CIRCOLARE N. 1294
Roma, 23 maggio 2019
CIRCOLARE N. 1294
Condizioni generali per l’accesso al Fondo rotativo per la progettualità, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 171 a
173, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).
INDICE
Premessa
1 – DOTAZIONE, RISERVA E PRIORITA’
2 – AMBITO APPLICATIVO
2.1 Ambito soggettivo
2.2 Ambito oggettivo
2.3 Natura delle Anticipazioni FRP e garanzie
2.4 Importo minimo e massimo
3 ‐ PROCEDURA DI FINANZIAMENTO
3.1 Le fasi
3.2 Istruttoria
3.3 Stipula del contratto di Anticipazione FRP
4 ‐ AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
5 ‐ EROGAZIONI
dal 1850
Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni
Xxx Xxxxx, 0 x 00000 Xxxx
T x00 00 00000 | F x00 00 0000 0000
Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA
di Roma al n. REA 1053767
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007
6 ‐ RIMBORSO
7 ‐ REVOCA, RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI
8 ‐ RISOLUZIONE
Abbreviazioni
Cassa depositi e prestiti società per azioni CDP
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
TUEL
Decreto‐legge 30 settembre 2003, n. 269 D.L. n. 269/03
D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004 D.M. 6/10/2004
Premessa Il Fondo rotativo per la progettualità (di seguito, anche “FRP” o “Fondo”), istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. dall’articolo 1, commi da
54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (di seguito, “Legge Istitutiva”), è stato oggetto di recenti modifiche normative, introdotte dall’articolo 1, commi da 171 a 173, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, “Legge di Bilancio 2019”).
La presente Circolare, che sostituisce integralmente la precedente Circolare della CDP n. 1250 del 2003, rende note le nuove condizioni generali per l’accesso alle anticipazioni a valere sulle risorse del FRP (di seguito, “Anticipazioni FRP”), concesse da CDP ai sensi degli articoli 10 e
14 del D.M. 6/10/2004, nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/03.
Tali condizioni si applicano alle Anticipazioni FRP richieste da comuni, città metropolitane, province, regioni e province autonome (di seguito, anche “Ente” o “Enti”). CDP si riserva di estendere l’accesso al Fondo anche ad altre tipologie di soggetti pubblici, mediante l’emanazione di ulteriori Circolari.
La disciplina della presente Circolare si applica alle Anticipazioni FRP concesse a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente Circolare.
Le anticipazioni a valere sul Fondo, concesse in data antecedente a quella di pubblicazione, con le predette modalità, della presente Circolare, continueranno ad essere regolate nei termini ed alle condizioni dei rispettivi contratti.
1 DOTAZIONE, RISERVA E PRIORITA’
La Legge di Bilancio 2019 non altera la natura rotativa del Fondo, le cui disponibilità continuano pertanto ad essere ricostituite per effetto dei rimborsi di capitale da parte degli Enti.
Analogamente, resta affidato a CDP il compito di fissare la dotazione massima complessiva del Fondo (di seguito, “Dotazione”), nonché la possibilità di una sua rideterminazione periodica, in funzione delle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, comunque nei limiti degli
oneri posti a carico del bilancio dello Stato dall’articolo 1, comma 58, della Legge Istitutiva.
Ciò considerato, la Dotazione viene ora stabilita, fino a nuova determinazione (che sarà comunicata da CDP tramite apposito avviso sul proprio sito internet xxx.xxx.xx), in 28 (ventotto) milioni di euro.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della Legge di Bilancio 2019, fino a 8,4 (otto virgola quattro) milioni di euro pari al 30% della Dotazione sono riservati, fino al 31 dicembre 2020, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. La stessa disposizione prevede che il rimborso delle Anticipazioni FRP possa “essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018‐2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.”.
In attuazione dell’articolo 1, comma 54, penultimo periodo, della Legge Istitutiva, la CDP si riserva di vincolare un’ulteriore percentuale della Dotazione, non superiore al 15% della stessa, al finanziamento di esigenze progettuali connesse a (i) interventi ammessi al cofinanziamento comunitario e (ii) ad opere relative al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico o da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. L’eventuale apposizione di tale vincolo da parte di CDP sarà reso noto mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet di CDP con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla decorrenza del medesimo, nel quale sarà altresì indicata la sua durata.
Allo scadere dei termini relativi ai vincoli di destinazione sopra indicati, tutte le risorse che risulteranno ancora non impegnate ‐ così come i rientri di capitale di tutte le Anticipazioni FRP ‐ confluiranno nella Dotazione.
Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni e può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali (cfr. articolo 1, comma 54, della Legge Istitutiva).
2 AMBITO APPLICATIVO
2.1
Ambito soggettivo
La presente Circolare regola l’accesso alle Anticipazioni FRP da parte di comuni, città metropolitane, province, regioni e province autonome.
2.2
Ambito oggettivo
Il Fondo anticipa, in tutto o in parte, le spese di investimento (cfr. articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) necessarie per la redazione:
a) delle valutazioni di impatto ambientale, e/o
b) della documentazione relativa a qualsiasi livello progettuale previsto dalla normativa tempo per tempo vigente (cfr. articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”).
Un Ente può richiedere una o più Anticipazioni FRP da destinare a qualsiasi spesa necessaria per il conseguimento, parziale o totale, di una o più delle predette finalità (a titolo meramente esemplificativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della valutazione di impatto ambientale e/o di uno o più documenti componenti diversi livelli della progettazione).
L’Anticipazione FRP può finanziare spese connesse alla progettazione sia di singoli investimenti che di insiemi di investimenti tra loro funzionalmente collegati (es.: “acquedotto ‐ fognatura ‐ depurazione”; investimenti connessi e inseriti in un unico programma di investimento).
In sede di domanda l’Ente deve indicare in modo dettagliato le singole spese cui intende destinare l’Anticipazione FRP.
2.3
Natura delle Anticipazioni FRP e garanzie
Ai sensi della vigente normativa, le Anticipazioni FRP si configurano come operazioni di indebitamento e, pertanto, sono soggette alle specifiche disposizioni dettate in materia, per gli enti locali, dal TUEL e, per le regioni e province autonome, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Le Anticipazioni FRP sono assistite, per gli enti locali, dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del TUEL e, per le regioni e le province autonome, a seconda dei casi, da mandato irrevocabile ovvero da delegazione di pagamento.
2.4
Importo minimo e massimo
Al fine di assicurare il più diffuso utilizzo delle risorse, per l’accesso al Fondo non viene fissata alcuna soglia minima di importo riferita al costo previsto degli interventi da progettare.
Tuttavia, per ragioni di efficienza amministrativa, si evidenzia che l’importo minimo di ciascuna Anticipazione FRP non potrà in ogni caso essere inferiore
a 2.500 (duemilacinquecento) euro.
D’altro canto, ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della Legge Istitutiva, ciascuna Anticipazione FRP non potrà superare l’importo massimo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa.
3 PROCEDURA DI FINANZIAMENTO
3.1
Le fasi
La procedura di finanziamento di CDP si articola in due fasi:
1. istruttoria;
2. stipula del contratto di Anticipazione FRP.
3.2
Istruttoria
La fase istruttoria è funzionale all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per l’Anticipazione FRP, nonché delle altre condizioni fissate da CDP “per categorie omogenee di soggetti o di finalità” (…) ed “in ragione delle finalità dell’intervento (…) o delle qualità del soggetto finanziato” (articolo 14 del D.M. 6/10/2004), comunque “nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione” che connotano la gestione separata di CDP.
La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente della domanda di Anticipazione FRP, sottoscritta dal legale rappresentante ‐ o da altro soggetto munito degli appositi poteri ‐ dell’Ente, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario e corredata da un’apposita attestazione, sottoscritta dal responsabile unico del procedimento (di seguito, “RUP”), da cui risulti:
a) la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici;
b) che la somma richiesta non supera l’importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa;
c) l’elenco analitico, completo dei rispettivi importi, di ciascuna spesa alla quale si intende destinare l’Anticipazione FRP.
La domanda ‐ e l’ulteriore documentazione a corredo, il cui elenco di dettaglio è reso disponibile, in apposita scheda, nell’area riservata Enti locali e PA del sito internet di CDP xxx.xxx.xx ‐ deve essere presentata mediante Posta
Elettronica Certificata (di seguito, “PEC”) o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet xxx.xxx.xx.
Mediante l’istruttoria, CDP valuterà:
a) la regolarità e completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, anche sotto il profilo del processo deliberativo seguito dall’Ente e della sussistenza delle condizioni previste per il ricorso all’indebitamento dalla normativa di legge e regolamentare;
b) la sostenibilità dell’operazione da parte dell’Ente, attraverso l’analisi della relativa situazione finanziaria ed economico‐patrimoniale, con particolare riguardo alla situazione debitoria.
In ogni caso, CDP si riserva di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni, funzionali allo svolgimento dell’istruttoria.
In caso di suo esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione dell’Anticipazione FRP da parte del Consiglio di Amministrazione di CDP, ovvero dell’organo di CDP delegato dal Consiglio medesimo (di seguito, la “Delibera di Affidamento”).
L’affidamento ‐ che avrà validità di 45 (quarantacinque) giorni solari ‐ è comunicato all’Ente mediante l’invio da parte di CDP, mediante PEC o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet xxx.xxx.xx, di una comunicazione di fine istruttoria (di seguito, la “Comunicazione di Fine Istruttoria”), con la quale viene richiesta all’Ente la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP.
3.3
Stipula del contratto di Anticipazione FRP
Il contratto di Anticipazione FRP dovrà essere stipulato nel rispetto delle modalità e dei termini di seguito indicati.
L’Ente deve far pervenire alla CDP, mediante PEC o gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet xxx.xxx.xx, la proposta contrattuale, correttamente compilata e sottoscritta, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta dalla CDP entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di inoltro della Comunicazione di Fine Istruttoria.
Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, la Delibera di Affidamento si intende revocata e la domanda rigettata.
La data di acquisizione da parte della CDP del rapporto di consegna positivo all’indirizzo PEC dell’Ente, ovvero del riscontro di ricezione risultante dagli altri
strumenti telematici indicati nel sito internet xxx.xxx.xx, rileva ai fini del computo del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni solari.
Il modello del contratto di Anticipazione FRP è reso disponibile e deve essere prelevato dal sito internet xxx.xxx.xx.
Una volta accettato da CDP, il contratto di Anticipazione FRP viene inviato all’Ente mediante PEC o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet xxx.xxx.xx.
L’acquisizione da parte della CDP del rapporto di consegna positivo all’indirizzo PEC dell’Ente, ovvero del riscontro di ricezione risultante dagli altri strumenti telematici indicati nel sito internet xxx.xxx.xx, sancisce il perfezionamento del contratto.
Si evidenzia che per i contratti di Anticipazione FRP non è prescritta la forma pubblica (cfr. articolo 5, comma 13, del D.L. n. 269/03).
4 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Entro 4 (quattro) mesi dalla data di perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP, l’Ente deve comunicare a CDP, mediante PEC o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet xxx.xxx.xx, l’avvenuto affidamento dell’incarico professionale finanziato, indicando l’importo contrattuale.
Nel caso in cui, a valere sulla medesima Anticipazione FRP, fosse stato finanziato più di un incarico professionale, il predetto termine per la comunicazione a CDP dell’avvenuto affidamento ‐ di tutti gli incarichi ‐ è elevato a 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP.
Eventuali proroghe, comunque non superiori a 2 (due) mesi di tali termini, potranno essere accordate da CDP sulla base di circostanziata e documentata istanza prodotta dall’Ente.
5 EROGAZIONI
L’erogazione dell’Anticipazione FRP viene effettuata in una o più soluzioni ‐
a partire dalla data di perfezionamento del contratto ‐ sulla base delle
richieste dell’Ente, dalle quali risultino, analiticamente, la natura e gli importi delle spese sostenute.
Ciascuna erogazione è subordinata alla produzione, da parte dell’Ente, della relativa delegazione di pagamento in originale, completa in ogni sua parte e conforme al modello predisposto dalla CDP, notificata al tesoriere e munita della relativa notifica. La delegazione di pagamento deve essere rilasciata per un importo non inferiore a quello della relativa erogazione.
La richiesta di erogazione, alla quale deve essere allegata la determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese sostenute, esecutiva ai sensi di legge, deve essere effettuata utilizzando lo schema di domanda di erogazione, reso disponibile da CDP nel proprio sito internet xxx.xxx.xx.
La domanda di erogazione, firmata digitalmente dal responsabile del procedimento/dirigente competente, e corredata della suddetta determinazione dirigenziale di liquidazione, nonché del documento di riconoscimento del firmatario, deve essere trasmessa alla CDP esclusivamente tramite l’apposito canale web, presente nell’area riservata agli enti pubblici del sito internet xxx.xxx.xx.
La CDP si riserva in ogni caso di acquisire la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Dalla “data valuta beneficiario” di ciascun bonifico emesso ai fini della erogazione, decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello Stato) sulle somme erogate.
Entro 18 (diciotto) mesi dal perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP l’Ente deve richiedere alla CDP l’erogazione dell’intero importo concesso, pena la revoca dell’Anticipazione FRP, di cui al successivo paragrafo 7.
Eventuale proroga di tale termine, comunque non superiore a 3 (tre) mesi, potrà essere accordata da CDP sulla base di circostanziata e documentata istanza prodotta dall’Ente.
6 RIMBORSO
Nessun onere per interessi grava sui bilanci degli Enti beneficiari delle Anticipazioni FRP, in quanto, sul capitale erogato a valere sulla Dotazione
del Fondo, alla CDP è riconosciuto, per legge, un tasso di interesse posto a carico del bilancio dello Stato.
Il capitale erogato in anticipazione è rimborsato a CDP a seguito del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla progettazione e/o alla realizzazione dell’investimento. Il perfezionamento della provvista finanziaria si realizza nel momento in cui, secondo la normativa di contabilità pubblica dell’Ente, lo stesso è in condizione di procedere alla liquidazione dell’impegno di spesa precedentemente assunto.
Decorso il termine di tre anni dalla data della prima erogazione, l’Ente è tenuto in ogni caso a rimborsare integralmente l’Anticipazione FRP, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria.
In caso di ritardo nel rimborso del capitale, l’Ente dovrà corrispondere a CDP gli interessi di mora, da calcolarsi sul capitale non rimborsato ad un tasso di interesse pari a 100 basis points (ossia 1,00% ‐ uno per cento) in ragione d’anno (di seguito, “Interessi di Mora”).
Gli Interessi di Mora sono calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del suddetto termine di pagamento e saranno applicati sino alla data dell’effettivo pagamento.
Il rimborso dell’Anticipazione FRP deve avvenire in unica soluzione, non essendo ammessi rimborsi parziali.
Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito diretto in conto (Sepa Direct Debit ‐ SDD) effettuato tramite tesoriere sul conto corrente bancario intestato all’Ente. A tal fine l’Ente rilascia apposito “mandato di addebito in conto”, redatto secondo il modello definito dalla CDP, in base al quale la CDP è autorizzata a richiedere al tesoriere l’addebito nel conto corrente.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente nei modi che riterrà più opportuni.
Peraltro, ai fini del rimborso dell’Anticipazione FRP può essere richiesta la concessione di un apposito prestito quinquennale, di importo anche inferiore alla soglia minima di importo stabilita per i prestiti ordinari di scopo della CDP, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dell’Ente, il cui
importo confluisce nel Fondo.
Inoltre, qualora gli Enti intendano reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’investimento mediante un prestito di CDP, gli stessi possono richiedere di addebitare tutte le somme comunque dovute per il rimborso dell’Anticipazione FRP direttamente in conto prestito. In tali casi, gli stessi Enti devono provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da pervenire al perfezionamento del contratto di prestito prima che scada il termine previsto per il rimborso dell’Anticipazione FRP.
7 REVOCA, RIDUZIONE, DIVIETO DI DIVERSI UTILIZZI
La necessità di assicurare l’efficace funzionamento del Fondo, evitando l’impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultino in grado di svilupparsi secondo un adeguato iter cronologico, richiede la previsione di stringenti meccanismi di revoca e riduzione delle Anticipazioni FRP.
La revoca, cui corrisponde la risoluzione del relativo contratto di Anticipazione FRP, è comminata qualora l’Ente (i) non rispetti i termini (originari o prorogati) per l’affidamento dell’incarico indicati nel precedente paragrafo 4 o (ii) non abbia richiesto alcuna erogazione allo scadere del termine (originario o prorogato) indicato nel precedente paragrafo 5. In conseguenza della revoca, l’Ente sarà tenuto a corrispondere a CDP un importo pari allo 0,125% dell’Anticipazione FRP.
Avuta notizia dell’avvenuto affidamento dell’incarico finanziato (o, nel caso di finanziamento di più incarichi, dell’ultimo di essi), la CDP riduce d’ufficio, senza oneri accessori per l’Ente, l’Anticipazione FRP all’importo contrattuale comunicato dall’Ente (o, nel caso di finanziamento di più incarichi, alla somma degli importi contrattuali comunicati). Inoltre, allo scadere del termine per l’erogazione (originario o prorogato), CDP riduce d’ufficio, sempre senza oneri accessori per l’Ente, l’Anticipazione FRP all’importo effettivamente erogato.
Non sono ammessi diversi utilizzi della eventuale quota dell’Anticipazione FRP non erogata, per coprire spese diverse da quelle per le quali la stessa è stata originariamente concessa.
8 RISOLUZIONE
CDP, al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dal contratto di Anticipazione FRP, avrà la facoltà di risolvere tale contratto ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile ovvero di dichiarare l’Ente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 del codice civile.
In tal caso, qualsiasi impegno di CDP in relazione alle Anticipazioni FRP si intenderà immediatamente revocato e cancellato e l’Ente dovrà integralmente rimborsare ogni importo dovuto per capitale e/o altri eventuali oneri accessori, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione.
Il trasferimento della titolarità del contratto di Anticipazione FRP ad un altro Ente, derivante da fusioni e/o da disposizioni legislative o regolamentari, è condizionato al previo assenso di CDP, la quale, in assenza di condizioni di procedibilità sufficienti, si riserva di risolvere tale contratto.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx)