OGGETTO: Contratto di concessione tra il Comune di Ponte San Nicolò e la
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ PROVINCIA DI PADOVA REP. N.
OGGETTO: Contratto di concessione tra il Comune di Ponte San Nicolò e la
Società “TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.” per l’installazione, su immobili di proprietà comunale, di apparati di telecomunicazione.
L’anno duemila , il giorno del mese di Municipale di Ponte San Nicolò, Viale del Lavoro n°1 , avanti a me
, nella Sede
dr.
, Segretario Generale del suddetto Comune e come tale Ufficiale Xxxxxxx, si sono personalmente costituiti i signori:
- , nato a ( ) il , Responsabile del Settore 3° Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Ponte San Nicolò – c.f. e part. IVA n. 00673730289 – come da Decreto del Sindaco n. in data
, in nome e per conto del quale agisce e domiciliato per ragione di tale carica presso la Sede Municipale di Ponte San Nicolò in Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0, in seguito indicato “Concedente”;
- , nato a ( ) il , il quale interviene al presente atto in qualità di Procuratore Speciale della Ditta TIM Telecom Italia Mobile S.p.A., con xxxx xxxxxx xx , xxx x. , x.x.x.
, xxxxxxxx sociale € .= interamente versato, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino n.
, in seguito denominata “Concessionario”, in virtù di Procura Speciale del Notaio di rep. n. / del , domiciliato ai fini della carica in , via n.
, c.a.p. , Allegato “A”.
I suddetti, della cui identità e capacità giuridica, io Segretario Generale, sono certo, e che rinunciano, con il mio assenso, all’assistenza dei testimoni, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto di concessione.
Premesso che:
- la Società TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede a in via
n. , codice fiscale, partita IVA ed iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese di Torino n. , nella persona del sig.
, nato a ( ) il e domiciliato ai fini della carica in , via n. , c.a.p. , in qualità di delegato, ha ottenuto in data n. autorizzazione per lo spostamento dell’infrastruttura esistente di telecomunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato DCS-GSM-TACS-UMTS, da realizzarsi in Comune di Ponte San Nicolò all’interno della zona industriale di Roncajette in Xxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx 00 – mappali 00-000-000;
- la TIM Telecom Italia Mobile S.p.A., operante su tutto il territorio nazionale, titolare di licenza ministeriale per l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazioni per l’esercizio del servizio pubblico radiomobile per questo tale attività può considerarsi d’interesse pubblico;
- il Comune di Ponte San Nicolò è proprietario sul territorio comunale di numerosi immobili aventi natura sia patrimoniale sia demaniale; in particolare dell’area ove è prevista l’installazione della stazione radiobase in questione, così descritta al NCT: Comune di Ponte San Nicolò, Foglio 11 - mappali 00-000-000;
- in data 26 settembre 2003 rep. 2156 del Segretario Comunale di Ponte San Nicolò è stato stipulato il contratto di concessione tra il Comune di Ponte San Nicolò e la Società TIM S.p.a. per l’installazione, su immobili di proprietà comunale, di apparati di telecomunicazione;
Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente concessione.
Art. 2 Oggetto
Il Comune di Ponte San Nicolò concede alla Società “TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.” di installare una stazione radiobase per telefonia cellulare DCS-GSM- TACS-UMTS sull’area così descritta al NCT: Comune di Ponte San Nicolò – Foglio
11 - mappali 00-000-000, il tutto come risulta dall’allegata planimetria che sottoscritta dalle parti, si unisce alla presente scrittura con denominazione Allegato “B” quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il tutto denominato successivamente “immobile”, fermo restando il carattere assolutamente precario della concessione stessa che potrà essere revocata dal Comune concedente in qualsiasi momento per gravi e fondati motivi con preavviso di almeno sei mesi.
Il Concedente, nella sua qualità di proprietario concede al Concessionario, che accetta l’immobile per l’installazione di apparecchiature ed antenne, ivi compreso l’accesso alla porzione concessa, passaggio dei cavi necessari per il collegamento fra le apparecchiature, antenne ed utenze eventualmente occorrenti, il tutto posto nel fabbricato sito nel Comune di Ponte San Nicolò viale del Lavoro frazione Roncajette, riportato nel X.X.X. xx Xxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, mappali 00-000-000. L’immobile concesso sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 8.
Il Concedente garantisce al Concessionario la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile concesso da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
Il Concedente conferma che sull’immobile di cui trattasi non insistono diritti personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità della parte Concessionario, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione concessa, ad eccezione della servitù - della larghezza di metri 1,50 - lungo il lato Est del mappale 320, di cui all’atto di compravendita tra Consorzio Insediamenti Produttivi di Ponte San Nicolò ed Enel Spa trascritto in data 13.09.1990 al n. 21661 Reg. Gen. e n. 14958 Reg. Part. Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova.
Il Concedente si obbliga, inoltre, a fare rispettare la presente concessione in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al presente contratto, fermi restando i diritti del Concessionario di cui all’art. 10.
Art. 3 Durata
La durata della concessione è stabilita in anni ( ) a decorrere dalla data
odierna; potrà essere rinnovata alla scadenza, esclusivamente previa deliberazione del Comune concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.
Il Comune di Ponte San Nicolò consente che il Concessionario possa recedere anticipatamente dalla concessione, in qualsiasi momento, obbligandola al preavviso di almeno 90 (novanta) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso il Concessionario a corrispettivo dell’anticipata risoluzione, corrisponderà al Comune di Ponte San Nicolò un importo pari a 6 (sei) mensilità del canone corrisposto in quel momento.
Per quanto riguarda la disdetta del Concedente, le parti convengono che, per la complessità degli impianti che il Concessionario collocherà nell’immobile oggetto del presente contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazione), questa debba pervenire al Concessionario con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 4 Condizione risolutiva
Qualsiasi modifica alla presente concessione sarà valida solo se derivante da un successivo atto sottoscritto da entrambe le parti, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2.
Costituirà condizione risolutiva del contratto il mancato pagamento consecutivo di 3 (tre) rate del canone dovuto. La pronuncia di decadenza della concessione sarà preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti addebitati con contemporanea fissazione di un termine entro il quale il Concessionario può presentare le proprie osservazioni.
Art. 5 Cessione del credito
È espressamente vietato ad entrambe le parti la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.
Art. 6 Manutenzione dell’immobile
Il Concessionario provvederà, a sua cura e spesa, esclusivamente alla manutenzione dell’immobile oggetto del presente contratto, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere l’attività descritta all’articolo successivo.
Art. 7 Destinazione dell’immobile
Il Concedente prende atto che l’immobile concesso sarà utilizzato dal Concessionario per la realizzazione di una stazione radiobase per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazione, (in seguito definito “l’impianto”), per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.
Il Concessionario, a proprie spese, potrà effettuare sull’immobile tutti i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie (a mero titolo esplicativo potrà apportare modifiche all’impianto elettrico, effettuare scavi per l’appoggio e/o passaggio dei cavi, posare e mantenere cavi elettrici e/o telefonici anche all’esterno dell’immobile, ecc.) limitatamente alla sola area occupata dalla stazione radiobase e dev’essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione, ogni qualvolta se ne rappresenti la necessità.
È concessa, inoltre al Concessionario la facoltà di eseguire, secondo progetto, tutte le opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (come inferriate, reti parasassi, sistemi di allarme, passaggio cavi, collegamento alle utenze, ecc.).
Il Concessionario dichiara che l’impianto sarà realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti e secondo la buona tecnica sia all’atto della realizzazione dell’impianto che in seguito a tutte le normative vigenti nel tempo.
Tutte le spese di installazione, l’acquisizione di tutti i permessi, nulla-osta, autorizzazioni specifiche e quant’altro sarà necessario alla realizzazione dell’apparato di cui trattasi, sono a carico del Concessionario.
Ogni eventuale modifica che si rendesse necessario apportare ai beni comunali dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal Comune fermo restando, allo scadere della concessione, la rimessa in pristino stato degli immobili senza alcuna pretesa o indennizzo di sorta, così come dovrà essere concordato con i competenti Uffici Tecnici Comunali le modalità per l’esecuzione dei lavori di installazione onde evitare o minimizzare i disturbi ai servizi comunali.
Il Comune di Ponte San Nicolò, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per danni a persone e/o cose, che dovessero verificarsi in dipendenza dell’attività svolta e di cui ai precedenti articoli e, pertanto, il Concessionario dichiara di esonerare il Comune di Ponte San Nicolò da ogni eventuale richiesta e/o rimborso per tale titolo; a tal fine il Concessionario dichiara di avere stipulato idonea polizza assicurativa. L’area sarà utilizzata per l’installazione di una stazione radiobase per telefonia cellulare DCS-TACS-GSM-UMTS comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radiotelefonico (nel seguito “l’impianto”), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni.
Il Concessionario nella realizzazione ed installazione degli apparati di telecomunicazione e delle altre strutture ed attrezzature nonché nel loro esercizio e gestione, si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le normative di legge e regolamentari in materia nonché tutte le prescrizioni impartite, a qualsiasi titolo, dalle competenti Autorità Pubbliche in virtù delle stesse normative; altresì si impegna a farsi carico di tutti gli interventi e lavori per rendere l’immobile idoneo allo scopo per il quale viene concesso. Al termine della concessione dell’area, il Concessionario provvederà a propria cura e spese, nei termini necessari e comunque entro 6 (sei) mesi, a rimuovere quanto da essa installato e riconsegnare all’area l’originale stato.
Al termine della concessione dell’immobile, a richiesta del Concedente, il Concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell’immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni.
Il Concedente concede al Concessionario la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora fosse obbligatorio a termini di legge, il Concedente s’impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del Concessionario.
Il Concedente potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile oggetto del presente contratto solo con la previa autorizzazione scritta del Concessionario e dietro presentazione d’idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con
quelli del Concessionario, salva, comunque, la facoltà del Concessionario di risolvere immediatamente il presente contratto di concessione dandone comunicazione con lettera con avviso di ricevimento.
Il Concessionario potrà diniegare l’installazione di altri gestori solo adducendo motivazioni tecniche e non aleatorie.
Il Concessionario ha la facoltà di condividere il sito con altro gestore di telecomunicazioni previo consenso espresso del Concedente.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’impianto è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e validità del presente Contratto per tutta la sua durata.
Art. 8
Cessione contratto- sublocazione immobile
Il Concedente consente sin d’ora al Concessionario la facoltà di cedere il presente contratto o sublocare l’immobile ad altro gestore di telecomunicazioni e ad avvenuta cessione sarà comunicato al Concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mantenendo gli accordi, anche economici, già fissati con il presente contratto.
Art. 9 Canoni
Il canone della concessione comprensivo degli oneri e delle spese, è convenuto in €
= ( /00 euro), annui da corrispondere in rate semestrali anticipate di € = ( /00 euro) ciascuna, da pagarsi entro il giorno 10 Luglio ed entro il giorno 10 Gennaio di ogni anno presso la Tesoreria Comunale di Ponte San Nicolò.
In caso di condivisione del sito con altri operatori è convenuto,in aggiunta all’ultimo canone già corrisposto, l’ulteriore importo di € per ogni operatore aggiunto.
I canoni predetti saranno aggiornati annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come accertato dall’ISTAT. In caso di ritardato pagamento dei canoni superiore ai venti giorni dalla scadenza del pagamento, il Concedente avrà diritto agli interessi di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.
Art. 10 Risoluzione anticipata
Il Concessionario potrà risolvere il presente Contratto qualora entro un anno dalla sottoscrizione del medesimo essa non abbia potuto conseguire la disponibilità dell’immobile, ove dovranno essere installati le apparecchiature finalizzate al corretto funzionamento delle apparecchiature descritte al precedente art. 8 (a mero titolo esplicativo, apparecchiature elettriche, elettroniche, ecc.). A tal fine, il Concessionario darà comunicazione per iscritto al Concedente con un preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata A/R.
Art. 11 Accesso all’area
IL Concessionario, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, avrà facoltà di accedere all’area occupata dalla stazione radiobase ed oggetto della
presente concessione in ogni momento, festività comprese, per effettuare, nel corso della concessione, tutti gli interventi relativi all’installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell’impianto, impegnandosi in ogni modo a non recare alcun danno o disagio alle proprietà comunali o a terzi.
Art. 12 Fideiussione
IL Concessionario a garanzia del rispetto delle clausole e condizioni della presente, ha prestato una cauzione di € 5.165,00.=, mediante fideiussione bancaria n. 4033- 569525-368 in data 02.09.2003 della Banca Intesa Spa.
Art. 13 Registrazione
Le spese di registrazione del presente contratto, in quanto dovute, sono a totale carico del Concessionario. Il Concessionario provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.
Art. 14 Domicili contrattuali
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:
il Concedente: 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxx, x. ; il Concessionario: 00000 Xxxxxx, via n. .
Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il contratto e/o sublocato l’immobile ai sensi dell’art. 9, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione.
Art. 15 Spese
Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti il presente atto, sono a totale carico del Concessionario.
Art. 16 Foro competente
Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
Art. 17 Clausola risolutoria
La presente convenzione sostituisce integralmente la precedente Convenzione 2156 del 26.09.2003 registrata a Padova il al n. A.P. dando atto altresì che dalla sottoscrizione della presente la precedente convenzione non ha più alcun effetto di legge.
E richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto quest’atto che consta di undici facciate interamente scritte e righe cinque della dodicesima e ho dello stesso dato lettura alle parti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa delle parti medesime.
IL CONCESSIONARIO IL XXXX XXXXXXX
( ) ( )
XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX
( )