MINISTERO
10-4-2018 Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31.
Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan- te attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di conces- sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo eco- nomico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
Visti gli articoli 35, comma 00, x 00, xxxxx 0, xxx xx- xxxxx legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazio- ni, recanti disposizioni in materia di polizze e garanzie fi- deiussorie richieste in materia di lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recan- te disposizioni integrative e correttive al decreto legislati- vo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, che, in attuazione della legge qua- dro n. 109 del 1994 e del regolamento generale n. 554 del 1999 in materia di lavori pubblici, ha adottato gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurati- ve, in materia di appalti pubblici;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Viste le note del 6 aprile 2017 e prot. n. ULG/UCR/767 del 19 aprile 2017, dell’ANIA e dell’ABI, con cui è stato espresso l’accordo, ovvero, sono state formulate osserva- zioni, sulla bozza di testo normativo;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell’Adu- nanza della commissione speciale del 14 giugno 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21383 del
21 settembre 2017;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Sono approvati gli schemi tipo per le garanzie fi- deiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere rila- sciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei con- fronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
4. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1, 2 e 3 de- vono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’«Al- legato A - Schemi Tipo», al presente decreto.
5. A fini di semplificazione delle procedure, gli offeren- ti e gli appaltatori presentano alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B - Sche- de Tecniche» al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai settori ordinari. Si applicano altresì nei settori speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la pre- stazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente decreto.
Art. 2.
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai con- tratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la pro- cedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti sen- za pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 3.
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, è abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet- ti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 gennaio 2018
Il Ministro
dello sviluppo economico
Xxxxxxx
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Xxxxxx
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Allegato A – Schemi Tipo (Art. 1, comma 4)
Garanzie fideiussorie
1. Normativa di riferimento
1. Le garanzie fideiussorie di cui al presente Allegato sono:
Titolo | Riferimenti normativi | Schema tipo |
Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria | Decreto legislativo n. 50/2016, art. 93, comma 1 | 1.1 singola 1.1.1 più garanti |
Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva | Decreto legislativo n. 50/2016, art. 103, comma 1 | 1.2 singola 1.2.1 più garanti |
Garanzia fideiussoria per l’anticipazione | Decreto legislativo n. 50/2016, art. 35, comma 18 | 1.3 singola 1.3.1 più garanti |
Garanzia fideiussoria per la rata di saldo | Decreto legislativo n. 50/2016, art. 103, comma 6 | 1.4 singola 1.4.1 più garanti |
Garanzia fideiussoria per la risoluzione | Decreto legislativo n. 50/2016, art. 104, comma 1 | 1.5 singola 1.5.1 più garanti |
Garanzia fideiussoria di buon adempimento | Decreto legislativo n. 50/2016, art. 104, comma 1 | 1.6 singola 1.6.1 più garanti |
2. Definizioni
1. Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice;
c) «Settori ordinari e settori speciali»: i settori di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente gg) e hh);
d) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv) del Codice;
e) «Offerente»: l’operatore economico che presenta offerta;
f) «Aggiudicatario»: l’offerente al quale viene aggiudicato l’appalto o la concessione;
g) «Affidatario»: l’operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
h) «Banca»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
i) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
l) «Intermediario finanziario»: società iscritta nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
m) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
n) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
o) «Decreto»: il presente provvedimento;
p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Xxxxxxx si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;
q) «Garante»: la Banca o l’Intermediario finanziario o l’Impresa di assicurazione di cui alle lettere h), i) ed l), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
r) «Lavori»: le attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice;
s) «Opere»: le opere di cui all’art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice;
t) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
u) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria, che riporta gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest’ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante;
v) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie;
z) «Somma garantita o importo complessivo garantito»: l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
aa) «Quota di responsabilità»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
bb) «Stazione appaltante»: i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.
3. Schema tipo 1.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria provvisoria
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice.
In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia:
a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta;
b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito;
c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).
Qualora il bando o l’invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell’importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice.
L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 7.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
10-4-2018
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice
Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso,
a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice;
ovvero, laddove previste ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice,
b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;
qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.
Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall’art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 8 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
4. Schema tipo 1.1.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna, nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all’art. 89, comma 1, quinto capoverso, del Codice.
In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia:
a) decorre dalla data di presentazione dell’offerta;
b) ha validità di 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito;
c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).
Qualora il bando o l’invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell’invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi precedenti può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell’importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, seconda parte, del Codice.
Qualora ricorrano le condizioni, l’importo complessivo indicato al primo comma è ridotto ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice.
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
L'ammontare dell’importo complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 7.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Articolo 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice
Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:
a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice;
ovvero, laddove previsto dall’art. 104, comma 1, del Codice,
b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice,
qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario .
Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l’assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati all’art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente
garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 8 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
5. Schema tipo 1.2 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii) di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera
b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
6. Schema tipo 1.2.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla norma sopra richiamata.
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii) di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera
b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Qualora ricorrano le condizioni, l’importo complessivo indicato al primo comma è ridotto ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice, come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice.
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
L’ammontare dell’importo complessivo o somma garantita della garanzia definitiva e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione e notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
7. Schema tipo 1.3 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per l’anticipazione
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE
(Lavori)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
b) cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera
b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di
15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.
Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
8. Schema tipo 1.3.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per l’anticipazione costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2 - Durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
b) cessa alla data del recupero totale dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera
b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata così come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato
degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
L’ammontare dell’importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per l’anticipazione e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell’escussione, a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.
Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
9. Schema tipo 1.4 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera
b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
L’importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante
– inviata per conoscenza anche al Contraente, – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
10. Schema tipo 1.4.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera
b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.
La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata così come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della
verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
L’ammontare dell’importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per la rata di saldo e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata di saldo, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l’escussione e degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 1.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
11. Schema tipo 1.5 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la risoluzione
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE
(Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La garanzia è operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione.
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e, comunque, nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori;
c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma Garantita
La Somma Garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.
L’ammontare della Somma Garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.
Tale comunicazione dovrà contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal precedente Contraente;
b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;
c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori;
e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria.
La richiesta dovrà pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Garante indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
12. Schema tipo 1.5.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1 - Oggetto della garanzia
La garanzia è operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione.
Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori;
c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
L’ammontare dell’importo complessivo o somma garantita della garanzia per la risoluzione e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.
Tale comunicazione dovrà contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal precedente Contraente;
b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;
c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori;
e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria.
La richiesta dovrà pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
13. Schema tipo 1.6 (d.m. ) Garanzia fideiussoria di buon adempimento
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO
(Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformità agli artt. 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione».
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore ai sensi degli artt. 104 e 103 del Codice in caso di:
a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii) di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
Sono esclusi i maggiori costi coperti dalla garanzia «per la risoluzione», di cui all’art. 104, comma 5, del Codice.
La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera
b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed è pari al 5% dell’importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione.
L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante, entro i termini di cui all’art. 2, ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
14. Schema tipo 1.6.1 (d.m. ) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da più garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori)
(Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall’Avviso di gara)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti)
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformità agli artt. 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione».
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore ai sensi degli artt. 104 e 103 del Codice in caso di:
a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii) di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
Sono esclusi i maggiori costi coperti dalla garanzia «per la risoluzione» di cui all’art. 104, comma 5, del Codice.
La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera
b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilità.
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed è pari al 5% dell’importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione.
La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell’unico atto corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
L'ammontare dell’importo complessivo o somma garantita della garanzia di buon adempimento e della quota di responsabilità sono indicati nella Scheda Tecnica.
La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante, entro i termini di cui all’art. 2, ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Allegato B – Schede Tecniche (Art. 1, comma 5)
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 93, comma 1, del Codice)
Schema tipo 1.1
Scheda tecnica 1.1
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Gara d’appalto | Data presentazione offerta |
Durata della garanzia: la durata prevista dal bando o dall'invito | |
Descrizione contratto | |
Importo posto a base di gara (€) | Somma garantita (€) |
Impegno al rilascio: (barrare la scelta) Sì No - della garanzia di cui all’art. 103, comma 1, del Codice ovvero, laddove previsto ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice, - della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice. |
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
PROVVISORIA COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 93, comma 1, del Codice)
FIDEIUSSORIA
GARANZIA
Schema tipo 1.1.1
Scheda tecnica 1.1.1
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1.1 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Gara d’appalto | Data presentazione offerta |
Durata della garanzia: la durata prevista dal bando o dall'invito | |||
Descrizione contratto | |||
Importo posto a base di gara (€) | |||
Quota di responsabilità (%)1 | Somma garantita/importo complessivo garantito (€)2 | ||
Altri Garanti (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | Quota di responsabilità (%) | ||
Impegno al rilascio (barrare la scelta) Sì No - della garanzia di cui all’art. 103, comma 1, del Codice ovvero, laddove previsto ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice, - della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice. | |||
Mandatario/delegatario (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco.) | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
1 Rappresenta la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante; la somma della Quota Garantita e delle quote degli altri garanti individuati al rigo successivo deve risultare pari a 100% dell’Importo complessivo della garanzia.
2 Rappresenta l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
FIDEIUSSORIA
GARANZIA DEFINITIVA
Schema tipo 1.2
Scheda tecnica 1.2.
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria x. | Xxxxxxx (direzione/denominazione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Descrizione opera/servizio/fornitura | Luogo di esecuzione |
Costo aggiudicazione (€) | Ribasso % asta |
Somma garantita (€) | % del costo dell’opera |
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
DEFINITIVA COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
FIDEIUSSORIA
GARANZIA
Schema tipo 1.2.1
Scheda tecnica 1.2.1
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2.1 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Descrizione opera/ servizio/ fornitura | Luogo di esecuzione |
Costo aggiudicazione (€) | Ribasso % d’asta (%) | ||
% importo contrattuale | |||
Quota di responsabilità (%)1 | Somma garantita/importo complessivo garantito (€)2 | ||
Altri Garanti (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | Quota di responsabilità (%) | ||
Mandatario/delegatario (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco.) | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
1 Rappresenta la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante; la somma della Quota Garantita e delle quote degli altri garanti individuati al rigo successivo deve risultare pari a 100% dell’Importo complessivo della garanzia.
2 Rappresenta l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE
(Lavori)
(art. 35, comma 18, del Codice)
Schema tipo 1.3
Scheda tecnica 1.3
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Descrizione opera | Luogo di esecuzione | ||
Valore capitale dell’anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€) | Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori |
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ANTICIPAZIONE COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori)
(art. 35, comma 18, del Codice)
Schema tipo 1.3.1
Scheda tecnica 1.3.1
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3.1 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
Valore capitale dell’anticipazione concessa (Somma garantita in linea capitale) (€) | Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori | ||
Quota di responsabilità (%)1 | Somma garantita/importo complessivo garantito (€)2 | ||
Altri Garanti (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | Quota di responsabilità (%) | ||
Mandatario/delegatario (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco.) | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
1 Rappresenta la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante; la somma della Quota Garantita e delle quote degli altri garanti individuati al rigo successivo deve risultare pari a 100% dell’Importo complessivo della garanzia.
2 Rappresenta l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO
(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)
Schema tipo 1.4
Scheda tecnica 1.4
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Descrizione opera/ servizio/ fornitura | Luogo di esecuzione | ||
Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale) (€) | Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità |
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice)
Schema tipo 1.4.1
Scheda tecnica 1.4.1
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4.1 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Descrizione opera/ servizio/ fornitura | Luogo di esecuzione |
Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale) (€) | Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/ regolare esecuzione o della verifica di conformità | ||
Quota di responsabilità (%)1 | Somma garantita/importo complessivo garantito (€)2 | ||
Altri Garanti (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | Quota di responsabilità (%) | ||
Mandatario/delegatario (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco.) | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
1 Rappresenta la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante; la somma della Quota Garantita e delle quote degli altri garanti individuati al rigo successivo deve risultare pari a 100% dell’Importo complessivo della garanzia.
2 Rappresenta l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE
(Lavori)
(Affidamento a Contraente generale o per lavori di particolare valore, se prevista dal Bando/ Avviso)
(art. 104, comma 1, del Codice)
Schema tipo 1.5
Scheda tecnica 1.5
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.5 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione | |
Costo aggiudicazione (€) | ||
Somma garantita: 10% del costo dell’opera1 | ||
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
1 La somma garantita ex art. 104, comma 4, del Codice, non può superare il limite di € 100.000.000
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori)
(Affidamento a Contraente generale o per lavori di particolare valore, se prevista dal Bando/ Avviso)
(art. 104, comma 1, del Codice)
Schema tipo 1.5.1
Scheda tecnica 1.5.1
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.5.1 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Descrizione opera | Luogo di esecuzione | ||
Costo aggiudicazione (€) | |||
Quota di responsabilità (%)1 | Somma garantita/Importo complessivo garantito: 10% del costo dell’opera (€)23 | ||
Altri Garanti (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | Quota di responsabilità (%) | ||
Mandatario/delegatario (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco.) | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
1 Rappresenta la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante; la somma della Quota Garantita e delle quote degli altri garanti individuati al rigo successivo deve risultare pari a 100% dell’Importo complessivo della garanzia.
2 Rappresenta l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;
3 La somma garantita ex art. 104, comma 4, del Codice, non può superare il limite di € 100.000.000.
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO
(Lavori)
(Affidamento a Contraente generale o per lavori di particolare valore, se prevista dal Bando/Avviso)
(art. 104, comma 1, del Codice)
Schema tipo 1.6
Scheda tecnica 1.6
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.6 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione | |
Costo aggiudicazione (€) | ||
Somma garantita: 5% del costo dell’opera | ||
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
ATTO DI FIDEIUSSIONE (se Garante Banca o Intermediario finanziario) POLIZZA FIDEIUSSORIA (se Garante Impresa di assicurazione)
ai sensi dell’art. 104, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO COSTITUITA DA PIU’ GARANTI
(Lavori)
(Affidamento a Contraente generale o per lavori di particolare valore, se prevista dal Bando/ Avviso)
(art. 104, comma 1, del Codice)
Schema tipo 1.6.1
Scheda tecnica 1.6.1
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.6.1 di cui al d.m. .
Garanzia fideiussoria n. | Garante (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | ||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Contraente | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Stazione appaltante | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Descrizione opera | Luogo di esecuzione | ||
Costo aggiudicazione (€) | |||
Quota di responsabilità (%)1 | Somma garantita/Importo complessivo garantito: 5% del costo dell’opera (€)2 | ||
Altri Garanti (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco) | Quota di responsabilità (%) | ||
Mandatario/delegatario (denominazione/direzione, dipendenza, agenzia, ecc., nonché estremi autorizzazione e numero iscrizione Albo/Registro/Elenco.) | |||
Città | Via | CAP | Prov. |
C.F./P.IVA | PEC | ||
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.
Il Contraente Il Garante
Emessa in copie ad un solo effetto il
1 Rappresenta la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante; la somma della Quota Garantita e delle quote degli altri garanti individuati al rigo successivo deve risultare pari a 100% dell’Importo complessivo della garanzia.
2 Rappresenta l’importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria;