REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ DI POMEZIA (Città Metropolitana di Roma Capitale)
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA
Cessione del contratto individuale di lavoro subordinato – XXXXXXXX XXXXXXX (art. 1406 codice civile)
Le parti di seguito costituite:
IL COMUNE DI POMEZIA (RM) con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX), codice fiscale 02298490588, rappresentato dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane, nato a Pesaro il 30/07/1959, che interviene in qualità di Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane, autorizzato con Decreto del Sindaco n. 2 del 3/1/2019, che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente “CEDENTE”;
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROMA CAPITALE con sede legale in Xxx xxx
Xxxxxxxxxxx, 0 codice fiscale 02438750586 rappresentata dal Dott. , nato a
( ) il che interviene in qualità di
incaricato con , che nel prosieguo del
contratto sarà indicato semplicemente “CESSIONARIO ”;
- XXXXXXXX XXXXXXX, nato a Roma il 19/09/1969 C.F. CMPCLD69P19H501U, che nel
prosieguo del contratto sarà indicato “LAVORATORE CEDUTO”;
PREMESSO CHE:
a) l’articolo 7 del D.P.C.M. 5.08.1988 n. 325 recante “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nelle Pubbliche Amministrazioni” stabilisce che: “E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo
professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.”
b) il codice civile disciplina la “cessione del contratto” al capo VIII del libro IV con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Cessione contratto di lavoro
1. Il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data 02/11/2006, fatta salva l'anzianità di servizio maturata, con IL LAVORATORE, in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità volontaria ex art. 7 del D.P.C.M. n. 325/88.
Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto
1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro Quarto (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.
2. Il CEDENTE garantisce la piena validità del contratto ceduto, i cui contenuti e le cui condizioni attuali restano confermati integralmente, senza tuttavia che il CEDENTE ne garantisca l’adempimento da parte del LAVORATORE CEDUTO.
3. Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.
4. Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell’articolo 1409 del codice civile.
5. Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.
6. Il LAVORATORE CEDUTO non subirà, per effetto del suo passaggio alle dipendenze del CESSIONARIO, conseguenze giuridiche ed economiche pregiudizievoli, poiché il suo rapporto di lavoro subordinato viene ceduto senza soluzione di continuità e senza interrompere il rapporto di lavoro in corso.
7. Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda, ad esempio, l’anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le eventuali ferie residue maturate e non godute e così via.
Art. 3 – Tipologia del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina dei presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.
Art. 4 – Durata del contratto
1. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020.
2. Pertanto, l’ultimo giorno di lavoro presso la Città di Pomezia è il 31 dicembre 2019.
Art. 5 –Inquadramento professionale
1. Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica con la posizione
economica e il profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999 e così indicati:
a) CATEGORIA GIURIDICA = C
b) POSIZIONE ECONOMICA = C3
c) PROFILO PROFESSIONALE = Esperto in attività amministrative
2. Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs.n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
Art. 6 – Trattamento economico
1. Il trattamento economico annuo del LAVORATORE è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento, come sotto indicato:
a) LIVELLO RETRIBUTIVO INIZIALE = € 20.344,07 (per 12 mensilità), oltre tredicesima mensilità, indennità di comparto, elemento perequatativo, indennità di vacanza contrattuale e assegno per il nucleo familiare se spettante.
La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 7 – Sede di lavoro
1. La sede dell’attività lavorativa è circoscritta nell’ambito territoriale di Roma Capitale.
Art. 8– Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato nell’orario di servizio stabilito dal dirigente, sulla base della normativa vigente e secondo criteri di flessibilità e funzionalità del servizio.
Art. 9 – Obblighi del LAVORATORE
1. Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013), nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
Art. 10 – Incompatibilità
1. Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO.
3. Le violazioni delle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
Art. 11 – Disciplina
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
1. I dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito dell’attività di gestione del rapporto di lavoro con entrambi gli Enti per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai
contratti collettivi che lo disciplinano. L’eventuale trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore I – Gestione Risorse Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 13 – Disposizione di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, nel codice civile, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali.
Art. 14 – Foro competente
1. Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro.
Art. 15 – Oneri e spese contrattuali
1. Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642. e dell’imposta di registrazione, ai sensi dell’articolo 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 poiché il cedente cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall’imposto di xxxxx e non soggetto a registrazione.
Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia. Xxxxx, approvato e sottoscritto
IL LAVORATORE CEDUTO (Sig. XXXXXXXX XXXXXXX) IL CEDENTE (DR. XXXXXXXX XXXXXXXXX)
IL CESSIONARIO ( )