CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti da farmacie private
26 MAGGIO 2009 (*)
(Decorrenza: 1° febbraio 2006 - Scadenza: 31 gennaio 2010)
rinnovato
14 NOVEMBRE 2011
(Decorrenza: 14 novembre 2011 - Scadenza: 31 gennaio 2013)
Parti stipulanti
Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA) e
Federazione italiana lavoratori commercio alberghi mense e servizi (FILCAMS-CGIL) Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, af ini e del turismo (FISASCAT-CISL) Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
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(*) Integrato dai verbali di intesa 2 febbraio 2010 e 16 novembre 2010 in materia di formazione continua, dal 'accordo 30 settembre 2010 in materia di previdenza integrativa, dagli accordi 18 aprile 2011 e 11 luglio 2012 in materia di detassazione del a retribuzione accessoria e dal 'accordo 14 giugno 2012 in materia di apprendistato.
Testo del c.c.n.l.
Premessa
Le parti, nel procedere al rinnovo del c.c.n.l. 5 maggio 2005, riconoscono la validità e la proficuità del a col aborazione sino ad oggi osservata, certificata dal 'unanime e costante apprezzamento che la farmacia territoriale ed i suoi addetti quotidianamente riscuotono.
Autorevoli ricerche sul gradimento da parte del a popolazione dei servizi pubblici e privati, ef ettuate da qualificati soggetti esterni al mondo del a farmacia, quale è il CFMT (nato per iniziativa di Confcommercio e dei Sindacati del comparto turismo e servizi per la formazione dei dirigenti), attestano che, ormai da diversi anni e con indici di gradimento sempre estremamente elevati, la farmacia è considerata dai cittadini il servizio di maggiore af idabilità e funzionalità, distinguendosi per l'alta professionalità del personale, la capacità di rispondere al e esigenze dei cittadini e la molteplicità dei servizi aggiuntivi of erti ad integrazione di quel o istituzionale di assistenza farmaceutica.
In tale considerazione, le parti confermano la propria volontà di dare ancor maggior vigore al 'attuale assetto che vede la contrattazione nazionale e quel a decentrata accomunate dal medesimo obiettivo di correlare lo sviluppo del settore al e prioritarie esigenze economico-finanziarie, occupazionali e di politica sanitaria del Paese.
Tale obiettivo sarà perseguito dal e parti, a livel o nazionale e regionale, seguendo due direttrici: garantire la migliore gestione e corretta applicazione del contratto nazionale e porsi nei confronti del e Istituzioni come soggetto politico unitario, pur nel a diversità di identità e di ruolo.
In questa ottica, il riassetto normativo del settore, volto a prefigurare una farmacia dei servizi, troverà nel contratto gli strumenti attuativi più idonei, riferiti anche a quanto concordato sul a flessibilità del lavoro, adattati al a specificità del settore caratterizzato da un servizio di pubblica utilità che aggrega i singoli esercizi farmaceutici pur nel a diversa dimensione e struttura del a connessa azienda.
Nei confronti del e Istituzioni, le parti ribadiranno con chiara ed univoca determinazione la funzione primaria e imprescindibile del a farmacia, per il ruolo sanitario e sociale di fondamentale importanza che la medesima ricopre nel 'ambito del Sistema sanitario nazionale.
Coerentemente, dunque, le parti confermano la comune volontà di impegnarsi a svolgere azioni congiunte intese a ribadire il principio che la dispensazione del farmaco è prerogativa del farmacista in farmacia, il quale, nel pieno rispetto del e disposizioni volte al a tutela del a salute, è l'unica figura in grado di soddisfare pienamente ogni esigenza del cittadino e di dare in tal modo un valore aggiunto al a dispensazione del farmaco.
A riguardo, le parti convengono sul a necessità di perseguire una sempre più alta qualificazione del a farmacia, che, quale presidio sanitario del SSN, possa continuare a garantire, con uniformità di prestazioni su tutto il territorio nazionale, l'attuale elevato standard di assistenza farmaceutica, integrando tale primaria funzione con nuovi servizi di alta valenza socio-sanitaria.
Infine, le parti assicurano il proprio impegno per valorizzare i rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.
Titolo I
VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1
Il presente contratto col ettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private, o altri esercenti autorizzati del e stesse a norma del e vigenti disposizioni di legge, ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
Quanto sopra in funzione del fatto che l'esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l'esercizio del a professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco.
Art. 2
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo del a sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ad ogni ef etto le norme di tutti i precedenti contratti e accordi col ettivi, a qualsiasi livel o stipulati, gli usi e/o le consuetudini, riferentisi al a medesima categoria indicata nel a sfera di applicazione.
Titolo II
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 3
La classificazione unica del personale dipendente da farmacisti titolari di farmacie private è strutturata su 7 livel i.
La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportino dif erenziazioni tra personale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in farmacia.
Art. 4
Il personale di cui al presente contratto è così classificato:
Area quadri
A seguito del disposto del a legge 13 maggio 1985, n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1° e 2° comma del 'art. 2 del a legge citata, viene attribuita la qualifica di quadro, in funzione del livel o di professionalità e del e particolari responsabilità connesse con l'esercizio del a professione di farmacista, al farmacista Direttore di farmacia (1° livel o super), ed al farmacista col aboratore (1° livel o) dopo 24 mesi di servizio nel a qualifica.
Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista col aboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nel a stessa qualifica, in base al e attestazioni del libretto di lavoro o, comunque documentabile dal farmacista col aboratore.
1° livel o super
Farmacista Direttore di farmacia - Fatte salve le condizioni preesistenti al a data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al 1° livel o super, la qualifica di Direttore di farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del X.X.XX.XX., art. 12 del a legge n. 475/1968 e successive modificazioni e art. 7 del a legge n. 362/1991 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nel e gestioni ereditarie e nel e società di farmacisti.
Ai sensi e per gli ef etti del 'art. 13, legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista col aboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel 1° livel o super.
1° livel o
Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica
Farmacista collaboratore - Il farmacista col aboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dal e norme di legge e di regolamento, contenute rispettivamente nel 'art. 11 del a legge n. 475/1968 e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 1275/1971 e nel a legge n. 154/1981 ed in tal caso per tutto il periodo del a sostituzione formale ha diritto, in aggiunta al a normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari al a dif erenza retributiva tra il 1° livel o super ed il 1° livel o.
In funzione di quanto stabilito nel 'articolo precedente e fatto salvo il disposto del 'art. 5 del a legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (1° livel o super), ed al farmacista col aboratore (1° livel o) una indennità strettamente col egata con l'esercizio del a professionalità e del e responsabilità connesse, denominata "indennità speciale quadri" il cui ammontare è riportato nel 'al egata Tabel a A e che viene corrisposta per 14 mensilità.
2° livel o
Appartengono a questo livel o i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e control o d'altri lavoratori:
- contabile con mansioni di concetto;
- corrispondente con mansioni di concetto;
- magazziniere consegnatario (*) con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto del a farmacia autonomo per gestione e struttura.
3° livel o
Appartengono a questo livel o i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza:
- coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.
4° livel o
Appartengono a questo livel o i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:
- addetto di laboratorio;
- cassiere con mansioni d'ordine;
- commesso d'ordine (**) anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal X.X.XX.XX. n. 1265/1934);
- contabile d'ordine;
- magazziniere (**).
5° livel o
Appartengono a questo livel o i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere af idati anche compiti operativi complementari al a propria qualifica:
- conducente di automezzi;
- fattorino interno ed esterno.
6° livel o
Appartengono a questo livel o i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:
- addetto al e pulizie;
- personale di fatica.
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(*) Magazziniere consegnatario: l'inquadramento del magazziniere consegnatario al 2° livel o è stabilito in funzione del 'attribuzione del a responsabilità tecnico-amministrativa del magazzino inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura, del a farmacia; pertanto i lavoratori cui sia attribuita la responsabilità come sopra definita devono essere inquadrati nel livel o corrispondente.
(**) Il magazziniere ed il commesso d'ordine possono anche svolgere mansioni connesse al a tenuta e al riassortimento del e scorte.
Titolo III ASSUNZIONE
Art. 5
L'assunzione del lavoratore viene ef ettuata secondo le norme di legge e deve risultare da atto scritto
contenente la data di assunzione, la durata del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, il relativo livel o di inquadramento e la retribuzione.
Art. 6
Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia
Al 'atto del 'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
a) certificato d'iscrizione al 'ordine dei farmacisti rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
b) curriculum professionale documentato con certificato di servizio del e eventuali precedenti prestazioni;
c) documento di riconoscimento;
d) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
e) certificato di idoneità fisica;
f) fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
g) ogni altro documento previsto dal e leggi vigenti e necessario per l'esercizio del 'attività nel a farmacia.
E' fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare al a competente autorità sanitaria l'avvenuta assunzione, inviando al a medesima la documentazione richiesta dal e vigenti disposizioni.
Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia
Al 'atto del 'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
a) documento di riconoscimento;
b) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
c) certificato di idoneità fisica;
d) certificato degli studi compiuti;
e) ogni altro documento previsto dal e leggi vigenti e necessario per l'esercizio del 'attività nel a farmacia.
Art. 7
Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro il suo domicilio ed a notificare i successivi mutamenti, nonché a consegnare lo stato di famiglia (se capo famiglia).
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti trattenuti.
Al 'atto del a risoluzione del rapporto di lavoro, il titolare di farmacia è tenuto a restituire i documenti consegnatigli al 'atto del 'assunzione unitamente, se richiesto dal lavoratore, ad un attestato del servizio prestato presso la farmacia stessa.
Titolo IV
PERIODO DI PROVA
Art. 8
Il periodo di prova ha la seguente durata:
Livel i | Giorni di calendario |
1°S | 90 |
1° | 90 |
2° | 60 |
3° e 4° | 45 |
5° e 6° | 15 |
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dal 'altra senza preavviso ma con la corresponsione del e indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 20 giorni.
Qualora il lavoratore, nel compiere il periodo di prova, dovesse nuovamente ricadere in malattia, il rapporto deve ritenersi estinto ad ogni ef etto.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna del e parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo di prova sarà computato nel 'anzianità di servizio.
Titolo V
MERCATO DEL LAVORO
Art. 9
Le parti, dopo un approfondito esame del a vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale, del 'apprendistato e del contratto di inserimento.
Apprendistato - Pregressa normativa
Art. 10
La pregressa normativa in materia di apprendistato, così come concordata dal 'accordo di rinnovo 23 marzo 1999, è riportata in calce al presente c.c.n.l. quale parte integrante del o stesso.
Apprendistato
Art. 11
Le parti, esaminata l'evoluzione del a disciplina del 'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione del e competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il col egamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi model i formativi per l'apprendistato.
In questo quadro, le parti assegnano al 'Ente bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio del e attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento del e competenze.
Art. 12
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) Xxxxxxx essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
b) La durata massima del rapporto formativo per i livel i professionali soggetti al 'apprendistato (2°, 3° e 4° livel o), tranne che per il farmacista col aboratore, è fissata in 48 mesi.
c) La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione del 'apprendista sarà quel a prevista dal e leggi regionali o dal 'Ente bilaterale. La formazione del 'apprendista potrà inoltre essere realizzata nel 'ambito del e iniziative promosse dal 'Ente bilaterale. La formazione, interna o esterna al a farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nel 'ambito del e iniziative promosse dal 'Ente bilaterale e del e convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire al 'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo del 'apprendista. I contenuti del a formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative al a prevenzione ambientale e infortunistica, al a disciplina del rapporto di lavoro e al 'organizzazione del lavoro.
d) Xxx quanto attiene al 'inquadramento del 'apprendista si applicano le disposizioni di legge.
e) Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza dei termini di cui al punto b) che precede.
f) L'apprendista fruisce del 'integrale trattamento economico-normativo erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal Titolo XVI del c.c.n.l.
g) Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può assumere è quel o stabilito dal 'art. 47, 2° comma, D.Lgs. n. 276/2003, che fa riferimento al a percentuale del 100% del personale in servizio.
h) La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto del a durata massima di cui al punto b) che precede.
i) Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata minima del a prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.
j) Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.
La presente disciplina del 'apprendistato sarà operativa immediatamente a livel o di ciascuna regione con l'entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne consentono l'applicazione o, in caso di formazione esclusivamente aziendale, interna o esterna, applicando i profili e i piani formativi approvati dal 'Ente bilaterale.
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N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Normativa
Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dal a data odierna la normativa relativa al e seguenti materie:
- ECM (art. 39 c.c.n.l.);
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nel a stessa provincia;
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- permessi sindacali;
- videosorveglianza;
- apprendistato.
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N.d.R.: L'accordo 14 giugno 2012 prevede quanto segue:
Premesso che
- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma del 'art. 1, comma 30, lett. c) del a legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dal 'art. 46, comma 1, lett. b) del a legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo unico del 'apprendistato;
- anche in ragione del 'attuale congiuntura economica, la disoccupazione giovanile rappresenta una del e emergenze più rilevanti per il nostro Paese e che il contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- il 25 aprile 2012 è scaduto il semestre transitorio previsto dal 'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011;
- è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo unico del 'apprendistato, con particolare riferimento al 'apprendistato professionalizzante;
si conviene che
1. le premesse formano parte integrante del a presente intesa;
2. il rapporto di lavoro del 'apprendista in farmacia è così regolato:
Parte generale
A) L'assunzione del lavoratore apprendista deve avvenire in forma scritta e il periodo di prova non può essere superiore al a durata stabilita dal c.c.n.l. per i rispettivi livel i di assunzione.
B) La durata del 'apprendistato è fissata in quel a massima prevista dal a legge di tre anni per le figure professionali del 2°, 3°, 4° livel o e per il farmacista col aboratore (1° livel o).
C) L'apprendista è inquadrato secondo quanto previsto dal e clausole del c.c.n.l. 26 maggio 2009 in materia di apprendistato e riportato nel a seguente tabel a:
Livel o di ingresso (dal 1° al 12° mese) | Livel o intermedio (dal 13° al 36° mese) | Livel o di uscita | |
Farmacista | 1 6 6 6 | 1 | 1 |
Commesso | 5 | 4 | |
Magazziniere | 5 | 4 | |
Contabile | 5 | 4 |
D) Nel piano formativo individuale (PFI) sarà indicato un tutore/referente aziendale quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di una professionalità adeguata.
E) Xxxxxxxx che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere al termine dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dal a legge, di 45 giorni. In caso di mancato esercizio del a facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
F) Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI la formazione per l'acquisizione del e competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo a tale formazione che è quel o previsto nel a Parte speciale che segue.
G) Tale formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dal 'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011) non inferiore a 66 ore medie annue per il farmacista col aboratore, 46 ore medie annue per il magazziniere e contabile d'ordine, 56 ore medie annue per il commesso e potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a distanza), "on the job" ed in af iancamento. A tale formazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui al 'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011, così come prevista dal e normative regionali.
H) La registrazione del a formazione ef ettuata e del a qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà ef ettuata nel libretto formativo del cittadino.
In attesa del a piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono al 'attestazione del 'attività formativa con atto scritto.
I) Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può assumere non può essere superiore a quel o stabilito dal a legge.
J) La malattia, l'infortunio, o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
K) L'apprendista fruisce del 'integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia e infortunio, come previsto dal Titolo XVI del c.c.n.l. 26 maggio 2009.
L) La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel rispetto del a durata massima (36 mesi) prevista dal a legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione al 'atto del 'assunzione, gli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine del 'ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.
M) Per quanto concerne il farmacista col aboratore, l'inquadramento, per tutta la durata del rapporto di apprendistato, avverrà al 1° livel o. La retribuzione, il trattamento normativo, anche con riferimento al a malattia, al 'infortunio e al 'indennità tecnico-professionale, saranno pertanto gli stessi previsti dal c.c.n.l. per suddetta figura professionale inquadrata al 1° livel o. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata minima del a prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano formativo individuale,
non potrà essere inferiore al e 20 ore settimanali. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, al a scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei farmacisti col aboratori assunti con contratto di apprendistato, non potrà procedere per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Al fine del computo del a suddetta percentuale non si tiene conto dei farmacisti col aboratori dimissionari, di quel i i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti col aboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
N) Xxxx apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione al a previdenza integrativa (Fondo Fonte) al e medesime condizioni dei lavoratori qualificati.
O) Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012 per i quali continuerà fino a naturale scadenza a trovare applicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. 26 maggio 2009.
P) In caso di variazioni del a disciplina in materia di apprendistato, le parti si incontreranno per apportare al presente accordo le opportune modificazioni.
Parte speciale
Piano formativo apprendisti
Figura professionale: farmacista col aboratore Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del farmacista laureato, che lo ponga in grado di espletare correttamente il suo ruolo in farmacia per un qualificato servizio al 'utenza.
Al termine del percorso di apprendistato il farmacista laureato dovrà essere in grado di:
- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi;
- relazionarsi ef icacemente al 'interno del contesto organizzativo del a farmacia, col aborando con il titolare e il personale, contribuendo al a creazione di un clima di lavoro positivo;
- sviluppare consapevolezza del e proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e saper applicare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative del a salute e sicurezza sul lavoro;
- conoscere e saper applicare strategie e metodi per la valorizzazione del e risorse umane finalizzata al benessere del e persone e al a competitività aziendale;
- applicare concetti e strumenti per una ef iciente organizzazione del lavoro;
- sviluppare un proprio orientamento imprenditoriale.
Durata e articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 198 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dal e normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione. Programma formativo laureati
Farmacista col aboratore
Ore per triennio | I anno | II anno | III anno |
Legislazione e normativa: (36 ore) | Norme di settore e modalità di aggiornamento Deontologia professionale Privacy in farmacia Tessera sanitaria Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia Ruolo del a farmacia nel SSN | HACCP: analisi dei punti critici; manuale del a farmacia Gestione degli scaduti e dei rifiuti prodotti in farmacia | Norme di buona preparazione Normativa sul doping |
Comunicazione: (24 ore) | Relazione con l'utente in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente | Relazione con l'utente: informazione, consiglio e consulenza | Relazione con i fornitori |
Gestione professionale: (104 ore) | Classificazione dei farmaci ai fini del a distribuzione al pubblico Tipologie di ricette Gestione del e sostanze stupefacenti e psicotrope Farmaci per la terapia del dolore Farmaci equivalenti Farmaci veterinari La distribuzione per conto Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali | Materiale di medicazione: utilizzi specifici Presidi medico-chirurgici Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intol eranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Dermocosmesi Disciplina dei prezzi di vendita | Le preparazioni magistrali Uso dei registri obbligatori Servizi in farmacia (CUP, autoanalisi, ecc.) Ispezioni in farmacia da parte del e autorità preposte |
Utilizzo dei programmi gestionali informatici: (30 ore) | Banca dati prodotti Vendita al banco Acquisizione TS Riordino dei prodotti | Gestione del e scadenze Gestione del e giacenze | Analisi, statistiche, inventario Sistemi di approvvigionam. e gestione degli acquisti Tarif azione |
Lo scontrino fiscale |
Servizio di cassa e contabilità: (4 ore) | parlante Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso | - | - |
Figura professionale: contabile d'ordine Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del contabile in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed ef iciente il suo ruolo al 'interno del 'azienda.
Al termine del percorso di apprendistato il contabile di farmacia dovrà essere in grado di:
- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i fornitori ed i consulenti del a farmacia;
- registrare, mediante apposito programma contabile, fatture, note, storni, movimenti bancari e tutto ciò che è inerente al 'ambito strettamente contabile;
- confrontarsi con i magazzinieri, per i control i incrociati tra fatture e merci arrivata in magazzino;
- gestire la tesoreria e i rapporti con le banche;
- gestire gli adempimenti fiscali e tributari (IVA, bilanci, libro giornale);
- gestire un archivio e uno scadenzario;
- scambiare corrispondenza con i fornitori (elementi di base del a segreteria);
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative del a salute e sicurezza sul lavoro. Durata e articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dal e normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione. Programma formativo non laureati 4° liv.
Contabile d'ordine
Ore per triennio | I anno | II anno | III anno |
Conoscenza del a |
Cultura generale: (26 ore) | specificità del luogo di lavoro Conoscenza dei ruoli al 'interno del a farmacia Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia La privacy Ruolo del a farmacia nel SSN | - | - |
Utilizzo dei sistemi informatici del a farmacia: (36 ore) | Conoscenza dei sistemi gestionali del a farmacia Conoscenza dei principali software applicativi per le operazioni di calcolo e videoscrittura | Organizzazione e gestione di archivi elettronici | Gestione del o scadenzario dei fornitori e predisposizione dei relativi pagamenti tarif azione |
Comunicazione: (16 ore) | Primi approcci di relazione | Relazione con i fornitori Relazione con le banche | Relazione con l'utente: informazione e consulenza |
Gestione del magazzino e del e vendite: (34 ore) | Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia | Redazione di rapporti periodici sul 'andamento del 'attività, presentazione dei risultati conseguiti e commento degli aspetti salienti | Organizzazione e gestione del flusso del e ricette in entrata e preparazione al a tarif azione |
Utilizzo del registratore di cassa e contabilità: (26 ore) | Scontrino fiscale parlante | Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso | Conoscenza e applicazione dei principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica Fatturazione |
Figura professionale: magazziniere Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del magazziniere in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed ef iciente il suo ruolo al 'interno del 'azienda, proponendosi come elemento fondamentale per la corretta e regolare gestione, movimentazione e control o del e merci, fattori di presidio essenziali al 'ef icace funzionamento del a farmacia stessa.
Al termine del percorso di apprendistato il magazziniere di farmacia dovrà essere in grado di:
- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i consulenti e i fornitori del a farmacia, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi;
- conoscere gli elementi di base su fatture, bol e e col i, nonché nozioni basilari di marketing per rapportarsi con i fornitori in termini di scontistica e campagne promozionali;
- sapere control are i col i in arrivo con le relative bol e d'accompagnamento e organizzare la col ocazione dei
prodotti al 'interno del magazzino;
- avere acquisito le capacità necessarie per l'utilizzo del sistema informatico del a farmacia, necessario per control are il magazzino e per gli ordini;
- sviluppare consapevolezza del e proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative del a salute e sicurezza sul lavoro. Durata e articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dal e normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione. Magazziniere
Ore per triennio | I anno | II anno | III anno |
Cultura generale: (22 ore) | Conoscenza del a specificità del luogo di lavoro Conoscenza dei ruoli al 'interno del a farmacia Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia La privacy Ruolo del a farmacia nel SSN | - | - |
Comunicazione: (16 ore) | Primi approcci di relazione | Relazione con il personale del a farmacia | Relazione con i fornitori |
Utilizzo dei sistemi informatici del a farmacia: (22 ore) | Banca dati dei prodotti Control o dei prodotti in arrivo Carico dei prodotti | Gestione del e scadenze Gestione del e giacenze | Inventario dei prodotti |
Gestione del magazzino e del e vendite: (78 ore) | Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia e panoramica dei prodotti non medicinali Conoscenza dei medicinali presenti in farmacia ai fini del o smistamento e stoccaggio Disimbal aggio e gestione degli imbal i Applicazione prezzi e codici a barre Modalità di stoccaggio e conservazione dei prodotti Stoccaggio prodotti e rifornimento scaf ali Nozioni di HACCP | Scadenze dei prodotti medicinali e parafarmaceutici Riscontro merci Sistemi di approvvigionamento dei prodotti Elementi di logistica | Riassortimento del e scorte Al estimento del e esposizioni Elementi di logistica |
Conoscenze amministrative di base (fatture, bol e) |
Figura professionale: commesso in farmacia Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del commesso in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed ef iciente il suo ruolo al 'interno del a farmacia, proponendosi come supporto col aborativo al a figura del farmacista.
Al termine del percorso di apprendistato il commesso di farmacia dovrà essere in grado di:
- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi, ma al tempo stesso consapevolezza dei confini del proprio ruolo;
- relazionarsi ef icacemente al 'interno del contesto organizzativo del a farmacia, col aborando con il titolare e il personale del a farmacia, contribuendo al a creazione di un clima di lavoro positivo;
- sviluppare consapevolezza del e proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative del a salute e sicurezza sul lavoro. Durata e articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 168 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dal e normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione. Commesso in farmacia
Ore per triennio | I anno | II anno | III anno |
Legislazione e normativa: (30 ore) | Norme di settore e modalità di aggiornamento Consapevolezza del ruolo Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia Privacy in farmacia Ruolo del a farmacia nel SSN | HACCP: analisi dei punti critici Norme di settore e modalità di aggiornamento | Norme di settore e modalità di aggiornamento |
Relazione con l'utente |
Comunicazione: (24 ore) | in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente | Relazione con l'utente: informazione, consiglio e consulenza | Relazione con i fornitori |
Gestione professionale: (90 ore) | Tipologie di ricette Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali Gestione del magazzino e del e vendite Elementi di cosmetica Prodotti sanitari ed elettromedicali Vetrinistica e merchandising | Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intol eranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Elementi di cosmetica Disciplina dei prezzi di vendita | Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intol eranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Elementi di cosmetica |
Utilizzo dei programmi gestionali informatici: (24 ore) | Banca dati prodotti Riordino dei prodotti | Gestione del e scadenze Gestione del e giacenze | Analisi, statistiche, inventario Tarif azione |
Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo
e la qualificazione professionale del farmacista col aboratore
Art. 13
Si conviene che il farmacista col aboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui agli artt. 49 e ss., D.Lgs. n. 276/2003 al e seguenti condizioni:
1) la durata massima del rapporto formativo per il farmacista col aboratore inquadrato al 1° livel o è fissata in 24 mesi;
2) la retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento al a malattia, saranno gli stessi previsti dal
c.c.n.l. per il farmacista col aboratore inquadrato nel 1° livel o;
3) l'inquadramento avverrà nel 1° livel o;
4) la possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1 che precede svolti pressi più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto del a durata massima di cui al o stesso punto 1;
5) nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima del a prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale;
6) se il titolare di farmacia non conferma in servizio, al a scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti col aboratori assunti con il contratto di cui al punto 1 che precede, non potrà procedere, per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale;
7) ai fini del computo del a percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti col aboratori dimissionari, di quel i i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti col aboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo;
8) la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione del 'apprendista sarà quel a prevista dal e leggi regionali o dal 'Ente bilaterale. La formazione del 'apprendista potrà inoltre essere realizzata nel 'ambito del e iniziative promosse dal 'Ente bilaterale. La formazione, interna o esterna al a farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nel 'ambito del e iniziative promosse dal 'Ente bilaterale e del e convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire al 'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo del 'apprendista. I contenuti del a formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative al a prevenzione ambientale e infortunistica, al a disciplina del rapporto di lavoro e al 'organizzazione del lavoro.
Per quanto non previsto valgono le norme di legge.
Dichiarazione a verbale
Le parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati al a formazione di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 276/2003 uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione professionale, dei lavoratori del settore.
In questa prospettiva l'Ente bilaterale si attiverà sia per ef ettuare una ricognizione del e esigenze formative e professionali sia per predisporre strumenti di sostegno al a implementazione di tali contratti nel settore.
----------
N.d.R.: Per la disciplina del 'apprendistato professionalizzante si veda l'accordo 14 giugno 2012 in calce al c.c.n.l.
Contratto a termine
Art. 14
Le parti convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato in farmacia venga stipulato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001.
Contratto di inserimento
Art. 15
1) Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento del e competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2) In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi del 'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito al 'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dal 'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano al a ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3) Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nul o e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
4) la durata, individuata ai sensi del successivo punto 10;
5) l'eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 12a);
6) l'orario di lavoro, determinato in base al c.c.n.l., in funzione del 'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
7) fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livel i rispetto al a categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quel e al conseguimento del e quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Dopo il dodicesimo mese dal 'inizio del rapporto di lavoro il dipendente passerà al livel o di inquadramento superiore.
8) Il farmacista col aboratore sarà assunto con contratto di inserimento al 1° livel o, senza inquadramento inferiore.
9) Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento del e competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento del a quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità del a formazione o del 'adeguamento del e competenze professionali.
10) Il contratto di inserimento dovrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti af etti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
11) Il progetto deve prevedere una formazione non inferiore a 8 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio pubblico reso dal a farmacia ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di "e-learning", in funzione del 'adeguamento del e capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nel a fase iniziale del rapporto.
12) Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:
a) l'eventuale periodo di prova, così come previsto dal c.c.n.l. per il livel o di inquadramento attribuito al lavoratore in contratto di inserimento;
b) un trattamento di malattia ed infortunio riproporzionato in base al a durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento e, comunque, non inferiore a sessanta giorni. Al lavoratore spetta l'integrale trattamento economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal Titolo XVI del c.c.n.l.
13) L'applicazione del o specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dal godimento di tutte le maggiorazioni connesse al e specifiche caratteristiche del 'ef ettiva prestazione lavorativa previste dal c.c.n.l. (lavoro notturno, festivo, ecc.).
14) Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nel 'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dal a legge e dal contratto.
15) La percentuale prevista dal 'art. 54, 3° comma, D.Lgs. n. 276/2003 viene elevata dal 60% al 70%.
16) Per quanto non previsto valgono le norme di legge.
Lavoro a tempo parziale
Art. 16
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quel o stabilito dal presente contratto.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nel e forme orizzontale, verticale o misto previste dal a legge.
Art. 17
1) Il ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire, con il consenso del lavoratore interessato, nel a misura massima stabilita dal a legge al 'art. 1, 2° comma, lett. e), D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal a normativa successiva per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, misto o verticale.
2) Le causali in relazione al e quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nel e esigenze di incremento del 'attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
3) Nel caso di superamento del a misura massima di cui al punto 1 che precede dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari al e ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo e, sempre per tali ore, una maggiorazione pari al 30% del a quota oraria del a retribuzione di cui al successivo art. 58.
4) Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 che precede, in ogni altro caso, la percentuale di maggiorazione forfettaria ed onnicomprensiva sul a singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% del a quota oraria del a normale retribuzione di cui al successivo art. 57.
5) Le ore di lavoro supplementare svolte nel e giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con le sole maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%. Tali maggiorazioni sono forfetarie ed onnicomprensive e devono essere calcolate sul a quota oraria del a retribuzione di cui al successivo art. 58.
6) La variazione, in tutto o in parte, del a col ocazione temporale del a prestazione del lavoratore a tempo parziale, a fronte del a previsione di clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
7) La variazione in aumento del a durata del a prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto può avvenire, a fronte del a previsione di clausole elastiche inserite nel contratto individuale di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nel a misura massima di 35 ore settimanali.
8) L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata del a prestazione lavorativa, nonché di modificare la col ocazione temporale del a stessa, ai sensi e per gli ef etti dei punti 6 e 7 che precedono, comporta a favore del prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente al e ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed onnicomprensiva pari al 10% del a quota oraria del a retribuzione di cui al successivo art. 58 per i primi quattro mesi successivi ad ogni intervenuto incremento o variazione. Il lavoratore a tempo parziale può recedere e, così, estinguere le clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte del a necessità derivante:
a) dal a esecuzione del a prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale;
b) dal a paternità o dal a maternità, nei primi 15 mesi di vita del figlio naturale o adottivo;
c) dal a inabilità totale del coniuge o del convivente di fatto.
9) Il rifiuto da parte del lavoratore di aderire al e clausole flessibili ed elastiche non costituisce infrazione disciplinare e non può essere motivo di licenziamento.
10) Il periodo di comporto di malattia è quel o previsto per il lavoratore a tempo pieno, con riproporzionamento del trattamento economico per il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. Per il lavoro a tempo parziale verticale o misto il periodo di comporto viene determinato riproporzionandolo in relazione al e giornate di ef ettivo lavoro.
11) Il lavoratore a tempo parziale, che ne faccia espressa richiesta in forma scritta, deve essere preferito nel e nuove assunzioni a tempo pieno che il datore di lavoro intenda ef ettuare per le stesse ed identiche mansioni.
12) Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge.
Disposizioni finali sul Titolo V
Dopo 24 mesi dal 'applicazione sperimentale del e nuove tipologie contrattuali, le parti stipulanti si incontreranno per verificarne l'utilizzo nel settore.
Titolo VI
ORARIO DI LAVORO
Art. 18
La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nel a settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto del e necessità organizzative e del servizio del a farmacia e del e esigenze del lavoratore stesso. La durata normale del 'orario di lavoro è di 40 ore settimanali e può essere anche riferita al a durata media del e prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore al 'anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L'orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa al 'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quel i di corrispondente riduzione del 'orario contrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali.
Una diversa distribuzione del 'orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livel o regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura del e farmacie nel territorio. Al riguardo le parti si incontreranno a livel o regionale, secondo quanto previsto dal 'art. 108, 2° comma del presente c.c.n.l., per definire la pratica realizzazione di quanto sopra.
Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela del a salute dei cittadini, le parti convengono quanto segue.
Ai sensi del 'art. 4, 4° comma, D.Lgs. n. 66/2003, la durata media del 'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore
medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto del a premessa di cui al presente comma.
Titolo VII
LAVORO STRAORDINARIO
Art. 19
Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal 'art. 18 del presente c.c.n.l.
Ai sensi del e vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria eccedente l'orario normale di lavoro di cui al 'art. 18, tenuto anche conto del servizio per turno.
Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dal 'ef ettuare il lavoro straordinario. In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Art. 20
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quel e eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dal 'art. 18 del presente c.c.n.l., verranno retribuite con la quota oraria del a retribuzione di fatto di cui al 'art. 58 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sul a quota oraria del a normale retribuzione di cui al 'art. 57:
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40ª ora settimanale;
- 30% per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi, salvo quanto disposto dal successivo art. 25;
- 40% per le ore di lavoro straordinario prestate per la notte, intendendosi per tali quel e ef ettuate dal e ore 22 al e 6 del mattino, sempre che non si tratti di regolari turni di servizio.
Le norme di questo articolo non si applicano al 'istituto del servizio notturno se non espressamente richiamate. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Titolo VIII
SERVIZIO NOTTURNO
Art. 21
Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quel o prestato tra l'ora di chiusura serale e l'ora di apertura mattutina del a farmacia, fissate dal a autorità competente, sia quando è svolto secondo i turni stabiliti dal a stessa autorità, che quando è svolto in modo permanente tutte le notti.
Le maggiorazioni corrisposte ai sensi del presente articolo per il servizio notturno non sono considerate facenti parte del a retribuzione globale a nessun ef etto, esclusi gli ef etti fiscali e previdenziali e del trattamento di fine rapporto.
Il servizio notturno oltre che con la retribuzione di cui al 'art. 58 viene compensato come segue:
a) Servizio a porte/battenti aperti ininterrottamente durante le ore notturne nei termini sopra definiti:
- con la sola maggiorazione del 20% calcolata sul a quota oraria del a retribuzione normale di cui al 'art. 57 per le prime 8 ore di servizio;
- con la quota oraria del a retribuzione di fatto di cui al 'art. 58 maggiorata del 20% calcolato sul a quota oraria del a normale retribuzione di cui al 'art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
b) Servizio a porte/battenti chiusi per tutto il periodo notturno come sopra definito, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni singola chiamata:
- con la sola maggiorazione del 16% calcolata sul a quota oraria del a retribuzione normale di cui al 'art. 57, per le prime otto ore di servizio;
- con la quota oraria del a retribuzione di fatto di cui al 'art. 58, maggiorata del 10% calcolato sul a quota oraria del a normale retribuzione di cui al 'art. 57 per le ore di servizio oltre il predetto limite.
c) Servizio misto a porte/battenti aperti ed a porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere ad ogni chiamata:
- come al punto a) per le ore in cui la farmacia funziona a porte aperte;
- come al punto b) per le ore in cui la farmacia funziona a porte/battenti chiusi.
In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con la domenica, restano invariate le maggiorazioni previste dai precedenti commi ed il lavoratore ha diritto al riposo compensativo secondo le vigenti disposizioni di legge.
In caso di coincidenza totale o parziale del servizio notturno con una del e festività infrasettimanali previste dal 'art. 25, le ore di servizio notturno ef ettuate durante le festività infrasettimanali verranno compensate con la quota oraria del a retribuzione di fatto di cui al 'art. 58 e con la maggiorazione del 30% da calcolarsi sul a quota oraria del a normale retribuzione di cui al 'art. 57.
Resta comunque espressamente escluso ogni cumulo tra le diverse maggiorazioni.
Art. 22
In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo del a reperibilità nel e ore di chiusura del a farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso pari al 10% del a retribuzione di fatto mensile, oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari al 'importo stabilito dal a tarif a nazionale.
Le parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% del a retribuzione di fatto mensile da calcolare sul a quota oraria - così come previsto dal precedente 1° comma - viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nel a giornata del a domenica o in quel a del riposo settimanale.
Art. 23
In conformità al e previsioni del 'art. 13, 1° comma, del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni è di otto ore medie giornaliere, distribuite nel 'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Titolo IX
RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' E PERMESSI RETRIBUITI
Art. 24
Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Quando nel a giornata del a domenica o nel a giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dal e autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare normale servizio ed ha diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata del a settimana per 24 ore consecutive ed inoltre a percepire un compenso pari:
- al 13% di 1/173 del a normale retribuzione mensile per ogni ora di lavoro prestata, entro il limite di xxxx.
Art. 25
Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quel e appresso indicate:
- 1° giorno del 'anno;
- giorno del 'Epifania;
- giorno di lunedì, dopo Pasqua;
- 25 aprile - la Liberazione;
- 1° maggio - Festa dei lavoratori;
- 2 giugno - Festa del a Repubblica;
- 15 agosto - Festa del 'Assunzione;
- 1° novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - X. Xxxxxx;
- 26 dicembre - X. Xxxxxxx;
- solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
In relazione al a norma di cui al 1° comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sul a normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza del a mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.
Nul a è dovuto al lavoratore nel caso che le festività ricorrano in un periodo di sospensione del a retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimento disciplinare o di assenza ingiustificata.
Nel caso di coincidenza di una del e festività di cui sopra con la domenica, in aggiunta al a retribuzione di fatto sarà corrisposto al lavoratore un ulteriore importo pari al a retribuzione di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio.
Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata al a domenica successiva, ai sensi del 'art. 1, 2° comma, del a legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 26
Le festività non più considerate tali agli ef etti civili del a legge 5 marzo 1977, n. 54, sono:
- 19 marzo - festa di X. Xxxxxxxx;
- giorno del 'Ascensione;
- giorno del Corpus Domini;
- 29 giugno - festa dei SS. Xxxxxx x Xxxxx.
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione del e suddette 4 festività abolite, verranno fruiti dai lavoratori a partire dal 1982.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento del 'attività del a farmacia.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 40 ore annuali, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie (*).
Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi verranno goduti proporzionalmente al a prestazione lavorativa ef ettivamente svolta.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui al 'art. 58, in atto al momento del a scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno del 'anno successivo.
Nota a verbale
Le parti convengono che per prestazioni lavorative ridotte si intendono, oltre a quel a dovuta ad assunzione o risoluzione del rapporto nel corso del 'anno, quel e derivanti dal 'assenza del lavoratore dal servizio per una del e seguenti cause:
- Tbc;
- aspettativa per una del e cause previste dal c.c.n.l. o dal e leggi vigenti;
- astensione facoltativa "post-partum";
- chiamata o richiamo al e armi;
- o per una del e altre cause per le quali non è prevista la corresponsione del a retribuzione.
----------
(*) Le ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:
- 1° gennaio 1983: 24 ore in ragione d'anno;
- 1° gennaio 1986: 6 ore in ragione d'anno;
- 1° gennaio 1988: 6 ore in ragione d'anno;
- 1° aprile 1999: 4 ore in ragione d'anno.
Art. 27
Le ore di lavoro a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 25 dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nel a misura e con le modalità previste dagli artt. 19 e 20 del presente contratto.
Titolo X FERIE
Art. 28
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nel a misura di giorni 26 lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione del 'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli ef etti del computo del e ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Norma transitoria
La maturazione del diritto al e ferie nel a misura di 26 giorni lavorativi decorre dal 1° gennaio 1990.
Eventuali giorni di ferie maturati prima di tale data verranno calcolati secondo la normativa contrattuale prevista al Titolo XII del c.c.n.l. 17 dicembre 1985.
Art. 29
E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo del e ferie normalmente dal maggio al 'ottobre in funzione del e esigenze del a farmacia e sentiti i lavoratori.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi; è facoltà del lavoratore scegliere quando ef ettuare uno di questi due periodi, in accordo con il datore di lavoro, purché la farmacia non chiuda al
pubblico per l'ef ettuazione del e ferie; in questo caso le ferie individuali dei lavoratori devono coincidere con il periodo di chiusura.
In ogni caso le ferie non potranno avere inizio di domenica né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente al a domenica o a quel o festivo, ad eccezione del e ferie aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.
Gli eventuali giorni di ferie eccedenti le giornate di chiusura obbligatoria del a farmacia non potranno essere fruiti in col egamento con tale periodo, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e dipendente.
Il termine di 18 mesi di cui al 'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 viene portato a 24 mesi.
Art. 30
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto percepita in servizio, comprensiva di tutte le indennità.
Art. 31
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di ef ettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
Art. 32
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare tale periodo in epoca successiva nonché il diritto al rimborso del e spese sostenute sia per l'anticipato rientro che per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato.
Art. 33
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione del e ferie.
Art. 34
Durante il periodo di ferie è vietato al dipendente di prestare servizio presso altre farmacie.
Titolo XI ASSENZE
Art. 35
Le assenze per qualsiasi motivo devono essere immediatamente giustificate e, comunque, salvo il caso derivante da forza maggiore, non oltre le 24 ore dal 'inizio del 'assenza stessa.
Nel caso di assenze non giustificate saranno adottati i seguenti provvedimenti:
a) per assenze non giustificate fino a 3 giorni, trattenuta del a retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10% del a retribuzione normale;
b) nel caso di recidiva oltre la terza volta nel 'anno solare o di assenza non giustificata di oltre 3 giorni, licenziamento senza preavviso per causa del lavoratore.
Titolo XII
CONGEDI E DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 36
Al lavoratore che deve contrarre matrimonio compete un congedo straordinario di giorni 15 di calendario durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non può essere computato nel periodo del e ferie né può essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La domanda di congedo deve essere avanzata di norma con almeno un mese di preavviso ed il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze del a farmacia, può concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. A richiesta del datore di lavoro il lavoratore ha l'obbligo di esibire al a fine del congedo la documentazione del 'avvenuta celebrazione del matrimonio.
Art. 37
In caso di decesso del coniuge, o di parenti e af ini entro il secondo grado, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di 4 giorni lavorativi.
Art. 38
Ai lavoratori studenti, compresi quel i universitari che devono sostenere prove d'esame, e che in base al a legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti, le aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti (pari a 40 ore lavorative) al 'anno per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione del a documentazione uf iciale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
Interventi di sostegno per la formazione continua prevista dal e norme che regolano l'E.C.M.
Art. 39
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Atteso quanto previsto dal a legge che la farmacia può avere in organico farmacisti iscritti ai rispettivi ordini professionali e che per tali farmacisti la legge prevede l'acquisizione di crediti formativi correlati al 'E.C.M., le parti convengono sul 'istituzione di strumenti di sostegno a tale percorso formativo.
A tale fine le parti, a modifica ed integrazione del verbale di intesa del 26 marzo 2006 (che valeva anche per il 2007) concordano quanto segue:
1) la farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte del a ef ettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2008.
Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, al a determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e dif erita;
2) la farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'ef ettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2008.
Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2008 al farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2008 - può essere corrisposto, a fronte del 'esibizione del a relativa documentazione ed entro e non oltre il 31 gennaio
2009, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sul a retribuzione di cui al 'art. 58 del c.c.n.l. In sede regionale ed entro il 31 ottobre 2008, la materia potrà essere diversamente definita.
In caso di modifiche normative, le parti si incontreranno tempestivamente per valutare le soluzioni da adottare. Il verbale di intesa sottoscritto in data 23 marzo 2006 vale anche per il 2007.
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N.d.R.: L'accordo 2 febbraio 2010 prevede quanto segue:
La farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte del a ef ettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2009.
Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, al a determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e dif erita.
La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'ef ettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2009.
Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2009 il farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2009 - può, previa esibizione del a relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 31 maggio 2010, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sul a retribuzione di cui al 'art. 58 del c.c.n.l.
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N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Normativa
Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dal a data odierna la normativa relativa al e seguenti materie:
- ECM (art. 39 c.c.n.l.);
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nel a stessa provincia;
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- permessi sindacali;
- videosorveglianza;
- apprendistato.
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N.d.R.: L'accordo 16 novembre 2010 prevede quanto segue:
La farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente
certificati - sempre a fronte del a ef ettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2010.
Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, al a determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e dif erita.
La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'ef ettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2010.
Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2010 il farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2010 - può, previa esibizione del a relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 28 febbraio 2011, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sul a retribuzione di cui al 'art. 58 del c.c.n.l.
Titolo XIII
SOSPENSIONE DAL LAVORO
Art. 40
In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dal a volontà del lavoratore questi ha diritto al 'ordinaria retribuzione per tutto il periodo del a sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica calamità, eventi atmosferici straordinari ed altri casi di forza maggiore.
Titolo XIV
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
Art. 41
Per la durata di vigenza del presente c.c.n.l. il datore di lavoro potrà riconoscere al lavoratore una aspettativa non retribuita e senza decorso del 'anzianità per un periodo massimo di tre mesi, non frazionabile. Tale aspettativa potrà essere concessa per una sola volta e per comprovati e documentati motivi.
Titolo XV
CHIAMATA, RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE
Art. 42
La chiamata al e armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto al a conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza il imitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedamento o dal 'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nel 'anzianità di servizio ai soli ef etti del 'indennità di anzianità, in vigore al a data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai fini del 'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al 'art. 2120 cod. civ., come modificato dal a legge 29 maggio 1982, n. 297.
Non saranno, invece, computati a nessun ef etto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
Nel caso di cessazione del 'attività del 'azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nel a anzianità del lavoratore fino al a cessazione del a stessa.
Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali o saltuari.
Le norme di cui al presente articolo si applicano, per ef etto del 'art. 7 del a legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento del 'obiezione di coscienza anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per ef etto del a legge 26 febbraio 1987, n. 49, sul a nuova disciplina del a cooperazione del 'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualità di volontari in servizio civile, secondo le norme di cui agli artt. 31, 33, 35 del a legge stessa.
Art. 43
In caso di richiamo al e armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, al a conservazione del posto, fermo restando a tutti gli ef etti il computo del tempo trascorso in servizio militare nel a anzianità di servizio (scatti di anzianità, preavviso).
Tale periodo, peraltro, va computato nel 'anzianità di servizio ai soli ef etti del 'anzianità in vigore fino al a data del 31 maggio 1982.
Il trattamento previsto dal e norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione del 'attività del 'azienda.
Al a fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quel o di invio in licenza il imitata in attesa di congedo - il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto la durata superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto la durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.
Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato al e armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;
b) in caso di rapporto stagionale il posto è conservato limitatamente al a durata del contratto;
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino al a fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli ef etti del 'anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo al e armi e il relativo periodo è computato agli ef etti del 'anzianità di servizio.
Titolo XVI
XXXXXXXX, INFORTUNI E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art. 44
Nel 'ambito del a normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, al 'atto del 'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dal e vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini del 'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Art. 45
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia del a propria malattia al a farmacia da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dal 'inizio del 'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dal 'art. 35 del presente contratto.
Il lavoratore è altresì tenuto a far recapitare al a farmacia il certificato medico di prima visita, nonché i successivi in caso di prolungamento del a malattia e quel o indicante la data del a ripresa del lavoro.
Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli Organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del Col egio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio al a data
indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dal 'obbligo del a conservazione del posto di cui al successivo art. 47 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico la indennità di mancato preavviso.
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette al a preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui al a legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio dipendente dal a malattia medesima.
Ai sensi del 'art. 5 del a legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far ef ettuare il control o del e assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dal a regione.
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far control are la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 46
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dal e ore 10,00 al e ore 12,00 e dal e ore 17,00 al e ore 19,00, al fine di consentire l'ef ettuazione del e visite di control o, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livel o nazionale o territoriale le visite di control o siano ef ettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione del 'ente preposto ai control i di malattia in orari diversi da quel i indicati al 2° comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di control o, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia al 'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore del 'obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione del e sanzioni previste dal 'art. 5 del a legge 11 novembre 1983, n. 638, 15° comma, nonché l'obbligo del 'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste agli artt. 90 e 91 del presente contratto.
Art. 47
Durante la malattia o infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto al a conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione del e indennità di cui agli artt. 77 e 83 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 50.
Le parti convengono che le assenze per malattia o infortunio extraprofessionale non si cumulano ai fini del computo del periodo di comporto con quel e per infortunio o malattia professionale.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo del e indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative al a conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 48
Durante il periodo di malattia, previsto dal 'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, al e normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50% del a retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 del a retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico del 'INPS ai sensi del 'art. 74 del a legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi del 'art. 1 del a legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti al 'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del a legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione del e indennità a carico del 'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) il 100% del a quota giornaliera del a retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
2) l'80% del a quota giornaliera del a retribuzione di fatto per i giorni dal 4° al 20°;
3) il 100% del a quota giornaliera del a retribuzione di fatto per i giorni dal 21° in poi.
Nel caso di infortunio sul lavoro il trattamento retributivo riconosciuto al dipendente sarà integrato al 100%. Il trattamento economico a carico del 'INAIL è anticipato dal datore di lavoro ed i relativi importi saranno posti a conguaglio con i contributi dovuti al o stesso Istituto previdenziale. Nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico del 'INAIL fosse superiore al a normale retribuzione, al lavoratore sarà corrisposto quanto erogato dal 'INAIL. Tale norma decorre dal mese di ottobre 2008.
Durante i periodi di malattia e di infortunio la quota giornaliera del a retribuzione, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dal 'INPS e dal 'INAIL.
Al fine del a riscossione del e indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi del 'art. 2 del a legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sul 'inizio e la durata presunta del a malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione del a malattia.
Il lavoratore è obbligato a rilasciare al datore di lavoro, al 'atto del 'assunzione, una dichiarazione di responsabilità dal a quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti l'assunzione e ciò ai fini del corretto adempimento degli obblighi nei confronti del 'INPS.
Al momento del a risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilità dal a quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei 365 giorni precedenti tale data.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui al a lett. a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dal 'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dal 'Istituto.
Art. 49
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal 'art. 47 del presente c.c.n.l., sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 120, al e seguenti condizioni:
1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche;
2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici;
3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di "aspettativa" senza retribuzione.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo lettera raccomandata R.R. prima del a scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione del e suddette condizioni.
Al termine del periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del 'art. 47; il periodo stesso è considerato utile ai fini del 'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 50
I lavoratori af etti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico del 'Assicurazione obbligatoria Tbc, o del o Stato, del e province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto al a conservazione del posto fino a diciotto mesi dal a data di sospensione dal lavoro a causa del a malattia tubercolare; nel caso di dimissioni, per dichiarata guarigione, prima del a scadenza di quattordici mesi dal a data di sospensione predetta, il diritto al a conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi al a dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi del 'art. 9 del a legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto al a conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima del a malattia; in casi di contestazione in merito al 'inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari indicati dal e parti interessate, ai sensi del 'ultimo comma del 'art. 10 del a legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore af etto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nel 'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 51
Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni al e persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.
Art. 52
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Art. 52 bis
Le parti convengono sul a necessità di individuare forme di assistenza sanitaria integrativa che possano ef icacemente intervenire a favore dei lavoratori.
Attesa la pluralità di alternative attraverso le quali si possono realizzare tali interventi, si conviene di af idare al 'Ente bilaterale il compito di procedere ad una valutazione analitica di fattibilità da sottoporre entro il 30 ottobre 2008 al e parti stipulanti.
Le parti stipulanti si impegnano, entro il 31 dicembre 2008, ad attivare una specifica sessione di negoziazione finalizzata a dare attuazione al 'assistenza sanitaria integrativa che, nel 'auspicato caso di esito positivo di tale negoziazione, sarà resa operativa entro il 31 marzo 2009.
Titolo XVII
TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'
Art. 53
La tutela e i trattamenti economici e normativi a sostegno del a maternità e del a paternità sono garantiti dal
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico del e disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno del a maternità e del a paternità, a norma del 'art. 15 del a legge 8 marzo 2000, n. 53".
Le indennità spettanti al a lavoratrice o al lavoratore, così come previsti dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico del e disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno del a maternità e del a paternità, a norma del 'art. 15 del a legge 8 marzo 2000, n. 53", sono anticipate dal datore di lavoro ai sensi del a legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti al 'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del a legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Titolo XVIII
ANZIANITA' DI SERVIZIO
Art. 54
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto a norma del 'art. 5. Le frazioni di anno sono computate a tutti gli ef etti contrattuali per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Titolo XIX
ANZIANITA' CONVENZIONALE
Art. 55
Ai lavoratori che si trovino nel e condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli ef etti del preavviso o del a relativa indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;
b) decorati al valore ed insigniti di ordini militari, promossi per merito di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.
Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.
L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nel a carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di
lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto al e predette anzianità al 'atto del 'assunzione stessa impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.
Tale norma vale anche per i lavoratori in servizio al 'atto del a entrata in vigore del presente contratto.
Titolo XX
SCATTI DI ANZIANITA'
Art. 56
Per l'anzianità maturata presso la stessa farmacia il lavoratore qualificato ha diritto a 15 scatti biennali, denominati scatti di anzianità.
Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito precedenti e successivi, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
Gli scatti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quel o in cui si compie il biennio di anzianità.
In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° gennaio 1993 è calcolato in base ai valori indicati nel a al egata Tabel a F e l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° febbraio 1996 è calcolato in base ai valori indicati nel a medesima Tabel a F, per entrambi senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
E' quindi escluso il ricalcolo in base al a al egata Tabel a F del 'importo relativo agli scatti maturati prima del 1° gennaio 1993 e del 'importo relativo agli scatti maturati prima del 1° febbraio 1996.
Titolo XXI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 57
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dal e seguenti voci:
a) retribuzione base nazionale conglobata, comprensiva del 'indennità di caropane prevista dal a legge e dei punti di contingenza scattati al 31 gennaio 1977;
b) indennità di contingenza successiva al 31 gennaio 1977, nel e misure previste per il settore del commercio, ai cui accordi si fa rinvio;
c) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del 'art. 56 del presente c.c.n.l.;
d) indennità speciale quadri per gli aventi diritto ai sensi del 'art. 4 del presente c.c.n.l.;
e) l'elemento distinto del a retribuzione (E.d.r.) di euro 10,33, di cui al 'accordo sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 da corrispondersi per 13 mensilità.
Art. 58
La retribuzione di fatto è costituita dal e voci di cui al precedente art. 57, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, del e gratificazioni straordinarie o "una tantum", e di ogni elemento espressamente escluso dal e parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dal 'imponibile retributivo a norma di legge.
Art. 59
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione al e festività, ai permessi retribuiti, al e giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga ed al a distribuzione del 'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Art. 60
La quota oraria di retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali. La quota giornaliera del a retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dal 'art. 48, 2° comma del presente contratto.
Art. 61
Ai sette livel i previsti dal a classificazione del personale del e farmacie private, di cui al Titolo II del presente contratto, corrisponde una retribuzione base nazionale conglobata nel e misure indicate nel e al egate Tabel a A (farmacie urbane e farmacie rurali non sussidiate) e D (farmacie rurali sussidiate).
L'indennità speciale quadri di cui al 'art. 4 c.c.n.l. viene incrementata nel a misura e con le decorrenze indicate nel a al egata Tabel a C.
Art. 62
In caso di aumenti di tabel e gli aumenti di merito concessi dal e aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento al e attitudini e al rendimento del lavoratore. Gli aumenti che non siano di merito e che non derivino da scatti di anzianità, erogati dal e aziende indipendentemente dai contratti col ettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabel a, solo se l'assorbimento sia stato previsto da accordi sindacali oppure espressamente stabilito per iscritto al 'atto del a concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti col ettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto, nonché nel corso di un periodo massimo di nove mesi immediatamente successivi a tale scadenza; tale periodo massimo di nove mesi viene comunque interrotto, e ridotto di conseguenza, dal a stipulazione del 'accordo di rinnovo del presente contratto.
Art. 63
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo del a retribuzione, le misure del 'importo del 'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le ritenute ef ettuate.
Il prospetto paga deve recare il timbro o firma del datore di lavoro.
Art. 64
Per il calcolo del e eventuali provvigioni e cointeressenze ai fini del a liquidazione del e varie indennità previste dal presente contratto, si fa riferimento al a media del 'ultimo anno di servizio.
"Una tantum"
Art. 65
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'"una tantum" verrà pagata nel a misura e con le decorrenze indicate nel e al egate Tabel a B (farmacie urbane e farmacie rurali non sussidiate) ed E (farmacie rurali sussidiate).
L'"una tantum" sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine e di apprendistato, in forza al a data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:
a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di ef ettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2006-31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione del a malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);
b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione al 'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2006-31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione del a malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).
L'"una tantum" non viene computata ai fini del t.f.r. e di ogni altra retribuzione indiretta e dif erita. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima del a erogazione del a seconda tranche l'importo del '"una tantum" verrà erogato unitamente al e competenze di fine rapporto.
Gli importi di cui ai commi precedenti da erogare a titolo di "una tantum" saranno versati al dipendente previa integrale deduzione di quanto già corrisposto al dipendente a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
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N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Incrementi economici
Gli incrementi economici sono previsti nel e misure e con la decorrenza indicate nel a tabel a al egata (v. Al egati A e B per le farmacie rurali sussidiate).
L'"una tantum" verrà pagata secondo gli importi ed i termini indicati nel a tabel a al egata (v. Al egato C).
L'"una tantum" sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza al a data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:
a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di ef ettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione del a malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);
b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione al 'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione del a malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).
L'"una tantum" non viene computata ai fini del t.f.r. e di ogni altra retribuzione indiretta e dif erita.
Titolo XXII
MENSILITA' SUPPLEMENTARI
Art. 66
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le farmacie dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità del a retribuzione di fatto, esclusi gli assegni familiari.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso del 'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi del 'ammontare del a tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nel a farmacia.
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo del 'importo del a tredicesima mensilità dovrà essere ef ettuato sul a base del a media del e provvigioni o del e percentuali maturate nel 'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso la farmacia.
Dal 'ammontare del a tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una del e cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al D.Lgs. n. 151/2001 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente al 'aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) del a retribuzione di fatto di cui al 'art. 58.
Art. 67
Al personale compreso nel a sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità del a retribuzione di fatto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
I lavoratori avranno diritto a percepire l'intero ammontare del a quattordicesima mensilità solo nel caso in cui abbiano prestato servizio per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la suddetta data, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo del 'importo del a quattordicesima mensilità sarà ef ettuato sul a base del a media degli elementi fissi e variabili del a retribuzione percepiti nei dodici mesi precedenti al a maturazione del diritto.
Non hanno diritto al a quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che al a data del 'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità: ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto
al a dif erenza tra l'ammontare del a quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.
Non sono assorbibili nel a quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o col ettivo. Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo del a quattordicesima mensilità si fa riferimento al e analoghe norme del presente titolo riguardanti la tredicesima mensilità.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal 'ultimo comma del precedente art. 66.
Titolo XXIII
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 68
Ciascuno dei contraenti può recedere a norma del 'art. 2118 del codice civile dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna in mani proprie con dichiarazione di ricezione, salvo quanto previsto dal successivo art.
70.
Art. 69
Ai sensi del 'art. 2119 del codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima del a scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere ef ettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione dei motivi.
Art. 70
Ai sensi del a legge 11 maggio 1990, n. 108, il licenziamento non può ef ettuarsi che per giusta causa (art. 69 del presente contratto con riferimento al 'art. 2119 del codice civile e art. 90, punto 5, del presente c.c.n.l.) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti al 'attività
produttiva, al 'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto al lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni dal a comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dal a richiesta, comunicarli per iscritto.
Il licenziamento intimato senza osservanza del e disposizioni di cui al precedente comma è inef icace.
Sono esclusi dal a sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova ed i lavoratori che siano in possesso dei requisiti pensionistici.
Ai sensi del e leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, razza, lingua, credo politico, fede religiosa, dal 'appartenenza al sindacato e dal a partecipazione attiva ad attività sindacali è nul o, indipendentemente dal a motivazione adottata.
Art. 71
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione del medesimo presso la stessa farmacia deve considerarsi improduttivo di ef etti giuridici quando sia rivolto al a violazione del e norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga ef ettuata entro un mese dal licenziamento.
Art. 72
Ai sensi del 'art. 1 del a legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nul o il licenziamento del a lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali ef etti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato al a lavoratrice nel periodo intercorso tra il giorno del a richiesta del e pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dal a celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento del a lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una del e ipotesi previste dal e lettere a),
b) e c) del 3° comma del o stesso art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e cioè:
- licenziamento per giusta causa, cessazione del 'attività del a farmacia, ultimazione del a prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene al a disciplina del e dimissioni rassegnate dal a lavoratrice nel periodo specificato nel 1° comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 80.
Art. 73
Ai sensi del 2° comma del 'art. 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente al 'importo del a retribuzione globale in atto corrispondente al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Art. 74
In caso di cessione o trasferimento in qualsiasi modo del a farmacia e quando il titolare cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, il subentrante, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuto al 'osservanza integrale degli obblighi gravanti per ef etto del presente contratto sul precedente titolare, come se avvenisse il licenziamento.
Art. 75
In caso di fal imento del a farmacia il dipendente ha diritto al a indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto come per il caso di licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma del e vigenti disposizioni di legge.
Art. 76
In caso di decesso del dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel codice civile.
Art. 77
I termini di preavviso sono i seguenti:
Livel i | Giorni di calendario |
1°S | 90 |
1° | 90 |
2° | 60 |
3° e 4° | 45 |
5° e 6° | 15 |
e decorrono dal a metà o dal a fine di ciascun mese. Il lavoratore laureato che rassegni le dimissioni a seguito di vincita di pubblico concorso ad aprire ed esercitare una farmacia, dovrà dare un preavviso la cui durata è ridotta da 90 a 30 giorni.
Analogo trattamento è riservato ai lavoratori laureati che vincano un pubblico concorso per incarichi presso le Unità sanitarie locali, o per l'esercizio del a professione presso farmacie comunali, municipalizzate e ospedaliere.
Il trattamento di cui ai commi precedenti è riservato ai lavoratori laureati in farmacia che, in base ai termini previsti per l'assunzione del nuovo incarico e di cui hanno obbligo di presentare idonea documentazione, non siano in grado di rispettare i termini previsti dal a normativa contrattuale, o termini inferiori ma superiori ai trenta giorni.
Art. 78
Durante il periodo di preavviso trascorso in servizio il prestatore di lavoro ha diritto a percepire la retribuzione di fatto ed il periodo di preavviso è considerato servizio a tutti gli ef etti.
Art. 79
In caso di dimissioni sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto nel e stesse misure previste per il caso di licenziamento dal successivo art. 83.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal 'art. 77 del presente contratto.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di trattenergli una somma corrispondente al a retribuzione di fatto del periodo di mancato preavviso, in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 77.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima del a scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 80
In conformità al a norma contenuta nel 4° comma del 'art. 1 del a legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dal a lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno del a richiesta del e pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dal a celebrazione stessa, sono nul e se non risultano confermate entro un mese al 'Uf icio del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto, sempre che abbia compiuto il periodo di prova, al trattamento di fine rapporto previsto dal 'art. 83 con esclusione del 'indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui al 'art. 77 e confermate, a pena di nul ità, dal 'Uf icio del lavoro entro il termine di un mese.
Art. 81
Per il trattamento spettante al a lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione del a maternità, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 82
La malattia o l'infortunio, insorti durante il periodo di preavviso in servizio, sospendono il decorso del termine fino al a scadenza del periodo di conservazione del posto previsto dal e vigenti disposizioni e sino al a guarigione del lavoratore, se questa avvenga prima del compimento del predetto termine.
Art. 83
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme del a legge 29 maggio 1982, n. 297 e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato nel a misura di una mensilità del a retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, con le limitazioni previste dal a legge 31 marzo 1977, n. 91.
Nei casi previsti dal comma precedente le frazioni di anno vanno conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Sono fatti salvi i diversi sistemi di computo in vigore prima del 31 dicembre 1978.
Ai sensi e per gli ef etti del 2° comma del 'art. 2120 cod. civ., come modificato dal a legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dal a quota annua del a retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato sempre che non si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti);
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di xxxxx, di cui al 'art. 31;
- le indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (INPS, INAIL) (1);
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dal a contrattazione col ettiva integrativa.
Chiarimento a verbale
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dal e somme già percepite a titolo di anticipazioni del 'indennità di anzianità dei lavoratori aventi diritto a norma del 'art. 51 del c.c.n.l. 21 ottobre 1982.
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(1) 3° comma, art. 2120 cod. civ., come modificato dal a legge 29 maggio 1982, n. 297: "In caso di sospensione del a prestazione di lavoro nel corso del 'anno per una del e cause di cui al 'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nel a retribuzione di cui al 1° comma l'equivalente del a retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.".
Art. 84
Il trattamento di fine rapporto deve essere versato al 'atto del a cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente.
In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore sarà conteggiato interesse legale con decorrenza dal giorno del 'ef ettiva cessazione dal servizio.
Art. 85
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono che, essendosi ormai completato il quadro normativo di regolamentazione, viene prevista l'attivazione del a previdenza complementare.
Fermo quanto previsto dal a legislazione in vigore, la contribuzione al Previprof viene stabilita nel a misura fissa pari al '1,05% a carico del datore di lavoro ed al o 0,55% a carico del lavoratore che può anche decidere di incrementare la sua quota. Viene, altresì, previsto, per quanto riguarda la quota di iscrizione al Fondo, che il datore di lavoro verserà un importo "una tantum" di € 8,00 ed il dipendente di € 2,00.
Tale contribuzione decorre dal terzo mese successivo a quel o di stipula del presente accordo e riguarda i dipendenti che abbiano superato un'anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi.
La retribuzione da assumere come riferimento per il calcolo di tale contributo è quel a utilizzata per il t.f.r. La contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti ef ettuati al Previprof.
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N.d.R.: L'accordo 30 settembre 2010 prevede quanto segue:
Per valutare l'ipotesi di confluenza dei soli lavoratori attualmente aderenti a PREVIPROF in Fon.Te. Le parti, premesso che:
- la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione - COVIP ha avviato nel 2009 un provvedimento di decadenza del 'autorizzazione al 'attività di PREVIPROF per il mancato raggiungimento del a base associativa minima necessaria;
- nel 'incontro del 23 marzo 2010 tra la COVIP e le parti istitutive è stata prospettata un'ipotesi di confluenza del Fondo PREVIPROF nel Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te.;
- in data 20 maggio 2010 è stato sottoscritto un "accordo preliminare di fusione" da parte dei Presidenti dei Fondi interessati e trasmesso al a COVIP, per definire il percorso operativo;
- la COVIP nel a lettera del 25 giugno 2010 ha sospeso l'ef icacia del provvedimento di decadenza al 'esercizio del 'attività di PREVIPROF fino al 30 settembre 2010 in considerazione del e intenzioni manifestate dai Fondi interessati e al fine di favorire l'attuazione di un processo di integrazione o comunque di scioglimento volontario nel 'interesse degli iscritti e del e parti istitutive del Fondo;
- lo Statuto del Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te. al 'art. 5, comma 3, consente l'adesione dei lavoratori dei settori "af ini" a tale Fondo in presenza di accordi
col ettivi nazionali di lavoro se sono stipulati dal e medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli accordi istitutivi di Fon.Te.;
- il c.c.n.l. per i dipendenti da Farmacia privata 26 maggio 2009 prevede al 'art. 85 l'attivazione del a previdenza complementare con la facoltà dei dipendenti di adesione a PREVIPROF.
Le parti in considerazione del provvedimento adottato dal a COVIP e di quanto citato nel a premessa, al fine di salvaguardare la posizione degli attuali iscritti a PREVIPROF, concordano:
- che PREVIPROF comunicherà agli aderenti lo scioglimento invitandoli ad esercitare l'opzione trasferimento/riscatto;
- di continuare sul percorso del a previdenza complementare individuando, per i soli lavoratori dipendenti già iscritti al a data odierna a PREVIPROF, il fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te. quale Fondo al quale verrà versata la contribuzione dovuta in applicazione del
c.c.n.l. vigente.
La validità del presente accordo è vincolata al 'adozione del e necessarie delibere da parte degli Organi del Fondo Fon.Te.
Le parti si riservano nel 'imminente rinnovo contrattuale di modificare l'art. 85 del c.c.n.l. per i dipendenti di Farmacia privata 26 maggio 2009 operando le scelte che saranno valutate come più utili per la categoria dei dipendenti di Farmacia privata.
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N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Previdenza complementare
Le parti convengono, anche in relazione a quanto convenuto con l'accordo del 30 settembre 2010, di modificare l'ultimo comma del 'art. 85, c.c.n.l. nei seguenti termini:
"la contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti ef ettuati a FON.TE.".
Titolo XXIV
NORME DISCIPLINARI
Art. 86
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'uf icio e quanto previsto dal 'art. 2105 cod. civ., di usare modi cortesi col pubblico e tenere una condotta uniforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare al a prosperità del a farmacia.
Art. 87
E' vietato al personale di ritornare nei locali del a farmacia e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di al ontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può al ontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero del e ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nel a misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Art. 88
Non sono ammesse tol eranze nel 'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari è in facoltà del titolare operare una trattenuta pari al 'importo del e spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari al 'ammontare del a trattenuta.
La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nel 'anno solare, il datore potrà raddoppiare l'importo del a multa.
Persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale dif ida per iscritto, anche quel o del a risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
Art. 89
E' dovere del personale di comunicare immediatamente al titolare ogni mutamento del a propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dal titolare per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nel e normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale, mediante af issione in luogo accessibile a tutti.
Art. 90
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 35 per le assenze ingiustificate e dal precedente art. 88 per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione al 'entità del e mancanze e al e circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore del a normale retribuzione;
4) sospensione dal a retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica al e mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la farmacia in armonia con le norme di cui al 'art. 2105 del codice civile, nonché nei casi previsti dal 'art. 35, dal 1° e 2° comma del 'art. 86 e dal 3° comma del 'art. 88 del presente contratto ed in quel i di cui al 'art. 2119 del codice civile.
Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione al e norme di legge che regolano il servizio farmaceutico.
Art. 91
Ai sensi del 'art. 7 del a legge 20 maggio 1970, n. 300 i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 35, 88 e 90 non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del richiamo verbale di cui al 1° comma, n. 1, del precedente art. 90 non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dal a contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa.
Ai sensi e per gli ef etti del 'art. 7 del a legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo XXIV e nel 'art. 35 del presente c.c.n.l. devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante af issione in luogo accessibile a tutti.
Art. 92
Ove il dipendente sia privato del a libertà o sospeso dal 'esercizio del a professione personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dal a retribuzione e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dal a retribuzione e ogni altro emolumento o compenso.
Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà sul 'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli ef etti del 'anzianità del lavoratore.
Nel 'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso al a riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori del a farmacia al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli ef etti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
Titolo XXV
DIRITTI SINDACALI
Art. 93
Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie con oltre 15 dipendenti si fa riferimento al a legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 94
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I dirigenti del e Rappresentanze sindacali aziendali, costituite nel e farmacie che rientrano nel disposto di cui al 'articolo precedente, hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato.
Il diritto riconosciuto in base al comma precedente spetta a un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale ed i permessi saranno complessivamente pari a un'ora e mezzo per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore prima, tramite la Rappresentanza sindacale.
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N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Normativa
Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dal a data odierna la normativa relativa al e seguenti materie:
- ECM (art. 39 c.c.n.l.);
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nel a stessa provincia;
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- permessi sindacali;
- videosorveglianza;
- apprendistato.
Art. 95
In relazione al e disposizioni del a legge 20 maggio 1970, n. 300, nel e farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e del e leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato, per motivi inerenti l'esercizio di tali funzioni, è nul o ai sensi del a citata legge.
Art. 96
Le parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livel o regionale le Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) unitamente al e XX.XX. territoriali firmatarie del presente c.c.n.l. A tal fine le parti si incontreranno per concordare le modalità di applicazione di quanto sopra.
Art. 97
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei Consigli o Comitati direttivi nazionali e
provinciali del e Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatari del presente contratto.
L'elezione del lavoratore a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro tramite l'Associazione nazionale o provinciale dei titolari di farmacia rispettivamente competente, entro 15 giorni dal 'avvenuta elezione, a mezzo lettera raccomandata.
Il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale e su preventiva richiesta del 'Organizzazione sindacale cui appartiene, avrà diritto a permessi retribuiti nel a misura massima di 50 ore annue, nonché a permessi non retribuiti sino ad un massimo di giorni otto al 'anno.
Di norma i permessi di cui sopra vanno richiesti con tre giorni di anticipo salvo casi eccezionali di urgenza per i quali si potrà derogare da tale termine.
I lavoratori che ricoprono la carica sindacale di dirigente nazionale o provinciale non possono essere licenziati durante il periodo in cui ricoprono la carica stessa e fino ad un anno dopo la cessazione dal a carica, limitatamente a quanto previsto dal 'art. 28 del a legge 20 maggio 1970, n. 300.
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N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Normativa
Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dal a data odierna la normativa relativa al e seguenti materie:
- ECM (art. 39 c.c.n.l.);
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nel a stessa provincia;
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- permessi sindacali;
- videosorveglianza;
- apprendistato.
Art. 98
In considerazione del a particolare situazione del settore caratterizzata da un ridotto numero di addetti per farmacia, le parti concordano di sostituire, per la durata del presente contratto, le modalità di applicazione diretta del e norme contenute negli artt. 99 del c.c.n.l. 10 luglio 1990, 30 del a legge 20 maggio 1970, n. 300 e 96 e 97 del presente c.c.n.l., con l'istituto di ore di permessi sindacali retribuiti alimentato dal contributo dei titolari di farmacia con dipendenti, fissato per ciascuno degli anni seguenti nel a misura appresso indicata:
- 2008: euro 200.000,00;
- 2009: euro 205.000,00;
- 2010: euro 210.000,00
se, al a scadenza contrattuale del presente c.c.n.l., non si pervenga - come, invece, auspicano congiuntamente le parti - al a stipula del nuovo accordo di rinnovo.
Gli importi di cui al 1° comma sono posti a carico dei titolari di farmacia con dipendenti.
In conseguenza di quanto sopra le parti concordano di sospendere, per la durata del presente contratto, l'applicazione del 3° comma del 'art. 97 del presente contratto.
A parziale deroga del 1° e 2° comma del 'art. 97, e per la durata del presente contratto, le parti convengono di riconoscere quali dirigenti sindacali che hanno diritto ad usufruire di permessi sindacali retribuiti di cui al monte ore nazionale, quel i la cui designazione venga comunicata da parte del a FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL nazionali al 'Ente bilaterale nazionale e al a FEDERFARMA a mezzo di lettera raccomandata.
La FEDERFARMA provvederà a comunicare la designazione al titolare di farmacia interessato.
Con decorrenza dal 1° settembre 2008 i lavoratori dipendenti - che non manifesteranno espressamente una volontà diversa - verseranno al 'Ente bilaterale un contributo nel a misura di € 1,00 al mese per quattordici mensilità. Tale contributo potrà essere versato, in un'unica soluzione, al a fine di ciascun anno di riferimento.
Dichiarazione a verbale di FEDERFARMA
FEDERFARMA dichiara che se le risorse (di cui al 1° comma del 'art. 98 c.c.n.l.) a disposizione del 'Ente bilaterale non fossero suf icienti a consentire a ciascuna del e tre XX.XX. stipulanti di fruire di almeno due distacchi sindacali a tempo pieno (o equivalente) per ciascuna O.S. da fruire a decorrere dal mese successivo a quel o di stipula del presente accordo, verserà per il solo anno 2009 un contributo straordinario per garantire al 'Ente bilaterale le risorse finanziarie necessarie per tali distacchi. Per il 2010 le parti stipulanti si incontreranno per definire idonee soluzioni.
Art. 99
Il monte ore permessi sindacali potrà essere utilizzato dal e XX.XX. per ciascuno degli anni di cui al 'art. 98 fino ad esaurimento del a disponibilità finanziaria.
Il suddetto valore è stato fissato di comune accordo, essendo stato ritenuto suf iciente a soddisfare le reciproche posizioni sul 'istituto in oggetto e non sarà suscettibile di modificazione ai valori ef ettivi dei parametri utilizzati.
Le parti si danno reciprocamente atto che le XX.XX., per la concreta utilizzazione del 'istituto si atterranno al a seguente regolamentazione:
1) nel e farmacie fino a 15 dipendenti non potrà essere nominato più di un dirigente sindacale;
2) il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto a permessi di breve durata (per permessi di breve durata si intendono i permessi fino ad un massimo di tre giorni consecutivi) nel a misura massima di 100 ore annue; di tali ore, 50 saranno gestite dal e XX.XX. a livel o territoriale e 50 dal e XX.XX. a livel o nazionale, che provvederanno ai rispettivi adempimenti per quanto riguarda la comunicazione del 'utilizzazione dei permessi al titolare di farmacia ed al 'Ente bilaterale nazionale;
3) il dirigente sindacale, per l'adempimento dei compiti di natura sindacale, avrà diritto anche a permessi di lunga durata, la cui programmazione semestrale sarà preventivamente comunicata, entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del e XX.XX. nazionali stipulanti al 'Ente bilaterale nazionale ed al a FEDERFARMA.
L'utilizzazione dei permessi di lunga durata dovrà essere comunicata al titolare di farmacia ed al a FEDERFARMA da parte del e XX.XX. nazionali con un preavviso di 15 giorni.
Per ciascuno degli anni di cui al presente contratto, ove con i permessi fruiti non venga utilizzata l'intera disponibilità finanziaria di competenza, il residuo potrà essere utilizzato nel 'anno successivo e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2010.
Art. 100
Le farmacie provvederanno al a trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione del 'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale cui la farmacia dovrà versarlo.
La farmacia trasmetterà, trimestralmente, l'importo del a trattenuta al sindacato di spettanza.
Titolo XXVI
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE
Art. 101
Le parti, nel rispetto del a piena autonomia gestionale dei titolari di farmacia e del e Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
- annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una del e parti, la FEDERFARMA e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni sul o stato del settore, sul e sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di sviluppo, ai fini di favorire il processo di
razionalizzazione del settore stesso nel quadro del a politica sanitaria nazionale ed in funzione di un sempre più qualificato ruolo del a farmacia privata in Italia.
Art. 102
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti af idano al 'Ente bilaterale nazionale il compito di elaborare una proposta di modifica del o Statuto finalizzata a consentire una operatività anche a livel o regionale, pur restando ferma l'unicità del 'Ente. Tale proposta dovrà essere sottoposta al e parti stipulanti entro sei mesi dal a data del presente accordo di rinnovo.
L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento per lo studio, l'organizzazione ed il coordinamento del e iniziative adottate dal e parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale e sviluppo dei servizi per gli utenti del a farmacia.
A tal fine l'Ente bilaterale nazionale assume le seguenti iniziative:
A. ricerca, programmazione e progettazione di interventi per la migliore qualificazione e sviluppo dei servizi per gli utenti del a farmacia, nel quadro del a politica sanitaria nazionale;
B. studio, elaborazione e organizzazione del e iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale proposito i principi a cui le parti ritengono di attenersi, nel 'organizzazione e nel o svolgimento di queste iniziative, sono i seguenti:
B.1. la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio nazionale;
B.2. le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo del e farmacie quali centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quel i relativi al e innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia, l'Ente bilaterale nazionale potrà richiedere il patrocinio del a FOFI;
B.3. l'Ente bilaterale nazionale chiederà l'intervento finanziario del e regioni e del Fondo sociale europeo, necessari per la pratica realizzazione del e iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
B.4. le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno di norma fuori dal 'orario di lavoro;
B.5. l'Ente bilaterale nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione da stabilire, borse di studio e rimborsi di spese;
B.6. la programmazione del 'impegno formativo del 'apprendista;
C. studio ed elaborazione di relazioni sul o stato del settore;
D. studio, ricerca, progettazione in ordine al e tematiche assistenziali e previdenziali in relazione al a evoluzione legislativa in materia.
Le parti, in base al progetto elaborato dal 'Ente, si incontreranno al fine di individuarne la fattibilità e la pratica realizzazione sotto il profilo economico e finanziario;
E. gestione del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti, sul a base del a specifica regolamentazione concordata fra le parti.
Per la pratica realizzazione di quanto sopra le parti concordano di fissare in euro 4,00 annui a carico di ogni farmacia, il contributo da destinare al 'Ente bilaterale nazionale per gli anni 2008, 2009, stabilendo un numero convenzionale di farmacie aderenti a FEDERFARMA pari a 13.900 unità. Se, al a scadenza del presente c.c.n.l., non si pervenga - come, invece, auspicano congiuntamente le parti - al a stipula del nuovo accordo di rinnovo, il contributo di euro 4,00 sarà erogato anche per l'anno 2010.
Dichiarazione congiunta
Le parti stipulanti chiederanno al 'Ente bilaterale di attivare, nel e forme che saranno ritenute più ef icaci, un'azione di monitoraggio finalizzata a verificare l'applicazione del presente c.c.n.l. su tutto il territorio nazionale.
Tale azione di monitoraggio potrà essere realizzata anche tramite confronti sindacali a livel o territoriale su richiesta del e XX.XX. stipulanti e con la partecipazione del 'Ente bilaterale.
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N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Normativa
Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dal a data odierna la normativa relativa al e seguenti materie:
- ECM (art. 39 c.c.n.l.);
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nel a stessa provincia;
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- permessi sindacali;
- videosorveglianza;
- apprendistato.
Titolo XXVII
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE
Art. 103
La contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dal a contrattazione regionale di cui al 'art. 105.
Art. 104
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una del e parti, le Associazioni regionali dei titolari di farmacie private aderenti al a FEDERFARMA e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti o facenti capo al e Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti, si incontreranno a livel o regionale per discutere le reciproche informazioni sul o stato e la dinamica quantitativa e qualitativa del 'occupazione, con particolare riferimento al 'occupazione giovanile, al 'utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e al 'apprendistato.
Analogo incontro potrà essere concordato prima del 'inizio del e trattative per la stipula del contratto integrativo regionale, al o scopo di scambiarsi informazioni sul e materie oggetto di contrattazione.
Art. 105
La contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo al e Organizzazioni nazionali stipulanti e le Associazioni regionali dei titolari di farmacie private aderenti al a FEDERFARMA.
Al a contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1° ottobre 2000 e con durata quadriennale, è demandata:
a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali sul e seguenti materie:
1) turni e nastri orari;
2) inventari annuali;
3) mercato del lavoro;
4) servizio notturno e reperibilità;
5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette al a pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di formazione e/o forme di partecipazione dei dipendenti al e iniziative di aggiornamento professionale promosse dal 'Ente bilaterale nazionale, su proposta del e parti a livel o regionale;
6) progetti formativi da sottoporre al 'Ente bilaterale nazionale;
b) la determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità, ecc.).
Nel caso in cui l'incontro fra le parti a livel o territoriale non dovesse essere attivato o in caso di mancato accordo al termine del a durata massima del e trattative fissata in sei mesi, una del e parti interessate può ricorrere al a Commissione paritetica nazionale che procederà al e convocazioni relative.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o integrativa del presente contratto nazionale potrà essere introdotta nei contratti integrativi regionali, ed ai fini di garantire il rispetto e l'osservanza di tali limiti si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture regionali, sia nel a fase che precede le eventuali trattative a livel o regionale, sia durante le trattative stesse.
Titolo XXVIII NORMA APPALTI
Art. 106
Nel contratto di appalto il committente (titolare del a farmacia) dovrà inserire i seguenti punti:
1) obbligo del 'impresa di applicare integralmente il c.c.n.l. sottoscritto dal e Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza;
2) obbligo per l'appaltatore di rispettare le norme in materia retributiva - compreso l'accantonamento del t.f.r.
- contributiva e previdenziale previste per i dipendenti dal 'ordinamento vigente che disciplina il rapporto di lavoro subordinato;
3) obbligo per il committente (titolare del a farmacia) di verificare, trimestralmente, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali versati, che l'impresa è obbligata a produrre;
4) obbligo per il committente di rescissione del contratto di appalto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza del 'impresa relativamente al rispetto dei punti sopra richiamati.
Il vincolo di solidarietà di cui al 'art. 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, opera a carico del committente esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 3 e 4.
Titolo XXIX DECORRENZA E DURATA
Art. 107
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il presente contratto col ettivo entra in vigore il 1° febbraio 2006 e scadrà, per la parte normativa ed economica, il 31 gennaio 2010, ferme restando le diverse decorrenze previste per i singoli istituti.
Nel a definizione degli incrementi relativi al periodo successivo al 31 gennaio 2010, non si terrà conto del 'inflazione reale intervenuta anteriormente al a data di stipula del presente accordo.
Le parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2009 per un esame del 'andamento inflattivo.
Ove non sia data disdetta da una del e parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima del a scadenza, il presente contratto, rispettivamente per la parte economica e per quel a normativa, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno.
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N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Durata
L'art. 107, 1° comma c.c.n.l. viene modificato prevedendosi la durata triennale di vigenza del nuovo c.c.n.l. che andrà a scadere il 31 gennaio 2013.
Al egato (al 'art. 83)
Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
1) Nel 'accoglimento del e richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti di farmacia nei limiti numerici stabiliti dal a legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:
a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o al 'estero, di cui necessitano il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;
b) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o al 'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;
c) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di al oggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano del a sede di lavoro;
d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, al e condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di al oggio idoneo e disponibile come indicato al a lett. c), che l'al oggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano del a sede di lavoro, che l'interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato al oggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore del a legge;
e) terapie o protesi che non siano previste dal Servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quel e che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi del a retribuzione annua;
f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per i dipendenti con familiari conviventi al a condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di al oggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano del a sede di lavoro e al a condizione che l'al oggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;
g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti al e lettere precedenti;
h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di al oggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;
i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;
l) altri casi che rientrino comunque nel e previsioni di legge.
2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria sarà formata entro i due mesi successivi.
Tale graduatoria sarà af issa al 'interno del 'azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.
Il calcolo del e domande accoglibili e degli aventi diritto si ef ettuerà con riferimento al a data del 28 febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa al a graduatoria.
3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico del e richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti col ocati nel medesimo livel o di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l'ordine temporale di presentazione del e domande. A tal fine farà fede il timbro del 'uf icio postale.
4) Per i casi urgenti di cui al e lettere a), b) e c) del punto 1 si riconoscerà l'anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo del e richieste così accolte, dal numero di quel e accoglibili nel 'anno, o dal numero
di quel e accoglibili nel 'anno successivo quando l'anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dal a legge.
5) Per la col ocazione in graduatoria del e domande concernenti l'acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dal a Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda del e condizioni previste al punto 1.
6) L'erogazione del e somme per l'acquisto del 'al oggio, nei limiti di legge, è subordinata al a presentazione del 'atto notarile di acquisto. L'importo del e anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte del 'interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione del e rate del mutuo.
La documentazione notarile del 'acquisto del a casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quel a di entrata in vigore del a legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l'importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, al 'Istituto presso il quale il mutuo è acceso.
Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dal 'atto di prenotazione specifica del 'al oggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, dal a delibera del Consiglio di amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente al a stipulazione del 'atto notarile o al a cooperativa contestualmente al 'atto notarile di assegnazione.
Nel caso di costruzione di al oggio dovrà essere al egata al a domanda la copia autentica del a concessione edilizia, accompagnata dai preventivi e da una dichiarazione del comune attestante che i lavori sono in corso.
Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quel e del 'anno di formazione del a graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge fino al 'erogazione del a somma.
7) L'erogazione del e anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata al a presentazione di dichiarazioni rilasciate da Organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione del e spese sostenute per l'intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.
8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizione che abbiano dato luogo a preferenza nel a graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso uf iciale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sul a retribuzione queste non potranno eccedere il quinto del a medesima. Rimane salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
9) Il presente accordo ha validità fino al 31 gennaio 2002 e s'intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una del e parti almeno tre mesi prima del a scadenza.
In caso di disdetta l'accordo rimarrà in vigore fino al 'eventuale rinnovo.
Tabel a A
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Farmacie private
Livel i | Paga base al 31/7/2008 | Aumento c.c.n.l. 1/8/2008 | Nuova paga base dal '1/8/2008 | Contin. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.261,86 | 157,44 | 1.419,30 | 536,07 | 10,33 | 110,00 | 2.075,70 |
1° + 12 anni | 1.067,19 | 140,00 | 1.207,19 | 530,45 | 10,33 | 110,00 | 1.857,97 |
1°+ 2 anni | 1.067,19 | 140,00 | 1.207,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.847,97 |
1° | 1.067,19 | 140,00 | 1.207,19 | 530,45 | 10,33 | 1.747,97 | |
2° | 894,73 | 124,22 | 1.018,95 | 521,63 | 10,33 | 1.550,91 | |
3° | 825,22 | 117,94 | 943,16 | 519,00 | 10,33 | 1.472,49 | |
4° | 733,53 | 109,64 | 843,17 | 515,40 | 10,33 | 1.368,90 | |
5° | 637,78 | 101,01 | 738,79 | 512,07 | 10,33 | 1.261,19 | |
6° | 563,93 | 94,32 | 658,25 | 509,11 | 10,33 | 1.177,69 |
Per gli apprendisti si procederà al a riparametrazione nel e misure di cui al 'accordo 23 marzo 1999 | |||||
Apprendisti | |||||
4° livel o: durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%; | |||||
3° livel o: durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%; | |||||
2° livel o: durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%. | |||||
Retribuzione | |||||
4° livel o - primi 12 mesi | 586,82 | 87,71 | 674,54 | 515,40 | 10,33 |
4° livel o - secondi 12 mesi | 660,18 | 98,68 | 758,85 | 515,40 | 10,33 |
3° livel o - primi 18 mesi | 660,18 | 94,35 | 754,53 | 519,00 | 10,33 |
3° livel o - secondi 18 mesi | 742,70 | 106,14 | 848,84 | 519,00 | 10,33 |
2° livel o - primi 24 mesi | 715,78 | 99,37 | 815,16 | 521,63 | 10,33 |
2° livel o - secondi 24 mesi | 805,26 | 111,80 | 917,06 | 521,63 | 10,33 |
Livel i | Paga base al 31/7/2009 | Aumento c.c.n.l. 1/8/2009 | Nuova paga base dal '1/8/2009 | Contin. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.419,30 | 39,36 | 1.458,66 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.135,06 |
1° + 12 |
anni | 1.207,19 | 35,00 | 1.242,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.912,97 |
1°+ 2 anni | 1.207,19 | 35,00 | 1.242,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.882,97 |
1° | 1.207,19 | 35,00 | 1.242,19 | 530,45 | 10,33 | 1.782,97 | |
2° | 1.018,95 | 31,05 | 1.050,00 | 521,63 | 10,33 | 1.581,96 | |
3° | 943,16 | 29,48 | 972,64 | 519,00 | 10,33 | 1.501,97 | |
4° | 843,17 | 27,41 | 870,58 | 515,40 | 10,33 | 1.396,31 | |
5° | 738,79 | 25,25 | 764,04 | 512,07 | 10,33 | 1.286,44 | |
6° | 658,25 | 23,58 | 681,83 | 509,11 | 10,33 | 1.201,27 |
Per gli apprendisti si procederà al a riparametrazione nel e misure di cui al 'accordo 23 marzo 1999 | |||||
Apprendisti | |||||
4° livel o: durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%; | |||||
3° livel o: durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%; | |||||
2° livel o: durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%. | |||||
Retribuzione | |||||
4° livel o - primi 12 mesi | 674,54 | 21,93 | 696,46 | 515,40 | 10,33 |
4° livel o - secondi 12 mesi | 758,85 | 24,67 | 783,52 | 515,40 | 10,33 |
3° livel o - primi 18 mesi | 754,53 | 23,59 | 778,11 | 519,00 | 10,33 |
3° livel o - secondi 18 mesi | 848,84 | 26,54 | 875,38 | 519,00 | 10,33 |
2° livel o - primi 24 mesi | 815,16 | 24,84 | 840,00 | 521,63 | 10,33 |
2° livel o - secondi 24 mesi | 917,06 | 27,95 | 945,01 | 521,63 | 10,33 |
----------
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue: Xx xxxxx A
Farmacie private
Livel i | Paga base al '1/08/2009 | Aumento c.c.n.l. 01/12/2011 | Nuova paga base dal '1/12/2011 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.458,66 | 58,48 | 1.517,14 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.193,54 |
1° + 12 anni | 1.242,19 | 52,00 | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.964,97 |
1° + 2 | 1.242,19 | 52,00 | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.934,97 |
anni | |||||||
1° | 1.242,19 | 52,00 | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | - | 1.834,97 |
2° | 1.050,00 | 46,14 | 1.096,14 | 521,63 | 10,33 | - | 1.628,10 |
3° | 972,64 | 43,81 | 1.016,45 | 519,00 | 10,33 | - | 1.545,78 |
4° | 870,58 | 40,72 | 911,30 | 515,40 | 10,33 | - | 1.437,03 |
5° | 764,04 | 37,52 | 801,56 | 512,07 | 10,33 | - | 1.323,96 |
6° | 681,83 | 35,03 | 716,86 | 509,11 | 10,33 | - | 1.236,30 |
Livel i | Paga base al 30/04/2012 | Aumento c.c.n.l. 01/05/2012 | Nuova paga base dal '1/05/2012 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.517,14 | 33,74 | 1.550,88 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.227,28 |
1° + 12 anni | 1.294,19 | 30,00 | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.994,97 |
1° + 2 anni | 1.294,19 | 30,00 | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.964,97 |
1° | 1.294,19 | 30,00 | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | - | 1.864,97 |
2° | 1.096,14 | 26,62 | 1.122,76 | 521,63 | 10,33 | - | 1.654,72 |
3° | 1.016,45 | 25,27 | 1.041,72 | 519,00 | 10,33 | - | 1.571,05 |
4° | 911,30 | 23,49 | 934,79 | 515,40 | 10,33 | - | 1.460,52 |
5° | 801,56 | 21,65 | 823,21 | 512,07 | 10,33 | - | 1.345,61 |
6° | 716,86 | 20,21 | 737,07 | 509,11 | 10,33 | - | 1.256,51 |
Livel i | Paga base al 30/11/2012 | Aumento c.c.n.l. 01/12/2012 | Nuova paga base dal '1/12/2012 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.550,88 | 28,12 | 1.579,00 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.255,40 |
1° + 12 anni | 1.324,19 | 25,00 | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 2.019,97 |
1° + 2 anni | 1.324,19 | 25,00 | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.989,97 |
1° | 1.324,19 | 25,00 | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | - | 1.889,97 |
2° | 1.122,76 | 22,18 | 1.144,94 | 521,63 | 10,33 | - | 1.676,90 |
3° | 1.041,72 | 21,06 | 1.062,78 | 519,00 | 10,33 | - | 1.592,11 |
4° | 934,79 | 19,58 | 954,37 | 515,40 | 10,33 | - | 1.480,10 |
5° | 823,21 | 18,04 | 841,25 | 512,07 | 10,33 | - | 1.363,65 |
6° | 737,07 | 16,84 | 753,91 | 509,11 | 10,33 | - | 1.273,35 |
Tabel a B
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
"Una tantum" farmacie private
Livel i | "Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 1/10/2008 | "Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 31/3/2009 | "Una tantum" c.c.n.l. totale |
1° super | 674,76 | 697,25 | 1.372,01 |
1° | 600,00 | 620,00 | 1.220,00 |
2° | 532,36 | 550,11 | 1.082,48 |
3° | 505,44 | 522,29 | 1.027,74 |
4° | 469,88 | 485,55 | 955,43 |
5° | 432,91 | 447,34 | 880,25 |
6° | 404,25 | 417,72 | 821,97 |
----------
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Al egato C
"Una tantum" farmacie private
Livel i | "Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 31/01/2012 | "Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 30/04/2012 | "Una tantum" 3ª tranche c.c.n.l. 30/09/2012 | "Una tantum" c.c.n.l. totale |
1° super | 337,38 | 314,89 | 303,64 | 955,91 |
1° | 300,00 | 280,00 | 270,00 | 850,00 |
2° | 266,18 | 248,44 | 239,56 | 754,18 |
3° | 252,72 | 235,87 | 227,45 | 716,05 |
4° | 234,94 | 219,28 | 211,45 | 665,67 |
5° | 216,45 | 202,02 | 194,81 | 613,29 |
6° | 202,12 | 188,65 | 181,91 | 572,69 |
Tabel a C
Indennità speciale quadri
Livel i | I.S.Q. | Aumento 1/12/2007 | Nuova I.S.Q. da 1/12/2007 | Aumento 1/8/2008 | Nuova I.S.Q. da 1/8/2008 | Aumento 1/3/2009 | Nuova I.S.Q. dal '1/3/2009 |
1° super | 100,71 | 9,29 | 110,00 | - | 110,00 | 20,00 | 130,00 |
1° + 12 anni | 100,71 | 9,29 | 110,00 | - | 110,00 | 20,00 | 130,00 |
1°+ 2 anni | 82,63 | - | 82,63 | 17,37 | 100,00 | - | 100,00 |
Tabel a D
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Farmacie rurali sussidiate
Livel i | Paga base al 31/7/2008 | C.c.n.l. 1/8/2008 | Nuova paga base dal '1/8/2008 | Contin. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.211,38 | 151,15 | 1.362,53 | 536,07 | 10,33 | 110,00 | 2.018,93 |
1° + 12 anni | 1.024,50 | 134,40 | 1.158,90 | 530,45 | 10,33 | 110,00 | 1.809,68 |
1°+ 2 anni | 1.024,50 | 134,40 | 1.158,90 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.799,68 |
1° | 1.024,50 | 134,40 | 1.158,90 | 530,45 | 10,33 | 1.699,68 | |
2° | 858,95 | 119,25 | 978,20 | 521,63 | 10,33 | 1.510,16 | |
3° | 792,22 | 113,22 | 905,44 | 519,00 | 10,33 | 1.434,77 | |
4° | 704,18 | 105,25 | 809,43 | 515,40 | 10,33 | 1.335,16 | |
5° | 612,27 | 96,97 | 709,24 | 512,07 | 10,33 | 1.231,64 | |
6° | 541,36 | 90,55 | 631,91 | 509,11 | 10,33 | 1.151,35 |
Per gli apprendisti si procederà al a riparametrazione nel e misure di cui al 'accordo 23 marzo 1999 | |||||
Apprendisti | |||||
4° livel o: durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%; | |||||
3° livel o: durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%; | |||||
2° livel o: durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%. | |||||
Retribuzione | |||||
4° livel o - primi 12 mesi | 563,34 | 84,20 | 647,54 | 515,40 | 10,33 |
4° livel o - secondi 12 mesi | 633,76 | 94,73 | 728,49 | 515,40 | 10,33 |
3° livel o - primi 18 mesi | 633,78 | 90,57 | 724,35 | 519,00 | 10,33 |
3° livel o - secondi 18 mesi | 713,00 | 101,90 | 814,90 | 519,00 | 10,33 |
2° livel o - primi 24 mesi | 687,16 | 95,40 | 782,56 | 521,63 | 10,33 |
2° livel o - secondi 24 mesi | 773,08 | 107,32 | 880,38 | 521,63 | 10,33 |
Livel i | Paga base al 31/7/2009 | Aumento c.c.n.l. 1/8/2009 | Nuova paga base dal '1/8/2009 | Contin. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.362,53 | 37,79 | 1.400,32 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.076,72 |
1° + 12 anni | 1.158,90 | 33,60 | 1.192,50 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.863,28 |
1°+ 2 anni | 1.158,90 | 33,60 | 1.192,50 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.833,28 |
1° | 1.158,90 | 33,60 | 1.192,50 | 530,45 | 10,33 | 1.733,28 | |
2° | 978,20 | 29,81 | 1.008,01 | 521,63 | 10,33 | 1.539,97 | |
3° | 905,44 | 28,30 | 933,74 | 519,00 | 10,33 | 1.463,07 | |
4° | 809,43 | 26,31 | 835,74 | 515,40 | 10,33 | 1.361,47 | |
5° | 709,24 | 24,24 | 733,48 | 512,07 | 10,33 | 1.255,88 | |
6° | 631,91 | 22,64 | 654,55 | 509,11 | 10,33 | 1.173,99 |
Per gli apprendisti si procederà al a riparametrazione nel e misure di cui al 'accordo 23 marzo 1999 | |||||
Apprendisti | |||||
4° livel o: durata 24 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%; | |||||
3° livel o: durata 36 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%; | |||||
2° livel o: durata 48 mesi - prima metà 80% retribuzione - seconda metà 90%. | |||||
Retribuzione | |||||
4° livel o - primi 12 mesi | 647,54 | 21,05 | 668,59 | 515,40 | 10,33 |
4° livel o - secondi 12 mesi | 728,49 | 23,68 | 762,17 | 515,40 | 10,33 |
3° livel o - primi 18 mesi | 724,35 | 22,64 | 746,99 | 519,00 | 10,33 |
3° livel o - secondi 18 mesi | 814,90 | 25,47 | 840,37 | 519,00 | 10,33 |
2° livel o - primi 24 mesi | 782,56 | 23,85 | 806,41 | 521,63 | 10,33 |
2° livel o - secondi 24 mesi | 880,38 | 26,83 | 907,21 | 521,63 | 10,33 |
----------
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Al egato B
Farmacie rurali sussidiate
Livel i | Paga base al '1/08/2009 | Aumento c.c.n.l. 01/12/2011 | Nuova paga base dal '1/12/2011 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.400,32 | 56,14 | 1.456,46 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.132,86 |
1° + 12 anni | 1.192,50 | 49,92 | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.913,20 |
1° + 2 anni | 1.192,50 | 49,92 | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.883,20 |
1° | 1.192,50 | 49,92 | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | - | 1.783,20 |
2° | 1.008,01 | 44,29 | 1.052,30 | 521,63 | 10,33 | - | 1.584,26 |
3° | 933,74 | 42,05 | 975,79 | 519,00 | 10,33 | - | 1.505,12 |
4° | 835,74 | 39,09 | 874,83 | 515,40 | 10,33 | - | 1.400,56 |
5° | 733,48 | 36,02 | 769,50 | 512,07 | 10,33 | - | 1.291,90 |
6° | 654,55 | 33,63 | 688,18 | 509,11 | 10,33 | - | 1.207,62 |
Livel i | Paga base al 30/04/2012 | Aumento c.c.n.l. 01/05/2012 | Nuova paga base dal '1/05/2012 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.456,46 | 32,39 | 1.488,85 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.165,25 |
1° + 12 anni | 1.242,42 | 28,80 | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.942,00 |
1° + 2 anni | 1.242,42 | 28,80 | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.912,00 |
1° | 1.242,42 | 28,80 | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | - | 1.812,00 |
2° | 1.052,30 | 25,55 | 1.077,85 | 521,63 | 10,33 | - | 1.609,81 |
3° | 975,79 | 24,26 | 1.000,05 | 519,00 | 10,33 | - | 1.529,38 |
4° | 874,83 | 22,55 | 897,38 | 515,40 | 10,33 | - | 1.423,11 |
5° | 769,50 | 20,78 | 790,28 | 512,07 | 10,33 | - | 1.312,68 |
6° | 688,18 | 19,40 | 707,58 | 509,11 | 10,33 | - | 1.227,02 |
Livel i | Paga base al 30/11/2012 | Aumento c.c.n.l. 01/12/2012 | Nuova paga base dal '1/12/2012 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.488,85 | 26,99 | 1.515,84 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.192,24 |
1° + 12 anni | 1.271,22 | 24,00 | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.966,00 |
1° + 2 anni | 1.271,22 | 24,00 | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.936,00 |
1° | 1.271,22 | 24,00 | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | - | 1.836,00 |
2° | 1.077,85 | 21,29 | 1.099,14 | 521,63 | 10,33 | - | 1.631,10 |
3° | 1.000,05 | 20,22 | 1.020,27 | 519,00 | 10,33 | - | 1.549,60 |
4° | 897,38 | 18,80 | 916,18 | 515,40 | 10,33 | - | 1.441,91 |
5° | 790,28 | 17,32 | 807,60 | 512,07 | 10,33 | - | 1.330,00 |
6° | 707,58 | 16,17 | 723,75 | 509,11 | 10,33 | - | 1.243,19 |
Tabel a E
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
"Una tantum" farmacie rurali sussidiate
Livel i | "Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 1/10/2008 | "Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 31/3/2009 | "Una tantum" c.c.n.l. totale |
1° super | 647,77 | 669,36 | 1.317,13 |
1° | 576,00 | 595,20 | 1.171,20 |
2° | 511,07 | 528,11 | 1.039,18 |
3° | 485,23 | 501,40 | 986,63 |
4° | 451,09 | 466,12 | 917,21 |
5° | 415,59 | 429,45 | 845,04 |
6° | 388,08 | 401,02 | 789,10 |
----------
N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2011 prevede quanto segue:
Al egato C
"Una tantum" farmacie rurali sussidiate
Livel i | "Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 31/01/2012 | "Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 30/04/2012 | "Una tantum" 3ª tranche c.c.n.l. 30/09/2012 | "Una tantum" c.c.n.l. totale |
1° super | 323,88 | 302,29 | 291,50 | 917,67 |
1° | 288,00 | 268,80 | 259,20 | 816,00 |
2° | 255,54 | 238,50 | 229,98 | 724,02 |
3° | 242,61 | 226,44 | 218,35 | 687,40 |
4° | 225,54 | 210,51 | 202,99 | 639,04 |
5° | 207,80 | 193,94 | 187,02 | 588,76 |
6° | 194,04 | 181,10 | 174,64 | 549,78 |
Tabel a F
Scatti di anzianità (1° gennaio 1993)
Livel i | Importi |
1° S | 48.500 |
1° | 47.000 |
2° | 43.000 |
3° | 42.000 |
4° | 39.000 |
5° | 38.000 |
6° | 37.000 |
Scatti di anzianità (1° febbraio 1996)
Livel i | Importi |
1° S | 50.000 |
1° | 49.000 |
2° | 45.000 |
3° | 44.000 |
4° | 40.000 |
5° | 39.000 |
6° | 38.000 |
I
Verbale di intesa 2 febbraio 2010 in materia di formazione continua
Premesso che:
- l'art. 39 del vigente c.c.n.l. dei dipendenti di farmacia privata stabilisce il trattamento nazionale in favore dei dipendenti laureati relativamente al 'acquisizione dei crediti formativi correlati al 'E.C.M.;
- la suddetta disciplina nazionale contempla il biennio 2007-2008 e, in particolare, prevede per la partecipazione ai corsi E.C.M. per l'anno 2008 l'obbligo a carico del a farmacia di rimborsare per un importo
pari a 80 euro l'ef ettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata nonché di riconoscere al dipendente laureato 8 ore di permesso retribuito per la suddetta ef ettiva partecipazione;
- il citato art. 39 nul a dispone per quanto riguarda l'ef ettiva partecipazione ai corsi E.C.M. per l'acquisizione dei crediti previsti per il 2009;
- si appalesa necessario definire per il 2009 un trattamento nazionale per la partecipazione ai corsi E.C.M. onde evitare soluzioni di continuità che possano pregiudicare la necessaria acquisizione da parte dei dipendenti laureati in farmacia dei crediti formativi previsti per il 2009;
Si è convenuto quanto segue.
La farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte del a ef ettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2009.
Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, al a determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e dif erita.
La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'ef ettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2009.
Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2009 il farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2009 - può, previa esibizione del a relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 31 maggio 2010, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sul a retribuzione di cui al 'art. 58 del c.c.n.l.
II
Accordo 30 settembre 2010
in materia di previdenza integrativa
Per valutare l'ipotesi di confluenza dei soli lavoratori attualmente aderenti a PREVIPROF in Fon.Te. Le parti, premesso che:
- la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione - COVIP ha avviato nel 2009 un provvedimento di decadenza del 'autorizzazione al 'attività di PREVIPROF per il mancato raggiungimento del a base associativa minima necessaria;
- nel 'incontro del 23 marzo 2010 tra la COVIP e le parti istitutive è stata prospettata un'ipotesi di confluenza del Fondo PREVIPROF nel Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te.;
- in data 20 maggio 2010 è stato sottoscritto un "accordo preliminare di fusione" da parte dei Presidenti dei Fondi interessati e trasmesso al a COVIP, per definire il percorso operativo;
- la COVIP nel a lettera del 25 giugno 2010 ha sospeso l'ef icacia del provvedimento di decadenza al 'esercizio del 'attività di PREVIPROF fino al 30 settembre 2010 in considerazione del e intenzioni manifestate dai Fondi interessati e al fine di favorire l'attuazione di un processo di integrazione o comunque di scioglimento volontario nel 'interesse degli iscritti e del e parti istitutive del Fondo;
- lo Statuto del Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te. al 'art. 5, comma 3, consente l'adesione dei lavoratori dei settori "af ini" a tale Fondo in presenza di accordi col ettivi nazionali di lavoro se sono stipulati dal e medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli accordi istitutivi di Fon.Te.;
- il c.c.n.l. per i dipendenti da Farmacia privata 26 maggio 2009 prevede al 'art. 85 l'attivazione del a previdenza complementare con la facoltà dei dipendenti di adesione a PREVIPROF.
Le parti in considerazione del provvedimento adottato dal a COVIP e di quanto citato nel a premessa, al fine di salvaguardare la posizione degli attuali iscritti a PREVIPROF, concordano:
- che PREVIPROF comunicherà agli aderenti lo scioglimento invitandoli ad esercitare l'opzione trasferimento/riscatto;
- di continuare sul percorso del a previdenza complementare individuando, per i soli lavoratori dipendenti già iscritti al a data odierna a PREVIPROF, il fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi Fon.Te. quale Fondo al quale verrà versata la contribuzione dovuta in applicazione del
c.c.n.l. vigente.
La validità del presente accordo è vincolata al 'adozione del e necessarie delibere da parte degli Organi del Fondo Fon.Te.
Le parti si riservano nel 'imminente rinnovo contrattuale di modificare l'art. 85 del c.c.n.l. per i dipendenti di Farmacia privata 26 maggio 2009 operando le scelte che saranno valutate come più utili per la categoria dei dipendenti di Farmacia privata.
III
Verbale di intesa 16 novembre 2010 in materia di formazione continua
Si è convenuto quanto segue
Premesso che:
- l'art. 39 del vigente c.c.n.l. dei dipendenti di farmacia privata stabilisce il trattamento nazionale in favore dei dipendenti laureati relativamente al 'acquisizione dei crediti formativi correlati al 'E.C.M.;
- la suddetta disciplina nazionale contempla il biennio 2007-2008 e, in particolare, prevede per la partecipazione ai corsi E.C.M. per l'anno 2008 l'obbligo a carico del a farmacia di rimborsare per un importo
pari a 80 euro l'ef ettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata nonché di riconoscere al dipendente laureato 8 ore di permesso retribuito per la suddetta ef ettiva partecipazione;
- il citato art. 39 nul a dispone per quanto riguarda l'ef ettiva partecipazione ai corsi E.C.M. per l'acquisizione dei crediti previsti per il 2009 e per il 2010;
- per il 2009 è stata siglata un'intesa il 2 febbraio 2010;
- si appalesa necessario definire anche per il 2010 un trattamento nazionale per la partecipazione ai corsi
E.C.M. onde evitare soluzioni di continuità che possano pregiudicare la necessaria acquisizione da parte dei dipendenti laureati in farmacia dei crediti formativi previsti per il 2010;
Si è convenuto quanto segue
La farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati - sempre a fronte del a ef ettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali - l'importo di 80 euro per l'anno 2010.
Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, al a determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e dif erita.
La farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l'ef ettiva partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente documentata, un permesso di 8 ore per l'anno 2010.
Nel caso di mancata utilizzazione di tale permesso per il 2010 il farmacista dipendente - che abbia, comunque partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nel limite legale necessario per il 2010 - può, previa esibizione del a relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 28 febbraio 2011, il pagamento di un'indennità sostitutiva calcolata sul a retribuzione di cui al 'art. 58 del c.c.n.l.
IV
Accordo 18 aprile 2011
in materia di detassazione della retribuzione accessoria - Anno 2011
Premesso che:
- l'art. 1, comma 47 del a legge n. 220/2010, in attuazione del 'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sul e componenti accessorie del a retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
- le parti, anche in considerazione dei contenuti del a circolare del 'Agenzia del e Entrate e del Ministero del lavoro e del e politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire, per l'anno 2011, la
definizione di accordi-quadro territoriali che recepiscano i contenuti dei contratti col ettivi nazionali di lavoro con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dal a legislazione in materia quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, per reperibilità;
Convengono che l'al egato accordo-quadro territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti col ettivi nazionali di lavoro, costituisce un model o utile per l'attuazione del e finalità perseguite dal a legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sul e componenti accessorie del a retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
Addì ..... ..... in ..... .....
Tra
Organizzazione territoriale di Federfarma e
FILCAMS-CGIL territoriale FISASCAT-CISL territoriale UILTUCS-UIL territoriale
Premesso che:
- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia del e Entrate ed il Ministero del lavoro e del e politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dal 'art. 1, comma 47, del a legge n. 220/2010, che ha dato attuazione al 'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 in tema di "imposta sostitutiva del 10% sul e componenti accessorie del a retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo d'imposta 2011;
Si conviene quanto segue:
per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni del c.c.n.l. applicato presso le farmacie nel a regione di ..... ..... (o nel a provincia di ) sono recepite dal a presente intesa, ai sensi del a citata circ. n. 3/E
del 'Agenzia del e Entrate e del Ministero del lavoro e del e politiche sociale del 14 febbraio 2011, per gli
istituti che, considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009-2010, sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, ef icienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili al 'andamento economico o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento del a competitività aziendale.
Le farmacie, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel c.c.n.l. applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, per reperibilità) e al e altre voci retributive con analoga funzione eventualmente previste dal a contrattazione col ettiva di secondo livel o, nei limiti ed al e condizioni previste dal a normativa applicabile e del e indicazioni ministeriali e del 'Agenzia del e Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.
Le farmacie applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti.
Le farmacie informeranno i dipendenti interessati e daranno comunicazione ai loro dipendenti del 'attuazione del a presente intesa.
V
Accordo 14 novembre 2011
per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da farmacie private
Previdenza complementare
Le parti convengono, anche in relazione a quanto convenuto con l'accordo del 30 settembre 2010, di modificare l'ultimo comma del 'art. 85, c.c.n.l. nei seguenti termini:
"la contribuzione posta a carico del titolare di farmacia opera per i versamenti ef ettuati a FON.TE.".
Normativa
Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dal a data odierna la normativa relativa al e seguenti materie:
- ECM (art. 39 c.c.n.l.);
- trasferimenti dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nel a stessa provincia;
- costituzione presso l'Ente bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- permessi sindacali;
- videosorveglianza;
- apprendistato.
Incrementi economici
Gli incrementi economici sono previsti nel e misure e con la decorrenza indicate nel a tabel a al egata (v. Al egati A e B per le farmacie rurali sussidiate).
L'"una tantum" verrà pagata secondo gli importi ed i termini indicati nel a tabel a al egata (v. Al egato C).
L'"una tantum" sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza al a data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:
a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di ef ettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione del a malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);
b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione al 'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2010-30 novembre 2011 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione del a malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).
L'"una tantum" non viene computata ai fini del t.f.r. e di ogni altra retribuzione indiretta e dif erita.
Durata
L'art. 107, 1° comma c.c.n.l. viene modificato prevedendosi la durata triennale di vigenza del nuovo c.c.n.l. che andrà a scadere il 31 gennaio 2013.
Le parti si impegnano a definire la stesura del c.c.n.l. entro tre mesi dal a data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
Al egato A
Farmacie private
Livel i | Paga base al '1/08/2009 | Aumento c.c.n.l. 01/12/2011 | Nuova paga base dal '1/12/2011 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.458,66 | 58,48 | 1.517,14 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.193,54 |
1° + 12 anni | 1.242,19 | 52,00 | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.964,97 |
1° + 2 anni | 1.242,19 | 52,00 | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.934,97 |
1° | 1.242,19 | 52,00 | 1.294,19 | 530,45 | 10,33 | - | 1.834,97 |
2° | 1.050,00 | 46,14 | 1.096,14 | 521,63 | 10,33 | - | 1.628,10 |
3° | 972,64 | 43,81 | 1.016,45 | 519,00 | 10,33 | - | 1.545,78 |
4° | 870,58 | 40,72 | 911,30 | 515,40 | 10,33 | - | 1.437,03 |
5° | 764,04 | 37,52 | 801,56 | 512,07 | 10,33 | - | 1.323,96 |
6° | 681,83 | 35,03 | 716,86 | 509,11 | 10,33 | - | 1.236,30 |
Livel i | Paga base al 30/04/2012 | Aumento c.c.n.l. 01/05/2012 | Nuova paga base dal '1/05/2012 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.517,14 | 33,74 | 1.550,88 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.227,28 |
1° + 12 anni | 1.294,19 | 30,00 | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.994,97 |
1° + 2 anni | 1.294,19 | 30,00 | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.964,97 |
1° | 1.294,19 | 30,00 | 1.324,19 | 530,45 | 10,33 | - | 1.864,97 |
2° | 1.096,14 | 26,62 | 1.122,76 | 521,63 | 10,33 | - | 1.654,72 |
3° | 1.016,45 | 25,27 | 1.041,72 | 519,00 | 10,33 | - | 1.571,05 |
4° | 911,30 | 23,49 | 934,79 | 515,40 | 10,33 | - | 1.460,52 |
5° | 801,56 | 21,65 | 823,21 | 512,07 | 10,33 | - | 1.345,61 |
6° | 716,86 | 20,21 | 737,07 | 509,11 | 10,33 | - | 1.256,51 |
Livel i | Paga base al 30/11/2012 | Aumento c.c.n.l. 01/12/2012 | Nuova paga base dal '1/12/2012 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.550,88 | 28,12 | 1.579,00 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.255,40 |
1° + 12 anni | 1.324,19 | 25,00 | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 2.019,97 |
1° + 2 anni | 1.324,19 | 25,00 | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.989,97 |
1° | 1.324,19 | 25,00 | 1.349,19 | 530,45 | 10,33 | - | 1.889,97 |
2° | 1.122,76 | 22,18 | 1.144,94 | 521,63 | 10,33 | - | 1.676,90 |
3° | 1.041,72 | 21,06 | 1.062,78 | 519,00 | 10,33 | - | 1.592,11 |
4° | 934,79 | 19,58 | 954,37 | 515,40 | 10,33 | - | 1.480,10 |
5° | 823,21 | 18,04 | 841,25 | 512,07 | 10,33 | - | 1.363,65 |
6° | 737,07 | 16,84 | 753,91 | 509,11 | 10,33 | - | 1.273,35 |
Al egato B
Farmacie rurali sussidiate
Livel i | Paga base al '1/08/2009 | Aumento c.c.n.l. 01/12/2011 | Nuova paga base dal '1/12/2011 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.400,32 | 56,14 | 1.456,46 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.132,86 |
1° + 12 anni | 1.192,50 | 49,92 | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.913,20 |
1° + 2 anni | 1.192,50 | 49,92 | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.883,20 |
1° | 1.192,50 | 49,92 | 1.242,42 | 530,45 | 10,33 | - | 1.783,20 |
2° | 1.008,01 | 44,29 | 1.052,30 | 521,63 | 10,33 | - | 1.584,26 |
3° | 933,74 | 42,05 | 975,79 | 519,00 | 10,33 | - | 1.505,12 |
4° | 835,74 | 39,09 | 874,83 | 515,40 | 10,33 | - | 1.400,56 |
5° | 733,48 | 36,02 | 769,50 | 512,07 | 10,33 | - | 1.291,90 |
6° | 654,55 | 33,63 | 688,18 | 509,11 | 10,33 | - | 1.207,62 |
Livel i | Paga base al 30/04/2012 | Aumento c.c.n.l. 01/05/2012 | Nuova paga base dal '1/05/2012 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.456,46 | 32,39 | 1.488,85 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.165,25 |
1° + 12 anni | 1.242,42 | 28,80 | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.942,00 |
1° + 2 anni | 1.242,42 | 28,80 | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.912,00 |
1° | 1.242,42 | 28,80 | 1.271,22 | 530,45 | 10,33 | - | 1.812,00 |
2° | 1.052,30 | 25,55 | 1.077,85 | 521,63 | 10,33 | - | 1.609,81 |
3° | 975,79 | 24,26 | 1.000,05 | 519,00 | 10,33 | - | 1.529,38 |
4° | 874,83 | 22,55 | 897,38 | 515,40 | 10,33 | - | 1.423,11 |
5° | 769,50 | 20,78 | 790,28 | 512,07 | 10,33 | - | 1.312,68 |
6° | 688,18 | 19,40 | 707,58 | 509,11 | 10,33 | - | 1.227,02 |
Livel i | Paga base al 30/11/2012 | Aumento c.c.n.l. 01/12/2012 | Nuova paga base dal '1/12/2012 | Conting. | E.d.r. | I.S.Q. | Totale |
1° super | 1.488,85 | 26,99 | 1.515,84 | 536,07 | 10,33 | 130,00 | 2.192,24 |
1° + 12 anni | 1.271,22 | 24,00 | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | 130,00 | 1.966,00 |
1° + 2 anni | 1.271,22 | 24,00 | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | 100,00 | 1.936,00 |
1° | 1.271,22 | 24,00 | 1.295,22 | 530,45 | 10,33 | - | 1.836,00 |
2° | 1.077,85 | 21,29 | 1.099,14 | 521,63 | 10,33 | - | 1.631,10 |
3° | 1.000,05 | 20,22 | 1.020,27 | 519,00 | 10,33 | - | 1.549,60 |
4° | 897,38 | 18,80 | 916,18 | 515,40 | 10,33 | - | 1.441,91 |
5° | 790,28 | 17,32 | 807,60 | 512,07 | 10,33 | - | 1.330,00 |
6° | 707,58 | 16,17 | 723,75 | 509,11 | 10,33 | - | 1.243,19 |
Al egato C
"Una tantum" farmacie private
Livel i | "Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 31/01/2012 | "Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 30/04/2012 | "Una tantum" 3ª tranche c.c.n.l. 30/09/2012 | "Una tantum" c.c.n.l. totale |
1° super | 337,38 | 314,89 | 303,64 | 955,91 |
1° | 300,00 | 280,00 | 270,00 | 850,00 |
2° | 266,18 | 248,44 | 239,56 | 754,18 |
3° | 252,72 | 235,87 | 227,45 | 716,05 |
4° | 234,94 | 219,28 | 211,45 | 665,67 |
5° | 216,45 | 202,02 | 194,81 | 613,29 |
6° | 202,12 | 188,65 | 181,91 | 572,69 |
"Una tantum" farmacie rurali sussidiate
Livel i | "Una tantum" 1ª tranche c.c.n.l. 31/01/2012 | "Una tantum" 2ª tranche c.c.n.l. 30/04/2012 | "Una tantum" 3ª tranche c.c.n.l. 30/09/2012 | "Una tantum" c.c.n.l. totale |
1° super | 323,88 | 302,29 | 291,50 | 917,67 |
1° | 288,00 | 268,80 | 259,20 | 816,00 |
2° | 255,54 | 238,50 | 229,98 | 724,02 |
3° | 242,61 | 226,44 | 218,35 | 687,40 |
4° | 225,54 | 210,51 | 202,99 | 639,04 |
5° | 207,80 | 193,94 | 187,02 | 588,76 |
6° | 194,04 | 181,10 | 174,64 | 549,78 |
VI
Accordo 14 giugno 2012
in materia di apprendistato
Premesso che
- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma del 'art. 1, comma 30, lett. c) del a legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dal 'art. 46, comma 1, lett. b) del a legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo unico del 'apprendistato;
- anche in ragione del 'attuale congiuntura economica, la disoccupazione giovanile rappresenta una del e emergenze più rilevanti per il nostro Paese e che il contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- il 25 aprile 2012 è scaduto il semestre transitorio previsto dal 'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011;
- è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo unico del 'apprendistato, con particolare riferimento al 'apprendistato professionalizzante;
si conviene che
1. le premesse formano parte integrante del a presente intesa;
2. il rapporto di lavoro del 'apprendista in farmacia è così regolato:
Parte generale
A) L'assunzione del lavoratore apprendista deve avvenire in forma scritta e il periodo di prova non può essere superiore al a durata stabilita dal c.c.n.l. per i rispettivi livel i di assunzione.
B) La durata del 'apprendistato è fissata in quel a massima prevista dal a legge di tre anni per le figure professionali del 2°, 3°, 4° livel o e per il farmacista col aboratore (1° livel o).
C) L'apprendista è inquadrato secondo quanto previsto dal e clausole del c.c.n.l. 26 maggio 2009 in materia di apprendistato e riportato nel a seguente tabel a:
Livel o di ingresso (dal 1° al 12° mese) | Livel o intermedio (dal 13° al 36° mese) | Livel o di uscita | |
Farmacista | 1 6 6 | 1 | 1 |
Commesso | 5 | 4 | |
Magazziniere | 5 | 4 |
Contabile | 6 | 5 | 4 |
D) Nel piano formativo individuale (PFI) sarà indicato un tutore/referente aziendale quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di una professionalità adeguata.
E) Xxxxxxxx che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere al termine dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dal a legge, di 45 giorni. In caso di mancato esercizio del a facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
F) Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI la formazione per l'acquisizione del e competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo a tale formazione che è quel o previsto nel a Parte speciale che segue.
G) Tale formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dal 'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011) non inferiore a 66 ore medie annue per il farmacista col aboratore, 46 ore medie annue per il magazziniere e contabile d'ordine, 56 ore medie annue per il commesso e potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a distanza), "on the job" ed in
af iancamento. A tale formazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui al 'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 167/2011, così come prevista dal e normative regionali.
H) La registrazione del a formazione ef ettuata e del a qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà ef ettuata nel libretto formativo del cittadino.
In attesa del a piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono al 'attestazione del 'attività formativa con atto scritto.
I) Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può assumere non può essere superiore a quel o stabilito dal a legge.
J) La malattia, l'infortunio, o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
K) L'apprendista fruisce del 'integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia e infortunio, come previsto dal Titolo XVI del c.c.n.l. 26 maggio 2009.
L) La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel rispetto del a durata massima (36 mesi) prevista dal a legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione al 'atto del 'assunzione, gli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine del 'ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.
M) Per quanto concerne il farmacista col aboratore, l'inquadramento, per tutta la durata del rapporto di apprendistato, avverrà al 1° livel o. La retribuzione, il trattamento normativo, anche con riferimento al a
malattia, al 'infortunio e al 'indennità tecnico-professionale, saranno pertanto gli stessi previsti dal c.c.n.l. per suddetta figura professionale inquadrata al 1° livel o. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata minima del a prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano formativo individuale, non potrà essere inferiore al e 20 ore settimanali. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, al a scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei farmacisti col aboratori assunti con contratto di apprendistato, non potrà procedere per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Al fine del computo del a suddetta percentuale non si tiene conto dei farmacisti col aboratori dimissionari, di quel i i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti col aboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
N) Xxxx apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione al a previdenza integrativa (Fondo Fonte) al e medesime condizioni dei lavoratori qualificati.
O) Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012 per i quali continuerà fino a naturale scadenza a trovare applicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. 26 maggio 2009.
P) In caso di variazioni del a disciplina in materia di apprendistato, le parti si incontreranno per apportare al presente accordo le opportune modificazioni.
Parte speciale
Piano formativo apprendisti
Figura professionale: farmacista col aboratore
Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del farmacista laureato, che lo ponga in grado di espletare correttamente il suo ruolo in farmacia per un qualificato servizio al 'utenza.
Al termine del percorso di apprendistato il farmacista laureato dovrà essere in grado di:
- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi;
- relazionarsi ef icacemente al 'interno del contesto organizzativo del a farmacia, col aborando con il titolare e il personale, contribuendo al a creazione di un clima di lavoro positivo;
- sviluppare consapevolezza del e proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e saper applicare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative del a salute e sicurezza sul lavoro;
- conoscere e saper applicare strategie e metodi per la valorizzazione del e risorse umane finalizzata al benessere del e persone e al a competitività aziendale;
- applicare concetti e strumenti per una ef iciente organizzazione del lavoro;
- sviluppare un proprio orientamento imprenditoriale.
Durata e articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 198 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dal e normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.
Programma formativo laureati
Farmacista col aboratore
Ore per triennio | I anno | II anno | III anno |
Legislazione e normativa: (36 ore) | Norme di settore e modalità di aggiornamento Deontologia professionale Privacy in farmacia Tessera sanitaria Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia Ruolo del a farmacia nel SSN | HACCP: analisi dei punti critici; manuale del a farmacia Gestione degli scaduti e dei rifiuti prodotti in farmacia | Norme di buona preparazione Normativa sul doping |
Comunicazione: (24 ore) | Relazione con l'utente in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente | Relazione con l'utente: informazione, consiglio e consulenza | Relazione con i fornitori |
Classificazione dei farmaci ai fini del a distribuzione al pubblico Tipologie di ricette | Materiale di medicazione: utilizzi specifici | Le preparazioni magistrali Uso dei registri |
Gestione professionale: (104 ore) | Gestione del e sostanze stupefacenti e psicotrope Farmaci per la terapia del dolore Farmaci equivalenti Farmaci veterinari La distribuzione per conto Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali | Presidi medico-chirurgici Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intol eranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Dermocosmesi Disciplina dei prezzi di vendita | obbligatori Servizi in farmacia (CUP, autoanalisi, ecc.) Ispezioni in farmacia da parte del e autorità preposte |
Utilizzo dei programmi gestionali informatici: (30 ore) | Banca dati prodotti Vendita al banco Acquisizione TS Riordino dei prodotti | Gestione del e scadenze Gestione del e giacenze | Analisi, statistiche, inventario Sistemi di approvvigionam. e gestione degli acquisti Tarif azione |
Servizio di cassa e contabilità: (4 ore) | Lo scontrino fiscale parlante Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso | - | - |
Figura professionale: contabile d'ordine
Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del contabile in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed ef iciente il suo ruolo al 'interno del 'azienda.
Al termine del percorso di apprendistato il contabile di farmacia dovrà essere in grado di:
- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i fornitori ed i consulenti del a farmacia;
- registrare, mediante apposito programma contabile, fatture, note, storni, movimenti bancari e tutto ciò che è inerente al 'ambito strettamente contabile;
- confrontarsi con i magazzinieri, per i control i incrociati tra fatture e merci arrivata in magazzino;
- gestire la tesoreria e i rapporti con le banche;
- gestire gli adempimenti fiscali e tributari (IVA, bilanci, libro giornale);
- gestire un archivio e uno scadenzario;
- scambiare corrispondenza con i fornitori (elementi di base del a segreteria);
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative del a salute e sicurezza sul lavoro.
Durata e articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dal e normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.
Programma formativo non laureati 4° liv.
Contabile d'ordine
Ore per triennio | I anno | II anno | III anno |
Cultura generale: (26 ore) | Conoscenza del a specificità del luogo di lavoro Conoscenza dei ruoli al 'interno del a farmacia Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia La privacy Ruolo del a farmacia nel SSN | - | - |
Utilizzo dei sistemi informatici del a farmacia: (36 ore) | Conoscenza dei sistemi gestionali del a farmacia Conoscenza dei principali software applicativi per le operazioni di calcolo e videoscrittura | Organizzazione e gestione di archivi elettronici | Gestione del o scadenzario dei fornitori e predisposizione dei relativi pagamenti tarif azione |
Comunicazione: (16 ore) | Primi approcci di relazione | Relazione con i fornitori Relazione con le banche | Relazione con l'utente: informazione e consulenza |
Gestione del magazzino e | Conoscenza dei settori | Redazione di rapporti periodici sul 'andamento del 'attività, | Organizzazione e gestione del flusso del e ricette in |
del e vendite: (34 ore) | merceologici presenti in farmacia | presentazione dei risultati conseguiti e commento degli aspetti salienti | entrata e preparazione al a tarif azione |
Utilizzo del registratore di cassa e contabilità: (26 ore) | Scontrino fiscale parlante | Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso | Conoscenza e applicazione dei principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica Fatturazione |
Figura professionale: magazziniere
Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del magazziniere in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed ef iciente il suo ruolo al 'interno del 'azienda, proponendosi come elemento fondamentale per la corretta e regolare gestione, movimentazione e control o del e merci, fattori di presidio essenziali al 'ef icace funzionamento del a farmacia stessa.
Al termine del percorso di apprendistato il magazziniere di farmacia dovrà essere in grado di:
- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i consulenti e i fornitori del a farmacia, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi;
- conoscere gli elementi di base su fatture, bol e e col i, nonché nozioni basilari di marketing per rapportarsi con i fornitori in termini di scontistica e campagne promozionali;
- sapere control are i col i in arrivo con le relative bol e d'accompagnamento e organizzare la col ocazione dei prodotti al 'interno del magazzino;
- avere acquisito le capacità necessarie per l'utilizzo del sistema informatico del a farmacia, necessario per control are il magazzino e per gli ordini;
- sviluppare consapevolezza del e proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative del a salute e sicurezza sul lavoro.
Durata e articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dal e normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.
Magazziniere
Ore per triennio | I anno | II anno | III anno |
Cultura generale: (22 ore) | Conoscenza del a specificità del luogo di lavoro Conoscenza dei ruoli al 'interno del a farmacia Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia La privacy Ruolo del a farmacia nel SSN | - | - |
Comunicazione: (16 ore) | Primi approcci di relazione | Relazione con il personale del a farmacia | Relazione con i fornitori |
Utilizzo dei sistemi informatici del a farmacia: (22 ore) | Banca dati dei prodotti Control o dei prodotti in arrivo Carico dei prodotti | Gestione del e scadenze Gestione del e giacenze | Inventario dei prodotti |
Gestione del magazzino e del e vendite: (78 ore) | Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia e panoramica dei prodotti non medicinali Conoscenza dei medicinali presenti in farmacia ai fini del o smistamento e stoccaggio Disimbal aggio e gestione degli imbal i Applicazione prezzi e codici a barre Modalità di stoccaggio e conservazione dei prodotti Stoccaggio prodotti e rifornimento scaf ali Nozioni di HACCP Conoscenze amministrative di base (fatture, bol e) | Scadenze dei prodotti medicinali e parafarmaceutici Riscontro merci Sistemi di approvvigionamento dei prodotti Elementi di logistica | Riassortimento del e scorte Al estimento del e esposizioni Elementi di logistica |
Figura professionale: commesso in farmacia
Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato
professionalizzante del commesso in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed ef iciente il suo ruolo al 'interno del a farmacia, proponendosi come supporto col aborativo al a figura del farmacista.
Al termine del percorso di apprendistato il commesso di farmacia dovrà essere in grado di:
- conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
- interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi, ma al tempo stesso consapevolezza dei confini del proprio ruolo;
- relazionarsi ef icacemente al 'interno del contesto organizzativo del a farmacia, col aborando con il titolare e il personale del a farmacia, contribuendo al a creazione di un clima di lavoro positivo;
- sviluppare consapevolezza del e proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
- conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
- conoscere e saper applicare le normative del a salute e sicurezza sul lavoro.
Durata e articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 168 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dal e normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.
Commesso in farmacia
Ore per triennio | I anno | II anno | III anno |
Legislazione e normativa: (30 ore) | Norme di settore e modalità di aggiornamento Consapevolezza del ruolo Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia Privacy in farmacia Ruolo del a farmacia nel SSN | HACCP: analisi dei punti critici Norme di settore e modalità di aggiornamento | Norme di settore e modalità di aggiornamento |
Comunicazione: | Relazione con l'utente in farmacia: primi | Relazione con l'utente: |
(24 ore) | approcci di relazione con l'utente | informazione, consiglio e consulenza | Relazione con i fornitori |
Gestione professionale: (90 ore) | Tipologie di ricette Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali Gestione del magazzino e del e vendite Elementi di cosmetica Prodotti sanitari ed elettromedicali Vetrinistica e merchandising | Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intol eranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Elementi di cosmetica Disciplina dei prezzi di vendita | Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intol eranze alimentari Prodotti sanitari ed elettromedicali Elementi di cosmetica |
Utilizzo dei programmi gestionali informatici: (24 ore) | Banca dati prodotti Riordino dei prodotti | Gestione del e scadenze Gestione del e giacenze | Analisi, statistiche, inventario Tarif azione |
VII
Accordo 11 luglio 2012
in materia di detassazione della retribuzione accessoria - Anno 2012
Premesso
Visto l'art. 2, D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dal a legge 24 luglio 2008, n. 126;
Visto l'art. 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
Visto l'art. 2, commi 156 e 157, del a legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010;
Visto l'art. 53, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dal a legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l'art. 1, comma 47 del a legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto l'art. 26, legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'art. 22, comma 6, legge 12 novembre 2011, n. 183 ha dettato, per il periodo d'imposta 2012, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sul e componenti accessorie del a retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";
che le parti, anche in considerazione dei contenuti del a circolare del 'Agenzia del e Entrate e del Ministero del lavoro e del e politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi-quadro territoriali che recepiscano i contenuti dei contratti col ettivi nazionali di lavoro con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009/2010/2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dal a legislazione in materia; quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, lavoro in turno, lavoro notturno, lavoro festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, premi variabili di rendimento qualora previsti dal a contrattazione di secondo livel o, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed ef icienza organizzativa;
convengono
che l'al egato accordo-quadro aziendale/territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti col ettivi nazionali di lavoro costituisce un model o utile per l'attuazione del e finalità perseguite dal a legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sul e componenti accessorie del a retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.
Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
Addì ..... ..... ..... in ..... ..... ..... ..... ..... .....
Tra Farmacia/FEDERFARMA e
FILCAMS-CGIL territoriale FISASCAT-CISL territoriale UILTUCS-UIL territoriale
Premesso
con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia del e Entrate ed il Ministero del lavoro e del e politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dal 'art. 1, comma 47, del a legge n. 220/2010, che ha dato
attuazione al 'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010. L'art. 26 del a legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dal 'art. 22, comma 6, del a legge 12 novembre 2011, n. 183 estende in tema di "imposta sostitutiva del 10% sul e componenti accessorie del a retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo d'imposta 2012;
si conviene quanto segue
Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni del c.c.n.l. applicato presso l'azienda ..... ..... ..... .....
..... ..... sono recepite dal a presente intesa, ai sensi del a citata circ. n. 3/E del 'Agenzia del e Entrate e del Ministero del lavoro e del e politiche sociali del 14 febbraio 2011, per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009-2010-2011, sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, ef icienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili al 'andamento economico o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento del a competitività aziendale.
La Farmacia pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel c.c.n.l. applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale anche svolto in prestazione di lavoro ordinaria, compensi per clausole elastiche e/o flessibili, premi variabili di rendimento qualora previsti dal a contrattazione di secondo livel o) erogati nel 'anno 2012, nei limiti ed al e condizioni previste dal a normativa applicabile e del e indicazioni ministeriali e del 'Agenzia del e Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009-2010- 2011.
La Farmacia applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i suoi dipendenti.
La Farmacia darà comunicazione ai suoi dipendenti del 'attuazione del a presente intesa.