CONVENZIONE
REP. 31/19
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATI DI LAVA-NOLEGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE CAMPANIA
XX.XX.XX. S.P.A.
~ ATI
SERVIZI SANITARI INTEGRATI S.R.L./LAVANDERIA
D’ALESSIO S.R.L.
Lotto 4
(AO Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx di Caserta, ASL Caserta e ASL Napoli 2 Nord)
per l’affidamento dei
SERVIZI INTEGRATI DI LAVA-NOLEGGIO
DA ESEGUIRSI PRESSO LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
Lotto 4
(AO Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx di Caserta, ASL Caserta e ASL Napoli 2 Nord)
CIG n. 633339855D
L’anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di Ottobre presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Salerno il 08/06/1968, C.F. PSTGLC68H08H703H, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 dicembre 2018;
E
ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI S.r.L. (mandataria) – LAVANDERIA D’XXXXXXX S.r.L. (mandante), in seguito denominata “impresa”, SERVIZI SANITARI INTEGRATI S.r.L. con sede legale in Roma alla xxx xxx Xxxxxxx x. 000/X, C.F./ P.IVA 03442910612, Azienda Capogruppo in Associazione Temporanea di Imprese in seguito denominata “ATI” con la ditta LAVANDERIA D’ALESSIO S.r.L. con sede legale in Carinaro (CE) alla via Consortile Zona A.S.I., C.F./P.IVA 01510000613, giusta atto per Notar xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere del 07/10/2019, Rep. 20.527, Racc. 14.190, rappresentata ai fini del presente atto dalla Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxx nata a Caserta il 08/05/1975, C.F. LRRNMR75E48B963K, in qualità di Legale Rappresentante, della mandataria (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che Xx.Xx.Xx. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, è titolare in via esclusiva, in attuazione del comma 15 della L.R. 24 del 29/12/2005, delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS );
b) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con determinazione del Direttore Generale n. 106 del 02/07/2015 una procedura aperta per la stipula di una convenzione per i “Servizi integrati di lava-noleggio da eseguirsi presso le AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS della Regione Campania”;
c) che con determinazione del Direttore Generale n. 82 del 21/04/2017 risultavano aggiudicatari della predetta procedura aperta e, nello specifico del lotto n. 4, l’A.T.I. Servizi Sanitari Integrati Srl/Lavanderia D’Xxxxxxx Xxx;
d) che con successiva determinazione del Direttore Generale n. 14 del 26/01/2018 la Soresa spa, preso atto delle Sentenze rese dal TAR Campania, disponeva di soprassedere a qualsiasi determinazione in ordine alla procedura de quo, fino all’esito della pronuncia in Camera di Consiglio da parte del giudice di secondo grado;
e) che con sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III) n. 06248/2019 e pubblicata in data 19/09/2019, veniva
confermata l’aggiudicazione del lotto n. 4 alla A.T.I. Servizi Sanitari Integrati Srl/Lavanderia D’Xxxxxxx Xxx;
f) che la stipula della presente convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di
un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
g) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente convenzione e relativi Allegati;
h) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dalla presente convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
i) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
j) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente convenzione;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Definizioni
Nell’ambito della presente convenzione, si intende per:
a) Convenzione: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed i Fornitori, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli ordini di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione aderente;
b) Amministrazione/i: le AA.SS.LL. della Regione Campania - sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare la convenzione e che possono, dunque, emettere ordinativi di fornitura (contratti specifici) basati sulla presente convenzione;
c) Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente convenzione impegnandosi a quanto nella stessa previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato dalle Amministrazioni con i singoli ordinativi di fornitura;
d) Capitolato Tecnico: il documento Allegato “A” al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della convenzione, esso disciplina inoltre le modalità per l’emissione degli ordinativi di fornitura;
e) Contratto di Fornitura: il contratto stipulato dalla singola Amministrazione con l’aggiudicatario della procedura di gara;
Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della convenzione:
l’Allegato “A” (Capitolato tecnico e relativi allegati),
l’Allegato “B” (Offerta tecnica di ciascun Fornitore),
l’Allegato “C” (Offerta economica di ciascun Fornitore),
La presente convenzione è regolata, in via gradata:
a) dal contenuto della convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006;
c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
I singoli Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente convenzione, nonché da quanto verrà disposto nell’ordinativo di fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti;
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente convenzione e relativi Allegati.
Le clausole della convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la convenzione e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - Oggetto della Convenzione
La convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura.
La presente convenzione è conclusa con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici con gli ordinativi di fornitura basati sulle condizioni stabilite nella presente convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato tecnico.
Il Fornitore, pertanto, si obbliga ad accettare ordinativi di fornitura ed eventuali integrazioni agli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni Sanitarie fino a concorrenza dell’importo massimo, Iva esclusa, previsto per ciascun lotto per l’esecuzione dei servizi nelle sedi delle Aziende Sanitarie presenti nei relativi lotti e, segnatamente:
• Lotto 4: AO Sant’Xxxx e San Xxxxxxxxxx di Caserta, ASL Caserta e ASL Napoli 2 Nord;
Per un importo complessivo offerto di € 19.388.453,78 (di cui € 150.000,00 per oneri della sicurezza).
Ciascun singolo Contratto di Fornitura dovrà avere ad oggetto l’esecuzione dei servizi connessi alla fornitura così come
definiti nel Capitolato Tecnico.
In esecuzione della presente convenzione potranno essere affidati Contratti di fornitura per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per ogni lotto territoriale.
La Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’articolo 27 del D.M. 28/10/1985.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti e modalità previsti nei su richiamati articoli.
Articolo 4 - Durata della convenzione e dei Contratti di Fornitura
La Convenzione ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno stipulare il Contratto di Fornitura tramite l’emissione di Atto di Adesione (Ordinativo di Fornitura), documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata delle Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.xx.xx., di ulteriori 12 (dodici) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.
La durata massima dei Contratti di Fornitura, è pari a 5 anni e dovranno comunque avere scadenza entro i 66 (sessantasei) mesi successivi alla data di stipula della Convenzione. Tale periodo tiene conto della previsione di un periodo pari a circa 6 (sei) mesi per l’emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni e l’espletamento delle attività propedeutiche a tale emissione.
Articolo 5 - Aggiudicazione dei Contratti di Fornitura
1. Ciascun Contratto di Fornitura verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e alle condizioni stabilite nella presente convenzione, nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara.
2. Fermo restante quanto stabilito in altre parti della presente convenzione e relativi Allegati l’Amministrazione:
• potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso del contratto di fornitura aggiuntive rispetto a quelle già previste nella convenzione;
• regolamenterà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
• prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
• potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell’affidamento del Contratto di fornitura, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e del d.P.R. n. 207/2010; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.
Articolo 6 - Obbligazioni generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti di Fornitura basati sulla presente convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella convenzione, nel Capitolato tecnico e nei Contratti di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il
Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella convenzione e nei Contratti di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della convenzione e nei singoli Contratti di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto della convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o diminuzione, come previsto dal comma 4 dell’art. 311 del D.Lgs.vo 207 del 5 ottobre 2010;
10. Le forniture e/o i servizi oggetto della convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
11. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. e all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente convenzione la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente convenzione.
In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
Articolo 8 - Verifiche e monitoraggio
Anche ai sensi dell’art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso dei Contratti di Fornitura, procederanno alle verifiche dei servizi e delle apparecchiature in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Speciale.
Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la convenzione.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale del contratto di fornitura, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e xx. xxx x.X.X. x. 000/0000, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
In conformità a quanto previsto all’art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - la presente convenzione.
Il monitoraggio del livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari di convenzioni da parte della centrale di committenza e la verifica periodica della rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in convenzione assume un rilievo determinante.
Per tali ragioni Soresa, nella riferita qualità ed onde assicurare il perseguimento degli interessi pubblici che ne costituiscono la mission aziendale, intende dare luogo ad un sistema integrato di monitoraggio delle convenzioni aggiudicate all’esito di rituali procedure ad evidenza pubblica sulla base di tre specifici strumenti:
i) verifiche ispettive presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere nel cui interesse vengono indette le procedure di gara;
ii) somministrazione di questionari;
iii) trasmissione periodica di report informativi da parte delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e da parte dei Fornitori.
Le attività del monitoraggio sono raggruppate in quattro macro-fasi comuni agli strumenti sopra indicati:
1. raccolta dati;
2. analisi dei dati;
3. divulgazione dei risultati dell’indagine, definizione di azioni correttive/migliorative;
4. eventuale applicazione di penali.
Verifiche ispettive.
Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, Soresa, durante tutta la durata delle stesse e dei singoli contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere mediante l’emissione degli atti di adesione e degli ordinativi di fornitura,
si riserva di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali.
Le verifiche ispettive potranno riguardare:
- le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
I livelli di servizio oggetto di verifica, definiti come “requisiti” nell’ambito dello strumento verifiche ispettive, sono raggruppati nelle seguenti macro-categorie di analisi dettagliate all’interno dello “schema delle verifiche ispettive”, allegato agli atti di gara.
a) Qualità del processo di esecuzione dell’ordine. I parametri riconducibili a questa macro-categoria riguardano tutte le attività preliminari della fornitura/erogazione del prodotto/servizio (es. tempi di consegna, tempi di installazione, collaudo ecc);
b) Qualità dei prodotti/servizi forniti/erogati dal fornitore. I parametri riconducibili a questa macro-categoria riguardano la conformità dei prodotti/servizi forniti rispetto a dei requisiti:
- obbligatori, in quanto derivanti da normativa cogente;
- “volontari”, cioè definiti in convenzione (es.: conformità del prodotto/servizio erogato rispetto al capitolato/convenzione);
c) Qualità dei servizi integrativi di gestione. I parametri riconducibili a questa macro-categoria fanno riferimento ad attività di diversa natura, quali ad esempio:
-servizi di supporto rispetto al rapporto di fornitura (es: servizi di informazione sui prodotti, servizi di formazione e
addestramento all’uso dei prodotti, etc.);
- servizi utili per la gestione del processo di fornitura principale (es. servizi di fatturazione e rendicontazione, servizi di controllo interno, servizi di gestione degli ordini, etc.).
d) Qualità del call center del fornitore. I parametri riconducibili a questa macro-categoria riguardano il rispetto delle specifiche tecnico-organizzative e/o delle tempistiche relative al servizio di call center (ove previsto) messo a disposizione del fornitore (es. orari di apertura, assegnazione del numero di registrazione, tempo di risposta ad una chiamata, ecc.).
e) Qualità del servizio di assistenza. I parametri riconducibili a questa macro-categoria riguardano tutte le attività che seguono alla fornitura/erogazione del prodotto/servizio (es. servizi di assistenza tecnica in contratto e post-vendita, di manutenzione, di ritiro/smaltimento, di sostituzione prodotti difettosi, ecc.).
Lo schema delle verifiche ispettive, da programmare con cadenza periodica, rappresenta il documento sulla base del
quale viene effettuata l’attività di monitoraggio
e contiene le seguenti informazioni necessarie allo svolgimento della verifica:
- Requisito oggetto di verifica;
- Descrizione del livello di servizio;
- Riferimenti al capitolato tecnico o altro documento che lo descrive in dettaglio;
- Documenti di registrazione;
- Modalità di valutazione;
- Luogo di verifica;
- Eventuali penali collegate.
Questionari
Ulteriore strumento di monitoraggio delle convezioni è costituito dalla somministrazione di questionari, finalizzati alla misurazione della soddisfazione percepita da parte delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere (Punti ordinanti) dei livelli di prestazione forniti dagli operatori economici aggiudicatari delle convenzioni.
Il target di questo strumento è rappresentato appunto dai Punti ordinanti, tra i quali viene selezionato un campione statisticamente rilevante al quale somministrare i questionari, secondo le modalità ritenute opportune.
Sulla base dei livelli di servizio definiti nel capitolato tecnico di ciascuna convenzione saranno predisposte una serie di domande, ripartite, analogamente a quanto avviene per le verifiche ispettive, in cinque macro-categorie di analisi.
In ogni questionario saranno inserite, inoltre, due domande per rilevare la soddisfazione complessiva della amministrazione contraente (relativamente alla qualità del servizio reso dall’operatore economico ed alla qualità dei prodotti in convenzione), che non vengono però utilizzate per il calcolo degli indicatori di perfomance.
Ciascuna domanda può prevedere da una a cinque risposte predefinite alle quali viene attribuito un punteggio percentuale sul livello di servizio.
I dati ottenuti, riportati su un apposito supporto informativo, sono elaborati per il calcolo dei relativi “indicatori” e contribuiscono, unitamente a quelli calcolati con gli altri strumenti, alla valutazione complessiva sulla performance del fornitore.
Trasmissione di report.
Soresa potrà altresì richiedere alle Aziende Sanitarie/Ospedaliere ovvero ai Fornitori la trasmissione periodica di alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali Ms Excel, Access, etc
Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:
Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale); Codice identificativo del Fornitore
Codice identificativo prodotto del fornitore Codice identificativo prodotto Soresa Quantitativo ordinato
Quantitativo consegnato Valore economico
Data consegna
La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica di penali la cui
percentuale/importo sarà determinata in ciascuna convenzione.
Metodologia di calcolo
La metodologia di calcolo utilizzata per la definizione degli Indicatori di performance, è la medesima per gli strumenti delle Verifiche Ispettive e dei Questionari.
Per ciascuna Convenzione sono individuate cinque macro-categorie di analisi, all’interno delle quali sono raggruppati i
livelli di servizio da monitorare: requisiti per le verifiche ispettive e domande per i questionari.
La valutazione di ciascun requisito sottoposto a verifica, così come di ciascuna domanda contenuta nei questionari erogati, si basa su una scala di rilevazione a cinque punti, attraverso cui è possibile attribuire un livello di conformità, secondo una modalità di valutazione predefinita:
livello di conformità | Declinazione dei livelli di conformità | punteggio |
Conforme | Il prodotto/servizio corrisponde perfettamente a tutte le specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali sia capitolari che progettuali | 5 |
Conforme con osservazioni | Il prodotto/servizio corrisponde a tutte le specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali sia capitolari che progettuali pur se per un periodo di tempo determinato vi è stato un disservizio | 4 |
Non conformità lieve | Il prodotto/servizio non corrisponde ad una specifica tecnica qualitativa, quantitativa e/o funzionale capitolare ovvero progettuale senza, tuttavia, causare temporaneo disservizio nella fornitura | 3 |
Non conformità importante | Il prodotto/servizio non corrisponde assolutamente a talune delle specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali capitolari ovvero progettuali causando disservizio nella fornitura | 2 |
Non conformità grave | Il prodotto/servizio non corrisponde assolutamente a tutte le specifiche tecniche qualitative, quantitative e funzionali sia capitolari che progettuali ovvero causa interruzioni nelle forniture | 1 |
L’utilizzo di questa scala a cinque punti consente di effettuare una valutazione omogenea attraverso i due diversi
strumenti di monitoraggio (verifiche ispettive e questionari). Tale punteggio è correlato:
• per le Verifiche Ispettive, al riscontro oggettivo rilevato dall’ispettore in fase di ispezione;
• per i questionari, alla risposta fornita dal Punto Ordinante.
A ciascun punteggio corrisponde un indicatore percentuale sul livello di servizio reso.
Si riporta di seguito la scala di valutazione per il calcolo degli Indicatori di Dettaglio per gli strumenti di monitoraggio Verifiche Ispettive e Questionari.
Scala di valutazione | |||||
punteggi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Indicatore % livello di servizio | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |
Per la costruzione degli Indicatori, i risultati delle Verifiche Ispettive e dei Questionari, vengono aggregati a diversi
livelli fino a produrre un Indicatore di Iniziativa che esprime l’andamento della singola Convenzione monitorata. In particolare, gli Indicatori calcolati sono:
Indicatore di Dettaglio; Indicatore di Macrocategoria; Indicatore di Strumento;
Indicatore di Lotto (a cui corrisponde un Fornitore); Indicatore di Convenzione
Articolo 9 – Penali
1. Il criterio di calcolo delle penali è definito dall’art. 5.6 “Inadempienze e Penalità” del Capitolato tecnico;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto ed essere comunicati, al termine del procedimento alla Xx.Xx.Xx..
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dalla convenzione.
5. Nell’ambito della convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 10 – Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro 969.423,69.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte
dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo
restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per
l’applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Contratto di fornitura secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Speciale.
4. La garanzia opera per tutta la durata della convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla convenzione e dai singoli Appalti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento del singolo Contratto di fornitura, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Articolo 11 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della convenzione che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, la convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione della presente convenzione, nonché per la stipula della medesima convenzione;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto di fornitura, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della convenzione;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto di fornitura, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall’Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 9 della presente convenzione;
g) raggiungimento dei valori massimi di penale per ognuno dei livelli di servizio previsti dall’art.15 del Capitolato tecnico;
h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere la presente convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura.
4. La risoluzione della convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
5. In tutti i casi, previsti nella presente convenzione, di risoluzione della convenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
6. La risoluzione della convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Contratti di Fornitura ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di fornitura nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Articolo 12 – Recesso
1. La Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente convenzione.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. 3. La Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dalla convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l’Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
2. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
3. Il recesso della presente convenzione è causa ostativa all’emissione degli ordinativi di fornitura ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla convenzione e dai singoli Contratti di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86,
comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della convenzione.
Articolo 14 – Riservatezza
1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione e dei Contratti di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero la convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Xx.Xx.Xx. S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della convenzione e dei Contratti di Fornitura – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 15- Responsabile del Servizio
1. Ciascun Fornitore ha l’onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione della presente convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A..
3. La Xx.Xx.Xx. Spa nomina come Responsabile per la verifica dell’andamento della Convenzione, l’Avv. Xxxxxxxxx
Xxxxx, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione.
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la convenzione, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura.
3. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.118 del D.lgs. n.163/06 nei limiti del 30% dell’importo complessivo del
contratto.
Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.
In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni
subappaltate.
L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice Appalti;
3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e la Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o la Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 18 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 19 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente convenzione - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Xx.Xx.Xx. S.p.A. tratta i dati relativi alla convenzione ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Xx.Xx.Xx. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della convenzione.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
4. La convenzione è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – la convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 21 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità
Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’impresa accetta
espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
1. L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti
h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 22 - Clausola finale
1. La presente convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx) X.xx digitalmente
ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL/LAVANDERIA D’ALESSIO SRL
Il Legale Rappresentante
(Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxx) X.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- Articolo 3 (Oggetto della convenzione), Articolo 4 (Durata della convenzione e dei contratti di fornitura), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 14 (Riservatezza); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 18 (Foro competente); Articolo 19 (Trattamento dei dati personali); Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 21 (Clausola finale).
ATI SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL/LAVANDERIA D’ALESSIO SRL
Il Legale Rappresentante
(Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxx)
X.xx digitalmente
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.
Procedura per l affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio per le Aziende Sanitarie della Regione Campania
CAPITOLATO TECNICO
1 PREMESSA 5
2 OGGETTO 5
2.1 SERVIZI A RICHIESTA 7
2.2 DATI DI RIFERIMENTO 8
2.3 EMISSIONE DELL ORDINATIVO DI FORNITURA 9
2.4 CORRISPETTIVI DEL FORNITORE 10
2.5 MODALITA DI FATTURAZIONE E CONGUAGLIO 11
3 NOLEGGIO DI BIANCHERIA PIANA, MATERASSERIA E BIANCHERIA CONFEZIONATA 13
3.1 NOLEGGIO DI BIANCHERIA PIANA E MATERASSERIA 13
3.1.1 Caratteristiche minime dei prodotti 13
3.1.2 Dotazioni iniziali e scorte 13
3.2 NOLEGGIO DI BIANCHERIA CONFEZIONATA 14
3.2.1 Caratteristiche dei prodotti 14
3.2.2 Consistenze 16
3.2.3 Dotazioni iniziali di biancheria confezionata 16
3.3 MOVIMENTAZIONI 16
3.3.1 Ritiro 17
3.3.2 Trasporto 17
3.3.3 Consegna e reintegro dotazioni 19
3.4 GESTIONE GUARDAROBA 21
3.5 RICONDIZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA 22
3.5.1 Ricondizionamento della materasseria 23
3.6 GESTIONE STRUTTURE TERRITORIALI PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI 24
3.7 TRATTAMENTI CHEMIOTERAPICI DELL ISTITUTO NAZIONALE TUMORI "FONDAZIONE XXXXXXX" 24
4 NOLEGGIO KIT IN TESSUTO TECNICO RIUTILIZZABILE 26
4.1 MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO DEI KIT 27
4.2 MOVIMENTAZIONE 27
4.2.1 Consegna 27
4.2.2 Ritiro 28
4.2.3 Scorte 28
5 ALTRE DISPOSIZIONI 29
5.1 SISTEMA INFORMATIVO 29
5.2 SISTEMA DI CONTROLLO 29
5.3 SISTEMA DI AUTO-CONTROLLO 30
5.4 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO 30
5.4.1 Divise del personale operante 31
5.4.2 Comportamento 31
5.5 RESPONSABILE DELL IMPRESA 32
5.6 INADEMPIENZE E PENALITA 33
6 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI CAPI DI BIANCHERIA, MATERASSERIA E ARTICOLI IN TTR DA FORNIRE A NOLEGGIO 35
6.1 BIANCHERIA XXXXX X XXXXXXXXXXXX 00
6.1.1 Caratteristiche generali 35
6.1.2 Biancheria piana 35
6.1.3 Materasseria 36
6.2 BIANCHERIA CONFEZIONATA 39
6.2.1 Elenco articoli di biancheria confezionata 39
6.3 BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA IN TESSUTI TECNICI RIUTILIZZABILI PER SALA OPERATORIA 48
6.3.1 Caratteristiche generali dei camici 49
6.3.2 Caratteristiche generali dei teli 49
6.3.3 Elenco articoli di biancheria in TTR per sala operatoria 49
6.4 DIVISE EMERGENZA 49
1 PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto:
- il servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana/confezionata e materasseria;
- il servizio di noleggio di indumenti in tessuti tecnici riutilizzabili ad effetto barriera (di seguito denominati con il termine TTR ) occorrenti per la vestizione del personale, per la copertura del paziente e per l allestimento del teatro operatorio nell ambito dell attività operatoria messa in atto secondo le specialità degli interventi chirurgici effettuati, assemblati in kit.
per le Aziende Sanitarie regionali di cui al Disciplinare di gara.
I servizi dovranno essere espletati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico ed in osservanza:
- delle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, dei regolamenti e delle circolari degli organi territorialmente competenti vigenti, nonché di tutte le relative integrazioni e modificazioni successive;
- delle eventuali disposizioni interne delle Aziende Sanitarie contraenti attualmente in vigore o emanate durante l'esecuzione dell'appalto;
- delle norme del Codice Civile;
- di ogni altra disposizione di legge in materia.
- Il fornitore è in ogni caso obbligato a conformarsi alla normativa emanata in corso d opera.
2 OGGETTO
L appalto ha per oggetto i servizi e le forniture sotto elencate da erogare presso ciascuna Azienda Sanitaria contraente, come di seguito dettagliato:
- noleggio di biancheria piana di corredo dei letti e della biancheria per tutti gli usi e le necessità delle Aziende Sanitarie contraenti, comprese le scorte di biancheria;
- noleggio di materassi, guanciali e relative cover per tutti gli usi e le necessità delle Aziende Sanitarie contraenti.
- noleggio di biancheria confezionata per tutto il personale delle Aziende Sanitarie contraenti avente diritto comprese le divise destinate agli operatori del 118;
- noleggio di capi in tessuti tecnici riutilizzabili ad effetto barriera (TTR);
- lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione e piegatura, a seconda delle necessità specifiche, degli articoli in noleggio;
- accurata disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi articolo riutilizzabile a rischio infettivo ;
- sostituzione e/o reintegro di ogni capo noleggiato che risulti deteriorato per l uso e/o le modalità di lavaggio o non più ritenuto utilizzabile per perdita delle proprie caratteristiche;
- fornitura di sacchi per la raccolta della biancheria sporca (compresi i sacchi idrosolubili per la raccolta di biancheria contaminata) nonché fornitura di involucri non trasparenti, robusti e dotati di idoneo sistema di chiusura, per il confezionamento in sicurezza di materasseria sporca;
- fornitura di attrezzatura necessaria per l espletamento del servizio (quali carrelli per trasporto biancheria, carrelli armadi, carrelli portasacchi, );
- espletamento, con personale, attrezzature e mezzi propri, del servizio di consegna del pulito e ritiro dello sporco;
- trasporto esterno, da e per lo stabilimento lavanderia, eseguito con automezzi propri, con propri dipendenti e con gestione a proprio rischio, svolto con l osservanza di ogni precauzione dal punto di vista igienico sanitario;
- allestimento, organizzazione e gestione, con personale, attrezzature e mezzi propri del fornitore, dei locali guardaroba messi a disposizione dalle Aziende Sanitarie contraenti;
- costituzione e mantenimento costante delle scorte di reparto e/o di guardaroba presso le strutture interessate,;
- allestimento di un sistema informatizzato dedicato all espletamento del servizio in oggetto che garantisca la possibilità di accesso agli operatori indicati dalle Aziende Sanitarie contraenti per un monitoraggio ed un controllo costante del servizio.
Si intende che i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti sia nei confronti dei presidi ospedalieri che dei presidi territoriali delle singole Azienda Sanitarie contraenti, secondo l organizzazione di ogni Azienda, rilevabile in sede di sopralluogo.
Dovrà essere garantita la qualità dell appalto nei singoli processi di lavorazione e modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico-sanitarie, della continuità del servizio. A tale scopo il fornitore
impiegherà le strutture, le attrezzature e il personale che riterrà necessario ed opportuno servirsi per l espletamento del servizio dovuto.
Per l espletamento del servizio il fornitore dovrà interfacciarsi operativamente con le singole unità operative / servizi / presidi territoriali delle Aziende Sanitarie contraenti, a seconda dell organizzazione interna delle stesse. Nel prosieguo del presente Capitolato Tecnico, per centro di utilizzo si intende quindi l unità operativa, i servizi, i presidi territoriali ossia l unità organizzativa che, in quella determinata struttura, svolge funzioni per le quali è necessario l utilizzo di biancheria piana, materasseria o biancheria confezionata.
Per la gestione delle divise, il fornitore potrà offrire in sede di offerta, come previsto dal Disciplinare di gara, armadi automatizzati. L utilizzo di tali attrezzature non è quindi da considerarsi obbligatorio, ma soggetto a offerta del fornitore, se non nelle strutture ove la gestione automatizzata è già operante. La attuali modalità di gestione delle divise potranno essere verificate in sede di sopralluoghi. A mero titolo indicativo si segnala che le strutture che attualmente utilizzano gestione automatizzata nella consegna delle divise sono l Azienda Ospedaliera dei Colli, l Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli e l Azienda Ospedaliera X. Xxxxx di Benevento.
2.1 SERVIZI A RICHIESTA
A richiesta, le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di attivare i seguenti servizi:
- lavaggio ad acqua e/o a secco, asciugatura e stiro di materiale tessile di proprietà delle Aziende Sanitarie contraenti (es: telo sollevamento pazienti, cinghie, tendaggi, .) e di biancheria ed abiti utilizzati dai degenti o altre categorie individuate dalle Aziende Sanitarie contraenti;
- fornitura di kit di prima accoglienza monouso contenuti in busta nelle misure standard (XS,S,M,L,XL,XXL) specifici per uomini, donne, bambini e composti come da tabella seguente:
KIT DONNA | KIT UOMO | KIT BAMBINO |
Pigiama monouso | Pigiama monouso | Pigiama monouso |
Slip monouso | Slip monouso | Slip monouso |
Calzini | Calzini | Calzini |
Asciugamani monouso | Asciugamani monouso | Asciugamani monouso |
Ciabatte monouso | Ciabatte monouso | Ciabatte monouso |
Pettine | Pettine | Pettine |
Dieci fazzoletti di carta | Dieci fazzoletti di carta | Dieci fazzoletti di carta |
Saponetta | Saponetta | Saponetta |
Spazzolino da denti | Spazzolino da denti | Spazzolino da denti |
Dentifricio | Dentifricio | Dentifricio |
- servizio di rifacimento dei letti dei pazienti, sia liberi che occupati, secondo le prescrizioni previste dalle Aziende Sanitarie contraenti;
- servizio di noleggio, lavaggio e disinfezione per zoccoli di sala operatoria (per un numero indicativo di due paia di zoccoli annui ad operatore).
Le modalità di espletamento dei servizi a richiesta saranno concordate con le Aziende Sanitarie contraenti.
2.2 DATI DI RIFERIMENTO
Ai fini del dimensionamento del servizio, nell Allegato A al Capitolato tecnico Consistenze al presente Capitolato Tecnico sono riportati per ogni Azienda Sanitaria contraente, i seguenti dati:
- giornate di degenza (ordinarie, day hospital day surgery);
- numero di trattamenti dialitici;
- numero di trattamenti chemioterapici (solo per l'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Xxxxxxx");
- accessi al pronto soccorso;
- personale avente diritto alla divisa, distinto per qualifica;
- personale 118.
Per le Aziende Sanitarie locali, nell Allegato B al Capitolato Tecnico Dettaglio PO è esplicitata la distinzione delle giornate di degenza per i presidi ospedalieri di competenza.
L elenco dei prodotti in TTR oggetto dell appalto, con i relativi prezzo unitari posti a base d asta è riportato nell Allegato C al Capitolato Tecnico Elenco TTR .
L organizzazione del servizio appaltato deve essere di natura dinamica e rispondere alle esigenze organizzative e produttive delle singole Aziende Sanitarie, le quali a proprio insindacabile giudizio potranno, nel corso dell esecuzione dell appalto, modificare le variabili fornite in via presuntiva per il dimensionamento delle offerte (es. quantità/tipologia posti letto, quantità/tipologia giornate di degenza, quantità/tipologia personale avente diritto alla divisa, ecc).
Inoltre le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale:
a) di estendere i servizi appaltati a favore di nuovi centri di utilizzo;
b) di sospendere o ridurre i servizi appaltati presso i centri di utilizzo.
Eventuali scostamenti dai dati forniti potranno altresì essere causati da fattori assolutamente imprevedibili e non valutabili nell impostazione del presente appalto, legati al tasso di incidenza delle patologie, al numero di pazienti ricoverati, alla durata del loro ricovero, alla tipologia e alla frequenza degli interventi chirurgici che saranno effettuati, alla tipologia e alla frequenza delle prestazioni ambulatoriali e degli interventi del 118.
L incremento o la riduzione delle variabili di cui sopra potrà essere sia definitivo (es. chiusura/apertura definitiva di padiglioni, riorganizzazione della rete sanitaria regionale) che temporaneo (es. ristrutturazioni).
Rimane inteso che la variazione in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del capitolato, a prescindere dal motivo per cui si siano originate, contenute entro il quinto dell importo contrattuale non daranno diritto al fornitore aggiudicatario di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari.
Nello specifico si sottolinea che tutti i dati tecnici oggetto della presente gara sono quantificati in maniera presuntiva e indicativa ai soli fini della formulazione dell offerta in gara. Essi verranno, verificati dall Impresa aggiudicataria e dalla singola Azienda Sanitaria in contraddittorio prima dell inizio del servizio, come specificato nel paragrafo successivo.
2.3 EMISSIONE DELL ORDINATIVO DI FORNITURA
Come previsto dal Disciplinare di gara, si prevede un periodo tiene conto della previsione di un periodo pari a circa 6 (sei) mesi per l emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni e l espletamento delle attività propedeutiche a tale emissione.
A titolo esemplificativo, le attività propedeutiche all emissione dell Ordinativo di fornitura saranno:
- il dimensionamento delle prestazioni da parte delle Aziende Sanitarie contraenti;
- la definizione delle modalità di organizzazione del servizio, ivi compreso l avvio del Sistema Informativo e la gestione dell eventuale automazione della consegna delle divise;
- l organizzazione del servizio da parte del fornitore, ivi comprese le dotazioni di biancheria iniziali, di materasseria e di quant altro necessario all avvio delle attività;
- altre eventuali specifiche atte ad ottimizzare i servizi da parte del fornitore subentrante.
Gli Ordinativi di Fornitura saranno emessi dalle Aziende Sanitarie contraenti sulla base del dimensionamento attuale effettivo dei dati di riferimento, come sopra specificato.
2.4 CORRISPETTIVI DEL FORNITORE
I corrispettivi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria moltiplicati per le quantità erogate nel periodo di riferimento determineranno i compensi spettanti al fornitore. Si precisa che tutti i servizi e le forniture oggetto della presente gara e saranno remunerati secondo le modalità di seguito specificate:
- n° effettivo delle giornate di degenza ordinarie erogate nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo delle giornate di degenza in day hospital erogate nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo di trattamenti dialitici erogati nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo di trattamenti chemioterapici erogati nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario (solo per l'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Xxxxxxx");
- n° effettivo di accessi al pronto soccorso gestiti nel mese di riferimento per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° dei dipendenti vestiti per il canone mese offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° degli operatori del 118 vestiti per il canone mese offerto dal fornitore aggiudicatario.
Per la fornitura di kit sterili in TTR, il corrispettivo fornito per kit sarà pari alla sommatoria del prezzo dei singoli componenti, così come risultante dall offerta economica del fornitore aggiudicatario.
Si precisa ulteriormente quanto segue:
- il prezzo per giornata di degenza ordinaria è onnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio connesso alla fornitura della biancheria piana da utilizzarsi nei reparti, in tutte le strutture/servizi ospedalieri e territoriali per ogni uso ed attività quando non ricompresa negli altri casi di cui sotto;
- il prezzo per giornata di degenza in day hospital è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento dei servizi connesso alla fornitura della biancheria piana per le attività di DH e di DS dei presidi ospedalieri e territoriali;
- il prezzo per trattamento dialitico e chemioterapico è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio;
- il prezzo per accesso al pronto soccorso è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio connesso alla fornitura di quanto occorrente ai pronto soccorso delle Aziende Sanitarie contraenti;
- il canone mese a dipendente vestito è riferito alle divise ed è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio;
- il canone mese a dipendente 118 vestito è riferito alle divise del servizio 118 ed è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio.
Si precisa che le attività macroambulatoriali saranno conteggiate a giornata solare di effettiva degenza.
2.5 MODALITA DI FATTURAZIONE E CONGUAGLIO
Le Aziende Sanitarie provvederanno al pagamento, entro giorni 60 dalla data di ricevimento della fattura, purché corredata della necessaria documentazione e a seguito di dichiarazione di conformità al contratto del servizio eseguito.
Il fornitore emetterà per il servizio espletato fatture mensili posticipate, tenendo separati i vari parametri di spesa per importi prefissati calcolati sul precedente anno di attività, nella misura di 1/12 del totale accertato per tale voce.
Eventuali conguagli verranno effettuati sulla base dei dati gestionali di consumo reali, così come emergenti dai sistemi informativi, entro il mese di marzo dell anno successivo, e daranno luogo all emissione di note di accredito/addebito, in relazione alla effettiva entità delle prestazioni svolte.
Per il primo anno di fornitura l importo delle fatture sarà calcolato sui dati di cui al capitolato tecnico e relativi allegati ovvero, previo accordo con le Aziende Sanitarie prima dell emissione dell Ordinativo di Fornitura, sull effettivo consumo fornito dalle Aziende Sanitarie.
3 NOLEGGIO DI BIANCHERIA PIANA, MATERASSERIA E BIANCHERIA CONFEZIONATA
Il fornitore dovrà fornire a noleggio quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, incluse le scorte del guardaroba le dotazioni di reparto ed il loro ripristino.
I dispositivi forniti a noleggio devono rispondere alle caratteristiche e alle normative richieste nel presente Capitolato Tecnico. Tali requisiti devono essere conservati anche dopo una serie di ripetuti lavaggi e trattamenti. Sarà cura del fornitore, quindi, sottoporre a periodici controlli i dispositivi e provvedere alla loro sostituzione nel caso non rispondano più alle normative e/o caratteristiche richieste.
Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di effettuare prove e analisi per la verifica delle caratteristiche tecniche e merceologiche dei dispositivi consegnati nel corso della fornitura. Tali analisi, insindacabilmente accettate dal fornitore, saranno completamente a suo carico ed effettuate, se possibile, presso la lavanderia del fornitore alla presenza delle parti. Se non possibile, potranno essere affidate ad un Istituto legalmente riconosciuto, a spesa a carico del fornitore.
E ammessa, sempre a carico del fornitore, la riparazione di articoli che presentino lievi imperfezioni (sostituzione bottoni, cerniere, riparazioni di piccoli strappi, etc.), purché la medesima, a giudizio insindacabile delle Aziende Sanitarie contraenti, non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico dei capi.
Gli articoli che, ad esclusivo giudizio delle Aziende Sanitarie contraenti, risultassero non idonei o indecorosi dovranno essere immediatamente sostituiti.
3.1 NOLEGGIO DI BIANCHERIA PIANA E MATERASSERIA
3.1.1 Caratteristiche minime dei prodotti
La biancheria piana e la materasseria fornite a noleggio dovranno rispettare le caratteristiche minime riportate nel capitolo 6 del presente Capitolato Tecnico.
3.1.2 Dotazioni iniziali e scorte
Al momento dell attivazione dell appalto, per ogni centro di utilizzo, le Aziende Sanitarie comunicheranno al fornitore la dotazione di biancheria piana necessaria.
Le dotazioni di biancheria piana per ogni centro di utilizzo dovranno essere costantemente reintegrate ad ogni consegna periodica programmata, tramite il meccanismo del reintegro, il quale prevede che l operatore del fornitore, dopo aver verificato il quantitativo presente presso i centri di utilizzo ed averlo confrontato con la dotazione iniziale, provveda al suo totale ripristino.
Il fornitore dovrà assicurare inoltre la predisposizione, nei locali guardaroba, delle scorte di biancheria piana tali da far fronte alle eventuali esigenze supplementari delle Aziende Sanitarie contraenti. Presso i guardaroba il fornitore dovrà avere a disposizione anche una riserva di materassi e guanciali.
Il fornitore dovrà inoltre essere fornito di scorte sufficienti, presso i propri stabilimenti, in modo tale da essere in grado di fronteggiare situazioni di emergenza, quali: epidemie pediculari, calamità naturali, iperflusso di utenti dall esterno.
3.2 NOLEGGIO DI BIANCHERIA CONFEZIONATA
3.2.1 Caratteristiche dei prodotti
Il fornitore dovrà fornire a noleggio biancheria confezionata per il personale avente diritto secondo le varie qualifiche professionali presenti presso le Aziende Sanitarie contraenti.
La biancheria confezionata deve rispettare le caratteristiche minime riportate capitolo 6 del presente Capitolato Tecnico.
Le divise, salvo diversi accordi tra il fornitore e l Azienda Sanitaria contraente, dovranno essere personalizzate come segue:
- riportare nella parte anteriore esterna sinistra in modo ben visibile all altezza del petto il logo aziendale, e la qualifica del dipendente;
- riportare nella parte posteriore interna del colletto il nominativo del dipendente nonché l eventuale codice identificativo. La personalizzazione dei capi potrà essere effettuata tramite l applicazione di etichetta cucita/termoadesiva all interno di ogni singolo capo. Si precisa che, in tal caso, l etichetta non dovrà provocare fenomeni di allergia o di irritazioni, ecc. Qualora si verificassero i fenomeni sopracitati l Impresa dovrà trovare una soluzione alternativa, con l apposizione della etichetta in un punto diverso da quello usuale.
La personalizzazione delle divise non è richiesta per il vestiario del comparto operatorio e, in generale, per tutte le divise distribuite tramite armadi automatizzati con riconoscimento dell operatore. In questi casi la distribuzione delle divise potrà essere effettuata a taglie .
Le divise fornite a noleggio devono essere decorose, ossia non troppo larghe e/o strette, lunghe e/o corte, senza rammendi evidenti. Devono essere fornite, per ogni capo, tutte le taglie dalla XS alla XXXL.
In caso di esigenze particolari il fornitore dovrà fornire capi a misura . In caso di distribuzione tramite armadi automatizzati, le divise a misura potranno essere gestite direttamente dal guardaroba.
Il fornitore si dovrà impegnare, inoltre, a fornire apposite divise e attenersi alle indicazioni delle Aziende Sanitarie contraenti, senza alcun aggravio di spesa, nel caso in cui al personale siano riscontrate intolleranze da tessuti o da quant'altro fornito, certificate dalle autorità sanitarie competenti.
3.2.1.1 Divise emergenza 118
Per le Aziende Sanitarie richiedenti, il fornitore dovrà fornire in noleggio le divise per il Servizio Emergenza 118. Xxxx divise dovranno rispondere alle caratteristiche minime riportate nel capitolo 6 del presente Capitolato Tecnico.
Al fine di evitare disservizi che potrebbero compromettere l efficienza del servizio di emergenza, per ogni nuova vestizione richiesta, la consegna dei capi agli operatori dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione della richiesta da parte delle Aziende Sanitarie contraenti.
Le divise dovranno essere personalizzate con nome e cognome dell operatore. Per le nuove posizioni, è consentita la consegna di una dotazione non nominativa esclusivamente per il tempo utile al fornitore a completare la fornitura della divisa personalizzata.
Gli indumenti dovranno possedere i requisiti di segnalazione ad alta visibilità secondo la norma UNI-EN-471/94 ed essere provvisti di relativa certificazione. Le caratteristiche di retroluminescenza del tessuto e di retroriflettenza delle bande dovranno permanere anche dopo numerosi lavaggi e stirature.
3.2.2 Consistenze
Nell Allegato A al Capitolato Tecnico sono definite, per le varie qualifiche aziendali, il numero di aventi diritto.
3.2.3 Dotazioni iniziali di biancheria confezionata
Per ogni singola posizione, ad inizio appalto, l Azienda Sanitaria contraente comunicherà al fornitore la dotazione esatta di biancheria confezionata e le caratteristiche della stessa. Il fornitore dovrà generare, in modalità informatica, la scheda di dotazione; tale scheda riporterà i tipi di capi spettanti (tipologia e colore), le relative quantità, e la taglia che sarà assegnata dall Aziende Sanitaria contraente ad ogni avente diritto. Tale scheda dovrà essere generata anche per ogni nuova posizione aperta. Il fornitore dovrà tenere aggiornati i dati sopra descritti (es. cambio qualifica, cambio punto di consegna o cambio taglia per le divise personalizzate, ecc.).
I capi assegnati in dotazione verranno restituiti al fornitore nei seguenti casi:
- la persona interessata cambi la sua funzione e qualifica;
- la persona interrompa il suo rapporto di lavoro con l'Azienda (dimissioni, licenziamento, pensionamento);
- cambio taglia.
In tali casi il fornitore è tenuto ad apportare le relative modifiche nel sistema informativo.
Per tutte le divise distribuite tramite armadi automatizzati, gestite a taglia , la dotazione per singola posizione potrà essere diminuita rispetto alla dotazione di divise personalizzate, in funzione del turn over ottimale degli operatori.
In ogni caso, dovranno essere altresì previste divise di pronta disponibilità - ovvero di taglie varie, non personalizzate e prive di dati identificativi - per garantire al personale un cambio idoneo in caso di urgenza o per personale neoassunto fino alla consegna della divisa definitiva.
3.3 MOVIMENTAZIONI
Il fornitore dovrà provvedere al ritiro, alla consegna, alla distribuzione e al trasporto interno ed esterno della biancheria. Il trasporto sia interno alle strutture delle Aziende Sanitarie contraenti che esterno da e per il sito produttivo del fornitore dovrà avvenire con mezzi di sua proprietà.
3.3.1 Xxxxxx
Il numero dei punti di ritiro per singola struttura sanitaria e le fasce orarie di ritiro della biancheria saranno concordati con le Aziende Sanitarie contraenti nella fase propedeutica all emissione dell ordinativo di Fornitura. Le fasce orarie per il ritiro saranno comunque in orari tali da non recare intralcio al lavoro nelle strutture. Si precisa che, in caso di festività susseguenti, il servizio dovrà essere effettuato a partire dal secondo giorno festivo.
La periodicità del ritiro della biancheria sporca (incluso divise del personale) sarà indicativamente di almeno 2 volte nell arco della giornata per le Aziende Ospedaliere, 1 volta per i presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie contraenti e di almeno una volta a settimana per i presidi territoriali. Nel caso di divise distribuite tramite armadi automatizzati, il ritiro dovrà essere effettuato con le frequenze necessarie per garantire la piena operatività della distribuzione delle divise.
Per la raccolta della biancheria sporca verranno utilizzati i sacchi contraddistinti da un codice colore al fine di consentirne la raccolta differenziata, che sarà a carico del personale delle Aziende Sanitarie contraenti. I codici colori associati alle differenti tipologie di biancheria saranno concordati con le singole Aziende Sanitarie.
I sacchi dovranno essere forniti in quantità adeguate e dovranno essere di polietilene a bassa densità o altro materiale idoneo all uso e muniti di adeguato sistema di chiusura. I sacchi devono essere latex free.
Sarà cura del fornitore il rilevamento, a mezzo di idonei sistemi, della presenza nei sacchi di eventuali oggetti metallici che, nel caso, dovranno essere restituiti alle Aziende Sanitarie contraenti.
3.3.2 Trasporto
Il fornitore dovrà provvedere al trasporto degli articoli sporchi e puliti sia internamente alle strutture sanitarie (trasporto interno) sia da e per i propri siti produttivi (trasporto esterno).
Per il trasporto esterno, non sarà possibile effettuare trasporti di manufatti nuovi/ricondizionati su contenitori o aree di carico di automezzi che abbiano trasportato manufatti tessili sporchi, se non si sarà prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione. Il contemporaneo trasporto di capi puliti potrà essere ammesso solo nel caso in cui l automezzo sia attrezzato con due separate zone di carico. Gli automezzi adibiti al trasporto dovranno essere conformi alla legislazione in materia.
Per il trasporto interno, il fornitore metterà a disposizione ed utilizzerà all interno delle strutture delle Aziende Sanitarie contraenti appositi carrelli in base alle richieste delle singole Aziende Sanitarie contraenti, per il ritiro e la consegna dei dispositivi oggetto del presente appalto, nelle tipologie e nelle quantità necessarie al corretto svolgimento del servizio.
Le caratteristiche dei carrelli e di tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere descritte nella Relazione Tecnica, come previsto dal Disciplinare di gara.
I carrelli lasciati in stoccaggio nei centri di utilizzo dovranno essere sanitizzati almeno settimanalmente; e comunque, nel caso vengano utilizzati anche per la consegna del pulito dovranno essere sanitizzati prima di ogni trasporto del pulito. Il percorso dei carrelli utilizzati per il trasporto dello sporco dovrà prevedere obbligatoriamente il passaggio in zona lavaggio e disinfezione presso lo stabilimento/lavanderia del fornitore prima dell utilizzo per la consegna del pulito.
Durante il ritiro e la distribuzione della biancheria non vi devono essere soste all'interno degli edifici di carrelli o contenitori per il trasporto o lo stoccaggio, al fine di mantenere libere le vie di fuga.
Ove necessario, per il traino dei carrelli potranno essere usati muletti elettrici concordando con le Aziende Sanitarie contraenti le modalità operative, i percorsi e le eventuali zone di ricarica. Tali mezzi devono avere i certificati di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dovranno essere applicate targhette o adesivi indicanti il nominativo o il contrassegno del fornitore e le modalità di sanificazione giornaliera e periodica.
Il fornitore sarà responsabile della loro custodia e, pertanto, le Aziende Sanitarie contraenti non saranno responsabili nel caso di eventuali danni o furti del materiale utilizzato.
Il fornitore dovrà provvedere periodicamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature necessarie all espletamento del servizio.
In caso di guasto delle attrezzature, il fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione con altre mantenute appositamente di scorta presso propri depositi.
3.3.3 Consegna e reintegro dotazioni
La consegna dovrà avvenire nei punti di consegna e con le frequenze e nella fascia oraria concordata con le Aziende Sanitarie contraenti e comunque in orari tali da non recare intralcio al lavoro nelle strutture.
3.3.3.1 Consegne di biancheria piana
Le consegne di biancheria piana ai singoli centri di utilizzo dovranno essere effettuate da personale della ditta appaltatrice, con propri mezzi, e con le fasi operative di seguito indicate:
- verifica presso i singoli centri di utilizzo dei quantitativi di biancheria da consegnare/reintegrare rispetto alle dotazioni previste, distinti per tipologia;
- consegna del materiale da reintegrare, accompagnato da bolla di consegna elettronica con evidenza del centro di utilizzo di destinazione, data, tipologia e quantità di articoli consegnati (sia in numero di pezzi che in numero di pacchi);
- sistemazione della biancheria negli appositi spazi dedicati allo stoccaggio del pulito. I pacchi consegnati dovranno essere:
- di peso e dimensioni idonei alla corretta ed agevole movimentazione;
- termosigillati, al fine di garantire la massima igienicità degli stessi;
- perfettamente ricoperti da involucro trasparente e traspirante per garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali.
3.3.3.2 Consegna di biancheria confezionata
Le modalità di consegna della biancheria confezionata possono variare a seconda dell organizzazione delle Aziende Sanitarie contraenti, da verificare all atto del sopralluogo, come esplicitato nel Disciplinare di gara.
Per le strutture che utilizzano la consegna della biancheria confezionata da guardaroba, i capi di biancheria confezionata dovranno essere riconsegnati al referente del guardaroba nei punti e negli orari concordati con le Aziende Sanitarie contraenti. L operatore del guardaroba sarà tenuto a:
- ritirare la biancheria confezionata sporca verificandone la corretta assegnazione all operatore sanitario;
- verificare la presenza di oggetti estranei metallici e non e alla loro asportazione (es. svuotatura tasche) e ciò anche per prevenire danni ai capi durante la successiva fase di lavaggio;
- consegnare all operatore la dotazione prevista secondo le dotazioni previste e le frequenze dei cambi previste.
Tutte le operazioni (ritiro, consegna) dovranno essere registrate sul sistema informativo in termini di identificazione operatore, numero capi ritirati, numero capi consegnati, aggiornamento dotazione in utilizzo.
Per le strutture che non utilizzano la consegna della biancheria piana da guardaroba e per i centri di utilizzo non serviti da guardaroba, il fornitore dovrà provvedere:
- al ritiro, con propri mezzi, dei sacchi contenenti i capi sporchi presso i punti di raccolta individuati presso la centri di utilizzo (sarà a cura del personale del servizio territoriale la sistemazione dei capi sporchi negli appositi sacchi);
- alla verifica della presenza di oggetti estranei metallici e non e alla loro asportazione (es. svuotatura tasche) e ciò anche per prevenire danni ai capi durante la successiva fase di lavaggio;
- alla consegna dei capi puliti negli appositi spazi individuati dell Azienda secondo le dotazioni previste e le frequenze dei cambi previste.
Per le divise distribuite tramite armadi automatizzati, il fornitore dovrà provvedere alla consegna, tramite il meccanismo del reintegro, con le frequenze necessarie per garantire la piena operatività della distribuzione delle divise.
Le divise antipulviscolo dovranno essere gestite tramite armadi automatizzati. In tal caso tramite il meccanismo del reintegro, con le frequenze necessarie per garantire la piena operatività della distribuzione delle divise.
A fronte di ogni pezzo di biancheria consegnata che venga segnalata come non pulita, il fornitore dovrà fornire un pezzo del corrispondente articolo pulito senza alcun addebito alle Aziende Sanitarie contraenti.
3.4 GESTIONE GUARDAROBA
Il fornitore si impegna, per tutta la durata dell appalto, ad allestire, organizzare e gestire, con personale, attrezzature e mezzi propri, locali guardaroba messi a disposizione dalle strutture delle Aziende Sanitarie contraenti.
Le singole Aziende Sanitarie contraenti concederanno in comodato d uso al fornitore i locali a tali fini utilizzati.
Sia gli orari di apertura del guardaroba che gli orari di servizio al pubblico dovranno essere concordati con le Aziende Sanitarie contraenti.
I locali guardaroba potranno essere visionati al momento della effettuazione dei sopralluoghi, come esplicitato nel Disciplinare di gara.
Le attività che dovranno essere svolte nei locali guardaroba sono le seguenti:
- misurazione delle taglie, consegna delle divise e ritiro delle divise sporche, negli orari di servizio al pubblico;
- stoccaggio della scorta di biancheria piana e confezionata prevista dal presente Capitolato Tecnico;
- stoccaggio della scorta di materasseria prevista dal presente Capitolato Tecnico;
- tutte le altre attività previste dal presente Capitolato Tecnico che necessitano di gestione delle attività internamente alle Aziende Sanitarie contraenti.
Il guardaroba dovrà essere organizzato in modo tale che la zona di lettura dei capi sporchi sia distinta da quella di lettura e movimentazione dei capi puliti.
L allestimento dei locali sarà a carico del fornitore. In particolare:
- nel caso in cui il locale risulti già allestito, almeno in parte, al fornitore saranno affidate in comodato d uso tutti gli arredi e le eventuali attrezzature utili allo scopo. In tale caso il fornitore redigere un verbale di consegna dettagliato con indicazione di quanto concesso. La parte del locale da allestire sarà a totale cura del fornitore;
- nel caso in cui il locale risulti non allestito l allestimento sarà a totale cura del fornitore.
Saranno a carico del fornitore, tutti gli interventi di pulizia dei locali dati in uso, nel rispetto dei regolamenti igienico-sanitari vigenti, e la raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti durante la propria
attività, che potranno essere conferiti presso i punti di raccolta attivati presso le singole Aziende Sanitarie contraenti.
Sono a totale a carico del fornitore, oltre la pulizia, l eventuale disinfestazione dei suddetti locali. Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di richiedere l'immediato ripristino delle condizioni igieniche in caso vengano riscontrate delle inadempienze.
Il fornitore si impegna a condurre i locali concessi in uso con cura e diligenza evitandone il deterioramento e l'usura e garantendo la funzionalità e il decoro e provvedendo a propria cura e spese alle opere di ordinaria manutenzione. Le spese per le utenze telefoniche verso l esterno saranno a carico del fornitore.
Nei locali in comodato d uso avranno accesso gli operatori del fornitore e gli addetti alla manutenzione ed al controllo delle Aziende Sanitarie contraenti. Copia delle chiavi di tutti i locali concessi in comodato d uso saranno comunque in possesso dell Azienda Sanitaria contraente.
Il fornitore è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in essi contenuti, si tratti di beni di sua proprietà o di proprietà delle Aziende Sanitarie contraenti. Le stesse si ritengono sollevate da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno derivare a cose di proprietà dell impresa o dei dipendenti della stessa in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi imputabili a terzi, calamità naturali ecc.
3.5 RICONDIZIONAMENTO DELLA BIANCHERIA
Gli impianti di lavaggio dell Impresa dovranno essere dotati di sistemi di depurazione delle acque, secondo le norme vigenti in materia (D.Lgs. 152 del 11.5.1999 e s.m.i.). Il trattamento della biancheria piana fornita a noleggio dovrà essere eseguito dal fornitore presso propri stabilimenti, seguendo il processo lavorativo e le prescrizioni sotto illustrate.
La scelta dei trattamenti da adottare dovrà essere effettuata in funzione della tipologia del dispositivo, della natura e del grado di sporco presente. Dovranno essere garantiti processi di lavorazione differenziata per la biancheria infetta.
La biancheria deve essere sottoposta ad accurati processi di lavaggio e stiratura in conformità a quanto riportato nella certificazione UNI EN 14065 e sulla base di quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico.
Il processo di lavaggio dovrà garantire: l eliminazione di qualsiasi tipo di macchia o sporcizia, un risciacquo accurato per evitare che residui dei prodotti di lavaggio possano produrre allergie o irritazioni, l eliminazione di odori, l igienicità del prodotto fornito e la minima dispersione di polveri da sfaldamento dei tessuti. I capi rimasti irrimediabilmente macchiati dovranno essere tolti dal flusso della biancheria in circolo.
Il fornitore dovrà rendersi disponibile all utilizzo di prodotti alternativi nei casi in cui si verifichino casi di intolleranza da parte degli operatori e/o dei pazienti rispetto ai detersivi e ai prodotti utilizzati per il lavaggio della biancheria;
In caso di comprovato danno a dipendenti e/o utenti dovuto a cattivo lavaggio, il Fornitore risponderà direttamente nei confronti di terzi delle conseguenze derivanti da suddette operazioni;
Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano il diritto di effettuare sopralluoghi presso gli stabilimenti dell Impresa, controllare tutte le procedure di lavorazione e prelevare campioni dei prodotti in uso.
I capi di biancheria confezionata da consegnare dopo il trattamento dovranno essere piegati ed opportunamente confezionati in involucri sigillati che garantiscano la massima condizione di igienicità. A richiesta delle Aziende Sanitarie contraenti, l Impresa dovrà essere disponibile ad eseguire piegature personalizzate funzionali a particolari esigenze di taluno dei centri di utilizzo.
Gli indumenti del personale del Servizio di Emergenza: 118, Squadra di emergenza e comunque tutti i capi che possiedono requisiti di segnalazione ad alta visibilità dovranno essere sostituiti quando non più rispettosi dei valori di retro luminescenza, reflettanza e ignifugicità previsti dalla normativa vigente.
3.5.1 Ricondizionamento della materasseria
Il fornitore dovrà sottoporre a ricondizionamento tutta la materasseria fornita a noleggio presso le strutture delle Aziende Sanitarie contraenti.
Nei casi concordati con le Aziende Sanitarie contraenti, il ricondizionamento potrà comprendere la disinfezione, che dovrà avvenire mediante lavaggio che garantisca l eliminazione degli agenti patogeni attraverso la combinazione di temperatura, tempi di trattamento e utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni.
L asciugatura degli articoli dovrà garantire che il tasso di umidità residuo non consenta la proliferazione di microrganismi (muffe, lieviti e batteri) o la produzione di cattivi odori.
Si prevede, a titolo indicativo, la disinfezione della materasseria secondo le seguenti specifiche:
- lavaggio del materasso e della cover 1 volta all anno;
- lavaggio coprimaterasso ad ogni dimissione dei pazienti;
- lavaggio del materasso, della cover e del relativo coprimaterasso ogni qualvolta vi sia presenza di contaminazione con materiale organico e/o pediculosi ovvero ogniqualvolta il materasso perda le caratteristiche di ergonomia;
- guanciali/paracolpi ad ogni dimissione dei pazienti.
Il fornitore è tenuto a fornire alle Aziende Sanitarie contraenti appositi sacchi per il contenimento della materasseria potenzialmente infetta, di robusto materiale ben distinguibile dagli altri sacchi.
Il fornitore dovrà provvedere con proprio personale al ritiro e alla consegna della materasseria rigenerata, presso le strutture interessate.
Resta inteso che il prodotto fornito deve conservare l ignifugicità per tutta la sua durata, anche dopo una serie di ripetuti lavaggi e trattamenti. Sarà cura quindi del fornitore sottoporre a controllo i dispositivi per garantire la loro efficienza e, nel caso di non rispondenza al requisito, di provvedere alla loro sostituzione.
3.6 GESTIONE STRUTTURE TERRITORIALI PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI
Come premesso, i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti sia nei confronti dei presidi ospedalieri che dei presidi territoriali delle singole Azienda Sanitarie contraenti, secondo l organizzazione di ogni Azienda, rilevabile in sede di sopralluogo.
In generale, i servizi da offrire per le strutture territoriali sono i medesimi già analizzati nel corso del presente Capitolato Tecnico, con le specificità proprie dei servizi specialistici offerti in ambito ambulatoriale o residenziale.
3.7 TRATTAMENTI CHEMIOTERAPICI DELL ISTITUTO NAZIONALE TUMORI "FONDAZIONE XXXXXXX"
Per l Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Xxxxxxx" si dovrà attivare il sevizio di chemioterapia su poltrona. La dotazione standard comprende 2 lenzuola e 1 coperta.
La quotazione del servizio a parte per tale struttura è derivata dall inteso carico di trattamenti rispetto alle altre attività. Per le altre strutture che effettuano chemioterapia, il servizio si intende compreso nei costi a giornata di degenza offerti in sede di gara.
4 NOLEGGIO KIT IN TESSUTO TECNICO RIUTILIZZABILE
Il servizio comprende:
- noleggio di indumenti in tessuti tecnici riutilizzabili ad effetto barriera (di seguito denominati con il termine TTR ) occorrenti per la vestizione del personale, per la copertura del paziente e per l allestimento del teatro operatorio nell ambito dell attività operatoria messa in atto secondo le specialità degli interventi chirurgici effettuati, assemblati in kit. Le tipologie di articolo in TTR da fornire sono specificate nell Allegato C al Capitolato Tecnico. La composizione dei kit sarà concordata con le Aziende Sanitarie contraenti. I dispositivi in TTR forniti a noleggio dovranno avere caratteristiche conformi ai requisiti della norma UNI EN 13795 parti 1, 2 e 3, e dotati di marchio CE di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE. I kit dovranno essere pure dotati di marchio CE di conformità alla direttiva 93/42/CEE;
- gestione della logistica relativa al servizio di consegna dei kit agli ambulatori, Servizi/UU.OO e blocchi operatori e di ritiro del materiale utilizzato;
- fornitura dei sacchi per la raccolta del materiale utilizzato;
- ricondizionamento del materiale componente i kit riutilizzabili, (lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura se del caso, ecc.), piegatura, confezionamento, assemblaggio in kit.
Il fornitore dovrà garantire la preparazione, il confezionamento, la consegna e lo stoccaggio di kit di biancheria in tessuti tecnici riutilizzabili secondo le necessità dei Blocchi operatori, Unità Operative, Ambulatori e/o Servizi delle Aziende Sanitarie contraenti.
A mero titolo informativo si segnala che, allo stato attuale, il presente servizio non è utilizzato per le seguenti Aziende Sanitarie: Asl Avellino, AO Xxxxxxx e AO Xxxxxxxx XX.
Il corrispettivo fornito per kit sarà pari alla sommatoria del prezzo dei singoli componenti, così come risultante dall offerta economica del fornitore aggiudicatario.
Nell attività di preparazione, il fornitore dovrà garantire che i singoli componenti dei kit riutilizzabili siano privi di imperfezioni e di corpi estranei ed in particolare di macchie, peli, fili di cotone, pallini di carta, buchi, strappi, rammendi e residui di colla.
4.1 MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO DEI KIT
Su ciascun kit deve essere apposta un etichetta recante l indicazione del fabbricante, il nome del prodotto, il contenuto e tutte le indicazioni ed avvertenze previste dalla normativa vigente, espresse con le relative modalità.
I kit forniti dovranno essere provvisti di etichetta adesiva che indichi almeno:
- codice a barre e composizione del kit;
- data di sterilizzazione;
- data di scadenza.
Tutti i prodotti offerti dovranno avere una tipologia di imballo ed un sistema di trasporto che garantisca un efficace barriera contro la contaminazione pulviscolare, l umidità, ecc.
4.2 MOVIMENTAZIONE
4.2.1 Consegna
La consegna dei kit sterili deve essere effettuato, a cura dell fornitore, direttamente presso i locali di ciascuna Unità Operativa/Servizio/Blocco operatorio destinatario del servizio.
Le consegne dei kit dovranno essere garantite, per quanto concerne i Blocchi operatori, con frequenza da concordare con le Aziende Sanitarie, ma di norma quotidiana per 5 giorni a settimana, e nei casi di urgenti necessità anche nei giorni festivi e prefestivi. La fascia oraria di consegna deve essere, di norma, tra le ore 7,30 e le ore 8,30.
Per quanto riguarda le consegne dei kit sterili nelle rimanenti aree della Azienda Sanitaria contraente, la frequenza delle consegne e le fasce orarie di reintegro saranno definite in fase di avvio in funzione delle esigenze di funzionamento di ciascuna struttura, e comunque collocate, di norma, nella mattinata tra le ore 8.30 e le ore 11.30.
Il trasporto del materiale dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste per la biancheria con tutte le dovute attenzioni derivanti dal trasporto di materiale sterile.
Per lo stoccaggio di kit sterili presso i locali concessi in uso dalla Azienda Sanitaria contraente, il fornitore dovrà provvedere ad adottare tutte le misure necessarie alla loro conservazione conforme alle indicazioni in tal senso fornite dal fabbricante.
4.2.2 Ritiro
Il fornitore dovrà ritirare la biancheria piana e confezionata, compresi i camici, in TTR entro sacchi di colore da concordare con le Aziende Sanitarie nei luoghi e con le frequenza necessarie al corretto svolgimento dei compiti istituzionali delle Aziende Sanitarie contraenti.
Il materiale proveniente dalle sale operatorie, dovrà sempre essere trattato come materiale potenzialmente infetto, e smaltito con doppio imballo in materiale idrosolubile (sacco interno) e polietilene a bassa densità (sacco esterno).
4.2.3 Scorte
L fornitore dovrà allestire, e costantemente reintegrare, opportune scorte di kit sterili all interno dei locali dati in uso dalla Azienda Sanitaria contraente.
Scorte ad uso dei Blocchi Operatori
Le scorte dovranno coprire indicativamente il fabbisogno di kit sterili in TTR, intesi come copertura del paziente negli interventi chirurgici e vestizione degli operatori, pari a 2 giorni di consumo.
Scorte ad uso delle UU.OO/Servizi/ Ambulatori
Indicativamente gli articoli sterili da mantenere in scorta sono: camici varie taglie, telini dimensioni varie.
Prima dell inizio della vigenza verrà stabilito dalla Azienda Sanitaria contraente il quantitativo di scorte che deve essere mantenuto, anche per fronteggiare eventuali richieste urgenti di kit sterili.
Le condizioni di conservazione del materiale in scorta dovranno essere predisposte dal Fornitore in maniera tale da garantire l integrità degli imballi ed il mantenimento delle condizioni igieniche.
5 ALTRE DISPOSIZIONI
5.1 SISTEMA INFORMATIVO
Per l esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, il fornitore dovrà implementare un sistema informativo che dovrà permettere alle Aziende Sanitarie contraenti di:
- verificare i quantitativi delle dotazioni, sia di biancheria piana che confezionata, i quantitativi da ripristinare, i quantitativi ripristinati, e di verificare eventuali discordanze con i dati relativi alla biancheria ritirata;
- gestire le richieste e le consegne dei kit sterili
- verificare il mantenimento dei livelli di servizio previsti dal presente Capitolato Tecnico attraverso gli indicatori previsti nel sistema di autocontrollo dello stesso fornitore;
- monitorare le informazioni relative all andamento globale della fornitura (ordinativi, consegne, fatturazione, suddivisione spesa per singoli centri di costo, ecc).
Al fine di garantire la possibilità per le Aziende Sanitarie di verificare il mantenimento dei livelli di servizio del presente appalto, il Sistema Informativo dovrà garantire le seguenti funzionalità:
- rendicontare e verificare i valori risultanti dalle attività di autocontrollo;
- rendicontare le segnalazioni di non conformità e i relativi interventi correttivi.
Il sistema informativo deve essere web based, ossia consultabile e utilizzabile attraverso i più comuni browser e non prevedere nessuna installazione di software e manutenzione dei PC in uso alle Aziende Sanitarie contraenti, a carico delle quali non dovrà essere posto alcun onere.
Tale sistema dovrà prevedere dei profili di visualizzazione e di inserimento dei dati che consenta agli operatori autorizzati dalle Aziende Sanitarie di effettuare le verifiche e i controlli di cui sopra. I profili dovranno prevedere differenti livelli di accesso per le diverse tipologie di utenza (utilizzatori, supervisori, ecc.).
5.2 SISTEMA DI CONTROLLO
Ogni Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, anche presso gli stabilimenti della fornitore. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi previsti nel presente Capitolato Tecnico e/o offerti in sede di gara. Eventualmente i controlli potranno essere
eseguiti in contraddittorio in presenza dell addetto alla qualità aziendale del fornitore o da persona da lui delegata.
In caso di segnalazione scritta di non conformità da parte delle Unità Operative/Servizi/Direzioni della Azienda Sanitaria contraente quest ultima si riserva la facoltà di avviare la procedura di contestazione della non conformità stessa. Dall applicazione del controllo, potranno emergere due forme di giudizio: conforme o non conforme.
La non conformità dovrà essere recuperata immediatamente o entro i termini concordati con l Azienda Sanitarie contraente. Nel caso di non conformità non recuperata o non recuperabile si applicheranno le panali previste nel relativo paragrafo.
5.3 SISTEMA DI AUTO-CONTROLLO
Il fornitore dovrà indicare in offerta, come previsto dal Disciplinare di gara, il sistema di autocontrollo che adotterà per il controllo del servizio ed i sistemi che metterà a disposizione delle Aziende Sanitarie contraenti per la verifica dello stesso.
Le Aziende Sanitarie contraente si riservano comunque il diritto di richiedere successivamente eventuali modifiche al sistema di autocontrollo adottato qualora risulti insufficiente.
5.4 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO
L Impresa ed il personale da essa dipendente, operativo presso le Aziende Sanitarie, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalle Aziende Sanitarie per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell Impresa.
L Impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa come da progetto tecnico, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.
L Impresa dovrà trasmettere, ad ogni Azienda, prima della data di inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dello stesso, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.
Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L Impresa si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni all'ufficio competente delle Aziende Sanitarie.
5.4.1 Divise del personale operante
Il personale dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordata con le Aziende Sanitarie e tale da rendere identificabili gli operatori in base alla qualifica. Tali divise dovranno essere di colore differente da quello utilizzato dai dipendenti delle Aziende Sanitarie e da quello utilizzato da dipendenti di altre aziende di servizi che prestano la loro attività presso le stesse Aziende Sanitarie.
L'uniforme dovrà essere provvista di targhette di riconoscimento e conformi alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro identificativo dell Impresa, della persona e della mansione svolta.
La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro.
L Impresa si assumerà l'obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro del proprio personale con le stesse modalità previste dal capitolato.
Sarà fatto divieto al personale dell Impresa di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro presso la propria abitazione.
Il materiale monouso utilizzato come dispositivo di protezione individuale (mascherine, copriscarpe e cuffie), sarà a carico dell Impresa e dovrà essere distinguibile da quello in uso alle Aziende Sanitarie.
5.4.2 Comportamento
L Impresa e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dalle Aziende Sanitarie, durante l'espletamento del servizio.
L Impresa dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte, agli stessi riferite, da parte delle Aziende Sanitarie.
I dipendenti dell Impresa, che presteranno servizio nei settori e nelle strutture delle Aziende Sanitarie, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.
L Impresa inoltre si dovrà impegnare ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari delle Aziende Sanitarie, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli operatori che diano motivo di richiami disciplinari da parte delle Aziende Sanitarie stesse. In particolare, l Impresa dovrà curare che il proprio personale:
vesta dignitosamente tenendo visibile il cartellino di riconoscimento
abbia sempre con sé un documento di identità personale
consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle Aziende Sanitarie, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale delle Aziende Sanitarie
segnali subito agli organi competenti delle Aziende Sanitarie ed al proprio responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo svolgimento del servizio
non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio
rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia
rispetti il divieto di fumare
rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dall Impresa con le singole Aziende Sanitarie.
L Impresa sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio.
Anche ai sensi dell art. 1228 x.x., xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx utenti che dipendenti delle Aziende Sanitarie, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
5.5 RESPONSABILE DELL IMPRESA
L Impresa dovrà individuare un suo responsabile che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente, reperibile 10 ore al giorno, compresi i festivi.
L Impresa dovrà comunicare, non oltre quindici giorni dell inizio del servizio, alle Aziende Sanitarie contraenti il nome del responsabile, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.
A tale scopo lo stesso dovrà essere dotato di telefono cellulare, di email e di fax appositamente dedicato alle comunicazioni urgenti.
Il responsabile dovrà inoltre controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dalle Aziende Sanitarie per il controllo dell'andamento del servizio.
Nei casi eccezionali di assenza o impedimento dell'incaricato, l Impresa dovrà comunicare per iscritto (anche tramite Fax) il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico del suo sostituto.
5.6 INADEMPIENZE E PENALITA
In caso di carenze rilevate, la Azienda Sanitaria contraente potrà applicare le seguenti penalità:
Inadempienze | Penali |
Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti nel presente capitolato tecnico | 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo |
Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche offerte dal fornitore e a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico | 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura per ogni tipologia di articolo |
Imperfette condizioni igieniche degli articoli di biancheria piana e/o confezionata comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ecc. | 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura per ogni contestazione segnalata da ogni unità operativa/ servizio |
Mancata sterilizzazione degli articoli in TTR | 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura per ogni kit |
Mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle schede di dotazione ovvero negli armadi automatizzati | 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro o consegna, per ogni centro di utilizzo |
Mancato reintegro di divise 118 | 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro per divisa |
Mancato reintegro articoli in TTR | 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo |
Mancato ritiro di articoli sporchi | 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo |
Mancato ritiro di articoli infetti (non cumulabile con la penale sopra) | 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo |
Mancato ricondizionamento della biancheria o della materasseria secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico o dall offerta del fornitore | Fino all 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità e ai possibili rischi derivanti |
Ritardata e/o ridotta scorta di articoli presso il guardaroba | 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo |
Ritardata fornitura delle divise definitive a nuovo personale | 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, |
Inadempienze | Penali |
per ciascun giorno di ritardo | |
Ritardata fornitura delle divise del personale 118 nuovo personale | 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo |
Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con le Aziende Sanitarie | 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, giornaliero per ogni centro di utilizzo |
Sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso delle Aziende Sanitarie | 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura a prodotto |
Trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello | 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura a carrello |
Mancata rintracciabilità del responsabile reperibile | 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura per ogni giornata di indisponibilità |
Mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell Impresa | 0,5 per mille del valore dell ordinativo di fornitura per ogni contestazione |
Mancata erogazione dei servizi a richiesta | Fino all 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie |
In tutti gli altri casi di disservizi documentati | Fino all 1 per mille del valore dell ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali. |
La Azienda Sanitaria contraente avrà facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi violazioni o di disservizi e violazioni ripetute.
6 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI CAPI DI BIANCHERIA, MATERASSERIA E ARTICOLI IN TTR DA FORNIRE A NOLEGGIO
6.1 BIANCHERIA PIANA E MATERASSERIA
6.1.1 Caratteristiche generali
Le caratteristiche merceologiche degli articoli proposti dovranno rispettare i requisiti minimi indicati nelle successive schede.
Tutta la biancheria di prima consegna deve risultare lavata e stirata e non provenire direttamente dal produttore.
Tutti i materassi ed i cuscini dovranno essere marchiati CE ed omologati dal ministero dell interno nella classe 1 IM di reazione al fuoco.
6.1.2 Biancheria piana
DESCRIZIONE DEL CAPO | SPECIFICHE TECNICHE MINIME | DOTAZIONE GIORNALIERA PER LETTO | CAMPIONATU RA |
Lenzuolo | 100% cotone colore xxxxxx xxxxxxx, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso | 2 | 1 |
Federa | 100% cotone, colore xxxxxx xxxxxxx, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con guanciali forniti e/o in uso. Chiusura con risvolto interno di 20 cm. Cucito su tre lati | 2 | 1 |
Traversa cerata | 100% cotone traspirante, impermeabile, latex free, colore bianco. Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso | 1 | 1 |
Coperta lana | Lana o misto lana con % di lana compresa tra il 40% ed il 50 % con certificato di appartenenza alla classe 1 di reazione al fuoco. Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso | 1 | 1 |
Copriletto | 100% cotone, colore bianco o colorato, peso 180-220 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso | 1 | 1 |
Coprimaterasso | 100% cotone, colore bianco, peso 140-170 g/mq. (+/-5%). Traspirante, isolante e protettivo con elastico. Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso | 1 | 1 |
Asciugamano | 100% cotone, elevata sofficità, colore bianco | a richiesta | 1 |
Lenzuolo pediatrico | 100% cotone, colore xxxxxx xxxxxxx, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso | 2 | 1 |
DESCRIZIONE DEL CAPO | SPECIFICHE TECNICHE MINIME | DOTAZIONE GIORNALIERA PER LETTO | CAMPIONATU RA |
Federa pediatrico | 100% cotone, colore xxxxxx xxxxxxx, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con guanciali forniti e/o in uso. Chiusura con risvolto interno di 20 cm. Cucito su tre lati | 2 | 1 |
Traversa cerata | 100% cotone traspirante, impermeabile, latex free, colore bianco. Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso | 1 | 1 |
Coperta lana pediatrica | Lana o misto lana con % di lana compresa tra il 40% ed il 50 % con certificato di appartenenza alla classe 1 di reazione al fuoco. Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso | 1 | 1 |
Copriletto pediatrico | 100% cotone, colore bianco o colorato, peso 180-220 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso | 1 | 1 |
Lenzuolino | 100% cotone, colore xxxxxx xxxxxxx o colorato, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con le culle in uso | 6 | 1 |
Coperta lana | Lana o misto lana con % di lana compresa tra il 40% ed il 50 % con certificato di appartenenza alla classe 1 di reazione al fuoco. Misure compatibili con le culle in uso | 1 | 1 |
Copriletto | 100% cotone, colore bianco o colorato, peso 180-220 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con le culle in uso | 1 | 1 |
Federa guanciale x culla | 100% cotone, colore xxxxxx xxxxxxx, peso 240/250 g/mq (+/-5%). Misure 34 x 52 (+20) - chiusura con risvolto interno di 20 cm cucito su tre lati | 4 | 1 |
Lenzuolino | 100% cotone, colore xxxxxx xxxxxxx o colorato, peso 130 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con le culle in uso | 8 | 1 |
Coperta lana | Lana o misto lana con % di lana compresa tra il 40% ed il 50 % con certificato di appartenenza alla classe 1 di reazione al fuoco. Misure compatibili con le culle in uso | 1 | 1 |
Lenzuolino | 100% cotone, elevata sofficità, colore bianco | 10 | 1 |
6.1.3 Materasseria
Tutti i materassi dovranno essere forniti di ulteriore fodera cerata impermeabile con elastico ai quattro angoli da collocare a copertura del materasso stesso.
Non è richiesta campionatura ma il fornitore dovrà presentare le schede tecniche dei prodotti, come specificato nel Disciplinare di gara e nei sui allegati.
MATERASSI IN SCHIUMA PER LETTI STANDARD E MODULARI
PARAMETRO | REQUISITI DI RIFERIMENTO |
Dimensioni | Compatibili con quelle dei letti utilizzati |
Spessore | Da 15 a 17cm (18/20 per letti obesi) |
Struttura | Utilizzabili su letti articolati a tre snodi, modulari e per obesi |
Superficie | A tronco di piramide realizzata a stampo |
Composizione | Schiuma di polimero viscoelastico a "lenta memoria" (minore velocità di ritorno della superficie alla forma originale), a vari strati sovrapposti di schiume a densità variabile (di cui l'ultimo strato ad alta resistenza), suddivisi in segmenti in cui abbiano densità minore xx xxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx- xxxxxxx. |
Densità | UNI6349, IS01855, DIN53420 |
Indentazione | UN16353, 1502439, BS4443 Pt.2 M.7, D1N53576/B Con indentazione centrale di 13 kg |
Deformazione permanente | UNI6352, ISO1856, DIN53572 |
Resistenza alla fatica dinamica | UNI6356 |
Allungamento a rottura | UNI7032, ISO1798, DIN53571 |
Permeabilità all'aria | UNI7266 |
Materiale | Antibatterico e antifungineo, anallergico e antistatico |
Classe di reazione al fuoco | Ignifugo classe 1 IM - D.M. 26/06/84 (e s.m.i.) |
TELO DI COPERTURA DEI MATERASSI IN SCHIUMA STANDARD E MODULARI
PARAMETRO | REQUISITI DI RIFERIMENTO |
Impermeabilità ai liquidi | Alta impermeabilità ai liquidi |
Coefficiente di attrito | Basso coefficiente di attrito |
Permeabilità ai vapori | Alta permeabilità ai vapori |
Permeabilità all'aria | Alta permeabilità all'aria |
Materiale | Sanificabile, disinfettabile, sterilizzabile, antiallergico, antibatterico e antifungineo |
Caratteristiche strutturali | Copertura integrale, ermetica, apribile anche per singolo blocco nei materassi a blocchi o strati |
Elasticità | Elasticità bidirezionale |
Classe di reazione al fuoco | D.M. 26/06/84 |
MATERASSI PER CULLE PEDIATRICHE
TIPOLOGIA | REQUISITI DI RIFERIMENTO |
Per incubatrice | Misure indicative: 34x55x2 e comunque secondo le misure in dotazione alle Aziende Sanitarie. Stessi requisiti dei materassi e teli di copertura dei letti standard |
Lettini termici | Misure indicative: 30x64x3,5 e comunque secondo le misure in dotazione alle Aziende Sanitarie. Stessi requisiti dei materassi e teli di copertura dei letti standard e a blocchi |
Letto standard | Misure indicative: 36x59x4 e comunque secondo le misure in dotazione alle Aziende Sanitarie. Stessi requisiti dei materassi e teli di copertura dei letti |
Letto modulare | Misure indicative lastre: 82x195, 82x155+20+20 e comunque secondo le misure in dotazione alle Aziende Sanitarie. Stessi requisiti dei materassi e teli di copertura dei letti |
GUANCIALI IN SCHIUMA
PARAMETRO | REQUISITI DI RIFERIMENTO |
Materiale | Schiuma di polimero viscoelastico a "lenta memoria" (minore velocità di ritorno della superficie alla forma originale), antibatterico, antifungino, anallergico e antistatico |
Dimensioni | Compatibili con quelle dei letti e materassi utilizzati adulti e pediatrici |
Spessore | Da 5 a 7cm |
Classe di reazione al fuoco | D.M. 26/06/84 |
Densità | UNI6349, IS01855, DIN53420 |
Indentazione | UNI6353, ISO2439,BS4443 Pt,2 M.7, DIN 53576/B |
Deformazione permanente | UNI6352, ISO1856, DIN53572 |
Resistenza alla fatica dinamica | UNI6356 |
Allungamento a rottura | UNI7032, IS01798, DIN53571 |
Permeabilità all'aria | UNI7266 |
I guanciali per culle devono essere dotati di caratteristica di antisoffocamento.
6.2 BIANCHERIA CONFEZIONATA
La confezione di ciascun indumento dovrà essere realizzata con cuciture eseguite in maniera tale da risultare morbide, e dovranno essere ribattute per evitare il contatto diretto tra il filo della cucitura e la cute.
6.2.1 Elenco articoli di biancheria confezionata
L elenco della biancheria confezionata, le caratteristiche e le assegnazioni agli operatori in termini di numero di pezzi sono di seguito evidenziate.
ID | Profilo | Dotazione | Colore | Taglia | Composizione tessuto | Descrizione minima | Dotazione | Campionatur a |
1 | Personale dirigente sanitario (Medici) | Camice M/L | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso | 4 | 1 |
Casacca M/C | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Casacca unisex lunga fino sotto i fianchi, spacchi laterali di 10 cm circa, 2 tasche in basso applicate, 1 tasca laterale sx al petto, manica kimono corta, scollatura a V | 5 | 1 | ||
Casacca M/C | Colori allegri con stampe tipo fumetti | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Stessa descrizione della casacca | 5 | - |
ID | Profilo | Dotazione | Colore | Taglia | Composizione tessuto | Descrizione minima | Dotazione | Campionatur a |
Pantalone unisex | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Pantalone unisex, coulisse ed elastico in vita, chiuso davanti, tasca laterale destra altezza coscia, gamba linea dritta o leggermente a stringere sul fondo, tasche oblique laterali | 5 | 1 | ||
Felpa M/L | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | Pile antistatico | Felpa completamente apribile con zip lunga | 2 | 1 | ||
Zoccoli | Bianco o Verde | Taglie dalla 34 alla 48 | Mescola polimerica antistatica - latex free | Plantare anatomico, suola antiscivolo, lavabili, disinfettabili e sterilizzabili, suola forata, tomaia forata/non forata | 1 | 1 | ||
1bis | Personale di sale operatorie, terapie intensive, rianimazioni, ambienti con bassa carica microbica | Casacca antipulviscolo M/C | Verde | Taglie dalla XS alla XXXL | Materiale antipulviscolo | Stesse foggia della casacca ma fornita in materiale antipulviscolo conforme UNI 13795:2013 | 5 | 1 |
Pantalone antipulviscolo unisex | Verde | Taglie dalla XS alla XXXL | Materiale antipulviscolo | Stesse foggia del pantalone ma fornito in materiale antipulviscolo conforme UNI 13795:2013 | 5 | 1 | ||
Felpa antipulviscolo | Verde | Taglie dalla XS alla XXXL | Materiale antipulviscolo | Stesse foggia della felpa ma fornita in materiale antipulviscolo conforme UNI 13795:2013 | 5 | 1 | ||
1ter | Personale dirigente sanitario - Non medici (biologi, fisici, chimici, ecc.) | Camice M/L | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso | 4 | 1 |
Felpa M/L | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | Pile antistatico | Felpa completamente apribile con zip lunga | 2 | 1 |
ID | Profilo | Dotazione | Colore | Taglia | Composizione tessuto | Descrizione minima | Dotazione | Campionatur a |
1qu ater | Veterinari | Camice M/L | Azzurro | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso | 4 | 1 |
Casacca M/C | Azzurro | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Casacca unisex lunga fino sotto i fianchi, spacchi laterali di 10 cm circa, 2 tasche in basso applicate, 1 tasca laterale sx al petto, manica kimono corta, scollatura a V | 5 | 1 | ||
Pantalone unisex | Azzurro | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Pantalone unisex, coulisse ed elastico in vita, chiuso davanti, tasca laterale destra altezza coscia, gamba linea dritta o leggermente a stringere sul fondo, tasche oblique laterali | 5 | 1 | ||
Tuta | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone | Intera, aperta anteriormente e chiusa tramite bottoni automatici o a pressione, due tasche anteriori, due taschini laterali, taschino posteriore chiuso tramite bottone automatico o a pressione, manica lunga con elastico al polso, giro manica comodo. | 1 | |||
Giacca a vento | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | Esterno in poliammide/poli uretano. Interno imbottitura in poliestere | Unisex, lunghezza sotto al bacini, due tasche con cerniera, interno staccabile, una tasca interna, chiusura centrale con lampo e bottoni automatici. Maniche lunghe con chiusura ad elastico o equivalente. Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse. | 1 | 1 | ||
2 | Personale infermieristico, Ostetriche, Puericultrici | Casacca M/C | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Casacca unisex lunga fino sotto i fianchi, spacchi laterali di 10 cm circa, 2 tasche in basso applicate, 1 tasca laterale sx al petto, manica kimono corta, scollatura a V | 5 | 1 |
ID | Profilo | Dotazione | Colore | Taglia | Composizione tessuto | Descrizione minima | Dotazione | Campionatur a |
Pantalone unisex | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Pantalone unisex, coulisse ed elastico in vita, chiuso davanti, tasca laterale destra altezza coscia, gamba linea dritta o leggermente a stringere sul fondo, tasche oblique laterali | 5 | 1 | ||
Felpa M/L | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | Pile antistatico | Felpa completamente apribile con zip lunga | 2 | 1 | ||
Zoccoli | Bianco | Taglie dalla 34 alla 48 | Mescola polimerica antistatica - latex free | Plantare anatomico, suola antiscivolo, lavabili, disinfettabili e sterilizzabili, suola forata, tomaia forata/non forata | 1 | 1 | ||
3 | Personale ausiliario (OSS, Ausiliari, OTA) | Casacca M/C | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Casacca unisex lunga fino sotto i fianchi, spacchi laterali di 10 cm circa, 2 tasche in basso applicate, 1 tasca laterale sx al petto, manica kimono corta, scollatura a V | 5 | 1 |
Pantalone unisex | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Pantalone unisex, coulisse ed elastico in vita, chiuso davanti, tasca laterale destra altezza coscia, gamba linea dritta o leggermente a stringere sul fondo, tasche oblique laterali | 5 | 1 | ||
Felpa M/L | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | Pile antistatico | Felpa completamente apribile con zip lunga | 2 | 1 | ||
Giacca a vento (per servizi esterni) | da definire con le AASS | Taglie dalla XS alla XXXL | Esterno in poliammide/poli uretano. Interno imbottitura in poliestere | Unisex, lunghezza sotto al bacini, due tasche con cerniera, interno staccabile, una tasca interna, chiusura centrale con lampo e bottoni automatici. Maniche lunghe con chiusura ad elastico o equivalente. Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse. | 1 | 1 | ||
Zoccoli | Bianco | Taglie dalla 34 alla 48 | Mescola polimerica antistatica - latex | Plantare anatomico, suola antiscivolo, lavabili, disinfettabili e sterilizzabili, suola forata, tomaia | 1 | 1 |
ID | Profilo | Dotazione | Colore | Taglia | Composizione tessuto | Descrizione minima | Dotazione | Campionatur a |
free | forata/non forata | |||||||
4 | Personale tecnico sanitario (Lab. Analisi, Radiologia, Fisioterapisti Centro Trasf.,Ortottist i, Logopedista, Audiometrista, ecc) | Casacca M/C | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Casacca unisex lunga fino sotto i fianchi, spacchi laterali di 10 cm circa, 2 tasche in basso applicate, 1 tasca laterale sx al petto, manica kimono corta, scollatura a V | 5 | 1 |
Pantalone unisex | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Pantalone unisex, coulisse ed elastico in vita, chiuso davanti, tasca laterale destra altezza coscia, gamba linea dritta o leggermente a stringere sul fondo, tasche oblique laterali | 5 | 1 | ||
Felpa M/L | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | Pile antistatico | Felpa completamente apribile con zip lunga | 2 | 1 | ||
5 | Dietiste, Assistenti sociali, Assistenti Sanitari, Psicologi | Camice M/L | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso | 4 | 1 |
Camice M/C (per psicologi) | Colori allegri con stampe tipo fumetti | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Stessa descrizione della casacca | 4 | 1 | ||
6 | Autisti | Pantalone tipo Jeans | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone | Due tasche posteriori, due tasche oblique anteriori, passanti in vita, chiusura con bottoni e/o cerniera, doppia cucitura laterale. | 2 | 1 |
ID | Profilo | Dotazione | Colore | Taglia | Composizione tessuto | Descrizione minima | Dotazione | Campionatur a |
Polo M/C | Blu o grigio | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone | Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, xxxxxxx a costine, spacchetti laterali | 5 | 1 | ||
Polo M/L | Blu o grigio | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone | Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, xxxxxxx a costine, spacchetti laterali, manica lunga con polsino a costine | 5 | 1 | ||
Felpa M/L | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | Pile antistatico | Felpa completamente apribile con zip lunga | 2 | 1 | ||
7 | Farmacisti | Camice M/L | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, manica lunga con elastico al polso | 4 | 1 |
Felpa M/L | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | Pile antistatico | Felpa completamente apribile con zip lunga | 2 | 1 | ||
8 | Personale di front office (commessi, centralinisti) | Cardigan rappresentanza uomo | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | Min 70% lana vergine Peso indicativo gr. 450 (pesante) 300 (leggero) | Costituito da un dietro e due parti anteriori, i due davanti sono sagomati in modo che uniti tra di loro formano una V . Nella parte inferiore il corpo termina con una fascia giro vita Sul bordo del davanti destro sono cuciti 5 bottoni , posti a distanze equidistanti tra di loro, il primo cucito alla spezzatura dei davanti. Maniche: a giro con polsino al fondo. Polsi, e bordi realizzati in costina. | 2 | 1 |
ID | Profilo | Dotazione | Colore | Taglia | Composizione tessuto | Descrizione minima | Dotazione | Campionatur a |
Cardigan rappresentanza donna | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | Min 70% lana vergine Peso indicativo gr. 450 (pesante) 300 (leggero) | Costituito da un dietro e due parti anteriori, I due davanti sono sagomati in modo che uniti tra di loro formano una V . Nella parte inferiore il corpo termina con una fascia giro vita Sul bordo del davanti sinistro sono cuciti 5 bottoni , posti a distanze equidistanti tra di loro, il primo cucito alla spezzatura dei davanti. Maniche: a giro con polsino al fondo. Polsi, e bordi realizzati in costina. | 2 | 1 | ||
Pantalone rappresentanza uomo | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% lana vergine (fresco lana) | Apertura sul davanti con lampo in tinta, due tasche interne sul davanti taglio obliquo, due tasche posteriori a filetto con bottone e asola, internamente foderato sul davanti fin sotto il ginocchio. | 2 | 1 | ||
Pantalone rappresentanza xxxxx | Xxx | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% lana vergine (fresco lana) | Apertura sul davanti con lampo in tinta, due tasche interne sul davanti taglio obliquo, due tasche posteriori a filetto con bottone e asola, internamente foderato sul davanti fin sotto il ginocchio. Taglio donna. | 2 | 1 | ||
Polo M/C | Blu o grigio | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone | Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, xxxxxxx a costine, spacchetti laterali | 5 | 1 | ||
Polo M/L | Blu o grigio | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone | Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, xxxxxxx a costine, spacchetti laterali, manica lunga con polsino a costine | 5 | 1 |
ID | Profilo | Dotazione | Colore | Taglia | Composizione tessuto | Descrizione minima | Dotazione | Campionatur a |
9 | Custodi | Vestito a giacca estivo uomo e donna | Blu o grigio scuro | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% lana vergine (fresco lana) | giacca monopetto foderata - due o tre bottoni - spalle imbottite - bavero a revers - due tasche sul davanti con pattina - un taschino sx al petto tagliato - maniche lunghe con spacchi sul fondo manica fermati da bottoni - abbottonatura uomo e donna; pantalone donna dritto - chiusura laterale con lampo e bottone; pantalone uomo con tasche laterali oblique - apertura sul davanti con lampo - due tasche posteriori interne con apertura a taglio | 3 | 1 |
Vestito a giacca invernale uomo e donna | Blu o grigio scuro | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% lana vergine | giacca monopetto foderata - due o tre bottoni - spalle imbottite - bavero a revers - due tasche sul davanti con pattina - un taschino sx al petto tagliato - maniche lunghe con spacchi sul fondo manica fermati da bottoni - abbottonatura uomo e donna; pantalone donna dritto - chiusura laterale con lampo e bottone; pantalone uomo con tasche laterali oblique - apertura sul davanti con lampo - due tasche posteriori interne con apertura a taglio | 3 | 1 | ||
Camicia uomo M/L e M/C | Azzurra o bianca | Taglie dalla XS alla XXXL | cotone 100%; armatura: tela , peso: 110/115 +/- 5% g/mq | abbottonatura centrale con cannolo - manica lunga con polsini a bottoni - colletto a punta - un taschino sul lato sx al petto - maniche corte con bordino in fondo | 5 | 1 | ||
Camicia donna M/L e M/C | Azzurra o bianca | Taglie dalla XS alla XXXL | cotone popeline 100%; armatura: tela , peso: 110/115 +/- 5% g/mq | abbottonatura centrale donna con cannolo - manica lunga con polsini a bottoni - colletto a punta - un taschino sul lato sx al petto - maniche corte con bordino in fondo | 5 | 1 |
ID | Profilo | Dotazione | Colore | Taglia | Composizione tessuto | Descrizione minima | Dotazione | Campionatur a |
Cravatta | Colore da concordare | poliestere 100% | 3 | - | ||||
10 | Operai, addetti ai servizi vari | Pantalone multitasche | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | cotone 100% massaua | Pantalone multitasche. Apertura anteriore tramite cerniera o bottone a pressione, passanti in vita, due tasche anteriori e due posteriori chiuse con bottone a pressione, due tasche da pescatore chiuse tramite cerniera lungo le gambe. | 2 | 1 |
Giacca | Blu | Taglie dalla XS alla XXXL | cotone 100% massaua | Apertura centrale fermata tramite bottoni coperti da finta. Collo a camicia in tessuto addoppiato. Manica lunga a raglan, fissata tramite elastico al polso. Tasche: due taschini applicati al petto, due tasche laterali. | 2 | 1 | ||
Polo M/C | Blu o grigio | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone | Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, xxxxxxx a costine, spacchetti laterali | 5 | - | ||
Polo M/L | Blu o grigio | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone | Lavorazione a nido d'ape, bordo maniche a costine, apertura anteriore con tre bottoni, xxxxxxx a costine, spacchetti laterali, manica lunga con polsino a costine | 5 | - | ||
Giacca a vento | da definire con le AASS | Taglie dalla XS alla XXXL | Esterno in poliammide/poli uretano. Interno imbottitura in poliestere | Unisex, lunghezza sotto al bacini, due tasche con cerniera, interno staccabile, una tasca interna, chiusura centrale con lampo e bottoni automatici. Maniche lunghe con chiusura ad elastico o equivalente. Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse. | 1 | 1 | ||
10 | Specializzandi | Camice M/L | Bianco | Taglie dalla XS alla XXXL | 100% cotone peso: 185/195 +/- 5% g/mq | Camice unisex con apertura anteriore centrale con bottoni automatici, collo a revers, 2 tasche in basso applicate, 1 taschino laterale sx al petto, vestibilità comoda, giro manica ampio, | 4 | 1 |
ID | Profilo | Dotazione | Colore | Taglia | Composizione tessuto | Descrizione minima | Dotazione | Campionatur a |
manica lunga con elastico al polso |
Le dotazioni ivi indicate si intendono per le divise personalizzate. In caso di distribuzione delle divise tramite armadi automatizzati, la dotazione per singola posizione potrà essere diminuita rispetto alla dotazione di divise personalizzate, in funzione del turn over ottimale degli operatori.
Nel caso per le diverse qualifiche si offrano gli stessi capi in termini di tessuto, foggia, ecc. (anche se di colori diversi) è possibile presentare unica campionatura avendo cura di evidenziare le qualifiche per le quali il capo è stato offerto.
6.3 BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA IN TESSUTI TECNICI RIUTILIZZABILI PER SALA OPERATORIA
Dovranno essere realizzati in poliestere (microfibre), con rinforzi in laminati, ove richiesto, nelle aree critiche di teli e di camici.
In particolare i tessuti utilizzati dovranno garantire:
- barriera ai liquidi
- potere assorbente (ove richiesto)
- minima perdita particellare
- drappeggiabilità
- resistenza tessile elevata
- comfort per il personale utilizzatore
- termoregolazione per il paziente
- maneggevolezza e facilità d uso.
Tutti i manufatti in TTR forniti a noleggio dovranno esibire caratteristiche conformi alle prescrizioni per essi applicabili previste dalla norma UNI EN 13795 parti 1, 2 e 3, e dovranno essere immessi in commercio come dispositivi medici dotati di marchio CE di conformità alla direttiva 93/42/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.
6.3.1 Caratteristiche generali dei camici
I camici dovranno possedere un idoneo sistema di chiusura che ne permetta l allacciamento internamente, esternamente su un fianco e nella parte posteriore del collo.
I polsini dovranno essere in poliestere elasticizzato.
La struttura del camice dovrà prevedere la copertura totale della schiena da realizzarsi mediante completa sovrapposizione, da fianco a fianco, dei lembi posteriori.
I camici dovranno essere di due tipologie:
a) standard;
b) rinforzati.
per ciascuna delle quali andranno assunti, quali parametri prestazionali di riferimento, quelli prescritti dalla parte applicabile della UNI EN 13795 (parti relative).
6.3.2 Caratteristiche generali dei teli
Le dimensioni, la forma, il disegno e la piegatura dovranno essere tali da garantire il totale rispetto della corretta tecnica asettica nella creazione del campo operatorio e della copertura sterile dei tavoli per strumenti chirurgici.
A secondo dell impiego i teli dovranno essere provvisti di zone di rinforzo, fori, finestre, zone adesive, ecc.
6.3.3 Elenco articoli di biancheria in TTR per sala operatoria
Le caratteristiche degli articoli in TTR sono esplicitate nell Allegato C al Capitolato Tecnico.
6.4 DIVISE EMERGENZA
Per le Aziende Sanitarie richiedenti, il fornitore dovrà fornire in noleggio le divise per gli operatori del Servizio Emergenza 118. Xxxx divise dovranno rispondere alle caratteristiche minime riportate in calce al presente paragrafo.
Descrizione divisa | Composizione | Colore | Dotazione | Campion atura |
Giaccone impermeabile | Tessuto | Giallo | 2 | 1 |
Norme di riferimento: - DPI ai sensi della Norma 340/04 - Norma UNI EN 471:2008 revisionata con la UNI EN 20471:2013, Classe III (alta visibilità) - Norm UNI EN 343:2008 (protezione contro la pioggia) Tenuta d acqua su tessuto cucito ad incrocio e termosaldato: norma UNI EN 20811; Resistenza alla bagnatura: non inferiore a ISO 4 = 90, UNI EN 24920/93; Permeabilità vapore d acqua > 700 g/mq 24h, UNI 4818/26°; Resistenza al vapore d acqua: Ret < 10 m Pa/W ISO 11092. Requisiti di foggia: Sul petto destro è presente un velcro per portatessera Sul petto destro sopra al porta tessera è presente un velcro per l applicazione dell etichetta di qualifica; Nella zona pettorale sinistra deve essere presente una tasca porta radio di dimensioni larghezza 9 cm x lunghezza 16 cm con soffietto di 3 cm con patella di ritenzione velcrata predisposta per la fuoriuscita dell antenna radio. Al di sotto del velcro per le personalizzazioni e del porta radio devono essere ricavate due tasche a taglio verticale posizionate in prossimità dell apertura dell indumento. Nella parte anteriore inferiore devono essere presenti due tasche con soffietto di circa 2 cm. Il senso di apertura delle cerniere deve essere dal fianco verso l interno. La cerniera di chiusura dell indumento deve essere assemblata al corpo del giubbino tramite un inserto in materiale bi-elastico in modo da aumentare l aderenza dello stesso al corpo dell operatore; Le cerniere di tutte le tasche devono essere dotate di cursori riportanti tiretti di lunghezza di 5-6 cm. Le maniche devono essere realizzate con inserti in materiale bi-elastico in modo da aumentare l aderenza dello stesso alle braccia dell operatore; la regolazione del polsino deve prevedere un sistema di chiusura tramite elastico velcrato per permettere la massima aderenza al polso. Sul braccio sinistro deve essere presente una tasca munita di cerniera di chiusura Cappuccio staccabile con bottoni a pressione, modello sagomato foderato in poliammide con chiusura sottogola tramite numero 2 bottoni a pressione, cordoncino di regolazione e fermo corda. Logo 118 a colori nella parte posteriore | impermeabile traspirante (Gore-tex o equivalente) | fluo/arancio fluo/rosso fluo con bande rifrangenti | ||
Giacca leggera (giubbino) Norme di riferimento: - DPI ai sensi della Norma 340/04 | Misto cotone poliestere | Giallo fluo/arancio fluo/rosso fluo con bande | 2 | 1 |
- Norma UNI EN 471:2008 revisionata con la UNI EN 20471:2013, Classe III (alta visibilità) Requisiti di foggia: Collo a camicie Apertura davanti chiusa con cerniera coperta con cannoncino fermato con velcro Maniche lunghe a giro finite con elastico sul polso Tasche a filetto chiuse da pattine Logo 118 a colori nella parte posteriore Sul petto destro è presente un velcro per portatessera Sul petto destro sopra al porta tessera è presente un velcro per l applicazione dell etichetta di qualifica | rifrangenti | |||
Giacchino impermeabile (Kway) Norme di riferimento: - Norma UNI EN 471:2008 revisionata con la UNI EN 20471:2013, Classe III (alta visibilità) - Norma UNI EN 343:2008 (protezione contro la pioggia) Requisiti di foggia: Collo alto alla coreana con tasca posteriore per contenere il cappuccio con chiusura a mezzo velcro Cappuccio non staccabile dotato di regolazione Apertura davanti chiusa con cerniera Maniche lunghe a giro finite con elastico sul polso Tasche a filetto chiuse da pattine Logo 188 a colori nella parte posteriore Sul petto destro è presente un velcro per portatessera Sul petto destro sopra al porta tessera è presente un velcro per l applicazione dell etichetta di qualifica | Tessuto impermeabile traspirante | Giallo fluo/arancio fluo/rosso fluo con bande rifrangenti | 2 | 1 |
Gilet multifunzione Norme di riferimento: - Norma UNI EN 471:2008 revisionata con la UNI EN 20471:2013, Classe III (alta visibilità) - Norma UNI EN 343:2008 (protezione contro la pioggia) Requisiti di foggia: Collo a V con chiusura centrale tramite cerniera Nella zona pettorale sinistra è applicata una tasca portaradio con fettuccia di sicurezza regolabile chiusa con velcro Nella zona pettorale destra è presente una tasca a soffietto con chiusura orizzontale a cerniera, sulla quale è sovrapposto un doppio portapenne. Nella zona inferiore sono applicate due tasche a soffietto: entrambe | Tessuto impermeabile traspirante | Giallo fluo/arancio fluo/rosso fluo con bande rifrangenti | 2 | 1 |
protette da patella fermata da velcro. | ||||
Pantalone invernale Norme di riferimento: - DPI ai sensi della Norma 340/04 - Norma UNI EN 471:2008 revisionata con la UNI EN 20471:2013, Classe III (alta visibilità) - Norma UNI EN 343:2008 (protezione contro la pioggia) Requisiti di foggia: n. 2 tasche a taglio sul davanti chiusura con cerniera; n. 2 tasconi laterali applicati sui fianchi e chiusi da cerniera; n. 1 tasca posteriore a dx con pattina e bottone a pressione; apertura anteriore chiusa con cerniera coperta da patta e chiusa in vita con bottone a pressione; livello ginocchio toppe realizzate con stesso tessuto esterno e imbottite con imbottitura sfilabile. fondo pantalone con apertura laterale 25 cm circa chiusura a cerniera con soffietto e ghetta interna | Poliestere e cotone con peso gr 250 +/- 10% | Giallo fluo/arancio fluo/rosso fluo con bande rifrangenti | 3 | 1 |
Xxxxxxxxx estivo Norme di riferimento: - DPI ai sensi della Norma 340/04 - Norma UNI EN 471:2008 revisionata con la UNI EN 20471:2013, Classe III (alta visibilità) - Norma UNI EN 343:2008 (protezione contro la pioggia) Stesse tipologie di foggia del pantalone invernale. | Poliestere e cotone con peso gr 190 +/- 10% | Giallo fluo/arancio fluo/rosso fluo | 3 | 1 |
Sovrapantalone da intervento impermeabile Tessuto impermeabile traspirante a norma UNI EN 471:2008 revisionata con la UNI EN 20471:2013 classe 2 DPI di 2° categoria e UNI EN 343:2008. | Tessuto impermeabile traspirante | Giallo fluo/arancio fluo/rosso fluo | 2 | 1 |