CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 E come da Accordo territoriale in data 04/11/1999.
Il/La Sig./Soc.(1) di seguito denominato/a locatore
(assistito/a da(2) in persona di
) CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig. (1) di seguito denominato/a conduttore
identificato/a mediante (3) (assistito/a da (2) in persona di ) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in via n° civico piano scala int. composta di n. vani,
oltre cucina e servizi, per mq complessivi e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) non ammobiliata/ ammobiliata come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà riscaldamento acqua altre
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359)
CODICE FISCALE del locatore ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.
1) Il contratto è stipulato per la durata di mesi (4) dal al
2) Alla prima scadenza – se il/i conduttore/i non comunica/no al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data della stessa - Il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo, al termine del quale cesserà di diritto senza bisogno di disdetta alcuna.
3) Le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il/i conduttore/i espressamente ha/hanno l'esigenza di abitare l'immobile frequentando
il corso di studi di
presso l’Università di
sede di
4) Il/i conduttore/i ha/hanno facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue - invariato l'intero canone pattuito - nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
5) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del/dei conduttore/i.
6) Il/i conduttore/i non potrà/potranno sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione del diritto del contratto.
7) Secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale definito in data 04/11/1999 e depositato presso il Comune di Faenza in data 09/11/1999, considerato che la
superficie dell’appartamento non supera mq, il canone annuo di locazione è
convenuto in lire / euro corrispondere
nel domicilio del locatore
che il/i conduttore/i si obbliga/no a
a mezzo bonifico bancario
ovvero ovvero
in n. rate eguali anticipate di lire /euro ciascuna, scadenti il .
Tale canone è stato determinato dalle parti tenendo conto degli elementi di cui all’art. 3, comma 3, decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999 e sarà aggiornato, a richiesta del locatore, in ragione del 75% della variazione annuale dell’ISTAT fino al termine del contratto e dell’eventuale proroga biennale.
8) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del/dei conduttore/i, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone) costituisce in mora il/i conduttore/i, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 Legge 27 luglio 11370, n 392.
9) Il/i conduttore/i dovrà/dovranno consentire di accedere all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove egli stessi ne abbiano - motivandola
- ragione.
10)Il/i conduttore/i dichiara/no di aver visitato l’unità immobiliare di cui al presente contratto e di averla trovata adatta all’uso convenuto e – così – di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il/i conduttore/i si impegna/no a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha/hanno ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna/no, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna/no ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al/ai conduttore/i di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 C.C., di quanto segue
ovvero di quanto risulta dal verbale di consegna.
11)Il/i conduttore/i non potrà/potranno apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria, o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
12)Il/i conduttore/i esonera/no espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
13)A garanzia delle obbligazioni tutte che assume/assumono con il presente contratto, il/i conduttore/i versa/non versa versano/non versano al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire /euro
pari a mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di
interessi legali che saranno corrisposti al/ai conduttore/i al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità Immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA
14)Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo territoriale in data 04/11/1999 depositato presso il Comune di Faenza in data 09/11/1999.
In ogni caso sono interamente a carico del/dei conduttore/i le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo del xxxxx xxxx e delle latrine nonché, ancora, alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del/dei conduttore/i nella misura del novanta per cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il/i conduttore/i ha/hanno diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha/Hanno inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il/i conduttore/i verserà/verseranno una quota di acconto non superiore a quella di sua/loro spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
15)Il/i conduttore/i tramite un suo/loro rappresentante dallo/dagli stessi designato, ha/hanno diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Il conduttore, o i conduttori sempre attraverso il loro rappresentante come sopra designato, ha/hanno inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
16)Il/i conduttore/i - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata
- si obbliga/no a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del/dei conduttore/i, il/i quale/i nulla potrà/potranno protendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
17)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il/i conduttore/i dovrà/dovranno consentire la visita all’unità immobiliare una volta la settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi
oppure
con le seguenti modalità
18)Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del/dei conduttore/i.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al/ai conduttore/i. Questi corrisponderà/corrisponderanno la quota di sua/loro spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
19)A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il/i conduttore/i elegge/eleggono domicilio nei locali a lui/loro locati e, ove egli/essi più non li occupi/no o comunque detenga/no, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
20)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
21)Il locatore ed il/i conduttore/i si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Legge 31 dicembre 1996, n. 675).
22)La conclusione del presente contratto , non comporta di per sé trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. f), D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385).
23)Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'impostazione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo dl proroga biennale, o fino e nuova variazione.
24)ALTRE PATTUIZIONI
25)Per quanto non previsto dal presente contratto la parti fanno espresso rinvio al precitato D.M. 5 marzo 1999, alle disposizioni del codice civile, della legge n. 392/1978, della Legge 431/1998 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
26)I contratti stipulati con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali sono ritenuti conformi all’accordo depositato presso il Comune.
Letto, approvato e sottoscritto
,li
Il locatore
Il conduttore
A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 20),
23), 24), 25), e 26.
Il locatore
Il conduttore
SOTTOSCRIVONO IN SOSTEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 08/12/1998 n. 431 e dell’art. 4 del Decreto 05/03/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, comma 3, si richiede l’agevolazione fiscale per ottenere la tassazione al 70% del corrispettivo annuo pattuito con il presente atto.