COMUNE DI PESCIA (PROVINCIA DI PISTOIA)
ACCORDO PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO “CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO”
PER IL PERIODO 2018-2021.
COMUNE DI PESCIA (PROVINCIA DI PISTOIA)
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno del mese di in Pescia, presso la casa comunale posta in Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx x. 0, con la presente scrittura privata, fra i signori:
DA UNA PARTE
- Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Pescia (PT) il 7/03/1956, per la carica domiciliata presso la sede comunale non in proprio ma in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Pescia, c.f. e partita IVA n. 00141930479, con sede in Pescia, Piazza Mazzini n. 1, che ella legalmente rappresenta nella sua qualità di Funzionario Responsabile di A.O. “Politiche Sociali e Culturali”, così come da determinazione dirigenziale n. 1323 del 30/06/2017, di seguito nel presente atto denominato “Comune”;
DALL’ALTRA
- Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Pescia (PT) il 9/11/1960, per la carica domiciliato presso la sede della società sportiva USD Pescia di cui appresso, non in proprio ma in nome, per conto e nell’esclusivo interesse della stessa società sportiva con sede in Xxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx, 00, c.f. e partita IVA 01841460478, che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Presidente.
PREMESSO
- Che il Comune dispone dell’impianto sportivo denominato Campo sportivo “Sussidiario”, meglio dettagliato nell’oggetto della convenzione;
- Che tale impianto risulta inutilizzato da circa due anni stante la necessità di intervenire con dei lavori di straordinaria manutenzione, tra cui il completo rifacimento del terreno di gioco in erba artificiale;
- Che l’USD Pescia è una realtà sportiva radicata da anni sul territorio comunale e che svolge storicamente attività calcistica giovanile avviando allo sport centinaia di bambini e ragazzi;
- Che l’USD Pescia in data 3.11.2017 ha presentato un progetto innovativo riguardo alla gestione dell’impianto Campo sportivo “Sussidiario”, allegato al presente atto;
- Che il Comune in data 6.11.2017 ha pubblicato un avviso per constatare l’eventuale interesse di altre società sportive a presentare un progetto migliorativo di quello di cui al punto precedente;
- Che alla scadenza dell’avviso in data 20.11.2017 non è stato presentato alcun altro progetto e pertanto il Comune ha invitato l’USD Pescia alla stipula del presente accordo ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgvo 50/2016 e dell’art.6 del Regolamento comunale per l’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria approvato con Deliberazione del Commissario con i poteri del C.C. n. 17 del 20/10/2017;
- Che a tal fine, con Xxxxxxxxx dirigenziale n. del è stato approvato lo schema della presente scrittura privata, ai sensi dell’ art. 192 TUEL 267/00.
per quanto sopra, le parti
STIPULANO E CONVENGONO
Art. 1 – Oggetto e durata della convenzione
1. Il Comune concede all’USD Pescia, che accetta senza riserva alcuna, la gestione dell’impianto sportivo denominato Campo sportivo “Sussidiario”, sito in Pescia, Via Mentana. Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dalla conclusione dei lavori previsti, con la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni o per una durata diversa da concordare con l’Amministrazione Comunale.
2. L’impianto è corredato delle necessarie attrezzature per la pratica sportiva, da spogliatoi e docce. L’immobile, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato in cui risulteranno alla conclusione dei previsti lavori, con le opportune certificazioni di legge, e comunque lo stato effettivo sarà rappresentato in uno specifico verbale tra le parti redatto in contraddittorio al momento della consegna. La gestione dell’impianto deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata:
a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nell’impianto;
b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;
c) al formarsi di un’etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;
d) allo sviluppo di attività volte a favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.
3. La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel Regolamento Comunale per l’affidamento in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 07/04/2015.
4. Il gestore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 – Modalità di gestione
1. Il gestore potrà utilizzare gli impianti in oggetto e le attrezzature ivi presenti per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso che non sia stato preventivamente autorizzato dal Comune ai sensi dell’art. 7, punto 11 del vigente Regolamento Comunale degli impianti sportivi.
2. Il gestore dovrà provvedere all’intestazione e al pagamento delle utenze, alla manutenzione ordinaria, alla custodia dell’impianto e alla manutenzione del verde circostante.
3. Il gestore dovrà individuare un referente dell’impianto, che dovrà assicurare la propria reperibilità e al quale gli Uffici comunali potranno rivolgersi per ogni richiesta o comunicazione.
4. A tutela del Comune e dei fruitori, il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per danni alla struttura e responsabilità civile verso terzi, restando convenuto fra le parti che il Comune non potrà essere chiamato responsabile per danni arrecati a terzi nell’esercizio del’attività di gestione; gli estremi della polizza assicurativa dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni a far data dalla stipula del presente atto, a pena di risoluzione di diritto della stessa. Il Comune si riserva di valutare la congruità, prescrivendone l’eventuale modifica/integrazione.
5. Dovrà essere garantito l’accesso all’impianto sportivo, ai seguenti soggetti:
a) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse ed organizzate per un massimo di 10 (dieci) giornate annue;
b) ad altre istituzioni pubbliche, del volontariato e di promozione sociale, gratuitamente, per la realizzazione di attività previste dai propri fini statutari e rivolte a particolari categorie di cittadini (giovani, anziani, disabili) per un massimo di 5 (cinque) giornate annue;
6. Resta inteso che nelle giornate previste ai punti a) e b) del comma precedente, l’accesso e le relative attività dovranno essere compatibili con l’attività dell’USD Pescia e con lo scopo per cui l’impianto è stato realizzato.
7. Su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale, previo preavviso di almeno un mese per consentire all’USD Pescia di predisporre la necessaria documentazione, dovrà essere presentato rendiconto sottoscritto dal Legale rappresentante, relativo alle spese di gestione effettivamente sostenute (spese per utenze e manutenzione ordinaria).
8. E’ vietato il subappalto.
9. Da parte sua, il Comune dovrà garantire i lavori di straordinaria manutenzione intervenendo tempestivamente ogni qualvolta si presenti tale necessità, affinché la gestione della società sportiva non subisca alcuna limitazione.
Art. 3 – Norme generali sulla vigilanza
1. Il gestore sarà responsabile della custodia dell’impianto e dovrà garantirne l’apertura e la chiusura nonché la vigilanza;
2. Il gestore è tenuto a vigilare che l’accesso all’impianto sia riservato esclusivamente a coloro che ne abbiano titolo e diritto, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l’intera durata della gestione.
3. Sarà compito del referente dell’impianto tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.
Art. 4 – Personale impiegato dall’Appaltatore
1. Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione, quali le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche e in particolare sulle norme per l’utilizzo del defibrillatore.
2. Il gestore assicurerà all’Ufficio Sport del Comune la necessaria collaborazione per lo svolgimento e l’organizzazione delle manifestazioni sportive sul territorio, attraverso la concessione, se necessario di un proprio volontario a supporto degli Uffici comunali.
Art. 5 – Sicurezza
1. Il gestore dovrà provvedere in particolare alla gestione dell’impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
2. Il gestore è da considerarsi “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. In base alla normativa richiamata al “datore di lavoro” spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
b) la predisposizione del Piano di Emergenza;
c) la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell’addetto antincendio e pronto soccorso;
d) la formazione e l’informazione dei dipendenti e del personale volontario;
e) le prove di evacuazione in caso di emergenza;
f) la segnalazione al Comune, in qualità di proprietario degli immobili, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto nella medesima normativa;
g) la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell’ordine;
h) il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori;
i) il controllo che il numero delle persone ammesse all’interno dell’impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.
3. Per quanto ai punti a) e b) del comma precedente, il Comune e il gestore si impegnano congiuntamente a produrre la documentazione necessaria.
Art. 6 – Rapporti Economici
1. L’USD Pescia, nella sua qualità di gestore, si impegna a corrispondere al Comune un canone annuo di € 2.000,00 (duemila), che sarà riconosciuto sottoforma di servizi per l’utilizzo dell’impianto.
2. Il Comune eroga all’USD Pescia la somma di € 5.000,00, impegnata dal capitolo 1028/22 “Contributi a società sportive”, per la gestione del Campo sportivo “Sussidiario”, specificando che l’USD Pescia si prenderà in carico la manutenzione ordinaria dell’impianto e la sorveglianza e sicurezza dello stesso e che alla fine di ogni anno fornirà al Comune una relazione scritta sulle attività e le spese sostenute, in accordo con l’articolo 2, comma 7. Per l’anno 2018 la somma di € 5.000,00 (cinquemila) sarà erogata con le seguenti modalità: € 2.500,00 (duemilacinquecento) entro il 31/07/2018 ed € 2.500,00 (duemilacinquecento) entro il 31/12/2018. Per gli anni 2019 e 2020 sarà erogato dal Comune un contributo di € 10.000,00 (diecimila), a sostegno del progetto socio- educativo che l’USD Pescia ha presentato, con particolare riferimento per i minori appassionati di calcio e di sport, le cui famiglie si trovano in condizioni di indigenza.
Art. 7 – Responsabilità civile contro terzi
1. Il Comune è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità relativamente al personale volontario e alla gestione dell’attività, per la quale risponde unicamente il gestore, che provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi.
Art. 8 – Controversie
1. In caso di controversie è competente il foro di Pistoia. E’ comunque fatta salva la facoltà dalle parti di procedere a transazioni ai sensi e con le modalità previste dall’art. 208 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 9 – Norma finale e di rinvio
1. Le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono le incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art.32 quater del codice penale.
Art. 10 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. Il gestore è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (“Codice generale”), per quanto applicabile, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, ed il codice di comportamento del Comune di Pescia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 31/12/2013, entrambi disponibili sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
2. Il presente accordo si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme si applicano in quanto compatibili all’assegnatario della gestione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Pescia Per l’USD Pescia
Il Funzionario Responsabile di A.O. Il Presidente (Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx) (Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx)