ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX COMMA 3 ART. 54 D.LGS. 50/2016 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – CIG:6787746133
SCHEMA DI CONTRATTO- (ATTO PUBBLICO NOTARILE INFORMATICO)
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX COMMA 3 ART. 54 D.LGS. 50/2016 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO – CIG:6787746133
L’anno il giorno del mese di … ,
in , innanzi a me, Dr. , Notaio, …
,
sono presenti i signori:
- , nata/o a il , la/il quale interviene al presente atto, non in proprio ma esclusivamente, nel nome, per conto e nell'interesse dell'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI C.F. ….................................... (in seguito, per brevità, anche committente o stazione appaltante) nella sua qualità di Direttore Vicario dell'Ente medesimo, ai sensi per dare esecuzione alla Determinazione n. del ;
- , nato a il , il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale
rappresentante/Procuratore dell'impresa autorizzata ai
sensi del D.Lgs. 276/2003 ed in possesso dell’autorizzazione
(estremi dell’autorizzazione), con sede legale in , Via n. codice fiscale e
partita Iva n. (in seguito, per brevità, anche appaltatore o
aggiudicatario) come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di in data
ovvero dalla Procura speciale rilasciata in data dall’Amministratore Delegato/Presidente , a xxxxxx Xxxx. , Notaio in , Rep.n.
I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto – da stipularsi in modalità elettronica - al quale premettono:
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante n. del , divenuta esecutiva a termini di legge, sono state approvate le li- nee di indirizzo per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tem- po deteminato tramite la sottoscrizione di accordo quadro ai sensi del comma 3 del- l'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;
- che con Determinazione a contrarre n. del , immediatamente efficace e divenuta esecutiva a termini di legge, veniva indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, del sog- getto con cui sottoscrivere l'accordo quadro in questione;
- che il bando ed il disciplinare di gara sono stati pubblicato sul sito internet della stazione appaltante dal 5/9/2016 al 10/10/2016 ;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE del – e sulla GURI del V serie speciale n. ;
- che non ci sono state esclusioni di offerte dalla procedura di affidamento del pre- sente contratto;
ovvero, in alternativa
- che n. concorrenti sono stati esclusi e che le comunicazioni di cui all'art 76 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono state effettuate in data ;
- che a seguito di procedura aperta il cui verbale di gara è stato approvato con Determinazione di aggiudicazione definitiva n. del , l'appalto di servizi in oggetto è stato aggiudicato a (C.F. e P.IVA
) con sede legale in per aver
presentato l'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa come motivato nella citata determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva;
- che l'avviso relativo al risultato della procedura di affidamento del presente con- tratto è stato pubblicato sulla GUCE del n. e sulla GURI del
V serie speciale n. ;
- che, sempre con riferimento all'esito della procedura, sono state inoltre esperite le ulteriori forme di pubblicità richieste dalla normativa vigente;
- che le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, sono state effettuate in data ;
- che il “termine dilatorio” di cui al comma 9 dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è scaduto in data ;
(il seguente comma sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quanto è stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il bando di gara)
- che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando stesso;
- che l'appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;
- che alla data di stipula del presente contratto, le informazioni prefettizie antimafia richieste il sono pervenute tramite il , acquisito al numero di protocollo della stazione appaltante al n. ;
ovvero
- che non sono ancora pervenute, alla data di stipula del presente contratto, le infor- mazioni prefettizie antimafia richieste alla Prefettura di in data
ma considerando che, come prevede l’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., decorso il termine di cui al secondo comma dello stesso art. 92 ovvero nei casi d’urgenza, immediatamente, è possibile procedere alla stipula del contratto, anche in assenza delle informazioni prefettizie stesse;
- l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo articolo 15-BIS CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, che pre- vede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto, in- formazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., rilasciate ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, dalle quali emergano elementi relativi a tenta- tivi di infiltrazione mafiosa;
- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche am- ministrazioni;
− che il DURC, in corso di validità, riferito all'appaltatore risulta regolare;
- che è stata chiesta ed ottenuta la comunicazione dell'appaltatore, resa ai sensi del
D.P.C.M. 11.5.91 n. 187; [nel caso di operatori economici rientranti nel suddetto obbligo: società di capitali, ecc.]
Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1) OGGETTO
L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI, a mezzo
come sopra, aggiudica, all'Agenzia , con sede legale in
che accetta, a mezzo come sopra, l'Accordo Quadro con unico operatore per la somministrazione di lavoro a tempo determinato con un’Agenzia per il lavoro autorizzata ed iscritta nell'Apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 276/2003, alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali di varia natura da impiegarsi presso l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a seguito ed attraverso la stipula di singoli contratti applicativi che potranno essere riferiti a somministrazioni singole o plurime.
L’Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d’oneri e relativi allegati, materialmente allegati al presente atto che l’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.
ART.1 BIS) OPZIONI ESERCITABILI DALLA STAZIONE APPALTANTE
Il committente si riserva inoltre l'opzione di richiedere ulteriori figure professionali, rispetto a quelle indicate all'art.7 del CDO, per un importo massimo di Euro 800.000,00, alle medesime condizioni, senza che l'appaltatore possa aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali.
ART.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI
Sono materialmente allegati al presente atto il Capitolato d’Oneri (CDO), Tabella Costo del Lavoro (allegato A del CDO), Schema di Richiesta (allegato B del CDO) e Schema di Contratto applicativo per la somministrazione di lavoro a tempo determinato (allegato C del CDO).
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che vengono inseriti in apposite “cartelle contenitore” come segue:
Cartella “A” - disciplina di gara e del rapporto contrattuale contenente:
• bando di Procedura Aperta per sottoscrizione Accordo Quadro;
• offerta della ditta aggiudicataria;
• dichiarazione dell’impresa aggiudicataria relativa la subappalto;
• comunicazione in data dell’Impresa aggiudicataria , con sede in , resa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
• cauzione definitiva presentata dall'impresa tramite polizza n.
emessa da in data
il cui originale è conservato agli atti della stazione appaltante: [se la cauzione è digitale] copia analogica dell'originale informatico della cauzione definitiva presentata dall'impresa tramite polizza n. emessa da in data
• assicurazione di cui all'art 21 del CDO presentata dall'impresa tramite polizza n. emessa da in data ;
Cartella “B”- contenente la documentazione amministrativa di gara ed in particolare:
• delibera approvativa delle linee di indirizzo dell’Accordo Quadro e del sistema di gara;
• determinazione a contrattare;
• determinazione di aggiudicazione con annesso verbale di gara;
• comunicazione antimafia;
• Certificato della C.C.I.A.A. di Rep.n. del .
• Dichiarazione
/ Procura speciale
• Dichiarazione
I documenti raccolti nelle cartelle “A” e “B” omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena e incondizionata accettazione, vengono depositati agli atti del Servizio Pianificazione.
ART.3) AMMONTARE MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO
L’ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad Euro 5.000.000,00 oltre ad IVA di legge.
Con la sottoscrizione del presente accordo l’Aggiudicatario si impegna a fornire le somministrazioni di lavoro a tempo determinato che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal committente ai sensi dell’accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato.
L’Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché il committente non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al committente ma unicamente l’obbligo, nel caso in cui il committente si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso. Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi
non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall’Amministrazione nel corso dell’accordo quadro.
ART. 4) – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo ha durata massima quadriennale dalla data indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ed efficace, scadrà pertanto il
/ /
L'Agenzia dovrà, in ogni caso, dare la propria disponibilità, anche nelle more della sottoscrizione del presente accordo quadro, all'avvio delle prestazioni e dei contratti applicativi, non oltre il 01/01/2017.
I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di termine degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all’accordo quadro.
Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell’accordo quadro, quest’ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. ART. 5) PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore emetterà fatture nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel CDO. La stazione appaltante si impegna ad effettuare i pagamenti, salva l’applica- zione delle eventuali penali, con le modalità di cui all’articolo 21 del CDO.
La stazione appaltante corrisponderà all’appaltatore, per ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, a seguito di sottoscrizione dei contratti applicativi, il “costo orario base” di cui ai prospetti dell’allegato A oltre al margine d’agenzia orario, al netto del ribasso offerto, ed IVA di legge.
Sono esclusi dal suddetto costo orario e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione i seguenti elementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza costi di intermediazione aggiuntivi:
• maggiorazioni di turno;
• eventuali indennità previste dal vigente CCNL;
• festività di legge infrasettimanali e festività cadenti di domenica, ivi com- presa la festività del Santo Patrono;
• eventuali rimborsi per trasferte.
Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione d’ufficio della regolarità contributiva dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al- l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti: C.F. in qualità di .
Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9- bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcon- traente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
[EVENTUALE – in caso di RTI di tipo orizzontale]
I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a fa- vore dell’impresa capogruppo , con sede in
mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso – Agenzia di (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: - CIN - ABI - CAB
-C/C N. ), così come risulta dal mandato collettivo con- rappresentanza all’impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dall’impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni allegate nella cartella “A” di cui all’art. 2 del presente atto, nelle quali sono altresì indicate le per-
sone autorizzate ad operare sugli stessi conti correnti dedicati.
Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il committente è liberato totalmen- te dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicata- rio, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell’impresa capogruppo.
In esecuzione alle disposizioni contenute nella Determinazione n. 10 del 22 dicem- bre 2010 dell’AVCP, avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi trac- ciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.
L’impresa capogruppo, pertanto, si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso la/le mandante/i le clausole di tracciabilità che sono inserite nel contratto di mandato allegato fra i documenti contrattuali di cui all’art. 2 del presente atto. [EVENTUALE – nel caso di Consorzio]
Le parti si danno reciprocamente atto che per ciascuna somministrazione relativa ad appalti applicativi del presente accordo quadro sarà individuata la/le imprese consorziate esecutrici. I pagamenti che il Consorzio aggiudicatario effettuerà nei confronti della/e impresa/e consorziata/e, nonché tutti i pagamenti che queste ultime effettueranno per l’esecuzione degli appalti applicativi oggetto del presente accordo, saranno tutti effettuati nel rigoroso rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto.
Tutte le comunicazioni in materia di tracciabilità sono fatte al Responsabile Unico del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente accordo quadro e pertanto valido per ciascuno dei successivi contratti applicativi è il seguente: 6787746133
ART. 6) REVISIONE PREZZI
La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 5 del CDO.
ART.7) GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia degli oneri derivanti da mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente atto, l’affidatario ha costituito una cauzione definitiva, conformemente all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di importo pari ad Euro = (Euro / 00=), mediante fidejussione bancaria / assicurativa rilasciata dalla (Agenzia di ), in data
, con fideiussione / polizza n. .
La fideiussione bancaria o assicurativa sarà svincolata nei modi e termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
ART.8) ASSICURAZIONI
L’Appaltatore risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale (non dal personale somministrato) nel corso dell’espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare alla Stazione Appaltante, a terzi e a cose ed assumere ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. A tale scopo l’appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa ai sensi dell’art. 10 del CDO, polizza n. del . emessa dalla Compagnia (Agenzia ).
Il mancato rinnovo da parte dell'appaltatore della suddetta polizza, teso a garantirne la validità e l'efficacia per tutta la durata del presente contratto, è considerato grave inadempimento che costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod.civ.. In particolare, l'appaltatore dovrà presentare prima della scadenza della polizza una specifica dichiarazione della compagnia di assicurazione che attesti l'avvenuta proroga / rinnovo dell'assicurazione senza altre modifiche alle condizioni e/o massimali attualmente stabiliti.
ART.9) PARTICOLARI ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Ai sensi dell'art. 10 del CDO l'appaltatore indica quale referente principale e quali altri referenti con il/i seguenti recapiti da
contattare come segue e quale recapito per le urgenze . L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte quelle eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell’art 2 comma 3 del PDR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento della stazione appaltante (codice aziendale) approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27 gennaio 2016 e visionabile/scaricabile al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xxx_000 3.pdf
Ai sensi dell’art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. l’appaltatore,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio prestato per le pubbliche amministrazioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti. Il personale abilitato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 16 del CDO è . L'appaltatore, nell'esecuzione del presente accordo quadro, nonché nell'esecuzione dei singoli contratti applicativi, si impegna a rispettare quanto previsto nel CDO e suoi allegati, nonché quanto previsto dalla normativa in materia, nonché e specificatamente quanto previsto della normativa della Regione Xxxxxx Xxxxxxx in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari.
Inoltre l'appaltatore è vincolato ad eseguire le prestazioni coerentemente con quanto
offerto ed indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara per la sottoscrizione dell'accordo quadro.
ART. 10) AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI
Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà facoltà della committenza, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare la somministrazione di lavoro a tempo determinato all’Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all’Aggiudicatario l’onere della gestione contemporanea di più contratti applicativi garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al CDO e di quanto offerto per l’aggiudicazione del presente accordo. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore per la mancata di richiesta di attivazione di contratti applicativi.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all’art 8 del CDO. ART.11) SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
Il subappalto è regolamentato da quanto previsto all'art. 34 comma 2 del CDO alla cui disciplina le parti espressamente rinviano.
A tal fine le parti si danno reciprocamente atto che l’appaltatore in sede di offerta ha indicato la volontà di subappaltare i seguenti servizi / parti di servizi oppure in alternativa
A tal fine le parti si danno reciprocamente atto che l’appaltatore in sede di offerta non ha indicato la volontà di subappaltare nessuna prestazione oggetto dell’appalto. ART.12) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto di cedere anche parzialmente il presente contratto di appal- to. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e di nes - sun effetto per la stazione appaltante, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamen- to del fatto. Sono fatte salve le previsioni di cui al punto 2 lettera d) comma 1 del- l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART.13) PENALI
Qualora si verificassero da parte dell’appaltatore, durante il periodo di esecuzione delle attività prestazionali oggetto del presente contratto, inadempienze e/o
violazioni e ritardi agli obblighi contrattuali, e fatto salvo il diritto dell’appaltatore stesso a presentare le proprie controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all’applicazione delle penalità per inadempienze contrattuali indicate all'art. 25 del CDO.
ART.14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal CDO ed in particolare dall’art. 26 del capitolato stesso.
L’Amministrazione, riscontrata l’eventuale violazione degli obblighi di cui al precedente art 9 (con riferimento al Codice di Comportamento nazionale ed aziendale), contesterà per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/incarico, fatto salvo il risarcimento del danno.
Qualora le cause di risoluzione, come sopra specificate, facessero capo ad un unico contratto applicativo, l'ASP si riserva di risolvere unicamente tale rapporto contrattuale, trattenendo a titolo di penale parte della cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto applicativo, fatto salvo il maggior danno. Fermo restando l'impossibilità di affidare ulteriori contratti applicativi successivamente alla risoluzione, la risoluzione dell'accordo quadro non travolgerà l'efficacia dei contratti applicativi in essere qualora la causa di risoluzione non li riguardi direttamente o non sia tale da impedire anche la prosecuzione di questi rapporti contrattuali.
ART.15) CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA IN CASO DI SU- PRAGGIUNTE CONVENZIONI CONSIP
Ai sensi e per effetto dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488. In tal caso il decimo delle prestazioni ancora dovute è da calcolarsi esclusivamente sul margine orario di agenzia e solo ed esclusivamente sui contratti applicativi in essere.
ART.15/bis) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La stazione appaltante risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all’art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Le parti si danno reciprocamente atto che la stazione appaltante si riserva la più am- pia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all’affidatario spette- rà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risolu- zione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso la stazione appaltante.
Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C. il man- cato rispetto da parte dell'appaltatore degli impegni e delle proposte presentate nel- l'ambito della propria offerta tecnica allegata al presente contratto (Cartella B).
ART.16) SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di questo atto, nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore, che espressamente le assume.
ART.17) REGISTRAZIONE
Il presente atto soggetto ad IVA, è registrabile in termine fisso e in misura
. L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del DPR 642/1972 come modificato dal D.M. 22/2/2007.
ART.18) CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative al presente contratto che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale, ai sensi degli artt. da 206 a 208 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., saranno devolute alla competente autorità giudiziaria ed, in particolare, per le controversie spettanti alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente, invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l’Xxxxxx Xxxxxxx sede di Bologna.
ART.19) VERIFICHE
La stazione appaltante ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
A tale scopo l’appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante tutta la documentazione che da questa sarà ritenuta utile per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al presente articolo.
ART.20) RINVIO
Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, nonché tutta la normativa, comunitaria e nazionale vigente, che disciplina la materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano: Codice Civile, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., X.Xxx. 276/2003 e s.m.i., nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed alle norme nazionali e regionali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
L'appaltatore , a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e seguenti del Codice Civile, gli articoli 1- bis, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16 e 19 del presente contratto e gli
articoli del Capitolato d'Oneri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 34.
Ed io, Notaio rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano - unitamente ai documenti materialmente allegati di cui al precedente art. 2 - dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono unitamente ai suddetti documenti materialmente allegati, apponendo le loro firme digitali previamente da me verificate nella loro validità.
Io, Xxxxxx rogante, appongo personalmente, dopo le parti, la firma digitale sul presente atto il quale consta di n. pagine a video e sui documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente art. 2.
p. la stazione appaltante: (firmato digitalmente)
p. l’appaltatore : (firmato digitalmente)