ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Gruppo Merceologico Servizi di Telecomunicazione
Prot.n. 1380 - MI/cs Milano, 1^ luglio 2003
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
Oggetto: Fondo Telemaco, attuazione accordo 30 aprile 2003.
Il 30 aprile u.s. è stato sottoscritto un accordo tra Asstel e le XX.XX. di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM- UIL (che si allega per completezza di informazione) in merito alla istituzione del fondo di previdenza complementare in applicazione di quanto previsto dall'art. 52 del vigente CCNL. A tale fine le parti hanno concordato di realizzare la trasformazione in fondo di settore del " Fondo nazionale pensione per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione-Telemaco".
Al riguardo va segnalato che il Presidente del Fondo Telemaco ha reso noto per le vie brevi che il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha approvato, nella seduta del 20 giugno u.s. le modifiche statutarie conseguenti all'Accordo del 30 aprile c.a. in materia di previdenza complementare. Tale processo di approvazione si concluderà formalmente dopo lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria del Fondo, convocata per il prossimo 9 luglio 2003.
In considerazione di quanto sopra si ritiene utile condividere fin da ora alcuni passaggi operativi conseguenti alla delibera del C.d.A. sopra menzionata.
La nuova scheda informativa destinata ai lavoratori e la domanda di adesione potranno essere direttamente scaricati dal sito internet del Fondo a partire dal 25 luglio p.v.. In pari data i lavoratori non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare collettiva potranno iscriversi a Telemaco secondo le normali procedure di adesione e i lavoratori precedentemente iscritti allo stesso potranno attivare la prosecuzione della posizione contributiva (modulo p.1 ).
Sempre da tale data decorrerà il periodo di 90 giorni, stabilito con l'Accordo del 30/04/2003, durante il quale i lavoratori iscritti ad altre forme di previdenza complementare collettiva potranno esercitare le opzioni previste dal citato accordo. A tale fine nei prossimi giorni il Fondo trasmetterà alle Aziende interessate una specifica comunicazione da inoltrare ai lavoratori interessati. Durante tale periodo i lavoratori iscritti ad altre forme di previdenza complementare rimarranno nel fondo di provenienza e le aziende manterranno ferma la contribuzione verso il suddetto Fondo. Ne consegue che per tali lavoratori sarà indifferente al momento in cui decideranno di avviare la domanda di adesione/riscatto/trasferimento, posto che la scelta produrrà i suoi effetti dopo il termine di 90 giorni ( 23 ottobre 2003).
Scaduto il periodo di 90 giorni sarà cura delle Associate trasmettere tempestivamente al Fondo Telemaco l'elenco dei lavoratori iscritti ad altre forme di
previdenza complementare che hanno presentato domanda di adesione, nonché coordinare la trasmissione ai Fondi di provenienza delle domande di riscatto/trasferimento. Al fine di evitare disguidi riferiti alla posizione previdenziale dei lavoratori, si suggerisce di prolungare il versamento della contribuzione al Fondo di provenienza fino al 30/10/2003.
Suggeriamo altresì alle singole aziende, per ragioni di prudenza, di verificare entro la seconda metà di ottobre la posizione dei lavoratori già iscritti ad altri fondi di previdenza complementare collettiva, che non abbiano ancora esercitato nessuna delle opzioni previste, acquisendo una esplicita manifestazione di volontàin merito.
Per chiarimenti - in accordo con il Fondo - Vi preghiamo di fare riferimento ai Servizi Previdenziali ovvero per gli aspetti operativi, al nr. 06 84510270 ( Sig.ra Cocciolo ). Vi preghiamo, infine, di trasmettere ad Asstel il numero dei dipendenti potenzialmente interessati all'adesione al Fondo, come individuati dallo Statuto e dall'Accordo del 30 aprile u.s. affinché quest'ultimo possa comunicarli all'Organismo di Xxxxxxxxx.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. Ci è gradita l'occasione per porgere i ns. migliori saluti
IL DIRETTORE
(Xxxx Xxxxxxxx)
All. 1-Accordo del 30/04/2003
VERBALE DI ACCORDO
In Roma, addì 30 Aprile 2003
Fra l’ASSOTELECOMUNICAZIONI, ASSTEL rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, assistito dal Direttore Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, con l’assistenza della Confindustria rappresentata da Xxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, e da una Delegazione composta da: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx;
e la SLC- CGIL, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
e la Fistel - CISL, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xx Xxxx; e la UilCom -UIL, rappresentata da Xxxxx Xx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxx.
premesso che
- l’art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione sottoscritto il 28 giugno 2000 (di seguito, CCNL) ha previsto l’istituzione di una forma di previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che applicano il predetto contratto collettivo;
- a tale fine è stato concordato di realizzare la trasformazione in fondo di settore del “Fondo nazionale pensione per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione- Telemaco”;
- con accordo tra le Parti stipulanti devono essere stabilite misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo;
- per i lavoratori già iscritti a Fondi di settore si rende necessario salvaguardare la continuità di iscrizione a tali Fondi fino alla suddetta trasformazione;
si conviene quanto segue
1) Il “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione – Telemaco” assume le caratteristiche di Fondo pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione, in attuazione delle previsioni contenute nell’art. 52 del CCNL.
Il Fondo è rivolto ai lavoratori dipendenti – operai, impiegati e quadri, non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro -
delle aziende, e delle Associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, che applicano il CCNL.
Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al comma che precede e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata. La permanenza nel Fondo richiede nell'accordo sindacale la integrale accettazione dello Statuto del Fondo Telemaco ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle Fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.
L’operazione non determina soluzioni di continuità nell’attività del Fondo oggi operante, del quale quello di settore mantiene tutte le caratteristiche e le modalitàdi funzionamento, come indicate negli Accordi Istitutivi del 30 marzo 1998 e del 29 luglio 1998, che non risultino incompatibili con quanto di seguito concordato. Ogni richiamo alle “Parti stipulanti”, contenuto nelle predette fonti , deve intendersi riferito alle Parti che stipulano il presente accordo.
2) La contribuzione al Fondo si realizza attraverso:
- un'aliquota a carico del socio lavoratore;
- un'aliquota a carico della rispettiva Azienda associata;
- la destinazione di una quota dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto maturando.
Ciascuna delle suddette fonti di finanziamento è commisurata al 1% della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.
La contribuzione al Fondo a carico delle Aziende che alla data di sottoscrizione del presente accordo versino contributi ad altra forma complementare in misura inferiore a quella sopra indicata, è commisurata alle seguenti quote della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto:
- per l’anno 2003: 0,7%;
- per l’anno 2004: 0,8%;
- per l’anno 2005: 0,9%;
- dall’anno 2006: 1,0%.
La contribuzione al Fondo a carico delle Aziende che risultino giàcostituite alla data di sottoscrizione del presente Accordo, le quali alla medesima data non versino contributi ad alcuna forma pensionistica complementare, è commisurata alle
seguenti quote della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto:
- per l’anno 2003: 0,8%;
- dall’anno 2004: 1,0%.
Eventuali modificazioni ed integrazioni saranno convenute dalle medesime Parti stipulanti il presente Accordo.
L'obbligo contributivo nei confronti del Fondo è assunto dalle Aziende esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano la qualità di soci del Fondo stesso; la corrispondente contribuzione, pertanto, non saràdovuta né si convertiràin alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualitàdi soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente.
Ferma restando la libertà di adesione, per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93 (28 aprile 1993) è dovuta l'integrale destinazione al Fondo del Trattamento di Fine Rapporto.
Secondo le modalità di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) dello Statuto del Fondo, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, disciplina la facoltà del lavoratore di elevare la propria contribuzione.
I contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti mensilmente e versati al Fondo, unitamente ai contributi a carico delle Aziende, ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre e gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento sarà adottata per l’importo della quota di Trattamento di Fine Rapporto.
Ciascuna Azienda fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l’entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta l’anno il Fondo forniràad ogni singolo lavoratore comunicazione dei versamenti effettuati dalla rispettiva Azienda.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione della retribuzione la contribuzione al Fondo è sospesa, fatta salva l’ammissione del lavoratore a proseguire volontariamente il versamento dei contributi nelle ipotesi e secondo le modalitàstabilite dallo Statuto.
I contributi versati dalle Aziende al Fondo non sono computabili ad alcun altro effetto.
3) Le posizioni individuali dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL i quali, al momento dell’avvio del Fondo di settore, risultino iscritti ad altre forme di previdenza complementare di tipo collettivo possono essere trasferite al Fondo
Telemaco. Il dipendente può, in alternativa, trasferire la propria posizione ad altra forma complementare o riscattarla ovvero mantenerla nel fondo di provenienza ove lo statuto di tale fondo lo consenta. L’opzione deve essere comunicata all’Azienda di appartenenza entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione dell’informativa di cui appresso.
Decorso tale termine, la contribuzione del datore di lavoro e l’obbligo di versamento del TFR sussistono esclusivamente nei confronti dei dipendenti le cui posizioni individuali siano state oggetto di trasferimento al Fondo Telemaco.
L’esercizio delle suddette facoltàè subordinato alla ricezione da parte dei lavoratori di adeguata informativa sulle caratteristiche del Fondo Telemaco, con particolare riguardo agli aspetti inerenti gli oneri contributivi.
Le Parti si riservano di verificare la possibilità che, alla luce dell’attuale assetto normativo e delle intese che potranno intercorrere con gli altri fondi di settore interessati, le posizioni dei lavoratori sopra indicati, i quali non abbiano fatto pervenire all’Azienda nel predetto termine alcuna manifestazione di volontà, vengano trasferite al Fondo Telemaco e, ove nel predetto termine il Fondo Telemaco avvii la gestione multicomparto, il trasferimento avvenga verso linee di gestione che abbiano un profilo rischio/rendimento analogo a quello scelto dal lavoratore nel fondo di provenienza.
L’informativa di cui sopra dovrà contenere chiare ed inequivocabili indicazioni in tal senso.
4)A seguito della trasformazione del Fondo, le Parti raccomandano l’ampliamento della composizione dell’Assemblea dei Delegati a 60 membri, per metà eletti dai soci lavoratori e per metàeletti dalle Aziende associate.
In relazione alle predette modifiche le Parti raccomandano agli Organi competenti che le elezioni per il rinnovo dell`Assemblea dei Delegati vengano indette entro 30 giorni dalla definizione del nuovo Regolamento Elettorale. Gli Organi statutari restano confermati nell`attuale composizione fino allo svolgimento delle elezioni.
Il presente Accordo sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo Telemaco per gli adempimenti necessari. Le Parti concordano di proporre al Consiglio di Amministrazione del Fondo Telemaco di apportare allo Statuto del medesimo le modifiche indicate in Allegato.
5) Le Parti interpretano il termine “presentazione” di cui agli articoli 4, comma 7 e 21 comma 2 dello Statuto quale ricezione della domanda di adesione da parte delle aziende.
Norma transitoria A
I lavoratori con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, che alla data di avvio dell’operativitàdel fondo di settore siano già iscritti ad altro fondo di previdenza complementare,
possono trasferire la propria posizione al Fondo Telemaco entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento di apposita informativa.
Norma transitoria B
Le Parti si impegnano a valutare entro l’anno 2003 l’opportunità di disporre l’ampliamento dell’ambito dei destinatari del Fondo Telemaco al fine di comprendervi i lavoratori titolari di contratto di apprendistato.
Allegato1
FONDO TELEMACO MODIFICHE STATUTARIE
Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede
1 - In attuazione dell’Accordo sindacale stipulato in data 30 marzo 1998 fra Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Telespazio, Stream, CSELT, Telesoft, Sodalia, Stet International, Scuola Superiore G. R. Romoli, Elettra TLC, Trainet e TMI-Telemedia International, e SLC-Cgil, FIS.Tel-Cisl e UILTE-Uil - configurate quali parti istitutive unitariamente intese rispettivamente per le Aziende ed i lavoratori - è costituito il “Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione - Telemaco”, di seguito denominato “Fondo”.
1- bis In attuazione dell’art. 52 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione del 28 giugno 2000 (di seguito denominato “CCNL”), fra ASSOTELECOMUNICAZIONI, ASSTEL e SLC CGIL, FISTEL CISL,
UILCOM UIL è stato stipulato in data 30 Aprile 2003 l’Accordo sindacale (di seguito denominato “Accordo”) con il quale il Fondo assume le caratteristiche di Fondo Pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione.
2 - Il Fondo è costituito nella forma di associazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 7e seguenti del Codice Civile e del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato “Decreto”.
3 - Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 30.
4 - Il Fondo ha sede a Roma in …………………..
Art. 2 - Scopo
1 - Il Fondo persegue senza alcun fine di lucro lo scopo esclusivo di erogare ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, secondo il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale ed in regime di contribuzione definita, secondo le norme del presente Statuto ed in conformitàal Decreto.
2 - Il Fondo non può assumere o concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti al suo scopo.
TITOLO II – DESTINATARI E SOCI
Art. 3 - Destinatari e soci
1 - Sono destinatari del Fondo i lavoratori - operai, impiegati e quadri - non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro, dipendenti dalle Aziende e delle associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, alle quali si applica il CCNL.
2 - Sono soci del Fondo i lavoratori di cui al comma 1 che presentino domanda di adesione ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 4, le Aziende da cui essi dipendono, nonché i pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari di vecchiaia o anzianità.
3 - Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al comma due e sempre che per l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.
4 – Nel caso indicato al precedente comma 3, la permanenza nel Fondo richiede nell'accordo sindacale la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.
Art. 6 - Cessazione della qualità di socio
1 - Il rapporto associativo cessa nei casi di seguito indicati:
a) risoluzione del rapporto di lavoro, in mancanza dei requisiti di cui all’art. 16, commi 2 e 3, per causa diversa dal passaggio alle dipendenze di Aziende nei cui confronti trova applicazione il CCNL ovvero per le altre cause previste dallo Statuto;
b) passaggio a dirigente;
c) recesso dal rapporto associativo per trasferimento ad altro fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del Decreto o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del Decreto ai sensi di cui al successivo art. 18, comma 2.
2 - La cessazione della qualitàdi socio decorre:
- nei casi di cui alle lettere a) e b), dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l’evento;
- nei casi di cui alla lettera c), dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di ricevimento della domanda di recesso.
Art. 21 - Contribuzione
1 - La contribuzione al Fondo è dovuta dai soci di cui all’art. 3 nelle misure e secondo le modalità ed i termini stabiliti dall’Accordo di cui all’art.1 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
[omissis]