*** *** REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BERGAMO
APPALTO IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI SOMMINITRAZIONE DI LAVORO INTERINALE E DI EVENUALI SERVZI INTEGRATIVI PER LA DURATA DI ANNI TRE -
CIG **********
*** *** *** REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI BERGAMO
L’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ** ( ) del mese di
************, in Bergamo nella residenza comunale.
Innanzi a me Dr. nato a il
, segretario generale del Comune di Bergamo, sono comparsi i signori:
- , nato a (**) il (C.F.******), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente del Comune di Bergamo e, pertanto, in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, con sede in piazza Matteotti n. 27 - numero codice fiscale 80034840167 e P.IVA 00636460164, di seguito denominata anche “L’Amministrazione”;
- nato a il (C.F.
********), il quale interviene al presente atto in qualità di
della Società ” con sede in (**) via - numero codice fiscale/P.IVA
**************, munito degli opportuni poteri in forza di
, di seguito denominata anche “Società Affidataria”;
PREMESSO
****************************************************
CIÒ PREMESSO
fra e , come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - Oggetto
Oggetto del presente contratto è l’attuazione di un Accordo Quadro nell’ambito del quale il Comune di Bergamo avrà facoltà di commissionare alla Società Affidataria contratti specifici di “somministrazione di lavoro temporaneo” per le figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo del Comune di Bergamo.
I profili professionali oggetto del servizio di somministrazione lavoro afferiscono alle categorie B (posizione economica B1), C (posizione economica C1) e D (posizione economica D1).
Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle succitate categorie B, C e D, si rinvia alle declaratorie contenute nell’allegato A) di cui al CCNL comparto Regioni Enti Locali del 31/03/1999.
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- Il Capitolato Speciale d’Appalto
- L’offerta tecnica ed economica della Società Affidataria
Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire alle condizioni offerte in sede di gara.
L’Aggiudicatario si impegna altresì a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l’intera durata dell’Accordo Quadro, il mantenimento del livello delle attività ed il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione.
Articolo 2 - Fabbisogno dell’Amministrazione e valore stimato del contratto
Il valore presunto dell’Accordo Quadro è stimato di presunti € 500.000,00 per ciascun anno, per un importo presunto complessivo per i tre anni di valenza contrattuale pari a € 1.500.000,00. La somma sopra descritta è da intendersi come indicativa, potendo variare in ragione della perdurante situazione di pandemia e le limitazioni e i ritardi nell’avvio delle ordinarie procedure concorsuali per l’assunzione del personale. L’Amministrazione non garantisce alla Società Affidataria un corrispettivo minimo per la durata di validità dell’Accordo Quadro, né un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, costituendo unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.
Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo, nonché agli accordi decentrati integrativi sottoscritti a livello aziendale.
Nello specifico, il corrispettivo mensile spettante alla Società Affidataria è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo, diversificato in base al profilo professionale, delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore, pari a € , così come risultante dall’Offerta economica vincitrice, per ciascun lavoratore somministrato.
La Società affidataria si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’Amministrazione, sulla base dei criteri individuati dal Disciplinare di gara, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all’ordinaria attività dell’Amministrazione.
La quota di corrispettivo che l’Amministrazione corrisponderà alla Società Affidataria a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA. La quota che l’Amministrazione andrà invece a corrispondere alla Società
Affidataria a titolo di compenso per l’attività resa, come indicata nell’Offerta economica, è soggetta ad IVA nella misura di Xxxxx.
Articolo 3 - Revisione dei prezzi
È riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all’applicazione del CCNL di categoria. Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, il moltiplicatore determinato all’atto dell’aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Società Affidataria in occasione della stipula dei singoli contratti. La revisione dei prezzi potrà avvenire nei limiti di spesa consentiti dalla normativa nazionale per quanto attiene al costo del lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione.
Articolo 4 - Durata dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro che ha una durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, durante i quali l’Amministrazione può stipulare contratti specifici con la Società Affidataria.
Alla scadenza del contratto è prevista la facoltà in capo all’Amministrazione di procedere al rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per la durata massima di ulteriori tre anni.
Nel caso in cui l’Amministrazione abbia proceduto all’avvio di una nuova procedura per l’affidamento del servizio ma allo scadere del termine naturale dell’Accordo Quadro non sia ancora giunti all’ aggiudicazione, la Società Affidataria dovrà in ogni caso garantire le unità di personale secondo le modalità e i termini di cui al presente contratto fino a un periodo massimo di 180 giorni. L’Amministrazione provvederà ad interpellare la Società Affidataria per stipulare i singoli contratti attuativi.
Articolo 5 - Garanzia definitiva dell’Accordo Quadro
La Società Affidataria ha costituito una garanzia a copertura dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. La garanzia è costituita con fideiussione bancaria/polizza assicurativa, che prevede espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 comma 2 c.c.
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Società Affidataria rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
L’Amministrazione può richiedere alla Società Affidataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Società Affidataria. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo avverrà solo a seguito di nulla osta del committente attestante l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.
Resta espressamente inteso che l’Amministrazione, in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali nel caso in cui non vengano dedotte dai ratei di prezzo da corrispondere alla Società Affidataria.
Articolo 6 - Procedura di stipula dei contratti
L’Amministrazione provvederà a stipulare contratti specifici con la Società Affidataria. L’’Amministrazione, sulla base delle proprie esigenze, procede immediatamente all’avvio dell’esecuzione del presente contratto, a definire un primo fabbisogno di personale in somministrazione fornendo tutti i dati utili, quali l’indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc., in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro.
Contratti successivi potranno attivarsi su richiesta dell’Amministrazione nella quale saranno specificati gli elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato. La Società Affidataria elaborerà, in applicazione delle condizioni previste nell’offerta presentata e ritenuta vincitrice nella procedura concorsuale, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell’Accordo quadro. L’Amministrazione procederà, previa analisi dei predetti elementi, all’affidamento del contratto specifico di somministrazione, anche a mezzo scambio di corrispondenza.
La Società Affidataria, per i contratti successivi, provvederà a compilare per ogni profilo professionale richiesto una scheda d’ordine, indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente all’applicazione del moltiplicatore, con l’indicazione dell’IVA dovuta sul margine d’agenzia. L’Amministrazione procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate. I lavoratori assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni dieci giorni di calendario calcolati sull’intero arco temporale assegnato. Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione. Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dalla Società Affidataria si richiesta dell’Amministrazione che è tenuta a comunicare gli elementi che formano oggetto di contestazione. La Società Affidataria fornirà tutte le comunicazioni/contestazione sul
lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
Articolo 7 - Disciplina dei contratti
Ciascuna richiesta di somministrazione dovrà:
- determinare il fabbisogno specifico di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda d’ordine;
- prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- prevedere eventuali verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- prevedere eventuali ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza. Contestualmente alla somministrazione dei lavoratori richiesti la Società Affidataria si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
La stipula dell’Accordo Quadro con la Società Affidataria avviene dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Articolo 8 - Attivazione delle singole richieste di somministrazione e requisiti del personale
Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell’Amministrazione, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea. Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate. L’Amministrazione procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta alla Società Affidataria delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:
- Titolo e descrizione sintetica del progetto nel quale saranno coinvolti i lavoratori; ·
- Numero e descrizione della professionalità richiesta;
- Corrispondente categoria;
- Settore di specializzazione
- grado di esperienza necessario;
- Modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- Eventuali ulteriori informazioni.
I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i profili professionali che afferiscono alle categorie B (posizione
economica B1), C (posizione economica C1) e D (posizione economica D1), nel rispetto di quanto indicato nella richiesta di somministrazione.
Con specifico riferimento alle mansioni attribuibili ai profili professionali compresi nelle 6 succitate categorie B, C e D si rinvia alle declaratorie contenute nell’allegato A) di cui al CCNL comparto Regioni Autonomie Locali del 31/03/1999. La Società Affidataria, a fronte di una “richiesta di somministrazione”, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato nella propria offerta tecnica di giorni . Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura della Società Affidataria, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione. Il personale somministrato dovrà essere retribuito dalla Società Affidataria con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’Amministrazione utilizzatrice, a parità di mansioni svolte. Ai prestatori di lavoro a termine potrà, eventualmente, essere riconosciuto un importo relativo al salario accessorio previsto dal CCDI entro i limiti di spesa previsti e in conformità alle risultanze del sistema di valutazione in uso presso l’Amministrazione. L’eventuale trattamento economico integrativo accessorio sarà fatturato al momento della sua erogazione e su di esso non andrà applicato alcun compenso per la Società Affidataria.
Articolo 9 - Compiti, obblighi e responsabilità della Società Affidataria La Società Affidataria è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare ad essa competono i seguenti compiti e responsabilità:
- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dell’attività e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra la Società Affidataria e il prestatore di lavoro temporaneo;
- sostituire il lavoratore somministrato, in caso di assenze improvvise, non programmabili o programmate che si protraggano oltre i 7 giorni, o in caso di dimissioni del lavoratore; la sostituzione deve avvenire entro i successivi 7 giorni dalla comunicazione dell’assenza, a meno che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione; nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza della prestatrice di lavoro; sono fatti salvi
termini più brevi di sostituzione che saranno stati presentati dall’offerente nella sua offerta; in ogni caso, la sostituzione non comporterà l’accensione di un nuovo contratto ma la continuazione dell’originario rapporto contrattuale con il lavoratore sostituito e nessun costo aggiuntivo, a qualsiasi titolo, potrà essere richiesto all’Amministrazione;
- garantire il pagamento delle retribuzioni del personale somministrato indipendentemente da ipotesi di conflitto e problematiche di comunicazioni e trasferimenti tra le parti;
- rispettare la clausola sociale riportata nel presente capitolato per le attività previste al precedente punto. L’Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento alla Società Affidataria l’esibizione del libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea. Qualora da tali documenti la Società Affidataria risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla Società Affidataria potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute per il nuovo affidamento del servizio.
Articolo 10 - Responsabilità e oneri a carico dell’Amministrazione
L’Amministrazione utilizzatrice si obbliga a:
- comunicare alla Società Affidataria i trattamenti normativi e retributivi per il profilo professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere alla Società Affidataria il compenso per il servizio nella misura determinata nell’offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari, ove espressamente richiesti/autorizzati, le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verifichino, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio della Società Affidataria e, pertanto, compresi nel moltiplicatore offerto) fermo restando che la Società Affidataria dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
-· versare direttamente, in caso di inadempimento della Società Affidataria, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa;
-· adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali
- organizzare l’attività del lavoratore somministrato tenendo conto del profilo professionale con le modalità che ritenga più confacenti, anche in modalità smart working, previo accordo con il lavoratore stesso
Articolo 11 – Corrispettivo
Il corrispettivo mensile spettante alla Società Affidataria è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate, per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti. La quota di corrispettivo che l’Amministrazione corrisponderà alla Società Affidataria a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile IVA. La quota che l’Amministrazione andrà invece a corrispondere a titolo di compenso per l’attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di legge. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall’Amministrazione alla Società Affidataria e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d’agenzia (moltiplicatore) offerto.
Articolo 12 - Fatturazione e modalità dei pagamenti
Per il servizio di somministrazione, l’Amministrazione si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine. La Società Affidataria emetterà per il servizio in oggetto fatture mensili intestate all’Amministrazione, contenenti i seguenti dati:
- numero di contratto e nominati vo del lavoratore
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie;
- costo unitario delle stesse;
- margine di agenzia;
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura
Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico sul codice IPA , dovranno essere corredate, su richiesta, da una specifica comunicazione contenente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte della Società Affidataria. Nell’elaborazione dei documenti contabili la Società Affidataria dovrà tener conto che i pagamenti sono/ non sono soggetti a “split payment”. La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Amministrazione. Con il pagamento si intendono compensati, senza alcuna eccezione, ogni fornitura, ogni imposta di consumo, ogni trasporto, l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le varie assicurazioni sociali e previdenziali. Ogni pagamento è subordinato alla regolarità e validità del Documento
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) della Società Affidataria. Il pagamento di tutti gli importi di cui ai precedenti commi è subordinato alla verifica da parte dell’Amministrazione in merito alla regolare esecuzione e documentazione/rendicontazione da parte della Società Affidataria del servizio. Le fatture dovranno seguire le procedure previste per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Il termine di 30 gg. per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione. La Società Affidataria si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento. In caso la Società sia costituta in RTI i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore delle impresa capogruppo, restando del tutto estranea La Stazione Appaltante ai rapporti intercorrenti tra le imprese componenti il raggruppamento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010 la Società Affidataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di R.T.I., la mandataria si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità nei pagamenti effettuati nei confronti delle mandanti, all’uopo inserendo un’apposita clausola nel contratto di mandato. A tal fine, il Codice C.I.G. relativo al presente affidamento è: xxxxxxxxxx. Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all’appalto. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. A tal fine la Società Affidataria dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare, deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Società Affidataria è tenuta a comunicarle tempestivamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, la Società Affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, neppure in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 12 - Subappalto
È fatto divieto di cedere o subaffidare, anche parzialmente, il presente contratto, sotto pena di decadenza dall’affidamento. Fanno eccezione eventuali parti del servizio, debitamente dichiarate in sede di gara, diverse dalla prestazione principale oggetto del servizio, per le quali
il subappalto può essere autorizzato previa autorizzazione espressa dell’Amministrazione.
Articolo 13 - Inadempienze e penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Amministrazione contesta mediante pec le inadempienze riscontrate e assegna un termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. La Società incorre nelle penalità previste dal presente contratto in caso di inadempienza o di ritardo nelle prestazioni dovute. L’Amministrazione potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
- Ritardo di presa in servizio del lavoratore somministrato: € 400 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con la Società Affidataria
- Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: € 400 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto all’art. 8 del presente contratto
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da minimo € 200 a massimo € 600 in relazione all’entità delle inadempienze
- Mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 500 per singolo lavoratore; seconda infrazione € 1.000 per singolo lavoratore.
L’applicazione di tre penali per la stessa infrazione è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
Quanto dovuto dalla Società Affidataria a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Articolo 14 - Diritti sindacali
Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla normativa in vigore. Ad essi sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva.
Articolo 15 - Cause di recesso dell’Amministrazione
L’Amministrazione può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato. L’Amministrazione può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare alla Società Affidataria con preavviso di 15 giorni per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto. In
tutti i casi, fermo restando il diritto della Società Affidataria al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto a qualsiasi titolo.
Articolo 16 - Foro Competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto, le parti faranno obbligatoriamente ricorso alla giurisdizione dell'Autorità Ordinaria, escludendo qualsiasi tipo di arbitrato. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo.
Articolo 17 - Tutela della riservatezza e del segreto professionale
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bergamo
La Società Affidataria è tenuta al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l’Amministrazione è Titolare, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento UE/2016/679 (GDPR), pena la risoluzione di diritto dell’aggiudicazione e salvo il diritto dell’Amministrazione e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno. Il trattamento di dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, come sopra descritte e dettagliate, dovrà essere strettamente limitato all’adempimento delle obbligazioni contrattuali e all’efficiente svolgimento dell’appalto ed è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività ad esso correlate e conseguenti.
La Società Affidataria si impegna ad informare il proprio personale incaricato in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.
La Società Affidataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la Società Affidataria ed il personale da questa incaricato sono tenuti al rispetto del segreto professionale di cui all’ art. 622 c.p. su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e la documentazione dell’Amministrazione, dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del lavoro o in occasione di esso.
Articolo 18 – Clausola per il contrasto al “pantouflage”
La Società Affidataria si impegna al rispetto di quanto disposto all’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001, così come modificato a seguito delle regole di cui all’art. 1, comma 42, legge 190/2012.
Articolo 19 - Clausola Sociale
Il presente accordo prevede una specifica clausola sociale a garanzia del mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati nel precedente appalto nel caso di richiesta da parte dell’Amministrazione. Ne discende che nel rispetto dell’art. 50 del D.lgs n. 50/2016 si applicano, per le procedure di cambio di appalto, le disposizioni previste dall’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione Lavoro.
Articolo 20 - Risoluzione
Oltre alle ipotesi di risoluzione già puntualmente previste nei precedenti articoli, il presente contratto può essere risolto di pieno diritto e senza indennizzo dall’Amministrazione mediante pec in caso di grave carenza della Società Affidataria nell’assolvimento dei suoi obblighi. Ogni pregiudizio causato dalla risoluzione del contratto è a suo carico.
Articolo 21 - Forma del Contratto e spese
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma di atto pubblico amministrativo.
Sono a carico della Società Affidataria tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario e fiscale. Al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in termine fisso, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86.
Articolo 22 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente contratto, la Società Affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve osservare le disposizioni legislative vigenti, i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quant'altro possa comunque interessare il servizio affidato.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra le Parti, comunque inerenti al presente servizio, dovranno avvenire in lingua italiana e lo scambio di comunicazioni, se non espressamente richieste a mezzo pec, potranno avvenire mediante posta elettronica.
Il presente atto redatto in forma elettronica, su n. ** facciate per intero più n. ** righe della facciata a video, sotto la mia direzione e responsabilità, viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che l’atto che precede è in tutto pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti rinunciano alla lettura degli atti citati per averne già preso cognizione. Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.
IL DIRIGENTE
LA PARTE CONTRAENTE L’UFFICIALE ROGANTE