ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
Il Dipartimento di Scienze Umane presso l’Università degli Studi di Verona (d’ora innanzi Dipartimento) con sede legale in via dell’Artigliere 8, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Direttore del Dipartimento autorizzato alla stipula del presente Contratto con delibera della Giunta di Dipartimento del 26 agosto 2020,
E
Dmo Piemonte S.C.R.L. (denominata VisitPiemonte), partita IVA/codice fiscale 09693360019 / 09693360019, con sede legale in Torino (To) indirizzo Via Bertola 34 - CAP 10122, d'ora in poi nominata "VisitPiemonte", rappresentata da Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Torino (To), il 20/08/1958, in qualità di rappresentante legale.
il Dipartimento e VisitPiemonte di seguito collettivamente identificati come le “Parti”
PREMESSO CHE
- il Dipartimento ha come finalità la ricerca scientifica, l’elaborazione e la trasmissione del sapere e la promozione della cultura;
- il Dipartimento promuove e coordina la ricerca scientifica e tecnologica e l’attività didattica, in conformità ai principi generali fissati dalle leggi vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nel rispetto della libertà di ricerca, di insegnamento e di studio;
- il Dipartimento, in relazione alle proprie finalità, promuove la collaborazione con altre università italiane o straniere, con altri soggetti pubblici o privati, e favorisce gli scambi e la collaborazione scientifica e didattica anche attraverso accordi, contratti, convenzioni e iniziative consortili;
- il Partner ha interesse a collaborare per le attività di Ricerca che saranno descritte in accordi specifici che disciplineranno i termini della collaborazione tra le Parti;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACCORDO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo quadro regola i rapporti di collaborazione fra le Parti al fine di promuovere, favorendo le interazioni nei settori di attività di comune interesse, uno sviluppo congiunto delle iniziative e un più efficace raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali, nonché la condivisione e la realizzazione di obiettivi, attività programmate e progetti concordati sulla base di accordi specifici. Il presente Accordo è collegato alle attività istituzionali del progetto SPOT - Social and innovative Platform On cultural Tourism and
its potential towards deepening Europeanisation, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 (G.A. 870644), di cui il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona è partner e VisitPiemonte è stato coinvolto dal partner in qualità di Stakeholder, a titolo non oneroso. In particolare, VisitPiemonte potrà collaborare per quanto riguarda le attività di raccolta dati, coinvolgimento di enti e attori del territorio e per la disseminazione dei risultati della ricerca.
ART. 2
DURATA DELL’ACCORDO
1. Il presente Accordo quadro ha la durata di tre anni con inizio dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato o prorogato sulla base di un atto scritto approvato dai rispettivi organi competenti.
2. Le Parti potranno recedere dall’Accordo con un preavviso di sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
3. Ciascuna Parte, in qualsiasi momento prima della scadenza dell’Accordo, può proporre all’altra modifiche di singole clausole e di parti dello stesso che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della collaborazione o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.
ART. 3 RESPONSABILI DEL PROGETTO
1. I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente Accordo sono:
- per il Dipartimento, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, quale Coordinatore scientifico dell’attività e responsabile dell’unità di ricerca del progetto SPOT presso il Dipartimento;
- per VisitPiemonte, il Direttore generale, dott.ssa Xxxxx Xxxxxx e la Responsabile dell’Osservatorio Turistico regionale che opera all’interno della società dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. La società si impegna a notificare al Dipartimento ogni variazione della propria legale rappresentanza ed ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell’assetto dell’impresa quali fusioni, scissioni, incorporazione, trasformazioni, modificazioni della ditta, della ragione o denominazione sociale, cessione di rami di azienda.
ART. 4
MODALITA’ OPERATIVE
1. Le Parti metteranno a disposizione competenze, risorse e strumenti per la realizzazione degli obiettivi e dei comuni progetti scientifici, didattici e di trasferimento ed approfondimento scientifico.
2. Le Parti, inoltre, si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla messa disposizione di risorse finanziarie, materiali, attrezzature, locali e del personale occorrenti per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
3. Tali forme di collaborazione saranno attuate attraverso specifici contratti adottati sulla base del presente Accordo quadro e nel rispetto dei principi di autonomia che governano le Parti.
4. I contratti dovranno stabilire i termini di collaborazione del rispettivo personale e regolare le modalità e i costi relativi all’utilizzazione degli spazi, delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività, nonché alle spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli stessi e alla messa a disposizione delle utenze, dei servizi e del materiale necessari al loro funzionamento.
5. Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento e di VisitPiemonte. Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare. Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.
Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
ART. 5 SEGRETEZZA
1. Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
2. Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura “confidenziale”; il rilievo di tale annotazione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l’obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte.
3. Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.
4. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, manager e tecnici di imprese controllate).
5. In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dal presente Accordo la clausola di segretezza potrà essere prorogata per iscritto dalle Parti dopo la scadenza del Contratto per una durata comunque non eccedente i cinque anni.
ART. 6
REGIME DEI RISULTATI DELLA RICERCA - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le due Parti, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e di attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.
2. Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.
3. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, tutti i risultati totali o parziali dell’attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.
4. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d’Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell’importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo; In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.
5. L’eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.
ART. 7
USO DEI SEGNI DISTINTIVI
Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.
ART. 8
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di firmatari e dipendenti, forniti o raccolti ai fini della stipula e per l’esecuzione del presente Accordo quadro, nell’osservanza del Regolamento UE 2016/679 (a seguire, “Regolamento”) e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e nelle modalità
operative disciplinate negli articoli precedenti e negli specifici contratti attuativi che potranno essere stipulati dalle medesime ai sensi del su esteso art. 4.
Ove ne ricorrano i presupposti sulla base di ciascuno specifico contratto attuativo, le Parti si impegnano inoltre a stipulare un accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del Regolamento, al fine di definire i rispettivi ruoli, compiti e responsabilità in merito al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati ed alle rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori delle Parti, debitamente istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.
ART. 9 CONTROVERSIE
1. Il presente Accordo si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Venezia.
4. L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.
5. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.
ART. 10 ONERI FISCALI
1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo che sarà assolta dal Dipartimento di Scienze Umane in modo virtuale dal Dipartimento ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642 - autorizzazione Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 del 13/01/2005.
2. È prevista l’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | VISITPIEMONTE Amministratore Unico Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Firmato da:
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Motivo:
Data: 16/09/2020 11:21:23