CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO BAR RISTORO E DEI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA DELL’AREA E DEI FABBRICATI, NONCHÈ LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-RICREATIVE...
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO BAR RISTORO E DEI SERVIZI DI CUSTODIA E PULIZIA DELL’AREA E DEI FABBRICATI, NONCHÈ LA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICO-RICREATIVE PRESENTI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA ROSMINI
L’anno Monza,
il giorno del mese di presso il Municipio, Piazza Trento e Trieste a
tra
l’Amministrazione Comunale di Monza, cod. fiscale n. 02030880153 P.IVA 00728830969 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del Settore Istruzione ed Attività sportive, la quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 15/09/2015 n. 290, interviene e stipula in nome e nell'interesse del Comune di Monza; nel prosieguo COMUNE;
e
la sig.ra/il sig. , che interviene ed agisce in qualità
dell’impresa
con sede in
via
cod. fiscale P.iva , di seguito brevemente chiamata anche concessionaria;
Premesso che
1. Il Comune è proprietario del Bocciodromo di via Rosmini, come da estratto mappa allegato alla presente convenzione sotto la lettera A), consistente in:
a) un BOCCIODROMO COPERTO composto da:
- n. 4 campi da bocce;
- un corpo spogliatoi per velodromo esterno, comprendente 2 spogliatoi atleti con relativi servizi;
- n. 4 locali a disposizione delle società di bocce;
- un locale contatori;
- un locale bar con annessi servizi a disposizione del personale;
- un locale arbitro con relativo servizio;
- una sala riunioni;
- n. 4 servizi igienici di cui uno per portatori di handicap, a disposizione del pubblico;
- gradoni per il pubblico;
- un’area a verde pertinenziale;
- un locale caldaia;
b) una pista/anello VELODROMO;
c) una rampa half-pipe per skateboard;
d) un PARCHEGGIO PUBBLICO illuminato.
2. Il Comune ha esperito apposito avviso pubblico per l’affidamento in concessione dei locali adibiti al servizio bar ristoro presso il bocciodromo comunale di via Rosmini.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
Il Comune di Monza, di seguito chiamato “Comune”, affida al sig./società/associazione , la concessione dei locali adibiti al servizio bar ristoro e dei servizi di custodia e pulizia dell’area e dei fabbricati, nonchè la gestione delle attrezzature per lo svolgimento di attività sportive e ludico-ricreative presenti all’interno delle strutture del bocciodromo, compreso l’introito delle relative tariffe per l’uso dei campi da bocce.
L’aggiudicatario della concessione sarà di seguito denominato “gestore”. Si precisa che:
- il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, “servizio pubblico” e quindi
per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore;
- il rapporto di concessione, sia per gli aspetti giuridici che per quelli economici patrimoniali, sarà disciplinato dal presente contratto;
- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di revocare unilateralmente, con preavviso alla controparte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno di almeno trenta giorni, il rapporto di concessione, nel caso in cui la gestione del pubblico esercizio contrasti con i principi di serietà, correttezza, diligenza e nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
art. 2 – Somministrazione di alimenti e bevande
Le spese di arredo e allestimenti della zona bar sono a totale carico del gestore. Alla scadenza del presente contratto le migliorie apportate nonché le attrezzature e gli allestimenti della zona bar (bancone, tavoli e sedie) diverranno di proprietà dell’Amministrazione.
Al gestore è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, in luoghi del Centro sportivo, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti.
Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il gestore deve chiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni di legge, così come relativamente all’installazione dei distributori automatici di alimenti e bevande.
Il gestore, contestualmente alla presentazione delle istanze volte ad ottenere il rilascio da parte dei competenti uffici delle licenze e/o autorizzazioni prescritte, per lo svolgimento di tali attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S), deve presentare all’Ufficio Concessione Impianti sportivi a terzi specifica comunicazione relativa all’avvenuta presentazione delle stesse. Sono a carico del gestore tutti gli adeguamenti eventualmente necessari ad ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie all’esercizio del bar.
Qualora lo svolgimento di tale attività comporti la trasformazione a carattere permanente della destinazione di alcuni locali, il gestore, prima di avviare i relativi iter autorizzatori presso i competenti uffici, deve ottenere apposito “nulla osta” dal Settore Istruzione ed Attività sportive del Comune, volto a verificare il carattere non pregiudizievole delle attività sportive e ricreative.
I prezzi delle consumazioni devono essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato privati degli esercizi pubblici. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
Il gestore, ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, deve rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che l’Autorità di pubblica sicurezza preposta riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al gestore e saranno valide per tutto il periodo di durata del contratto.
L’espletamento delle attività di somministrazione dà diritto al gestore di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione.
Il gestore può svolgere l’attività in oggetto direttamente o affidandola a terzi, senza che ciò costituisca sub- concessione o cessione parziale del presente contratto, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 17. Il gestore avrà altresì la facoltà di allestire, durante la stagione estiva (giugno/settembre), l’area esterna attigua, con tavolini da bar e ombrelloni, previa comunicazione all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di pubblica sicurezza, purchè la somministrazione di alimenti e bevande sia comunque concomitante agli orari di apertura dell’esercizio, senza ulteriori oneri aggiuntivi.
Resta inteso che tutte le spese di gestione del bar sono a carico del gestore, compresa la tariffa rifiuti.
Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli arredi ed attrezzature del bar, provvedendo alla loro sostituzione in caso di deterioramento.
E’ fatto divieto assoluto di collocare all’interno dell’impianto apparecchi per il gioco d’azzardo.
Il Comune rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivare dallo svolgimento dell’attività commerciale del gestore.
Art. 3 – Durata della concessione
La concessione avrà durata di anni 10 (dieci) dalla data di consegna del servizio.
Art. 4 – Apertura dell’attività
Il bar ristoro con le sue strutture sportive-ricreative devono funzionare per tutto l’anno e, per nessuna ragione, può essere chiuso e abbandonato se non per cause di forza maggiore.
E’ comunque fatto obbligo al gestore di comunicare tempestivamente all’Ufficio Concessione impianti sportivi
a terzi i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incompleta o impossibile l’apertura del centro. Gli orari di apertura del centro dovranno rispettare i seguenti parametri minimi:
Da lunedì a sabato : ore 12,00 – 18,30
Domenica: dalle 14,00 alle 18,30 (salvo posticipo gare) Potrà essere previsto un giorno di chiusura infrasettimanale.
In caso di svolgimento di gare, l’orario di chiusura del centro coinciderà con il termine delle gare.
Sarà consentita una chiusura massima di 5 settimane all’anno (mese di agosto e festività), di cui massimo 4 consecutive, per fruizione ferie, manutenzioni ed interventi tecnici, che dovrà essere preventivamente concordata tra Concessionario e Amministrazione Comunale- Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi, nonché nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Pasqua e pasquetta, 1 novembre, 8 dicembre, Natale, S. Stefano e 31 dicembre, salvo disponibilità del gestore per lo svolgimento di manifestazioni.
Art. 5 – Utilizzo campi bocce e velodromo/pattinodromo
Al gestore del bar compete l’onere di gestire la prenotazione dei campi di bocce, introitando le tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale per la pratica dell’attività sportiva di bocce.
Le tariffe per l’uso dei campi da bocce sono le seguenti:
€ 6.50 orarie per corsia;
quota associativa prevista nei regolamenti FIB per gare FIB di società sportive.
Per quanto riguarda invece il velodromo/pattinodromo presente nell’area esterna e all’interno della recinzione, l’impianto è destinato al libero e gratuito accesso. L’eventuale utilizzo della pista per attività diverse dovrà essere soggetto alle autorizzazioni previste per legge a carico del Concessionario, previo nulla osta dell’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi del Comune di Monza, al fine di garantire le attività principali a cui è destinata.
Art. 6 – Servizio di custodia
Al gestore spetta l’obbligo di assicurare l’apertura/chiusura del centro, oltre che la vigilanza della struttura e delle attrezzature ivi esistenti, durante tutte le ore di funzionamento dell’impianto. Provvede inoltre all’attivazione e disattivazione degli impianti elettrici, di riscaldamento nonché all’apertura e chiusura del cancello principale di ingresso agli impianti sportivi esterni ed interni.
Nel caso il gestore si avvalesse di collaboratori per il servizio di custodia diurna, dovrà comunque garantire la sua personale presenza sul luogo di lavoro per la maggior parte dell’attività di servizio e sarà comunque responsabile in via diretta anche dell’esercizio del servizio in sua assenza.
Il custode deve prontamente informare l’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi di ogni eventuale irregolarità relativa allo svolgimento delle attività programmate.
Art. 7 – Servizio di pulizia
Il servizio di pulizia del centro e delle aree annesse all’impianto dovrà essere svolto dal gestore con le proprie attrezzature mediante sua organizzazione ed assumendo a suo carico l’onere per l’acquisto dei materiali di consumo.
La pulizia dovrà essere effettuata in orari di chiusura del centro.
A cadenza giornaliera/quindicinale/mensile, il gestore dovrà effettuare i seguenti interventi, oltre a quanto previsto al successivo articolo 8:
a) pulizia mensile di infissi e delle porte del centro, compresi i vetri interni ed esterni;
b) deragnatura mensile generale di tutti gli ambienti;
c) controllo giornaliero delle dotazioni e del materiale igienico-sanitario e pulizia giornaliera della struttura interna (compresi servizi igienici);
d) pulizia quindicinale dell’area esterna dell’edificio;
e) controllo mensile delle coperture ed eliminazione delle foglie dall’imboccatura dei pluviali.
Art. 8 – Obblighi del gestore
Il gestore, con il presente contratto, si obbliga all’assolvimento dei seguenti adempimenti:
a) installare all’ingresso della recinzione dell’impianto un cartello recante la dicitura “Comune di Monza
– Bocciodromo Rosmini” delle dimensioni di mt 2 per mt 1 circa, che contenga il simbolo del Comune nonché a citare tale intestazione in tutte le comunicazioni al pubblico;
b) apertura e chiusura del cancello principale di accesso al centro. L’apertura dovrà essere effettuata con almeno trenta minuti di anticipo rispetto agli orari nei quali si svolgono gare e manifestazioni programmate;
c) presenza continua durante l’orario di apertura di una persona adibita alla sorveglianza;
d) pulizia giornaliera delle pavimentazioni di tutti gli ambienti di accesso e di percorso del pubblico;
e) svuotamento ed eventuale lavaggio giornaliero dei cestini e dei bidoni portarifiuti e raccolta di tutto il materiale di rifiuto e dell’immondizia con separazione dei materiali;
f) pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici e sanitari;
g) pulizia giornaliera dei campi di bocce;
h) dotazione nei WC dei materiali di consumo (carta, sapone, ecc..);
i) verifica che le attrezzature a disposizione delle attività ricreative vengano utilizzate correttamente e riposte negli appositi spazi al termine delle attività;
j) riordino delle attrezzature sportive lasciate eventualmente fuori posto;
k) accensione e spegnimento luci;
l) attivazione e regolazione dell’impianto di riscaldamento, da assicurare durante le ore di funzionamento del centro nei termini di legge;
m) irrigazione area verde;
n) gestione della prenotazione dei campi di bocce, introitando le tariffe relative all’utilizzo degli impianti;
o) assunzione dei costi di gestione dell’attività di somministrazione di cibi e bevande, compresa la spese di utenza relativa alla fornitura di gas/riscaldamento e acqua;
p) manutenzione ordinaria dell’edificio, delle attrezzature e degli impianti sportivi per il mantenimento in funzionamento degli stessi, compresi interventi di emergenza, fino ad importo massimo di spesa di €
annue (compresa iva), come da offerta di gara (base d’asta € 1.000,00 +iva). L’elenco degli interventi realizzati dovrà essere rendicontato annualmente all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi, allegando copia delle fatture quietanzate.
L’utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e dell’uso parsimonioso delle risorse energetiche.
E’ fatto divieto di installare macchine, attrezzi o impianti che possano comportare pericolo, depositare materiale infiammabile e/o pericoloso.
Qualora il gestore non provveda ad effettuare nel più breve tempo possibile eventuali riparazioni poste a suo carico per effetto della presente concessione, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di eseguirle direttamente, salvo rivalsa nei confronti del gestore stesso, che resta responsabile per tutti i danni diretti od indiretti che, per effetto della sua inadempienza, possano derivare sia al concedente che a terzi.
Il gestore si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi di eventuali disfunzioni degli impianti e della necessità di interventi straordinari.
Ha altresì l’obbligo di segnalare all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi il verificarsi di situazioni particolari che possano pregiudicare l’integrità della struttura e la commissione di atti vandalici da parte di terzi, utenti compresi.
Art. 9 – Funzione di controllo del Comune
In qualunque momento e senza preavviso, il Comune potrà effettuare ispezioni per constatare il funzionamento del servizio e la pulizia dei locali.
Art. 10 – Personale addetto e loro tutela
Il Gestore dovrà assicurare il servizio direttamente e/o con proprio personale qualificato.
Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nell’espletamento del servizio, il gestore dovrà assicurare l’impiego del personale competente, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole, che permetta di vivere l’attività ricreativa come momento piacevole della giornata.
Il personale che verrà impiegato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti e della loro riservatezza.
Sono a carico del gestore tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi alla gestione del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle normative vigenti.
Il gestore si impegna, nei confronti del personale, ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo, ivi compreso quelli disciplinanti l’esercizio delle attività professionali.
Il gestore solleva inoltre il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta, derivanti da predetti rapporti di lavoro, con specifica deroga a quanto previsto dall’articolo 1676 del codice Civile nonché da eventuali infortuni.
Nel caso in cui il personale impiegato presso il gestore assuma un comportamento lesivo al pubblico decoro, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere che intervenga nei termini stabiliti dal contratto di lavoro.
Art. 11 – Gestione del servizio
Il servizio sarà effettuato dal gestore a proprio rischio, mediante l’organizzazione di propri mezzi, con proprio personale nell’osservanza di tutte le norme vigenti e future applicabili al personale dipendente.
Art. 12 – Manutenzione ordinaria e adempimenti del gestore
Le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture (compresi arredi e attrezzature), al fine di intervenire tempestivamente in caso di guasto, rotture alle strutture e agli impianti che rivestano carattere di urgenza, sono a carico del gestore del servizio fino all’importo pari a € + iva annui, come da offerta di gara (base d’asta € 1.000,00 + iva annue).
Qualora tale cifra non venga spesa nel corso di una stagione, la stessa andrà a sommarsi alla cifra dell’anno successivo e così via per tutta la durata della concessione. La somma residua non spesa al termine della Concessione dovrà essere corrisposta in moneta all’Amministrazione comunale.
Qualsiasi necessità di intervento dovrà essere preventivamente segnalata dal gestore all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi, e viceversa, e gli interventi dovranno essere effettuati, previa autorizzazione, in accordo e sotto il diretto controllo del competente ufficio tecnico comunale.
Art. 13 – Oneri dell’Amministrazione
L’Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente a propria cura e spesa agli interventi di straordinaria manutenzione, salvo che l’intervento sia reso necessario da fatto e colpa del gestore, ivi compresa l’inadeguata manutenzione ordinaria o l’insufficiente controllo sul comportamento degli utenti.
Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere concordati con il gestore al fine di limitare al massimo i disagi derivanti dall’eventuale sospensione delle attività che si rendesse necessaria.
Art. 14 – Canone di concessione
Dato atto che la struttura di cui trattasi è da ritenersi a bassa rilevanza economica e che con il presente affidamento l’Amministrazione Comunale intende promuovere le attività ricreative con finalità aggregative e sociali, il canone di concessione sarà rappresentato dal canone ricognitorio dell’importo di € annue + iva, come da offerta di gara (base d’asta € 1.000,00 + iva annue), e dalla compartecipazione dell’affidatario alle spese di utenza di gas/riscaldamento e acqua, nonché dai costi di custodia, sorveglianza e pulizia della struttura.
Il canone sarà soggetto a rivalutazione ISTAT con incremento annuale a partire dal 5° anno di gestione.
Il pagamento del canone annuale è anticipato e dovrà essere pagato a vista. Il pagamento effettuato oltre il termine previsto comporterà l’applicazione, a carico del medesimo, degli interessi legali maturati fino alla data dell’avvenuto pagamento. Trascorsi 30 gg. dalla scadenza prevista, il mancato pagamento del corrispondente canone comporterà la risoluzione del contratto medesimo di concessione.
Art. 15 Contributo per la gestione
Il Comune, ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico/finanziario della gestione in considerazione delle tariffe e dei vincoli gestionali imposti da capitolato, eroga un contributo di start up: il contributo, al netto di eventuali penali applicate nel periodo di riferimento, viene erogato mediante scomputo del canone ricognitorio dei primi due anni di gestione.
Art. 16 – Consegna e restituzione dell’impianto e relative dotazioni
Contestualmente alla stipula del presente atto, verrà redatto un verbale di consegna del servizio.
Il verbale redatto in duplice copia originale, costituisce la consegna in carico all’Affidatario di quanto sopra e di inizio dell’attività; l’atto farà prova dello stato dell’immobile, con relative pertinenze e dotazioni, al momento della consegna.
Al termine del periodo contrattuale, quanto ricevuto deve essere riconsegnato dall’Affidatario al Comune in perfetta efficienza come da apposito verbale di consegna, salvo il normale deterioramento accertato per l’uso, con facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni provocati da incuria o negligenza da parte dell’Affidatario, compresi i danni provocati dagli utenti.
Il Gestore ha l’obbligo di segnalare immediatamente all’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione, tutti i danni da ciò derivanti restano in carico all’Affidatario.
Il gestore deve rimuovere, a propria cura e spese, le eventuali opere non autorizzate, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta dell’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi, ripristinando le strutture e/o gli impianti presenti in origine.
In caso contrario il Comune provvede alla rimozione delle stesse con addebito della spesa al Concessionario.
Art. 17 - Sub concessione
E’ fatto espressamente divieto al gestore di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l’oggetto della presente concessione, pena di decadenza della presente convenzione.
E’ data facoltà al Gestore, previa autorizzazione del Settore Istruzione e attività sportive, di affidare in appalto a terzi i servizi sotto elencati mediante procedura di evidenza pubblica, con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto:
-manutenzione ordinaria (idrico sanitario, elettrico, riscaldamento);
-pulizie;
-custodia e servizi di controllo.
Gli atti di affidamento e le bozze dei contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Istruzione e Attività sportive del Comune di Monza - prima dell’attivazione del servizio.
Art. 18 – Responsabilità e assicurazioni
Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose mobili, oggetti e attrezzature di proprietà del gestore, detenuti dallo stesso negli immobili del centro sportivo in oggetto, rimanendo tale custodia e la conservazione a carico, rischio e pericolo dello stesso, senza responsabilità alcuna in capo al Comune, né per mancanze e/o sottrazioni, né per danni provenienti da qualsiasi altra causa.
Il gestore, nello svolgimento della propria attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure ed accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall’uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
A copertura delle predette responsabilità, il gestore consegna al Comune concedente, in sede di stipulazione del contratto, copia autentica della polizza assicurativa RCT (Responsabilità civile verso terzi) con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 (sinistro/anno), unitamente a polizza “Furto ed incendio” a copertura danni al fabbricato, per una somma assicurata di euro 30.000,00, stipulate con primaria compagnia assicurativa.
Le polizze assicurative di cui sopra non esonerano il Concessionario dal sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno o obbligo di risarcimento danni che dovessero eccedere i capitali o i massimali garantiti e, in ogni caso, dai danni che si dovessero verificare per fatto o colpa degli utenti o provocate da terzi. Sono esclusi da tale formulazione gli eventi che possano insorgere a causa di decisioni e/o eventi esterni alla volontà e capacita del Concessionario.
Il Comune si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dei locali e dall’esecuzione dell’attività oggetto del presente atto. L’istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nella polizza di cui sopra di rinunziare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione concedente.
Le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate all’Ufficio Concessione impianti a terzi alle successive scadenze anniversarie.
Art. 19 – Deposito cauzionale
Il gestore deve versare, all’atto della stipulazione del contratto per la concessione del servizio, una cauzione definitiva nella misura fissa “forfettaria” di €. 15.000,00, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993. La cauzione - in originale - viene consegnata all’Amministrazione Comunale all’atto della consegna del servizio. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti, attestata da verbale di riconsegna redatto in contradditorio con l’ufficio tecnico comunale.
In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fidejussione.
La cauzione definitiva si intende prestata, conformemente alle prescrizioni dell’art.113 del D. Lgs. N. 163/2006, a garanzia:
e) dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, anche in merito alla compartecipazione alle spese di manutenzione ordinaria nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
f) dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
g) del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario.
La cauzione s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione Comunale e il gestore del servizio.
Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il gestore è obbligato a reintegrare, entro e non oltre 15 gg. dal verificarsi dell’evento che ne ha determinato la riduzione, la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Art. 20 - Surroghe e penali
In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui al presente contratto, il Comune provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che il gestore riconosce essere perentorio) entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione.
Ove il gestore non provveda, il Comune procederà, mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all’uopo incaricato) volto a surrogarlo, erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, il gestore è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnarla al Comune nel suddetto termine, previo inserimento del titolo attestante l’avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s’intenderà ipso iure risolto.
Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni, il Comune comminerà all’Affidatario il pagamento delle seguenti penali:
- 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell’Amministrazione nell’esecuzione di intervento posto a carico dell’Affidatario ai sensi del presente contratto;
- 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell’intestazione dei contratti di utenza gas/acqua e nel rimborso di quanto dovuto all’Amministrazione o al precedente intestatario;
- da 100,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dal presente contratto, non comportante la sua decadenza.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal Comune con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell’art. 21.
Art. 21 – Risoluzione del contratto
Il gestore decade dalla concessione della gestione del servizio in caso di fallimento dell’impresa, scioglimento dell’ente o società contraente.
La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del gestore sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965 e smi.
Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla Legge, il presente contratto potrà altresì esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti del gestore, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, oltre che nei seguenti casi:
a) mancata presa in consegna del servizio entro il termine fissato all’art. 15;
b) mancanza delle autorizzazioni commerciali e sanitarie per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) mancato rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi presenti nel centro;
c) applicazione di sanzioni in materia igienico-sanitaria;
d) mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
e) interruzione e/o abbandono del pubblico servizio;
f) messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione;
g) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
h) sub - concessione anche parziale del servizio oggetto della concessione;
i) mancato rimborso delle utenze a carico dell’affidatario dopo due solleciti consecutivi da parte dell’Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi;
j) mancata autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione Comunale dei contratti di affidamento dei servizi di cui all’art. 17;
k) mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo delle polizze assicurative;
l) verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione di partecipazione alle gare indicate all’art. 38 del D. lgs. 163/2006;
m) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale stagionale o avventizio.
Nei suddetti casi il Comune comunica al Concessionario gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste.
Qualora il gestore non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili, è facoltà del Comune risolvere il contratto.
Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali il Comune, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica al gestore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto.
In caso di risoluzione il Comune beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Nel caso di risoluzione del presente contratto, il gestore, qualora richiesto dal Comune, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all’Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto.
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutti gli immobili e dei beni in essi esistenti e senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.
E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l’Amministrazione, il gestore risponde con il proprio patrimonio.
Art. 22 – Revoca
L’Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi: 1.per rilevanti motivi di interesse pubblico;
2.per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario.
L’atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al gestore del servizio di avvio del procedimento con raccomandata A.R. .
La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell’Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso.
Il gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non inferiore a due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
La riconsegna del Centro sportivo – e dei beni in esso esistenti – deve avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 16 del presente contratto.
Art. 23 – Vicende soggettive del concessionario
In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario del concessionario, nonché gli atti di trasformazione, fusione
e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto concessorio dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto concessorio, con effetti risolutivi della situazione in essere.
La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo.
L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dal gestore.
L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione della concessione e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto concessorio, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
Art. 24 - Recesso
Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del gestore.
Dalla data del recesso il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.
E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con il deposito cauzionale ed eventuali crediti verso il Comune, il gestore risponde con proprio patrimonio.
Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al gestore solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.
L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all’Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima.
Art. 25 – Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.
A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate di Codice CIG , dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con addebito sul seguente conto corrente:
IBAN: – la persona delegata ad operare sul suddetto c/c risulta essere il sig. , nato a , il - C.F. .
Quanto sopra è dettagliato nel prospetto fornito al Comune dal gestore del servizio, che viene materialmente allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Quanto sopra dovrà essere osservato anche nei casi contemplati dall’art. 16 del presente atto, nonché con riguardo a tutte le transazioni finanziarie, a qualsiasi titolo, attinenti alla presente convenzione.
Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione Comune ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (nel caso di affidamento a terzi dei servizi ex art. 16 presente convenzione) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione di diritto della convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010.
Art. 26 – Foro competente
Le controversie verranno differite in via esclusiva al Foro di Monza, fatta salva la previsione di cui all’art. 244 del D.Lgs n. 163/2006.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
Art. 27 – Privacy.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati dal Comune esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività ed assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art. 28 – Leggi e regolamenti
Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia.
Il gestore sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente atto.
Art. 29 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.
Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del Gestore, comprese le spese di stipulazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione del presente atto.
Fanno parte integrante della presente convenzione il verbale di consegna e consistenza e gli allegati sotto elencati.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di accettare incondizionatamente gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 21 e 24 del presente contratto, di approvarlo espressamente in ogni sua parte reietta sin d’ora ogni reciproca eccezione.
Allegati:
- planimetrie;
- inventario;
- prospetto tracciabilità flussi finanziari.