CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA PER LA VALUTAZIONE E VALIDAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO IN CLOUD PER LA RACCOLTA GESTIONE E SCAMBIO DI IMMAGINI RADIOLOGICHE E DATI SPECIFICI.
UNIFGCLE - Prot. n. 0034678 - II/7 del 16/07/2021 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 279/2021
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA PER LA VALUTAZIONE E VALIDAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO IN CLOUD PER LA RACCOLTA GESTIONE E SCAMBIO DI IMMAGINI RADIOLOGICHE E DATI SPECIFICI.
tra
BOLLINO IT SpA, C.F. e Partita I.V.A. 06344961211, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente “Società”, con sede legale in Napoli –Via delle Industrie n. 31 - rappresentata per questo atto dal suo Rappresentante Legale ed Amministratore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Napoli (NA) il 26.07.1979, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società.
e
Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – (C.F. 94045260711 – P. I.V.A. 03016180717) nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente “Dipartimento”, con sede legale in Foggia – Via Xxxxx Xxxxx, rappresentato dal Direttore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Napoli il 02.05.1963, domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento resa nella riunione
del
Premesso
1. che la Società ha per oggetto sociale la progettazione, sviluppo e fornitura di applicativi software modulari e
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complessi tra i più completi per permettere una gestione agile e integrata di tutti i processi che interessano le strutture sanitarie;
2. che la stessa Società è inserita in un progetto di ricerca “SICED- System Innovation for Cancer Early Diagnosis”, Decreto di Concessione n. 421 del 16/11/2018 e nuovo Decreto di Concessione n. 293 del 28/08/2020 della Regione Campania, vocato, fra le altre cose, anche alla gestione agile e integrata dei processi sanitari di laboratori, poliambulatori, cliniche e ospedali per l’introduzione di applicativi interoperabili che comunicano tra loro attraverso una piattaforma cloud che consenta l’archiviazione, condivisione e visualizzazione dei referti radiologici e non tra le stesse strutture sanitarie;
3. che nell’ambito del Progetto di cui al precedente punto, la Società ha intenzione di procedere ad effettuare un’attività di ricerca per la valutazione e validazione di un sistema integrato in cloud per la raccolta, gestione e scambio di immagini radiologiche nonché di dati specifici e sensibili nel pieno rispetto di tutte le normative di riferimento vigenti;
4. che a tale scopo la stessa Società ha inviato il 01/03/2021 (prot. 24713-III/19 del 17.05.2021) una richiesta per l’avvio di un contratto di ricerca commissionata.
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 Oggetto del contratto
La Società propone al Dipartimento, che accetta, lo svolgimento dell’attività di ricerca nel processo di valutazione e validazione di un sistema integrato in cloud per la raccolta, gestione e scambio di immagini radiologiche nonché di dati specifici e sensibili nel pieno rispetto di tutte le norme di riferimento vigenti. L’attività che svolgerà la Medicina Legale Universitaria sarà vagliare la recente Giurisprudenza in tema di archiviazione digitale in ambito Radiologico e di Laboratorio di Analisi, al fine di fornire un modello di referaggio e archiviazione nel pieno rispetto della Normativa vigente. Il progetto persegue le finalità della Legge 24/17 in tema di gestione del Rischio Clinico, volendo effettuare una guida nello sviluppo delle procedure di referaggio e archiviazione della documentazione Radiologica e di Laboratorio, utili dalle unità di Risk Management aziendale.
Articolo 2 Programma della ricerca
Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell’Allegato tecnico.
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Al termine della ricerca sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività/sui risultati raggiunti.
Articolo 3 Responsabilità
Il Dipartimento individua quale responsabile scientifico il Xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, professore associato per il s.s.d. MED/43 “Medicina Legale” presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. Quest’ultimo, qualora lo ritenga opportuno e necessario al fine dell’esecuzione dell’attività di cui è incaricato, potrà, nel rispetto del Regolamento per le prestazioni conto terzi dell’Università degli Studi di Foggia, far ricorso a prestazioni professionali esterne i cui costi graveranno in toto sul corrispettivo determinato per la ricerca. La Società ha eletto quale Project Manager e coordinatore delle attività il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, che avrà la funzione di cooperare con il Prof. La Russa alla realizzazione del progetto. Il responsabile scientifico e il referente nominato dalla Committente sono direttamente e solidalmente responsabili per obbligazioni assunte in difetto di formale autorizzazione ovvero per danni provocati a terzi nell’esercizio delle proprie rispettive funzioni nell’àmbito del contratto di ricerca commissionata; sono altresì responsabili, senza vincolo di solidarietà, per eventuali danni patrimoniali, derivanti da fatto
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lecito o illecito, arrecati alla Committente e all’Università di Foggia o a strutture a quest’ultima afferenti.
Articolo 4
Durata del rapporto contrattuale
L’attività di valutazione e validazione di cui al presente accordo avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione reciproca del contratto attestata dal numero di registrazione del presente documento nel repertorio contratti del Dipartimento e si intenderà tacitamente risolto alla scadenza così fissata, salvo che una delle parti chieda, con richiesta scritta e motivata la sua proroga.
L’eventuale proroga del contratto dovrà essere concordata previa motivata richiesta scritta di una delle parti da spedire all’altra parte a mezzo PEC almeno un mese prima della scadenza fissata nel comma precedente. Trascorsi gg 15 dalla data di ricezione della PEC il silenzio della controparte acquisterà valore di assenso.
L’accordo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della BOLLINO IT SpA ed essere spedito tramite pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx. Successivamente il Dipartimento provvederà a controfirmarlo digitalmente e a protocollarlo. La data del protocollo coinciderà con il termine inziale di efficacia del Contratto.
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Articolo 5 Obblighi delle parti
Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della ricerca (uso delle strutture, utilizzo delle apparecchiature, prestazione professionale del personale, etc.) la società si impegna a versare al Dipartimento, a titolo corrispettivo, la somma complessiva di € 36.744,12 (euro trentaseimilasettecentoquarantaquattro/12), oltre I.V.A. Tale somma sarà erogata con la seguente modalità:
- Unica soluzione anticipata entro 10 gg dalla stipula del presente contratto.
L’importo complessivo finale è pari a € 44.827,82 comprensivi di
I.V.A. da versarsi previa presentazione da parte dell’Università di regolare fattura elettronica, da emettersi su richiesta del responsabile scientifico, intestata a:
BOLLINO IT SPA
Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00- 00000 Xxxxxx
C.F. 03016180717- P.IVA 03016180717
Codice destinatario fattura elettronica: 5RUO82D Indirizzo pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Detto importo deve intendersi fisso ed invariabile e comprensivo di tutti gli oneri necessari per rendere la prestazione completa in ogni sua parte.
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La Società effettuerà i versamenti utilizzando la causale “Contratto per la valutazione e validazione di un sistema integrato in cloud svolta dall’Università di Foggia – Prof. La Russa - per conto della BOLLINO IT SPA” utilizzando le seguenti coordinate:
Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale – Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX)
c/c n. T20990001240; ABI 05262; CAB 79748; CIN “D” IBAN XX00X0000000000X00000000000; SWIFT: XXXXXX00
Articolo 6 Risoluzione del contratto
Il presente contratto si intenderà risolto qualora il Responsabile scientifico non ottemperi affatto o sia in grave ritardo nell’esecuzione della consulenza richiesta, secondo le modalità stabilite nel presente contratto. Il contratto dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui la Committente non ottemperi al versamento del quantum debeatur alle scadenze prefissate salvo che non ricorra una giusta causa o per fatto non dipendente dalla propria responsabilità. In ogni caso la Committente dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l’ufficio legale
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dell’Amministrazione Centrale per la tutela delle proprie ragioni.
In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsivoglia causa, resta fermo l’obbligo della Committente di provvedere al versamento delle somme corrispondenti all’attività di consulenza svolta sino al momento dello scioglimento del vincolo sinallagmatico.
Qualora sorga contrasto circa la quantificazione della somma dovuta ai sensi del comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell’art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.
Articolo 7
Appartenenza dei risultati della ricerca
I diritti di proprietà intellettuale sui risultati della consulenza appartengono alla Committente. Il corrispettivo per il trasferimento di questi diritti è compreso entro il compenso stabilito dall’art.5.
Articolo 8
Segretezza e tutela della riservatezza
Il Dipartimento nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il
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segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Committente, in virtù del presente contratto.
La Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l’oggetto del contratto stesso.
Il Dipartimento nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto assume altresì la qualifica di incaricato, ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.96 e successive modifiche e integrazioni. Le parti si impegnano inoltre a osservare quanto disposto dal Regolamento europeo (UE) di cui al GDPR 2016/679 in materia di protezione dei
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Il responsabile del trattamento dei dati personali per la Società è l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Articolo 9 Pubblicazioni
Qualora il Dipartimento o la Committente intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati della ricerca in oggetto, inclusi eventuali aggiornamenti e/o approfondimenti, ovvero esporli oppure, ancora, farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno – fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale – i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.
Articolo 10 Oneri assicurativi
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Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale impiegato nell’attuazione del presente contratto, indicato nell’allegato tecnico.
Il personale della Committente che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall’Università per lo svolgimento della ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell’Università di Foggia.
Art. 11
Recesso unilaterale delle parti
Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1373 del codice civile, con preavviso di almeno 30 giorni da dare alla controparte; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute, i compensi già maturati e gli impegni assunti, alla data di accettazione del recesso
In caso di contrasto sulla quantificazione della somma dovuta nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le parti si rimetteranno, ai sensi dell’art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.
Art. 12
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Arbitrato
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto degli art. 806 ss. c.p.c., con lodo rituale impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.
Art. 13 Disposizione di chiusura
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa eurounitaria e statale vigente.
Art. 14
Spese di registrazione
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi
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di Foggia autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.
Foggia,
Per il Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Per la BOLLINO IT SPA
L’Amministratore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
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