Incarichi professionali dall’ente pubblico: solo con contratto Renzo La Costa
Incarichi professionali dall’ente pubblico: solo con xxxxxxxxx Xxxxx Xx Xxxxx
L’incarico conferito al professionista dalla P.A può ritenersi validamente concluso solo se viene stipulato contestualmente il relativo contratto tra le parti. In mancanza, anche in presenza della prestazione professionale regolarmente svolta, il compenso non può essere riconosciuto. E’ la sintesi della sentenza della Corte di Cassazione nr. 17084/2015 che si è occupata di un contenzioso tra un professionista e l’Ente Regione. Nel caso specifico, sussisteva una delibera di affidamento e una comunicazione del professionista di accettazione dell’incarico, ma mancava il materiale contratto tra le parti. Tale mancanza ha determinato il rigetto definitivo del ricorso del professionista che rivendicava il pagamento della prestazione.
Come è noto – ha affermato la suprema Corte - l'assunzione di obbligazioni a carico dell'amministrazione pubblica può sorgere esclusivamente da un contratto redatto, a pena di nullità, in forma scritta apparendo irrilevanti eventuali atti unilaterali della P:A. che non si traducano in un documento contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente e dal soggetto incaricato I nel quale siano indicate specificamente le prestazioni e il compenso da corrispondere. Tale principio generale ha indubbia valenza costituzionale, quale espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione s ai sensi dell'art. 97 Cost., quale strumento di garanzia della regolare attività amministrativa, nell'interesse del cittadino e della stessa P.A. Gli incarichi professionali devono essere conferiti in forma scritta a pena di nullità ( R.D. n. 2240 del 1923, art. 16 e 17) mediante stipulazione di un contratto d'opera professionale, essendo irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'ente pubblico che abbia autorizzato o direttamente conferito l'incarico al professionista, in assenza del contratto, come si diceva, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente e dal professionista. Per giurisprudenza ampiamente consolidata/ infine ( tra le altre, Cass. N. 24547 del 2008 ) non sussiste valida obbligazione contrattuale, ove il conferimento dell'incarico al professionista venga autorizzato dall'organo collegiale rappresentativo dell'ente pubblico e lo stesso ente comunichi l'intervenuta deliberazione, pur se intervenga successivamente l'eventuale accettazione del professionista incaricato i anche in forma scritta.
L'incontro di volontà deve essere contestuale, e così la sottoscrizione delle parti, ai sensi dell' art. 17 X.X. 0000 che ammette il contratto per corrispondenza solo quando esso intercorra tra la P.A. e ditte commerciali. Si è accertato come dagli atti di causa emerge che alla delibera di conferimento dell'incarico abbia fatto riscontro la lettera di accettazione dell'incarico, ricevuta dalla Regione. Dunque non vi stata contestualità e non si può parlare di valido contratto intercorso tra le parti.