CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
618/2014/R/EEL
CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA
FATTURAZIONE DEL SERVIZIO E GARANZIE CONTRATTUALI
ORIENTAMENTI FINALI
Documento per la consultazione Mercato di incidenza: energia elettrica 11 dicembre 2014
Premessa
Il presente documento per la consultazione si inquadra nell’ambito della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 19 dicembre 2013, 612/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2013/R/eel) e illustra gli orientamenti finali dell’Autorità in relazione alla regolazione del contratto di trasporto sottoscritto tra le imprese distributrici e gli utenti del servizio, con riferimento agli aspetti riguardanti la fatturazione e la prestazione delle connesse garanzie.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 16 gennaio 2015.
Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.
I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.
È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.
Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico Direzione Mercati
Unità processi e flussi informativi tra gli operatori Unità mercati retail
Xxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx tel. 00.000.00.000/290
fax 00.000.00.000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx sito internet: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
SOMMARIO
2. APPENDICE E NOTE DI COMMENTO 5
ALLEGATO C: FATTURAZIONE E PAGAMENTI 13
3. ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL CODICE DI RETE 19
COPERTURA DEL RISCHIO DI INESIGIBILITÀ 20
VERSAMENTO ONERI GENERALI ALLA CASSA E COMPONENTE CTR 20
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 20
1.1 Il presente documento per la consultazione riprende e sviluppa gli orientamenti dell’Autorità per la definizione del codice di rete per il servizio di trasporto dell’energia elettrica (di seguito: codice di rete) che disciplina i rapporti tra imprese distributrici e utenti del servizio di trasporto in prelievo (di seguito: utenti1), già oggetto del documento di consultazione pubblicato il 6 giugno 2014, 263/2014/R/eel recante “Codice di rete per il servizio di trasporto. Fatturazione del servizio e garanzie contrattuali” (di seguito: documento per la consultazione 263/2014/R/eel).
1.2 Gli orientamenti dell’Autorità si riferiscono in maniera prioritaria ad interventi volti a regolare in questa prima fase: i) le modalità e le tempistiche della fatturazione dei corrispettivi connessi al servizio di trasporto, ii) i criteri per la determinazione delle garanzie che l’impresa distributrice ha titolo di chiedere all’utente per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto.
1.3 Nell’ambito delle attività propedeutiche alla definizione del codice di rete, in data 14 marzo 2014 ha avuto luogo, presso la sede di Milano dell’Autorità, il primo gruppo di lavoro (di seguito: primo GDL), che ha visto la partecipazione dei soggetti coinvolti (imprese distributrici e utenti, anche a mezzo delle rispettive associazioni rappresentative, e Terna), con l’obiettivo di condurre una disamina preliminare degli aspetti rilevanti ai fini del presente documento per la consultazione.
1.4 Alla luce di quanto emerso in esito al primo GDL, l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti in materia con il documento per la consultazione 263/2014/R/eel in esito al quale è emersa la necessità di un ulteriore incontro del gruppo di lavoro (di seguito: secondo GDL) anche in considerazione della portata della materia trattata e dei rilevanti interessi, per lo più contrapposti, di imprese distributrici e di utenti. A tal fine è stato avviato un ulteriore processo di condivisione con gli operatori che ha visto la predisposizione di un documento tecnico, contenente le indicazioni dell’Autorità approvate nella riunione n. 830 del 7 agosto 2014 e formulate a valle della consultazione, e la raccolta di elementi quantitativi utili alla definizione dell’intervento dell’Autorità. Al contempo è stato convocato il secondo GDL, che ha avuto luogo in data 12 settembre 2014 presso la sede di Milano dell’Autorità, nell’ambito del quale sono stati discussi gli orientamenti finali dell’Autorità.
1.5 Anche in considerazione delle ulteriori indicazioni emerse in esito al secondo GDL, il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti finali dell’Autorità in relazione agli interventi prioritari che si intendono adottare. In particolare, vista l’esigenza degli operatori coinvolti di disporre di elementi puntuali non presi in considerazione nell’ambito del secondo GDL e di un quadro esaustivo delle proposte finali in relazione ai temi prioritari che si intendono regolare (fatturazione e garanzie), l’Autorità illustra i propri orientamenti secondo quanto di seguito indicato:
a) in appendice al presente documento per la consultazione è riportato lo schema delle parti del codice di rete che l’Autorità intende adottare; al riguardo, il capitolo 2 riporta alcune note di commento allo schema e i relativi spunti di consultazione;
b) il capitolo 3 illustra ulteriori aspetti che non confluiranno nello schema delle parti del codice di rete riportate in appendice, ma che concorrono comunque alla definizione della disciplina relativa al codice di rete e che verranno adottati contestualmente al provvedimento connesso al presente documento di consultazione.
2. APPENDICE E NOTE DI COMMENTO
2.1 L’appendice al presente documento per la consultazione è così strutturata:
a) l’allegato A riporta il Glossario dei termini utilizzati all’interno del codice di rete;
b) l’allegato B illustra la disciplina relativa alle garanzie;
c) l’allegato C illustra gli orientamenti dell’Autorità in relazione alla fatturazione del servizio e ai pagamenti.
2.2 Tra le definizioni presenti nel Glossario è indicata quella di società controllante, funzionale all’applicazione di quanto previsto dal codice di rete, e di seguito illustrato, in relazione alla possibilità dell’utente di ricorrere, ove ne sussistano i requisiti, alla garanzia nella forma di parent company guarantee. A tal fine, anche alla luce di quanto emerso in sede di consultazione e nell’ambito del secondo GDL, si assume la definizione generale di controllo prevista dell’articolo 2359 del Codice Civile.
Q1. Si ritiene adeguata la nozione di società controllante? O si ritiene opportuno prevedere maggiori limitazioni al fine dell’ammissibilità di tale forma di garanzia?
2.3 Nell’allegato B, relativo alle garanzie, vengono descritti gli orientamenti finali con particolare riferimento a:
− le forme di garanzia ammesse;
− l’importo delle garanzie;
− l’adeguamento periodico delle garanzie versate;
− la maggiorazione delle garanzie versate;
− il ricorso al rating e alla parent company guarantee;
− il corrispettivo per l’accesso al rating e alla parent company guarantee;
− le procedure per i casi di mancato pagamento delle fatture e per i casi di mancata prestazione, rinnovo o adeguamento delle garanzie per motivi diversi dall’escussione.
Orientamenti finali dell’Autorità
2.4 In seguito alle osservazioni pervenute dopo il secondo GDL e di quelle già formulate in esito al documento per la consultazione 263/2014/R/eel, con le disposizioni riportate nell’allegato B l’Autorità ritiene di confermare, in tema di garanzie, gli orientamenti generali proposti nel suddetto GDL di seguito riportati.
Forme di garanzia ammesse: confermare le forme di garanzia inizialmente prefigurate nel documento per la consultazione 263/2014/R/eel 2 e la possibilità di ricorso al rating e alla parent company guarantee solo in seguito a una verifica di regolarità nei pagamenti da parte dell’utente, con possibilità di attestazione del giudizio di rating ad opera di una delle agenzie registrate o certificate ESMA.
Importo delle garanzie: dimensionare l’importo della garanzia rispetto alla stima di tre mesi di erogazione del servizio (in luogo dei due prospettati nel documento per la consultazione 263/2014/R/eel), anche per tenere conto dell’allungamento dei tempi di pagamento delle fatture, pur fatto salvo il fatto che la garanzia, anche così dimensionata, concorre a una copertura solo parziale dello scoperto dell’impresa distributrice in caso di inadempimento dell’utente.
2 Il documento per la consultazione 263/2014/R/eel ha individuato, quali forme di garanzia, la fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, il deposito cauzionale e, sotto determinate condizioni, il rating e la parent company guarantee.
Adeguamento periodico delle garanzie versate: confermare che l’impresa distributrice procede periodicamente a verificare il corretto dimensionamento delle garanzie prestate dall’utente rispetto al portafoglio clienti servito.
Maggiorazione delle garanzie versate:
− al fine di valutare la puntualità nei pagamenti da parte degli utenti, non tenere in considerazione i casi di ritardo dovuti a cause non imputabili all’utente o connessi a importi oggetto di contestazione per i quali l’impresa distributrice non abbia fornito idonea giustificazione;
− quantificare l’adeguamento richiesto in relazione agli importi oggetto di ritardo e al numero di giorni del medesimo.
Ricorso al rating e alla parent company guarantee: prevedere che la data di emissione/aggiornamento del giudizio di rating dell’utente o della società controllante sia non antecedente ai sei mesi precedenti l’attestazione rilasciata all’impresa distributrice, ciò al fine di garantire che tale giudizio sia il più possibile allineato alle reali condizioni dell’utente o della società controllante.
Corrispettivo per l’accesso al rating e alla parent company guarantee: a conferma di quanto già espresso nel corso del procedimento, prevedere che il ricorso al rating e alla parent company guarantee comporti la corresponsione di un corrispettivo, funzionale a mitigare il maggiore rischio connesso al ricorso a tali forme di garanzia rispetto alla fideiussione e al deposito cauzionale, dal momento che il sistema si fa potenzialmente carico delle eventuali insolvenze dell’utente o della società controllante.
Procedure per i casi di mancato pagamento delle fatture e di mancata prestazione, rinnovo o adeguamento delle garanzie per motivi diversi dall’escussione:
− prevedere un meccanismo che si attivi solo superato un livello di esposizione massima consentita;
− escludere i casi di ritardo nei pagamenti non imputabili all’utente.
2.5 Si riportano di seguito alcune integrazioni di dettaglio agli orientamenti generali sopra illustrati, ulteriori e complementari rispetto a quanto finora emerso nell’ambito del procedimento.
2.6 Forme di garanzia ammesse: al fine di mitigare l’impatto che la gestione delle fideiussioni potrebbe avere per le imprese distributrici, è previsto (paragrafo 2.2) che per importi di garanzia inferiori a mille euro sia facoltà dell’impresa distributrice quella di non prevedere il ricorso alla fideiussione limitandosi quindi ad accettare il deposito cauzionale.
Q2. Si condivide una simile previsione tesa a contenere le difficoltà e gli oneri gestionali per le imprese distributrici soprattutto a fronte di importi ridotti?
2.7 Importo delle garanzie: anche per le ragioni già ricordate relative alla revisione delle tempistiche di pagamento delle fatture, è fissato pari alla stima di tre mesi di erogazione del servizio; al riguardo sono indicati (paragrafo 2.8) i criteri che l’impresa distributrice deve utilizzare per la quantificazione di detta stima e le modalità di stima da utilizzare per i punti di prelievo per i quali non siano disponibili dati di misura storici o nei casi di stipula del contratto di trasporto tra l’impresa distributrice e un nuovo utente.
Q3. Si condividono i criteri per la quantificazione della stima di tre mesi di erogazione del servizio che l’impresa distributrice è tenuta a utilizzare?
2.8 Adeguamento periodico delle garanzie versate: il documento per la consultazione 263/2014/R/eel prevedeva una verifica trimestrale delle garanzie versate dall’utente al fine di accertare che le medesime fossero correttamente dimensionate rispetto alle variazioni del portafoglio clienti del medesimo.
Nell’ambito della consultazione e dopo il secondo GDL è stata manifestata dalle imprese distributrici preoccupazione circa l’onerosità che tale verifica avrebbe potuto comportare. In relazione pertanto alla necessità di assicurare un’efficiente gestione delle garanzie da parte dell’impresa distributrice e al contempo di permettere il contenimento degli oneri connessi alla suddetta gestione viene previsto che la citata verifica (paragrafi 2.10 e 2.11):
− avvenga a scadenze dell’anno prefissate e non in maniera scorrevole rispetto a ciascun utente;
− possa avere scadenze differenziate in base alla dimensione dell’impresa distributrice; in dettaglio, a fronte di una scadenza trimestrale prevista in via generale, alle imprese di minori dimensioni, identificate con le imprese che hanno meno di 100.000 punti di prelievo connessi alle reti, è riconosciuta la facoltà di procedere alla suddetta verifica con cadenza semestrale.
Q4. Si condividono le tempistiche indicate per le verifiche relative agli importi garantiti in relazione al portafoglio clienti dell’utente?
Q5. Si ritengono correttamente individuate le imprese distributrici di minori dimensioni?
2.9 Maggiorazione delle garanzie versate: il documento per la consultazione 263/2014/R/eel prevedeva un meccanismo di gestione delle garanzie, nel caso di ricorso alla fideiussione o al deposito cauzionale, al fine di tenere conto della
puntualità nei pagamenti da parte dell’utente, in maniera progressiva in ragione degli inadempimenti. Anche in questo caso sono pervenute osservazioni simili a quanto richiamato al paragrafo 2.8. Per le medesime ragioni di semplificazione sopra esposte vengono introdotte procedure semplificate tali per cui la verifica della puntualità dei pagamenti e il conseguente eventuale adeguamento della garanzia avvengono a scadenze (paragrafi 3.2 e 3.6):
− prefissate dell’anno e non in maniera scorrevole rispetto a ciascun utente;
− possibilmente differenziate in base alla dimensione dell’impresa distributrice; in dettaglio, a fronte di una scadenza semestrale prevista in via generale, alle imprese che hanno meno di 100.000 punti di prelievo connessi alle reti, è riconosciuta la facoltà di procedere alla suddetta verifica con cadenza annuale.
2.10 In esito alla verifica di puntualità dei pagamenti l’impresa distributrice procede a richiedere, ove necessario, la maggiorazione del livello della garanzia versata. Al fine di accogliere le segnalazioni giunte sul punto, viene previsto che:
− la misura dell’adeguamento richiesto all’utente sia definita sulla base degli importi e dei giorni oggetto di ritardo di pagamento (paragrafo 3.3);
− siano escluse dalla verifica della condizione di regolarità dei pagamenti casistiche relative a ritardi di piccola entità o non direttamente imputabili all’utente (paragrafo 3.5);
− coerentemente con l’allungamento delle tempistiche di scoperto dell’impresa distributrice conseguenti alla revisione delle scadenze di pagamento, la maggiorazione del livello della garanzia possa avvenire fino al raggiungimento di un importo pari alla stima di cinque mesi di erogazione del servizio (paragrafo 3.3).
Q6. Si condividono le tempistiche indicate per le verifiche relative agli importi garantiti in relazione alla regolarità dei pagamenti da parte dell’utente?
Q7. Si condivide la definizione di importi di piccola entità da non considerare ai fini della verifica di regolarità dei pagamenti da parte dell’utente?
2.11 Ricorso al rating e alla parent company guarantee: ai fini del ricorso a tali forme di garanzia si dispone che:
− l’utente debba essere risultato regolare nei pagamenti per un periodo di sei mesi consecutivi (paragrafo 2.3); ciò comporta che in sede di stipula del contratto di trasporto l’utente avrà facoltà di ricorrere solamente alle garanzie nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa o di deposito cauzionale;
− il livello di merito creditizio detenuto dall’utente o dalla società controllante debba essere stato emesso o aggiornato in data non antecedente il sesto mese precedente il momento dell’attestazione che l’utente fa all’impresa distributrice; tale previsione è legata alla necessità di garantire che il livello di rating rispecchi il più possibile la reale situazione dell’utente o della società controllante, al fine di assicurare una più elevata tutela del sistema;
− l’utente proceda ad attestare la data di cui al precedente punto, i riferimenti completi dell’agenzia che ha emesso il giudizio di rating e il livello detenuto (paragrafi 4.2 e 4.3). In merito alle variazioni di queste due ultime informazioni si prevede che l’utente ne dia comunicazione all’impresa distributrice entro 5 giorni lavorativi dal loro verificarsi (paragrafo 4.5) e che la comunicazione del livello di rating detenuto dall’utente o dalla società controllante sia comunque reiterata annualmente (paragrafo 4.6);
− l’utente perda titolo a ricorrere al rating e alla parent company guarantee
nei casi in cui:
• vengano meno i requisiti in relazione al livello di rating detenuto dall’utente o dalla società controllante o all’agenzia che l’ha emesso;
• l’utente non provveda alla comunicazione annuale del livello di rating
detenuto dal medesimo o dalla società controllante;
• si manifesti un ritardo di pagamento da parte dell’utente, ad esclusione dei casi relativi a ritardi di piccola entità o non direttamente imputabili all’utente.
Nei casi precedenti, l’utente è tenuto alla prestazione di garanzia nella forma di fideiussione o di deposito cauzionale.
2.12 Corrispettivo per l’accesso al rating e alla parent company guarantee: l’importo del corrispettivo (paragrafo 4.9) è determinato pari a:
CorR,PCG =
dove:
α * GAR
• GAR è la stima dell’importo di tre mesi di erogazione del servizio di trasporto con riferimento ai punti di prelievo serviti dall’utente nel mese in cui avviene la stima (importo determinato ai sensi del paragrafo 2.8);
• α è un parametro i cui valori sono indicati nella successiva tabella 1. Anche tenendo conto di alcune osservazioni emerse in esito al documento per la consultazione 263/2014/R/eel e al secondo GDL e relative alla diversa rischiosità connessa al rating e alla parent company guarantee, i valori del parametro sono definiti in maniera distinta per le due fattispecie;
− gli importi raccolti sono versati a un apposito conto istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico al fine di alimentare il meccanismo mutualistico a tutela del sistema in caso di definitivo inadempimento di un utente, già tratteggiato nel documento per la consultazione 263/2014/R/eel;
− l’impresa distributrice procede alla fatturazione del corrispettivo, in sede di prima applicazione, nel momento in cui l’utente ricorre al rating o alla parent company guarantee e, successivamente, con cadenza annuale, entro il mese di gennaio di ogni anno (paragrafo 4.10);
− la fatturazione del corrispettivo avviene mediante una fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi; entro 10 giorni lavorativi dalla data di incasso del corrispettivo l’impresa distributrice versa gli importi incassati all’apposito conto istituito presso la Cassa;
− qualora, per qualsiasi ragione, l’utente perda titolo al rating o alla parent company guarantee egli non avrà diritto a ripetere quanto corrisposto a titolo di corrispettivo per l’accesso.
Tabella 1: valori del parametro α
TIPO DI GARANZIA | PARAMETRO α |
Rating | 0,40% |
Parent company guarantee | 0,20% |
Q8. Si ritiene corretto prevedere una data massima per l’emissione o l’aggiornamento del giudizio di rating da parte dell’agenzia?
Q9. Si condividono le tempistiche previste per l’aggiornamento delle informazioni relative al rating detenuto dall’utente o dalla società controllante?
Q10. Si ritengono correttamente individuati il livello e le modalità gestionali per l’applicazione del corrispettivo per l’accesso al rating o alla parent company guarantee?
2.13 Mancato pagamento delle fatture e mancata prestazione, rinnovo o adeguamento delle garanzie per motivi diversi dall’escussione: in relazione alla gestione dei casi di mancato pagamento, totale o parziale, delle fatture da parte dell’utente è previsto che:
− qualora l’utente abbia fatto ricorso al rating, in caso di persistente mancato pagamento a valle delle azioni di sollecito e di diffida dell’impresa
distributrice, il contratto di trasporto si risolva secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia (paragrafo 5.3); tale misura mira a tutelare il sistema a fronte del ricorso da parte dell’utente a una forma di garanzia che non presenta un concreto asset patrimoniale su cui rivalersi in caso di inadempimento, ma che si basa quasi unicamente sul giudizio di merito creditizio dell’utente;
− per tutte le altre forme di garanzia, in caso di persistente mancato pagamento a valle delle azioni di sollecito e di diffida dell’impresa distributrice, quest’ultima proceda all’escussione della garanzia versata qualora l’esposizione dell’utente superi una predeterminata soglia fissata pari alla stima del servizio erogato in metà di un mese (paragrafo 5.4);
− contestualmente all’escussione di cui al precedente punto l’impresa distributrice chiede la reintegrazione delle garanzie versate, o, nel caso di ricorso alla parent company guarantee, chiede la costituzione di una garanzia nella forma di fideiussione o di deposito cauzionale; qualora l’utente non vi provveda nei tempi indicati, il contratto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia (paragrafi 5.6, 5.7 e 5.10);
− a partire dalla scadenza di pagamento a valle della diffida e fino alla reintegrazione/al versamento della fideiussione o del deposito cauzionale, all’utente non è permesso di inoltrare all’impresa distributrice richieste di switching di punti di prelievo (paragrafo 5.8).
2.14 Sussistono poi casi di richiesta di costituzione, rinnovo e adeguamento della garanzia diversi da quelli sopra riportati, connessi all’escussione a valle del mancato pagamento dell’utente, riconducibili a: i) richiesta di costituzione di una garanzia nella forma di fideiussione o deposito cauzionale a seguito del venir meno delle condizioni per l’accesso al rating o alla parent company guarantee;
ii) richiesta di rinnovo della fideiussione entro i termini previsti dal codice di rete, in caso di fideiussioni di durata predeterminata; iii) richiesta di integrazione delle garanzie versate in esito alle verifiche di adeguamento periodico o di puntualità dei pagamenti da parte dell’utente. In questi casi è previsto che l’impresa distributrice proceda a sollecitare e a diffidare l’utente inadempiente e a risolvere successivamente il contratto di trasporto in caso di persistente inadempimento (paragrafi 5.11, 5.12 e 5.13).
Q11. Si condividono le modalità per la gestione dei mancati pagamenti delle fatture in relazione alle diverse forme di garanzia previste?
Q12. Si condivide, per gli utenti che non ricorrono al rating, l’individuazione di una soglia minima di scoperto superata la quale l’impresa distributrice escute le garanzie versate?
Q13. Si condividono le modalità per la gestione della mancata costituzione, rinnovo e adeguamento della garanzia diversi dai casi connessi all’escussione a valle del mancato pagamento dell’utente?
ALLEGATO C: FATTURAZIONE E PAGAMENTI
2.15 Nell’allegato C, relativo alla fatturazione del servizio e ai pagamenti, vengono descritti gli orientamenti finali con particolare riferimento a:
− tipologie di fattura;
− tempistiche di fatturazione;
− termini di pagamento;
− sistema di indennizzi correlato alla messa a disposizione dei dati di misura;
− standardizzazione dei formati e dei contenuti dei documenti di fatturazione.
Orientamenti espressi nell’ambito del secondo GDL
2.16 Nell’ambito del secondo GDL, rispetto a quanto formulato inizialmente nel documento per la consultazione 263/2014/R/eel, in relazione alla fatturazione e ai pagamenti è stato prospettato di:
a) modificare l’obbligo di messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati orari, prevedendo che tutti i dati messi a disposizione dall’impresa distributrice entro il quinto giorno lavorativo del mese M+1 siano validati;
b) confermare tre diverse tipologie di fattura (ciclo, rettifica, relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi), prevedere la fatturazione separata del bonus elettrico e degli eventuali interessi di mora, valutare di trattare nell’ambito della fatturazione di ciclo le rettifiche a seconda della loro motivazione;
c) differenziare le tempistiche di fatturazione tra punti di prelievo trattati orari e punti di prelievo non trattati orari, prevedendo, in relazione al servizio erogato nel mese M, che l’emissione delle fatture avvenga entro l’ottavo giorno lavorativo del mese M+1, con riferimento ai punti trattati orari ed entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno 20 del mese M+1, con riferimento ai punti non trattati orari;
d) differenziare il termine di pagamento in relazione alla natura del dato di misura, ponendolo pari a 30 giorni dalla data di emissione della fattura nel caso in cui le fatture siano emesse sulla base di dati effettivi (validati) e 40 giorni nel caso in cui le fatture siano emesse con riferimento a dati stimati (validati).
Orientamenti finali dell’Autorità
2.17 In seguito alle osservazioni pervenute dopo il suddetto incontro, e di quelle già formulate in esito al documento per la consultazione 263/2014/R/eel, con le necessarie modifiche alla regolazione vigente in materia di messa a disposizione dei dati di misura e con le disposizioni riportate nell’allegato C, l’Autorità ritiene di confermare gli orientamenti generali di seguito descritti.
Obbligo di messa a disposizione dei dati di misura: l’obbligo di messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati orari viene modificato prevedendo che tutti i dati messi a disposizione dall’impresa distributrice entro il quinto giorno lavorativo del mese M+1 siano validati.
Tipologie di fattura: il documento di fatturazione deve fare riferimento ad unico documento contabile onnicomprensivo di tutte le voci relative a una precisa prestazione o servizio; a tal fine vengono identificate:
− la fattura di ciclo, comprensiva di tutte le partite attinenti il servizio di trasporto;
− la fattura di rettifica, relativa a rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto;
− la fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi. Tempistiche di fatturazione:
− le fatture di ciclo e le fatture di rettifica possono essere emesse solo successivamente alla messa a disposizione degli utenti dei relativi dati di misura validati;
− prevedere che la trasmissione della fattura all’utente deve avvenire nel medesimo giorno dell’emissione.
Termini di pagamento:
− le scadenze di pagamento devono essere fissate in modo tale da contemperare diverse esigenze, tra cui quelle di consentire agli utenti la verifica della correttezza delle informazioni presenti e delle voci fatturate, di pianificare le “uscite di cassa”, di individuare il giusto trade-off tra dimensionamento delle garanzie prestate per l’accesso al servizio e allungamento dei tempi di pagamento;
− eventuali modalità e tempistiche di pagamento concordate con l’impresa distributrice diverse da quelle descritte dovranno essere rese disponibili in maniera non discriminatoria a tutti gli utenti e non potranno derogare in termini sostanziali le disposizioni previste nell’Allegato C.
La standardizzazione dei formati e dei contenuti dei documenti di fatturazione: la standardizzazione dei formati e dei contenuti dei documenti di fatturazione,
nonché dei canali per la trasmissione degli stessi sarà definita nell’ambito di appositi incontri del GDL successivi all’approvazione del provvedimento oggetto della presente consultazione.
Sistema di indennizzi: è introdotto un sistema di indennizzi finalizzato a migliorare le prestazioni delle imprese distributrici in relazione alla messa a disposizione dei dati di misura ai fini della fatturazione.
2.18 Nei paragrafi seguenti si illustrano gli aspetti di dettaglio relativi ai precedenti orientamenti.
2.19 Tipologie di fattura:
− al fine di consentire una maggiore semplicità nella gestione delle fatture, si intende prevedere che la fatturazione di rettifiche di misure effettive, trasmesse successivamente a fatture emesse su dati stimati, debba essere inserita all’interno della fattura di ciclo, dandone sempre separata evidenza (paragrafo 2.3); a tale proposito, infatti, è stato evidenziato che trattare i c.d. “conguagli” al di fuori della fatturazione di ciclo comporterebbe potenzialmente l’emissione di una quantità rilevante di fatture e la necessità di gestire una molteplicità di pagamenti non consentendo peraltro agli utenti la compensazione degli importi;
− al fine di garantire una maggiore trasparenza degli importi fatturati si intende confermare che la fatturazione del CMOR venga effettuata separatamente dalla fatturazione di ciclo (paragrafo 2.7); analoga previsione è formulata per il bonus elettrico, per il corrispettivo CTS e per la fatturazione degli interessi moratori, anche al fine di tenere conto dell’esigenza, segnalata da diversi soggetti, di considerare nella fatturazione di ciclo i soli corrispettivi attinenti al servizio di trasporto. In relazione agli interessi moratori è anche previsto che l’utente in ritardo nei pagamenti sia tenuto a far pervenire il pagamento dell’importo dovuto maggiorato degli interessi di mora e, nel caso in cui l’utente non proceda al versamento degli interessi moratori contestualmente al pagamento della fattura, l’impresa distributrice provveda ad emettere una fattura dedicata a tali importi (paragrafo 6.3).
Q14. Si ritiene corretto prevedere che le rettifiche di misure effettive trasmesse a seguito di fatture emesse su dati stimati debbano essere inserite all’interno della fattura di ciclo?
Q15. In aggiunta ai corrispettivi individuati al paragrafo 2.7 dell’allegato C, quali ulteriori corrispettivi dovrebbero essere considerati nell’ambito della fatturazione relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi? Si ritiene, eventualmente, che l’identificazione di tali corrispettivi possa
essere effettuata nell’ambito degli incontri dedicati del GDL in relazione alla definizione degli standard?
Q16. In relazione alle fatture di rettifica e alle fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, si ritiene corretto prevedere di non aggregare in un'unica fattura importi relativi voci diverse attinenti la medesima tipologia di fattura? In caso contrario quale dovrebbe essere il criterio o l’importo minimo da applicare per procedere ad un’eventuale aggregazione?
2.20 Tempistiche di fatturazione: diversamente dagli orientamenti formulati nel documento per la consultazione e nel secondo GDL:
− viene lasciata la facoltà alle imprese distributrici di effettuare la fatturazione per “lotti”; tuttavia in ottica di migliorare il processo di fatturazione, in particolare al fine di consentire agli utenti di programmare e gestire la fatturazione verso i propri clienti, si intende introdurre un sistema di indennizzi (di seguito descritto) e prevedere con successivo provvedimento di intervenire sugli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura anticipando le tempistiche ad oggi vigenti;
− è previsto un termine di due giorni lavorativi dalla messa a disposizione del dato di misura per la fatturazione.
2.21 Termini di pagamento:
− non è prevista la differenziazione in caso di fatture emesse sulla base di misure effettive e stimate secondo quanto illustrato nel secondo GDL; si adotta, invece, un approccio di incentivazione alla messa a disposizione di dati effettivi;
− si intende confermare l’orientamento formulato, nell’ambito del secondo GDL, in relazione alla scadenza dei pagamenti e quindi fissare il termine di pagamento a non prima di 30 giorni dalla data di emissione della fattura; tale termine si intende come scadenza unica applicata a tutte le tipologie di fattura (paragrafo 5.2);
− si intende inoltre valutare di prevedere tempistiche di pagamento che tengano in considerazione, con specifico riferimento alle rettifiche di fatturazione diverse da quelle di “conguaglio”, eventuali obblighi a cui sono soggetti gli utenti nei confronti dei clienti finali in relazione alla rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica previsti nel contratto di vendita.
Q17. Ferme restando le disposizioni previste ai sensi del comma 18.3, lettera a) del TIME, si ritiene che la scadenza del 20 del mese, prevista attualmente come termine ultimo per l’invio dei dati di misura validati, possa essere anticipata? Se si, a quale data?
Q18. Si condivide la proposta di prevedere specifiche tempistiche di pagamento in caso di rettifiche di fatturazione diverse da quelle di “conguaglio”? Se si, quale dovrebbe essere l’importo oltre il quale prevedere l’applicazione di tali modalità di pagamento?
Tale sistema prevede (paragrafo 7.1) l’erogazione di indennizzi automatici qualora:
− l’emissione della fattura venga effettuata su dati validati stimati (indennizzo sulla qualità del dato fatturato);
− non siano rispettati i termini di messa a disposizione dei dati validati di cui al TIME (indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati).
L’ammontare degli indennizzi che viene qui prospettato è stato determinato ai fini di assicurare all’utente un ristoro di natura forfetaria rispetto alle possibili disfunzioni causate dal mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dalla regolazione da parte dell’impresa distributrice e di incentivarne il corretto adempimento.
Indennizzo sulla qualità del dato fatturato
L’indennizzo per l’emissione della fattura su dati di misura stimati è finalizzato ad incentivare l’impresa distributrice a migliorare la qualità dei dati messi a disposizione degli utenti (e quindi fatturati), incrementando la percentuale di dati di misura effettivi messi a disposizione mensilmente. Si ritiene che tale
indennizzo sia motivato in relazione all’onere generato dalla possibile attività di interfaccia con il cliente finale dovuta alla natura (di stima) del dato fatturato al cliente stesso, agli oneri connessi all’attività di riconciliazione dei dati fatturati e a quelli connessi all’emissione di una nuova fattura e alla successiva verifica degli importi incassati. Inoltre, la messa a disposizione e fatturazione di dati stimati influisce negativamente sull’attività di previsione e programmazione dell’utente, con effetti maggiori in relazione ai prelievi dei punti trattati orari. Si ritiene opportuno differenziare tale indennizzo in base alla tipologia del punto di prelievo, prevedendo un importo pari a 0,50 euro per punto di prelievo trattato per fasce e pari a 5,00 euro per punto di prelievo trattato orario.
Indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati
L’indennizzo per la mancata messa a disposizione di dati validati entro i termini previsti dalla disciplina vigente4, è finalizzato a incentivare l’impresa distributrice al rispetto delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura; si ritiene che tale indennizzo, distinto per punti di prelievo trattati orari e per fasce, sia motivato in relazione ai possibili oneri derivanti dalla messa a disposizione in ritardo del dato di misura validato (e conseguentemente della fatturazione), generati dalla necessità di provvedere alla fornitura di energia per il cliente finale eventualmente anticipando risorse finanziarie fatturate al medesimo in ritardo. Sussistendo già, ai sensi del TIS, un indennizzo in caso di mancato rispetto del termine di invio dei dati di misura per i punti di prelievo trattati orari (Ritardate Curve Orarie), si ritiene opportuno:
− confermare l’ammontare del corrispettivo unitario per punto di prelievo orario e per giorno di ritardo, quantificato nella tabella 7 del TIS e posto pari a 1,00 euro;
− prevedere, con riferimento ai punti trattati orari, che l’indennizzo debba essere corrisposto a decorrere dal termine di cui al comma 18.3, lettera a) del TIME e prevedere che il valore massimo cumulato versato agli utenti per punto di prelievo sia commisurato pari a 25,00 euro;
− estendere l’applicazione dell’indennizzo per il mancato rispetto dei termini previsti dal TIME di messa a disposizione dei dati validati ai punti di prelievo trattati per fasce e di quantificare l’indennizzo per ciascun punto di prelievo pari 0,10 euro per giorno di ritardo, con un valore massimo cumulato versato agli utenti pari a 1,00 euro.
Ai fini di trasparenza e semplificazione, si prevede (paragrafo 7.2) inoltre che gli indennizzi siano erogati mediante documenti separati e distinti rispetto alla fatture dei corrispettivi del servizio di trasporto da parte dell’impresa distributrice ed entro 30 giorni:
− dall’emissione della fattura, per l’indennizzo sulla qualità del dato;
− dall’effettivo invio dei dati, per l’indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati.
In caso di corresponsione ritardata rispetto alle suddette tempistiche, l’indennizzo viene raddoppiato.
Il quadro regolatorio sopradescritto prevede che l’impresa distributrice provveda ad emettere (e contestualmente trasmettere all’utente) la fattura entro due giorni lavorativi dalla messa a disposizione dei relativi dati di misura. Dal momento che è interesse dell’impresa distributrice provvedere con tempestività alla fatturazione l’Autorità non ritiene opportuno, in questa fase, introdurre ulteriori forme volte ad incentivare il rispetto di tale previsione.
Q19. Si ritiene correttamente individuato, per i punti di prelievo trattati orari e per fasce, il valore dell’indennizzo sulla qualità del dato fatturato?
Q20. Si ritiene correttamente individuato, per i punti di prelievo trattati orari e per fasce, il valore dell’indennizzo per il mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati?
Q21. Si ritiene opportuno prevedere, nel caso i dati validati non siano resi disponibili entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferiscono, ulteriori penalità o alternativamente rimuovere l’indennizzo massimo cumulato previsto?
Q22. Qualora il termine ultimo per l’invio dei dati di misura validati fosse anticipato al 10 del mese successivo al mese cui fanno riferimento oltre all’adeguamento del valore massimo dell’indennizzo, quali modifiche al sistema di indennizzi sopra previsto dovrebbero essere considerate?
3. ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL CODICE DI RETE
3.1 Il presente capitolo illustra ulteriori aspetti che non confluiranno nello schema riportato in appendice, ma che concorrono alla definizione della disciplina relativa al codice di rete e che saranno pertanto oggetto del provvedimento adottato in esito alla presente consultazione.
COPERTURA DEL RISCHIO DI INESIGIBILITÀ
3.2 In relazione al versamento alla Cassa e al GSE degli oneri generali, le imprese distributrici attualmente trattengono, a titolo di copertura del rischio inesigibilità, il gettito corrispondente allo 0,5% di quanto fatturato (ai sensi del provvedimento CIP n 3/1988). La necessità di tale strumento, tuttavia, risulta superata in ragione degli interventi sopra esposti in materia di garanzie. Infatti l’attivazione di specifiche garanzie consente la copertura del rischio di inesigibilità anche con riferimento agli oneri generali, il cui importo è incluso nella stima dell’ammontare delle garanzie richieste all’utente, e fa venir meno l’esigenza di mantenere questa forma di copertura del rischio che, pertanto l’Autorità è orientata a rimuovere.
3.3 Tale intervento, contrariamente a quanto osservato nell’ambito del GDL, non richiede modifiche del livello dei ricavi ammessi per il servizio di distribuzione poiché detti ricavi, nell’ambito delle determinazioni di cui alla deliberazione ARG/elt 199/11 per il corrente periodo di regolazione, non tenevano in considerazione quanto trattenuto ai sensi del richiamato provvedimento CIP n. 3/1988, né come posta rettificativa dei costi effettivi, né come incremento dei ricavi ammessi.
VERSAMENTO ONERI GENERALI ALLA CASSA E COMPONENTE CTR
3.4 Con riferimento alle tempistiche di versamento alla Cassa da parte delle imprese distributrici del gettito relativo agli oneri generali, l’Autorità è orientata a prevedere un allineamento, per tutte le imprese distributrici (o, quanto meno, per le imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo) e per tutti gli oneri generali, a quanto attualmente previsto, limitatamente alla componente A3, per le sole imprese distributrici direttamente interconnesse alla rete di trasmissione nazionale.
3.5 In particolare, il versamento dovrà avvenire, con cadenza mensile, secondo la seguente tempistica: in relazione agli importi fatturati dal distributore relativamente al mese “m” nel corso del mese “m+1”, il versamento degli oneri dovrà avvenire entro il 15° giorno calendariale del mese “m+3”.
3.6 Con riferimento, invece, alle problematiche emerse nell’ambito del GDL relativamente alle tempistiche di versamento della componente CTR da parte delle imprese distributrici a favore di Terna, l’Autorità ritiene che le medesime non richiedano un intervento di regolazione specifico, potendo trovare composizione nell’ambito del medesimo strumento convenzionale che fino ad oggi ha autonomamente disciplinato tali rapporti.
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
3.7 In relazione agli interventi prospettati, si intendono prevedere tempistiche differenziate per la loro entrata in vigore.
3.8 In dettaglio, per quanto riguarda le previsioni relative alle garanzie, in relazione all’Allegato B si intende prevedere che:
− entri in vigore immediatamente a valle dell’adozione del provvedimento connesso al presente documento di consultazione;
− con riferimento alla verifica di regolarità dei pagamenti di cui al paragrafo 2.4 del medesimo Allegato, per gli utenti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, hanno già sottoscritto un contratto di trasporto con l’impresa distributrice e che già ricorrono al rating o alla parent company guarantee o intendano ricorrervi, in sede di prima applicazione l’impresa distributrice proceda a verificare la puntualità dei pagamenti in relazione al servizio erogato negli ultimi sei mesi;
− considerata la necessità emersa in esito alla consultazione di testi delle garanzie che siano il più possibile condivisi e uniformi per tutte le imprese distributrici, fino al momento della definizione dei modelli per la prestazione delle garanzie si intende prevedere che le caratteristiche che le garanzie dovranno presentare dovranno essere coerenti con quanto previsto all’Allegato B.
3.9 Per quanto attiene alle previsioni relative alla fatturazione si intende prevedere che:
− le disposizioni dell’Allegato C, fatte salve le disposizioni relative alla standardizzazione dei documenti di fatturazione contenute nell’appendice del medesimo Allegato, entrino in vigore immediatamente a valle dell’adozione del provvedimento connesso al presente documento di consultazione;
− con riferimento alle disposizioni relative alla standardizzazione dei documenti di fatturazione, l’entrata in vigore sarà invece successiva alle apposite attività che saranno svolte nell’ambito del GDL coerentemente con quanto era stato proposto nel documento per la consultazione 263/2014/R/eel.
3.10 Per quanto attiene alle previsioni di cui al presente capitolo 3, si intende prevedere che esse entrino in vigore immediatamente a valle dell’adozione del provvedimento connesso al presente documento di consultazione.
GLOSSARIO
Autorità | è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico istituita ai sensi della legge n. 481/95. |
Bonus elettrico | è la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici in condizione di disagio economico e/o fisico ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 e dell’articolo 3, comma 9 e 9bis del decreto- legge 185/08. |
Corrispettivo CMOR | è il corrispettivo addebitato al cliente per il mancato pagamento di una o più bollette ai sensi della deliberazione ARG/elt 191/09. |
Corrispettivo CTS | è il corrispettivo tariffario specifico per i clienti finali e per le altre utenze (produttori o autoproduttori) connessi in media tensione che non hanno adeguato il proprio punto di consegna ai requisiti tecnici di cui al TIQE e alla deliberazione ARG/elt 33/08. |
Fasce orarie | sono le fasce definite ai sensi del TIV. |
Impresa distributrice | è l’impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99. |
M | è il mese di erogazione del servizio di trasporto. |
M+1 | è il mese successivo al mese M. |
Misura dell’energia elettrica | sono i valori di energia elettrica e di potenza (attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un misuratore di energia elettrica. |
POD | è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo ai sensi del TIS. |
Quota fissa | è il corrispettivo unitario espresso in centesimi di euro per punto di prelievo relativo ad una specifica tariffa del servizio di trasmissione, distribuzione o misura. |
Quota energia | è il corrispettivo unitario espresso in centesimi di euro/kWh relativo ad una specifica tariffa del servizio di trasmissione, distribuzione o misura. |
Quota potenza | è il corrispettivo unitario espresso in centesimi di euro/kW relativo ad una specifica tariffa del servizio |
di trasmissione, distribuzione o misura. | |
Quota energia reattiva | è il corrispettivo unitario espresso in centesimi di euro/kvarh applicato ai prelievi di energia elettrica reattiva. |
Servizio di trasporto | indica, sinteticamente, il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica erogato dall’impresa distributrice, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna S.p.a.. |
Società controllante | è la società che, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, controlla l’utente. |
Switching | è la successione di un utente ad un altro sullo stesso punto di prelievo definita ai sensi della deliberazione 42/08. |
Utente | è il soggetto che ha sottoscritto con l’impresa distributrice il contratto di trasporto. |
Utente regolare nei pagamenti | è l’utente che risulta aver pagato, entro la scadenza prevista dalle fatture di cui all’Allegato C, gli importi dovuti. |
*__ | |
Deliberazione n. 111/06 | è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato: recante “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”. |
Deliberazione n. 292/06 | è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato recante “Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”. |
Deliberazione n. 4/08 | è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, n. 4/08, e sue successive modifiche e integrazioni recante “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia |
elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore”. | |
Deliberazione n. 42/08 | è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2008, n. 42/08, e sue successive modifiche e integrazioni recante “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato”. |
Deliberazione ARG/elt 191/09 | è la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell’energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei clienti finali”. |
Deliberazione 65/2012/R/EEL | è la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni recante “Razionalizzazione e standardizzazione dei contenuti e delle modalità operative dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura dei punti di prelievo”. |
Testo integrato settlement (TIS) | è l’Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e sue successive modifiche e integrazioni recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)”. |
Testo Integrato della Qualità Elettrica (TIQE) | è l’allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e sue successive modifiche e integrazioni recante “Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”. |
Testo Integrato del Trasporto (TIT) | è l’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e sue successive modifiche e integrazioni recante “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione e |
distribuzione dell’energia elettrica”. | |
Testo Integrato Misura (TIME) | è l’Allegato B alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e sue successive modifiche e integrazioni recante “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica”. |
Testo Integrato Connessioni (TIC) | è l’Allegato C alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e sue successive modifiche e integrazioni recante “Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”. |
Testo Integrato della Vendita (TIV) | è l’Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni recante “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità dell’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali”. |
Testo integrato bonus elettrico e gas (TIBEG) | è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM recante “Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas”. |
GARANZIE
1. Oggetto 2
2. Garanzie ammesse, quantificazione e adeguamento periodico 2
Garanzie ammesse 2
Quantificazione e adeguamento periodico 3
Disposizioni generali in tema di gestione delle garanzie e comunicazioni tra operatori 5
3. Fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale 5
Prestazione della garanzia 5
Puntualità dei pagamenti e maggiorazione della garanzia 5
4. Rating e parent company guarantee 6
Requisiti per il ricorso al rating e alla parent company guarantee 6
Corrispettivo per l’accesso alle garanzie di cui al paragrafo 2.3 8
5. Inadempimenti connessi ai pagamenti e alla gestione delle garanzie 9
1. Oggetto
1.1 Il presente Allegato B disciplina le forme di garanzia ammesse ai fini della conclusione del contratto di trasporto, i criteri per la loro gestione e per la gestione degli inadempimenti dell’utente relativi sia alle obbligazioni connesse agli adeguamenti delle garanzie medesime, sia alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati.
2. Garanzie ammesse, quantificazione e adeguamento periodico
GARANZIE AMMESSE
2.1 La prestazione di garanzie secondo le modalità di seguito individuate è condizione necessaria per la conclusione del contratto di trasporto. L’impresa distributrice non è tenuta a dare seguito alla richiesta di switching presentata da soggetti che rifiutano di prestare le garanzie richieste ai sensi del successivo paragrafo 2.9. Dopo la conclusione del contratto di trasporto, il mancato adeguamento delle garanzie secondo quanto previsto nel presente Allegato C, comporta la risoluzione del contratto nei termini di cui alla successiva sezione 5.
2.2 L’utente può prestare all’impresa distributrice una garanzia nella forma alternativamente di:
a. fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero;
b. deposito cauzionale.
Per garanzie il cui importo, definito ai sensi del paragrafo 2.8, risulta inferiore ai mille (1.000) euro, è facoltà dell’impresa distributrice accettare unicamente garanzie nella forma di deposito cauzionale. L’esercizio di tale facoltà avviene mediante apposita dichiarazione che l’impresa distributrice rende pubblica nel suo sito internet.
2.3 L’utente regolare nei pagamenti per un periodo di sei (6) mesi consecutivi può, in luogo della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2, alternativamente:
a. presentare un giudizio di rating creditizio;
b. prestare garanzia nella forma di parent company guarantee da parte della società controllante che deve essere a sua volta in possesso di un giudizio di rating creditizio.
2.4 Su richiesta dell’utente, l’impresa distributrice verifica il requisito di regolarità di cui al precedente paragrafo 2.3 e accetta la richiesta del medesimo di avvalersi di quanto previsto dal predetto paragrafo. A tal fine l’utente adempie a quanto previsto ai paragrafi 4.2 e 4.3. Nell’ambito della verifica da parte dell’impresa distributrice non sono considerati i ritardi di pagamento:
a. dovuti a cause non imputabili all’utente, purché l’utente abbia dimostrato che il pagamento ha avuto luogo nei termini previsti dalla fattura;
2.5 Appartengono alla tipologia di importi di cui al precedente paragrafo 2.4, lettera b, gli importi relativi a fatture per cui l’utente abbia contestato la correttezza all’impresa distributrice entro 15 giorni dalla data di trasmissione della fattura e per i quali l’impresa distributrice non abbia provveduto a fornire una risposta esauriente entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione.
QUANTIFICAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO
2.6 Di seguito vengono illustrati i criteri per la quantificazione e l’adeguamento periodico della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) e del paragrafo 2.3, lettera b (parent company guarantee).
2.7 La garanzia, prestata nelle forme di cui al paragrafo 2.6, è pari alla stima di tre
(3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell’utente.
2.8 L’impresa distributrice definisce la stima di cui al paragrafo 2.7, con riferimento ai punti di prelievo serviti dall’utente nel mese in cui tale stima ha luogo, pari a:
GAR = ∑ (Corr * V TRIM )
dove:
i i i
• Corri è la stima dei corrispettivi unitari applicati all’i-esimo punto di prelievo, definita pari alla somma delle tariffe per il servizio di trasporto, ivi inclusi gli oneri di sistema e le ulteriori componenti, e delle imposte, applicati a tale punto di prelievo nel secondo mese antecedente a quello in cui l’effettuazione della stima ha luogo;
i
• V TRIM è la stima dei volumi prelevati dall’i-esimo punto di prelievo nei tre mesi successivi a quello in cui l’effettuazione della stima ha luogo, pari a un quarto del consumo annuo riferito a tale punto prelievo, così come risultante
dall’anagrafica dei punti di prelievo dell’utente. In caso di punti di prelievo
di nuova attivazione per i quali il dato di consumo annuo non risulta disponibile, l’impresa distributrice attribuisce a tale punto di prelievo un
consumo in linea con quello di punti di prelievo della stessa tipologia e con pari livello di potenza impegnata.
2.9 Ai fini della stima di cui al paragrafo 2.8, in sede di conclusione del contratto di trasporto, l’utente dichiara la propria migliore stima del dato di consumo annuo relativo ai punti di prelievo che saranno da lui serviti nei primi tre (3) mesi di erogazione del servizio. Durante tale periodo l’impresa distributrice procede alla verifica di cui al paragrafo 2.10 entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun mese.
2.10 Nei casi di garanzia prestata nelle forme di cui al paragrafo 2.6, l’impresa distributrice procede a un controllo periodico dell’ammontare della garanzia al fine di verificare che quanto versato dall’utente sia coerente con l’eventuale variazione delle variabili che concorrono alla determinazione della stima ai sensi del paragrafo 2.8. A tal fine, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun trimestre, l’impresa distributrice procede a verificare che il livello della garanzia corrisponda alla stima, definita secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti, nel mese in cui la verifica ha luogo, nel contratto di trasporto dell’utente medesimo. Qualora, rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il livello risultante da tale verifica sia:
b. inferiore al 20% delle medesime, l’impresa distributrice comunica all’utente il nuovo livello richiesto e la possibilità di procedere al suo adeguamento.
Nei casi diversi di quelli di cui alle lettere a e b, l’impresa distributrice comunica all’utente l’adeguatezza delle garanzie prestate.
Ai fini della verifica di cui al presente paragrafo, sono tenuti in separata considerazione gli importi relativi agli adeguamenti eventualmente previsti ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.4.
2.11 Fintanto che alla rete dell’impresa distributrice risultano connessi meno di
100.000 punti di prelievo, quest’ultima ha la facoltà di procede alla verifica di cui al paragrafo 2.10 al termine di ciascun semestre. L’impresa distributrice esercita tale facoltà dandone comunicazione nel proprio sito internet.
2.12 In ipotesi di cessazione del servizio con riferimento alla totalità dei punti di prelievo del contratto di trasporto tra l’utente e l’impresa distributrice, la garanzia prestata nelle forme di cui al paragrafo 2.6 si estingue al termine del terzo mese successivo all’avvenuta cessazione.
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI GESTIONE DELLE GARANZIE E COMUNICAZIONI TRA OPERATORI
2.13 Nel caso in cui, per ragioni tecniche, la costituzione della garanzia ai sensi del paragrafo 4.7, il suo rinnovo ai sensi del paragrafo 3.1 o il suo adeguamento ai sensi dei paragrafi 2.10, lettera a, e 3.2 comportino tempi maggiori rispetto a quelli indicati, l’utente potrà sopperirvi prestando analoga garanzia mediante bonifico bancario, il cui importo verrà restituito non appena l’utente avrà provveduto agli adempimenti di competenza.
2.14 Le comunicazioni tra impresa distributrice e utente di cui al presente capitolo avvengono utilizzando il canale di posta elettronica certificata o un canale di comunicazione che fornisca all’impresa distributrice e all’utente idonea documentazione elettronica attestante, in modo sicuro e non modificabile, l’invio e l’avvenuta consegna.
3. Fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale
PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
3.1 Qualora la garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2, lettera a, abbia durata determinata, l’utente è tenuto a rinnovare detta garanzia al più tardi entro la fine del terzo mese antecedente la scadenza della medesima.
PUNTUALITÀ DEI PAGAMENTI E MAGGIORAZIONE DELLA GARANZIA
3.2 L’importo della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2 può essere modificato, rispetto al livello base definito ai sensi del paragrafo 2.7, per tenere conto della puntualità dei pagamenti effettuati dall’utente. A tal fine, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun semestre dell’anno, l’impresa distributrice verifica, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in detto semestre, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell’utente. In tal caso, l’impresa distributrice richiede all’utente una maggiorazione dell’importo della garanzia prestata, da effettuare entro dieci (10) giorni lavorativi dalla richiesta.
3.3 La maggiorazione della garanzia è definita in misura pari a:
GARMAG = ∑(IMP * Gi )
dove:
i i 30
• IMPi
è l’importo della i-esima fattura per la quale si è verificato il ritardo di
pagamento;
• Gi
sono i giorni di ritardo di pagamento della i-esima fattura.
La garanzia prestata a valle della suddetta maggiorazione non può comunque superare la stima, definita secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, di cinque (5) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell’utente.
3.4 Rispetto a un utente cui sia stata incrementato l’importo della garanzia ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3, qualora, in sede di verifica semestrale, l’impresa distributrice rilevi che tale utente è risultato utente regolare nei pagamenti, l’impresa distributrice procede a comunicargli la possibilità di adeguare la garanzia prestata a un importo pari alla stima, definita secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto del medesimo.
3.5 Ai fini della verifica della sussistenza della condizione di utente regolare nei pagamenti di cui ai paragrafi 3.2 e 3.4, sono esclusi i ritardi di pagamento:
a. di cui al paragrafo 2.4;
b. tali per cui:
IMPi
* Gi
30
< 0,05 * GAR .
3.6 Fintanto che alla rete dell’impresa distributrice risultano connessi meno di
100.000 punti di prelievo, quest’ultima ha la facoltà di procedere alla verifica di cui ai paragrafi 3.2 e 3.4 al termine di ciascun anno, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in detto periodo. L’impresa distributrice esercita tale facoltà dandone comunicazione nel proprio sito internet.
4. Rating e parent company guarantee
REQUISITI PER IL RICORSO AL RATING E ALLA PARENT COMPANY GUARANTEE
4.1 Per poter ricorrere a quanto previsto al paragrafo 2.3, il giudizio di rating
creditizio, in possesso dell’utente o della società controllante, deve:
a. risultare almeno pari al livello BBB- di Standard&Poor’s Corporation e Fitch Ratings o Baa3 di Moody’s Investor Services; in caso di ricorso ad agenzie di rating diverse, l’impresa distributrice verifica che il livello detenuto dall’utente o dalla società controllante sia almeno equipollente ai livelli ivi indicati;
b. essere emesso da una agenzia registrata o certificata ai sensi del Regolamento 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 e contenuta nell’elenco pubblicato dalla European Securities and Markets Authority ai sensi dell’articolo 18 del citato Regolamento;
c. essere stato emesso o aggiornato in data non antecedente il sesto mese precedente il momento dell’attestazione fatta all’impresa distributrice ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3.
4.2 Ai fini della presentazione del giudizio di rating creditizio ai sensi del paragrafo 2.3, lettera a, l’utente presenta all’impresa distributrice un’attestazione relativa a:
a. i riferimenti completi dell’agenzia che ha emesso il giudizio di rating;
b. il livello di rating detenuto;
c. la data in cui il giudizio di rating è stato emesso o aggiornato.
4.3 Ai fini della prestazione di garanzia nella forma di parent company guarantee ai sensi del paragrafo 2.3, lettera b, l’utente presenta:
a. una attestazione relativa ai medesimi elementi informativi di cui al paragrafo
4.2 riferiti alla società controllante;
b. una lettera di garanzia che esprima l’impegno della medesima società controllante a far fronte, a prima richiesta, alle obbligazioni di pagamento verso l’impresa distributrice.
4.4 Sulla base di quanto comunicato dall’utente ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3 l’impresa distributrice verifica che siano rispettati i requisiti di cui al paragrafo 4.1.
4.5 L’utente comunica all’impresa distributrice entro cinque (5) giorni lavorativi dal suo verificarsi:
a. la variazione del rating detenuto dall’utente medesimo o dalla società controllante;
b. il venir meno del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera b.
4.6 Entro la fine del dodicesimo mese successivo alla data della presentazione del giudizio di rating ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3 o della comunicazione della sua variazione ai sensi del paragrafo 4.5, l’utente comunica all’impresa distributrice il livello di rating detenuto così come aggiornato da parte dell’agenzia che l’ha emesso. La data di aggiornamento del rating da parte dell’agenzia non può essere antecedente al sesto mese precedente il momento della comunicazione fatta all’impresa distributrice ai sensi del presente paragrafo.
4.7 L’utente è tenuto alla costituzione di una garanzia in una delle forme di cui al paragrafo 2.2 qualora:
a. si verifichi quanto previsto al paragrafo 4.5, lettera b;
b. la variazione del rating in possesso dell’utente o dalla società controllante, comunicata ai sensi del paragrafo 4.5, lettera a, comporti un giudizio non rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 4.1, lettera a;
c. l’utente non proceda alla comunicazione di cui al paragrafo 4.6 nei termini ivi indicati;
d. si verifichi un ritardo nel pagamento di una fattura, a tal fine non sono tuttavia considerati i casi di ritardo di cui al paragrafo 2.4.
4.8 La costituzione della garanzia ai sensi del paragrafo 4.7 deve avvenire entro dieci (10) giorni lavorativi da:
a. la comunicazione effettuata ai sensi del paragrafo 4.5, per le casistiche di cui alle lettere a e b del paragrafo 4.7;
b. il termine di cui di cui al paragrafo 4.6, per i casi di cui alla lettera c del paragrafo 4.7;
c. la data di pagamento degli importi a valle del sollecito o della diffida operati ai sensi dei paragrafi 5.1 e 5.2, per i casi di cui alla lettera d del paragrafo 4.7.
Nei casi di cui alle lettere b, c e d del paragrafo 4.7, l’utente potrà accedere nuovamente alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.3 solo qualora risulti utente regolare nei pagamenti per i successivi dodici (12) mesi. Ai fini della verifica della regolarità dei pagamenti, l’impresa distributrice non tiene conto dei casi di ritardo di cui al paragrafo 2.4.
CORRISPETTIVO PER L’ACCESSO ALLE GARANZIE DI CUI AL PARAGRAFO 2.3
4.9 Nei casi in cui l’utente si avvalga di quanto previsto al paragrafo 2.3, all’utente è applicato un corrispettivo il cui importo è pari a:
CorR,PCG =
dove:
α * GAR
GAR è l’importo determinato ai sensi del paragrafo 2.8, pari alla stima di tre mesi di erogazione del servizio di trasporto con riferimento ai punti di prelievo serviti dall’utente nel mese in cui avviene la stima;
α è un parametro i cui valori sono definiti dall’Autorità.
4.10 Inizialmente, l’applicazione del corrispettivo avviene immediatamente dopo l’accettazione di cui al paragrafo 2.4 da parte dell’impresa distributrice. Successivamente, l’impresa distributrice procede a fatturare all’utente il corrispettivo entro il mese di gennaio di ogni anno.
5. Inadempimenti connessi ai pagamenti e alla gestione delle garanzie
INADEMPIMENTI CONNESSI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE
5.3 Qualora l’utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti a valle della diffida di cui al paragrafo 5.2, nel caso il medesimo abbia presentato un giudizio di rating creditizio, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia.
5.4 Qualora l’utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti e nei casi in cui il medesimo abbia prestato garanzia in una delle forme previste ai paragrafi 2.2 e 2.3, lettera b, l’impresa distributrice procede a escutere la garanzia prestata. Tale escussione ha luogo qualora, in seguito ad azioni di sollecito e di diffida da parte dell’impresa distributrice medesima, si verifichi la condizione:
EXPUDT > EXPMAX
dove:
• EXPUDT è l’esposizione effettiva dell’utente nei confronti dell’impresa distributrice, definita come la somma degli importi che non risultano pagati a valle delle azioni di sollecito e di diffida di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, inclusivi dei relativi interessi di mora definiti ai sensi del paragrafo 6.2 dell’Allegato C;
• EXPMAX è l’esposizione massima consentita all’utente, pari a un mezzo della stima, definita secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, di un mese di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell’utente medesimo.
5.5 L’escussione delle garanzie avviene in misura pari all’esposizione effettiva dell’utente. A tal fine il tasso di interesse di mora è applicato all’importo dovuto per il numero di giorni compresi tra il termine previsto per il pagamento delle fatture che non risultano pagate entro la data prevista e il giorno in cui all’impresa distributrice perviene il pagamento dell’ammontare escusso.
5.6 Contestualmente all’escussione delle garanzie di cui al paragrafo 2.2, l’impresa distributrice ne chiede il reintegro fino a un livello di garanzia versata pari alla stima, definita secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, di cinque (5) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell’utente.
5.7 Contestualmente all’escussione della garanzia di cui al paragrafo 2.3, lettera b, l’impresa distributrice richiede all’utente la prestazione di una garanzia nelle forme di cui al paragrafo 2.2 e in misura pari a quanto indicato al paragrafo 5.6.
5.8 Decorso il termine di pagamento di cui al paragrafo 5.2 e fino all’integrazione o al versamento della garanzia ai sensi dei paragrafi 5.6 e 5.7 l’utente non può formulare nuove richieste di switching di punti di prelievo.
5.9 Le garanzie integrate o versate ai sensi dei paragrafi 5.6 e 5.7 sono riportate a un livello pari alla stima, definita secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, di tre (3) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell’utente qualora il medesimo risulti utente regolare nei pagamenti per un periodo di sei (6) mesi. Ai fini della verifica del requisito di utente regolare nei pagamenti l’impresa distributrice non tiene conto dei ritardi di pagamento di cui al paragrafo 2.4.
5.10 L’utente provvede a quanto previsto ai paragrafi 5.6 e 5.7 entro dieci (10) giorni lavorativi dalla richiesta dell’impresa distributrice. Qualora l’utente non vi provveda, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia.
INADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE GARANZIE
5.11 Nei casi di richiesta di costituzione della garanzia ai sensi del paragrafo 4.7, del suo adeguamento ai sensi del paragrafo 2.10, lettera a o del suo rinnovo ai sensi del paragrafo 3.1 o del suo adeguamento ai sensi del paragrafo 3.2, qualora l’utente non vi provveda nei termini consentiti, l’impresa distributrice, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla scadenza prevista, sollecita per iscritto l’utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti entro i successivi cinque (5) giorni lavorativi.
5.12 In caso di persistente mancato adempimento da parte dell’utente, l’impresa distributrice, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla scadenza prevista dal sollecito di cui al paragrafo 5.11, diffida per iscritto l’utente richiedendo la
corresponsione degli importi dovuti entro i successivi cinque (5) giorni lavorativi.
5.13 A valle delle azioni di cui ai paragrafi 5.11 e 5.12, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Oggetto 2
2. Tipologie di fattura 2
Fattura di ciclo 2
Fattura di rettifica 3
Fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi 3
3. Emissione delle fatture 3
Fattura di ciclo 3
Fattura di rettifica 4
Fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi 4
4. Modalità di trasmissione delle fatture e nomenclatura dei file 4
5. Termini di pagamento delle fatture 5
6. Interessi per i casi di ritardato pagamento 6
7. Indennizzi inerenti alla fatturazione di ciclo 6
Indennizzo sulla qualità del dato fatturato 7
Indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati 7
Appendice 1: Contenuto dei documenti di fatturazione 8
Elementi comuni 8
Fattura di ciclo 8
Fattura di rettifica 10
Fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi 11
1. Oggetto
1.1 Il presente Allegato C definisce:
a. le tipologie di fattura che l’impresa distributrice emette in relazione al servizio di trasporto e alle diverse prestazioni erogate o corrispettivi applicati all’utente ad altro titolo;
b. il contenuto e le modalità di trasmissione dei documenti di fatturazione;
c. i termini per l’emissione delle fatture e le scadenze di pagamento delle stesse.
1.2 In particolare, nell’Appendice 1 del presente Allegato C è descritto in dettaglio il contenuto dei documenti di fatturazione per ciascuna delle tipologie di fattura individuate.
2. Tipologie di fattura
2.1 Le fatture emesse dall’impresa distributrice sono distinte in diverse tipologie e ciascun documento di fatturazione emesso fa riferimento ad un unico documento contabile onnicomprensivo di tutte le voci indicate.
2.2 Le fatture emesse dall’impresa distributrice sono classificate in:
a. fattura di ciclo, relativa alla fatturazione delle partite attinenti al servizio di trasporto del mese M e delle rettifiche ai dati di misura effettivi che sostituiscono una stima precedentemente fornita;
b. fattura di rettifica, relativa alla fatturazione di rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto, diverse da quelle già contenute nell’ambito delle fatture di ciclo;
c. fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, relativa alla fatturazione di corrispettivi, indennizzi o prestazioni diversi da quelli fatturati nell’ambito della fatturazione di ciclo.
FATTURA DI CICLO
2.3 La fattura di ciclo ha come oggetto tutte le voci attinenti ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché agli oneri generali di sistema e ai corrispettivi per prelievi di energia reattiva, con riferimento al mese M. Nella fattura di ciclo sono incluse anche le rettifiche inerenti ai dati di misura effettivi, relativi a mesi precedenti il mese M, che sostituiscono stime precedentemente fornite.
2.4 Sono oggetto di fatturazione esclusivamente i punti di prelievo ricompresi nell’anagrafica mensile resa disponibile all’utente ai sensi della regolazione vigente in materia di settlement (comunicata all’utente nel mese precedente il
mese M). A tal fine sono considerate anche le attivazioni e le disattivazioni relative al mese M nonché quelle intercorse nel mese precedente, qualora non già presenti nella suddetta anagrafica.
FATTURA DI RETTIFICA
2.5 La fattura di rettifica è emessa al fine conguagliare gli importi fatturati su dati di misura errati, per i quali risulti successivamente disponibile il dato corretto.
2.6 La fattura di rettifica è effettuata attraverso un distinto documento contabile per ciascuna motivazione individuata al paragrafo 3.4, e l’importo complessivo della fattura equivale alla differenza (a credito o a debito) dell’importo risultante dai dati effettivi rettificati rispetto a quanto fatturato nell’ambito della fatturazione di ciclo.
FATTURA RELATIVA A ULTERIORI PRESTAZIONI E ALTRI CORRISPETTIVI
2.7 La fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi riguarda:
a. il corrispettivo CMOR;
b. il bonus elettrico;
c. il corrispettivo CTS;
d. la fatturazione relativa alle prestazioni di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica;
e. la fatturazione relativa ad indennizzi;
f. il corrispettivo per l’accesso alle garanzie di cui al paragrafo 2.3 dell’Allegato B;
g. eventuali ulteriori corrispettivi o prestazioni.
2.8 Con riferimento a ciascuna prestazione o corrispettivo indicato al punto 2.7 deve essere emesso un distinto documento contabile.
3. Emissione delle fatture
FATTURA DI CICLO
3.1 La fattura di ciclo è emessa mensilmente sulla base dei dati di misura validati resi disponibili all’utente ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di messa a disposizione e standardizzazione dei flussi di misura. La data di emissione indicata sulla fattura è la data di riferimento per la determinazione dei termini di pagamento e la trasmissione della fattura all’utente avviene nel medesimo giorno di emissione della stessa.
3.2 La fattura di ciclo è emessa:
a. con riferimento ai punti trattati su base oraria, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di cui al comma 18.3 del TIME;
b. con riferimento ai punti trattati per fasce, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di cui al comma 18.4 del TIME;
c. con riferimento ai punti trattati monorari, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di cui al comma 18.5 del TIME.
3.3 Qualora la fatturazione includa anche importi relativi a rettifiche di dati di misura che sostituiscono una stima precedentemente fornita, l’emissione è comunque successiva alla messa a disposizione dei dati di rettifica ai sensi del comma 18.7 del TIME.
FATTURA DI RETTIFICA
3.4 Per le rettifiche di fatturazione, relative a:
a. misura che sostituisce una misura fornita precedentemente errata;
b. misura fornita precedentemente per errore;
c. ricostruzione per frode;
d. ricostruzione per malfunzionamento misuratore;
l’emissione della fattura è effettuata entro il secondo giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dei dati di rettifica ai sensi del comma 18.7 del TIME.
FATTURA RELATIVA A ULTERIORI PRESTAZIONI E ALTRI CORRISPETTIVI
3.5 Fatti salvi i casi in cui la fatturazione sia relativa a prestazioni effettuate in esito all’accettazione di un preventivo, la fatturazione di ulteriori prestazioni e altri corrispettivi è emessa “ad evento” o secondo la periodicità di applicazione dei corrispettivi fatturati.
4. Modalità di trasmissione delle fatture e nomenclatura dei file
4.1 L’invio delle fatture avviene esclusivamente per via telematica ed è tale da:
a. consentire un accesso rapido ai documenti;
b. garantire l’integrità e la non modificabilità del loro contenuto;
c. integrare e riconciliare agevolmente quanto fatturato con altri dati, fra questi i dati di misura;
d. definire con certezza il momento temporale in cui il documento è trasmesso.
4.2 I documenti di fatturazione sono trasmessi utilizzano il vettore XML (Extensible Markup Language). Ai fini della trasmissione dei documenti di fatturazione:
a. qualora l’impresa distributrice sia soggetta all’obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi della regolazione vigente in materia, essa utilizza tali strumenti di comunicazione o il sistema di Electronic Data Interchange (EDI); l’impresa distributrice garantisce anche la tracciabilità di ogni singola operazione;
b. qualora l’impresa distributrice non sia soggetta all’obbligo di cui alla lettera a), può , in luogo agli strumenti di comunicazione di cui alla precedente lettera a, utilizzare il canale di posta elettronica certificata.
4.3 Il criterio di codifica del file inviato (nomenclatura) deve consentire di agevolare l’identificazione di ciascun documento con riferimento alla tipologia cui appartiene e al periodo di erogazione cui fanno riferimento gli importi fatturati. La codifica della nomenclatura sarà pertanto tale da consentire di identificare almeno:
a. l’impresa distributrice;
b. l’utente del trasporto;
c. il tipo di fattura;
d. la data di invio;
e. il numero progressivo del documento.
5. Termini di pagamento delle fatture
5.1 E’ obbligo dell’utente provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti dal presente capitolo.
5.2 Per ciascuna tipologia di fattura, la scadenza dei pagamenti è unica e fissata a 30 giorni dalla data di emissione.
5.3 Eventuali modalità e tempistiche di pagamento concordate con l’impresa distributrice diverse da quelle descritte devono essere non discriminatorie nei confronti degli utenti e non possono derogare in termini sostanziali le disposizioni previste nel presente Allegato C.
6. Interessi per i casi di ritardato pagamento
6.1 Qualora il pagamento dell’importo dovuto da parte dell’utente non pervenga all’impresa distributrice entro i termini sopra previsti, l’utente medesimo è tenuto a far pervenire il pagamento dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora.
6.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando, a ciascun giorno di ritardo, il tasso di interesse BCE maggiorato:
a. per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
b. per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dalla legge 108/1996.
6.3 Nel caso in cui l’utente non proceda al versamento degli interessi moratori contestualmente al pagamento della fattura, l’impresa distributrice provvede ad emettere una fattura “relativa ad interessi per ritardo di pagamento” contenente l’ammontare relativo agli interessi di mora dovuti.
7. Indennizzi inerenti alla fatturazione di ciclo
a. al tipo di dato utilizzato per la fatturazione (indennizzo sulla qualità del dato fatturato);
b. al ritardo o alla mancata messa a disposizione del dato validato (indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati),.
7.2 Gli indennizzi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 7.1 sono corrisposti dall’impresa distributrice all’utente mediante documenti separati e distinti rispetto alle fatture dei corrispettivi del servizio di trasporto, con dettaglio per ciascun indennizzo, entro 30 giorni:
a. dall’emissione della fattura, per l’indennizzo sulla qualità del dato fatturato;
b. dall’invio dei dati, per l’indennizzo per mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati validati.
7.3 In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico da parte dell’impresa distributrice nei termini di cui al paragrafo 7.2, la corresponsione dell'indennizzo automatico avviene in misura pari a due volte l’indennizzo dovuto.
INDENNIZZO SULLA QUALITÀ DEL DATO FATTURATO
7.4 Qualora l’emissione della fattura venga effettuata su dati validati stimati, l’impresa distributrice è tenuta a corrispondere all’utente l’indennizzo sulla qualità del dato fatturato per ciascun punto di prelievo, determinato sulla base di quanto riportato nella Tabella 1.
Tabella 1
Punti di prelievo | Indennizzo sulla qualità del dato fatturato |
Punto di prelievo trattato su base oraria | 5,00 € |
Punto di prelievo trattato per fasce | 0,50 € |
INDENNIZZO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI VALIDATI
7.5 Qualora non siano rispettati i termini di messa a disposizione dei dati validati di cui al TIME, l’impresa distributrice è tenuta a corrispondere all’utente l’indennizzo per mancato rispetto dei termini per la messa a disposizione dei dati validati per ciascun punto di prelievo e per ciascun giorno di ritardo, determinato sulla base di quanto riportato nella Tabella 2.
Tabella 2
Punti di Prelievo | Per giorno di ritardo | Indennizzo massimo per ciascun punto di prelievo |
Punto di prelievo trattato su base oraria | 1,00 € | 25,00 € |
Punto di prelievo trattato per fasce | 0,10 € | 1,00 € |
Appendice 1: Contenuto dei documenti di fatturazione
ELEMENTI COMUNI
A.1Tutte le tipologie di fattura sono composte dalle seguenti tre aree funzionali:
a. Intestazione: contiene il numero identificativo del documento di fatturazione, le informazioni relative al mittente e al destinatario, il codice identificativo del tipo di fattura, la data di emissione, il periodo di competenza, la data di scadenza del pagamento, l’importo complessivo della fattura e tutte le ulteriori indicazioni previste per la fatturazione dalla normativa primaria;
b. Riepilogo degli importi del contratto: si compone di una o più sezioni contenenti il riepilogo dei corrispettivi o delle prestazioni fatturate;
c. Dettaglio per POD: contiene, per ciascun punto di prelievo, i dati tecnici, i dati commerciali, i corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasmissione e misura, gli oneri generali e le ulteriori componenti, eventuali compensazioni e indennizzi e l’importo totale.
a. il numero della fattura: numero di identificazione del documento ai fini fiscali;
b. la ragione sociale e la Partita IVA dell’impresa distributrice;
c. la ragione sociale e la Partita IVA dell’utente;
d. il codice univoco del tipo di fattura;
e. la data di emissione della fattura;
f. l’indicazione del periodo di competenza cui si riferiscono le voci fatturate;
g. la data di scadenza del pagamento dell’importo complessivo presente in fattura;
h. l’importo complessivo della fattura, espresso in euro.
FATTURA DI CICLO
A.3 Il Riepilogo degli importi si compone di 4 sezioni obbligatorie così strutturate:
a. Sezione 1: riporta il riepilogo dell’importo delle tariffe di distribuzione, trasmissione e misura dell’energia elettrica specificato per ciascuna tipologia di contratto prevista ai sensi del comma 2.2 del TIT e il numero di punti di prelievo fatturati;
b. Sezione 2: riporta il riepilogo degli oneri generali e delle ulteriori componenti tariffarie, specificati per ciascuna tipologia di contratto prevista ai sensi del comma 2.2 del TIT;
c. Sezione 3: riporta il riepilogo dei totali, specificati per ciascuna tipologia di contratto prevista ai sensi del comma 2.2 del TIT, ivi incluso l’importo IVA; tale sezione riporta anche eventuali aree destinate a note che possono contribuire a spiegare l’importo complessivo fatturato;
d. Sezione 4 (prevista in caso di rettifiche): riporta il riepilogo degli importi derivanti da compensazioni dovute a rettifiche di dati di misura che sostituiscono una stima precedentemente fornita che concorrono a formare l’importo complessivo della fattura indicato nell’intestazione.
x. Xxxxxx identificativo del punto di prelievo (POD);
b. Dati tecnici:
i. Tensione [livello];
ii. Potenza impegnata [kW];
iii. Potenza disponibile [kW];
iv. Energia attiva [kWh];
v. Energia reattiva [kVarth];
c. Dati commerciali:
vi. Tipologia contrattuale [tipologia di contratto prevista ai sensi del comma 2.2 del TIT];
vii. Codice tariffa di distribuzione;
viii. IVA [percentuale applicata];
d. Importo per ciascuno dei corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione, misura:
ix. Quota fissa;
x. Quota potenza e il relativo importo complessivo in euro;
xi. Quota energia attiva e il relativo importo complessivo in euro;
xii. Quota energia reattiva e il relativo importo complessivo in euro;
e. Importo complessivo e unitario per ciascuno degli oneri generali e delle ulteriori componenti:
xiii. Quota fissa;
xiv. Quota potenza e il relativo importo complessivo in euro;
xv. Quota energia attiva e il relativo importo complessivo in euro;
f. Rettifiche di dati di misura che sostituiscono una stima precedentemente fornita:
xvi. Importo in euro;
xvii. Periodo di competenza della rettifica;
g. Totale:
xviii. Importo in euro;
xix. IVA [importo in euro].
FATTURA DI RETTIFICA
A.5 Nell’Intestazione del documento attinente la fatturazione di rettifiche, rispetto a quanto riportato al paragrafo A.2, la seguente informazione sostituisce la lettera h.:
h. Tipo di variazione (a credito o a debito).
A.6 Nel Riepilogo degli importi sono previste tre sezioni analoghe alle prime tre indicate nella fatturazione di ciclo (paragrafo A.2, lettere a, b e c ) con le seguenti variazioni:
a. le Sezioni 1 e 2 indicano il valore complessivo delle diverse componenti (ovvero l’ammontare totale) calcolato sulla base dei dati di rettifica resi disponibili; tale specificazione dei dati deve consentire a semplificare l’eventuale raffronto con i dati riportati nella fattura di ciclo;
b. nella Sezione 3 si riporta l’ammontare già fatturato nell’ambito della fattura di ciclo; l’importo complessivo della fattura corrisponde pertanto alla differenza di tali importi.
A.7 In questo caso, il Dettaglio per punto di prelievo riporta le stesse voci previste per la fattura di ciclo. Con riferimento ai dati tecnici saranno indicati quelli risultanti dal flusso di rettifica dei dati di misura.
FATTURA RELATIVA A ULTERIORI PRESTAZIONI E ALTRI CORRISPETTIVI
A.8 Il contenuto dell’Intestazione del documento, in aggiunta agli elementi elencati al paragrafo A.2, riporta la seguente ulteriore informazione:
i. Tipologia corrispettivo/indennizzo/prestazione.
A.9 Nel Riepilogo degli importi è prevista una sola sezione che riporta il riepilogo dei corrispettivi o degli indennizzi fatturati con la specificazione di un codice alfanumerico che consenta di identificare univocamente il corrispettivo o indennizzo o prestazione erogata, l’indicazione dell’atto normativo o regolatorio di riferimento, l’importo in euro relativo a ciascun corrispettivo/indennizzo o prestazione erogata e l’importo totale in euro.
A.10 L’area funzionale relativa al dettaglio per punto di prelievo, in sostituzione dei campi c, d, e, f, g descritti nell’ambito della fattura di ciclo del servizio di cui al paragrafo A.4, sarà composta esclusivamente dai seguenti elementi:
c. Corrispettivi e indennizzi;
d. Codice corrispettivo/indennizzo;
e. Importo in euro;
f. IVA [importo in euro].