SCHEMA CONTRATTO
SCHEMA CONTRATTO
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino Via X. Xxxxxxx, n.47 –00000 Xxxxxxxxx (XX)
Codice fiscale 01622460036
******** CONTRATTO D’APPALTO
SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DELL’OVEST TICINO E DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE E CENTRO DIURNO PER PORTATORI DI HANDICAP “VILLA VARZI” PER IL PERIODO ……/2018- ……/2021 - CIG 7337057AF7
-----------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA ------------------------------------------------
L'anno duemiladiciotto il giorno … del mese di … alle ore … inuna sala dell’edificio sede del Consorzio Intercomunale per la Gestione dei servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x.00 x Xxxxxxxxx (XX), avanti a me Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretariodel Consorzio, autorizzato a svolgere attività rogatoria in ordine ai contratti posti in essere dall’Ente stesso, alle condizioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267/2000, con deliberazione del Consiglio nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali
n. 155 in data 25 ottobre 2005, si sono costituiti:
1 - Per una parte,di seguito nel presente atto indicato per brevità anche come “Consorzio”,il Consorzio Intercomunale per la Gestione dei servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino, avente sede legale in Xxx
X.X. Xxxxxxx, x.00 –00000 Xxxxxxxxx (XX) codice fiscale e partita Iva 01622460036,in persona dellaDott.ssa Xxxxx XXXXXXXX, nata a Vigliano Biellese (BI), il 07 febbraio 1958, che interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di Direttore del Consorziomedesimo – nominata nella carica suddetta con Decreto del Presidente del Consorzio del26 aprile 2017\, che le parti dichiarano di conoscere e che si conserva agli atti del Consorzio – domiciliata per le funzioni presso la sede consortile e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto consortile;
2 - Per l’altra parte, di seguito nel presente atto indicata per brevità anche come: aggiudicataria, la Ditta
con sede legale a in Via , (CF e P.IVA
)iscritta nel Registro delle Imprese di al numero R.E.A
qui rappresentatadal Sig. , nato a il
,e residente a in Via n. , codice fiscale , il quale agisce in qualità/in forza di -------------------------
-
(in caso di RTP) mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese con la società (mandante) con sede legale a in Via , iscritta nel Registro delle Impresepresso la Camera di Commercio di al numero R.E.A
(Partita IVA ), (nel seguito per brevità anche Appaltatore).
Il RTP tra la Società (mandataria) e la Società (mandante) ha dichiarato che le quote di partecipazione sono le seguenti:
- società (mandataria) per la quota del %;
- società (mandante) per la quota del %;
I comparenti sopra costituiti, dei quali io Segretario rogante ho accertato l’identità personale, la capacità ed i poteri, premettono quanto segue:
- ai sensi dell’art. 2, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, i contratti pubblici d’appalto devono, a pena di nullità, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo lenorme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;---------------
-il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con deliberazione n. 55 in data13.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento, mediante procedura aperta, della gestione globale delle residenze per anziani e del servizio di assistenza domiciliare sul territorio dell’Ovest Ticino e della struttura residenziale e centro diurno per portatori di handicap “Villa Varzi per un periodo di trentasei mesi,dando atto che il Direttore, nell’ambito delle proprie competenze, avrebbe provveduto ad adottare l’apposita determinazione a contrattare, nonché ad indire la gara tramite la “SUA TRECATE”, nel rispetto della normativa vigente;
- con determinazione a contrarre n. 314 del 29.12.2017, il Direttore del Consorzio ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione globale delle residenze per anziani e del servizio di assistenza domiciliare sul territorio dell’Ovest Ticino e della struttura residenziale e centro diurno per portatori di handicap “Villa Varzi”per un periodo di trentasei mesi, per un valore a base di gara del contratto soggetto a ribasso pari ad euro 16.573.996,26 per l’intero periodo triennale di durata, al netto dell’importo di euro 42.594,24per gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice; ---------------------------------------------
- il bando di gara è stato pubblicato su
- con determinazione del predetto Direttore n. del sono stati nominati i componenti della Commissione Giudicatrice dell’appalto di cui trattasi;---------------------------------------------------------
-con determinazione n. del , il Direttore ha approvato i verbali di gara relativi all’appalto in oggetto el’aggiudicazione in favore di che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di , con un ribasso percentuale offerto del % e pertanto per un importo complessivo di € , al netto degli oneri di legge ed IVA, giusta offerta tecnica ed economica , depositata agli atti del Consorzio;------------------------------------------------
-l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Soggetto aggiudicatario o Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 del Codice; ------------------------------------
- si è provveduto alla pubblicazione dell’esito della gara, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.Lgs.50/2016;-------
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice; --------------------
-la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data …………….. a seguito della verifica dl possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria;
-il Soggetto aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
- sono state acquisite le informazione prefettizie dell'Ufficio Territoriale del Governo di
per il Soggetto aggiudicatario ;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 c.9 del Codice. -------------------------------------------------
- con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 2 della Legge 22/11/2002, n. 266, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della aggiudicataria;
- il signor sopra generalizzato ha dichiarato che nei confronti dell’aggiudicataria non sussiste il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione previsto dall’articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, per violazione del divieto stabilito dal medesimo comma;
- il Soggetto aggiudicatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Soggetto aggiudicatario ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; ---------------------------------
.l’impresa ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di , nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
------------------------------------------------TUTTO CIO' PREMESSO-----------------------------------------------
le parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono e sottoscrivono in modalita' elettronica e con firma digitalequanto segue:
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione concernenti l‘esecuzione degli appalti pubblici
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Consorzio, il Soggetto aggiudicatario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte al Consorzio, sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in xxxxxx.Xx caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Consorzio prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Soggetto aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Soggetto aggiudicatario ed accettate dal Consorzio.
Articolo 2 – Oggetto
Il Consorzio, in persona del proprio Direttore Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, affida alla aggiudicataria
…………………………… con sede legale in … (…) Via … n.…( Partita IVA ), che accetta senza
riserva alcuna, l'appalto per il servizio di gestione globale delle residenze per anziani e del servizio di assistenza domiciliare sul territorio dell’Ovest Ticino e della struttura residenziale e centro diurno per portatori di handicap “Villa Varzi per un periodo di trentasei mesi.
Il presente appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e condizioni e dei patti e modalità dedotti e risultanti dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.55 in data13.12.2017 e del progetto/offerta,nonché dallo Schema di Regolamento interno delle Strutture, e dalla Carta dei Servizi per l’utente, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati.
All’Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del D.Lgs. 50/2016.
Art. 3 - Durata del Contratto
Il servizio di cui all’art. 2 ha una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dal data di avvio del servizio, indicata in un apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti, e fino al .
Il Consorzio, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Soggetto aggiudicatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
Art. 4 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto,
l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in
lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore del Consorzio, costituita mediante n. emessa da in data La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a garanzia dei servizi resi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Consorzio, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Consorzio qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Consorzio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta delcommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Il Consorzio ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni.
Il Consorzio può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Art. 5 – Corrispettivo del servizio
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € ( ), IVA esclusa, di cui € ( / ) IVA esclusa per gli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, così determinato sulla base del ribasso rispetto all’importo a base di gara, risultante dall’offerta economica sottoscritta dal Soggetto aggiudicatario.---------------------
E’ espressamente esclusa l’applicazione di qualsiasi forma di revisione dei prezzi ad eccezione di quanto stabilito all’articolo 31 del Capitolato Speciale d’Appalto.-------------------------------------------------------
Le parti danno atto che nella determinazione dell’importo a base di gara è stato fatto riferimento al costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali, quale risulta dalle tabelle ministeriali riferite al mese di maggio 2013.
Il Consorzio sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore,mediante analisi degli elementi acquisiti presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
Il Consorzio provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC in corso di validità al fine del pagamento dei corrispettivi del servizio.
Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predetteprestazioni senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Consorzio.
L’aggiudicataria si impegna a far osservare dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nell’appalto in oggetto gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, per quanto compatibili.Le violazioni da parte dell’aggiudicataria, dei suoi consulenti e collaboratori, dei principi e delle regole contenute nel D.P.R. 16.4.2013 n. 62 - con particolare riferimento alle violazioni per cui l’articolo 16 comma 2 del decreto medesimo prevede l’applicazione delle sanzioni espulsive - e le violazioni del Codice di comportamento del Consorzio costituiscono grave inadempimento agli obblighi assunti dall’aggiudicataria con la sottoscrizione del presente contratto e attribuiscono al Consorzio il diritto di chiedere la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
L’Aggiudicataria, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere soggetto a modificazioni o reso più oneroso a seguito dell’intervento di nuove norme legislative nazionali o regionali, da diverse condizioni contrattuali tra il
Consorzio e la competente Azienda Sanitaria Locale, o da attività svolte dal Consorzio e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Aggiudicatariasi obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di personale avente i titoli previsti dalla normativa regionale.
L’Aggiudicataria riconosce al Consorzio la facoltà di richiedere la sostituzione del personale qualora fosse ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte del Consorzio di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l’Aggiudicataria debba provvedere alla sostituzione del personale dovrà darne tempestiva comunicazione al Consorzio.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, il Consorzio si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L’Aggiudicataria, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicataria degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Consorzio, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, sia tempo indeterminato che a tempo indeterminato, le disposizioni di legge e le condizioni normative risultanti dai contratti collettivi di lavoro richiamate dall’art. 13 (Personale dei Servizi) del Capitolato Speciale di Appalto).
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nell’allegato verbale di sopralluogo sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.
L’Aggiudicataria, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra l’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 8 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Consorzio, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Consorzio.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Consorzio avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 15.
Art. 9 – Subappalto e sub-contratti
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Il Consorzio non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Consorzio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore deposita presso il Consorzio il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cuiall'articolo 80. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Consorzio non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il Consorzio procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Consorzio, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare al Consorzio le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Consorzio, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ilConsorzio da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Art. 10 - Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5 l’Appaltatore potrà emettere fattura, con cadenza mensile, relativa alle prestazioni effettuate, suddivise per i servizi oggetto del presente contratto.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 29 e 30 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno fare riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare)ed indicare il periodo di competenza e le singole tipologie di attività fatturate.
Dovranno essereintestate al Consorzio Intercomunale per la Gestione dei servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino (C. F. 01622460036) - Xxx X.X. Xxxxxxx, x.00 –00000 Xxxxxxxxx (XX) e riportare le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013e contenere il riferimento al “Codice univoco ufficio” IPA UFZLZG. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, il Consorzio verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Consorzio procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni,o di incompletezza o inesattezza delle indicazionidi cui sopra, non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
Art. 11 - Cessione del credito
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Consorzio. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 7337057AF7al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
In caso di cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve contenere le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste nei punti precedenti, nessuna responsabilità può essere posta in capo al Consorzio per pagamenti a persone non autorizzate dal Soggetto aggiudicatario a riscuotere.
Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario
o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Consorzio e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
Il Consorzio verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Consorzio, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Consorzio si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
L’Appaltatore ha comunicato al Consorzio gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui al comma 1 del richiamato articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., acceso in via non esclusiva presso Istituto Bancario, da servire per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Consorzio.
Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG:7337057AF7)attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici( oggi ANAC).
L’effettuazione di transazioni in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
Art. 13 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
È obbligo dell’Appaltatore, alle condizioni di cui all’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto, stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Consorzio, al personale del Consorzio, agli utenti ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.
Art. 14 - Penali e rilievi
Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali ed i rilievi di cui all’art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto.
Nel caso di applicazione delle penali, il Consorzio provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 15–Inadempienze e risoluzione del contratto
L’inadempienza o l’esecuzione difforme da quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto verrà contestata all’aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall’inadempienza, o dall’avvenuta conoscenza della medesima da parte del Consorzio,specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa, con fissazione del termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni o controdeduzioni.
Ove nulla pervenga dal Soggetto Aggiudicatario o qualora le giustificazioni addotte dal Soggetto Aggiudicatario non siano riconosciute in tutto od in parte valide ed idonee ad escludere l’imputabilità dell’infrazione o comunque la sua responsabilità, il Consorzio applicherà le penali di cui all’art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto.
Il Consorzio si riserva il diritto di risolvere il contratto immediatamente dopo aver applicato, ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto: 3 sanzioni di tipo A, oppure 6 di tipo B, nell’arco dell’anno, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.
In tal caso il Consorzio ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Consorzio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, nei seguenti casi:
a. fallimento dell’aggiudicatario
b. subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato
c. interruzione del servizio, salvo che l’aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore
d. violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
e. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/200.
f. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno disposto per la risoluzione, fatta salva la facoltà di rivalersi sul corrispettivo ai sensi dell’art. 4 del presente contratto.
Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i motivi sopra indicati, il Consorzio può incamerare la cauzione prestata.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Consorzio tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice il Consorzio interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 16 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Il Consorzio ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
In ogni caso, il Consorzio potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
Il Consorzioinfine può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
Art. 17 - Risoluzione unilaterale dell’Amministrazione
Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 109 del Codice, in qualunque tempo e fino al termine del contratto.
In tal caso il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di relativa comunicazione a mezzo PEC.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall’appaltatore;
- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, né totalmente né parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa,salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
Art. 20 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento opelegis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Consorzio proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria,il Consorzio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice il Consorzio interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 21 - Quinto d’obbligo e Varianti
Il Consorzio, qualora in corso di esecuzione si renda necessario unaumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dal Consorzio. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 22 - Responsabile del servizio e dell’esecuzione del contratto.
Il Responsabile del Servizio Area Servizi Socio-Assistenziali–Settore Strutture del Consorzio assume la responsabilità dell’esecuzione del contratto, ed è preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, il Consorzio, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile del Servizio.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Consorzio, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Consorzio, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
Il Soggetto Aggiudicatarioè tenuto ad indicare, ai sensi del precedente art. 8, il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Art. 23 - Devoluzione delle controversie
Ai sensi dell’art. 208 del codice degli appalti le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto.
Art. 24 - Foro di competenza.
In caso di controversie relative all’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato non risolvibili in xxx xxxxxxx, xxxx competente è il Tribunale di Novara.
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche l’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che i dati personali forniti sono trattati dal Consorzio per le finalità connesse alla stipulazione ed alla gestione del presente contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio.
Art. 26 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del Codice e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto, fatta salva eventuale esenzione.
L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi della Legge 190/2014; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo.
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere al Consorzio le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana per l’importo ( / ) Iva inclusa. e su due quotidiani a tiratura nazionale per l’importo ( / ) Iva inclusa.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il Consorzio, da appoggiare a: Monte dei Paschi di Siena CODICE IBAN: XX00X 00000 00000 000000000000 (*IT43O “O” è lettera non numero, gli altri “=” sono numeri), con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 7337057AF7 in adempimento dell’art. 34 d.l. 179/2012”.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’aggiudicataria, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato speciale di appalto.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell’articolo 11, comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, è stato redatto da me Segretario rogante mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. ( ) pagine e parte della esima a video.
Richiesto, io Segretario del Consorzio ho dato lettura del presente contratto ai comparenti, che lo
dichiarano conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del D. Lgs 7/03/2005, n. 82 e successive modifiche.
Io sottoscritto Segretario rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modifiche.
PER IL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DELL’OVEST-TICINO:
IL DIRETTORE
Dott.ssa
Certificatore firma digitale: Validità firma digitale dal PER L’AGGIUDICATARIA :
Certificatore firma digitale:
Validità firma digitale dal IL SEGRETARIO ROGANTE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Certificatore firma digitale: Validità firma digitale dal