CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA, SUDDIVISO IN TRE LOTTI. LAVORI TIPOLOGIA D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 ART. 3, COMMA 1 LETT. B), C) E D) (ART. 54 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E S.M.)
CUP N. D98J22000040002
CIG LOTTO N. 1 FIRENZE 9214544243 CIG LOTTO N. 2 PISA 921457295C CIG LOTTO N. 3 SIENA 92145875BE
PARTE PRIMA –
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 – Oggetto dell’accordo quadro
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per ciascuno dei tre lotti in cui è articolato, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il presente capitolato speciale ha per oggetto i contenuti dell’accordo quadro sul quale basare l’affidamento dei lavori di adeguamento normativo (lavori tipologia d.p.r. 6 giugno 2001, n.
380 art. 3 comma 1 lett. b, c e d) di tutti gli edifici dell'Azienda, suddiviso in tre lotti.
Pertanto la regolamentazione e le caratteristiche degli affidamenti disposti dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'Accordo quadro rispetteranno le modalità e le condizioni dell’Accordo quadro medesimo e del presente capitolato.
Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’operatore economico aggiudicatario della presente procedura si impegna ad eseguire gli interventi in tutti gli edifici dell'Azienda, previa sottoscrizione di contratti specifici.
La sottoscrizione dell’Accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all’aggiudicatario verso l’Azienda che deciderà di disporre affidamenti specifici in favore dell’aggiudicatario sulla base di insindacabili valutazioni idei propri fabbisogni, entro il termine finale di validità dell’Accordo quadro.
L’aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità dell’Accordo quadro non risultasse affidatario di lavori specifici oppure per importi che non esauriscono l’importo complessivo dell’Accordo quadro.
L’appalto contempla nello specifico interventi che si sostanziano essenzialmente nelle opere specificate al successivo articolo 5.
Gli interventi di manutenzione, singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo e previsti in virtù delle effettive esigenze della Stazione Appaltante, saranno richiesti all’aggiudicatario al momento dell’effettiva necessità e fino alla vigenza temporale prevista dall’accordo quadro.
Per ciascun intervento saranno individuati i lavori da eseguire, il luogo in cui intervenire, il tempo di esecuzione, le modalità operative di accesso al cantiere, la stima del costo dell’intervento e la stima degli oneri della sicurezza, da liquidarsi all’aggiudicatario per stati di avanzamento in base all’importo predeterminato.
Tali contratti saranno preceduti da approvazione con determinazione dirigenziale, recante l’oggetto dell’affidamento e l’assunzione della relativo imputazione di spesa.
Art. 2 – Definizioni
Accordo Quadro: accordo normativo concluso tra l’Azienda e un operatore economico, unico aggiudicatario per ciascuno dei tre lotti in cui è articolata la presente procedura di gara, il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni regolatrici degli appalti da affidare durante il periodo di vigenza dell’accordo stesso, così come indicate e specificate nel presente capitolato speciale.
Contratti specifici: singoli affidamenti di appalto attuativi, disposti a favore dell’operatore economico unico aggiudicatario della presente procedura e firmatario dell’Accordo quadro, durante la validità temporale dello stesso.
Durata dell’Accordo Quadro: il periodo entro il quale l’Azienda può ordinare il singolo intervento all’operatore economico aggiudicatario e firmatario dell’Accordo quadro.
Art. 3 – Descrizione sommaria dei lavori
I lavori presunti più frequenti che potranno essere affidati nell’ambito dell’Accordo quadro di cui alla presente procedura consistono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Esecuzione di opere, impianti, riparazioni e/o lavori, anche parziali, in ottemperanza alle norme tecniche di prevenzione incendi, riguardanti opere edili, opere impiantistiche relative ad impianti di protezione attiva, inclusa la fornitura e posa in opera di materiali ed eventuali opere propedeutiche o complementari alle lavorazioni finalizzate alla protezione antincendio.
b) Opere di ripristino dei manti di copertura e relativa orditura con fornitura del relativo materiale, oltre al rifacimento di eventuali impermeabilizzazioni se interessate da lavori di cui al punto a)
c) Demolizioni e rimozioni, esecuzione di murature, intonaci, soffitti e controsoffitti incluso il trasporto e lo smaltimento a discarica dei rifiuti generati dalle demolizioni e dagli smontaggi.
d) Demolizione e ripristino di pavimentazioni e rivestimenti con relativi sottofondi. Demolizioni o tagli a forza di murature. Tinteggiature delle murature interne ed esterne se interessate da lavori di cui al punto a)
e) Assistenze murarie di qualsiasi tipo agli impiantisti.
f) Esecuzione di cartongessi di qualsiasi tipo sia per pareti nuove che per ripristino pareti esistenti e per protezione al fuoco di pareti di diversa natura.
g) Modifica, riparazione di impianti di qualunque tipo ma comunque finalizzati alla protezione attiva. Integrazioni di impiantistica elettrica, di impianti speciali e meccanica. Sostituzione di componenti elettrici (quadri, interruttori) su impianti esistenti. Sostituzione di componenti impianti speciali (rivelatori di fumo, centraline di rivelazione) su impianti esistenti.
h) Sostituzione di materiale componente impianti di riscaldamento e raffrescamento e integrazione di impianti di riscaldamento.
Art. 4 – Procedura di affidamento degli appalti specifici
L’Azienda procederà all’affidamento dei singoli lavori, sulla base delle condizioni fissate nell’Accordo Quadro, definendo l’intervento e la durata del medesimo.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i singoli contratti specifici saranno stipulati senza l’osservanza del termine dilatorio di cui al comma 9 del suddetto art. 32.
In sede contrattuale dovranno essere sempre indicati gli oneri da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
In nessun caso saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’Accordo Quadro.
L’importo dei contratti di appalto che saranno aggiudicati potrà variare da un minimo di 40.000 euro ad un massimo di:
Lotto | Importo massimo |
1. Firenze | 500.000,00 |
2. Pisa | 620.000,00 |
3. Siena | 500.000,00 |
Art. 5 – Luoghi di intervento, descrizione e durata delle opere – Modalità di ordinazione dei singoli interventi
Le attività oggetto dell’appalto saranno svolte presso gli immobili nella disponibilità dell'Azienda riportati nelle tabelle allegate al presente capitolato (Allegati 1-2-3). Tali elenchi di immobili non sono esaustivi e sono suscettibili di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall’Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell’appalto l’acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri.
Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare gli interventi a regola d’arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste dalla Stazione Appaltante.
L’esecuzione dei lavori è sempre effettuata secondo la regola dell’arte e l’aggiudicatario deve adottare la massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e della normativa relativa alla sicurezza.
L’Accordo Quadro avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione; esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo previsto dal presente capitolato.
L’esecuzione dei singoli lavori, consegnati in vigenza dell’Accordo quadro, potrà protrarsi oltre il termine di scadenza dello stesso.
Per eseguire le opere disciplinate dal presente Capitolato Speciale è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
LOTTO 1 – Firenze
Xxxx xxxxx | Corpi d’opera | Importo | Inciden za % | Qualificazione obbligatoria | Subappaltabi le | Prevalente/ scorporabile |
OG 1 | Edifici civili e industriali | 315.000,00 | 31,5% | Sì | Sì | Prevalente |
OS3 | Impianti idrico sanitari | 135.000,00 | 13,5% | Sì/Obbligo di subappalto | Sì | Scorporabile |
OS30 | Impianti interni elettrici telefonici radiotelefonici | 250.000,00 | 25% | Sì | Sì Divieto di avvalimento | Scorporabile |
OS18 A | Componenti strutturali in acciaio | 300.000,00 | 30% | Sì | Sì Divieto di avvalimento | Scorporabile |
LOTTO 2 – Pisa
Xxxx xxxxx | Corpi d’opera | Importo | Inciden za % | Qualificazione obbligatoria | Subappaltabi le | Prevalente/ scorporabile |
OG 1 | Edifici civili e industriali | 500.000,00 | 50% | Sì | Sì | Prevalente |
OS3 | Impianti idrico sanitari | 135.000,00 | 13,5% | Sì/Obbligo di subappalto | Sì | Scorporabile |
OS28 | Impianti termici e condizionamento | 80.000,00 | 8% | No | Sì | |
OS30 | Impianti interni elettrici telefonici radiotelefonici | 198.000,00 | 19,8% | Sì | Sì Divieto di avvalimento | Scorporabile |
OS18 A | Componenti strutturali in acciaio | 87.000,00 | 8,7% | No | Sì |
LOTTO 3 – Siena
Xxxx xxxxx | Corpi d’opera | Importo | Incide nza % | Qualificazione obbligatoria | Subappaltabi le | Prevalente/ scorporabile |
OG 1 | Edifici civili e industriali | 450.000,00 | 45% | Sì | Sì | Prevalente |
OS3 | Impianti idrico sanitari | 230.000,00 | 23% | Sì/Obbligo di subappalto | Sì | Scorporabile |
OS30 | Impianti interni elettrici telefonici radiotelefonici | 320.000,00 | 32% | Sì | Sì Divieto di avvalimento | Scorporabile |
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 248/2016 il possesso di attestazione di qualificazione nella categoria OG11 è alternativo al possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30.
I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei singoli contratti attuativi, nel Capitolato Speciale e nella Lettera d’invito e nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nella Documentazione tecnica relativa al singolo intervento. Detta documentazione in funzione del livello di complessità dell’intervento potrà essere costituita dal progetto esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria dal progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l’individuazione analitica dei costi di sicurezza da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 216, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 6 – Fabbisogno e valore stimato dell’accordo quadro. Opzioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D. Lgs 50/2016, il presente appalto è suddiviso in lotti funzionali (art. 3, comma 1, lett. qq) in base ai criteri riguardanti la collocazione geografica degli edifici.
Si evidenziano di seguito in Tabella gli elementi essenziali degli importi relativi a ciascun Lotto:
Lotto | Importo Appalto | Importo soggetto a ribasso | Costi per la Sicurezza |
1- Firenze | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 50.000,00 |
2- Pisa | 1.000.000,00 | 920.000,00 | 80.000,00 |
3 -Siena | 1.000.000,00 | 950.000,00 | 50.000,00 |
Il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verrà applicato ai prezzi di cui all'elenco prezzi ufficiale delle lavorazioni degli appalti specifici, atteso che l'importo di € 1.000.000,00 di ciascun lotto rappresenta il costo massimo sostenibile da parte dell'Azienda nel periodo di durata dell'Accordo quadro ed i singoli lavori, affidati in esecuzione di questo, saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara.
E’ facoltà della Stazione Appaltante avvalersi della possibilità di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016 qualora, nel corso del biennio di validità dell’Accordo Quadro fossero reperiti gli stanziamenti economici per ulteriori lavori rientranti nelle categorie e classifiche oggetto della gara, appartenenti alla stessa tipologia di lavorazioni sopra elencate, negli stessi limiti di qualificazione di quelli rientranti nel presente Accordo Quadro e da effettuarsi nei medesimi edifici oggetto della presente gara, modificando l’importo originario dell’Accordo Quadro di un valore massimo pari al 50% dell’importo originario per ogni lotto in gara.
Qualora alla scadenza del periodo di efficacia dell’Accordo Quadro l’ammontare di corrispettivo massimo previsto non sia esaurito, la Stazione Appaltante potrà disporre la proroga tecnica dello stesso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. Nei summenzionati casi di proroga programmata e di eventuale proroga tecnica il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni eventualmente affidate mediante i relativi contratti derivati agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni indicati nell’Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante esercita le opzioni di proroga comunicandole al contraente mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario.
Il valore globale stimato dell’accordo quadro, qualora venga esercitata l’opzione di modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016, è pari a Euro 4.500.000,00 al netto di Iva, così suddiviso:
Lotto | Importo Appalto | Importo modifiche art. 106, co.1 lett.a) | Costi della sicurezza | Valore globale dell’appalto |
1- Firenze | 950.000,00 | 475.000,00 | 75.000,00 | 1.500.000,00 |
2- Pisa | 920.000,00 | 460.000,00 | 120.000,00 | 1.500.000,00 |
3 -Siena | 950.000,00 | 475.000,00 | 75.000,00 | 1.500.000,00 |
Ai fini del presente Accordo quadro l’Azienda individua i seguenti prezzari di riferimento, di seguito riportati in ordine di preferenza:
1. Prezzario 2022 dei lavori della Toscana, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 46 del 21/01/2022;
2. Prezzari DEI 1 semestre 2022;
3. Elenco regionale 2021 dei prezzi della Regione Umbria approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1335 del 22/12/2021.
Gli effettivi costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso secondo quanto previsto dal punto
4.1.4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, saranno valutati per ogni singolo intervento facendo riferimento al progetto dell’appalto specifico e relativo PSC.
I contenuti minimi del P.S.C. di cui all’allegato XV, punto 2, lettera l) del D.Lgs. 81/2008 indicano la stima dei costi della sicurezza ai sensi del punto 4.1, e quindi comprese le interferenze.
La stima degli importi dei costi della sicurezza dell’Accordo quadro è stata effettuata sulla base del dato storico di appalti precedenti. La loro stima non contempla percentuali sull'importo dei lavori ma discende da valutazioni su precedenti interventi analoghi affidati dall’Azienda, variabili in funzione della tipologia delle lavorazioni e della dislocazione territoriale degli edifici oggetto d'intervento.
Sia i costi della sicurezza che i costi della manodopera saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, sulla base del computo metrico/progetto dell’intervento medesimo.
Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento adottato dalla Stazione Appaltante tra quelli sopra indicati, vigente al momento dell'affidamento del singolo intervento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della mano d’opera.
L’operatore economico aggiudicatario non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in fase di gara che si considera fissa ed invariabile per tutta la durata dell’Accordo quadro.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 - Interpretazione dell’Accordo Quadro, dei singoli affidamenti e del capitolato speciale
In caso di norme tra loro non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 8 - Documenti che fanno parte dell’Accordo quadro
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo quadro, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della stazione appaltante:
a) l’Avviso di manifestazione di interesse;
b) la Lettera d’invito
c) il presente capitolato speciale con gli allegati;
d) i prezziari di riferimento assunti dall’Azienda, come individuati all’articolo 6; per eventuali opere e lavorazioni che non fossero comprese in nessuno dei prezziari di riferimento si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo la normativa vigente.
e) l’offerta tecnica e l’offerta economica dell’aggiudicatario;
f) le polizze di garanzia.
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo Quadro ed i singoli affidamenti
La sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario dell’Accordo quadro e dei successivi contratti specifici con relativi allegati, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Oltre che il riferimento all’Accordo Quadro, di norma ogni contratto applicativo specifico dovrà contenere i seguenti elementi:
• la descrizione sommaria delle opere contrattualizzate con i riferimenti al progetto o alla/e richiesta/e ed all’offerta eventuali (da allegare al contratto) che hanno generato il contratto medesimo;
• l’importo contrattualizzato;
• le modalità di pagamento del corrispettivo;
• la tipologia dell’intervento o degli interventi da realizzare ed i tempi necessari per l’esecuzione.
• clausole e specifiche tecniche di dettaglio necessarie rispetto alla tipologia delle lavorazioni;
• elaborati grafici necessari per la puntualizzazione dei lavori oggetto del contratto applicativo specifico;
• computo metrico estimativo dei lavori;
• Piano di sicurezza e coordinamento se previsto dalle vigenti norme in relazione all’intervento.
Art. 10 - Rappresentante dell’aggiudicatario e domicilio; direttore di cantiere
L’aggiudicatario deve eleggere domicilio presso il quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo quadro.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'aggiudicatario o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del successivo articolo 17 in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’aggiudicatario per incapacità o grave negligenza. L’aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
L’aggiudicatario dovrà altresì essere in regola con gli adempimenti del D.Lgs. n. 81/2008 e rendere noto alla stazione appaltante il nominativo del proprio responsabile della sicurezza, regolarmente abilitato secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Il Direttore di cantiere ed il responsabile della sicurezza, qualora persone diverse, dovranno rendersi reperibili in qualunque momento. La responsabilità gravante in capo alle suddette figure non esonera comunque quella dell’aggiudicatario.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
Art. 11 – Direzione lavori
L’Amministrazione istituirà, per ciascun contratto specifico, un Ufficio di Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione delle opere.
La nomina dei Direttori dei Lavori verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione di ciascun contratto specifico.
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, devono essere altresì rispettati i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto, ove previsti, e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato ed essere della migliore qualità. L’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, devono essere concordate con la Direzione lavori.
Ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 49/2018 il Direttore dei Lavori deve rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo dell’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. I materiali ed i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del Direttore dei lavori.
CAPO 3 – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 13 - Consegna e inizio dei singoli interventi
Nel periodo di operatività dell'Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla documentazione tecnica di progetto, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori e l’aggiudicatario non potrà dare inizio ad alcun intervento se non sarà stipulato preventivamente il contratto specifico.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere, per comprovati motivi di urgenza, alla richiesta d’intervento all’operatore economico, anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente in via d’urgenza. Quanto sopra potrà avvenire solo previa costituzione delle garanzie previste per legge.
Ai sensi dell’art. 5 D.M. n. 49 del 07.03.2018 se nel giorno fissato e comunicato dal Direttore dei lavori l’operatore economico non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, senza giustificato motivo, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni, ma ai fini dei termini per la decorrenza contrattuale resta valida la data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto la Stazione appaltante risolverà l’Accordo quadro ed incamererà la cauzione di cui al successivo art. 20, ferma restando la richiesta di risarcimento per maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c) X.Xxx. 50/2016 e s.m.i..
L'aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; egli trasmette altresì il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2008. L’obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.
L'Azienda si riserva, l'insindacabile facoltà di stabilire l’inizio lavori entro un determinato tempo senza che l'aggiudicatario possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare i singoli interventi sarà stabilito di volta in volta nello specifico contratto sottoscritto tra le parti.
In considerazione dell’attività svolta negli immobili interessati, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso di questi. Quindi, durante i lavori l’aggiudicatario dovrà:
prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso all'Amministrazione utilizzatrice, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell’impresa aggiudicataria ed il personale dell'amministrazione utilizzatrice e/o l'utenza.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario, salva autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, di depositare materiale o attrezzature nei fabbricati oggetto di intervento in quantità superiore al necessario.
Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura dell’aggiudicatario. L’Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’aggiudicatario. Il tempo utile relativo a ciascun intervento potrà essere sospeso o ritardato nella consegna per esigenze dell’Azienda, a discrezione della Direzione lavori e del RUP. In tal caso la stazione appaltante ha facoltà di non accogliere l’eventuale istanza di recesso da parte dell’esecutore.
Ove alla data di scadenza dell’Accordo quadro fosse ancora in corso l’esecuzione dei lavori richiesti con contratti specifici emessi dalla stazione appaltante la scadenza si intenderà prorogata del tempo previsto dal contratto specifico per l’ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà alcun titolo all’aggiudicatario per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
Non potranno essere emessi nuovi contratti specifici dopo la scadenza del suddetto termine di validità dell’Accordo quadro.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
I casi ed i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora vi siano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
L’aggiudicatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal RUP, sentita la Direzione dei lavori, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
singolo contratto, l’aggiudicatario non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori e controfirmati dall’aggiudicatario e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile unico del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile unico del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile unico del procedimento con annotazione sul verbale.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile unico del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Qualora l’aggiudicatario sospenda i lavori arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la stazione appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso aggiudicatario.
Art. 16 - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei singoli interventi, ai sensi dell’art. 113 bis D.Lgs. 50/2016 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo stimato di ogni singolo intervento.
L'eventuale penale applicata è computata sul periodo determinato dalla sommatoria tra il ritardo accumulato dall'aggiudicatario rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata nel singolo contratto dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi.
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini fissati nel singolo contratto dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’aggiudicatario, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Le penalità di cui ai precedenti commi saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte del Responsabile del Procedimento, da comunicare all‘aggiudicatario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali medesime.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo dei singoli lavori assegnati; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione dell’Accordo quadro.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
In tutti i casi di risoluzione dell’accordo quadro rimane a carico dell’aggiudicatario l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo quadro ed in corso di esecuzione.
Art. 17 – Struttura tecnica ed operativa
Per dare corso all’esecuzione dei singoli lavori richiesti l'aggiudicatario dovrà garantire, per la durata di ciascun singolo lavoro, la disponibilità minima di una struttura tecnica ed operativa dedicata, costituita come segue:
un tecnico diplomato o laureato nel settore attinente alle opere da realizzare, che potrà anche essere una figura alle dipendenze del concorrente, con una esperienza almeno quinquennale nel settore oggetto dell’appalto e che rivestirà la qualifica di “Direttore di Cantiere", il quale dovrà essere indicato dall'aggiudicatario per l’organizzazione del cantiere e la conduzione dei lavori previsti.
Il Direttore di Cantiere inoltre avrà le seguenti funzioni:
1. Incontro giornaliero o periodico stabilito dai tecnici dell'Azienda per concordare l'esecuzione dei lavori stabiliti nei singoli contratti;
2. Eseguire i sopralluoghi necessari con i tecnici dell'Azienda presso i luoghi oggetto degli interventi da eseguire;
3. Concordare, con adeguato preavviso, i tempi e le modalità di ogni intervento, che dovrà essere realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dai tecnici dell'Azienda;
4. Consegna della documentazione relativa agli interventi già eseguiti e comunicazioni di vario genere;
5. Coordinare la squadra di operatori in dotazione ed adoperarsi affinché tutti i lavori vengano eseguiti a regola d'arte;
6. Seguire l'andamento dei lavori aggiornando quotidianamente i tecnici di riferimento dell’Azienda e avvisandoli immediatamente qualora durante il corso dei lavori nascessero problemi o complicazioni di qualsiasi tipo e natura.
un Capo cantiere: dovrà possedere un’esperienza maturata nel settore, dimostrabile su richiesta, di almeno cinque anni.
numero di operatori tecnici congruo alla tipologia di lavoro da effettuare e comunque previamente concordato dal direttore di cantiere con il Direttore dei lavori del contratto.
La disponibilità del personale destinato al presente appalto dovrà essere così garantita:
a) Ogni unità di personale dovrà garantire la disponibilità per un periodo di 52 settimane annue;
b) Il Direttore di Cantiere deve essere sempre presente e per garantire tale copertura dovrà essere indicato anche un suo sostituto in caso di malattia o ferie;
c) In caso di malattia o altre assenze di personale, l'aggiudicatario dovrà garantire la pronta sostituzione del personale in modo da riequilibrare la dotazione quotidiana garantita;
d) Disponibilità immediata in caso di interventi di emergenza compreso notturni e festivi;
e) Disponibilità per effettuare lavori in giorni festivi e notturni.
Sarà cura dell'aggiudicatario produrre una scheda dell'organico aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei rappresentanti legali e del Direttore Tecnico, anche quello del Direttore tecnico di cantiere e del suo sostituto, nonché una più ampia rosa di nominativi di operatori che potranno essere impiegati nell'appalto; la Committenza si riserva di richiedere la sostituzione del personale che sia ritenuto inidoneo alle mansioni svolte o che risulti indesiderato per il comportamento tenuto nei confronti dell'utenza o del personale dell'Azienda. Gli interventi con carattere di somma urgenza saranno direttamente ordinati dal Rup o da un tecnico dell'Azienda ai sensi dell’art. 163 del X.Xx. 50/2016. In caso di emergenza l'aggiudicatario dovrà garantire, anche al di fuori del normale orario di lavorativo, in ore notturne, giorni festivi, periodi di ferie annuali ecc, la reperibilità di una squadra tipo da concordare con i tecnici dell'Azienda, comprensiva del Direttore
di cantiere, con il supporto dei macchinari e delle attrezzature necessarie ad un intervento in emergenza. In caso di comprovata necessità l'aggiudicatario dovrà utilizzare altro personale in aggiunta e rinforzo a quello di cui alla "squadra tipo".
L'ordine sarà comunicato telefonicamente; quindi per tale servizio di reperibilità dovrà essere attivato un numero telefonico 24 ore su 24, al quale risponderà unicamente un operatore dell’aggiudicatario giudicato idoneo ad eseguire i vari interventi con la rapidità richiesta.
Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori rispetto a quelli verificatisi al momento della chiamata, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'aggiudicatario per il risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono giustificazioni per richieste di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo le richieste e quanto concordato con i tecnici dell'Azienda o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; si precisa che l’Azienda si farà carico di indicare uno spazio dove posizionare una eventuale baracca di cantiere ma che le spese per la sua fornitura e messa in opera sono a carico dell’aggiudicatario;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'aggiudicatario comunque previsti dal capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
d) le eventuali controversie tra l’aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’aggiudicatario e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti.
La Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, potrà disporre la risoluzione dell’Accordo quadro e dei contratti specifici ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei casi di seguito indicati:
Risoluzione dell’Accordo Quadro:
a) Raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
b) Concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Aggiudicatario;
c) Provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture;
d) Nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell’Art. 80 del Codice , o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
e) Cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo quadro o di singoli Contratti specifici;
f) Manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;
g) Inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
h) Grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
i) Mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo.
Risoluzione dei contratti specifici:
a) Raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) Inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
d) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) Mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;
f) Azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’AUSL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
La risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, rispetterà le modalità previste dall’art. 108 del Codice.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti applicativi specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.
Nel caso di risoluzione del contratto specifico l’Azienda provvederà ad incamerare la cauzione di cui all’articolo 21 prestata dall’aggiudicatario, fatta salva la richiesta di risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi delle lavorazioni che consentano il completamento dell’appalto specifico.
L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nei casi di risoluzione del contratto o dell’Accordo quadro la Stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo/contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Nel caso che la stazione appaltante non possa procedere ai sensi del precedente capoverso, questa si riserva la facoltà di fare subentrare altro operatore economico per il solo completamento del contratto specifico in essere, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente:
a) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
b) l’eventuale maggiore onere per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si avvarrà della cauzione definitiva nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore nei modi indicati nel predetto articolo.
Art. 20 – Procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 110 del D.Lgs.
50/2016
La Stazione Appaltante anche nei casi ulteriori alla risoluzione in danno si avvarrà della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art 48 del D.Lgs. 50/2016.
CAPO 4 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 21 - Cauzioni
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo a base d’asta comprensivo degli oneri per la sicurezza, prevista dall'art. 93, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’Accordo quadro dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs 159/2011.
L’aggiudicatario dell’Accordo Quadro deve costituire una garanzia da calcolarsi secondo quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Detta cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i relativi contratti d’appalto attuativi, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario sia in virtù della sottoscrizione dell’Accordo Quadro che in virtù della sottoscrizione dei contratti di appalto specifici, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia deve riportare il periodo di validità dell’Accordo Quadro cui si riferisce e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto d’appalto attuativo affidato sino alla scadenza dell’Accordo quadro, e deve espressamente prevedere le clausole e condizioni di cui al comma 5 dell’art. 103 citato
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda.
L'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva è ridotto al 50 per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Trova applicazione l’art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di riduzione dell’importo delle garanzie provvisoria e definitiva.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidette è automatico senza necessità di benestare del committente in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, attestanti l’avvenuta esecuzione.
Art. 22 – Coperture assicurative
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione dei singoli contratti di appalto, nei confronti di terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Ente. Fermo quindi quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa (CAR) ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari almeno all’importo delle opere oggetto dell’appalto. Detta polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 500.000,00.
Sia per quanto riguarda la polizza CAR che la Responsabilità Civile le suddette:
- dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto d’appalto attuativo affidato sino alla scadenza dell’Accordo quadro. Dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto specifico ed aggiornate ed adeguate negli importi e nella nuova durata in virtù delle varianti che dovessero essere disposte e/o accettate, ed in virtù di proroghe, inclusa la fase di collaudo, con durata dalla data del verbale di consegna e/o inizio lavori (quali di tali due circostanze si verifichi per prima) fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio; copia autentica di tali coperture assicurative e delle proroghe quietanzate per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata all’Ente Appaltante.
- L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzia fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Le garanzie di cui al precedente articolo 21 e le polizze assicurative di cui al presente articolo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto n. 123/2018 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 23 - Lavori a misura
L’Accordo quadro è stipulato “a misura”. La contabilità dei lavori è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento. Per le opere stimate a misura, il prezzo unitario rappresenta il corrispettivo fisso per ogni unità di misura delle varie categorie di lavoro che determinano l’intera opera. Il prodotto della quantità di ogni specie di lavoro per il relativo prezzo unitario rappresenta la somma da corrispondere per l'esecuzione dei lavori e/o delle forniture eventualmente comprese, tutti scritti dettagliatamente ed analiticamente nella corrispondente voce di elenco e secondo i dettami contenuti nel presente Capitolato.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende pertanto sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e secondo quanto stabilito dal singolo contratto.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari contrattuale. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi comprensivi di costo per mano d’opera al netto del ribasso contrattuale offerto.
I prezzi di elenco così determinati costituiranno i prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d’asta, saranno appaltati i lavori pagati a misura e le somministrazioni per le opere ad economia. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli atti di progetto o di perizia se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. I lavori contabilizzati in conto provvisorio saranno oggetto di verifica in occasione della prima visita in cantiere della D.L..
Gli oneri per la sicurezza e interferenza relativi ad ogni singolo intervento, se dovuti, sono contabilizzati di volta in volta a parte mediante la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, dal punto 4.1.4. allegato XV D.Lgs. 81/2008, attingendo dai prezzi specifici dell’elenco prezzi unitari.
I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori affidati a misura sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiale e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiale, dazi, noli, perdite, etc. e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’aggiudicatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.
In mancanza di quotazioni nel Prezziario di riferimento dell'Azienda, i prezzi mancanti verranno concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’impresa esecutrice di volta in volta e di ciò sarà redatto apposito verbale. Tali prezzi andranno ad integrare il Listino Prezzi Ufficiale dell’Azienda.
Qualora l’aggiudicatario variasse arbitrariamente le dimensioni delle opere affidate, nessun maggior compenso gli spetterà per gli eventuali lavori eseguiti oltre il previsto.
Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
Art. 24 - Lavori a corpo
Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, esse possono essere preventivate “a corpo”.
In tal caso qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dai singoli contratti.
La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, il ribasso contrattuale.
Gli oneri per la sicurezza ed interferenza, sono contabilizzati come riportato nel presente capitolato.
Art. 25 - Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa esecutrice. Per la manodopera, trasporti e noli la contabilizzazione avviene con le modalità indicate dal Direttore Lavori ed i prezzi della mano d'opera indicata nell'elenco dei prezzi unitari saranno incrementati del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa.
Gli oneri per la sicurezza e interferenza sono contabilizzati separatamente senza l'applicazione del ribasso.
Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
I manufatti e materiali, il cui valore fosse superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla Direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera.
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 27 – Anticipazione
La Stazione Appaltante erogherà una somma a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo di ogni singolo contratto specifico d’appalto secondo quanto disposto dal comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
L’erogazione della somma è subordinata alla costituzione da parte dell'aggiudicatario di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
L’Azienda erogherà all’aggiudicatario, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, l’anticipazione di cui sopra.
L’Aggiudicatario decadrà dal diritto a percepire la suddetta anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In quest’ultimo caso sulle somme eventualmente da restituire alla Stazione Appaltante sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 28 - Pagamenti in acconto dei contratti specifici
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 del DM n. 49/2018 i pagamenti in acconto dei corrispettivi dei singoli contratti specifici avvengono a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti ed entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell’aggiudicatario che potrà essere emessa, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, solo al momento dell’emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 16 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori redige entro 15 (quindici) giorni il SAL nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite. Il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di rifiutare, in tutto o in parte, quelle opere ritenute non eseguite a perfetta regola d’arte o secondo accordi. La conclusione di ogni intervento dovrà essere tempestivamente comunicata agli Uffici della Committente al fine di attivare la fase di controllo e contabilizzazione.
Il RUP emetterà quindi contestualmente al SAL il relativo certificato di pagamento o comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall’emissione del SAL ai sensi dell’art. 113 bis D.Lgs. 50/2016, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e per interferenza (attribuibili in relazione alle lavorazioni effettuate), al netto della ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell’art. 30. comma 5 bis D.Lgs 50/2016.
Gli importi maturati con il SAL potranno essere corrisposti solo a seguito di acquisizione del DURC regolare sia dell’aggiudicatario che delle eventuali imprese subappaltatrici e dell’approvazione della contabilità nonché dell’accertamento dell’effettiva esecuzione a regola d’arte dei lavori. In caso di inadempienza ai sensi del comma 5 dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante trattiene dal relativo certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa edile.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta “a garanzia” dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 da svincolare soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC regolare. .
Art. 29 - Funzioni e compiti al termine dei lavori
Ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 49/2018 il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione da parte dell’aggiudicatario di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti
in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente entro 15 (quindici) giorni il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Responsabile Unico del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme all’aggiudicatario. Entro il predetto termine il D.L. redige in contraddittorio con l’aggiudicatario un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Ai sensi dell’art. 102, comma 2 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante sostituirà il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dei lavori che sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 30 - Procedura per i pagamenti a saldo dei contratti specifici
Il conto finale dei lavori relativo ad ogni contratto specifico dovrà essere compilato dal Direttore dei lavori insieme alla sua specifica relazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP che dovrà invitare l’aggiudicatario a sottoscriverlo entro il termine di 15 (quindici) giorni. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3 dell’art. 14 D.M. 49/2018.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute dello 0.5% ai sensi del comma 5 bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 è subordinato all’accertamento, da parte della Committente, della situazione di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell’aggiudicatario ed eventuali subappaltatori.
La contabilità dei lavori e il conto finale di ogni contratto specifico sono tenuti e redatti in conformità a quanto previsto dal D.M. 49/2018.
Art. 31 – Contestazioni e Riserve
Il registro di contabilità è sottoposto all’aggiudicatario per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento, con o senza riserve.
Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l’esecutore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplicita a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
Il Direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di comprendere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l’esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’esecutore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. L’aggiudicatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’aggiudicatario. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
All’atto della firma del conto finale l’aggiudicatario non può iscrivere domande, per oggetto o per importo, diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del Codice o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice.
Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici attuativi.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 D.Lgs. 50/2016 e della Legge n. 52/1991 derivanti dal contratto specifico qualora sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante. La cessione di credito notificata ai sensi di legge sarà efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla eseguita notifica. Il cessionario dovrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) della Legge n. 52/1991.
In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.
Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all’incasso, le costituzioni di mandato, ecc.
Articolo 33 - Pagamenti
Le fatture, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell’allegato A della normativa sopracitata, il codice CUP D98J22000040002 e il numero di CIG relativo al Lotto di pertinenza.
I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:
- Lotto n. 1 Firenze
Codice univoco ufficio: PVBWDD Nome ufficio: FATTURAPA_DSU_FI.
- Lotto n. 2 Pisa
Codice univoco ufficio: LUB6UB Nome ufficio: FATTURAPA_DSU_PI.
- Lotto n. 3 Siena
Codice univoco ufficio: LUB6UB Nome ufficio: FATTURAPA_DSU_SI.
L’Azienda provvederà ad applicare il REVERSE CHARGE ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a- ter), del Dpr. n. 633/72, nei casi precisati dalla Circolare n. 14\E del 27 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa.
L’Azienda è inoltre soggetta all’applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96; le fatture dovranno pertanto recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti“.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 della LRT 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’esecutore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il termine ordinario di 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione fattura per il pagamento è sospeso dalla data della richiesta del DURC e fino alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Aggiudicatario per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Rup trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione.
Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
Art. 34 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136.
In particolare i pagamenti relativi ai singoli contratti specifici verranno effettuati a mezzo Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso Banche o Poste Italiane SPA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantirne la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda entro sette giorni dalla loro accensione e, o comunque, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto specifico.
L’aggiudicatario assicura di prevedere analoga condizione di tracciabilità, obblighi ed adempimenti, nei sub-contratti, ai sensi della Legge n. 136/2010. L’Azienda non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo e adempimento.
L’aggiudicatario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.
Nelle fatture l’aggiudicatario s’impegna ad inserire il numero di contratto specifico, il codice CUP e il codice CIG di riferimento.
In caso di cessione del credito il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
Art. 35 – Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi
La Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’Accordo quadro previo pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti attuativi specifici stipulati in forza di esso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere. oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
La Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo anche dal singolo contratto d’appalto attuativo, previo pagamento dei lavori realizzati in esecuzione del contratto specifico e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Si applica l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 36 - Variazione dei lavori
Non sono riconosciute varianti ai lavori concordati tramite contratto del singolo intervento da eseguire, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Art. 37- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento tra il Direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile unico del procedimento. Ove siano concordate maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, le stesse sono approvate dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico procedimento, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 38 - Subappalto
A pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.
Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, con i limiti, le modalità ed ai sensi di legge, espressi in dettaglio nella Lettera d’invito.
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per i tutti i subcontratti che non sono subappalti stipulati per l’esecuzione del contratto specifico, il nome del subcontraente, l’importo del subcontratto e l’oggetto del lavoro affidato. Sono altresì comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni, avvenute nel corso del subcontratto ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice.
Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto
L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei lavori e il Responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC irregolare del subappaltatore applica il comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subaggiudicatario, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 dando contestuale segnalazione all’Osservatorio.
Si applicano e sono valide le responsabilità in solido tra aggiudicatario e subaggiudicatario.
Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori
Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subaggiudicatario e al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite qualora ricorrano le condizioni di cui al comma sopracitato.
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 41 – Controversie e Foro competente
Ai sensi del comma 1 dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico del singolo appalto specifico possa variare tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale complessivo, si applicano le procedure volte al raggiungimento di un accordo bonario di cui al comma 2 del predetto articolo.
La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. Nelle more della risoluzione delle controversie l’aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Tutte le controversie tanto durante il corso dei lavori quanto dopo il collaudo o certificato di regolare esecuzione quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n.50/2016, saranno deferite al giudizio del Foro di Firenze.
Non si ricorrerà alla procedura arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di dirimere le controversie insorte con l’impresa aggiudicataria mediante transazione.
Art. 42 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo quadro, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione;
b) i suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, da parte dell’aggiudicatario, si procederà ai sensi dell’art. 33 del presente capitolato d’appalto.
CAPO 10 - NORME FINALI
Art. 43 - Oneri e obblighi a carico dell’aggiudicatario
Oltre agli oneri di legge ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Aggiudicatario, a titolo indicativo e non esaustivo:
a) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade e della segnaletica, sia se afferente a luogo privato che pubblico e in quest’ultimo caso il rispetto della normativa del Codice della strada in ordine alle autorizzazioni da richiedere al comune di pertinenza; quanto premesso per rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
b) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
c) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ogni appalto specifico, della continuità degli scoli delle acque se l’intervento stesso ne è interessato e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
d) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nell'Accordo Quadro, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
e) lo sgombero dei materiali di rifiuto sia prodotti dall’appaltatore stesso che lasciati da altre ditte intervenute nei lavori;
f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
h) la disponibilità del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;
i) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’aggiudicatario l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
j) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’aggiudicatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
k) attenersi alle disposizioni dettate dal personale tecnico della Committenza oltre che alle norme e ai regolamenti comunali del lotto di pertinenza (es. regolamento attività rumorose), nell'intento di arrecare il minimo intralcio o disturbo al regolare funzionamento dell'attività negli ambienti eventualmente interessati ai lavori appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione delle opere a gradi, frazionando l'intervento, limitando così l'attività lavorativa ad alcuni ambienti per volta e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
l) mantenere sul luogo di lavoro un aspetto decoroso ed una severa disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte della Committenza, di chiedere l'allontanamento di quegli operai che non fossero - per qualsiasi motivo - graditi alla Committenza;
m) dotare il proprio personale di una divisa uguale per tutti che costituisca così un elemento di riconoscimento insieme ad un ben visibile contrassegno da apporre sulla divisa recante la ragione sociale dell'aggiudicatario, la foto del dipendente, il suo nome e cognome, riscontrabili dal documento di identità personale valido e dal libro matricola e/o libro unico;
n) fornire, a richiesta dell’Azienda, il libro matricola e /o libro unico con riportato i nominativi dei propri dipendenti.
Inoltre:
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da produrre meno sporco possibile e comunque al termine dei lavori dovrà essere sempre eseguita una pulizia generale degli ambienti in cui si è intervenuti con conseguente rimozione e trasporto a discarica esterna di tutti i materiali di risulta del cantiere ed altresì i locali stessi dovranno risultare sgombri di attrezzature, avanzi di materiali utilizzati e quant'altro. Tutti gli oneri/spese di conferimento a discarica esterna autorizzata saranno a carico dell'aggiudicatario.
- lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e dei materiali residui; questi ultimi dovranno essere avviati alle discariche autorizzate secondo le leggi ed i regolamenti comunali, restando a carico dell’impresa aggiudicataria il pagamento di qualsivoglia diritto e/o onere relativo.
- resta in capo all’aggiudicatario la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o concordati con la direzione lavori o previsti dal presente capitolato.
L’aggiudicatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 44 - Obblighi speciali a carico dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, per ogni singolo intervento, e in particolare:
a) il libretto delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell’aggiudicatario, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte.
L’aggiudicatario deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
L’aggiudicatario inoltre accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia a diritto di rivalsa:
le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna eccettuata o esclusa;
la redazione degli As-Built che saranno consegnati, con le schede tecniche, le dichiarazioni di conformità, i manuali d’uso e manutenzione, sia in formato cartaceo che digitale su chiavetta usb (in pdf e editabile). La consegna di questo materiale sarà parte essenziale per la liquidazione dei lavori eseguiti;
l’istituzione del cantiere di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il personale occorrente, con l’osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro;
il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal contratto;
le spese per tutte le analisi e i saggi, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che verranno ordinati in ogni tempo dai tecnici dell’Azienda;
apporre cartelli e segnalazioni luminose diurne e notturne nei tratti stradali indicati dalla direzione dei lavori e osservare tutte le prescrizioni stabilite dal Codice della strada;
eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione o demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull’aggiudicatario, con pieno sollievo tanto del committente quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
il risarcimento di danni di ogni genere causati a locali, infissi, mobili, apparecchiature, suppellettili che fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori;
custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà del committente, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dai tecnici dell’Azienda.
Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti questi obblighi, il committente potrà (previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto entro il termine fissato dalla notifica) provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’aggiudicatario.
Anche in caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’aggiudicatario, essi saranno assunti d’ufficio e il committente potrà ripetere la spesa sostenuta.
Art. 45 – Proprietà dei materiali di scavo di demolizione e smontaggi
I materiali provenienti dalle escavazioni, dalle demolizioni e dagli smontaggi sono di proprietà della Stazione appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto (D.M. n. 145/2000) i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori, oppure in alternativa dovranno essere smaltiti in discarica, il tutto a cura e spese dell’aggiudicatario, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 46 – Custodia del cantiere
E’ a carico e cura dell’aggiudicatario la custodia e la tutela dei singoli cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 47 – Cartello di cantiere
L’aggiudicatario deve predisporre ed esporre, per ogni cantiere un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729 /UL.
Art. 48 – Stipulazione dell’Accordo quadro, dei contratti attuativi, spese contrattuali, imposte, tasse
La stipulazione dell’Accordo quadro avviene, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in forma pubblico-amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Azienda in modalità elettronica, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva diventa efficace e in ogni caso decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La stipulazione dei singoli contratti attuativi avviene, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata in modalità elettronica, entro 30 (giorni) dalla data in cui diventa efficace la determinazione dirigenziale di affidamento.
L’incaricato, sottoscrittore dell’Accordo quadro e dei contratti attuativi dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.
L’Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare alla Ditta l’aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l’invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione dell’Accordo quadro. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l’Azienda può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, con possibilità di procedere all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, ovvero dare inizio alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, incamerando la cauzione provvisoria e riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.
Parimenti l’Azienda comunicherà alla Ditta aggiudicataria l’adozione della determinazione di affidamento di ogni appalto specifico, richiedendo contestualmente l’invio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto attuativo. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l’Azienda può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’affidamento, con le conseguenze indicate al precedente art. 13.
Sono a carico dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Restano inoltre a carico dell'aggiudicatario le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
L’Accordo quadro e i contratti attuativi sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla normativa vigente; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. Gli stessi sono inoltre soggetti all’imposta di registro ai sensi del DPR n. 131/1986 e s.m.i.
Articolo 49 - Trattamento dati personali
I dati personali conferiti dalle ditte partecipanti ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato saranno trattati dall’Azienda nel rispetto di quanto previsto in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del predetto procedimento come previsto dalla normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, articoli 13 e 14.
Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx, nella persona del rappresentante legale dell’Ente, Dr. Xxxxx Xxx Xxxxxx, contattabile all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Quirico S.r.l., con sede legale in Briga Novarese (NO), via Divisione Garibaldi n.2, C.F./P.I. 02038430035.
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 50 – Indicazioni generali
Ai sensi dell’articolo 101 comma 3, del D.Lgs 50/2016 il direttore dei lavori verifica le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.
In considerazione della tipologia di contratto, a misura, che si riferisce cioè ad interventi non predeterminati, ma resi necessari secondo le necessità della Stazione appaltante, in questa fase non è inserita alcuna prescrizione tecnica specifica, se non il richiamo alle norme di legge e tecniche attualmente vigenti.
Le prescrizioni tecniche specifiche per ciascun intervento verranno fornite successivamente.
I lavori andranno altresì eseguiti impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi.
La lavorazione a mano è consentita per quei lavori la cui qualità e quantità non richiedono l’uso dei macchinari.
È compito dell'Aggiudicatario mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura e calibrazione non scaduto e rilasciato da laboratorio specializzato ed accreditato.
Art. 51 – Direzione e controllo dei lavori
I lavori si svolgeranno sotto la direzione ed il controllo tecnico e contabile del direttore dei lavori, del responsabile del procedimento e dagli altri tecnici dell'Azienda individuati con atto formale dall’Azienda stessa per ogni specifico intervento che controlleranno altresì la qualità degli interventi eseguiti e dei materiali impiegati.
Art. 52 – Interventi eseguiti con materiali o modalità diverse da quelle prescritte
Qualora si riscontri che nell’intervento eseguito o in corso di esecuzione l’aggiudicatario abbia impiegato materiali di qualità inferiore a quelli prescritti o stabiliti con la Direzione Lavori, o di minor lavorazione, sempre che l’intervento eseguito o in corso di esecuzione risulti accettabile senza pregiudizio alcuno, la Committente potrà determinare un’adeguata riduzione del relativo prezzo. La riduzione sarà proporzionale al minor valore dell’opera e comunque tale da compensare il difetto ingenerato.
Qualora l’opera eseguita in difformità rispetto alle prescrizioni della normativa tecnica vigente e del presente capitolato, sia tale da non poter essere accettata senza pregiudizio alcuno, la Committente potrà dichiarare, con motivato giudizio, l’opera inaccettabile. In tal caso l’Impresa dovrà provvedere immediatamente alla modifica secondo le indicazioni della D.L. all’allontanamento di tutto il materiale di risulta ed alla ricostruzione e/o riparazione dell’opera stessa con materiali e modalità esecutive riconosciuti perfettamente idonei a garantire l’eliminazione delle cause che hanno determinato l’intervento. Non saranno in questo caso previsti compensi di alcun genere salvo la contabilizzazione ed il pagamento di una sola volta dell’intervento effettivamente e correttamente seguito.
Qualora l’Impresa rifiuti di eseguire la sostituzione dell’opera, ovvero la esegua soltanto in parte o ancora ritardi in maniera ingiustificata, la Committente potrà applicare le penali per ritardata consegna rispetto delle scadenze, oltre a sospendere i pagamenti sino al momento in cui non venga attestata la completa e soddisfacente esecuzione dell’opera. Per il ritardo nei pagamenti conseguente la sospensione di cui sopra non è dovuto all’Impresa alcun interesse o maggiorazione.
Xxx l’aggiudicatario non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese di questo, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita di ufficio.
Art. 53 – Compensi all’aggiudicatario per danni cagionati da forza maggiore
Qualora si verifichino danni alle opere in corso di esecuzione o alle provviste causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Xxxxxx al direttore dei lavori redigere il processo verbale, accertando lo stato delle cose e l’eventuale omissione delle cautele necessarie alla prevenzione dei danni. L’indennizzo per i danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere, ponti di servizio, baracche, tettoie, recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d’opera ecc. ed in genere di tutti quegli apprestamenti che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell’esecuzione, e di mezzi d’opera.
Per opere s’intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto, e destinati a costituire parte integrante dell’opera finita ovvero dell’opera stessa.
Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per la esecuzione dei lavori introdotti in cantiere.