REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
IN FAVORE DEL COMUNE DI MODUGNO
SOMMARIO
TITOLO I – OGGETTO E FINALITÀ
Articolo 1 – Oggetto Articolo 2 – Definizioni Articolo 3 – Finalità
TITOLO II – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Articolo 4 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni Articolo 5 – Oggetto e contenuto del contratto
Articolo 6 – Attivazione del contratto
Articolo 7 – Diritto di rifiuto, requisiti di carattere generale ed esclusioni Articolo 8 – Procedura per la scelta dello sponsor
Articolo 9 – Clausola di tutela
Articolo 10 – Elenco sponsor accreditati
Articolo 11- Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni Articolo 12 – Aspetti contabili e fiscali
Articolo 13 – Verifiche e controlli Articolo 14 – Norma di rinvio dinamico
TITOLO III –DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 15 – Trattamento dati personali Articolo 16 – Entrata in vigore
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/10/2015
TITOLO I – OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1 – Oggetto
1. Il present e re go la m e nt o di sc ipli na le sponsorizzazioni in favore del Comune di Modugno, promosse su iniziativa dell’Amministrazione o di altri soggetti pubblici o privati.
2. È adottato in ottemperanza ai principi delle seguenti norme di carattere generale:
- art. 43 L. 449/1997 e s.m.i.;
- art. 119 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- art. 120 D. Lgs. 42/2004;
- art. 26 D.Lgs. 163/2006;
- art. 199-bis D.Lgs. 163/2006;
- art. 20 Legge 4 aprile 2012, n. 35.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione” un contratto mediante il quale un soggetto privato o pubblico (sponsor) si obbliga a fornire a titolo gratuito una prestazione o un contributo in denaro, a fronte dell’offerta del Comune di Modugno (sponsee) di pubblicizzarne la ragione sociale o l’immagine, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari secondo le modalità ed i tempi pattuiti;
b) per “sponsorizzazione” ogni contributo in beni, servizi, denaro o ogni altra utilità, quale prestazioni o interventi, provenienti a titolo gratuito da terzi allo scopo di promuovere il relativo nome, marchio, prodotto, ragione sociale o altro messaggio concordato;
c) per “sponsor” il soggetto privato o pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione in favore del Comune di Modugno;
d) per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico o digitale e qualsiasi altro supporto messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per promuovere l’immagine dello sponsor.
Articolo 3 – Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le condizioni normative per la gestione da parte del Comune di Modugno delle attività di sponsorizzazione che, sempre nell’ottica del perseguimento di interesse pubblici, deve:
a) escludere qualsiasi conflitto d’interesse tra attività pubblica e privata
b) garantire la posizione di neutralità dell’Amministrazione.
c) conformarsi ai seguenti principi generali:
1) ottimizzare la spesa attraverso la realizzazione di economie nel bilancio comunale ed attraverso il finanziamento di lavori, forniture e servizi che non trovano copertura finanziaria ordinaria;
2) favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa;
3) migliorare la qualità dei servizi, promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato.
TITOLO II – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Articolo 4 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni
1. Le iniziative di sponsorizzazione promosse su iniziativa dell’Amministrazione sono individuate e programmate dalla Giunta comunale, che nel corso dell'anno può formulare indirizzi specifici per l'attivazione di sponsorizzazioni, individuando altresì spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione. Devono, a prescindere dall’importo, essere approvate a livello di progettazione preliminare dalla Giunta comunale nelle loro linee generali.
2. I responsabili di servizio, nell'ambito della propria competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi.
3. L’Amministrazione comunale esercita i poteri di sorveglianza al fine di garantire il rispetto del contratto di sponsorizzazione e della normativa vigente, impartendo le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione ed all’esecuzione delle attività.
Articolo 5 - Oggetto e contenuto del contratto
1. La sponsorizzazione in favore del Comune di Modugno può avere ad oggetto:
a) una somma di denaro;
b) la prestazione di forniture di beni, attrezzature, materiali e strumenti;
c) la prestazione e la gestione di servizi;
d) la realizzazione di lavori;
e) la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
f) la realizzazione e la gestione di un’opera, di un’area, di eventi ed attività;
g) la manutenzione, ristrutturazione e il restauro di un’area, dell’arredo urbano e di beni immobili comunali.
2. A seconda del contributo la sponsorizzazione in favore del Comune di Modugno può quindi essere:
a) finanziaria (somma di denaro);
b) tecnica (prestazione e realizzazione di lavori, forniture, opere, servizi, attività ed eventi, compresa la gestione, la manutenzione e il restauro di un’area, dell’arredo urbano e di beni immobili comunali);
c) mista (risultante dalla combinazione della sponsorizzazione tecnica e finanziaria).
3. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.
Articolo 6 – Attivazione del contratto
1. Il contratto di sponsorizzazione può essere attivato:
a) su iniziativa dell’Amministrazione comunale;
b) su iniziativa di soggetti privati o pubblici.
Articolo 7 – Diritto di rifiuto, requisiti di carattere generale ed esclusioni
1. Il Comune di Modugno rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e non può concludere contratti di sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un danno o pregiudizio alla propria immagine;
c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse;
2. In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
b) pubblicità diretta, indiretta o collegata alla produzione e distribuzione di tabacco, prodotti s u p e r alcolici, materiale pornografico od a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;
c) messaggi offensivi, espressioni di discriminazione, fanatismo, minaccia, odio, razzismo e sessismo.
3. Non possono rivestire il ruolo di sponsor e sono quindi esclusi dai contratti di sponsorizzazione in favore del Comune di Modugno le associazioni costituite senza atto notarile o senza scrittura privata registrata all 'Agenzia delle Entrate c ontenente atto c ostitutivo e statuto, ol tr e che i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti:
a) dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
b) dagli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, compresi gli impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari o le procedure concorsuali e fallimentari;
c) dai principi generali di affidabilità morale e di regolarità contributiva;
d) dagli obblighi riguardanti la tutela dell'ambiente, dei lavoratoti e dei consumatori.
4. Qualora lo sponsor non effettui direttamente la progettazione o l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, anche i soggetti da esso demandati a tali compiti devono possedere i requisiti e le attestazioni, certificazioni, abilitazioni ed autorizzazioni per lo svolgimento delle attività, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.
Articolo 8 – Procedura per la scelta dello sponsor
1. Quando il contratto di sponsorizzazione è attivato su iniziativa del Comune di Modugno la scelta dello sponsor è effettuata nell’osservanza dei principi di evidenza pubblica mediante la pubblicazione di un avviso sull'albo pretorio e con altre eventuali modalità di comunicazione adeguate alla specifica attività, compresa la lettera di invito agli sponsor accreditati nell’elenco di cui all’articolo 10 del presente regolamento.
2. Quando il contratto di sponsorizzazione è attivato su iniziativa di soggetti privati o pubblici la scelta dello sponsor è effettuata mediante una procedura comparativa, con eventuale diritto di prelazione del soggetto proponente, con pubblicazione di apposito avviso esplorativo sull'albo pretorio e con altre eventuali modalità di comunicazione adeguate alla specifica attività, compresa la lettera di invito agli sponsor accreditati nell’elenco di cui all’articolo 10 del presente regolamento.
3. Scaduto il termine fissato nell'avviso si procede alla valutazione delle offerte pervenute, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci.
4. Il contratto è valutato e quindi aggiudicato in base ai seguenti criteri:
a) maggiore valore economico nel caso di singola sponsorizzazione in termini di denaro o di prestazione;
b) offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di sponsorizzazione con più prestazioni e realizzazioni;
c) i profili tecnici della proposta;
d) il termine di consegna o di esecuzione;
e) la durata.
5. Al termine della procedura il Comune di Modugno può procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, riconoscendola e valutandola come utile agli interessi ed agli scopi istituzionali.
6. Qualora a seguito delle procedure non sia stata presentata nessuna offerta o nessuna offerta valida si può procedere all’affidamento diretto della sponsorizzazione, previa verifica dei requisiti richiesti, previa valutazione della congruità e convenienza della proposta e previa deliberazione di Giunta. L’affidamento diretto è comunque ammesso solo per contratti di importo inferiore o pari a 40.000,00 (quarantamila) euro o comunque alla soglia prevista dall’art. 26 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
7. L'avviso, che deve essere pubblicato per almeno 15 giorni sull’Albo del Comune di Modugno e con altre eventuali modalità di comunicazione adeguate alla specifica attività, deve almeno indicare:
1) l'oggetto e gli obiettivi della sponsorizzazione;
2) i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, compresi gli obblighi in materia di sicurezza e quelli assicurativi;
3) le opportunità per lo sponsor e le modalità per la veicolazione della sua immagine;
4) l'eventuale importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
5) le prescrizioni tecniche progettuali ed esecutive;
6) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte;
7) le modalità e i criteri di valutazione delle offerte;
8) l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
8. L’offerta dello sponsor, redatta in forma scritta secondo le modalità e i termini richiesti dall’Amministrazione comunale nell’avviso o nella lettera di invito, deve almeno indicare e contenere:
a) l’oggetto della sponsorizzazione;
b) il corrispettivo e la sua quantificazione;
c) il nome o il logo, marchio e prodotto che si intende pubblicizzare e le modalità di promozione;
d) l’accettazione delle condizioni richieste dall’Amministrazione;
e) l’assunzione di obblighi e responsabilità connesse alla sponsorizzazione;
f) le autocertificazioni attestanti l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata da questo regolamento pregiudizievole.
9. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
10. Le iniziative di sponsorizzazione riguardanti l’ambito dei lavori pubblici dovranno risultare in caso d’interventi di valore superiore a 100.000,00 (centomila) euro nel Programma Triennale dei lavori, di cui all’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
Articolo 9 – Clausola di tutela
Il contratto deve prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l’attività dell’amministrazione. In particolare il contratto deve almeno contenere gli obblighi assunti dal Comune di Modugno e dallo sponsor o dai soggetti da lui delegati, nonché le relative sanzioni in caso di eventuale inadempimento (clausola di tutela), ed indicare la facoltà dell’Ente di recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 della L. n.241/1990, e s.m.i.
Articolo 10 – Elenco sponsor accreditati
1. La Giunta comunale può istituire elenchi di sponsor accreditati, classificandoli in un unico elenco o in diversi elenchi per materia. Gli elenchi sono costituiti con procedura aperta, previo avviso da pubblicare nell’albo pretorio per almeno 15 giorni, con l’indicazione in linea di massima delle iniziative di sponsorizzazione. Gli elenchi sono aperti ed aggiornati con i nominativi dei soggetti che intendono iscriversi.
2. Ai fini della procedura prevista dall’articolo 8, comma 1 e comma 2, del presente regolamento le singole sponsorizzazioni sono proposte agli iscritti nell’elenco di riferimento e le relative offerte concorrono al confronto comparativo.
Articolo 11- Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) nella misura del 90 % sono destinate al finanziamento di altre iniziative anche non preventivamente programmate, secondo le destinazioni della giunta municipale, sulla base di proposte dei responsabili dei servizi che hanno acquisito risorse tramite le sponsorizzazioni;
b) nella misura, del 5 %, che verrà stabilita in sede di contrattazione decentrata all’implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative;
c) nella misura, del 5 %, che verrà stabilita in sede di contrattazione decentrata all’implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’Art. 15 comma 1 lettera D del CCNL del 1/4/1999.
d) la restante parte di risparmio di spesa (zero %) costituisce economia di bilancio.
Articolo 12 – Aspetti contabili e fiscali
1. Le prestazioni rese ai sensi del presente regolamento generano emissione di fattura e sono soggette alla normativa fiscale vigente, cui si rinvia. Il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i.
2. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione saranno interamente a carico dello Sponsor, così come sono a suo carico le spese relative al pagamento di canoni, corrispettivi, imposte e tasse previsti da leggi e regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
3. Con motivata valutazione d e l l a G i u n t a c o m u n a l e che espliciti l’eccezionale concreto vantaggio per l’Amministrazione, in relazione alla natura della prestazione resa a favore del Comune, è possibile c o n c e d e r e a l l o s p o n s o r r i d u z i o n i d ' i m p o s t a i n m a t e r i a d i T a s s a s u l l ' o c c u p a z i o n e d e l s u o l o p u b b l i c o o d ' I m p o s t a c o m u n a l e d i p u b b l i c i t à . L a m i s u r a d e l l a e v e n t u a l e r i d u z i o n e è d e f i n i t a n e i p r o v v e d i m e n t i r e g o l a m e n t a r i e t a r i f f a r i d i s c i p l i n a n t i i d u e t r i b u t i . Trovano altresì applicazione le norme sui tributi locali, cui il presente regolamento fa rinvio.