LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
A. SEZIONE INCENDIO
Premesso che gli Assicuratori non risarciranno più di € 2.000.000,00 per uno o più sinistri che dovessero colpire gli enti assicurati in un’unica ubicazione relativamente alle Partite Fabbricati e Contenuto della Sezione Incendio (compreso eventuale somma assicurata alla Sezione Oggetti d’Arte), per quanto non espressamente già riportato nelle Condizioni Generali e Particolari del testo contrattuale valgono i seguenti limiti di risarcimento e/o franchigie:
RISCHI ASSICURATI | LIMITI DI RISARCIMENTO | FRANCHIGIE |
EVENTI ATMOSFERICI (art. 16 e) | Sino alla somma assicurata | Scop. 10% min. € 250 Max. € 5.000 |
SPARGIMENTO DI LIQUIDI (art. 16 f) | Sino alla somma assicurata | Scop. 10% min. € 250 Max. € 5.000 |
DANNI DA GELO (art. 16 f) | € 15.000 | Scop. 10%min. € 250 |
SPESE RICERCA DANNO (art. 16 f) | € 10.000 | Scop. 10% min. € 250 |
FUORIUSCITA DI ACQUA (art. 16 g) | Sino alla somma assicurata | Scop. 10% min. € 250 Max. € 5.000 |
FENOMENI ELETTRICI (art. 16 h) | € 20.000 | Scop. 10% min. € 250 |
EVENTI SOCIOPOLITICI (art. 16 i) | Sino alla somma assicurata | € 500 |
B. SEZIONE FURTO
Per quanto non espressamente già riportato nelle Condizioni Generali e Particolari del testo contrattuale valgono i seguenti limiti di risarcimento:
a) € 20.000 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti e servizi di
argenteria, oggetti d’arte quando non assicurati nell’apposita Sezione.
b) 50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000 per gioielli, preziosi, raccolte o collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito, il tutto ovunque riposti. Qualora detti beni siano custoditi in cassaforte (anche a muro) o armadio corazzato i predetti limiti si intendono abrogati e la copertura sarà operante sino a concorrenza della somma assicurata, quando non assicurati nell’apposita Sezione.
c) 10% con il massimo di € 2.000 per il denaro
d) 10% con il massimo di € 2.500 per singolo oggetto per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi, dotazioni comuni, biciclette, e-bike, monopattini, monopattini elettrici e ciclomotori di cilindrata fino a 50 cc il tutto riposto nelle dipendenze (cantine, soffitte, box. ecc.) anche se in corpi separati
Relativamente al contenuto della Dimora saltuaria (se assicurata) la copertura di cui ai precedenti punti
b) e c) si intende operante esclusivamente durante la permanenza in loco dell’Assicurato e/o dei suoi
famigliari.
L’Assicurato
ASSICURAZIONE GLOBALE ABITAZIONI
DEFINIZIONI
Assicurazione: contratto d’assicurazione.
Polizza: documento che prova l’assicurazione. Contraente: persona fisica o giuridica che stipula la polizza. Assicurato: persona per la quale è prestata l’assicurazione. Assicuratori: Lloyd’s Insurance Company SA
Premio: somma dovuta dal contraente agli Assicuratori.
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Indennizzo: somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Abitazione abituale: quella in cui l’assicurato risiede per la maggior parte dell’anno.
Abitazione saltuaria: quella in cui l’assicurato risiede occasionalmente.
Abitazione non isolata: abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre abitazioni esistenti nello stesso fabbricato,
ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con acceso comune dall’esterno del fabbricato.
Abitazione isolata: abitazione occupante interamente il fabbricato, oppure con proprio accesso indipendente dall’esterno del
fabbricato qualora in esso esistano altre abitazioni.
Fabbricato: l’intera costruzione edile o parte di essa, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, piscine e relativi locali tecnici, recinzioni, muri di contenimento e simili ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, antenne televisive , radio e satellitari,
pannelli solari, impianti fotovoltaici, citofoni, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi mosaici, affreschi, statue, parquet, tappezzerie, tinteggiature e moquette. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Contenuto: mobilio anche d’antiquariato e arredamento in genere e tutto quanto serve per uso domestico, personale o dell’ufficio compresi pc, periferiche ed altre apparecchiature elettroniche; tutto sia di proprietà dell’assicurato e dei suoi famigliari che di terzi. Si ritengono compresi tende parasole, apparecchiature tecniche per riscaldamento e condizionamento, pannelli solari, citofoni, il tutto anche se posti all’esterno del fabbricato.
Per contenuto si intende, inoltre, ogni addizione e miglioria apportate dal locatario anche se rientranti nella voce “fabbricato”. Qualora la copertura non venga prestata per il Fabbricato si intendono compresi inoltre affreschi, mosaici, parquet, moquette, tappezzerie e tinteggiature nonché antenne televisive, radio e satellitari.
Valore a nuovo: si intende, per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive; per il contenuto, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso e qualità.
Stima accettata: il valore attribuito all’oggetto di comune accordo tra le parti.
Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro.
Valore commerciale: si intende il prezzo che il mercato attribuisce ad una cosa nella libera trattazione di compravendita. Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo degli Assicuratori, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (P.R.A): forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, l’integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa formula la regola proporzionale di cui all’art.1907 del Codice Civile.
Incendio: combustione di cose materiali al di fuori d’appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta pressione e temperatura dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Furto: impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene.
Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
Estorsione: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia diretta verso altre persone.
Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’abitazione tali da causare l’impossibilità di un successivo
regolare funzionamento, la rottura del solo vetro (non antisfondamento) costituisce scasso.
Cristalli antisfondamento: quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a millimetri sei, oppure costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a millimetri sei.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART.2 – ALTRE ASSICURAZIONI
Salvo il caso di altre assicurazioni stipulate con Lloyd’s Insurance Company SA, il Contraente è esonerato dal comunicare agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio a favore delle stesse cose assicurate. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, gli Assicuratori sono tenuti a pagare soltanto la loro quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Se il Contraente o l’Assicurato non pagano il premio iniziale, le rate o i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure agli Assicuratori. In mancanza di disdetta inviata a mezzo raccomandata o fax spedita almeno un mese prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Qualora, nel periodo assicurato, sia avvenuto un Sinistro o sia stata presentata una denuncia di Xxxxxxxx, gli Assicuratori hanno facoltà di modificare il Premio e le garanzie prestate.
Qualora la Polizza, a seguito di sinistro, subisse, al rinnovo, delle modifiche è fatta salva la possibilità da parte dell'Assicurato di decidere di non rinnovare.
ART.4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART.5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile.
ART.6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione
del Contraente o dell’Assicurato (art.1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
ART.7 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
L’assicurazione vale esclusivamente per l’ubicazione indicata in polizza. Tuttavia in caso di trasloco l’assicurazione vale nella nuova abitazione, salvo il disposto dell’art.1898 del Codice Civile, in caso di aggravamento di rischio, fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.
ART.8 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve darne avviso del sinistro agli Assicuratori entro 10 giorni dal fatto o dal momento in cui ne viene a conoscenza e, dove tenuto, deve farne particolareggiata denuncia all’Autorità competente e darne copia agli Assicuratori.
ART.9 – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
La valutazione e liquidazione dell’indennizzo avviene mediante accordo diretto tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Xxxxxx e se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quello del terzo è ripartito a metà; i Periti sono dispensati da ogni formalità. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
ART.10 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e accertato l’indennizzo, gli Assicuratori devono procedere al pagamento dello stesso entro 30 giorni dalla data di accettazione degli atti di liquidazione.
ART.11 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tal caso, al Contraente, spetta il rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
ART.12 – DOMANDE GIUDIZIALI
La rappresentanza processuale passiva è stata conferita a Lloyd’s Insurance Company SA, al Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company SA. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: Lloyd’s Insurance Company SA, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l’Italia di Lloyd’s Insurance Company SA
ART.13 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART.14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART.15 – FORO COMPETENTE
Foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede il Coverholder.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE GLOBALE ABITAZIONI
(Si intendono operanti le Sezioni richiamate nella SCHEDA DI COPERTURA)
A. SEZIONE INCENDIO
ART.16 - RISCHI ASSICURATI CON LA GARANZIA INCENDIO
Gli assicuratori nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbligano ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate anche se poste in locali separati dall’abitazione quali cantine, solai, box od altri locali di ripostiglio derivanti da:
a) incendio e fulmine; sono compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio;
b) scoppio;
c) esplosione ;
d) fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto od ostruzione delle proprie condutture o camini, oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate o altri enti;
e) eventi atmosferici; trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, vento, grandine, neve. Sono compresi i danni da bagnamento se conseguenti a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od a serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici stessi; sono compresi i danni d’acqua verificatisi al contenuto e/o al fabbricato per effetto di infiltrazioni dovute ad occlusione di scarichi e di pluviali; sono compresi inoltre i danni causati dalla caduta di alberi o dal trasporto di corpi estranei per effetto di tali eventi;
f) spargimento di liquidi in genere, provenienti da qualsiasi tipo di conduttura installate nel fabbricato o di sua pertinenza o da qualsiasi impianto, macchinario od apparecchiatura ivi trovantisi, ciò senza far differenza se lo spargimento d’acqua provenga da rottura, difetti, ingorgo, traboccamento o rigurgito di fognature. La garanzia è estesa anche ai casi di rottura di tubazioni o impianti a causa di gelo, a condizione che il fabbricato sia normalmente riscaldato nei mesi invernali od, in alternativa, si svuotino tubazioni e condutture. Il mancato rispetto di tale condizione dovuta a forza maggiore od a gelate anomale per il periodo dell’anno o intensità non è opponibile all’Assicurato. Sono comprese, sempreché sia assicurato il fabbricato, le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali la rottura si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato;
g) fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di lavatrici, lavastoviglie e di altri elettrodomestici installati
nell’abitazione dell’assicurato nonché delle tubazioni di carico e scarico degli stessi;
h) correnti, scariche, e fenomeni elettrici, da qualunque causa determinati, a impianti elettrici, elettronici, pannelli solari e impianti fotovoltaici di pertinenza del fabbricato nonché agli impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche di pertinenza del contenuto. Questa copertura viene prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di risarcimento e le franchigie previste nei documenti contrattuali.
i) eventi socio politici in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, compresi i danni causati alle cose assicurate da persone fisiche che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; si intendono inclusi gli atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, non considerando tali i guasti necessariamente causati per perpetrare il reato;
l) urto veicoli stradali non appartenenti né in uso all’Assicurato;
m) caduta di aeromobili di veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, oggetti orbitanti;
n) bang aereo (onda sonica) causato da aeromobile che attraversa il muro del suono;
o) cristalli per danni materiali e diretti a seguito di rotture dovute a fatto di terzi o causa accidentale, di lastre di cristallo, specchi
e vetri installati nell’abitazione o sui suoi serramenti;
p) rovina di ascensori, montacarichi e simili, antenne televisive, radio e satellitari compreso i danni subiti dai medesimi.
Sono inoltre compresi entro il 10% delle somme assicurate per il CONTENUTO e/o FABBRICATO purché rispettivamente interessati da sinistro indennizzabile a termini di polizza:
q) il rimborso per le spese di trasloco e di magazzinaggio delle cose salvate nonché di alloggio provvisorio ( anche in alberghi ed hotels ) delle persone costituenti il nucleo familiare in caso di inagibilità del fabbricato o dei locali abitati;
r) il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare, ricollocare, trasportare alla discarica e smaltire i residuati del sinistro;
s) il rimborso delle spese sostenute a titolo di onorari del perito nominato ai sensi dell’art.9, nonché’ gli oneri di urbanizzazione e le spese di riprogettazione del fabbricato;
t) le perdite o distruzioni derivanti a cose portate dalla dimora abituale in locali di villeggiatura ( compresi alberghi e similari ) entro i confini d’Italia e della Europa Continentale;
u) le perdite o distruzioni derivanti a cose temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione.
ART.17 – ESCLUSIONI
Nell’assicurazione non sono compresi i danni:
a) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione ;
b) alle lampade elettriche avvenuti per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici in generale e agli apparecchi e impianti elettrici dovuti a usura o manomissione;
c) ad apparecchi ed impianti nei quali si sia verificato lo scoppio per usura o difetto di materiale
ART.18 – RICORSO TERZI – XXXXXX E/O LOCATARI
Gli Assicuratori rispondono, fino alla concorrenza di € 50.000,00 in eccesso al massimale specificamente assicurato a questo titolo, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni cagionati alle cose di terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’Assicurato deve immediatamente informare gli Assicuratori delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti utili alla difesa e gli Assicuratori avranno la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso degli
Assicuratori
ART.19 – COLPA GRAVE
A deroga di quanto previsto dall’Art. 1900 de Codice Civile, sono indennizzabili anche i danni determinati da colpa grave
dell’Assicurato, dei familiari e delle persone di cui questi devono rispondere.
ART.20 - BUONA FEDE
L’omissione da parte dell’Assicurato o del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.
Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
B. SEZIONE FURTO E RAPINA
ART .21 – RISCHI ASSICURATI CON LA GARANZIA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
Gli Assicuratori, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbligano a indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate sia di proprietà dell’assicurato e dei suoi famigliari che di Xxxxx, da furto, rapina ed estorsione anche se iniziate all’esterno dei locali.
La garanzia furto è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali:
a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte all’assicurato o a chi le detiene, di grimaldelli o arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino.
d) con uso di chiavi false.
e) durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l’autore del furto sia penetrato nei locali ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi anche senza scasso od effrazione dei mezzi di protezione dei locali.
Entro il limite del 10% della somma assicurata la garanzia si intende estesa a:
f) furto commesso da collaboratori familiari durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’abitazione anche se in servizio non
continuativo ed anche se non a libro paga, purché l’assicurato ne denunci l’infedeltà all’autorità competente.
g) furto e rapina delle cose assicurate, portate dall’assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (compreso alberghi e similari) entro i confini d’Italia e della Europa Continentale limitatamente alla loro permanenza in loco.
h) furto e rapina delle cose assicurate quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione.
i) Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed altri mezzi di custodia, verificatisi in occasione del furto, rapina od estorsione tentati o consumati.
j) Xxxxxx, xxxxxx, estorsione e furto con destrezza di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (escluso veicoli a motore) portati o indossati all’esterno dell’abitazione dall’Assicurato e/o dalle persone conviventi compreso il furto commesso a seguito di malore della persona derubata.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza particolari sistemi di difesa gli Assicuratori risarciscono il danno soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali sistemi di difesa come previsto dalla precedente lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati al contenuto e all’abitazione nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli e le spese per la sostituzione delle serrature e rifacimento delle chiavi (anche condominiali) con altre equivalenti per qualità, in presenza di denuncia all’Autorità competente di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse.
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI - Aumento capitali assicurati (Estensione valida solo se richiamata nella Scheda di Copertura)
In eccedenza a quanto previsto all’Art.21 lettera i) e per l’ulteriore somma riportata nei documenti contrattuali, gli Assicuratori rimborseranno le spese per la riparazione dei danni ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione ed allarme, alle casseforti ed altri mezzi di custodia, verificatisi in occasione di furto, rapina od estorsione tentati o consumati.
ART.22 – MEZZI DI CHIUSURA E SCOPERTO
L’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri da ripiani accessibili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia chiusa da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. In caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicanti, gli Assicuratori corrisponderanno all’Assicurato l’80% della somma liquidata a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato. Detto scoperto del 20% non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e in caso di furto avvenuto durante la presenza in casa di persone di età non inferiore a 14 anni.
DELIMITAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA
ART.23 – ESCLUSIONI
Gli assicuratori non risarciscono i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, sommosse, scioperi e atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo quanto previsto dall’art.16 lettera i) e/o salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) derivanti o connessi con la trasmutazione dell’atomo o con l’accelerazione artificiale di particelle subatomiche o con la
detenzione di sostanze radioattive;
c) commessi o agevolati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d) commessi o agevolati con dolo di dipendenti dell’Assicurato, di altre persone di cui debba rispondere, di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o comunque da lui ammesse nei locali stessi. Tuttavia la garanzia è valida se una delle suddette persone agevola o commette il danno con dolo a condizione che l’Assicurato agisca penalmente contro di lei;
e) derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe.
ART.24 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE –REINTEGRO AUTOMATICO
Per la forma a Primo Rischio Assoluto, in caso di sinistro, la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato, di un importo uguale a quello risarcibile, ma verrà automaticamente reintegrata del valore del danno stesso. Per i danni da furto, il reintegro avverrà solamente dal momento in cui i locali e/o i mezzi posti a riparo e protezione delle cose assicurate, saranno stati ripristinati alle stesse o migliori condizioni previste dalla polizza per l’operatività della copertura assicurativa. Resta inteso che l’Assicurato si impegna a versare agli Assicuratori il corrispondente rateo di premi
ART. 24 BIS – ESCLUSIONE DELLA LETTURA DI DATI ELETTRONICI – RISCHIO ANNO 2000
La presente assicurazione non copre qualsiasi perdita, danno, costo, sinistro o spesa, sia preventiva, correttiva o di altro genere, derivante direttamente o indirettamente da o relativa a:
a) il calcolo, la comparazione, la differenziazione, la messa in sequenza o l’elaborazione dei dati che comporti il cambiamento della data per l’anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, relativamente a qualunque sistema informatico, hardware, programma o software e/o qualsiasi microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell’apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell’assicurato o non; ovvero
b) qualsiasi cambiamento, variazione, o modifica che comporti il cambiamento di data per l’anno 2000, o altro cambiamento di data, inclusi i calcoli relativi agli anni bisestili, ad uno qualsiasi di tali sistemi informatici, hardware, programma o software e/o qualunque microchip, circuito integrato o dispositivo analogo presente nell’apparecchiatura informatica o non informatica, di proprietà dell’assicurato o non
Questa clausola si applica indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi sequenza alla perdita, danno, costo, sinistro o spesa.
CRITERI E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO RELATIVI ALLE
GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA
ART.25 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
La determinazione dell’indennizzo viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:
a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per la ricostruzione o la riparazione a nuovo delle parti distrutte o danneggiate con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive.
b) Per il Contenuto: stimando il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo od in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato, dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi un aggravio per gli Assicuratori.
Finché ciò non avviene gli Assicuratori limitano l’indennizzo al valore delle cose al “momento del sinistro” ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.
Gli Assicuratori procederanno al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di prove documentate
relative al riacquisto dei beni od all’esecuzione dei lavori.
Sono esclusi dai criteri di cui sopra e pertanto l’Assicurazione è prestata per il loro valore al momento del sinistro, gli oggetti antichi
e d’arte e gli oggetti fuori uso.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere calcolate a parte in quanto per esse la copertura è prestata a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)
In nessun caso l’indennizzo potrà superare la somma complessivamente assicurata riferita alla garanzia prestata.
ART.26 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa. L’indennizzo liquidato non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART.27 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se al momento del sinistro il valore del contenuto o di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, è superiore alla somma assicurata, gli Assicuratori rispondono dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati non superano il 20% della somma assicurata non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale; se tale limite del 20% risulta superato, la proporzionale verrà applicata sulla sola eccedenza. Il disposto del presente articolo non si applica nel caso di assicurazione a P.R.A.
ART.28 – ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile indennizzo a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull’indennizzabilità o quantificazione, e che l’ammontare dello stesso superi sicuramente l’importo di € 15.000
C. SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
ART.29 – RISCHI ASSICURATI
Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti del massimale assicurato, a tenere indenne l’assicurato, il coniuge e/o il convivente da fatto loro proprio o delle persone di cui essi devono rispondere per legge nonché di familiari con lui stabilmente conviventi compresi i domestici, baby setter, persone alla pari e, limitatamente per questi ultimi anche da fatto doloso, di quanto essi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della loro vita privata in tutto il mondo.
L’Assicurazione si intende estesa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche ai rischi derivanti:
a) dalla proprietà di fabbricati;
b) dalla conduzione di fabbricati e/o locali adibiti a dimora abituale e non abituale compresi lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione
c) da spargimento di acqua e rigurgiti di fogna;
d) dalla proprietà e conduzione di piscine, attrezzature sportive per il gioco, giardini, parchi ed orti e relative recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici;
e) dalla caduta di antenne televisive, radio, satellitari, per radioamatori e di pannelli solari;
f) dalla proprietà e uso di apparecchi domestici e elettrodomestici in genere
g) dalla proprietà e uso di giocattoli e modelli anche a motore;
h) dalla pratica del campeggio, bricolage e giardinaggio compresa la proprietà e l’uso di macchine agricole anche a motore;
i) dalla proprietà e uso di velocipedi compreso il loro impiego da parte del personale domestico;
j) dalla proprietà e uso di calessi e biroccini, di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici compresi i cani da caccia;
k) dalla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell’assicurato, familiari e i suoi conviventi, per danni causati dagli stessi animali;
l) dalla proprietà, detenzione e uso di armi anche da fuoco, per difesa, tiro a volo, tiro a segno, sempreché le armi siano state
regolarmente denunciate all’Autorità competenti;
m) danni provocati a terzi durante l’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
n) dalla pratica della pesca anche subacquea;
o) dalla proprietà e uso di imbarcazioni a remi e a vela compresi catamarani e tavole a vela;
p) da intossicazione o avvelenamento causato da cibo o bevande;
q) dalla pratica di sport a carattere dilettantistico, esclusi quelli indicati dall’art.30 e quelli aventi carattere professionale;
r) per le lesioni personali subite dagli addetti ai servizi domestici a seguito di infortuni da essi sofferti anche in occasione di lavoro. Sono considerati domestici anche le baby sitter, le persone alla pari, o altro personale anche se non iscritto a libro paga;
s) per i danni causati al fabbricato non di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari con lui stabilmente conviventi, se sono tenuti a risponderne ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile( rischio locativo);
t) per i danni alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dall’Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o in locali di proprietà di xxxxx;
u) provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dall’Assicurato a seguito della messa in moto o di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli e natanti in violazione alle norme prescritte dalla legge per la loro guida e uso;
v) danni provocati dall’Assicurato e suoi familiari nella loro qualità di trasportati su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi;
w) arrecati in caso di guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti non di proprietà dell’assicurato o suoi familiari, per danni provocati al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terzi nei confronti di questo ai sensi della legge 990 del 24.12.69 a condizione che l’Assicurato e i suoi familiari siano abilitati alla guida a norma delle disposizioni di legge;
x) da fatti colposi non menzionati ai punti precedenti ma comunque verificatisi nell’ambito della vita privata.
y) l’uso di carrelli elettrici e golf Kart unicamente all’interno dei campi da golf – la presente estensione viene prestata con una franchigia di € 200,00 per sinistro.
ART.30 – ESCLUSIONI
Non sono considerati terzi i familiari stabilmente conviventi con l’Assicurato. L’Assicurazione non è operante per i seguenti danni:
a) derivanti da o inerenti all’esercizio della sua professione o contratto;
b) alle cose che l’Assicurato e i suoi familiari abbiano in uso, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dall’art.29 lettere s) e u);
c) da circolazione di veicoli o natanti soggetti all’obbligo di assicurazione di cui alla legge 990 del 24.12.69 e da impiego di
aeromobili, nonché alle persone trasportate sugli stessi, salvo quanto previsto dall’art. 29 lettera v), w), x)
d) derivanti dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, sport aerei e attività aeree in genere.
ART.31 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite stabilito dall’art.1917 del C.C.. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Assicuratori ed Assicurato in proporzione del relativo interesse. Gli Assicuratori non riconoscono alcuna spesa dell’Assicurato che non sia stata da essi autorizzata per iscritto e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
D. SEZIONE OGGETTI D’ARTE
ART.32 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Gli Assicuratori, nei limiti ed alle condizioni che seguono si obbligano a indennizzare i danni materiali e diretti a seguito di eventi accidentali che provochino la perdita, distruzione o danneggiamento delle cose assicurate con la presente sezione.
ART.33 – ESCLUSIONI
L’Assicurazione non è operante:
a) per i danni causati da gelo, calore, variazione di temperatura o pressione – salvo quelli derivanti dalla fattispecie di cui all’art.16
– umidità dell’aria;
b) per i danni causati da stato di conservazione dell’oggetto assicurato, usura o suo progressivo deterioramento;
c) per i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
d) per i danni o deterioramenti aventi la loro diretta origine in operazione di restauro , riparazione, o rimessa a nuovo;
e) relativamente agli orologi, per la rottura di vetri, le ammaccature, per i danni a meccanismi interni e per i danni causati dalla ricarica;
f) per i guasti meccanici o per i danni subiti da oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio funzionamento;
g) per mancanza di cose assicurate rilevata soltanto attraverso l’inventario;
h) durante il trasporto, quando le cose assicurate vengono trasportate senza adeguati imballaggi e sistemi di protezione e senza il preventivo benestare degli Assicuratori;
i) quando le cose assicurate vengono trasportate in luoghi diversi da quello indicato in polizza senza il preventivo consenso degli Assicuratori;
j) quando si verificano le fattispecie di cui all’art.23.
ART.34 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
In caso di distruzione o perdita totale gli Assicuratori corrispondono una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento gli Assicuratori, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, corrispondono il costo del restauro (eseguito con l’accordo degli Assicuratori stessi) più il deprezzamento, con l’intesa che la somma di tali importi non può superare il valore totale assicurato dell’oggetto.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, gli Assicuratori sono tenuti ad indennizzare il suo valore intrinseco dell’oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai periti, del valore più elevato dell’ oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme. E’ pertanto inclusa nel risarcimento la perdita di valore che detta serie o collezione potrà avere subito nel suo insieme per effetto del danno stesso.
ART.35 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte risulta che i valori commerciali di uno o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per
ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite. Il disposto del presente articolo non si applica nel caso di assicurazione prestata su base di stima accettata.
ART.36 – LIMITE DI RISARCIMENTO MASSIMO
Salvo il caso previsto dall’art.1914 C.C., per nessun titolo gli Assicuratori potranno essere tenuti a pagare somma maggiore di quella assicurata. L’Assicurato non ha diritto di abbandonare agli Assicuratori, né tutto né in parte, le cose residuate o salvate dal sinistro.
ART.37 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori appena ne ha avuto notizia. In caso di recupero delle cose rubate, gli Assicuratori hanno diritto di ottenere il rimborso dell’indennità pagata fermo il diritto dell’Assicurato all’indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro. A garanzia di tale diritto gli Assicuratori sono autorizzati con la presente polizza ad ottenere la consegna delle opere stesse. Queste ultime saranno restituite all’Assicurato contestualmente al rimborso dell’indennità corrisposta.
E. CLAUSOLE SEMPRE OPERANTI
ART. 38 – EMBARGHI E SANZIONI
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 39 – ESCLUSIONE CYBER
È da intendersi espressamente esclusa qualsiasi:
- Perdita Cyber
- Perdita, danno, responsabilità, richiesta risarcitoria, costo, spesa di ogni natura, direttamente o indirettamente causata da / attribuibile in tutto o in parte a / derivante da / risultante da o in connessione con qualsiasi perdita d’uso, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o re imputazione di Dati, ivi inclusa qualunque somma concernente il valore di tali Dati; indipendentemente da qualsivoglia altra causa o evento che abbia contribuito all’avveramento o di qualsivoglia altra conseguenza.
ART. 40 – ESCLUSIONE COVID-19
La presente assicurazione non copre qualsiasi costo, spesa ed altre somme derivanti direttamente e indirettamente da:
1. Malattia da coronavirus (COVID-19);
2. Coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2);
3. Qualsiasi mutazione o variazione di SARS-CoV-2 o COVID-19;
4. Qualsiasi nuova malattia trasmissibile sconosciuta al 01/07/2021
5. Qualsiasi timore o minaccia di 1), 2), 3) o 4) di cui sopra.
Per Nuova Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente che può esser trasmetta da qualsiasi organismo ad altro organismo dove per sostanza o agente si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, virus, batterio, parassita o qualsiasi variazione degli stessi, ancora sconosciuti al 01/07/2021 come da punto 4 di cui sopra.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(Valide solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura)
A – XXXXXX E RAPINA FUORI DALL’ABITAZIONE- Aumento capitali assicurati
In eccedenza a quanto previsto all’Art. 21 lettera j) e per l’ulteriore somma riportata nei documenti contrattuali gli Assicuratori si obbligano a indennizzare l’Assicurato ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi i danni materiali e diretti a loro derivanti da rapina, estorsione, furto con destrezza, xxxxxx ( sottrazione di cose strappando le stesse di mano o di dosso alla persona che le detiene) effettuata al di fuori dei locali di abitazione, ivi comprese le spese per la duplicazione dei documenti e il rifacimento di chiavi.
B – CASSETTA DI SICUREZZA IN BANCA O ISTITUTO DI CREDITO
Gli assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da furto, rapina, estorsione o incendio (intendendosi come tale i rischi di cui all’art.16) del contenuto della cassetta di sicurezza, sino a concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
C - ESTENSIONE AI RISCHI CATASTROFALI
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto 15% con il minimo di € 10.000 e, limitatamente alla partita “fabbricato”, con un massimo del 50% della somma assicurata.
D - ESTENSIONE AL RISCHIO TERREMOTO
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da terremoti, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto 15% con il minimo di € 10.000 e, limitatamente alla partita “fabbricato”, con un massimo del 50% della somma assicurata.
E – IMPIANTO DI ALLARME (SE OPERANTE LA SEZIONE OPERE D’ARTE)
Nel caso i locali contenenti le cose assicurate debbano obbligatoriamente essere protetti da un impianto d’allarme e rimangano disabitati anche temporaneamente, la garanzia furto è subordinata alla messa in stato di funzionamento dell’impianto di allarme ed all’utilizzo di tutti i mezzi di protezione. L’impianto di allarme deve essere controllato almeno una volta all’anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità. Non è necessario l’inserimento dell’impianto di allarme per le assenze che, a prova dell’Assicurato, non hanno superato le tre ore e che si verifichino tra le ore 7.00 e le ore 21.00; Rimane fermo l’obbligo alla chiusura e bloccaggio delle aperture poste a meno di quattro metri da ripiani accessibili per via ordinaria dall’esterno cosi come descritto all’art. 22)
F – LIMITAZIONE DELLA R.C. DEL FABBRICATO
La garanzia responsabilità civile opera solamente per la proprietà del Fabbricato assicurato.
G – ESTENSIONE DELLA R.C. DEL FABBRICATO
La garanzia responsabilità civile verso terzi art. 29 è estesa a tutte le pertinenze delle abitazioni assicurate in polizza a titolo esemplificativo e non esaustivo: Box, Cantine, Solai etc.
H – VINCOLO
Se dalla Scheda di Copertura risulta che il contratto è vincolato ed in mancanza di altro testo appositamente dattiloscritto, vale quello sotto riportato.
La presente Polizza è vincolata, limitatamente al Fabbricato o porzione di Fabbricato, a tutti gli effetti, a favore dell’Istituto
richiamato nella Scheda di Copertura.
Pertanto, l’Assicuratore si obbliga a:
a) Riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del
vincolo stesso;
b) Conservarlo inalterato, nonché’ a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) Non liquidare nessun Indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istituto;
d) Pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazione dell’Indennizzo, senza bisogno di concorso
dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’Istituto stesso;
e) Notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di Assicurazione ed a considerare valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindicata è stata consegnata all’Ufficio postale;
f) Non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’Assicurazione.