SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER IGRUE
ALLEGATO 5 SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA
PER IGRUE
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER IGRUE
TRA
La CONSIP S.p.A. a socio unico con sede legale in Roma, xxx Xxxxxx 00/X, X. XXX 00000000000, nella persona dell’Amministratore Delegato e rappresentante legale pro tempore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche Consip)
E
la , con xxxx xxxxxx xx , Xxx , x. XXX
, xxxxxxxxxxx ai fini del presente atto in , nella persona
del
“Fornitore”,
dott. , di seguito per brevità anche
PREMESSO CHE
a) con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura indetta da Consip per l’attività consulenza specialistica per IGRUE avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), X.Xxx. 17 marzo 1995, n. 157, e, per l’effetto ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente contratto alle
condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
d) che il Fornitore, in sede di gara, ha presentato la Relazione Tecnica allegata al presente atto relativa alle attività oggetto contrattuale che, tuttavia, riveste valore indicativo, non rappresentando in modo esaustivo e completo tutte le modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività, che pertanto saranno dettagliate nella documentazione di progetto;
e) che il Fornitore ha presentato, ai fini della stipula del presente contratto, tutta la documentazione richiesta dalla Consip S.p.A., ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, tutto secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara; la predetta documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
f) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli Allegati (Allegato 1, “Offerta Economica”, Allegato 2 “Offerta Tecnica”, Allegato 3 “Capitolato Tecnico”) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione
tecnica ed economica delle stesse;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti Allegati: Allegato “1” (Offerta Economica), Allegato “2” (Offerta Tecnica), Allegato “3” (Capitolato Tecnico).
Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Consip S.p.A. ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni contenute nel Capitolato d’oneri generali per forniture ed i servizi approvato con D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza,
c) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
e) dal codice deontologico di Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 marzo 2004, verbale n. 89.
2. In caso si discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della gara di cui in premessa prodotti dalla Consip S.p.A. prevarranno sugli atti e documenti prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore medesimo accettate dalla Consip S.p.A..
3. Per le definizioni occorre far espresso riferimento a quanto stabilito nel presente contratto, ovvero a quelle contenute negli allegati; in ogni caso, nell’ipotesi di contrasto tra le diverse fonti prevale quanto indicato nel presente contratto.
Articolo 3 Oggetto
1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida al Fornitore che accetta la
prestazione dei servizi di seguito indicati da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico (Allegato 3) e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
• redazione di studi e analisi tematiche peculiari riguardanti i rapporti finanziari con l’Unione europea e le “ricadute nazionali” delle politiche comunitarie;
• metodologia di analisi sugli effetti delle politiche e dei programmi Ue;
• supporto alle attività previsionali dei flussi finanziari Italia-Unione Europea;
• supporto al miglioramento della qualità dell’azione istituzionale dell’IGRUE;
• progettazione di percorsi formativi rivolti al personale IGRUE;
• informazione e comunicazione. Progettazione di nuovi strumenti di comunicazione per la circolazione delle informazioni riguardanri l’attività IGRUE;
• progettazione di un percorso di assistenza alle Amministrazioni Titolari di Intervento, in particolare a livello regionale, per consolidare le conoscenze relative ai processi di monitoraggio, di controllo e di gestione finanziaria delle risorse comunitarie;
• supporto alla gestione dello spazio “RGS e l’Europa” sul sito RGS e del Portale IGRUE.
Le predette attività verranno svolte dal Fornitore negli “ambiti” principali, non esclusivi, di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico. Si precisa che la Consip si riserva la facoltà di integrare, senza alcun onere aggiuntivo, le attività di consulenza descritte nel presente articolo, con ulteriori richieste. Queste ultime, dovranno essere riportate nel Piano di Lavoro di cui al successivo articolo 10.
2. Il Fornitore riconosce alla Consip S.p.A. la facoltà di chiedere l’attuazione o meno delle proposte descritte nell’Offerta Tecnica.
3. Il Fornitore prende atto che, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto potrà comportare, in funzione delle caratteristiche delle singole attività, e comunque, secondo quanto verrà definito prima dell’inizio delle attività medesime, la consegna di documenti tecnici e/o di progetto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Piano di lavoro
• Stato avanzamento lavori
• Rendicontazione risorse per attività
• Documenti di progetto
• Piano di formazione
• Piano di comunicazione
• Presentazioni
• Piano della qualità della fornitura
• Piano di qualità dell’intervento
• Indice della consegna
• Indice dei deliverable consegnati
Tali documenti dovranno essere prodotti secondo le modalità ed i contenuti di cui al Capitolato Tecnico. Tutti i prodotti consegnati su dischetti o CD o in via telematica dovranno essere esenti da virus, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17 comma 4. La Consip e l’Amministrazione si riservano di procedere alle verifiche di assenza di virus secondo le modalità e con gli strumenti che riterrà più opportuni.
4. La Consip assicura, nell’arco temporale di durata del contratto, lo svolgimento di attività ed interventi soltanto per un valore non inferiore al 10% dell’intero importo contrattuale.
Articolo 4
Durata e luogo di esecuzione
1. Il presente contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi solari decorrenti dalla data di stipula ed è espressamente escluso ogni rinnovo tacito.
2. Tutte le attività di progetto e servizio pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del presente contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.
3. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Consip e ove necessario, anche presso altre Amministrazioni titolari di intervento che sono distribuite sul territorio nazionale (regioni e amministrazioni centrali) di volta in volta indicati, per la necessità di specifici interventi.
Articolo 5 Aumento e diminuzione
1. Il Fornitore prende atto, che la Consip assicura, nell’arco temporale di durata del contratto, soltanto lo svolgimento di attività e interventi per un valore non inferiore al 10% dell’intero importo contrattuale.
2. IL Fornitore prende atto, assumendo incondizionato impegno al riguardo, che la Consip si riserva la facoltà di apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo art. 13.
3. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo massimo complessivo, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai costi unitari di cui all’Allegato “1” (Offerta Economica).
4. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all’Allegato “1” (Offerta Economica) del presente contratto.
Articolo 6
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli
adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dei servizi, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip/Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip/Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip/Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore è obbligato, ed a tal fine espressamente si impegna, a dare preventiva comunicazione alla Consip S.p.A. di eventuali incarichi, assunti nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni, di consulenza analoghi e/o, comunque, connessi allo svolgimento dell’oggetto del presente contratto.
6. Il Fornitore assume l’obbligo di adottare ogni opportuna cautela nella prevenzione e segnalazione alla Consip S.p.A. di ogni possibile situazione di conflitto di interessi in cui possono incorrere le risorse utilizzate nelle specifiche iniziative, pena l’applicazione della penale di cui al successivo articolo 17, comma 9 e fermo
restando il diritto al risarcimento del danno ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Articolo 7
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nei suoi Allegati, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, i cui curricula siano stati prodotti in fase di partecipazione alla gara, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Capo Progetto, i cui curricula
nominativi sono stati prodotti prima della stipula del presente atto, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) su richiesta della Consip/Amministrazione, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima Consip/Amministrazione non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto, peraltro, l’esercizio da parte della Consip/Amministrazione di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa Consip;
b) su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.
4. Il Fornitore ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Consip il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale la quale dovrà possedere almeno le medesime caratteristiche della risorsa sostituita; la Consip e l’Amministrazione si riservano la facoltà di valutare, anche mediante l’esecuzione di un colloquio, l’idoneità della nuova figura professionale proposta, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ricevuta dal Fornitore.
5. Resta inteso che in nessun caso il Fornitore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali i cui curricula sono stati prodotti prima della stipula del presente atto, senza la preventiva autorizzazione scritta della Consip; nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta della Consip, quest’ultima si riserva, previa
contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, di applicare la penale di cui al successivo art. 17, comma 7.
6. Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Fornitore in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore medesimo.
7. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
8. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
9. Il Fornitore prende atto che la Consip/Amministrazione, per l’esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 8
Gruppi di lavoro e dimensioni
1. Il Fornitore si obbliga ad impiegare, per lo svolgimento delle attività contrattuali, gruppi di lavoro composti secondo quanto stabilito nell’Offerta Tecnica, in conformità di quanto indicato nel Capitolato Tecnico, di seguito riportati:
FIGURA PROFESSIONALE | UTILIZZO | GG/PERSONA |
Capo progetto | % | n. |
Consulente Senior | % | n. |
Consulente | % | n. |
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica; resta espressamente convenuto che il mix di figure professionali sopra indicato rappresenta il valore medio che il Fornitore si impegna a garantire per il complessivo periodo di efficacia del presente contratto, fermo restando quanto previsto al successivo punto 3 del presente articolo.
3. La Consip si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, per taluni interventi, l’esecuzione “a corpo”; in tal caso il “Piano di lavoro” di cui oltre, nella parte relativa al singolo intervento, dovrà riportare dettagliatamente, di volta in volta, il
mix delle figure professionali che intende impegnare e che rimarrà fissa ed invariabile a meno di eventi eccezionali; sulla base della predetta stima verrà determinato il corrispettivo.
4. Il Fornitore prende atto che la Consip si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nel presente articolo nei precedenti punti 2 e 3.
Articolo 9 Capo Progetto
1. Il Capo Progetto è individuato nella persona di , nominato dal Fornitore quale referente di tutti i rapporti con Xxxxxx per l’esecuzione del presente contratto.
2. Il Capo Progetto curerà tutte le attività contrattuali, ed a questi la Consip, nella persona del proprio Responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
Articolo 9 – bis Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Consip/Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione,
nonché a terzi.
Articolo 10 Pianificazione delle attività
1. Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel “Piano di lavoro”. I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati alla Consip
S.p.A. e all’ Amministrazione per l’approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dal Fornitore nello “Stato avanzamento attività” che dovrà essere sottoposto all’approvazione della Consip S.p.A e all’ Amministrazione., nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
3. La Consip si riserva la facoltà di verificare l'aggiornamento del Piano di lavoro e di constatare l’andamento dei servizi, nonché di verificare la conformità dell’attività erogata a quanto previsto nell’Offerta tecnica (Allegato 2). Nel caso in cui la Consip verificasse che l’attività è svolta in modo difforme da quanto previsto nell’offerta tecnica, il Fornitore si impegna, ora per allora, a recepire le osservazioni formulate da Consip; in caso contrario quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, di effettuare una ritenuta sulla cauzione, di cui al successivo art. 18, d’importo pari al 3% (tre per cento) della stessa. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli
obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. La Consip/Amministrazione si riserva, in caso di esecuzione del contratto, di comunicare al Fornitore nuovi progetti o aggiornare quelli precedentemente affidati. In tal caso il Fornitore si obbliga ad aggiornare il Piano di Lavoro entro i termini concordati di volta in volta con la Consip/Amministrazione.
Articolo 11
Obiettivi di prestazione, clausola risolutiva espressa
1. Nell’ambito del presente contratto sono stati definiti degli specifici obiettivi di prestazione; in particolare, per i primi 6 (sei) mesi della fornitura tali “obiettivi di prestazione” sono definiti nel successivo articolo 13 nonché nel paragrafo 4.3.2. del Capitolato Tecnico.
2. Per i successivi 18 mesi della fornitura oggetto del presente contratto, gli Obiettivi di Prestazione verranno proposti dal Fornitore su base semestrale, e approvati da Consip e dall’Amministrazione prima dell’inizio di ciascun semestre di applicazione, come meglio esemplificato al paragrafo 4.3.2. del Capitolato Tecnico.
3. Si precisa che nel corso di ogni semestre di applicazione gli Obiettivi di Prestazione proposti dal Fornitore e approvati dalla Consip e dall’Amministrazione potranno in ogni caso essere oggetto di modifiche, da valutare in contraddittorio tra il Fornitore, la Consip e l’Amministrazione, a causa di intervenute mutate circostanze
4. Qualora entro il termine previsto nel precedente punto 2 non vengano definiti i nuovi obiettivi di prestazione, verranno applicati gli Obiettivi di Prestazione del
semestre precedente.
Articolo 12
Consegna e accettazione dei prodotti
1. Il “Piano della Qualità della fornitura” ed i suoi successivi aggiornamenti dovrà essere consegnato secondo le modalità e nei termini indicati nel Capitolato Tecnico.
2. La Consip comunicherà tempestivamente al Fornitore, che si impegna ad introdurli nel Piano di Qualità della fornitura e/o dell’intervento, i requisiti di qualità e/o i livelli di servizio addizionali e migliorativi, contenuti nell’Offerta Tecnica prodotta in fase di risposta alla gara, ritenuti idonei.
3. Tutti i prodotti previsti quali output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard previsti nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordati con la Consip, consegnati entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico e formalizzati nel “Piano di lavoro”, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17 comma 2, e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordate tra le parti; la consegna dei predetti prodotti non implicherà di per sé accettazione da parte della Consip e/o dell’Amministrazione.
4. Tali prodotti saranno sottoposti ad accettazione da parte della Consip e dell’Amministrazione, nei termini previsti nel Piano di lavoro e secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità della fornitura e/o dell’intervento. La data di approvazione dei prodotti verrà considerata quale “Data di Accettazione” del relativo Prodotto.
5. In caso di mancata accettazione dei prodotti previsti quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il Fornitore si impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per la Consip e nei termini stabiliti tra le parti, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17 comma 2.
Articolo 13 Corrispettivi
1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, omnicomprensivo, per l’esecuzione
dell’oggetto contrattuale, è pari ad Euro ( / ), IVA esclusa.
, =,
Figura professionale | Corrispettivo giornaliero unitario, compremprensivo di ogni onere e spesa, anche di traferta, XXX xxxxxxx |
Capo progetto | Euro , ( / ) |
Consulente Senior | Euro , ( / ) |
In particolare, il predetto corrispettivo è determinato dal prodotto dei gg/persona per figura professionale di cui al precedente articolo 8 e delle tariffe giornaliere di seguito stabilite, da intendersi comprensivo delle attività di trasferimento di know- how, formazione al termine di ogni intervento nel corso della fornitura, nonché di ogni onere e spesa anche relative a trasferte:
Consulente | Euro , ( / ) |
2. Tutti i corrispettivi, sia per le attività “a tempo e spesa” che eventualmente se richieste le attività “a corpo”, sono composti di una parte fissa e una parte variabile come di seguito specificato:
a) 90% (novanta per cento) parte fissa, maturata dal Fornitore secondo le modalità di cui al successivo articolo 14, comma 1,
b) 10% (dieci per cento) parte variabile e quindi eventuale, condizionata al raggiungimento degli “obiettivi di prestazione” meglio definiti nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.3.2. e nel successivo comma (solo per il primo semestre)
e nel Piano della Qualità della fornitura (per il periodo contrattuale successivo).
3. Gli “obiettivi di prestazione” da raggiungere per i primi 6 (sei) mesi di efficacia del presente contratto sono così determinati:
a) quanto all’3% (tre per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Prodotti consegnati nei tempi previsti dal piano di lavoro”;
b) quanto all’7% (sette per cento) del corrispettivo variabile al raggiungimento dell’“obiettivo di prestazione” denominato nel Capitolato Tecnico “Prodotti consegnati non affetti da rilievi critici”, dove per “rilievi critici” si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto esemplificato al paragrafo 4.3.2. nella “Tabella 1” del medesimo Capitolato Tecnico;
Per ciascuno dei predetti “Obiettivi di Prestazione”, la descrizione, il valore di
raggiungimento, la modalità di calcolo e l’unità di misura, sono definiti nel Capitolato Tecnico.
4. Gli “Obiettivi di Prestazione” da raggiungere, per ogni singolo semestre relativo ai successivi 18 (diciotto) mesi di efficacia del presente contratto – quindi a partire dal settimo mese sino al ventiquattresimo mese – sono determinati in conformità a quanto stabilito nel precedente articolo 11; anche per tali “Obiettivi di Prestazione” valgono gli effetti di cui al precedente comma 2.
5. Per le attività per le quali è prevista l’esecuzione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal Piano di lavoro / Stato di avanzamento dei lavori approvato dalla Consip e dall’Amministrazione e delle tariffe unitarie di cui al precedente comma 1.
6. Qualora per talune attività venga richiesto un impegno “a corpo”, il corrispettivo verrà determinato sulla base delle stime definite nel Piano di lavoro approvato relativamente al singolo intervento.
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuato, per la parte fissa, contro presentazione di fatture, secondo le seguenti modalità:
a) interventi “a tempo e spesa”: un importo mensile commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dalla rendicontazione nel Piano di lavoro approvato dalla Consip S.p.A.e dell’Amministrazione.
b) interventi di tipo “a corpo”:
– 10% del corrispettivo all’approvazione del piano dell’intervento stesso;
– 40% all’approvazione dello Stato Avanzamento Lavori pari ad almeno il cinquanta per cento (50%) dell’intervento;
– 50% all’accettazione da parte di Consip che avverrà successivamente
all’approvazione dell’Amministrazione stessa.
2. La parte variabile, se dovuta, pur se maturata al raggiungimento del singolo “obiettivo di prestazione”, dovrà essere fatturata al termine del periodo di riferimento dell’obiettivo medesimo. Si precisa che il raggiungimento dei suddetti Obiettivi di Prestazione verrà registrato nel Piano di Lavoro/Stato Avanzamento Lavori del mese successivo, ed il Fornitore potrà emettere fattura solo a decorrere dalla Data di Accettazione da parte di Consip/Amministrazione del relativo Piano di Lavoro/Stato di Avanzamento Lavori.
3. Ciascuna fattura, che dovrà contenere il riferimento al presente contratto, dovrà essere intestata alla Consip S.p.A., Xxx Xxxxxx x. 00/X, 00000 Xxxx, P. IVA 05359681003 e spedita per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Xxx Xxxxxx x. 00/X, 00000 Xxxx.
4. La liquidazione di ciascuna fattura sarà effettuata a 60 (sessanta) giorni Fine Mese dalla Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente n.
, intestato al Fornitore presso , Agenzia o Filiale
, in , Xxx , A.B.I. , C.A.B.
, CIN .
5. In caso di ritardo nel pagamento dell’importo relativo a fattura non contestata, si applicheranno le norme di legge.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 15
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 16
Utilizzo apparecchiature e prodotti software
1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Consip l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’Amministrazione, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo;
l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Consip costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge e di contratto.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i documenti e i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Consip e/o delle Pubbliche Amministrazioni alle verifiche che la Consip riterrà opportune prima dell’utilizzo.
Articolo 17 Penali
1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del “Piano di lavoro”, ovvero del “Piano della Qualità della fornitura”, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, la Consip., previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, applicherà al Fornitore una penale così determinata:
• 1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 13, comma 1, per ogni giorno di ritardo fino a 15 (quindici) giorni;
• 2‰ (due per mille) del medesimo corrispettivo, per ogni ulteriore decade di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di detto corrispettivo.
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti previsti dalla fornitura, rispetto ai termini stabiliti nel “Piano di lavoro”, ovvero rispetto al termine stabilito per la modifica di tali prodotti ai fini delle loro accettazione, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, applicherà al Fornitore una penale così determinata:
• 0,1‰ (zero uno per mille) del corrispettivo massimo di cui al precedente articolo 12, comma 1, per ogni giorno di ritardo fino a 15 (quindici) giorni;
• 1‰ (uno per mille) del medesimo corrispettivo, per ogni ulteriore decade di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di detto corrispettivo.
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero concordato dalle parti.
3. Qualora il Fornitore alla stipula del presente contratto sia in possesso della certificazione di qualità, la Consip in caso di revoca e/o sospensione della predetta certificazione, applicherà al Fornitore, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari 4.000 Euro (quattromila Euro) per ogni semestre, o frazione, in cui permarrà la mancanza della predetta certificazione.
4. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati dal Fornitore, ovvero accerti l’utilizzo da parte del Fornitore delle stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna della Consip e, contemporaneo, per il collegamento
via modem, la Consip applicherà al Fornitore, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari a Euro 5.000,00= (cinquemila/00) per ogni inadempimento.
5. Al termine di ogni semestre di osservazione, relativamente al requisito di qualità “Prodotti consegnati nei tempi previsti dall’ultimo piano di lavoro approvato” come descritto nella tabella 6 di cui al punto 1.2 del Piano della Qualità allegato al Capitolato Tecnico, la Consip si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00) per ogni punto (o frazione) percentuale peggiorativo della soglia indicata nel medesimo Piano della Qualità allegato al Capitolato Tecnico, fino ad un massimo pari all’1% (uno per cento) dell’intero importo contrattuale.
6. Al termine di ogni anno di osservazione, relativamente al requisito di qualità “Personale inadeguato” come descritto nella tabella 2 di cui al punto 1.1. del Piano della Qualità allegato al Capitolato Tecnico, la Consip. si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a Euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00) per ogni punto (o frazione) percentuale peggiorativo della soglia indicata nel medesimo Piano della Qualità allegato al Capitolato Tecnico, fino ad un massimo pari all’1% (uno per cento) dell’intero importo contrattuale.
7. Al termine di ogni semestre di osservazione, relativamente al requisito di qualità “turn over del personale” come descritto nella tabella 3 del Piano della Qualità allegato al Capitolato Tecnico, fatto salvo quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 3, la Consip si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a Euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00) per ogni punto (o frazione) percentuale
superiore alla soglia indicata nel medesimo Piano della Qualità allegato al Capitolato Tecnico, ovvero di quella migliorativa indicata nell’Offerta Tecnica, fino ad un massimo pari all’1% (uno per cento) dell’intero importo contrattuale.
8. Al termine di ogni semestre di osservazione, relativamente al requisito di qualità “tempestività nella sostituzione delle risorse non ritenute idonee da Consip” come descritto nella tabella 4 di cui al punto 1.1. del Piano della Qualità, la Consip si riserva di applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00) per ogni punto (o frazione) percentuale superiore alla soglia indicata nel medesimo Piano della Qualità allegato al Capitolato Tecnico, ovvero di quella migliorativa indicata nell’Offerta Tecnica, fino ad un massimo pari all’1% (uno per cento) dell’intero importo contrattuale.
9. Nel caso in cui Il Fornitore non abbia adempiuto all’obbligo di adottare ogni opportuna cautela relativa nella prevenzione e segnalazione alla Consip di eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 6 comma 6, Consip applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00).
10. Ai fini dell’applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico; in tali casi la Consip applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestate in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
11. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati al Fornitore dalla Consip; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte dalla Consip, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
12. La Consip potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
13. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
• La Consip potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura
massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale, oltre tale limite, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Consip a richiedere il risarcimento
degli eventuali maggior danni.
Articolo 18 Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, costituita mediante , emessa da
prestata dal Fornitore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, pertanto sarà svincolata, su richiesta del Fornitore, previa deduzione di crediti della Consip verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
2. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. La Consip ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 24 del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. In ogni caso il Fornitore è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 19 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore
sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e all’Amministrazione.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previo autorizzazione della Consip e /o dell’Amministrazione.
Articolo 20
Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo e sfruttamento.
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore della Consip.
2. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale
trascrizione di detti diritti a favore della Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Articolo 21 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi al Fornitore mediante lettera raccomandata a.r., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 6 “Obbligazioni specifiche del Fornitore”, 7 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, 10 “Pianificazione delle Attività”, 18 “Cauzione”, 19 “Riservatezza”, 26 “Divieto di
cessione del contratto e del credito”, 27 “Subappalto”, 31 “Trasparenza dei prezzi”,
32 “Codice Deontologico”.
Articolo 22 Recesso
1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all’Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del rimanente corrispettivo.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di
quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 23
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dalla Amministrazione, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Amministrazione.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’introduzione di virus nel sistema informatico della Amministrazione.
3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della Consip per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto.
4. In particolare detta polizza tiene indenne la Consip, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare alla Consip, ai suoi
dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, nell’esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, anche con riferimento ai danni provocati nella prestazione dei servizi.
Articolo 24
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/o Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip e/o Amministrazione , assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. La Consip si obbliga ad informare prontamente per scritto il fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce al fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Consip e/o dall’Amministrazione.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Xxxxxx, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo
il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 25
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Consip la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente
contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti – si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo 26
Divieto di cessione del contratto e del credito
1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte della Consip.
3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 27 Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46
D.P.R. 445/2000; 3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di ottemperanza ex art. 17 L. n. 68/1999 rilasciata dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 38
D.P.R. 445/2000, nonché apposita certificazione (in originale o copia autenticata) rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; Certificato di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D.L.
210/2000, convertito in legge n. 266/2002). In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’Impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 55/1990.
Articolo 28
Trasferimento di know-how e Adempimenti alla scadenza del contratto
1. Nel corso della esecuzione del presente contratto, al Fornitore potrà essere richiesto il trasferimento del know how sulle attività svolte in favore della Amministrazione o di terzi da quest’ultima designati; in tal caso verrà pianificata per ogni singolo intervento una fase per tale finalità nel Piano di Lavoro
2. Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali, i posti di lavoro e gli ambienti informatici messi a disposizione dalla Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a porre in essere ogni necessaria attività, ivi compreso il rilascio di ogni documentazione attinente il presente contratto, in favore della Consip e/o di terzi da questa designati, al fine di garantire la continuità del servizio, anche secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
Articolo 29 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui al precedente articolo, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 30
Consenso al trattamento dei dati
Il Fornitore dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte della CONSIP e dell’Amministrazione ai sensi del D.lgs. 196/2003, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 31 Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la
gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di
tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 32 Codice Deontologico
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto dalla Consip il Codice Deontologico della stessa, di averne preso visione e si impegna ad uniformarsi ai principi ivi contenuti e, in ogni caso, a darne visione e a far rispettare quanto dallo stesso previsto a tutte le risorse utilizzate nell’adempimento del presente contratto.
2. Peraltro, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1 la Consip avrà facoltà di far dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
Roma, lì 2004.
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Il legale rappresentante
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante della
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole:
Articolo 3 Oggetto; Articolo 5 Aumento e diminuzione; Articolo 6 Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 7 Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali; Articolo 8 Gruppi di lavoro e dimensioni; Articolo 10 Pianificazione delle attività; Articolo 11 Obiettivi di prestazione, clausola risolutiva espressa; Articolo 12 Consegna e accettazione dei prodotti; Articolo 13 Corrispettivi; Articolo 14 Fatturazione e pagamenti; Articolo 15 Oneri Fiscali e spesa contrattuali; Articolo 16 Utilizzo delle apparecchiature e prodotti software; Articolo 17 Penali; Articolo 18 Cauzione; Articolo 19 Riservatezza; Articolo 20 Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo e sfruttamento; Articolo
21 Risoluzione; Articolo 22 Recesso; Articolo 23 Sicurezza, danni e responsabilità civile; Articolo 24 Brevetti industriali e diritti d’autore; Articolo 25 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 26 Divieto di cessione del contratto e del credito; Articolo 27 Subappalto; Articolo 28 Trasferimento del know how e adempimenti alla scadenza del contratto; Articolo 29 Foro competente; Articolo 30 Consenso al trattamento dei dati; Articolo 31 Trasparenza dei prezzi; Articolo 32 Codice Deontologico.
Roma, lì 2004.
IL FORNITORE
Il legale rappresentante