Idroelettrica Valcanale s.a.s
Idroelettrica Valcanale s.a.s
di M. G. Massarutto & C.
Xxx Xxxxxxxx, 0-00 – 00000 Xxxxxxxx (XX)
Tel. 0000 0000 – Fax 0000 000000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
C.F. e P.IVA 00190600304
Registro Imprese UD 121-1022 Codice SIA 79649-1
CONTRATTO DI FORNITURA n. Emesso dall'Ufficio: 3 (Ufficio Distribuzione) come da richiesta n. | del | del | |
Codice cliente: Recapito: Intestatario: Codice fiscale e/o partita IVA: | |||
FORNITURA UBICATA IN: | |||
Servizio: ENERGIA ELETTRICA | |||
Categoria: | |||
Tariffa: | |||
Potenza: Impegnata: Max. Disp.: | |||
Pod nr: Tensione: Fasi: | |||
Tolleranza: Tensione +/- 10%, frequenza +/- 2% | |||
DETTAGLIO IMPORTI: | |||
BOLLO CONTRATTO | |||
DIRITTO FISSO VENDITORE | |||
DIRITTO FISSO DISTRIBUTORE | |||
DEPOSITO CAUZIONALE FRUTTIFERO | |||
TOTALE ADDEBITI | € | ||
Gli importi elencati al netto dell’IVA saranno addebitati sulla prima bolletta di consumo |
E’ facoltà del fornitore installare apposito dispositivo per limitare i prelievi al valore di potenza concordato con il cliente. L’eventuale utilizzazione di ascensori ad uso esclusivo dell’ abitazione è subordinato a particolari accordi con il fornitore. Tariffa: i corrispettivi dovuti per la fornitura sono quelli stabiliti e aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti. In caso di variazione dei corrispettivi tariffari, la ripartizione dei prelievi sarà effettuata con il criterio del pro-quota giorno. Ove previste, le componenti annuali, per cliente e per kW impegnato, addebitabili in quote fisse mensili, sono dovute per tutta la durata del contratto, indipendentemente dal prelievo di energia. Potenza, opzioni tariffarie e determinazione dei prelievi: per le forniture a cui si applica un’opzione tariffaria “ulteriore”, relativamente alla potenza impegnata, all’opzione tariffaria e alle componenti applicate, alla determinazione dei prelievi di potenza e di energia, le parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità – si veda a tal proposito il prospetto informativo allegato- e alle successive integrazioni e modifiche.
Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,90. Alle utenze con potenza impegnata superiore a 6 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kvarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti. In nessun caso l’impianto del cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del fornitore. E’ facoltà del fornitore applicare all’energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall’impianto del cliente i relativi corrispettivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità.
L'utente si impegna ad accettare e rispettare, come se fossero qui trascritte, le norme e le disposizioni in materia riportate di seguito al presente atto.
Documenti consegnati:
- Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03
- Modulo reclami
- Modulo richiesta dati catastali ai sensi dell’art. 1, comma 333, legge n. 311 del 30/12/2004
LETTO,CONFERMATO E SOTTOSCRITTO _____________________________________________________
CONDIZIONI GENERALI
1. Condizioni per ottenere la fornitura – Stipulazione del contratto – Decorrenza e durata
1.1. La fornitura è sottoposta alle seguenti condizioni:
1.1.1. che il cliente abbia ottenuto, a propria cura, da parte del proprietario dell'immobile ove si trova il punto di prelievo oggetto della fornitura, l’autorizzazione all’esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio degli impianti necessari ; detti impianti restano di proprietà del fornitore e potranno essere utilizzati anche per connessioni di altri clienti.
1.1.2. che il cliente versi quanto dovuto al fornitore per contribuire alle spese per la connessione, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (delibera dell’ AEEG ARG/elt 199/11 allegato C e successive modifiche ed integrazioni) e versi il contributo in quota fissa, attualmente di 23 € (delibera dell’AEEG n. 301/2012/R/EEL allegato A e successive modifiche e integrazioni) previsto per i clienti che fruiscono del servizio di maggior tutela.
1.1.3. che il cliente abbia inoltre, con oneri a proprio carico, realizzato le opere murarie o manufatti comunque necessari per l’alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell’energia e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico.
1.1.4. all’ottenimento e permanenza delle autorizzazioni, permessi e diritti di servitù necessari alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti. L'energia sarà fornita finché durano tali autorizzazioni, permessi e diritti.
1.2. Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il cliente dovrà restituire al fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 1.1 ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti.
L'allacciamento avverrà – a cura del fornitore – entro i termini stabiliti dall’AEEG, a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno al fornitore.
1.3. Se non diversamente indicato nelle condizioni speciali, il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di allacciamento. Il cliente può recedere in qualunque momento dal contratto.
Qualora il cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente, deve avvalersi del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al fornitore.
Il recesso al fine di disattivare la fornitura, invece, deve essere comunicato in forma scritta al fornitore attraverso comunicazione, tramite posta, all’indirizzo del fornitore indicato sia nell’avviso allegato al contratto sia nella bolletta. In ogni caso, il cliente dovrà indicare l’indirizzo ove spedire la bolletta finale.
Nel solo caso di recesso, richiesto dal cliente, al fine di disattivare la fornitura (con modalità idonea a impedire il prelievo di energia, anche con sigillatura o rimozione del gruppo di misura), il cliente stesso è tenuto a corrispondere il contributo in quota fissa previsto dalle delibere dell’ AEEG, attualmente di 23 € (delibera dell’AEEG n. 301/2012/R/EEL allegato A e successive modifiche e integrazioni).
2. Deposito cauzionale e forma equivalente di garanzia
2.1. Il cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, maggiorato dell'interesse legale, senza che il cliente debba presentare nessuna documentazione. Non è tenuto a detto versamento il cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria o della domiciliazione postale o di altre forme di domiciliazione o garanzia indicate dal fornitore.
2.2. Relativamente al deposito cauzionale, le parti stabiliscono cha il relativo importo sarà determinato tenendo conto dei criteri in proposito dettati dai provvedimenti della competente Autorità
- si veda a tal proposito il prospetto informativo allegato - e dalle successive integrazioni e modificazioni.
2.3. La fornitura non può essere sospesa per un debito del cliente il cui valore sia inferiore o pari all'ammontare indicato all'art. 2.2 o a quello di equivalenti forme di garanzia indicate dal fornitore . In tal caso il fornitore provvede a trattenere la somma versata e a fatturare in bolletta l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.
3. Lettura del contatore
3.1. Il fornitore effettua almeno una volta all'anno il tentativo di lettura del contatore per forniture con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW e almeno una volta al mese per quelle con potenza superiore.
3.2. Il cliente per il quale è prevista la lettura annuale, la cui fornitura non sia inserita nel sistema di telelettura, può provvedere anche all'autolettura del contatore, a mezzo del servizio telematico per la comunicazione delle letture, qualora attivo, secondo le modalità comunicate dal fornitore mediante avviso in bolletta o eventuale idonea comunicazione scritta. In caso di invalidità dell'autolettura il fornitore ne dà comunicazione al cliente.
3.3. Per i nuovi clienti con lettura annuale, la cui fornitura non sia inserita nel sistema di telelettura, il fornitore effettuerà, trascorsi 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto di fornitura, un tentativo di lettura aggiuntivo, oppure invierà ai clienti una apposita comunicazione, invitando a utilizzare l'autolettura.
4. Periodicità della fatturazione
4.1. Le bollette sono emesse dal fornitore con frequenza almeno bimestrale.
4.2. Il fornitore può aumentare tale frequenza di fatturazione dandone avviso al cliente almeno 60 giorni prima della modifica mediante un avviso inserito nella bolletta.
5. Modalità di calcolo dei prelievi
5.1. Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del fornitore ovvero comunicati dal cliente, mediante autolettura, ove prevista, con le modalità indicate in bolletta. In assenza delle letture, il fornitore, invierà al cliente stesso una bolletta d'acconto, il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal cliente nell'anno precedente o, se non disponibili, in altri periodi precedenti.
5.2. Nel caso di un nuovo contratto, per il primo anno di fornitura o, comunque, fino al primo rilevamento, l'eventuale bolletta d'acconto si baserà sulla media dei prelievi per forniture del medesimo tipo, anche in relazione al numero dei componenti della famiglia o, qualora fornite, sulle indicazioni del cliente.
5.3. Se vi è differenza fra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al cliente , il fornitore provvede a fatturare la differenza nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quello in cui il cliente ha comunicato l'autolettura o il fornitore ha fatto la rilevazione; tale bolletta potrà contenere anche un acconto se l'autolettura o la rilevazione non comprendono l'intero periodo di fatturazione.
5.4. All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta finale sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del contatore. In caso di impedimento del cliente a effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del contatore, la bolletta finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto all'art. 5.1, fermo il conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura del contatore.
6. Pagamento
6.1. Il cliente deve pagare la bolletta con uno dei mezzi in uso: ad esempio, attraverso domiciliazione bancaria, postale o attraverso banche o uffici postali utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta. Altre modalità di pagamento saranno eventualmente comunicate dal fornitore. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al cliente nella bolletta precedente a quella da cui la variazione sarà operativa. In ogni caso il termine non potrà essere inferiore al termine fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente di 20 giorni dalla data di emissione.
6.2. Il pagamento della bolletta libera il cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate.
6.3. E' ammessa, per i soli importi fatturati a conguaglio e previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR) , la rateizzazione del pagamento di importi superiori al 150% dell'addebito medio delle bollette in acconto ovvero dovuti per consumi non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del contatore , purché in ogni caso gli importi unitari superino i limiti fissati dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente di Euro 25,82. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in bolletta. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il cliente tramite gli uffici del fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in bolletta. In ogni caso, il cliente che, sussistendone i presupposti, non provvede alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della bolletta, perde il diritto alla rateizzazione.
6.4. Sono a carico del cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.
7. Interessi di mora , ulteriori spese e successive azioni a seguito di morosità
7.1. Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto:
a) addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato di 3,5 punti percentuali. Al cliente “buon pagatore”, il fornitore addebiterà, per i primi 10 giorni di ritardo, solo gli interessi legali. Si considera “buon pagatore”, il cliente che abbia regolarmente e puntualmente pagato tutte le bollette negli ultimi 12 bimestri;
b) invierà al cliente, trascorsi almeno 10 giorni dal predetto termine di scadenza, una raccomandata di preavviso di sospensione della fornitura/riduzione della potenza ove sussistano le condizioni di cui al successivo art. 18.1.
7.2. Inoltre, il fornitore addebiterà al cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al cliente , nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
7.3. Per ogni disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino potenza della fornitura a seguito di morosità, il cliente è tenuto a corrispondere al fornitore il contributo previsto dalle delibere dell’AEEG, attualmente fino ad un massimo di 72,83 € (delibere ARG/elt 199/11 allegato C e 301/2012/R/EEL allegato A e loro successive modifiche e integrazioni) .
8. Reclami e richieste di informazioni
8.1. In ogni caso e in ogni momento, il cliente può inviare all'indirizzo del fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto (e nella bolletta) motivato reclamo scritto, potendo allo scopo utilizzare il modulo predisposto dal fornitore stesso e consegnato o inviato al cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura nonché recapitabile al cliente su sua semplice richiesta o dallo stesso reperibile sul Portale Internet del fornitore. Le modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo medesimo. I reclami potranno anche essere inoltrati e trattati in via telematica secondo le istruzioni tecniche reperibili nel Portale Internet sopraindicato e a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dal fornitore. Anche per tener conto delle difficoltà degli anziani e dei disabili, il reclamo può essere presentato anche attraverso il Servizio telefonico Clienti. In tale caso il reclamo viene certificato mediante apposito modulo, eventualmente informatico, a cura dell'operatore che lo riceve.
8.2. Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il fornitore sospenderà, previa comunicazione all'interessato, la riscossione della bolletta oggetto di contestazione. Se il reclamo risulta fondato, il fornitore, dandone tempestiva notizia al cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche, con fatturazione del nuovo importo e senza nessuna maggiorazione. Se il reclamo non risulta fondato il fornitore applicherà sulla somma già richiesta, sempre previa informativa all'interessato e a partire dalla data di scadenza della bolletta, gli interessi di mora e le eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati come precisato nell'art. 7.
8.3. Al momento della ricezione del reclamo, il fornitore comunica al cliente il nominativo e il recapito telefonico del dipendente responsabile della procedura, al quale il cliente potrà altresì rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti. Il fornitore riferisce al cliente con la massima celerità, e comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, previa informativa al cliente dopo 15 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. La risposta deve sempre essere motivata e contenere, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esperibili dal cliente.
8.4. Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.15.
9. Cessione del contratto
Il fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica. In questo caso resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il cliente, una volta perfezionata la cessione, di concordare nuove condizioni direttamente con la nuova impresa.
10. Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia
10.1. Il cliente dichiara che il valore di “potenza disponibile” copre il suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal cliente e reso disponibile dal fornitore. Non sono consentiti prelievi eccedenti la “potenza disponibile” se non previo accordo con il fornitore. In tal caso, le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del fornitore. In ogni caso, il cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al fornitore stesso o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la “potenza disponibile”, anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal fornitore al cliente stesso o a terzi.
10.2. Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.
11. Modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti
Il fornitore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati.
In tal caso il fornitore preavverte il cliente, mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta. In particolare, il cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti e apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica medesima ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Restano a carico del cliente le eventuali spese per l'adeguamento.
12. Valore della tensione di fornitura – Verifiche
12.1. Per accertare i valori della tensione nel punto di consegna della fornitura, il cliente può richiedere una verifica che sarà effettuata mediante l’installazione di un apparecchio di registrazione conforme alla norma CEI EN 00000-0-00.
12.2. Nei casi in cui i valori della tensione di fornitura, rilevati nel corso della verifica, non risultino compresi nel campo di variazione fissato dalla norma CEI EN 50160, le spese per la verifica sono a carico del fornitore; quest’ultimo realizzerà anche gli interventi per ripristinare i valori corretti della tensione di fornitura.
In tutti gli altri casi il cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell’AEEG il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al cliente al momento della richiesta di verifica, attualmente 149,10 € (delibera ARG/elt 199/11 allegato C e successive modifiche e integrazioni).
12.3. Relativamente ai tempi di esecuzione della verifica e alle modalità e tempi di comunicazione ai clienti sull’esito della verifica e sulla data prevista per il ripristino dei valori corretti della tensione, le parti rinviano a quanto prescritto dalle competenti autorità.
13. Danni causati dall’energia
Le parti si danno atto che Il fornitore non risponde dei danni causati dall’energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al fornitore stesso.
14. Impianti e apparecchi del cliente – Verifiche
14.1. Sono impianti e apparecchi del cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono essere conformi alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del fornitore.
14.2. Il fornitore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al cliente per adeguare gli impianti.
15. Impianti e apparecchi del fornitore – Verifiche
15.1. Il cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del fornitore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al fornitore.
15.2. Il fornitore ha il diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza del cliente – con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune – ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.
15.3. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal cliente, se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI, il cliente medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell’AEEG , attualmente di 49,70 € (delibera ARG/elt 199/11 - allegato C e successive modifiche e integrazioni) il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al cliente al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del fornitore.
15.4. Nel caso in cui il cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti e apparecchi del fornitore, se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti o apparecchi del fornitore, il cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi determinati in base ai criteri definiti dall’AEEG o comunque da questa approvati.
16. Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura.
16.1. Qualora il contatore istallato presso il cliente, a seguito delle verifiche di cui all’art. 15.2, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il fornitore procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente e alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.
16.2. Il fornitore ricostruirà i consumi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione del medesimo. Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza, il fornitore provvederà alla ricostruzione dei consumi per un periodo non superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente pari a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l’eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del contatore.
16.3. I consumi verranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, istallato a cura del fornitore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai consumi futuri, fatta salva la possibilità per il cliente di trasmettere al fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal fornitore.
16.4. L’importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al cliente prima dell’eventuale sostituzione del contatore guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di 2 mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l’immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo fatta salva ogni azione del fornitore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
16.5. Il cliente entro il termine fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del fornitore, può inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all’indirizzo del fornitore indicato nell’AVVISO allegato al contratto (e nella bolletta).
16.6. Ai reclami relativi all’importo addebitato in bolletta conseguente all’avvenuta ricostruzione dei consumi, si applicano invece le disposizioni di cui all’art. 8. Qualora i suddetti reclami inoltrati nei modi e nei tempi di cui all’art. 8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, il fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al cliente per il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima.
17. Casi di interruzione e limitazione della fornitura
17.1. Le parti si danno atto che il fornitore fornisce l'energia con continuità, xxxxx xxxxx speciali o casi di forza maggiore.
17.2. Il fornitore inoltre può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti medesimi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.
18. Sospensione della fornitura/riduzione della potenza e risoluzione del contratto
18.1. Se il cliente non rispetta le norme contrattuali, il fornitore può:
a) sospendere la fornitura di energia elettrica al cliente che viola una delle disposizioni degli artt. 1, 6, 10, 11, 14, 15.2, a cui in questo caso saranno addebitate, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il fornitore preavverte il cliente della sospensione;
b) risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al cliente contenente l'intimazione di adempiere;
c) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal fornitore per l'inoltro alle Autorità competenti) e fermo restando l'obbligo del cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode:
c.1) sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti in base agli esiti della ricostruzione dei consumi per i periodi compresi tra la data in cui sono incominciati i prelievi fraudolenti e la data della verifica, che il fornitore comunicherà per iscritto al cliente ; nonché degli ulteriori oneri che comprendono i danni al contatore o al limitatore, le spese di verifica sia tecniche che amministrative sostenute dal fornitore e le eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7. Nel caso di riattivazione non autorizzata, il riallaccio è condizionato anche al pagamento delle bollette scadute e dell'energia prelevata. Inoltre, nel caso in cui il precedente contratto sia stato risolto in base al successivo punto c.2 e comunque in tutti gli altri casi di prelievi irregolari effettuati in assenza di contratto di fornitura, il riallaccio avviene solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura.
c.2) risolvere di diritto il contratto, nel caso che il cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al cliente contenente l'intimazione di adempiere;
d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto nel caso di inadempimento dovuto a morosità relativa a una fornitura per usi domestici, dello stesso cliente, in qualsiasi momento cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere.
Fermo restando in ogni caso che, entro 5 giorni decorrenti dalla data dell’avvenuto avviso postale o dell’avvenuta consegna al cliente della raccomandata di cui all’art. 7.1b, il cliente medesimo, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni medesime.
Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura citata alle lettere a) e d) del presente articolo, il fornitore dispone una riduzione della potenza ad un livello pari al 15 % della potenza disponibile. Decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, nel caso in cui perduri il mancato pagamento da parte del cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
18.2. La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto:
- anche nelle ipotesi in cui il cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al fornitore e sempre che il cliente ne dia notizia al fornitore stesso, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni del fornitore di cui all'art.18.1;
- nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.
La sospensione non sarà inoltre disposta per i clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il fornitore dal momento che perverrà al fornitore stesso la denuncia del cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o la comunicazione della ASL competente della installazione di tali apparati (a esempio, respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analoga dichiarazione relativa alla loro disinstallazione (i testi per le suddette dichiarazioni relative alla installazione e disinstallazione dei menzionati apparati saranno richiedibili presso l'indirizzo del fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto - e nella bolletta - o contattando il Servizio telefonico Clienti). Il cliente acconsente a che il fornitore , previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni mendaci ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione medesima il fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal presente contratto, si riserva di denunziare il cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale.
In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato e precedenti il sabato o i giorni festivi.
18.3. In caso di inadempimento, da parte del fornitore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il cliente, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto (e nella bolletta), contesterà allo stesso l'inadempimento, intimando di sanare la violazione. Qualora il fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il fornitore stesso.
18.4. In tutti i casi contemplati nel presente articolo, a eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art. 18.1, le comunicazioni scritte fra le parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.
19. Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative
Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del cliente con comunicazione in bolletta o con lettera separata.
Il Fornitore ………………………………………………………………………………............................. Il Cliente
……………………………………………………………………………………………..……
Il cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle condizioni generali: art. 1.3 (termine minimo di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente); art. 6 (modalità di pagamento); art. 7 (interessi moratori e diritti del fornitore in caso di morosità del cliente); art 8 (procedure di reclamo); art 9 (cessione del contratto); art.10 (limiti di prelievo e di utilizzazione dell’energia – risoluzione del contratto); art 11 (eventuali modifiche delle caratteristiche dell’energia o degli impianti); art 13 (danni causati dall’energia a valle del contatore); art 14 (conformità degli impianti del cliente alle norme CEI); art 16 (ricostruzione dei consumi, termini per osservazioni e procedure di reclamo); art 17 (interruzioni e limitazioni della fornitura); art 18 (diritti di sospensione/riduzione della potenza e risoluzione del contratto anche per inadempimento relativo a una fornitura per usi domestici cessata; obbligo di comunicare al fornitore la disinstallazione degli apparati di cura entro 30 giorni dalla disinstallazione medesima e conseguenze per dichiarazioni fraudolente circa la disponibilità dei medesimi apparati).
Il Cliente
…………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. N.196/2003 E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
1. Idroelettrica Valcanale Sas tratterà i dati personali del cliente in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n.196/2003.
2. I dati personali del cliente saranno destinati alle seguenti finalità di trattamento:
a. esecuzione del servizio di fornitura e di tutte le attività di gestione e operative ad esso connesse (es. fatturazione, tutela del credito, altri servizi amministrativi, gestionali e organizzativi, funzionali all’esecuzione della fornitura);
b. rilevazioni statistiche relative al grado di soddisfazione del cliente;
c. comunicazione di iniziative commerciali, promozionali e di marketing promosse da Idroelettrica Valcanale Sas aventi come oggetto prodotti e servizi anche di altre società insieme alle quali Idroelettrica Valcanale Sas sta progettando soluzioni vantaggiose per il cliente..
3. In relazione alle succitate finalità non verrà trattato alcun dato sensibile riferibile al cliente.
4. Il trattamento sarà effettuato tramite modalità e procedure automatizzate e/o cartacee nel rispetto della riservatezza e sicurezza previste dalla legge.
5. Il conferimento dei dati personali del cliente a Idroelettrica Valcanale Sas per le finalità sopra indicate non è obbligatorio ma risulta necessario ai fini della fornitura. Infatti, in assenza di tale conferimento, Idroelettrica Valcanale Sas potrebbe non essere in grado di espletare il servizio di somministrazione al cliente.
6. I dati personali del cliente potranno essere comunicati alle Società collegate con Idroelettrica Valcanale Sas, ai partner commerciali di Idroelettrica Valcanale Sas, ed ai soggetti cui tale comunicazione è consentita e/o imposta dalla legge.
7. Il titolare del trattamento è Idroelettrica Valcanale Sas con sede a Tarvisio (UD) in Via Officine 8-10. In ogni momento il cliente potrà conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, nominati da Idroelettrica Valcanale Sas scrivendo a: Idroelettrica Valcanale Sas, Xxx Xxxxxxxx 0-00 Xxxxxxxx (XX) 00000.
Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, il cliente ha diritto di conoscere quali sono i dati personali che lo riguardano e di richiedere informazioni in merito all’utilizzazione degli stessi. Inoltre, il cliente può in ogni momento domandare l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione, la cancellazione dei propri dati personali, la trasformazione degli stessi in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e di esercitare ogni altro diritto previsto dalla pertinente normativa.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Dichiaro di aver preso visione di quanto sopra ed esprimo il mio consenso nella misura sotto indicata.
Autorizzo la società Idroelettrica Valcanale Sas a trattare i miei dati personali per comunicarmi le iniziative commerciali, promozionali e/o di marketing di cui al punto 2.c) della presente informativa:
• SI • NO
Autorizzo la società Idroelettrica Valcanale Sas a trattare i miei dati per comunicarli ai soggetti di cui al punto 6 della presente informativa:
• SI • NO
Autorizzo la società Idroelettrica Valcanale Sas a trattare i miei dati per effettuare le rilevazioni statistiche di cui al punto 2.b) della presente informativa:
• SI • NO
Il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento del servizio di fornitura di cui al punto 2.a) della presente informativa, non richiede la prestazione del consenso da parte mia, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. B del D. Lgs. n. 196/2003.
Data Firma del Cliente
……………………………………………………………………..............................................
ART. 7 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) Dell’origine dei dati personali;
b) Delle finalità e modalità del trattamento;
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) Xxxxx estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art 5 comma 2
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè non pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE (Delibera n. 105/06 - Allegato A)
Dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze. Il cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, può uscire dal mercato di maggior tutela ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato di maggior tutela le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel mercato libero vengono negoziate tra il cliente e il nuovo fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perché il distributore (cioè il soggetto che trasporta l’energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso. Il cliente che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) e il contratto di dispacciamento (con Terna S.p.A.), ma a tal fine può incaricare il suo nuovo fornitore, dandogli apposito mandato. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato, con deliberazione 30 maggio 2006 n. 105/06 un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita dell’energia elettrica precise regole di comportamento.
1. Trasparenza delle proposte contrattuali
Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:
• identificarsi, specificare l’impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
• fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;
• specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l’avvio del servizio;
• fornire al cliente informazioni sugli adempimenti relativi contratti di distribuzione e dispacciamento;
• indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all’offerta contrattuale proposta.
Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.
2. Contratto
Il contratto deve indicare l’identità e l’indirizzo dell’impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:
• tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;
• la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
• il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
• le eventuali garanzie che il cliente deve fornire all’impresa di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
• tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;
• come e quando saranno misurati i consumi;
• quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle;
• le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
• i casi in cui l’impresa di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;
• come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita.
3. Documentazione e diritto di ripensamento
Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.
Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione.
Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):
• entro 10 giorni l’impresa di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto;
• il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.
4. Riepilogo
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:
• abbia indicato il nome e un recapito dell’impresa di vendita dell’energia elettrica;
• abbia fornito informazioni chiare su:
• il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
• le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
• la durata del contratto;
• come e quando saranno misurati i consumi;
• con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;
• i tempi per l’avvio del servizio;
• abbia consegnato una copia scritta del contratto.
INDENNIZZI AUTOMATICI • TUTELA DEI DATI PERSONALI • INFORMATIVA E CONSENSO
Qualora Idroelettrica Valcanale Sas., durante l’esecuzione del contratto, non dovesse rispettare gli standard specifici di qualità commerciale cui è tenuta ai sensi della Del. AEEG n. 199/2011 (Testo integrato in materia di qualità dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione (2012-2015) al cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 30 Euro. In particolare, Idroelettrica Valcanale Sas è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nella seguente fattispecie: mancata esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo (pari a 90 giorni solari) calcolato a partire dalla data di richiesta del cliente al netto dei tempi necessari per l’effettuazione di eventuali verifiche tecniche richieste dal cliente. Idroelettrica Valcanale Sas non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione non dia luogo a restituzione di somme al cliente o qualora la rettifica venga effettuata a causa di errata comunicazione a Idroelettrica Valcanale Sas da parte del cliente stesso. Idroelettrica Valcanale Sas informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 i dati personali forniti dal cliente saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e che saranno utilizzati per dare esecuzione al contratto. I dati medesimi saranno custoditi e potranno essere utilizzati per consentire attività promozionali, di formazione commerciale e di marketing, studi e ricerche statistiche e di mercato, attività di “reporting” interno, offerte di prodotti e servizi da parte di Idroelettrica Valcanale Sas e/o di altre società controllate e/o collegate, nonché di altre società purché connesse alla fornitura di energia elettrica, rilevazione della qualità dei servizi di Idroelettrica Valcanale Sas e del grado di soddisfazione dei Clienti, tutela e gestione del credito. Pertanto i dati di cui sopra potranno essere comunicati a società terze operanti nei settori di attività sopra richiamate e incaricate da Idroelettrica Valcanale Sas per lo svolgimento delle medesime attività, a istituti di credito, compagnie di assicurazione, società di recupero crediti, società cessionarie dei crediti. Il trattamento viene eseguito prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici/telefonici o, quando necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l’adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare l’uso improprio o l’indebita diffusione dei dati stessi. A tale proposito si comunica che l’elenco delle suddette società è a disposizione presso la sede di Idroelettrica Valcanale Sas sita in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx 0-00. Il consenso del cliente riguarderà pertanto anche l’attività e il trattamento svolti dai suddetti soggetti. Il titolare del trattamento dei dati è Idroelettrica Valcanale Sas con sede come sopra indicata. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, il cliente potrà in ogni momento richiedere informazioni sui suoi dati e sulla utilizzazione, farli aggiornare, integrare, rettificare ovvero chiedere il blocco ed opporsi al loro trattamento e, comunque, esercitare ogni altro diritto previsto dalla legge.
RICHIESTA DI CONSENSO (sottoscrivere l’apposito Allegato alla Proposta di Contratto). Avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati nell’informativa ai fini promozionali, di informazione commerciale e di marketing, di studi e ricerche statistiche e di mercato, di attività di “reporting” interno, di offerte di prodotti e di servizi connessi alla fornitura di energia elettrica, di rilevazione della qualità dei servizi di Idroelettrica Valcanale Sas e del grado di soddisfazione dei Clienti, della tutela e gestione del credito.
CONSENSO ALLA FATTURAZIONE IN ACCONTO
Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
in riferimento al contratto per somministrazione di energia elettrica n
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
del
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….............................
considerati
• La tipologia d’uso dell'energia elettrica
• il numero e il tipo delle apparecchiature utilizzate
• il numero dei componenti della famiglia,
autorizza Idroelettrica Valcanale Sas a fatturare in acconto, in misura proporzionale al periodo, un consumo annuo di kWh.
Tale valore dovrà essere utilizzato fino all'acquisizione della prima lettura effettiva.
Data Firma
…………………………………………….………………………..
……………….………………………………………………………………………..…………………
PROTEZIONE DATI PERSONALI PER IL MERCATO LIBERO
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in riferimento al contratto per somministrazione di energia elettrica………………………………………………………………………………
del
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Informato da Idroelettrica Valcanale Sas
• che con deliberazione n. 39 del 25/07/2007 il Garante per la protezione dei dati personali, vista la delibera dell’AEEGSI 157/07 del 27/06/2007, relativa alla “Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica” ha fornito indicazioni atte a disciplinare l’informazione fornita al cliente e l’esercizio dei suoi diritti in materia;
• che secondo quanto previsto dalla suddetta delibera n. 157/07 è previsto che alcuni dati del cliente (cognome, nome, indirizzo civico del punto di utenza, consumo totale annuo in kWh, potenza impegnata espressa in kW) debbano essere comunicati a venditori di energia elettrica, se richiesti da questi, per la formulazione, in formato cartaceo, di proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica,
intendo esercitare i miei diritti rispetto al trattamento dei dati personali e chiedere al distributore Idroelettrica Valcanale Sas di:
≥ non comunicare i miei dati a nessun venditore
≥ comunicare i miei dati ad ogni venditore
≥ non comunicare i miei dati ai seguenti venditori
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Data Firma
………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………………