stessa.
Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale di Ferrovie. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del contratto, secondo quanto stabilito al successivo articolo 5: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo.
Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati
nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente Accordo, l’Appaltatore si impegna:
1. ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di Ferrovie/Xxxxxxxx e favorire le definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di Ferrovie/Xxxxxxxx. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo.
2. Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza
– l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a Ferrovie/Italferr, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza del presente Accordo – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a Ferrovie/Italferr, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di Ferrovie/Xxxxxxxx derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.
B. Contestazioni
1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui effetti non siano già disciplinati nel presente Accordo - Ferrovie abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi del presente Accordo e relativi allegati, Ferrovie stessa provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque
entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti da Ferrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’art. 25 del presente Accordo
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 5, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, Ferrovie contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo A.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da Ferrovie, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da Ferrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’art. 25 del presente Accordo.
4. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da Ferrovie per il recepimento delle suddette prescrizioni, Ferrovie stessa avrà il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
ARTICOLO 5
DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
1. Il Direttore dei Lavori, di ciascun Contratto Applicativo è nominato da parte di Ferrovie ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 delle CGC.
2. Il Direttore dei Lavori avrà in particolare l’incarico di controllare e verificare la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni.
3. L’Appaltatore nomina per ogni Contratto Applicativo un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’articolo 15 delle CGC.
4. Xxxxxxxx può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al Contratto Applicativo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 6
IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’importo complessivo presunto del presente Accordo, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 10, è pari a Euro 5.786.550,00 (euro cinquemilionisettecentoottantaseimilacinquecentocinquanta/00).
Tale importo è comprensivo:
a) dell’importo complessivo presunto dei lavori, al netto del ribasso del ....% ( per
cento) offerto in gara dall’Appaltatore:
Euro 5.511.000,00 (euro cinquemilionicinquecentoundicimila/00)
b) dell’importo degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori, provvisoriamente determinati sulla base del PP posto a base di gara:
Euro 275.550,00 (euro duecentosettantacinquemilacinquecentocinquanta00).
2. L’importo del presente Accordo non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
3. L'Appaltatore riconosce ad accetta che gli importi delle categorie di lavori a base di gara sono stati stimati in via presuntiva e che, pertanto, eventuali variazioni delle categorie dei lavori e/o dell'importo delle stesse a seguito dello sviluppo del Progetto
Esecutivo non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma.
4. Xxxxxxxx non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo - di cui al precedente punto 1 - che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo.
5. L'Appaltatore per contro è vincolato alla realizzazione dei Lavori che, in esecuzione del presente Accordo, saranno richiesti da Ferrovie e formalizzati con specifici Contratti Applicativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo dei Contratti Applicativi medesimi, nei limiti definiti dal presente Accordo.
6. La somma degli importi dei singoli Contratti Applicativi dovrà essere contenuta entro l'importo complessivo stimato dell'Accordo di cui al precedente punto 1, incrementato del 50% .
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI
1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo saranno compensati a misura:
- con i prezzi delle tariffe e delle Voci Aggiuntive richiamate al successivo articolo 37, ridotti del ….% pari al ribasso percentuale unico di cui al precedente articolo 6 offerto dall’Appaltatore in sede di gara,
- nonché con i prezzi delle eventuali Ulteriori Voci Aggiuntive determinati ai sensi del precedente articolo 4 punto 3.
2. I prezzi stessi s’intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.
3. Al riguardo, l’Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elaborati del progetto allegati al presente Accordo, e di averne tenuto conto nella sua offerta.
4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti e indiretti,
nessun eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nel rispetto del progetto esecutivo a base del singolo Contratto Applicativo, e per osservare tutte le prescrizioni e assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti.
5. Avvertenze
- tutti i lavori da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo, saranno descritti nei singoli Contratti Applicativi e dettagliati negli elaborati del progetto esecutivo allegato a ciascuno di essi.
- costituiranno inoltre parte integrante di ciascun Contratto Applicativo, oltre agli elaborati di progetto esecutivo già menzionati, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti i lavori.
- tutti i prezzi di tariffa non comprendono i costi della sicurezza di cui ai relativi “Piani di Sicurezza” redatti ai sensi del Titolo IV – Cap. I del D.Lgs. 81/2008; tali costi saranno compensati con la “voce - oneri della sicurezza” indicata nei singoli Contratti Applicativi
6. Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.
ARTICOLO 7BIS INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Tutti i prezzi di cui all’articolo 7 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del C.C., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’Accordo, ivi comprese eventuali protrazioni della durata dell’Accordo ai sensi dell’articolo 3, e eventuali differimenti della scadenza del termine utile per il completamento dei lavori ed eventuali sospensioni dei lavori ordinate da Ferrovie
nell’ambito dei singoli Contratti Applicativi.
2. Non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi né si applica il meccanismo del prezzo chiuso ai sensi dell’articolo 133, comma 3 del D.Lgs. 163/2006. Resta altresì esclusa l’applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo articolo 133 del D.Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 8 PAGAMENTI
1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo.
2. Saranno emesse situazioni provvisorie mensili in acconto per i Contratti Applicativi il cui termine utile, fissato ai sensi del successivo articolo 24, sia maggiore di giorni 60 (sessanta).
3. In tali casi, il termine di cui all’articolo 44.4 delle CGC decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di calendario in cui ricadono i lavori contabilizzati nel singolo stato di avanzamento lavori (SAL) valutato con le modalità previste dall’Allegato 10 - Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere.
4. Per i Contratti Applicativi con termine utile pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di avanzamento da emettersi alla data di ultimazione lavori.
5. Negli stati di avanzamento lavori l’importo previsto sarà contabilizzato in contraddittorio, a seguito di constatazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori.
6. Il prezzo della “voce oneri della sicurezza” da farsi risultare nei singoli Contratti Applicativi, verrà contabilizzato, in ciascuna situazione lavori emessa nei confronti dell’Appaltatore, fino al raggiungimento dell’importo stesso, incrementando i relativi importi lavori di una percentuale ottenuta dividendo la “voce oneri della sicurezza” per l’importo del Contratto Applicativo al netto degli oneri per la sicurezza.
7. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo
Contratto Applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
8. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall’articolo 5 del D.Lgs. 231/2002.
9. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo di ciascun intervento indicato al precedente articolo 2.1 cui il Contratto Applicativo si riferisce. Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 5 del D.Lgs. 231/2002. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 Codice Civile.
10. Il codice identificativo (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) relativo al presente Accordo Quadro vengono indicati dal Committente nei seguenti: CIG
…………………………………….. – CUP J11H03000180001.
11. Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento dell’Accordo Quadro, il numero e la data del Contratto Applicativo, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, Codice Fiscale o partita IVA, numero di “Entrata Merci” e modalità richieste per il pagamento, devono essere intestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Sede Sociale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx, Codice Fiscale 01585570581 – Partita IVA 01008081000, trasmesse all’indirizzo che sarà all’uopo comunicato e, per consentire una pronta registrazione, dovranno obbligatoriamente essere inviate mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “pdf”.
12. Sul Portale aziendale di Ferservizi S.p.A. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx) - società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI – è presente all’interno una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione
ed in modo gratuito, di usufruire del servizio di trasmissione delle fatture in formato “pdf”. Tale modalità è da intendersi sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria e sarà cura della Società Ferservizi S.p.A. materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72, modificato dal D.Lgs. n. 52/2004.
13. L’Appaltatore, nell’ipotesi in cui fosse impossibilitato ad effettuare il caricamento sul predetto portale del formato immagine, dovrà spedire le fatture in formato cartaceo al seguente indirizzo: FERSERVIZI S.p.A. Polo Infrastrutturale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx.
14. Xxxxxxxx effettuerà i pagamenti in favore dell’Appaltatore, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su una banca domiciliata nel paese di residenza dell’Appaltatore stesso.
15. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, l’Appaltatore ha comunicato a Ferrovie con nota n del
……………….. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati: …………………………………….
………………………………………………………………………………………
16. I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di Ferrovie da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.
17. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
18. L’Appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Enna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
19. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo 31, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 3, della Legge 136/2010 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
20. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della Legge 136/2010, Ferrovie verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore:
21. “L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa
……….. nell’ambito del contratto sottoscritto con , identificato con il CIG n.
……./CUP n. J11H03000180001, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della Legge 136/2010 e successive modifiche. L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa
……….., si impegna a dare immediata comunicazione a …………. della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa
……….., si impegna a inviare copia del presente contratto a ”.
22. Per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’articolo 118, del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a trasmettere al Committente copia del subcontratto.
23. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, Xxxxxxxx acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore e dei subappaltatori, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.
24. Rimane inteso che Ferrovie non procederà al pagamento delle somme dovute in
acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.
ARTICOLO 8 BIS
ANTICIPAZIONE
1. Ferrovie erogherà all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori del singolo Contratto Applicativo, accertata dal responsabile dell’esecuzione dei lavori (RDL), un’anticipazione sull’importo contrattuale pari al 20% dell’importo del Contratto Applicativo come da Legge 11/2015.
2. Nel caso in cui il Contratto Applicativo sia stato formalizzato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione verrà erogata nel primo mese dell’anno contabile successivo.
3. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 10 del presente Accordo.
L’importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte di Ferrovie.
4. Nel caso in cui il Contratto Applicativo sia stato formalizzato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione verrà recuperata nel corso dell’anno contabile successivo.
5. Resta inteso che l’Appaltatore decadrà dall’anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali; in tal caso, sulle somme restituite saranno dovuti a Ferrovie gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione e applicati al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma.
ARTICOLO 9
INCEDIBILITÀ DEI CREDITI
I crediti derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. – Società del Gruppo FS Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della cessione, la Società del Gruppo FS Italiane interessata può opporre diniego espressamente motivato.
In ogni caso, la Società del Gruppo FS Italiane cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato
ARTICOLO 10
CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia del corretto, esatto e puntuale adempimento delle prestazioni affidategli, a garanzia del rimborso delle somme che Ferrovie abbia eventualmente pagato in più all’Appaltatore rispetto a quanto dovuto secondo le risultanze del saldo finale, nonché a garanzia del risarcimento del danno derivante a Ferrovie a causa dell’inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente Accordo e dai singoli Contratti Applicativi e degli ulteriori oneri previsti dall’articolo11.3 delle CGC, l’Appaltatore ha costituito, ai sensi del predetto articolo
11 delle CGC, idonea garanzia fideiussoria di Euro (euro
..................................../........), mediante ...................................................................…
La suddetta garanzia è progressivamente svincolata a misura della regolare esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’approvazione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione di ciascun Contratto Applicativo. Sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, l’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito sarà svincolato:
- alla data di approvazione dell’ultimo certificato di collaudo o dell’ultimo certificato di regolare esecuzione,
- o, in alternativa se posteriore, alla data di scadenza del periodo di durata dell’Accordo Quadro, qualora al momento in cui tale scadenza si realizza non vi siano Contratti Applicativi in corso di esecuzione.
2. Xxxxxxxx ha diritto di incamerare la cauzione per il risarcimento dei danni che affermi di aver subito per il mancato, intempestivo o comunque inesatto adempimento da parte dell’Appaltatore nonché a titolo di rimborso delle somme che Ferrovie abbia eventualmente pagato in più all’Appaltatore rispetto a quanto dovuto secondo le risultanze del saldo finale e degli ulteriori oneri previsti dall’articolo 11.3 delle CGC, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Resta fermo il diritto di Ferrovie di agire nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca, dell’Intermediario Finanziario o della Compagnia di Assicurazione garante, su richiesta di Ferrovie l’Appaltatore dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di Ferrovie. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 giorni, Ferrovie avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.
ARTICOLO 11 POLIZZE ASSICURATIVE
1. L’Appaltatore si obbliga a stipulare, per ciascuno dei Contratti Applicativi affidati sulla base del presente Accordo, le polizze di assicurazione di cui al presente articolo
con Compagnia di assicurazione (“Compagnia”) classificata con rating non inferiore a quelli che verranno indicati con “Comunicazione trimestrale sui livelli di rating per banche o compagnie di assicurazione” emanata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore al momento della emissione della garanzia.
2. Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (Polizza CAR).
La “Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” deve tenere indenne Ferrovie da tutti i rischi di cui al numero 8 e 9 dell’articolo 11 delle Condizioni Generali.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori del singolo Contratto Applicativo, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.
La polizza, che considererà “Assicurato” Ferrovie e l’Appaltatore, per ogni contratto applicativo, dovrà prevedere:
- per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (articolo 11.8 delle Condizioni Generali), massimali non inferiori ai singoli valori degli interventi;
- per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori (articolo 11.9 delle Condizioni Generali) massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro per anno.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto;
b) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a Ferrovie ogni elemento ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire a Ferrovie di subentrare
all’Appaltatore nel pagamento del premio;
c) una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
d) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
e) l’obbligo per la Compagnia di risarcire a Ferrovie i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
f) l’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
g) l’obbligo della Compagnia ad estendere gli effetti della copertura assicurativa fino alla data di approvazione dell’ultimo certificato di collaudo;
h) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte Ferrovie, del Foro indicato all’articolo 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nel presente Accordo.
In difetto Ferrovie si avvarrà della facoltà di risolvere il singolo Contratto Applicativo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.
In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a Ferrovie dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
• copie delle richieste e autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni indicate
dall’Appaltatore all’atto dell’offerta ex articolo 118 comma 2, n. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (già in possesso della compagnia);
• notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
• testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi
coinvolgano strutture portanti o sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.
3. Estensione della Polizza Garanzia Appalti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Impregiudicato quanto previsto dai precedenti punti, sarà inoltre a carico dell’Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla “Garanzia Appalti” di cui alla Polizza n. 333668984, e successive appendici stipulate con Generali Italia S.p.A. da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile dell’Appaltatore per l’intero periodo di durata dei lavori.
Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme previste dalla polizza assicurativa di cui al precedente punto 11.2 e per i danni eventualmente non coperti da tale assicurazione.
Agli effetti dell’estensione della polizza di cui sopra, l’Appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.
Ai fini della successiva rimessa a Generali Italia S.p.A. per tali garanzie, l’Appaltatore corrisponderà a Ferrovie, in unica soluzione, una somma pari allo 0,1983% (zero virgola millenovecentottantatre per cento) dell’importo del Contratto, più l’imposta di assicurazione (22,25%), che sarà trattenuta sul primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.
Generali Italia S.p.A., a ricevimento dell’avviso di affidamento dell’appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell’estensione di detta polizza, inviandone copia a Ferrovie.
L’Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombentigli ai sensi e per gli effetti di detta polizza emessa da Generali Italia S.p.A., ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.
Agli effetti di tale polizza, l’Appaltatore è obbligato a dare immediato avviso per iscritto di ogni sinistro da essa coperto, indicandone data, luogo e cause (anche
presunte) inoltrandolo, a mezzo lettera raccomandata o e-mail, fax o telegramma, a Generali Italia S.p.A. Generali Global Corporate & Commercial Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 0 (Stanza 316) – 00000 Xxxxxx (XX) – Fax x00 000 0000000 – e-mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx; copia di tale avviso dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Generale di Gruppo, Finanza, Controllo e Partecipazioni – Funzione Gestione del Rischio, Piazza della Croce Rossa, 1 – 00000 Xxxx, nonché al Direttore Lavori.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, l’Appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni nonché i relativi atti giudiziari.
Resta inteso che l’Appaltatore si impegna a tenere esente Ferrovie da responsabilità verso terzi e Generali Italia S.p.A. per inosservanza degli obblighi sopra descritti.
4. Responsabilità dell’Appaltatore.
La stipulazione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
5. Interventi sostitutivi.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza Ferrovie a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Accordo o per altri titoli.
ARTICOLO 12 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
1. . Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia ed in base a quanto stabilito nell’articolo 39 delle Condizioni Generali.
2. Sono subappaltabili soltanto le prestazioni dichiarate dall’Appaltatore all’atto dell’affidamento del singolo Contratto Applicativo, ai sensi dell’articolo 118 comma 3 del D.Lgs.163/2006:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Devono essere subappaltate a imprese terze le prestazioni a qualificazione obbligatoria per le quali l’Appaltatore non sia esso stesso qualificato, intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui esecuzione è richiesta – dalla normativa generale in tema di qualificazione o da specifiche disposizioni contrattuali – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.
4. Le lavorazioni comprese nella categoria prevalente sono subappaltabili, ove indicate dall’appaltatore in sede di affidamento del singolo Contratto Applicativo, nel limite del 30% del relativo importo.
Le lavorazioni delle altre categorie sono interamente subappaltabili, ove indicate dall’Appaltatore in sede di affidamento del singolo Contratto Applicativo.
5. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a Ferrovie, secondo le indicazioni del Direttore Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
6. Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che ai contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a prescindere dal relativo importo e dall’incidenza su quest’ultimo del valore della mano d’opera), anche agli altri contratti posti in essere dall’Appaltatore ai fini della realizzazione dell’opera per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell’Articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
In particolare, sono assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo regime autorizzatorio, i contratti aventi a oggetto attività espletate all’interno del cantiere cui si riferisce l’appalto, che richiedano l’impiego di manodopera - come, ad esempio, le
forniture con posa in opera ed i noli a caldo - sempre che ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:
a) l’importo del singolo subcontratto superi il 2% dell’importo del Contratto Applicativo o sia superiore a Euro 100.000,00;
b) l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a Ferrovie copia del subcontratto.
8. La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e necessariamente contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell’Appaltatore.
a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);
b) Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;
e) Nominativo dell’impresa subcontraente;
f) Termini previsti per l’inizio e il completamento delle prestazioni;
g) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
h) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e ai Protocolli di Legalità applicabili;
i) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
La richiesta per l’autorizzazione al subappalto e ai contratti a esso assimilati deve essere inoltre corredata da:
8.1 Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
8.2 Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (documentazione che potrà essere prodotta anche in fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’articolo 19 del DPR 445/2000).
8.3 Dichiarazione con cui l’Appaltatore attesta l’avvenuta applicazione al subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento), e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso.
8.4 Dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto.
8.5 Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale.
8.6 Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione societaria; nel caso in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o azioni, dovrà essere prodotta dalla stessa la medesima dichiarazione, sino a risalire a una persona fisica.
8.7 Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Protocollo di legalità applicabile.
8.8 Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Nei casi in cui il subcontraente è un’associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 31 del D.L. 69/2013, Ferrovie, acquisirà d’ufficio, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori.
Salvo quanto appresso precisato in merito alla mancata presentazione del Piano Operativo di Xxxxxxxxx, resta inteso che la mancanza dei sopracitati elementi determina l’impossibilità della prosecuzione dell’iter autorizzativo. La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all’autorizzazione. In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell’ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa “vidima” di idoneità da parte del Coordinatore dell’Esecuzione dei Lavori.
9. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.
10. In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso il Direttore Lavori.
11. Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che Ferrovie, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, e fermo
quanto stabilito al successivo comma 13, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
12. L’Appaltatore è pienamente e esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei sub- appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell’operato di questi e dei loro dipendenti. L’Appaltatore terrà il Committente manlevato e indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro. All’Appaltatore è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subappaltatore, gli stessi prezzi del presente Accordo Quadro, dedotta una percentuale non maggiore del 20% (venti per cento). La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.
Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato.
13. Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all’articolo 8 del presente
Accordo Quadro, Ferrovie procederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che Ferrovie medesima si riserva di indicare per il tramite del Direttore lavori con apposito OdS. Saranno altresì corrisposti da Ferrovie, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
Ai fini del pagamento diretto, l’Appaltatore comunicherà a Ferrovie la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L’Appaltatore deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate. In difetto, Xxxxxxxx sospenderà il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.
14. È fatta salva l’applicazione di quanto previsto nel quarto periodo del comma 3 e nel comma 3-bis dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, laddove ne ricorrano i rispettivi presupposti.
15. Qualora il Documento Unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, Ferrovie dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.
16. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri di Ferrovie, le verifiche di cui al
D.Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell’Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub- contratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.
17. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l’applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, la verifica antimafia avrà luogo anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali di cui al comma 53 dell’articolo 1 della L. 190/2012 con le modalità indicate da tale articolo. 17-bis. Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di successiva emersione della mafiosità del soggetto affidatario, ai sensi della vigente normativa antimafia.
18. È fatta salva l’applicazione delle prescrizioni ulteriori e più stringenti previste da Protocolli di Legalità eventualmente operanti nelle aree su cui insistono i lavori oggetto dei singoli Contratti Applicativi del presente Accordo Quadro.
19. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.
Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate a Imprese specialistiche in possesso dei requisiti stabiliti dal Genio Militare con circolare 4/60099 del 6 settembre 1995, qualora l’Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.
Per l’esecuzione delle attività di Bonifica dei beni contenenti amianto è richiesta una qualificazione obbligatoria aggiuntiva rispetto all’attestato SOA nella categoria OG12: e cioè l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Amianto; ove non sia provvisto di tale qualificazione aggiuntiva, l’Appaltatore è tenuto a subappaltare le suddette attività ad un soggetto che ne sia dotato.
20. È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere a Ferrovie la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
21. In tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), vale quanto previsto dall’articolo del presente Accordo relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento ai pagamenti diretti ai subappaltatori, l’Appaltatore trasmetterà a Ferrovie, per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
I pagamenti saranno pertanto effettuati da Ferrovie a mezzo bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di Ferrovie da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore trasmettere a Ferrovie ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.
ARTICOLO 12 BIS
PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel Protocollo di Legalità stipulato il 13 Novembre 2012 fra Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., la Prefettura di Enna e Confindustria Sicilia (Allegato n° 19).
ARTICOLO 13
PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
Ai fini della sicurezza, le attività regolate dal presente Accordo Quadro, e oggetto di singoli Contratti Applicativi, ricadono nel titolo IV del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Pertanto verrà elaborato un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al Contratto Applicativo regolato dal presente Accordo Quadro e saranno nominate le figure di Coordinamento previste dal Titolo IV del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
1. Piani di Sicurezza
1.1. L’Appaltatore è tenuto a dare formale evidenza della propria accettazione del PSC o delle eventuali osservazioni sullo stesso e a trasmetterlo a tutte le imprese esecutrici che interverranno. L’Appaltatore dovrà trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni).
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all’impossibilità di iniziare le lavorazioni, l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo.
1.2. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli
aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all’allegato XV del D.Lgs. 81/08 ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo.
1.3. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l’inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo.
2. Adempimenti dell’Appaltatore
2.1. L’appaltatore è individuato quale impresa affidataria ai sensi dell’art 89 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2.2 L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (in particolare per quanto riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.
L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come “soggetti esecutori”.
2.3. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla Direzione Lavori o al RDL, prima dell’inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
2.4. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CEL, comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore/Affidatario previsti dalle norme e dal presente Accordo in materia di Sicurezza Cantieri.
Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 81/08.
Si dettagliano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC delegato dal Datore di Lavoro dell’impresa affidataria, ad integrazione di quelli previsti nell’art 97 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
• verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di coordinamento;
• presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
• partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
• promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell’articolo97 del D.Lgs. 81/08;
• verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
• predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e dal presente Accordo in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi
aggiornamenti;
• trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
• trasmettere al CEL l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
• assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
- Notifica Preliminare ai sensi dell’articolo 99 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esposta in maniera visibile all’interno del cantiere;
- Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);
- PSC firmato dall’Appaltatore;
- Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
- POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto dalla normativa);
- Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed eventuale progetto, se necessario;
- Piano di Emergenza;
- Copia aggiornata del “Libro Unico”;
- Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori;
- Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d’opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.);
- Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’articolo 97 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
• verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL;
• partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
• provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 4.
2.5. L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.
Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.
2.6. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RdL:
• una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
• una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
• un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante;
• un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
• un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
• copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativa a tutti i soggetti esecutori.
Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RdL ed aggiornati ad ogni variazione mensilmente.
L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RdL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni.
2.7. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni di ciascun Contratto Applicativo, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998 interfacciandosi anche con gli organi di vigilanza preposti (Vigili del Fuoco, ASL,118) e recependo le loro eventuali prescrizioni. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo.
2.8. L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL, o al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni
intraprese.
2.9. L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto ai sensi dell’articolo 97 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento.
2.10. L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto dell’appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà l’applicazione delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo.
2.11. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza, Ferrovie, anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida a adempiere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
2.12. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza Ferrovie, anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del
Codice Civile.
2.13. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere realizzate, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna e il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico.
2.14. L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.
3. Obbligo di regolarità contributiva e retributiva
1. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte di Ferrovie della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale variante e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della suddetta certificazione.
2. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare Ferrovie/Italferr da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare Ferrovie/Italferr da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.
3. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, e in particolare dagli articoli 4, 5 e 6 del DPR. 207/2010, oltre che dalle Condizioni Generali, in materia di
tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.
4. Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale
1. In nessun caso Ferrovie/Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.
2. In ogni caso, l’appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – Ferrovie/Italferr da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita) e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni Ferrovie/Italferr – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
3. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto, a riguardo, nel presente Accordo e nei relativi allegati, l’Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi ai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di Ferrovie/Italferr e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente Ferrovie/Italferr da qualsiasi onere ed obbligo a riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a Ferrovie/Italferr, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in loro danno dal Giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da
Ferrovie/Italferr per la propria difesa tecnica.
ARTICOLO 13 BIS
GESTIONE AMBIENTALE
1. Generalità.
L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto e/o in corso d’opera.
2. Sistema di Gestione Ambientale.
Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l’Appaltatore si obbliga a predisporre ed attuare per tutta la durata dei lavori un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.
I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nelle “Prescrizioni relative ai sistemi di gestione per la qualità l’ambiente e la salute e sicurezza del lavoro per appalti (Appalti sotto soglia comunitaria) (PPA. 0001942 Allegato n. 16) alla presente convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla Direzione Lavori, ove richiesto, su supporto magnetico (Cdrom/DVD, e-mail, ecc.) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.
3. Verifica della documentazione del Sistema di gestione ambientale.
La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all’Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dalla DL. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 della presente convenzione. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle
attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni e ogni qualvolta modifiche inerenti al progetto (modifiche tecniche e/o varianti) o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le attività di verifica di cui sopra.
4. Monitoraggio ambientale.
“Ferrovie” effettuerà l’attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal “Progetto di monitoraggio ambientale”, relativo a ciascun Contratto Applicativo, fornito allo scopo di informare l’Appaltatore in merito ai controlli previsti, redatto da “Ferrovie” medesima in coerenza con le indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da “Ferrovie”, nel corso dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in occasione di modifiche tecniche e/o varianti, in caso di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all’Appaltatore dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi di “Ferrovie” per le attività di monitoraggio ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli accessi per consentire l’allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle attività di verifica, prelievo e misura previste.
5. Sorveglianza Ambientale.
I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall’Appaltatore nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della Direzione Lavori. In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall’Appaltatore, ove corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei dall’Appaltatore stesso ai fini della validità dei dati ottenuti. L’Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella
gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza svolte nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale e di quelli del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla Direzione Lavori. Le attività di monitoraggio ambientale condotte da Ferrovie non esonerano l’Appaltatore dall’effettuare tutte le attività di sorveglianza, i controlli e le verifiche di sua spettanza e responsabilità, in virtù del ruolo che riveste e di quanto definito nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale.
6. Rispetto della normativa e delle prescrizioni.
L’Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga a effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa in relazione a tutti gli adempimenti ambientali applicabili alle attività oggetto di affidamento, le cui evidenze saranno dallo Stesso opportunamente registrate, ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile.
L’Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all’onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall’Appaltatore come Non Conformità ambientali.
7. Trattenute contabili.
In caso di:
7.1. mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da Ferrovie o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti a NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto;
7.2. mancate comunicazioni a DL/SL ed altri Enti interessati nei casi previsti;
7.3. mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico (vedi successivo
paragrafo 8) o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o difformità rispetto alle evidenze acquisite da Ferrovie e/o altri Enti competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche;
7.4. mancato invio del programma bisettimanale contenente esplicita indicazione degli aspetti ambientali significativi, correlati alle attività in esso riportate, nonché delle attività di sorveglianza e registrazione ambientale previste (vedi successivo paragrafo 8);
7.5. mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo Ambientale compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze acquisite da Ferrovie e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e verifiche.
La Direzione Lavori, decorsi i tempi dalla Stessa definiti o condivisi per la risoluzione della specifica carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità sarà calcolata secondo la seguente formula: T = 0,5‰ x N.g x I.sal (dove T è l’importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della specifica carenza/criticità e I.sal l’importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori). Se l’importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà superiore al 10% dell’importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori, l’ammontare della trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei Lavori corrisponderà al 10% dell’importo del SAL stesso.
L’importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra DL e Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.
8. Comunicazione alla D.L.
L’Appaltatore è tenuto alla trasmissione alla Direzione Lavori, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del “Rapporto Ambientale Periodico” da elaborare con
cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
Al fine di consentire alla Direzione Lavori di presidiare le attività del Sistema di Gestione Ambientale associate agli aspetti ambientali significativi, l’Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla Direzione Lavori stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale comunicazione dovranno essere elencati le attività di cantiere in programma univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative attività di sorveglianza ambientale ed i documenti di registrazione correlati (Piani di Controllo Ambientale, report misure, rapporti di prova, ecc.) previsti. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Direzione Lavori alla fine di ogni settimana lavorativa.
Ogni qualvolta si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, anche segnalato dagli Enti di tutela ambientale, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione immediata alla Direzione Lavori entro 48 ore dal rilevamento dell’evento, attraverso un Rapporto Ambientale Specifico che contenga il programma di intervento e la descrizione del trattamento effettuato a recupero della situazione. L’evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine della Direzione Lavori, potrà essere inserita nel primo report periodico successivo.
9. Estensione del Sistema di Gestione Ambientale ai subcontraenti dell’Appaltatore.
Resta inteso che il Sistema di Gestione Ambientale deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori e, più in generale, ai subcontraenti dell’Appaltatore. Quest’ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.
10. Oneri dell’Appaltatore.
Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.
11. Ruoli e competenze.
L’Appaltatore deve assicurare l’adeguato addestramento del personale preposto alle attività del Sistema di Gestione Ambientale e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:
▪ Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un’esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un’esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da ACCREDIA. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa.
▪ Il Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale deve possedere almeno il diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un’esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.
Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.
L’Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell’addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.
Xxxxxxxx potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali. L’Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere.
12. Gestione dei materiali di risulta.
L’Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i materiali di risulta derivanti dall’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, ivi inclusi i materiali derivanti dalle attività di scavo.
L’Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto Esecutivo e negli atti contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume l’esclusiva e totale responsabilità della relativa esecuzione.
L’Appaltatore dichiara e riconosce, altresì, che tutti gli eventuali maggiori oneri e/o tempi legati ad eventuali differenti modalità di gestione dei materiali di risulta che lo stesso riterrà necessario o opportuno attuare, per qualunque ragione anche sopravvenuta, non potranno in alcun caso comportare un incremento dell’importo contrattuale e/o una protrazione dei termini utili contrattuali ed, al riguardo, fornisce a Ferrovie/Italferr la più ampia ed incondizionata manleva.
13. Ulteriori prescrizioni ambientali.
Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente convenzione, si rimanda a quanto specificato nell’Allegato n. 13 “Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”.
ARTICOLO 13 TER
SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
1. Al fine di garantire con evidenze oggettive la propria capacità di tenere sotto controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti, l’Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei lavori oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti Applicativi, un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive di realizzazione e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della norma BS-OHSAS 18001. I contenuti, le modalità, le
tempistiche prescritte e la documentazione richiesta sono dettagliati nell’ Allegato n. 16 “Prescrizioni relative ai sistemi di gestione per la qualità l’ambiente e la salute e sicurezza del lavoro per appalti (Appalti sotto soglia comunitaria) (PPA. 0001942).
2. In caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull’importo del primo stato di avanzamento utile.
3. Tale aliquota verrà trattenuta sull’importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando l’Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra.
4. L’importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove l’Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra.
5. La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell’importo da corrispondere con il S.A.L. stesso.
6. In ogni caso, l’applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l’imputazione alla penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo degli importi trattenuti ed il relativo incameramento definitivo da parte del Committente.
7. Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.
ARTICOLO 14 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
1. Le varianti in corso d’opera potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali.
2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna
variante si procederà con perizia differenziale, limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.
3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi delle Tariffe richiamate o allegate al presente Accordo con il ribasso offerto dall’Appaltatore di cui al precedente articolo 7 del presente Accordo e eventuali nuovi prezzi definiti nel rispetto delle Condizioni Generali.
4. Dopo l’approvazione da parte di Ferrovie di ciascuna variante, si darà atto, con verbale tra le Parti, dell’adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti, al “Programma lavori”, anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori di cui al precedente articolo 8. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in variante.
5. Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale di ciascun Contratto Applicativo, detta riduzione o aumento saranno applicati all’importo corrisposto all’Appaltatore.
ARTICOLO 15
RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO E RISCHIO GEOLOGICO
1. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, impedimenti archeologici da qualunque causa determinati, anche se prevedibili, o imprevisti di natura geologica, idrica e/o simili determinino rallentamenti nelle lavorazioni con conseguente prolungamento dei termini contrattuali stabiliti per l’ultimazione dei lavori, nessun indennizzo o compenso spetta all’Appaltatore ove il prolungamento sia contenuto entro il 20% per cento della durata complessiva stabilita per l’ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo.
2. Qualora il prolungamento dei termini contrattuali superi, invece, il limite di cui al precedente punto del presente articolo, per ogni giorno ulteriore rispetto a detto limite spetta all’Appaltatore un equo compenso nella misura del 30% delle spese
generali, da calcolarsi ai sensi dell’articolo 29.1, lettera a) delle CGC, ragguagliandolo all'importo dei lavori interessati dagli impedimenti e rallentamenti.
3. In ogni caso, il riconoscimento dell’equo compenso è subordinato alla presentazione da parte dell’Appaltatore di apposita istanza, entro 5 giorni dall’approvazione delle modifiche al programma dei lavori dalle quali risulti un differimento del termine di esecuzione superiore al limite di cui al punto 1 del presente articolo.
4. Resta inteso che con la corresponsione dell'equo compenso (o con la decadenza dal relativo diritto per mancata o intempestiva formulazione dell’istanza di cui sopra), l’Appaltatore dichiara di non aver null’altro a pretendere a qualsiasi titolo per danni e/o maggiori oneri derivanti dagli eventi di cui sopra, pur se la responsabilità degli stessi fosse da accollare a Ferrovie o a soggetti da essa incaricati.
ARTICOLO 16
ELABORATI DI DETTAGLIO E MODIFICHE TECNICHE E ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Accettazione degli elaborati di progetto
L’Appaltatore accetta, con la firma del presente Accordo, tutti gli elaborati di progetto preliminare di Ferrovie allegati all’Accordo stesso e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averli singolarmente verificati, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione negli articoli dal 14 al 23 del DPR 207/2010.
2. Elaborati di dettaglio e connessi obblighi dell’Appaltatore.
2.1. L’Appaltatore è tenuto, prima di dare inizio ai lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, a eseguire una puntuale verifica degli elaborati grafici del progetto esecutivo allegati al Contratto stesso e a predisporre gli elaborati di dettaglio, corredati dalle modalità operative e dai particolari cantieristici e di officina, occorrenti per la costruzione di tutte le opere oggetto del Contratto Applicativo, tenendo conto degli adeguamenti resi necessari dalle eventualmente mutate situazioni plano-
altimetriche dei luoghi, nonché dalla organizzazione operativa e logistica della cantierizzazione di cui si doterà per realizzare le opere nelle aree di lavoro e nella tempistica temporali oggetto del Contratto Applicativo.
2.2. All’uopo, l’Appaltatore sottoporrà all’esame di Ferrovie gli elaborati di cui al precedente punto, raggruppati per parti funzionali dell’opera, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di loro esecuzione risultante dal programma operativo, mettendo in evidenza quali siano gli elaborati eventualmente modificativi rispetto alle previsioni progettuali e quelli inalterati. Resta inteso che gli elaborati modificativi per il perfetto adeguamento allo stato dei luoghi e alla organizzazione operativa e logistica della cantierizzazione, dovranno essere rigorosamente conformi al progetto esecutivo di Ferrovie.
2.3. L’Appaltatore effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi di carattere topografico e geotecnico, che si rendessero eventualmente necessari, non solo per redigere gli elaborati di dettaglio di cui al precedente punto 2.1, ma anche per individuare preliminarmente eventuali difficoltà o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso dei lavori, le migliori condizioni di insediamento delle opere, l’agevole e puntuale esecuzione, nella tempistica prevista dal programma contrattuale allegato a ciascun Contratto Applicativo, la perfetta riuscita e la stabilità nel tempo delle opere stesse, il rispetto degli specifici coefficienti di sicurezza adottati per i materiali previsti nel progetto esecutivo allegato a ciascun Contratto Applicativo.
2.4. L’Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all’articolo 18, lett. B), punto 10, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero dall’intempestiva redazione di tali elaborati rispetto allo sviluppo dei lavori.
2.5. Gli elaborati e le relazioni dovranno essere forniti dall’Appaltatore con le modalità indicate al successivo articolo 16-ter e agli allegati ivi richiamati.
2.6. Il direttore dei lavori comunicherà il benestare per l’esecuzione degli elaborati in discorso o ne chiederà le modifiche entro 30 giorni dal ricevimento; entro 15 giorni
dal ricevimento della predetta comunicazione l’Appaltatore provvederà ad aggiornare gli elaborati secondo le osservazioni ricevute. Entro ulteriori 10 giorni il direttore dei lavori comunicherà la propria approvazione degli elaborati aggiornati o modificati.
2.7. L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere se non riceverà in restituzione gli elaborati approvati dal direttore dei lavori, con riportato il timbro “Valido per la costruzione” anche sugli elaborati non rieditati.
2.8. In cantiere dovrà essere disponibile il progetto, con il timbro “Valido per la costruzione”, nell’ultima versione approvata dalla direzione lavori e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.
2.9. L’approvazione da parte di Ferrovie degli elaborati redatti dall’Appaltatore non esime quest’ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del progetto esecutivo di Ferrovie, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.
3. Altri obblighi dell’Appaltatore.
3.1. Ferma restando l’autonoma ed esclusiva responsabilità di Ferrovie per le procedure autorizzatorie a monte della dichiarazione di pubblica utilità, necessarie per la localizzazione urbanistica delle opere, competono all’Appaltatore tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per l’attuazione della fase esecutiva e per l’espletamento delle singole attività interne ed esterne ai cantieri, necessarie a termini di leggi, regolamenti e usi. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti di Ferrovie alcuna azione di rivalsa per ritardi od omissioni comunque verificatisi.
3.2. Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e/o definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto del presente Accordo ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto esecutivo di Ferrovie; l’Appaltatore, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere
preventivamente e costantemente informato il DL e attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite.
3.3. Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione del DL, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento, fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle CGC, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “Valido per la costruzione”, dagli ordini di servizio o dai capitolati.
4. Modalità di redazione degli elaborati di dettaglio.
4.1. L’Appaltatore redigerà, sotto la sorveglianza del progettista di Ferrovie che avrà accesso ai locali deputati a tale attività, gli elaborati di dettaglio di cui al precedente punto 16.2.1, con un proprio tecnico che firmerà come “redattore”, utilizzando il cartiglio e la codifica di Ferrovie (allegato n. 3) con la dizione “elaborati di dettaglio del progetto esecutivo”. Il “redattore” dovrà essere un tecnico laureato in ingegneria, iscritto all’Albo professionale e dotato di specifica e comprovata esperienza maturata per lavori similari o analoghi a quelli oggetto del presente Accordo.
4.2. Qualora nella redazione degli elaborati di dettaglio di cui al precedente punto
16.2.1 dovessero essere inserite delle modifiche tecniche di cui al successivo punto 16.5, previo formale benestare del Direttore dei lavori, Ferrovie fornirà i files degli elaborati del progetto esecutivo da modificare e l’Appaltatore avrà l’onere di redigere le nuove revisioni degli elaborati del progetto esecutivo con un proprio tecnico che firmerà come “redattore”. Detti elaborati saranno sottoposti all'autorizzazione del progettista di Ferrovie, utilizzando il cartiglio e la codifica di Ferrovie (allegato n° 3) con la dizione ”Progetto Esecutivo”. Gli elaborati così modificati saranno riemessi con indice di revisione successivo.
4.3. L’Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche disposte dal direttore dei lavori, anche successivamente al benestare agli elaborati di cui sopra da esso redatti.
5. Modifiche tecniche.
5.1. Si intendono per modifiche tecniche unicamente gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, anche a seguito di valutazione di apposita proposta dell’Appaltatore a esito delle verifiche di cui al precedente punto 16.2.1, per risolvere aspetti di dettaglio, di importo contenuto entro il 5% delle singole categorie di lavoro dell’appalto.
5.2. Dette categorie, intese come raggruppamenti di lavorazioni omogenee, sono definite, ai soli fini delle valutazioni di cui all’articolo 36.5 delle CGC, in apposito allegato a ciascun Contratto Applicativo denominato “Categorie di Lavoro”. Gli importi indicati per ogni categoria di lavoro sono da intendersi validi ai soli fini di quanto sopra e saranno assoggettati convenzionalmente al ribasso d’asta di cui all’articolo 7.
5.3. L’Appaltatore dovrà corredare le modifiche tecniche, oltre che con i relativi elaborati modificati, con:
- un rapporto di modifica tecnica in cui siano descritte le modifiche apportate, corredato dalle integrazioni di indagini, rilievi, autorizzazioni e quant'altro necessario con riferimento alle disposizioni della Direzione Lavori di Ferrovie;
- perizie differenziali, relative alle sole parti modificate, da redigere applicando alle quantità i prezzi delle Tariffe richiamate o allegate al presente Accordo con il ribasso offerto dall’Appaltatore o gli eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui all’articolo 37 delle CGC, recanti anche l'indicazione delle variazioni delle singole categorie come sopra definite.
5.4. Gli elaborati modificati saranno redatti come indicato al precedente punto 16.4.
7.Disegni “as built” (“come costruito”).
7.1. Gli elaborati del progetto di cui al punto 16.1 devono essere rigorosamente rispettati nell’aggiornamento del progetto in fase costruttiva e devono consentire a Ferrovie l’immediato controllo sulle modalità esecutive dell’opera e di ogni sua singola parte.
7.2. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire a Ferrovie gli elaborati as-built nel rispetto
delle seguenti tempistiche:
a) per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l’inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
b) per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l’emissione dell’ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di riferimento.
7.3. Gli elaborati del progetto “as built” dovranno essere redatti come descritto nel Documento “Specifica Tecnica – Elaborati as-built” (Allegato n. 21) al presente Accordo.
7.4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto “as built” redatto secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo, da contabilizzare sul primo SAL utile.
7.5. Gli elaborati as-built devono essere vistati dalla Direzione Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.
7.6. Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati, a cura e spese dell’Appaltatore, con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori per l’esecuzione dei lavori di riparazione e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all’articolo 27 delle CGC e fino alla data di approvazione del certificato di collaudo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell’intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.
7.7. Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera da Ferrovie che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’opera e sono ad essa strettamente connessi.
7.8. Xxxxxxxx potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le
loro parti per tutte le proprie necessità.
8. Oneri a carico dell’Appaltatore.
Si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali tutte le spese occorrenti per gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative, le relazioni, le prove, le sperimentazioni e ogni altro adempimento previsto nel presente articolo, ivi compresi quelli per gli adeguamenti allo stato dei luoghi, nonché per una migliore lettura del progetto esecutivo.
9. Valore delle elaborazioni grafiche e progettuali dell’Appaltatore.
9.1. La redazione, a cura ed onere dell’Appaltatore e/o di tecnici da esso incaricati, di qualsiasi elaborato grafico e progettuale modificativo e/o semplicemente attuativo del progetto di Ferrovie avrà valore meramente propositivo, indipendentemente dal fatto che essa sia o meno prevista nel presente articolo, nel presente Accordo e nei Contratti Applicativi.
9.2. Gli elaborati di cui al precedente punto diventeranno parte integrante dei progetti allegati ai Contratti Applicativi solo allorché il direttore dei lavori o, nei casi stabiliti da Ferrovie, il progettista li avranno sottoscritti per approvazione, facendoli in tal modo propri.
ARTICOLO 16 BIS
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1. Acquisizione di immobili e diritti reali.
1. Ferrovie, sulla base del piano parcellare di cui al progetto esecutivo allegato a ciascun Contratto Applicativo provvederà all’acquisizione dei beni immobili e dei diritti reali, di proprietà pubblica o privata, eventualmente occorrenti alla realizzazione dei lavori oggetto del presente Accordo mediante l’emanazione, l’esecuzione di decreti di occupazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 22 bis, del
D.P.R. 327/01 e s.m.i.
2. Xxxxxxxx provvederà alle predette occupazioni in modo da ottenere la disponibilità
delle aree occorrenti per l’esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori, purché ciò consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate.
3. L’Appaltatore, di conseguenza, non potrà reclamare danni o ritardi esecutivi per difficoltà derivanti alla propria attività, quando Xxxxxxxx abbia provveduto, al momento della consegna dei lavori, a rendere disponibile all’Appaltatore medesimo almeno l’80% della superficie delle aree occorrenti per le opere oggetto di ciascun Contratto Applicativo, e previste nel piano parcellare di espropri, o eventualmente quella minor superficie che consenta comunque il regolare avvio dei lavori in coerenza con il programma lavori allegato al Contratto Applicativo; purché, in entrambe le ipotesi, la rimanente superficie sia consegnata in progressione temporale in accordo con il predetto programma. In caso di ritardata consegna della rimanente superficie, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, qualora il ritardo sia dovuto a fatti non imputabili a Ferrovie.
4. Qualora, in relazione alla propria organizzazione e per necessità operative connesse con il rispetto dei tempi di ultimazione delle prestazioni appaltate, l’Appaltatore ritenesse necessaria una diversa successione nell’ottenimento delle aree non ancora disponibili al momento della consegna lavori, tale diversa successione potrà essere concordata con il Direttore dei Lavori nell’ambito dell’approntamento del Programma di dettaglio di cui all’articolo 18.
5. L’Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, sulla base delle indicazioni fornite da Ferrovie e conformemente alle vigenti normative catastali, all’inserimento in mappa di tutti gli immobili da accatastare oggetto del presente Accordo e di ciascun Contratto Applicativo ed al loro successivo accatastamento presso l’Ufficio del Territorio, nonché ad espletare e definire tutte le procedure per l’ottenimento dell’abitabilità ed agibilità degli immobili medesimi.
6. L’Appaltatore provvederà altresì, a propria cura e spese, alle denunce di variazione o demolizione relative ai fabbricati interessati dai lavori oggetto del presente
Accordo.
7. Per tali operazioni catastali l’Appaltatore è tenuto a sottoporre a Ferrovie, per una preventiva verifica ed approvazione, tutta la connessa documentazione prima della presentazione ai competenti uffici tecnici erariali.
8. L’Appaltatore dovrà fornire a Ferrovie, entro un anno dalla realizzazione delle opere, la documentazione catastale comprovante gli avvenuti inserimento in mappa, accatastamento e/o variazione o demolizione dei fabbricati.
9. L’Appaltatore è tenuto pure, a propria cura e spese, a materializzare sul terreno, secondo le documentazioni ed indicazioni fornite da Ferrovie, con idonei cippi lapidei del tipo in uso presso Ferrovie o con altri sistemi che verranno concordati con il Direttore dei Lavori, la linea di confine delle zone di terreno espropriate o acquisite nonché delle aree di proprietà ferroviaria interessate dai lavori.
2. Occupazioni temporanee.
1. Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di esproprio allegato a ciascun Contratto Applicativo, necessarie per l’esecuzione dei lavori e per necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi delle tariffe contrattuali.
2. Conformemente a quanto sopra, qualora Ferrovie decida nel corso dell’appalto di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà Ferrovie.
ARTICOLO 16 TER
PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM)
1. L’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che l’Appaltatore medesimo produrrà nell’ambito del presente Accordo. L’Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr mediante
inserimento della documentazione secondo le modalità indicata nell’Allegato n. 20 al presente Accordo “Prescrizioni per la Gestione Documentale informatizzata mediante l’uso del Sistema “PDM” di Italferr nel caso di Appalto di sola esecuzione”
-PPA.0000294) e nella forma ivi indicata.
2. L’alimentazione del Sistema “Project Document Management (PDM)” di Italferr da parte dell’Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate. nell’Allegato
n. 20 al presente Accordo.
3. L’Appaltatore è tenuto all’inserimento delle prescrizioni indicate nel suddetto Allegato 20 nel Piano di Qualità di Commessa.
4. L’inserimento della documentazione nel Sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate dal presente Accordo in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione:
• per i documenti per i quali l’Allegato n. 20 prevede l’applicazione del flusso B1 e per i documenti per i quali l’Allegato n. 20 prevede l’applicazione del flusso D, delle penali previste per le singole inadempienze dal presente Accordo, di cui in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo, o delle detrazioni previste per le singole inadempienze dal presente Accordo;
• per i documenti per i quali l’Allegato n. 20 prevede l’applicazione del flusso C, di una trattenuta nella misura del 3% (tre percento) sull’importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In caso di inadempimento, in occasione dell’emissione del SAL successivo, si verificherà, in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l’Appaltatore, che risultino sanate tutte le carenze documentali all’origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di SAL, la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo.
5. Con riferimento ai documenti per i quali l’Allegato n. 20 prevede l’inserimento nel Sistema Project Document Management di Italferr, si precisa che entro il termine utile previsto nel presente Accordo per la consegna di ciascun documento l’Appaltatore deve porre in essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. Resta inteso che il termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è sospeso nell’eventuale periodo durante il quale Xxxxxxxx svolge le proprie verifiche.
6. Il termine eventualmente previsto del presente Accordo per l’approvazione, da parte di Xxxxxxxx, del singolo documento decorre a partire dalla data di ricevimento del transmittal emesso a seguito dell’inserimento in PDM, da parte dell’Appaltatore, dei relativi file.
7. L’obbligo di alimentazione del Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr non esime l’Appaltatore dai propri obblighi, né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei documenti prodotti.
ARTICOLO 17 RISERVE DELL’APPALTATORE
1. Salva l’applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui al successivo articolo 17 bis, le riserve dell’Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.
2. In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.
3. L’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell’importo del singolo Contratto Applicativo, incrementato dell’importo
relativo ad eventuali varianti in corso d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.
4. In alcun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica secondo quanto previsto dal DPR. 207/2010.
ARTICOLO 17 BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO XXXXXXX
Considerato che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro la costituzione della Commissione di cui all’art. 240, del D.Lgs. 163/2006 è solo facoltativa, resta espressamente convenuto che qualora Ferrovie, verificatesi le condizioni per l’avvio della procedura di accordo bonario, non promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta motivata di accordo bonario sarà formulata direttamente dal soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo.
ARTICOLO 18 PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E CONTROLLO
AVANZAMENTO LAVORI
A) Programma Operativo.
1. L’Appaltatore con riferimento a ciascun Contratto Applicativo è tenuto, entro 15 (quindici) giorni n.c. dalla richiesta del Direttore dei Lavori e comunque al più tardi entro 30 giorni n.c. dalla data di consegna dei lavori, a presentare a Ferrovie il Programma Operativo, redatto a livello d’opera, parti d’opera (scomposizione delle opere secondo le esigenze costruttive), con evidenziate i dettali delle voci di cui ai computi metrici estimativi allegati, nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato Contratto Applicativo stesso e secondo quanto di seguito
indicato.
2. Il Programma Operativo dovrà essere articolato in funzione del termine utile, previsto per ciascun Contratto Applicativo nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal Progetto Esecutivo di Ferrovie allegato al Contratto Applicativo stesso, e da quanto stabilito con il presente contratto e dall’articolo 19 delle CGC.
3. Il Programma Operativo sarà redatto e consegnato in formato editabile utilizzando il software Win Project, indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nella “Specifica Tecnica per la stesura dei programmi lavori” Allegato n. 14 al presente Accordo, i seguenti elementi:
- quantità;
- produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.;
- turni di lavoro;
- scorrimento ammesso;
- manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell’attività);
- attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia delle attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell’attività).
Tempo | 25% Tu | 50% Tu | 75% Tu |
∆ produzione % rispetto alla curva | - 10% | -5% | -2,5% |
Il Programma Operativo dovrà inoltre essere corredato dalla curva di “Produzione” (SIL) e dagli istogrammi della manodopera e delle attrezzature mezzi. La curva dovrà avere un andamento tale da garantire una sostanziale coerenza con la curva desumibile dal Programma Lavori allegato al Contratto Applicativo, al massimo potrà discostarsi da quest’ultima entro i limiti riportati nella tabella sottostante.
di produzione desunta dal PL |
Tu rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c.
4. Il Programma Operativo dovrà tenere conto, tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti.
Infine, nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, autorizzazione permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave, ecc.), approvvigionamento materiali ed affidamento subappalti.
5. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo, da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile.
6. Ferrovie, entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo effettuerà la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al Programma dei Lavori allegato al Contratto Applicativo e ne comunicherà l’esito all’Appaltatore.
7. Qualora Ferrovie dovesse richiedere delle modifiche/integrazioni al Programma Operativo, queste saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
8. L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di Ferrovie. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente
Accordo.
9. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato da Ferrovie, detto Programma Operativo costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata del Contratto Applicativo.
B) Aggiornamento del Programma Operativo.
1. Il controllo dell’avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e relativi documenti, utilizzando l’analisi dei tempi, per segnalare eventuali criticità, l’analisi delle quantità per rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantità programmate e realizzate, e l’analisi delle risorse e delle attrezzature, per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate.
2. A tale scopo, l’Appaltatore consegnerà mensilmente a Ferrovie il Programma Operativo aggiornato (avanzamenti delle singole attività) entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Consegnerà inoltre un rapporto di costruzioni, completo di curva a “S” e di tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL, si considerano le opere eseguite ancorché non contabilizzabili e le forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente).
3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d’opera suddivisi per tipologia e prestazioni.
4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e mano d’opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull’andamento dei lavori e quindi nel rispetto dei
termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze sarà imputato all’Appaltatore.
5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 15 giorni n.c. dalla fine del trimestre di riferimento, un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore per confrontare l’avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con almeno 7 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l’Appaltatore dovrà produrre un “Rapporto di Avanzamento Costruzione Trimestrale” completo di curva a “S” (SIL) aggiornata e attestante l’effettivo avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i “pesi” precedentemente dichiarati”). In tale rapporto, pertanto, l’Appaltatore darà evidenza del confronto tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione.
6. In sede di contraddittorio, l’Appaltatore e il Direttore Lavori procederanno al confronto tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al Programma Operativo di cui al precedente punto 18.A.3, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre, saranno confrontate le produttività/quantità programmate e dichiarate dall’Appaltatore con quelle realmente conseguite con riferimento alle attività sul percorso critico.
7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione (confronto fra curve SIL) o nell’ultimazione dei lavori (confronto tra produttività per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati nel Contratto Applicativo, comporterà per l’Appaltatore l’obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 giorni dall’intervenuto contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili all’Appaltatore né a Ferrovie, le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino l’impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista.
8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all’Appaltatore, al
fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità previste in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo, quest’ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con l’indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d’opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell’avanzamento fisico, della produzione e dell’avanzamento economico.
9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti punti 18.B)2, 18.B)5, 18.B)7 e 18.B)8, l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo, da applicarsi a valere sull’importo del primo SAL utile.
10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve SIL, applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dell’uno per mille dell’importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori e quelli pianificati (nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell’ultimazione dei lavori così come definiti nel Contratto Applicativo, il Direttore Lavori sulla base di valutazioni in ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall’Appaltatore a valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente punto 18.B) 8, potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l’applicazione della eventuale trattenuta definita come sopra.
11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, il conseguimento del recupero del ritardo.
12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate verrà
riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi.
13. Ai sensi dell’articolo 19.4 delle CGC, la trattenuta di cui ai precedenti punti 10 e 11, relativa a ciascun S.A.L., non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da corrispondere con il S.A.L. stesso. Ai sensi dell’articolo 19 delle CGC, in caso di mancato recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione, previsto nel Contratto Applicativo gli importi trattenuti provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente dal Committente.
14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, Ferrovie avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 31 e degli articoli 60 e 61 delle CGC.
ARTICOLO 19
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
Xxxxxxxx si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell’articolo 48.6 delle CGC. ARTICOLO 20
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CON DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
A. GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ
1. L’Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto del presente Accordo in modo pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, vigente alla data dei singoli Contratti Applicativi.
2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti Applicativi devono essere eseguiti in conformità all’Allegato n. 16 alla presente convenzione “Prescrizioni
relative ai sistemi di gestione per la qualità l’ambiente e la salute e sicurezza del lavoro per appalti (Appalti sotto soglia comunitaria) (PPA. 0001942).
3. Con riferimento a ciascun Contratto Applicativo, l’Appaltatore è tenuto a consegnare al D.L. il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e sicurezza, secondo i tempi indicati nelle “Prescrizioni”. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e sicurezza, il D.L. provvederà ad approvarla integralmente ovvero richiederà all’Appaltatore le necessarie integrazioni o modifiche, che questi dovrà trasmettere nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali integrazioni e modifiche richieste dal D.L. non vengano trasmesse entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata all’Appaltatore la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo.
5. L’Appaltatore dovrà registrare i controlli sui Piani di Controllo Qualità e nella documentazione/certificazione in essi richiamati. Detti Piani di Controllo vanno predisposti, utilizzati e gestiti secondo Allegato n.17 “Specifica per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità” (PPA 000514)
6. Qualora a seguito di una verifica ispettiva vengano riscontrate inadempienze, carenze o inadeguatezze rispetto delle prescrizioni contrattuali o a quanto riportato nei documenti predisposti dall’Appaltatore, l’Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva, redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. Tale Piano di Xxxxxx Xxxxxxxxxx sarà approvato dalla D.L., salvo eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall’Appaltatore non potranno comunque superare i 90 (novanta) giorni dalla approvazione del Piano di Azioni Correttive. In occasione delle successive Verifiche Ispettive di monitoraggio, sarà valutata l’efficacia dell’attuazione delle azioni correttive
approvate. L’Appaltatore dovrà dare evidenza della pianificazione ed effettuazione di Verifiche Interne, svolte anche al fine di verificare l’efficacia delle azioni correttive attuate.
7. Nel caso in cui il Piano delle Azioni Correttive venga trasmesso dall’Appaltatore oltre i 15 (quindici) giorni previsti, o nel caso in cui le azioni correttive approvate dal
D.L. non vengano attuate nei tempi definiti nel Piano stesso, troverà applicazione la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo.
B. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ DI PRODOTTO
1. Le parti d’opera su cui risulta aperta una Non Conformità non possono essere contabilizzate fino alla chiusura della stessa. Nel caso in cui la non conformità non venga chiusa entro il termine dei lavori del Contratto Applicativo, il valore della parte d’opera su cui è stata aperta la NC stessa verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettono una risoluzione efficace delle non conformità riscontrate.
2. Qualora il D.L. riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi dall’Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 59 delle “C.G.C.”.
3. L’applicazione consecutiva nell’arco di sei mesi lavorativi di tre penalità conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per “Ferrovie” la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del Controllo Qualità dell’Appaltatore.
4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate dal D.L., in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell’esercizio ferroviario, ma che
comportano un onere aggiuntivo per “Ferrovie” in termini di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque “prestazioni misurate” inferiori a quelle “attese” (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell’opera (parte d’opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la manutenzione da parte di “Ferrovie”. La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d’opera gravata da NC, senza diritto dell’Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.
5. Nel caso “Ferrovie” rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella chiusura di non conformità ritenute critiche o l’eccessivo protrarsi nell’attuazione di azioni correttive approvate, verrà trasmessa opportuna comunicazione all’Ente certificatore dell’Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, verrà informato anche ACCREDIA.
6. In casi di particolare urgenza legati all’esercizio ferroviario od alla sicurezza, la D.L. può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere la relativa proposta da parte dell’Appaltatore; in questo caso l’Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta.
7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l’Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, a “Ferrovie” l’accesso ai documenti contenuti nei dossier delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le eventuali non conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l’Appaltatore non consenta questo controllo, “Ferrovie” ha diritto a non procedere al pagamento del SAL relativo all’opera/parte d’opera cui la documentazione si riferisce.
ARTICOLO 21
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI
1. L’Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che saranno interessate dal lavoro oggetto dei singoli Contratti Applicativi, secondo il progetto esecutivo allegato a ciascun Contratto Applicativo, il Capitolato di Costruzione Opere Civili allegato al presente Accordo e le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite dall’Autorità Militare per il tramite del Direttore dei Lavori.
2. L’Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori i certificati di collaudo e le attestazioni circa l’adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli richiesti, a proprie cure e spese, all’Autorità Militare competente.
3. Prima dell’inizio delle attività, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all’Autorità Militare e al Direttore dei Lavori.
ARTICOLO 22 DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
1. Prima dell’inizio dei lavori oggetto dei singoli Contratti Applicativi l’Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, con indagini dirette, d’intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o posti in vicinanza delle opere da eseguire.
2. L’Appaltatore è tenuto a coordinare le proprie attività e le modalità esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi interferenti con le opere oggetto dei singoli Contratti Applicativi, quando le suddette attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori ivi compresa RFI.
3. L’inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall’Appaltatore con i singoli Enti proprietari e/o gestori, d’intesa con il Direttore dei Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo allegato a ciascun Contratto Applicativo e del relativo programma di dettaglio.
4. Prima della realizzazione delle opere per l'esecuzione delle deviazioni e
sistemazioni, sia provvisorie sia definitive, l'Appaltatore dovrà tenere conto degli accordi, di carattere generale e particolare già in atto tra Ferrovie e gli Enti o privati proprietari/gestori di sottoservizi, nonché delle autorizzazioni eventualmente già acquisite.
5. L’Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti proprietari e/o gestori affinché le deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti, procedendo, qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti, anche alla redazione degli elaborati progettuali di dettaglio delle modifiche dei sottoservizi.
5bis. La definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e le relative modalità tecniche potranno essere concordate, qualora ricorrano i presupposti, mediante convocazione di tutti o parte dei soggetti proprietari e/o gestori di sottoservizi interferenti con l’opera da realizzare, titolari di potestà autorizzatoria e di concessione di attraversamento, a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del D.P.R.. 327/01, dall’Appaltatore munito di apposita procura rilasciata da Ferrovie, al Prefetto territorialmente competente. L’Appaltatore, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro 60 giorni dalla richiesta avanzata con le modalità di cui sopra, a cura dei soggetti proprietari e/o gestori, dovrà provvedervi direttamente in base alle modalità tecniche convenute con gli stessi soggetti proprietari e/o gestori, preventivamente autorizzato da Ferrovie.
6. Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto od in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure direttamente dall’Appaltatore, con le seguenti modalità che verranno di volta in volta specificate nel singolo Contratto Applicativo in relazione alle caratteristiche del progetto esecutivo allegato a ciascun Contratto:
a) per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, proprietari e/o gestori, l’Appaltatore dovrà rendere operative le prestazioni in oggetto, previo accordo con gli Enti interessati e nel rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con gli stessi la propria attività. L’Appaltatore ha inoltre
l’obbligo di provvedere, fino a concorrenza del limite che verrà indicato in ciascun Contratto Applicativo, previa autorizzazione di Ferrovie da effettuarsi sul preventivo di spesa formulato dall’Ente proprietario e/o gestore del pubblico servizio, al pagamento delle somme richieste dagli Enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti stessi, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per qualunque altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico a Ferrovie. Detto pagamento verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo pagamento in acconto o a saldo successivo alla presentazione alla Direzione Lavori della fattura quietanzata emessa dall'Ente titolare del servizio. Su tali somme non si applicano le aliquote per spese generali ed utile, pertanto il rimborso comprenderà il solo importo corrisposto dall’Appaltatore all’Ente titolare del servizio. Nel caso in cui l’importo da corrispondere per ciascun intervento agli Enti proprietari e/o gestori dei pubblici servizi interferenti risultasse superiore a quello preventivato e approvato in sede di progetto esecutivo, l’Appaltatore dovrà richiedere alla Direzione Lavori la preventiva autorizzazione al pagamento. In caso di ritardi nel rimborso all’Appaltatore delle suddette somme si applicheranno gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 5 del D.Lgs. 231/2002. Gli interessi così computati saranno comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, c.c.;
b) qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti proprietari e/o gestori, l’Appaltatore dovrà provvedere direttamente allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti spostamenti e/o deviazioni saranno compensati con i prezzi delle tariffe richiamate al successivo articolo 37 al netto del ribasso percentuale di cui al precedente articolo 6 offerto
dall’Appaltatore.
c) infine, qualora l’importo dei lavori per spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con i lavori sia di modesta entità e non sia stato possibile includerlo nell’importo del singolo Contratto Applicativo detti lavori verranno compensati all’Appaltatore quali “Lavori in Economia”.
7. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall’Appaltatore o anche da altre Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli stessi; l’onere conseguente è a totale carico dell’Appaltatore, in quanto compreso e compensato nei prezzi del presente Accordo.
8. L’Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante rispetto a quanto indicato nel progetto esecutivo di Ferrovie allegato al Contratto Applicativo
9. Tutte le soggezioni e cautele imposte all’impiego di mezzi d’opera nelle aree interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisionali di protezione dei sottoservizi stessi, sono a carico dell’Appaltatore e sono comprese e compensate nei prezzi del presente Accordo.
10. Tutte le attività che l’Appaltatore effettuerà nella fase realizzativa per la risoluzione delle interferenze dovranno essere elencate in un’apposita distinta, al fine di avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti dall’Appaltatore per consentire al Committente gli addebiti degli stessi agli Enti secondo quanto previsto dagli accordi raggiunti.
11. L’Appaltatore, a conclusione dei lavori di risoluzione, dovrà consegnare per ciascun sottoservizio una copia della planimetria che individui la localizzazione del sottoservizio stesso, la relazione descrittiva del sottoservizio, la certificazione di collaudo, ove prevista, i verbali di cui al D.M. 2445/71, ove previsti.
ARTICOLO 23
PROVE E COLLAUDI STATICI
23.1 Prove sui materiali.
1. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente Accordo, nei Contratti Applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.
2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi delle tariffe richiamate al successivo articolo 37.
3. Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l’esecuzione di prove su terre, inerti e calcestruzzi, come indicato all’Allegato n. 13.
4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della Direzione Lavori, alla fine di ogni settimana lavorativa l’Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.
5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal presente Accordo e dalle norme di legge.
6. Tutte le prove elencate nel “Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura” (Allegato n. 15), nonché le prove che il Direttore Lavori riterrà opportuno far eseguire all’Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature alluminotermiche, compresi i componenti, ecc.), di conglomerati cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l’Appaltatore è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Accordo ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese dell’Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei campioni, presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o, in alternativa, previa autorizzazione del Direttore Lavori e, qualora non si tratti di prove finalizzate alla
Certificazione di prodotti e/o sistemi, presso altri laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell’articolo 59 del DPR. 380/2001. Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal Direttore dei Lavori in una lista proposta dall’Appaltatore (con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si svolgono i lavori oggetto delle prove, oppure presenti in Regioni limitrofe, purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere.
L’Appaltatore, inoltre, potrà richiedere un preventivo di spesa indirizzando la richiesta a Italcertifer S.p.A., xxx Xx Xxxxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, anche tramite mail all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.
7. Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, Xxxxxxxx potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore. Qualora la Direzione Lavori non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall’Appaltatore di cui al precedente punto 4, a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la Direzione Lavori potrà richiedere all’Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell’Appaltatore stesso.
8. Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell’Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso il laboratorio Infrastruttura di Italcertifer S.p.A. o altri laboratori ufficiali e/o autorizzati, a totale carico dell’Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili),
oltre quelle che l’Appaltatore è tenuto a far eseguire.
23.2 Collaudi statici.
1. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, alle Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da Ferrovie (ed. 2013) Allegato n. 24 al presente Accordo e alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.
2. Ai sensi dell’articolo 57 delle CGC, la nomina dell’ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di Ferrovie, mentre le relative spese, compreso l’onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell’Appaltatore.
Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell’aliquota dello 0,4%, fino all’importo di Euro 10.000.000,00, dell’aliquota dello 0,2%, sull’importo eccedente Euro 10.000.000,00 e fino all’importo di Euro 75.000.000,00 applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, al lordo del ribasso praticato nell’offerta e degli oneri della sicurezza; detto compenso sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell’opera ovvero delle singole parti d’opera di cui la stessa si compone. Il Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare quale collaudatore statico un professionista dipendente della società RFI S.p.A. o della società Italferr S.p.A.; anche in tal caso troveranno applicazione i criteri di determinazione dei compensi e la detrazione di cui sopra.
3. Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell’Appaltatore alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l’osservanza delle modalità fissate da Ferrovie.
4. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell’Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione
prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.
5. Prima dell’effettuazione delle prove di collaudo statico, l’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle prove stesse.
6. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti di progetto esecutivo allegati ai Contratti Applicativi ed eventualmente richieste da Ferrovie, così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore, dal Direttore dei Lavori o dalle Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da Ferrovie (ed. 2013) (Allegato n. 24), saranno a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali.
7. Saranno, altresì, a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi contrattuali tutti gli oneri derivanti dall’espletamento, anche in corso d’opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l’opera o parti di essa su richiesta del Collaudatore.
ARTICOLO 24
TERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI-PROROGHE
1. I termini utili per portare a compimento i lavori e le prestazioni saranno definiti di volta in volta nei singoli Contratti Applicativi.
I singoli Contratti Applicativi, esclusi quelli di cui precedente articolo2.8, non potranno prevedere termini utili contrattuali di durata inferiore a quella di seguito indicata, stimata sulla base delle produttività ordinariamente realizzabili per tipologie di lavoro corrispondenti a quelle prevedibili sulla base del Progetto Preliminare a base di gara:
- Intervento n. 1 di cui all’articolo 2.1.:
il termine utile fissato nel relativo Contratto Applicativo non potrà essere
inferiore a 520 gg. naturali consecutivi;
- Intervento n. 2 di cui all’articolo 2.1.:
“il termine utile fissato nel relativo Contratto Applicativo non potrà essere inferiore a 425 gg. naturali consecutivi”;
Qualora Ferrovie si avvalga della facoltà di cui all’articolo2.8 (Contratti Applicativi aventi a oggetto lavorazioni preliminari) i suddetti termini utili minimi potranno subire una parziale contrazione, per tener conto dello “stralcio” e conseguente realizzazione anticipata di una parte delle attività oggetto del singolo Intervento.
I termini decorreranno dal Verbale di Consegna dei lavori, sottoscritto dal D.L. e dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore.
2. Nella fissazione dei termini di cui al precedente punto, sarà da ritenersi ricompreso anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
3. Non saranno ammesse proroghe ai suddetti termini, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26 comma 4 delle CGC. L’eventuale domanda motivata dovrà essere presentata unitamente al programma operativo, integrato con le cause addotte ed i loro effetti sui tempi esecutivi
4. In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto al termine utile stabilito nei singoli Contratti Applicativi, l’Appaltatore incorrerà nelle penali previste in apposito atto separato, richiamato dall’articolo 25 del presente Accordo.
ARTICOLO 25 PENALITÀ
Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato atto da firmarsi tra le parti contraenti alla stipula di ciascun singolo Contratto Applicativo, in conformità allo schema “Clausole Penali” allegato al presente Accordo Quadro (Allegato A) .
ARTICOLO 26
CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI - PROVE E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE
1. La verifica della regolare esecuzione tecnico-amministrativa dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo dovrà essere compiuta nei termini previsti nei singoli Contratti Applicativi.
2. L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Direttore dei Lavori e dei suoi assistenti il personale ed i mezzi necessari per effettuare tutte le prove e verifiche. Gli oneri relativi all’esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelli per il personale e gli strumenti, sono a completo carico dell’Appaltatore.
3. In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere a eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini.
4. Il Direttore dei Lavori, eseguite tutte le verifiche necessarie e constatata l’esecuzione di tutte le prestazioni, redigerà apposito verbale di ultimazione delle prestazioni, che dovrà essere sottoscritto, previo apposito invito, dall’Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 35 delle CGC.
5. Nel verbale di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, dovranno essere indicati i giorni impiegati dall’Appaltatore per il compimento dei lavori, di cui al precedente articolo 24 punto 1, considerando che il tempo consunto è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna dei lavori e la data del verbale di ultimazione.
6. Con riferimento a ciascun intervento di cui al precedente articolo 2.1., dalla data indicata sul verbale di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo avrà inizio il periodo di manutenzione di cui all’articolo 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte di Ferrovie delle opere oggetto dell’intervento stesso. La data di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo coinciderà con la data di detto verbale.
ARTICOLO 27
CONTO FINALE
Il conto finale per ciascun Contratto Applicativo sarà compilato a cura del Direttore dei Lavori non oltre il trentesimo giorno dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
L’Appaltatore dovrà prenderne cognizione e sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
Il conto finale dei lavori certifica:
1) l’ammontare complessivo riconosciuto all’Appaltatore ai sensi dell’Accordo con riferimento all’esecuzione dei lavori del singolo Contratto Applicativo, tenuto conto di ogni deduzione o maggiorazione applicata;
2) in caso di Situazioni Provvisorie di Pagamento in Acconto emesse ai sensi dell’articolo 8.2 del presente Accordo, l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati da Ferrovie;
3) l’eventuale conguaglio dovuto da Ferrovie all’Appaltatore o dall’Appaltatore a Ferrovie.
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica in alcun modo i diritti di Ferrovie o gli obblighi dell’Appaltatore derivanti dal presente Accordo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, tutti i diritti spettanti a Ferrovie con riferimento all’eliminazione dei vizi, difetti o difformità, mancanze di qualità dei lavori, nonché il diritto alle penali contrattualmente previste.
ARTICOLO 28 COLLAUDO
1. Per ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 2.1, si svolgeranno le operazioni di collaudo disciplinate dagli articoli 48 e ss. delle Condizioni Generali.
2. Per ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 2.1, i termini per l’effettuazione del collaudo decorrono dalla data dell’ultimo verbale di ultimazione dei lavori emesso per la realizzazione delle opere oggetto dell’intervento stesso.
3. Xxxxxxxx nomina il Collaudatore o la Commissione di Collaudo con facoltà di
procedere a verifiche in corso d’opera.
4. Sono a carico dell’Appaltatore le spese relative al collaudo statico.
ARTICOLO 29 GARANZIE
1. Per ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 2.1, i termini concessi a Ferrovie per avvalersi della garanzia stabiliti dall’articolo 59.4 delle CGC decorrono, dalla data dalla data di approvazione del relativo certificato di collaudo.
2. L’Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi, difformità e difetti contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla data all’uopo fissatagli da Ferrovie o, qualora la verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.
3. Fermo il disposto dell’articolo 58.3 delle CGC, l’Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di collaudo relativo a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 2.1.
ARTICOLO 30 DOMICILIO
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in
................................................., Via ........................................................................, con
l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di ............................., salva l’applicazione dell’art 4.3 delle Condizioni Generali. L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in
………………………..., Via ………………………………, n. ….., che gli è stato attribuito il Codice Fiscale n. ................................. e Partita I.V.A. n.
..................................................................................
2. Ferrovie - la cui denominazione anagrafica tributaria è “RFI - Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Xxxx - Xxxxxx
xxxxx Xxxxx Xxxxx, x. 0 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.
ARTICOLO 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
1. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 60 delle CGC, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 c.c. anche il ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell’articolo 33 delle Condizioni Generali e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni di Ferrovie entro il termine assegnatogli, comunque non inferiore a quindici giorni.
2. Ferrovie ha, inoltre, facoltà di risolvere i contratti quando accerti comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative e il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà intellettuale previste dal presente Accordo) tali da compromettere la buona riuscita dei lavori e dell’opera, previa diffida ai sensi dell’articolo 33 delle CGC e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.
3. Costituisce grave inadempimento l’omesso pagamento da parte dell’Appaltatore nei confronti delle maestranze, anche diverse da quelle impegnate nella realizzazione dei lavori oggetto del presente Accordo, di salari, contributi e relativi accessori. Costituisce, inoltre, grave inadempimento l’inosservanza di leggi e regolamenti in materia Ambientale e di sicurezza.
4. Xxxxxxxx ha, inoltre, facoltà di risolvere i Contratti o di far risolvere i contratti con le singole imprese esecutrici quando accerti inosservanze alle norme di sicurezza segnalate dal CEL ai sensi dell’art 92 c. 1 lettera e) del D.Lgs 81/08.
5. Nei casi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui Ferrovie dichiari all’Appaltatore, a mezzo di lettera
raccomandata a.r., che intende xxxxxsi della clausola risolutiva.
6. Qualora in corso di esecuzione del contratto venga meno uno dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alla gara, Ferrovie è in facoltà di risolvere il contratto.
In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento del solo valore delle opere già eseguite e al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite da Ferrovie.
La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui Ferrovie dichiari all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.
ARTICOLO 32 RECESSO
Xxxxxxxx è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dai singoli Contratti Applicativi, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione degli stessi.
L’indennizzo di cui al comma 5 dell’xxxxxxxx0.2. delle CGC sarà calcolato sull’importo dei Contratti Applicativi per i quali è esercitata la facoltà di recedere.
Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Appaltatore della lettera raccomandata A/R con la quale Ferrovie comunichi di avvalersi di tale facoltà.
ARTICOLO 33 TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, ove esistente.
3. L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Accordo, ordinata in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi da Ferrovie e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di Ferrovie stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di Xxxxxxxx e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.
4. A semplice richiesta di Xxxxxxxx, l’Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l’indicazione del soggetto responsabile designato.
ARTICOLO 34 IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da Xxxxxxxx o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
L’Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di Xxxxxxxx per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire a Ferrovie tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. E' fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore deve eseguire o avrà compiute.
E' pure fatto divieto all’Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a Ferrovie senza prima avere ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di Ferrovie stesse, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
ARTICOLO 35
PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI
Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di Ferrovie, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati.
L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di Ferrovie, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime.
E' fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.
Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente Accordo.
Qualora l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a Ferrovie.
Ferrovie si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e del bene acquisito senza che ciò determini a favore dell’Appaltatore compensi ed indennità di sorta.
L’Appaltatore si impegna a tenere indenne Ferrovie da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 delle Condizioni Generali, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti alla persona, comunque denominati. Conseguentemente, l’Appaltatore fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Accordo. L’Appaltatore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione ai diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.
Pertanto, l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata Ferrovie da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e
responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Accordo o comunque da queste ultime derivanti.
ARTICOLO 36 TUTELA DEI DATI PERSONALI
In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificate dall’articolo 40, l. 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori dell’Appaltatore eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – da Ferrovie e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.
ARTICOLO 37
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto i documenti elencati nel punto successivo nell’ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente Accordo in quanto l’Appaltatore, già in fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso piena e approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.
Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del contratto:
- Il presente Accordo;
- Allegato A – Schema di Atto “Clausole Penali”;
1. Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori della Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012) (Allegato n. 1);
2. Elaborati di Progetto Preliminare (Allegato n. 2)
3. Frontespizi Grafici e Standardizzazioni per elaborati di Progetto (Allegato n. 3)
4. Capitolati speciali d’appalto (CSA) - Capitolato speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici (Allegato n. 4);
5. Capitolato generale d’appalto delle opere civili - sezione I (Allegato n° 5)
6. Capitolato generale d’appalto delle opere civili - sezione II (Allegato n° 6)
7. Capitolato generale d’appalto delle opere civili - sezione III (Allegato n° 7)
8. Capitolato generale d’appalto delle opere civili - sezione IV (Allegato n° 8)
9. Capitolato Tecnico di Manutenzione – XXXX 00E97KTES.00.0.8 001 rev. A (Allegato n. 9)
10. Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere (Allegato n. 10);
11. Tariffe - Elenco Tariffe Ferrovie edizione 2014 (Allegato n. 11);
12. Tariffe - Elenco Voci Aggiuntive (Allegato 12)
13. Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori (Allegato n. 13);
14. Specifica tecnica per la stesura dei programmi lavori (Allegato n. 14);
15. Catalogo prestazioni e prove Laboratorio Infrastruttura – Italcertifer S.p.A. (Allegato n. 15);
16. Prescrizioni relative ai sistemi di gestione per la qualità l’ambiente e la salute e sicurezza del lavoro per appalti (Appalti sotto soglia comunitaria) (PPA. 0001942) (Allegato n. 16);
17. Specifica per la redazione, emissione e gestione dei piani di controllo qualità (P.C.Q.) (Allegato n. 17);
18. Dichiarazione dell’Appaltatore allegata al presente Accordo, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del x.x. (Xxxxxxxx x. 00);
19. Protocollo di Legalità stipulato il 13 Novembre 2012 fra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la Prefettura di Enna e Confindustria Sicilia (Allegato n. 19);
20. Prescrizioni per la Gestione Documentale informatizzata mediante l’uso del
Sistema “PDM” di Italferr nel caso di Appalto di sola esecuzione – PPA.0000294 – Rev. A del 25.5.2007 (Allegato n. 20);
21. Specifica Tecnica – Elaborati as-built (IF XX XX.XX.00 X00 X) (Xxxxxxxx x. 00);
22. Disposizione Esercizio RFI n. 17/2011 e smi : "Norme concernenti i regimi di esecuzione dei lavori all'infrastruttura ferroviaria e delle attività di vigilanza e di controllo della stessa" (Allegato n. 22);
23. Decreto ANSF n.16/2010 ""Norme concernenti i regimi di esecuzione dei lavori all'infrastruttura ferroviaria e delle attività di vigilanza e di controllo della stessa" (Allegato n. 23).
24. Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da Ferrovie (ed. 2013) (Allegato n. 24);
25. Pianificazione e programmazione delle risorse finalizzate alla manutenzione e agli investimenti (RFI SQS PS IPS 002 A) (Allegato n. 25);
26. Circolare NDR/ST.MV7009/102 del 01/02/95” dei Servizi Tecnici e sua parziale modifica con nota “R/9905015/P” del 20/09/99 del Direttore Divisione Infrastruttura (Allegato n. 26).
Il presente Accordo è stipulato in forma digitale, imposta di bollo assolta in forma digitale.
Letto, confermato e sottoscritto Roma lì, … … … … … …
Per Ferrovie Per l’Appaltatore
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