BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE TECNICA E DI RICERCA
Deliberazione n. 14(19) del 30 gennaio 2019
Regolamento concernente il conferimento di
BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE TECNICA E DI RICERCA
E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E MUSEALE DI ECCELLENZA
INDICE
TITOLO I FINALITÀ | Pag. | |
Art. 1 | Oggetto e ambito di applicazione | 2 |
TITOLO II TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO | ||
Art. 2 | Borse di studio “Formative” | 3 |
Art. 3 | Borse di studio “Junior” | 3 |
Art. 4 | Borse di studio “Senior” | 3 |
TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI | ||
Art. 5 | Proposta di istituzione | 4 |
Art. 6 | Bando di selezione | 5 |
Art. 7 | Valutazione comparativa e commissione esaminatrice | 6 |
Art. 8 | Conferimento delle borse di studio | 7 |
Art. 9 | Rinnovi | 7 |
Art. 10 | Incompatibilità | 8 |
Art. 11 | Trattamento giuridico ed economico | 8 |
Art. 12 | Trattamento dei dati personali | 9 |
Art. 13 | Disposizioni finali | 9 |
TITOLO I FINALITÀ
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Con il presente Regolamento, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Xxxxxx Xxxxx”, di seguito denominato Centro Fermi, disciplina il conferimento di borse di studio per la formazione tecnica, di ricerca e per lo svolgimento di attività di ricerca e museale di eccellenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), del proprio Statuto e dell’art. 1, comma 4 del proprio Regolamento del Personale.
2. In accordo con l’art. 2, comma 1, lett. c) dello Statuto, il Centro Fermi promuove la formazione e la crescita professionale di ricercatori di grande talento, su temi scientifici d’avanguardia, con particolare riferimento alle problematiche interdisciplinari, mediante il conferimento di borse di studio di tre tipologie:
a. Borse di studio di formazione tecnica, a sostegno di attività di ricerca, di seguito denominate Borse di studio “Formative”, di cui al successivo art. 2.
b. Borse di studio per l’avviamento alle attività di ricerca e museale, di seguito denominate Borse di studio “Junior”, di cui al successivo art. 3.
c. Borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca e museale di eccellenza, di seguito denominate Borse di studio “Senior”, di cui al successivo art. 4.
3. Le borse di studio hanno lo scopo di dare la possibilità a diplomati, laureati, dottori di ricerca e ricercatori senior di svolgere, presso il Centro Fermi e/o Istituti, Laboratori e Università nazionali e internazionali, un periodo di formazione e/o di ricerca avanzata, nell’ambito di progetti di ricerca e museali di interesse del Centro Fermi.
4. Le borse di studio sono finanziate:
a. con i fondi allo scopo stanziati nel bilancio del Centro Fermi, in accordo con Piano Triennale di Attività (PTA) e nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti in materia;
b. con i fondi a carico di specifici progetti di ricerca, anche cofinanziati dal Centro Fermi, ovvero derivanti da convenzioni e/o accordi con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, o da contratti di ricerca che prevedano stanziamenti finalizzati all’attivazione di borse di studio.
TITOLO II TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO
Art. 2 – Borse di studio “Formative”
1. Le Borse di studio “Formative” sono conferite dal Centro Fermi al fine di favorire la formazione tecnico-scientifica a sostegno di attività di ricerca e museale.
2. Le Borse di studio “Formative” sono destinate a cittadini italiani o stranieri, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito da non oltre 8 anni rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
3. La durata è definita dal bando di selezione tra un minimo di 3 mesi e un massimo di 12 mesi, rinnovabile una sola volta per una durata pari a quella iniziale.
4. L'importo lordo annuo delle Borse di studio “Formative” è fissato dal bando di selezione tra un importo minimo di € 15.000,00 (quindicimila euro) e un massimo di € 20.000,00 (ventimila euro).
Art. 3 – Borse di studio “Junior”
1. Le Borse di studio “Junior” sono conferite dal Centro Fermi al fine di favorire l’avviamento alle attività di ricerca e museale.
2. Le Borse di studio “Junior” sono destinate a cittadini italiani o stranieri, in possesso di diploma di laurea triennale conseguito da non oltre 6 anni rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
3. Costituisce titolo preferenziale il possesso di diploma di laurea magistrale, conseguito da non oltre 4 anni rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
4. La durata è definita dal bando di selezione tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 12 mesi, rinnovabile una sola volta per una durata pari a quella iniziale.
5. L'importo lordo annuo delle Borse di studio “Junior”, è fissato dal bando di selezione tra un importo minimo di € 21.000,00 (ventunomila euro) e un massimo di € 30.000,00 (trentamila euro).
Art. 4 – Borse di studio “Senior”
1. Le Borse di studio “Senior” sono conferite dal Centro Fermi per lo svolgimento di attività di ricerca e museale di eccellenza.
2. Le Borse di studio “Senior” sono destinate a eccellenti ricercatori, italiani o stranieri, in possesso di diploma di dottorato di ricerca e con esperienza post-doc non inferiore a 5 anni, a cui viene richiesto,
in sede di selezione, di presentare un programma di ricerca e/o museale caratterizzato da originalità e interdisciplinarità.
3. La durata è definita dal bando di selezione tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 12 mesi, rinnovabile una sola volta per una durata pari a quella iniziale.
4. L'importo lordo annuo delle borse di studio, è fissato dal bando di selezione tra un importo minimo di € 31.000,00 (trentunomila euro) e un massimo di € 40.000,00 (quarantamila euro).
TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5 – Proposta di istituzione
1. Le proposte di istituzione di borse di studio possono essere avanzate, oltre che dal Presidente o da un componente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca, dai Referenti scientifici dei progetti interdisciplinari o dal personale “Associato” alle attività del Centro Fermi.
2. L’istituzione di una borsa di studio può anche essere proposta da soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, che intendano finanziare tutto o in parte i relativi oneri di bilancio, mediante la sottoscrizione di una apposita convenzione.
3. Le proposte sono sottoposte all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Centro Fermi, sentito il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca e il Direttore Generale relativamente all’accertamento delle relative coperture finanziarie.
4. Per le tipologie di borse di studio di cui ai precedenti artt. 2 e 3, la proposta di istituzione deve indicare:
a. la tipologia di borsa di studio che si richiede;
b. il progetto interdisciplinare del Centro Fermi nell’ambito del quale sarà svolta l’attività oggetto della borsa di studio;
c. la specifica attività che dovrà svolgere il beneficiario della borsa di studio;
d. il nominativo del Referente scientifico di riferimento;
e. lo specifico titolo di studio richiesto;
f. il numero delle borse di studio da attribuire, la durata e l’importo, nel rispetto dei criteri stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento;
g. eventuali requisiti o competenze ulteriori richiesti ai candidati.
5. La proposta di istituzione di Borse di studio “Senior”, ai sensi del precedente art. 4, deve indicare:
a. l’area scientifica e/o la linea di ricerca e museale del Centro Fermi nell’ambito della quale sarà svolta l’attività oggetto della borsa di studio;
b. la specifica attività che dovrà svolgere il beneficiario della borsa di studio;
c. il nominativo del Referente scientifico di riferimento;
d. lo specifico titolo di studio richiesto;
e. il numero delle borse di studio da attribuire, la durata e l’importo, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4, commi 3 e 4 del presente Regolamento;
f. eventuali requisiti o competenze ulteriori richiesti ai candidati.
6. In relazione alla tipologia di borsa di cui al comma precedente, il candidato dovrà presentare un programma di ricerca secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, attinente all’area scientifica e/o alla linea di ricerca e museale del Centro Fermi individuata dal bando.
Art. 6 – Bando di selezione
1. I bandi di selezione per il conferimento delle borse di studio di cui al presente Regolamento sono emanati con provvedimento del Direttore Generale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro Fermi che decide in ordine alla proposta di istituzione di cui al precedente art. 5, nonché previa verifica dell’effettiva disponibilità della copertura finanziaria nei pertinenti capitoli di bilancio.
2. La pubblicità dei bandi di selezione avviene mediante pubblicazione nella home page e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Centro Fermi, per un periodo non inferiore a 20 giorni.
3. La selezione è svolta mediante valutazione dei titoli ed esame-colloquio.
4. Il bando di selezione deve indicare espressamente:
a. la specifica attività che dovrà svolgere il beneficiario della borsa di studio;
b. il progetto interdisciplinare o l’area scientifica o la linea di ricerca e museale del Centro Fermi nell’ambito della quale sarà svolta l’attività di ricerca oggetto della borsa di studio;
c. la struttura scientifica presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
d. il numero delle borse di studio, la durata e l’importo;
e. il titolo di studio richiesto quale requisito minimo di partecipazione alla selezione, in conformità ai criteri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento;
f. eventuali requisiti o competenze ulteriori richiesti ai candidati;
g. il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli e per l’esame-colloquio;
h. i titoli valutabili nell’ambito della selezione, fermo restando che saranno valutati soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione;
i. le materie su cui verterà l’esame-colloquio;
j. le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre;
k. la data di scadenza per la presentazione delle domande;
l. i diritti e gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
m. il nominativo del responsabile del procedimento;
n. ogni altro elemento utile alla selezione.
Art. 7 – Valutazione comparativa e Commissione esaminatrice
1. La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione esaminatrice nominata con provvedimento del Direttore Generale, su indicazione del Presidente del Centro Fermi.
2. La Commissione esaminatrice è composta dal Referente scientifico di riferimento, da altri due componenti e da un membro supplente, tutti con profilo accademico e/o professionale attinente all’attività oggetto della borsa di studio. Di norma, il Referente scientifico di riferimento assume le funzioni di Presidente.
3. In caso di borsa di studio finanziata da uno o più soggetti esterni al Centro Fermi, su richiesta di quest'ultimi, la Commissione è integrata da una figura di comprovata competenza nel settore tecnico- scientifico al quale inerisce l’attività oggetto della borsa, designata dallo stesso soggetto proponente.
4. Non possono far parte della Commissione soggetti che siano con i candidati in rapporto di parentela ed affinità fino al quarto grado.
5. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, dei quali 60 riservati alla valutazione dei titoli e 40 all’esame-colloquio.
6. La valutazione dei titoli è effettuata prima dell’esame-colloquio.
7. Sono ammessi al colloquio i candidati che ottengano, in sede di valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 36/60. L’esame-colloquio si intende superato con un punteggio non inferiore a 24/40.
8. Al termine dei lavori la Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione adottati, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria finale.
9. La graduatoria è pubblicata nella home page e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Centro Fermi.
Art. 8 – Conferimento delle borse di studio
1. Successivamente all’approvazione della graduatoria finale e all’accertamento della regolarità formale degli atti della Commissione esaminatrice da parte del Direttore Generale del Centro Fermi, la borsa di studio è conferita mediante la stipula di uno specifico contratto diritto privato.
2. Di norma, le attività hanno inizio il primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.
3. Eventuali provvedimenti di differimento della data di inizio o di sospensione del periodo di godimento della borsa sono disposti nei casi previsti dalle disposizioni normative vigenti, entro i limiti della loro applicabilità alle borse di studio, nonché nell’ipotesi di malattia grave e prolungata superiore a 30 giorni.
4. Altre eventuali richieste di differimento o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni in un anno, adeguatamente motivate e approvate dal Referente scientifico di riferimento, potranno essere autorizzate dal Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca del Centro Fermi.
5. I periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.
6. Nei confronti del titolare di borsa di studio, che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca e museale programmata, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e/o ripetute mancanze, può essere disposta la decadenza dall'ulteriore godimento della borsa con provvedimento motivato del Direttore generale, su proposta del Referente scientifico di riferimento e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca del Centro Fermi.
7. Decadono altresì dal diritto alla borsa di studio coloro che non facciano pervenire al Centro Fermi, entro il termine indicato nella comunicazione di assegnazione, la specifica dichiarazione di accettazione della borsa stessa e coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio entro il termine indicato, senza giustificato motivo, alle attività di studio in programma.
8. Le borse di studio che si rendano disponibili per rinunzia o per avvenuta dichiarazione di decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
9. Al termine del periodo di fruizione della borsa di studio, i borsisti sono tenuti a presentare al Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca una relazione sull'attività svolta, sottoscritta per approvazione dal Referente scientifico di riferimento.
Art. 9 – Rinnovi
1. Le borse possono essere rinnovate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro Fermi, su proposta del Referente scientifico di riferimento e nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento, sentito il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca che si esprime
in ordine alla relazione sull’attività svolta presentata dal borsista ai sensi del comma 9 dell’articolo precedente.
Art. 10 – Incompatibilità
1. Al titolare della borsa di studio può essere consentita, previa autorizzazione del Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca, la frequenza di corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse.
2. È preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di borse di studio a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o relazione di coniugio con un dipendente o un componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Fermi.
3. La borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro subordinato e non può essere cumulata con altre borse, assegni o sovvenzioni di natura analoga.
4. I titolari di borsa di studio possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca, in assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e a condizione che l’impegno temporale sia limitato, compatibile con lo svolgimento delle attività previste dalla borsa e non rechi alcun pregiudizio al Centro Fermi.
Art. 11 – Trattamento giuridico ed economico
1. Le attività oggetto della borsa di studio si svolgono senza alcun vincolo di sede e/o orario e non danno luogo in nessun caso a un rapporto di lavoro dipendente con il Centro Fermi, né a vincoli di subordinazione; il beneficiario è tenuto esclusivamente ad adeguare la propria attività alle linee di indirizzo impartite dal Direttore Scientifico delle attività museali e di ricerca e dal Referente scientifico di riferimento.
2. Il beneficiario può trattenersi nei locali del Centro Fermi o in quelli che possono essere messi a disposizione da altri soggetti pubblici e privati eventualmente convenzionati con il Centro Fermi, e può, altresì, utilizzarne la strumentazione, le attrezzature e i prodotti che dovessero risultare necessari.
3. Il borsista uniforma la propria condotta al Codice di comportamento del Personale del Centro Fermi ed è tenuto a rispettare i principi contenuti negli artt. 20 e 21 del Regolamento del Personale del Centro Fermi.
4. L’erogazione delle borse di studio avviene con cadenza mensile posticipata e sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.
5. Il borsista è assicurato contro gli infortuni che dovessero occorrergli nello svolgimento dell'attività oggetto della borsa e contro eventuali danni materiali arrecati a terzi o agli strumenti connessi alle
attività di ricerca e museali, attraverso apposite polizze assicurative con oneri a carico del Centro Fermi.
6. Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento del Personale del Centro Fermi, al titolare della borsa si applicano le disposizioni in materia di missioni fuori sede, in Italia o all'estero, previste in favore del personale del Centro Fermi.
7. Il titolare di borsa di studio può:
a. partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dal Centro Fermi;
b. utilizzare, previa autorizzazione, il nome del Centro Fermi in presentazioni a congressi, conferenze o workshop e su pubblicazioni in riviste scientifiche.