ALLEGATO TBT-5 - SCAMBI DI VINO
ALLEGATO TBT-5 - SCAMBI DI VINO
Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente allegato si applica ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato.
2. Ai fini del presente allegato, per "vino prodotto in" si intendono le uve fresche, il mosto di uve e il mosto di uve parzialmente fermentato che sono stati vinificati o aggiunti al vino nel territorio della parte esportatrice.
Articolo 2 - Definizioni dei prodotti, pratiche e trattamenti enologici
1. Le pratiche enologiche per il vino raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ("OIV") sono considerate norme internazionali pertinenti ai fini del presente allegato.
2. Ciascuna parte autorizza l'importazione e la vendita al consumo del vino prodotto nell'altra parte, se tale vino è stato prodotto conformemente a quanto segue:
(a) definizioni dei prodotti autorizzate in ciascuna parte a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice A;
(b) pratiche enologiche stabilite in ciascuna parte a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice A che sono conformi alle norme pertinenti dell'OIV; e
(c) pratiche enologiche e restrizioni stabilite in ciascuna parte che non sono conformi alle norme pertinenti dell'OIV, elencate nell'appendice B.
3. Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare le appendici di cui al paragrafo 2.
Articolo 3 - Prescrizioni di certificazione per l'importazione nei territori delle parti
1. Per il vino prodotto in una parte e immesso sul mercato nell'altra parte, la documentazione e la certificazione che possono essere richieste dall'una o dall'altra parte sono limitate a un certificato, figurante nell'appendice C, autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice.
2. Il certificato richiesto a norma del paragrafo 1 può assumere la forma di un documento elettronico. Su richiesta delle autorità competenti della parte in cui le merci devono essere immesse in libera pratica è consentito alle stesse l'accesso al documento elettronico o ai dati necessari per la sua redazione. Se l'accesso ai pertinenti sistemi elettronici non è disponibile, i dati necessari possono essere richiesti sotto forma di documento cartaceo.
3. Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare l'appendice C.
4. I metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento e pubblicati dall'OIV sono i metodi di riferimento per la determinazione della composizione analitica del vino nell'ambito delle operazioni di controllo.
Articolo 4 - Informazioni sugli alimenti e codici di lotto
1. Salvo diversamente indicato nel presente articolo, l'etichettatura del vino importato e commercializzato ai sensi del presente accordo è effettuata in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della parte importatrice.
2. Una parte non esige che sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio del vino figuri alcuna delle date seguenti o loro equivalenti:
(a) data di condizionamento;
(b) data di imbottigliamento;
(c) data di produzione o fabbricazione;
(d) data di scadenza, data limite per l'uso, data limite per l'uso o il consumo e relative varianti;
(e) termine minimo di conservazione e relative varianti; o
(f) data di vendita raccomandata.
In deroga al primo comma, lettera e), una parte può esigere l'indicazione del termine minimo di conservazione su prodotti che, a causa dell'aggiunta di ingredienti deperibili, potrebbero avere un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore.
3. Ciascuna parte provvede affinché sull'etichetta dei prodotti condizionati sia indicato un codice che consente l'identificazione del lotto cui il prodotto appartiene, a norma della legislazione della parte esportatrice del prodotto condizionato. Il codice del lotto è facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Una parte non consente la commercializzazione di prodotti condizionati che non sono conformi alle prescrizioni del presente paragrafo.
4. Ciascuna parte permette che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni o l'indicazione del numero di unità di bevande alcoliche o di unità di alcol, se necessario, figurino su un'etichetta supplementare apposta a un contenitore per vino. Le etichette supplementari possono essere apposte al contenitore per vino dopo l'importazione ma prima che il prodotto sia immesso sul mercato nel territorio della parte, purché le informazioni obbligatorie figurino integralmente e in modo preciso.
5. La parte importatrice non esige che sull'etichetta siano indicati gli allergeni che sono stati usati nella produzione del vino ma che non sono presenti nel prodotto finito.
Articolo 5 - Misure transitorie
Il vino che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, è stato prodotto, descritto ed etichettato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte ma in maniera non conforme al presente allegato può continuare a essere etichettato e immesso sul mercato:
a) da grossisti o produttori, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente accordo; e
b) da dettaglianti, fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 6 - Scambio di informazioni
Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi aspetto pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi.
Articolo 7 - Riesame
Al più tardi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti valutano ulteriori misure per agevolare gli scambi di vino tra le parti.
APPENDICE A - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI
Disposizioni legislative e regolamentari del Xxxxx Xxxxx000
Disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riguardanti:
a) definizioni dei prodotti:
(i) regolamento (UE) n. 1308/2013 mantenuto, in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 75, 81 e 91, dell'allegato II, parte IV, e dell'allegato VII, parte II, di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
(ii) regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione mantenuto, in particolare l'articolo 47, gli articoli da 52 a 54 e gli allegati III, V e VI di detto regolamento, e successive modifiche;
(iii) regolamento (UE) n. 1169/2011 mantenuto e relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
b) pratiche enologiche e restrizioni:
(i) regolamento (UE) n. 1308/2013 mantenuto, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni ai sensi degli articoli 80 e 83 e dell'allegato VIII di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
(ii) regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione mantenuto, e successive modifiche.
Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione
Disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riguardanti:
a) definizioni dei prodotti:
(i) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio115, in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 75, 81 e 91, dell'allegato II, parte IV, e dell'allegato VII, parte II, di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
(ii) regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione116, in particolare l'articolo 47, gli articoli da 52 a 54 e gli allegati III, V e VI di detto regolamento, e successive modifiche;
114 I riferimenti nel presente elenco al diritto dell'Unione mantenuto sono considerati riferimenti a tale normativa come modificata dal Regno Unito per l'applicazione al Regno Unito.
115 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
116 Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).
(iii) regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio117, e successive modifiche;
a) pratiche enologiche e restrizioni:
(i) regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni ai sensi degli articoli 80 e 83 e dell'allegato VIII di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
(ii) regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione118, e successive modifiche.
117 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE)
n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
118 Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).
APPENDICE B - ALTRE PRATICHE ENOLOGICHE E RESTRIZIONI CONGIUNTAMENTE ACCETTATE DALLE PARTI
1) Il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere usati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate fissate all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 mantenuto, fatta salva l'esclusione dell'uso di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente accordo.
2) L'aggiunta di acqua nella vinificazione non è consentita, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.
3) Le fecce fresche possono essere usate a condizioni specifiche e limitate stabilite all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione e all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione mantenuto.
APPENDICE C - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER IL VINO IMPORTATO [DALL'UNIONE EUROPEA / DAL REGNO UNITO] VERSO [IL REGNO UNITO / L'UNIONE EUROPEA] (1)
1. Esportatore (nome e indirizzo) | 2. N. progressivo (2) |
3. Importatore (nome e indirizzo) | 4. Autorità competente del luogo di spedizione [nell'Unione europea / nel Regno Unito] (3) |
5. Timbro doganale (solo per uso ufficiale [dell'Unione europea / del Regno Unito]) | |
6. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto (4) | 7. Luogo di scarico (se diverso da 3) |
8. Descrizione del prodotto importato (5) | 9. Quantità in l/hl/kg |
10. Numero di contenitori (6) | |
11. Certificato "Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate a norma dell'allegato TBT-5 - Scambi di vino dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra. È stato prodotto da un produttore soggetto a ispezione e vigilanza da parte della seguente autorità competente (7): Speditore che attesta le informazioni di cui sopra (8) Identificazione dello speditore (9) Luogo, data e firma dello speditore |
(1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato TBT-5 - Scambi di vino dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.
(2) Indicare il numero di tracciabilità della partita, vale a dire il numero progressivo che la identifica nei registri dell'esportatore.
(3) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'autorità competente del Regno Unito o dello Stato membro dell'Unione europea dal quale la partita è esportata che è responsabile della verifica delle informazioni contenute nel presente certificato.
(4) Indicare il trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'Unione europea o del Regno Unito; specificare il modo di trasporto (nave, aereo, ecc.) e il nome del mezzo di trasporto (nome della nave, numero del volo, ecc.).
(5) Fornire le seguenti informazioni:
denominazione di vendita come figura sull'etichetta; nome del produttore;
regione viticola;
nome del paese di produzione (uno degli Stati membri dell'Unione europea o Regno Unito); nome dell'IG, se pertinente,
titolo alcolometrico volumico totale;
colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco"); codice della nomenclatura combinata (codice CN).
(6) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero
dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.
(7) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'autorità competente pertinente di uno degli Stati membri dell'Unione europea o del Regno Unito.
(8) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dello speditore.
(9) Indicare:
per l'Unione europea: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), o numero di partita IVA se lo speditore non ha un codice SEED, o riferimento al numero nell'elenco o nel registro di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione119;
per il Regno Unito: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), o numero di partita IVA se lo speditore non ha un codice SEED, o riferimento al numero WSB.
119 Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).