CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA”
CONTRATTO DI “SPONSORIZZAZIONE TECNICA”
per i lavori di ristrutturazione e restauro degli immobili di proprietà dell’ASP Firenze Montedomini ubicati in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx 0, Museo e Loggia del Bigallo, mediante l'apposizione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari (ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 50 del 2016)
Firenze, …. 2017
(CIG 703652976B)
tra
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Firenze Montedomini”, con sede in Xxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxxxx 0, c.a.p. 50122, C.F. 80001110487, in persona del Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in seguito anche “Azienda”
e
la … con sede in …. , Via … n. … P.I. … in personale del legale rappresentante Sig. …, in seguito anche “Sponsor”
premesso
- che ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 50 del 2016 “1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato,
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purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”;
- che in data … (prot. n. …) è pervenuta una proposta di sponsorizzazione tecnica ai sensi del suddetto art. 19 del D.lgs 50 del 2016, da parte della…………………………, con sede in …, Via …, n. …, P.I. …, per i “lavori di restauro dell’immobile di proprietà dell’ASP Firenze Montedomini ubicato in Firenze, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx x Xxx Xxxxxxxxxx, mediante l'apposizione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari”;
- che con determinazione a contrarre del Direttore dell’Azienda assunta il … n.
…, è stato disposto di avviare la selezione prevista dall’art. 19 del D.lgs 50 del 2016 per addivenire alla stipula, con operatore qualificato, di un contratto di sponsorizzazione tecnica con sfruttamento degli impianti pubblicitari per la durata dei cantieri, tenuto conto che in via del tutto indicativa e salvo le necessarie autorizzazioni e prescrizioni anche limitative degli enti competenti, gli spazi sfruttabili potrebbero consistere in circa 100 mq per ogni pannello
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anche non contemporaneo e ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016, è stato approvato l’avviso pubblico ai sensi del menzionato art. 19 del D.lgs 50 del 2016 ed i relativi allegati, tra cui il presente schema di contratto;
- che in data … il suddetto avviso con i relativi allegati è stato pubblicato sul sito Internet dell’Azienda (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), in conformità con quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs 50 del 2016 nonché sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, per una durata di trenta giorni;
- che con determinazione dell’Azienda del … n. … il presente contratto di “sponsorizzazione tecnica” è stato aggiudicato allo Sponsor alle condizioni di seguito indicate;
- che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dello Sponsor, dei professionisti e dell’impresa indicata hanno sortito esito positivo;
- che, in particolare, in data … è stato acquisito il DURC dello Sponsor, in data … il DURC dei professionisti ed in data … il DURC dell’impresa indicata;
si conviene quanto segue
SEZIONE I – OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA
Art. 1. Oggetto della sponsorizzazione tecnica
Il presente contratto di sponsorizzazione tecnica riguarda i lavori di ristrutturazione e restauro degli immobili di proprietà dell’ASP Firenze Montedomini ubicati in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx 0, Museo e Loggia del Bigallo, ubicati precisamente in:
- Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx 0 x 0\X (Xxxxx x xxxxxx xxx Xxxxxxx);
- Xxx Xxxxxxxxxx 000/ X;
- Corte Interna Vicolo degli Adimari.
I suddetti beni sono catastalmente identificati con F. 166 e part.lla 135-136
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I lavori che dovranno interessare gli immobili, completi di ogni elemento necessario, suscettibili di collaudo e con esclusione di ogni successivo intervento da parte dell’Azienda, la quale non dovrà sostenere alcun costo neppure indiretto, salvi quelli del RUP e dell’organo di collaudo, sono descritti nello studio di fattibilità facente parte dell’avviso e nel progetto preliminare dei lavori presentato dallo Sponsor in fase di gara, allegati rispettivamente sub. A e sub. B.
Quale unica controprestazione per la progettazione, direzione lavori ed esecuzione dei lavori di restauro lo Sponsor avrà diritto unicamente a sfruttare economicamente in via totalmente esclusiva gli spazi pubblicitari sui cantieri ed i ponteggi allestiti sull’edificio per l’esecuzione dell’intervento, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sulla Pubblicità del Comune di Firenze, nei limiti e con le prescrizioni che saranno in ogni caso impartite dagli enti competenti. Art. 2. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di sponsorizzazione nominato dall’Azienda è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Responsabile Servizio Patrimonio.
Il Responsabile del Procedimento esercita le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di progettazione, approvazione del progetto, direzione delle opere, esecuzione dei lavori e collaudo e apposizione dei messaggi pubblicitari sui ponteggi. A quest’ultimo riguardo lo Sponsor dovrà trasmettere preventivamente il contenuto del messaggio pubblicitario al Responsabile del Procedimento il quale entro le successive quarantotto dovrà autorizzare con disposizione scritta l’apposizione laddove lo stesso non contrasti con ragioni di decoro, buon costume oppure con le finalità istituzionali dell’Azienda. In assenza di riscontro entro il suddetto termine si intenderà formato il silenzio assenso.
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In particolare il Responsabile del Procedimento di sponsorizzazione potrà impartire ordini di servizio finalizzati alla corretta esecuzione dei lavori ai quali i progettisti, la direzione lavori, lo Sponsor e per esso le imprese, dovranno adeguarsi, anche per quanto attiene alla completezza degli stessi in conformità con l’offerta presentata in sede di gara ed all’obbligo di realizzare comunque un intervento completo, senza necessità di ulteriori lavori o prestazioni da parte dell’Azienda.
L’Azienda può sostituire il Responsabile del Procedimento in ogni momento ed affiancarlo mediante professionisti incaricati del relativo supporto.
Art. 3. Durata del contratto
Il presente contratto decorre dalla data odierna e terminerà una volta collaudati i lavori di restauro, in conformità con il progetto approvato ed i titoli edilizi rilasciati o presentati all’Amministrazione comunale.
SEZIONE II – LAVORI
Art. 4. Importo dei lavori
L’importo dei lavori indicati nello studio di fattibilità dell’Azienda ed oggetto del progetto preliminare presentato dallo Sponsor in fase di gara è stimato nella somma di € € 680.000,00 oltre IVA, comprensivi degli oneri di progettazione, direzione lavori, oneri per la sicurezza, piano sicurezza e coordinamento ed altre spese tecniche.
Il costo complessivo dell’intervento a carico dello Sponsor sarà determinato esattamente al momento dell’approvazione del progetto esecutivo dei lavori, sulla scorta dei seguenti criteri:
a) il computo metrico di progetto deve fare riferimento nell’ordine ai seguenti elenchi prezzi, intendendosi consentito il ricorso al preziario successivo soltanto nel caso in cui la relativa voce non sia riportata in quello precedente:
- preziario delle opere pubbliche della Regione Toscana;
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- preziario del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Toscana;
- preziario DEI – Tipografia del Genio Civile;
- bollettino dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze;
- altri preziari ufficiali;
- nuovo prezzo con relativa analisi.
b) non si terrà conto dell’eventuale ribasso d’asta che lo Sponsor potrebbe ottenere nella negoziazione con le imprese proprie appaltatrici dei lavori e con i professionisti, in quanto tale economia andrebbe comunque a finanziare le voci del quadro economico (sostanzialmente di importo pari al lordo dei lavori), destinate a spese di progettazione, coordinamento della sicurezza, verifica e validazione, direzione lavori, tecniche, imprevisti, rilievi, accertamenti e indagini, indennizzi di terzi, acquisizione di autorizzazioni amministrative ed edilizie, collaudo statico se necessario e quant’altro eventualmente occorrente per consegnare l’opera finita e collaudata senza alcuna spesa da parte dell’Azienda.
Il suddetto importo potrà variare in incremento rispetto al computo metrico approvato unitamente al progetto esecutivo, unicamente in seguito a circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora venga riconosciuto che le stesse non sono imputabili a colpa dello Sponsor, dei progettisti, dell’impresa appaltatrice e che lo stesso Sponsor dovrà motivare presentando idonea perizia di variante al fine di ottenere l’Autorizzazione dell’Azienda. Lo Sponsor è tenuto ad eseguire i lavori oggetti di variante approvata dall’Azienda nei termini di cui all’art. 105 del D.lgs 50 del 2016.
In nessun caso, così come previsto anche al successivo Art. 22, il maggior valore dei lavori, salvo che non sia stato espressamente autorizzato, darà diritto allo Sponsor di pretendere il versamento di corrispettivi, risarcimenti o indennità da parte dell’Azienda, tenuto conto che il presente contratto ed i
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relativi lavori sono finanziati unicamente con il diritto di sfruttamento degli spazi pubblicitari di cantiere e dei ponteggi.
L’importo definitivo dei lavori realizzati, utile anche ai sensi dell’Art. 22 sarà determinato dal collaudatore nominato dall’Azienda come stabilito dal successivo Art. 13, tenendo conto di quanto previsto dal progetto esecutivo, nonché delle varianti autorizzate e delle detrazioni eventualmente apportate.
Art. 5. Progettisti e direttore lavori
Lo Sponsor ha indicato in sede di presentazione dell’offerta il seguente professionista, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale speciale, impegnandosi ad affidargli l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori:
- Arch. …. con studio in … Via. … n. … P.I. …;
Lo Sponsor ha altresì nominato le seguenti figure professionali:
- Responsabile dei Lavori: …. con studio in … Via. … n. … P.I. …;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: …. con studio in … Via.
… n. … P.I. ….
Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell’Azienda per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente. In ogni caso i professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili nei confronti dell’Azienda per i vizi delle opere realizzate ai sensi del codice civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e\o direzione lavori.
Art. 6. Redazione del progetto esecutivo e relative autorizzazioni
Lo Sponsor si impegna a redigere il progetto definitivo dei lavori, quale approfondimento del progetto preliminare prodotto in fase di gara, entro
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novanta giorni dalla stipula del presente contratto ed a sottoporre il progetto stesso all’Azienda per la sua approvazione.
Una volta ricevuta l’approvazione del progetto definitivo lo Sponsor avvierà le pratiche per acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati necessarie per l’esecuzione dei lavori, con costi a proprio esclusivo carico. A titolo indicativo e non esaustivo i costi per l’acquisizione degli atti di assenso potranno riguardare il versamento di imposte, tasse, diritti, oneri di urbanizzazione e quant’altro.
Lo Sponsor successivamente all’approvazione del progetto definitivo da parte dell’Azienda ed all’ottenimento degli atti di assenso da parte degli enti competenti, dovrà predisporre il progetto esecutivo entro i successivi novanta giorni e sottoporlo all’approvazione dell’Azienda. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da tutti i progettisti con la quale si attesti che il computo metrico è stato predisposto sulla base dei preziari indicati al precedente Art. 4 e che le quantità indicate sono congrue ed adeguate in funzione della tipologia dei lavori e dello stato dell’immobile.
Il progetto dei lavori predisposto dallo Sponsor, da presentare all’Azienda:
a) può essere ripartito in lotti funzionali;
b) deve essere predisposto tenendo conto della normativa pubblicistica, con indicazione della categorie e classifiche SOA di cui si compone;
c) deve fare riferimento nell’ordine agli elenchi prezzi indicati al precedente Art. 4;
d) non deve ridurre il livello qualitativo delle opere rispetto a quanto indicato nel progetto preliminare e definitivo;
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e) deve attenersi alle prescrizioni impartite dall’Azienda, la quale anche in sede di verifica ed approvazione potrà richiedere variazioni, approfondimenti e chiarimenti.
L’Azienda si esprimerà in merito ad ogni livello di progettazione entro trenta giorni dal suo ricevimento, salva possibilità di richiedere integrazioni, chiarimenti e approfondimenti, nel qual caso il termine sarà interrotto ed inizierà nuovamente a correre una volta pervenuto quanto richiesto da parte dello Sponsor. È escluso il silenzio assenso.
Lo Sponsor è tenuto a richiedere ed ottenere a propria cure e spese tutte le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, sopportandone integralmente gli oneri. L’Azienda presterà il proprio consenso, quale proprietaria dell’immobile, per la presentazione delle pratiche edilizie.
Art. 7. Inizio dei lavori ed impresa appaltatrice
Lo Sponsor è tenuto a prendere in consegna l’immobile e ad iniziare i lavori entro novanta giorni dalla data del verbale di consegna dell’immobile che sarà indicata nella comunicazione di approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Azienda.
Lo Sponsor ha indicato la seguente impresa appaltatrice, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e speciale, impegnandosi a sottoscrivere con essa specifico contratto d’appalto a propria cura e spese: … con sede in … Via … n. … P.I. … Categorie SOA …. Classifica …..
Il ruolo di committente nei confronti della suddetta impresa viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell’Azienda per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente. In ogni caso l’impresa
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appaltatrice sarà personalmente responsabile nei confronti dell’Azienda per i vizi delle opere realizzate ai sensi del codice civile.
Lo Sponsor, previa autorizzazione dell’Azienda, potrà in ogni momento sostituire la suddetta impresa appaltatrice, oppure nominarne altre in affiancamento. Le Imprese, senza previa autorizzazione dell’Azienda, non potranno affidare in subappalto prestazioni di alcun tipo.
Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Azienda è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte delle ulteriori imprese incaricate e delle subappaltatrici, sulla scorta delle categorie e classifiche di cui è composto il progetto esecutivo dei lavori. In nessun caso dovranno quindi essere presenti in cantiere imprese o lavoratori autonomi in assenza di autorizzazione espressa da parte dell’Azienda.
Lo Sponsor si assume ogni alea per la responsabilità civile verso terzi connessa all’esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità conseguente a contenziosi con i professionisti e con le imprese appaltatrici, anche per iscrizione di riserve, richieste di risarcimento, indennizzo o pretese di sorta, a cui non farà mai fronte l’Azienda.
Lo Sponsor è tenuto ad far redigere al Direttore Lavori la contabilità delle opere in modo da sottoporla durante i lavori all’Azienda qualora richiesto ed a fine lavori all’organo di collaudo nominato dall’Azienda stessa, unitamente a tutta la documentazione necessaria, compresi gli as built se richiesti.
Lo Sponsor è tenuto a comunicare all’Azienda, tramite posta elettronica certificata, la data di allestimento del cantiere, ritenuta data di inizio dei lavori ad ogni effetto contrattuale.
Art. 8. Oneri particolari dello Sponsor
A titolo esemplificativo e non esaustivo oltre a quanto previsto dal presente contratto e suoi allegati, sono a totale carico del Sponsor anche i seguenti
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particolari oneri, previo ove occorra, il conseguimento a sue esclusive cure e spese di ogni autorizzazione amministrativa necessaria:
a) la formazione del cantiere attrezzato in conformità di quanto disposto dal piano di sicurezza per assicurare la incolumità di cose e persone e la perfetta e rapida esecuzione delle opere, la recinzione del cantiere stesso, la pulizia e la manutenzione del cantiere;
b) l’obbligo di consentire in ogni momento al personale ed agli incaricati dell’Azienda di accedere al cantiere senza interferire in alcun modo con lo svolgimento dei lavori;
c) la continua ed accurata sorveglianza del cantiere;
d) l’assistenza al collaudo, ivi compresa la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera e delle maestranze occorrenti.
Art. 9. Responsabilità del progetto e dei lavori
L’approvazione del progetto esecutivo già comprensivo del definitivo predisposto dallo Sponsor e la sorveglianza sui lavori esercitata dall’Azienda, dai suoi rappresentanti e dal Responsabile del Procedimento, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati di progetto ed agli altri documenti contrattuali non escludono né limitano in alcun caso l'integrale responsabilità dello Sponsor, dei professionisti e delle imprese in ordine alla esecuzione delle opere suddette, né potranno essere comunque invocate vuoi per giustificare vizi di costruzione o qualsiasi imperfezione che fosse accertata nei materiali o nei lavori, vuoi per negare la responsabilità dello Sponsor verso l’Azienda e verso terzi. Lo Sponsor rimane pertanto l’unico soggetto responsabile per quanto realizzato, nonché nei confronti dei professionisti, delle imprese appaltatrici e dei terzi.
In particolare lo Sponsor attesta e garantisce:
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a) che ogni eventuale difetto o vizio dell'opera medesima che conseguisse ad errore del progetto, della direzione dei lavori o di esecuzione dovrà porsi a suo esclusivo carico e si obbliga di porvi immediato rimedio, a sue esclusive cure e spese, restando unico responsabile delle opere eseguite;
b) di assumere la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere - in dipendenza della esecuzione dei lavori - alle persone, alle attività, alle cose, alle opere preesistenti, ai dipendenti propri ed a quelli dell’Azienda che dovessero accedere al cantiere per ragioni del loro ufficio e, più in generale, di assumere l’esclusiva responsabilità per qualsiasi danno di qualsiasi entità possa essere arrecato alle persone ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari di chicchessia, nessuno escluso;
c) di tenere indenne l’Azienda da qualsivoglia pretesa e domanda che le sia rivolta da chicchessia a tali titoli e di risarcirle ogni danno che la stessa abbia, per i medesimi titoli, subito in relazione all’esecuzione dei lavori.
Ferma la responsabilità esclusiva dello Sponsor per l’esecuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento dell’Azienda potrà verificare in ogni momento la conformità delle opere realizzate o in via di realizzazione rispetto al progetto esecutivo approvato e la relativa contabilità lavori. Qualora vengano riscontrate difformità il Responsabile del Procedimento potrà impartire opportune prescrizioni allo Sponsor.
Art. 10. Ultimazione dei lavori
Lo Sponsor si impegna a dirigere gli interventi ed ultimare tutti i lavori, indipendentemente dalla loro ripartizioni in lotti o fasi, entro trenta mesi dall’inizio dei lavori.
Qualora lo Sponsor ritardi nell’ultimare i lavori rispetto al suddetto termine, per causa ad esso imputabile, il Responsabile del Procedimento assegnerà un
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nuovo termine non inferiore a novanta giorni, decorso il quale il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferme in ogni caso le penali maturate ed il risarcimento del danno.
Art. 11. Penali per ritardi nell’ultimazione dei lavori
In caso di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori e salvo il risarcimento di qualsiasi danno ulteriore, lo Sponsor dovrà corrispondere all’Azienda una penale pari all’uno per mille dell’importo dei lavori stabilito nel progetto esecutivo per ogni giorno solare di ritardo.
Le cause di forza maggiore saranno ritenute legittimo motivo di proroga dei termini contrattuali a condizione che i giorni di sospensione vengano tempestivamente comunicati ed accettati dal Responsabile del Procedimento dell’Azienda entro quindici giorni dal loro verificarsi.
Fermi gli obblighi che precedono, lo Sponsor è infine e conclusivamente obbligato a tenere indenne l’Azienda da ogni obbligo e responsabilità e da qualsiasi domanda e pretesa che sia rivolta da chicchessia in dipendenza della protrazione dei lavori rispetto ai tempi previsti per fatto addebitabile allo Sponsor.
Art. 12. Polizza assicurativa CAR
Lo Sponsor è tenuto a consegnare all’Azienda, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei lavori, polizza di assicurazione del tipo C.A.R. (“Xxxxxxxxxxx’x All Risks” - "Tutti i rischi del costruttore") di ciascuna delle imprese appaltatrici dallo stesso incaricate dell’esecuzione dei lavori, recante come beneficiaria anche l’ASP Firenze Montedomini ed a copertura dei danni subiti dall’Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare l’Azienda contro
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la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
I massimali della suddetta polizza sono i seguenti:
a) danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, pari a € 1.500.000;
b) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 2.000.000. Analoga polizza, in proporzione all’importo dei lavori affidati quanto alla precedente lettera a) e con analogo importo per la responsabilità verso terzi quanto alla lettera b), dovrà essere prodotta dalle diverse imprese appaltatrici successivamente individuate dallo Sponsor, quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso in cantiere da parte dell’Azienda.
Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dello Sponsor e delle imprese appaltatrici.
Art. 13. Ultimazione lavori e collaudo
L’Azienda si riserva di nominare, a propria cura e spese, un collaudatore in corso d’opera e di effettuare tutte le verifiche, prove, saggi eventualmente necessari per accertare la corretta esecuzione ed andamento dei lavori.
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Ultimati i lavori lo Sponsor ne darà comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento di cui all’Art. 2, trasmettendo tutta la documentazione contabile dei lavori.
L’Azienda entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione nominerà un collaudatore, con oneri a proprio carico, il quale procederà al espletare il collaudo tecnico amministrativo entro i successivi tre mesi, apportando se del caso le detrazioni necessarie a fronte di vizi o carenze esecutive. L’Azienda si riserva di nominare il collaudatore anche in corso d’opera.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
SEZIONE III – SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
Art. 14. Pubblicità da apporre sui ponteggi e nel cantiere
A titolo di unico corrispettivo per la progettazione, direzione lavori, esecuzione dei lavori e comunque per tutte le prestazioni previste o che derivino dal presente contratto, allo Sponsor spetta unicamente il diritto di sfruttare economicamente gli spazi di cantiere e sui ponteggi impiegati durante il corso dei lavori, anche mediante concessione a terzi, nei limiti di quanto autorizzato dal Comune di Firenze ai sensi dei relativi regolamenti e dalla Soprintendenza ai sensi del D.lgs 42 del 2004.
In nessun caso lo Sponsor potrà pertanto pretendere dall’Azienda il versamento di corrispettivi, il risarcimento di danni o il riconoscimento di indennizzi per l’esecuzione degli impegni previsti dal presente contratto.
Lo Sponsor sarà l’unico ad assumere rapporti contrattuali con i professionisti incaricati, le imprese appaltatrici, gli enti competenti ed i terzi, impegnandosi a rilevare indenne di Azienda da ogni loro pretesa di sorta.
Lo Sponsor è tenuto ad affiggere sui ponteggi due messaggi di adeguate dimensioni, ciascuno visibile da ogni lato, recanti ciascuno il logo dell’ASP
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Firenze Montedomini, l’indicazione della relativa proprietà degli immobili, l’esecuzione dell’intervento quale “Sponsorizzazione tecnica preceduta da avviso pubblico”, il cui layout dovrà essere approvato dall’Azienda prima dell’allestimento del cantiere.
Art. 15. Valore della pubblicità sui ponteggi di cantiere
Il valore del diritto riconosciuto al Concessionario di sfruttare gli spazi pubblicitari, derivante da quanto stimato dall’Azienda come base d’asta ai fini dell’affidamento del presente contratto (pari a € 780.000,00) ed incrementato del rialzo percentuale offerto dallo Sponsor in fase di gara (…%) è pari a € … oltre IVA. Di tale somma sarà tenuto conto ai fini del versamento della differenza di corrispettivo di cui all’Art. 22 rispetto all’importo dei lavori eseguiti, così come determinato a misura in seguito al collaudo ai sensi dell’Art. 4.
Il valore del diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari è stato determinato considerando una durata indicativa del cantiere di trenta mesi. Laddove la durata dei cantieri e la conseguente possibilità di apporre la pubblicità dovesse risultare più breve, il suddetto valore rimarrà comunque invariato. Qualora invece la durata del cantiere o di parte di esso dovesse eccedere la durata di trenta mesi, anche per effetto di proroghe autorizzate, il suddetto valore sarà incrementato, anche ai fini di quanto previsto dal successivo Art. 22, in misura proporzionale al periodo di protrazione dell’occupazione e della superficie occupata dagli spazi pubblicitari rispetto a quella in precedenza complessivamente autorizzata.
Art. 16. Alea dello sfruttamento pubblicitario e diritto di recesso
Lo Sponsor si assume l’alea dello sfruttamento pubblicitario e pertanto di ogni determinazione degli enti competenti, in particolare del Comune di Firenze e della Soprintendenza, per eventuali riduzioni della superfice pubblicitaria, di
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prescrizioni, di oneri, imposte, tasse e provvedimenti di ogni genere che
dovessero per qualsivoglia ragione intervenire per regolare i contenuti e le dimensioni del messaggio pubblicitario, salva la facoltà di recesso prevista dal successivo Art. 19.
Lo Sponsor si farà carico di tutti i costi per i procedimenti amministrativi, le istanze agli enti competenti e pratiche comunque denominate anche preventive, nonché di tutte le imposte, tasse, oneri e altri corrispettivi correlati allo sfruttamento pubblicitario, ivi compreso a titolo indicativo e non esaustivo il Canone di Imposta Mezzi Pubblicitari (CIMP) e il Canone e Occupazione
Suolo e Aree Pubbliche (COSAP), previsti dalla normativa vigente.
Art. 17. Polizza assicurativa di gestione degli impianti pubblicitari Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto lo Sponsor consegna all’Azienda polizza assicurativa rilasciata da …… (del …………. n ,
con scadenza il …), allegata sub. D, a garanzia di:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 3.000.000 per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), con adeguati massimali, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta.
In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dello Sponsor. L'esistenza di tali polizze non libera lo Sponsor dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzie.
Art. 18. Cessione del contratto e subaffidamento
È vietata la cessione totale o parziale del presente del contratto ed il subaffidamento senza autorizzazione dell’Azienda, esclusa l’apposizione di messaggi pubblicitari di terzi che lo Sponsor potrà commercializzare.
SEZIONE III – CLAUSOLE COMUNI
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Art. 19. Recesso da parte dello Sponsor
Qualora gli enti competenti, sia per quanto attiene all’esecuzione dei lavori, sia per quanto attiene alle dimensioni degli spazi pubblicitari assentiti, dovessero impartire prescrizioni o limitazioni non sostenibili sotto il profilo economico finanziario e tali da pregiudicare l’equilibrio del presente contratto, lo Sponsor prima della comunicazione di inizio lavori di cui al precedente Art. 7, potrà recedere dal presente contratto con comunicazione da trasmettere all’Azienda tramite posta elettronica certificata, fermo restando il rispetto dei principi di correttezza e buona fede e la possibilità da parte della Azienda di scorrere la graduatoria mediante successivo interpello.
Nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà in tal caso allo Sponsor, neppure per le spese di progettazione nel frattempo sostenute, mancato utile di impresa o quant’altro.
Art. 20. Clausola risolutiva
Il Contratto si risolverà senza necessità di diffida o costituzione in mora da parte dell’Azienda e salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:
a) ritardo superiore a trenta giorni rispetto ai termini indicati al precedente Art. 6 nella consegna all’Azienda, ai fin dell’approvazione, del progetto definitivo o del progetto esecutivo;
b) ritardo nell’inizio dei lavori superiore a trenta giorni rispetto al termine indicato al precedente Art. 7;
c) importo delle penali da ritardo maturate ai sensi dell’Art. 11 superiore al 10% dell’importo dei lavori indicato nel progetto esecutivo;
d) errori nella progettazione degli elaborati progettuali che non ne consentano l’approvazione anche in seguito alla richiesta di integrazioni;
e) grave errore o negligenza dell’esecuzione dei lavori;
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f) lavori eseguiti in difformità dalle norme di legge, regolamentari o dai titoli edilizi, paesaggistici o nulla osta di altro tipo rilasciati o perfezionatisi;
g) gravi danni al complesso immobiliare durante l’esecuzione dei lavori qualora non vengano ripristinati entro il termine assegnato dall’Azienda;
h) cessione del contratto o subaffidamento senza autorizzazione dell’Azienda;
i) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
j) violazioni agli obblighi contributivi e retributivi per i lavoratori da parte del Sponsor o da parte dei progettisti o imprese da questo incaricate, laddove non si proceda immediatamente alla loro sostituzione;
k) violazioni degli obblighi di legge in materia di assunzione dei lavoratori da parte del Sponsor o da parte dei professionisti o imprese da questo incaricate;
l) violazioni di legge, dei regolamenti o delle prescrizioni degli enti competenti riguardo al contenuto del messaggio pubblicitario.
Laddove il responsabile del procedimento di cui all’Art. 2 accerti che i comportamenti dello Sponsor concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, formula la contestazione degli addebiti allo Sponsor, assegnando un termine non inferiore a sette giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine, l’Azienda su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dello Sponsor rispetto ai tempi stabiliti e comunque con andamento tendenzialmente lineare, il responsabile del procedimento di cui all’Art. 2 gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a
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dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con lo Sponsor, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere all’Azienda. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Azienda, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Ferme le suddette condizioni risolutive espresse si procederà altresì alla risoluzione della concessione a fronte di gravi inadempimenti da parte del Sponsor.
In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Sponsor e salvo il
risarcimento del danno:
1) resterà fermo il diritto al corrispettivo da parte dell’Azienda per il diritto di sfruttamento degli impianti pubblicitari per il periodo loro utilizzo, ai sensi dell’Art. 15;
2) il Responsabile del Procedimento, se del caso avvalendosi del collaudatore, procederà a redigere lo stato di consistenza dei lavori realizzati a regola d’arte;
3) l’Azienda applicherà una penale pari all’importo dei lavori ancora da ultimare, salvo che gli stessi non siano già coperti dai proventi di cui al precedente punto 1 da versare all’Azienda ai sensi del successivo Art. 22, posto che in quest’ultima ipotesi la penale per il mancato completamento dei lavori sarà pari a € 200.000,00 (duecentomila/00).
L’Azienda potrà incassare le penali anche mediante escussione della garanzia fideiussoria prevista all’Art. 21. Lo Sponsor riconosce che le penali sono congrue e adeguate tenuto conto anche del fatto che laddove i lavori non dovessero essere ultimati l’Azienda si troverebbe a dover effettuate imprevisti
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stanziamenti di bilancio per l’esecuzione di opere non programmate e la cui esecuzione ha avuto origine per iniziativa dello stesso Sponsor.
In qualunque caso di risoluzione contrattuale lo Sponsor dovrà immediatamente riconsegnare il cantiere all’Azienda liberando contestualmente tutti gli spazzi pubblicitari. Lo Sponsor a tale proposito rinuncia fin d’ora alle azioni possessorie e d’urgenza, autorizzando espressamente l’Azienda a riprendere in consegna il cantiere e gli spazzi pubblicitari mediante redazione dello stato di consistenza, anche al fine di far subentrare altro soggetto dalla stessa incaricato, applicandosi anche in questo caso tutte le cautele previste in materia di esecuzione dei contratti pubblici a tutela della committenza.
Art. 21. Garanzia fideiussoria
A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, ivi compresi la corretta esecuzione dei lavori e la copertura dell’eventuale importo differenziale da corrispondere all’Azienda ai sensi dell’Art. 22, lo Sponsor consegna garanzia fideiussoria rilasciata dal … il … n.
… recante le seguenti clausole (allegato sub. E):
a) importo garantito pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
b) rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
c) escussione a semplice richiesta scritta dell’Azienda e pagamento entro 15 giorni;
d) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, primo e secondo comma, del codice civile;
e) svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto dall’Azienda o restituzione dell’originale della garanzia.
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La garanzia fideiussoria sarà svincolata automaticamente nella misura prevista dall’art. 103 del D.lgs 50 del 2016, in funzione dell’emissione degli stati di avanzamento dei lavori trimestrali verificati dal collaudatore.
In qualunque momento in caso di escussione - anche parziale - della garanzia, lo Sponsor è obbligato a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno e rinunciata fin d’ora ogni eccezione al riguardo.
Art. 22. Corrispettivo eventuale da versare all’Azienda
Le prestazioni di ciascuna delle parti ed oggetto del presente contratto di sponsorizzazione rappresentano operazioni permutative ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”), cosicché sia l’Azienda, sia lo Sponsor sono tenuti alla fatturazione, sulla base del valore della prestazione ed ai successivi adempimenti previsti dalla legge secondo le modalità che seguono:
a) Lo Sponsor provvederà a fatturare elettronicamente all’Azienda l’importo dei lavori eseguiti di cui all’Art. 4 per stati di avanzamento trimestrali, sulla base della contabilità predisposta dal proprio Direttore Lavori e verificata dal collaudatore nominato dall’Azienda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa in via provvisoria. Lo Sponsor, entro trenta giorni dall’emissione della fattura elettronica provvederà a bonificare all’Azienda l’importo dell’IVA fatturata, consentendo a quest’ultima di adempiere alla normativa in materia di scissione dei pagamenti (split payment) a seguito di tale versamento il credito dello Sponsor nei confronti dell’Azienda sarà peraltro comprensivo della sola IVA bonificata. L’eventuale saldo derivante dalla contabilità finale sarà determinato e fatturato con analoghe modalità in seguito al collaudo dei lavori di cui Art. 13.
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b) L’Azienda provvederà a fatturare allo Sponsor il corrispettivo per la concessione degli spazi pubblicitari di cui all’Art. 15 con analoga cadenza trimestrale, per un importo pari al 10% del suddetto corrispettivo totale dovuto dallo Sponsor. Lo Sponsor, fermo il versamento dell’IVA in split payment di cui alla lett. a), al ricevimento della fattura provvederà altresì a corrispondere all’Azienda mediante bonifico bancario entro i successivi trenta giorni il saldo contabile tra la fattura di cui al presente comma al netto dell’IVA da un lato e la somma della fattura di cui alla precedente lett.
a) e dell’IVA bonificata sempre come previsto dalla precedente lett. a) dall’altro, qualora l’importo risultante sia positivo. Laddove il suddetto saldo dovesse essere negativo con un credito maturato dallo Sponsor nei confronti dell’Azienda, nulla sarà dovuto da quest’ultima relativamente al trimestre di riferimento ed il relativo credito andrà ad aggiungersi a quello dello stato di avanzamento successivo. In ogni caso, a prescindere dal saldo della compensazione indicata nella presente lettera b) lo Sponsor dovrà sempre versare all’Azienda l’IVA relativa alla fattura di cui alla presente lettera.
In ogni caso, fermi i suddetti meccanismi di versamento ed imputazione dell’IVA, lo Sponsor a titolo di conguaglio verserà all’Azienda mediante bonifico bancario la differenza tra l’importo dovuto per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari di cui all’Art. 15 e l’importo dei lavori eseguiti e collaudati di cui all’Art. 4, entro sessanta giorni dalla ricezione del certificato di collaudo, salva la possibilità di iscrivere riserve sullo stesso per eventuali contestazioni al momento in cui viene sottoposto con esplicitazione delle stesse entro i successivi quindici giorni a pena di decadenza.
In caso di ritardato pagamento rispetto ai suddetti termini, matureranno automaticamente in favore dell’Azienda, senza necessità di diffida, gli
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interessi moratori al tasso previsto dal D.lgs 231 del 2002, salva la possibilità da parte della stessa Azienda di risolvere il contratto ed escutere la garanzia fideiussoria di cui all’Art. 21 e di agire in giudizio.
Laddove per qualunque ragione in seguito al conguaglio la differenza tra l’importo dei lavori eseguiti e collaudati di cui all’Art. 4 e l’importo dovuto per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari di cui all’Art. 15 dovesse risultare negativa, nulla sarà dovuto allo Sponsor, posto che la relativa eccedenza dovrà considerarsi “sponsorizzazione pura” di cui lo Sponsor stesso si avvantaggerà mediante la promozione della propria immagine. L’Azienda fatturerà pertanto la suddetta eccedenza nei confronti dello Sponsor, cosicché nessuna somma dovrà mai essere corrisposta, per alcuna ipotesi, a quest’ultimo.
Art. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari
Lo Sponsor assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Lo Sponsor si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.
Art. 24. Spese
Tutte le spese contrattuali, compresi i diritti di segreteria e l’imposta di registro, sono a carico dello Sponsor.
Art. 25. Foro competente
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Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.
ALLEGATI:
A. Studio di fattibilità predisposto dall’Azienda;
B. Offerta tecnica - Progetto preliminare prodotto in fase di gara;
C. Offerta economica prodotta in fase di gara;
D. Polizza assicurativa;
E. Garanzia fideiussoria.
ASP FIRENZE MONTEDOMINI LO SPONSOR
Lo Sponsor dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:
Art. 1. Oggetto della sponsorizzazione tecnica Art. 2. Responsabile del Procedimento
Art. 3. Durata del contratto Art. 4. Importo dei lavori
Art. 5. Progettisti e direttore lavori
Art. 6. Redazione del progetto esecutivo e relative autorizzazioni Art. 7. Inizio dei lavori ed impresa appaltatrice
Art. 8. Oneri particolari dello Sponsor
Art. 9. Responsabilità del progetto e dei lavori Art. 10. Ultimazione dei lavori
Art. 11. Penali per ritardi nell’ultimazione dei lavori Art. 12. Polizza assicurativa CAR
Art. 13. Ultimazione lavori e collaudo
Art. 14. Pubblicità da apporre sui ponteggi e nel cantiere Art. 15. Valore della pubblicità sui ponteggi di cantiere
Art. 16. Alea dello sfruttamento pubblicitario e diritto di recesso Art. 17. Polizza assicurativa di gestione degli impianti pubblicitari Art. 18. Cessione del contratto e subaffidamento
Art. 19. Recesso da parte dello Sponsor Art. 20. Clausola risolutiva
Art. 21. Garanzia fideiussoria
Art. 22. Corrispettivo eventuale da versare all’Azienda
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Art. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 24. Spese
Art. 25. Foro competente
LO SPONSOR
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